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La riforma gregoriana: la lotta per le investiture - storia del diritto medievale e moderno, Slide di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo - La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

Tipologia: Slide

2013/2014

Caricato il 16/07/2014

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Scarica La riforma gregoriana: la lotta per le investiture - storia del diritto medievale e moderno e più Slide in PDF di Storia Del Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity! ➡ La riforma gregoriana • Movimento riformatore e innovatore delle gerarchie ecclesiastiche, condizionate e immiserite dal coinvolgimento nell’organizzazione feudale dell’Impero e dalle interferenze dell’aristocrazia laica • Due obiettivi fondamentali: - riconquista dell’autonomia del Papato (rispetto ai condizionamenti del potere imperiale e delle famiglie dell’aristocrazia romana) - reazione contro simonia e concubinato (contrastando la corruzione della vita e dei costumi del clero) La riforma gregoriana: la lotta per le investiture D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 1 ➡ Già dal tardo sec. IX si manifesta l’interesse alla produzione di false raccolte di norme canoniche: • collezione pseudo-isidoriana (compilata da un presunto Isidoro mercator; con ampia diffusione): riecheggiando il nome di Isidoro di Siviglia, vescovo saggio e santo; raccoglie lettere Papali e norme conciliari facendole risalire sino ai papi della fine del I sec. ! → reazione alle pretese statuali manifestate dal potere carolingio nei confronti della Chiesa 2 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ La lotta per le investiture ! 1) collezioni canoniche • Burcardo di Worms (Decretum, composto tra 1008-1012) • Collezione in 74 titoli • Anselmo da Lucca (1063-1073, collectio canonum): sollecitata da Gregorio VII e terminata verso il 1083, si propone di dimostrare la superiorità di ogni intervento del pontefice e di sostenere i principi della Riforma della Chiesa • Collezione del cardinale Deusdedit: sottolinea i privilegi della “Santa Chiesa romana” come “madre di tutte le chiese e precisa la gerarchie delle auctoritates (le fonti del diritto canonico) secondo lo spirito del centralismo romano 5 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ La lotta per le investiture ! 1) collezioni canoniche • Ivo di Chartres (Decretum, Panormia, Tripartita): composte tra fine sec. XI e inizi XII, attingono a Codice, Istituzioni, Novelle (nella forma dell’Authenticum, oltre che dell’Epitome Iuliani) e pure al Digesto • Policarpo (redatto tra 1104 e 1113 dal cardinale Gregorio di S. Crisogono): analogo uso di passi di Diritto Romano • Collectio britannica: cita 93 frammenti del Digestum vetus (primi 24 libri) misti a fonti canonistiche; quasi certamente composta a Roma alla fine del sec. XI; è la prima corposa riapparizione del Digesto 6 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ Lo scontro con l’Impero •! Nel 1073 viene eletto Papa Ildebrando di Soana (Gregorio VII) • Nel sinodo quaresimale del 1075 il Papa non riconosce le ordinazioni vescovili compiute con l’intervento dell’imperatore e di dignitari laici ➔ si apre lo scontro con l’Impero noto come “Lotta per le investiture” • Il sinodo dei vescovi tedeschi convocato a Worms da Enrico IV (gennaio 1076) dichiara illegittima l’elezione di Gregorio VII, poiché avvenuta per acclamazione e non secondo i principi sanciti da Nicolò II nel 1059, e lo esorta a lasciare la carica • Gregorio VII procede alla compilazione del Dictatus Papae, per dare basi giuridiche alla successiva scomunica dell’imperatore, pronunciata solennemente il 22 febbraio 1076 7 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ La lotta per le investiture ! 2) libellistica imperiale ➡ Defensio Heinrici IV: • attribuita a un misterioso autore sulla base di versi dedicatòri posti alla fine del testo • ricondotta all’ambito ravennate dell’antiPapa Guiberto o direttamente all’ambiente della cancelleria imperiale D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 10 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture ➡ Gregorio VII (1073-1085): Dictatus Papae (inizi 1076)! • Il Dictatus Papae, a noi giunto all’interno del registro di lettere di Papa Gregorio VII, è costituito da una raccolta di 27 proposizioni che puntano a introdurre una profonda modifica nell’ordinamento della Chiesa attraverso la recezione dei principi fondamentali del programma della riforma ecclesiastica • Si suppone che sia stato redatto dallo stesso pontefice e forse rappresenti una sorta di indice di principi destinati ad essere sviluppati più ampiamente per servire di base a una specifica raccolta di norme