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La prova - Principi generali, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

In questo documento di sintesi si vuole racchiudere e dare gli strumenti essenziali per capire e affrontare la fase prodromica del procedimento penale. Da questa parte essenziale e generale sulla prova, si può agevolmente trattare le conseguenziali argomenti quali "i mezzi di prova" e "i mezzi di ricerca della prova".

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

In vendita dal 14/07/2023

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Scarica La prova - Principi generali e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! LA PROVA I principi generali Il codice di procedura penale dedica un intero libro alla materia delle prove. Esso e possibile rintracciarlo nel Libro III del codice succitato. Nel procedimento penale vige il principio di legalità probatoria cioe e il diritto a regolamentare la materia probatoria. Infatti i poteri di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova non sono affidati ad un unico soggetto, ma vengono attribuiti ad una pluralita di soggetti: giudice, accusa, difesa. (Al giudice, terzo e imparziale, e riservato il potere di decidere; alle parti viene dato il potere di ricercare le prove, avendo la possibilita di chiederne l’ammissione e di contribuire alla loro formazione. > PROVA e INDIZIO Con il termine “prova” nel sistema penale si fa riferimento a ben quattro accezioni: - fonte di prova: sono le persone e le cose che forniscono un elemento di prova dalle quali si possono trarre quelle informazioni utili alla ricostruzione del fatto; - elemento di prova: e quella informazione che si ricava dalla fonte di prova non ancora sottoposta alla valutazione del giudice; - mezzo di prova: e quello strumento con il quale si acquisisce un elemento di prova all’interno del processo (es. la testimonianza); - risultato probatorio: e quell’elemento di prova sottoposto a valutazione di credibilita e attendibilita dell’organo giudicante procedente. Ex art. 187 c.p.p. e “oggetto della prova”, il cosiddetto thema decidendum, i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilita e alla sua determinazione della pena o della misura di sicurezza; al comma 2 si afferma che e oggetto della prova altresì quei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali e al comma 3 anche quei fatti che interessano la responsabilita civile che deriva da reato. Quindi qual’e la differenza tra prova detta anche prova rappresentativa e indizio? Con il termine “prova rappresentativa” ci si riferisce a quella prova che si viene ad esistere attraverso un ragionamento che parte da un fatto noto e che, attraverso un ragionamento per rappresentazione, si ricava l’esistenza di un fatto ancora da provare. Tra il fatto noto e il fatto ignoto vi e di mezzo la valutazione di credibilita della fonte e l’attendibilita della rappresentazione. 1 Con il termine “indizio” o “prova indiziaria” ci si riferisce a quel ragionamento che da un fatto provato si ricava l’esistenza di un ulteriore fatto da provare. Il collegamento logico dal fatto provato all’altro non provato e dettato da massime di esperienza o su di una legge scientifica. L’indizio e idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato solo quando sono presenti altre prove che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto. Infatti l’art. 192 c.p.p. afferma che “l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”. > PROCEDIMENTO La ricerca delle fonti di prova e un compito che spetta esclusivamente alle parti cioe al P.M., sul quale incombe l’onere della prova di convincimento del giudice della reita dell’imputato (anche se il P.M. raccoglie sia fonti di prova a favore che sfavore dell’indagato e valuta se vi possano essere elementi per sostenere l’accusa in giudizio). La ricerca delle fonti di prova e dato anche all’imputato. Quest’ultimo ha la facolta di cercare fonti di prova che confutano le accuse del P.M. ma anche cercare fonti di prova tesi a dimostrare che i fatti si sono svolti in maniera diversa a quelli palesati. Questa concessione di ricerca delle prove sia del P.M. sia dell’imputato sta alla base del principio prioritario del procedimento penale cioe il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. relativamente al contraddittorio tra le parti. Diversa invece e l’ammissione del singolo mezzo di prova che deve essere chiesta dalle parti al giudice. Quest’ultimo ammette la prova in base a 4 criteri: 1) deve essere pertinente: cioe deve dimostrare l’esistenza del fatto storico enunciato nell’imputazione; 2) non deve essere vietata ex lege; 3) non deve essere superflua. → Il Giudice si pronuncia sull’ammissione con ordinanza e l’eventuale rigetto deve essere motivato. Ai sensi dell’art. 495 comma 2 c.p.p. il codice prevede il cosiddetto “diritto alla prova contraria”. Ad ogni prova fatta ammettere dal P.M., l’imputato ha diritto all’ammissione delle “prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico”. Lo stesso diritto e concesso anche al contrario. Nell’ammissione della prova, il giudice ha solo il potere di ammettere o meno la prova chiesta alle parti e quindi consequenzialmente non puo , di propria, sponte assumere un mezzo di prova d’ufficio. L’art. 190 comma 2 c.p.p. e la legge a stabilire dei casi tassativi entro i quali il giudice puo assumere mezzi di prova d’ufficio. 2
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