canoniche D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 11 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture ➡ Gregorio VII (1073-1085): Dictatus Papae (1075-76)! • Vi si sostiene, soprattutto, la posizione del Papa quale vertice dell’ordinamento giuridico ecclesiastico e quindi immune da qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che temporale, e si sancisce la supremazia del Papato sull’intera cristianità • Scomponibile in 5 “sezioni” inerenti i seguenti argomenti: - Prerogative della Chiesa di Roma - Poteri Papali in campo legislativo - Poteri Papali in materia di governo della Chiesa - Poteri Papali in ambito giudiziario canonico - Rapporti tra Papa e imperatore D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 12 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture DICTATUS PAPAE    Poteri Papali in materia di governo della Chiesa 13.! Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una sede all'altra 14.! Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia 15.! Chi è stato ordinato dal Papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 15 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture DICTATUS PAPAE    Poteri Papali in ambito giudiziario canonico 3.! Egli solo abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi 4.! Durante un concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presieda a tutti i vescovi e possa pronunciare sentenza di deposizione contro di loro 5.! Il Papa abbia il potere di deporre anche gli assenti 6.! Con chi è stato scomunicato da lui tra l'altro non dobbiamo nemmeno rimanere nella stessa casa 18.! A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di tutti D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 16 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture DICTATUS PAPAE   Poteri Papali in ambito giudiziario canonico 19.! Nessuno lo possa sottoporre a giudizio 20.! Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica 21.! Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica 24.! Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare accuse (contro i superiori) 25.! Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il sinodo 27.! Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 17 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture 8.! Solo il Papa possa far uso delle insegne imperiali 9.! Al Papa e solo a lui spetta che tutti i principi bacino i piedi 10.! Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese 11.! Il suo nome è unico in tutto il mondo 12.! Gli sia lecito deporre gli imperatori 13.! Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una sede all'altra 14.! Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia 15.! Chi è stato ordinato dal Papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore 16.! Nessun sinodo senza indicazione del Papa deve essere chiamato generale D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 20 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture 17.! Nessun canone e nessun libro siano da considerarsi canonici senza la sua autorità 18.! A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di tutti 19.! Nessuno lo possa sottoporre a giudizio 20.! Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica 21.! Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica 22.! La Chiesa romana non ha mai errato né potrà mai errare, come testimonia la Sacra Scrittura D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 21 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture 23.! Il pontefice romano, se è stato ordinato secondo i canoni, è indubitabilmente reso santo per i meriti del beato Pietro, come testimonia il vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal parere di molti santi Padri e come è scritto nei decreti del beato Papa Simmaco 24.! Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare accuse (contro i superiori) 25.! Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il sinodo 26.! Non sia considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa romana 27.! Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 22 La riforma gregoriana: la lotta per le investiture ➡ Deriva del diritto • Scompaiono i testi giuridici fondamentali • Rimangono strumenti elementari, repertori, sintesi • Forse una scuola di diritto a Roma (poi trasferita a Ravenna e infine a Bologna) • La scuola di Pavia (Liber Papiensis e Lombarda; Expositio ad librum papiensem; Editto di Rotari: “antiqui” e “moderni”) Un’età senza giuristi 25D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ Il diritto non è scienza autonoma • cancellerie di Roma, Ravenna e Pavia: ipotesi sull’esistenza delle rispettive scuole; al massimo si può pensare alla formazione di esperti di diritto presso le locali scuole di arti liberali • sistema delle scuole altomedievali: scuole monastiche nelle aree rurali, scuole vescovili nelle città Un’età senza giuristi 26D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ Elaborazione scientifica nell’Alto Medioevo • Summa perusina (Adnotationes codicum domini Iustiniani): Italia, VIII-IX sec. • Glossa torinese: VII-XIII sec. • Exceptiones Petri (Exceptiones legum romanorum, estratti dalle leggi romane compilati da Pietro): X-XII sec.; fonti giustinianee “nuove”; linguaggio “nuovo”; Pietro notaio aretino XI/XII sec. • Libri di Tubinga, di Ashburnham, di Graz (dal nome delle città ove furono ritrovati i mss.): condividono molti “pezzi” con le Exceptiones - sono raccolte in cui si opera una selezione dei materiali del Corpus Iuris e si introduce un ordine sistematico per capitoli - contengono materiali di interesse ecclesiastico: sembrano raccolte redatte da e per canonisti Un’età senza giuristi 27D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ La trasmissione del sapere giuridico nell’Alto Medioevo • Rudimenti di diritto romano e di diritto canonico vengono insegnati nell’ambito delle arti del trivio, come “accessori” dell’arte della parola e del ragionamento • Artes sermocinales (Arti del Trivio) = metodi di corretta e ornata espressione del pensiero e del discorso; nell’Alto Medioevo costituiscono lo schema dell’insegnamento scolastico superiore: - grammatica: arte del discorso corretto - dialettica: arte della dimostrazione argomentata mediante gli strumenti della logica - retorica: arte della persuasione, praticata da oratori, avvocati, giuristi, basata soprattutto su opere di Cicerone (De oratore, De republica, De legibus) e di Quintiliano (Institutio oratoria) Un’età senza giuristi 30D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni - il diverso destino altomedievale delle varie parti del Corpus Iuris: • Codex - Epitome codicis (sec. X): testi del Codice riportati in forma corretta, ma con brani selezionati - Summa perusina (sec. X): sommario di ciascuna costituzione del Codice • Institutiones: testo con glosse (sec. X) • Novellae - Epitome Iuliani - Authenticum Un’età senza giuristi 31D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni - il diverso destino altomedievale delle varie parti del Corpus Iuris: • Digesta (eclissi dall’inizio del sec. VII; ultima testimonianza in un’epistola di Papa Gregorio Magno dell’agosto 603) • raccolte di diritto romano ad uso del clero - Lex romana canonice compta (sec. IX) - Collectio Anselmo dedicata (fine sec. IX, dedicata al vescovo di Milano Anselmo II, recupera oltre 200 brani di DR già presenti nella LRCC, già di impostazione ‘filoromana’ e sostenitrice del primato Papale) • altre raccolte miscellanee • Excerpta bobiensia (silloge del sec. IX di leggi tratte da Codice e Novelle secondo la lezione dell’Epitome Iuliani) Un’età senza giuristi 32D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo La “scuola di Roma” ➡ Odofredo: (D.1,1,6): “in primo cepit studium esse in civitate ista [Bologna] in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam [Bologna]” All’interno delle generale deriva culturale caratterizzante quest’epoca, il diritto ne esce sostanzialmente impoverito, perdendo la sua centralità all’interno della società: i rapporti tra le persone sono elementari e la cultura giuridica vi si adatta. Scompaiono tutta una serie di testi giuridici fondamentali, straordinario portato della scienza giuridica romana. Rimangono strumenti elementari, repertori, sintesi, in un latino sempre più corrotto Roma, Ravenna, Pavia D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 35 La “scuola di Roma” In tale contesto, si può ipotizzare l’esistenza di una scuola di diritto a Roma, che resiste per qualche tempo, se non altro per la maggior possibilità di reperire i testi classici e per la centralità della città all’interno del mondo della Chiesa. Sempre secondo quanto riferisce Odofredo Denari (giurista del XIII secolo e storico degli studi di diritto) in questo passo, i Maestri romani, a causa delle guerre in Italia, si sarebbero trasferiti a Ravenna, che era diventata la capitale dell'Impero bizantino in Italia. Da lì si sarebbero siccessivamente spostati a Bologna, il centro dove in seguito si avrà la rinascita degli studi giuridici Roma, Ravenna, Pavia D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 36 ➡ La cosiddetta “scuola di Pavia” • palatium e tribunale degli imperatori e re d’Italia: - scuole (?) per la formazione di operatori del diritto longobardo-franco - accostamento molto prudente tra l’ambiente del Palazzo imperiale e il funzionamento di una “scuola” in esso incardinata (già immaginata da Merkel) e pure con radici in età tardo antica • Liber legis langobardorum (Liber Papiensis): raccolta cronologica • Lombarda: raccolta sistematica suddivisa in 3 libri e titoli (imitazione del modello giustinianeo) D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo Roma, Ravenna, Pavia 37 ➡ La cosiddetta “scuola di Pavia” • si citano generazioni di maestri antiquissimi, antiqui, moderni: maestri attivi nella prima metà del sec. XI come Sigeberto, Bonfiglio, Walcausa, Guglielmo e suo figlio Ugo, attestati anche in altre fonti • teoria della lex generalis omnium: diritto romano come diritto sussidiario con valore sempre territoriale ! → crescente sensibilità romanistica alimentata dallo studio diretto dei testi giustinianei D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo Roma, Ravenna, Pavia 40 ➡ Tesi storiografiche superate: la presunta “scuola di Ravenna” • Ravenna, città di antiche tradizioni culturali bizantine e sede di una scuola di arti liberali, ha quindi fama di essere un centro di dotti e di esperti di diritto legati alla tradizione romanistica • Pier Damiani (1007-1072) - di origine ravennate, è monaco camaldolese a Fonte Avellana; nel 1057 viene nominato cardinale vescovo di Ostia da Papa Stefano X e poi torna a Fonte Avellana prima della morte; sostenitore della vita comune del clero, soprattutto nella forma delle canoniche regolari - Ildebrando di Soana (il futuro Gregorio VII) lo invita a redigere una collezione canonica dedicata a definire i poteri del Papa D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo Roma, Ravenna, Pavia 41 ➡ Tesi storiografiche superate: la presunta “scuola di Ravenna” ! Due passi di Odofredo • (D.1,1,6): “in primo cepit studium esse in civitate ista [Bologna] in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam [Bologna]” D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo Roma, Ravenna, Pavia 42 ➡ Pepo Rodolfo il Nero (Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189): • al magistro Peppone velut aurora surgente si deve la rinascita del ius civile, poi propagato dal magistro Warnerio, che lo avrebbe tratto ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio • Pepo è anche indicato come baiulus (custode / possessore) del Codice e delle Istituzioni, ma non ha conoscenza del Digesto Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 45 ➡ Pepo • Pepo interviene a un placito tenutosi di fronte a Enrico IV in Lombardia (1084 o 1090-94) ove si discute una causa relativa all’omicidio di un servo, e riesce a modificare l’iniziale parere dei giudici sostenendo la condanna a morte del reo in base al Diritto Romano e al diritto naturale, anziché a una sanzione pecuniaria secondo il diritto germanico ! ➔ nella allegazione di Pepo si scorgono affinità con il De poenitentia di S. Ambrogio, consentendo così di avvicinare Pepo, più che alla tradizione della giurisprudenza romana, alle dottrine dei Padri della Chiesa sulla uguaglianza naturale degli uomini Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 46 ➡ Pepo • Azzone (glossa a D. 1, 2, 2, 38): paragona Pepo a Tiberio Coruncanio, il primo che a Roma avrebbe iniziato a insegnare il diritto, del quale tuttavia non rimane alcun testo scritto, ma soltanto alcuni pareri (responsa) • Summa alle Istituzioni ‘Iustiniani est in hoc opere’ (Provenza, prima metà sec. XII): si ricorda un parere di Pepo in materia di mutui ! ➔ si erano forse conservati alcuni testi scritti di Pepo in relazione all’area transalpina Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 47 ➡ Pepo •! se Pepo è il vescovo di Bologna che aderisce allo scisma guidato dall’arcivescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III), può acquistare un certo significato l’ipotesi della provenienza ravennate dei libri legales giunti a Bologna, come indicato da Odofredo •! se Pepo è identificabile con il vescovo scismatico Pietro, si può forse spiegare l’oscuramento, nell’ambiente bolognese, della sua fama posteriore, come sottolineato da Odofredo  Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 50 ➡ Pepo • È stato anche proposto un raffronto tra Pepo maestro di diritto (= Pietro vescovo di Bologna) con il Petrus Crassus citato come compositore o soltanto latore della Defensio Henrici IV, secondo gli ambigui versi che sono stati aggiunti a quest’opera e appaiono nell’unico codice del XVI che ne è testimone • si potrebbe anche identificare con un esperto di diritto citato come avvocato, legis doctor, notaio e giudice in alcuni placiti di area toscana e ferrarese tra 1072 e 1095, ove appare in vari casi come avvocato del monastero di Monte Amiata e quindi di Pomposa nel 1079 Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 51 ➡ Pepo • si è anche proposto di identificare il Pepo che interviene al placito di Marturi (1076) con un notaio Pietro attivo ad Arezzo negli ultimi decenni del sec. XI, il quale si definisce legis doctor e amator iuris e dà prova della conoscenza dei testi romanistici Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 52 • il monastero, con il conforto di alcuni testimoni, dichiara di avere già denunciato in passato la situazione ai marchesi di Tuscia, senza però riuscire a risolvere la lite a causa della carenza di giudici, e ottiene la restituito in integrum dei beni contesi da Sigizo di Firenze • la restitutio in integrum (istituto risalente all’età repubblicana, fine VI-I sec. a.C.) comporta l’annullamento degli effetti giuridici di una transazione originariamente valida in base al diritto civile, ma produttiva di ingiuste conseguenze per una delle parti Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 55 ➔ sulla base della memoria storica cittadina (Odofredo), Pepo “non è nessuno” in relazione a Bologna, non possiede alcuna identità specifica in rapporto alla città; quindi lo si può idenatificare come un esperto di diritto romano della generazione pre-irneriana connesso al mondo matildico in qualità di giurista itinerante nei territori canossani tosco-padani negli ultimi decenni del sec. XI Pepo D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 56 • Muta il paesaggio agrario • Crescita demografica • Si rianimano le città • Circola sempre più moneta • Compare il mercante professionista • Professioni “nuove”: “professionalizzazione”del giurista Rinascimento giuridico medievale D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 57 60 • Alle origini dello studium di Bologna • La riscoperta e risistemazione del corpus iuris civilis • Ne parla Odofredo Denari • Incomincia a studiare “per se” i Libri legales, e poi inizia a fare lezione su di essi • Vi appone delle “glosse” • Diventa il “primus illuminator scientiae nostrae” Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 61 • “causidicus” in placiti del 1112-1113 • è in contatto con Matilde di Canossa e poi con l’imperatore Enrico V • “iudex” tra il 1116 e il 1118 presso Enrico V • “iudex” in un arbitrato del 1125 • Roma: difende Gregorio VIII, antiPapa, contro Gelasio II • Formularium tabellionum? Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo ➡ Rodolfo il Nero (Moralia regum: commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189): al magistro Peppone velut aurora surgente si deve la rinascita del ius civile, poi propagato dal magistro Warnerio, che lo avrebbe tratto ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio. Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 62 ➡ si valorizza così la permissio di un’autorità pubblica superiore [ad petitionem Mathildae comitissae renovavit] ➡ si richiede di riportare i libri legales alla forma originaria, quindi una edizione criticamente accettabile dei testi giustinianei ➡ memoria così forte di Irnerio in un cronista tedesco può forse confermarne l’origine germanica ➡ una tradizione attestata da alcuni manoscritti qualifica Irnerio come theutonicus Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 65 ➡ la petitio, interpretata come una disposizione / autorizzazione di Matilde, è stata poi messa in relazione con un verso di Donizone (l. II, par. XVIII, v. 1255) nel quale si adombra una investitura imperiale concessa a Matilde da Enrico V (in realtà mai verificatasi): ! “Cui [ossia a Matilde] Liguris regni regimen dedit in vice regis” ! = “a lei affidò il governo dei Liguri [ossia degli abitanti dell’Italia settentrionale] come vice-regina” ➡ Già il cronista Riccobaldo da Ferrara nel sec. XIII afferma che lo Studio di Bologna era stato istituito da Enrico V ➡ Matilde, investita di un potere regio da Enrico V, avrebbe quindi disposto l’istituzione dello Studio bolognese incaricandone Irnerio Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 66 ➡! una considerazione più obiettiva delle fonti promossa dalla critica moderna porta a escludere un intervento esterno e a rafforzare l’origine autonoma e spontanea dello Studio, benché sia documentata la partecipazione di Irnerio a placiti di area matildica come causidicus (= avvocato, esperto di diritto) tra 1112 e 1113 e ad atti connessi alla presenza di Enrico V in occasione della sua discesa in Italia nel 1116, con la qualifica di iudex ➡! Irnerio si qualifica pure, in qualche documento, come Bononiensis iudex (riferimento di significato locale, non di origine) ➡! vi sono anche altri causidici bolognesi presenti a placiti matildici, in forza della loro conoscenza del diritto romano Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 67 Irnerio e lo Studio bolognese Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 70 ➡ Irnerio è attestato in 14 documenti dal 1112 al 1125, benché sussistano dubbi sulla genuinità dell’ultimo ➔ ultima testimonianza sicura si ferma al 1118, cui si aggiunge la notizia della sua scomunica nel 1119 ➡ si potrebbe aggiungere un documento del 1100 nel quale Warnerius compare come missus di Enrico IV in un placito tenuto a Monselice (nel Padovano) delegatus ab ipso principe ➡ (Landolfo di S. Paolo / iuniore, Historia Mediolanensis) Irnerio è a Roma nella primavera del 1118 svolgendo un ruolo primario per avallare l’elezione popolare dell’antiPapa Gregorio VIII (il vescovo di Praga Maurizio Burdino) sostenuto da Enrico V ! ➔ viene scomunicato da Papa Gelasio II nel Concilio di Reims del 30 ottobre 1119, revocando poi la scomunica con il concordato di Worms del 1122 Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 71 ➡ Irnerio: un tentativo di biografia • bononiensis - teutonicus • dapprima un causidicus, un giurista pratico formatosi in una scuola di arti liberali, che poi compare come giudice in rapporti con Matilde di Canossa e con Enrico V, almeno fino alla scomunica del 1119 • in questa fase – o in un momento anche successivo – si sarebbe dedicato a risistemare, sulla base della nota petitio matildica, il poderoso corpus giustinianeo, magari con l’assistenza di qualche allievo • da pratico del diritto, avrebbe avuto anche relazioni con l’ambiente del notariato bolognese (presunto autore di un formulario notarile) Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 72 ! Irnerio teologo? Altra teoria, minoritaria ➡ Liber divinarum sententiarum = florilegio di sentenze teologiche nella forma di brani tratti dalle opere dei Padri della Chiesa, in gran parte di S. Agostino e in misura assai minore di S. Ambrogio e Gregorio Magno, trasmesso da 3 mss. del sec. XII, due dei quali contengono l’attribuzione a Guarnerius iurisperitissimus ! ➔ da vari elementi legati alla citazione di Irnerio nell’intestazione del testo e ai contenuti dell’opera, ove è anche evidente l’interesse per molti argomenti connessi con le arti liberali, si desume che Irnerio, oltre che maestro di arti liberali, fosse anche chierico e teologo di fama, dimostrando che l’opera costituì una fonte diretta di Graziano per il suo Decretum, ed è l’unica opera teologica che Graziano tiene in considerazione per tutte le parti della sua raccolta ! Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 75 ➡! si rafforza il legame diretto tra Irnerio e Bologna: l’autore del Liber è un giurista di fama e con lui si pone in stretta relazione il padre del diritto canonico, che opera ugualmente a Bologna ➡! si giustifica anche la missione romana di Irnerio nel 1118: venne affidata a un giurista che era anche un’autorità in campo canonistico ! ➡! stato clericale di Irnerio converge anche con il fatto che il suo discepolo Ugo viene ricordato nel necrologio della canonica di S. Vittore di Bologna in data 1 giugno come causidicus, clericus et frater noster! Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 76 ➡! che Irnerio fosse un ecclesiastico era già stato ipotizzato alla fine del sec. XIX: può così acquistare nuova luce anche un documento del 21 maggio 1095 (dato a Piadena), in cui Warnerius presbiter testimonia a una donazione di Matilde di Canossa in favore di due canonici del duomo di Metz (in Lorena) per la costruzione di una chiesa collegiata ➡! Warnerius peccator presbiter testimonia, assieme a Matilde, pure a un atto rogato a S. Benedetto Po il 14 maggio 1101 con cui il cardinale Bernardo, legato Papale, affida all’abate di Polirone la cura di un ospizio amministrato sino ad allora dal monastero di S. Andrea di Mantova Irnerio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 77 80 ➡ I maestri dello studio bolognese • Metodo dell’esegesi testuale • Il diritto romano giustinianeo è il diritto dell’Impero Il diritto romano e i primi centri di studio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 81 ➡ I Glossatori: le tecniche • Sono gli artefici della riscoperta del Corpus iuris civilis • La scienza giuridica ha il compito di ordinare giuridicamente la società • Interpretatio • Autonomia disciplinare • Glossa e apparatus • Dalla metà del XII: cristalizzazione degli apparati • Additiones Il diritto romano e i primi centri di studio D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 82 D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo • Gli allievi di Irnerio: Martino, Bulgaro, Iacopo, Ugo • Martino Gosia: l’imperatore è titolare di un dominium • Bulgaro: l’imperatore è titolare di un imperium • Teoria del dominio diviso I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 85 86 I 4 dottori: le divergenze tra Bulgaro e Martino • Ottone Morena: riporta una leggenda secondo cui Irnerio morente avrebbe indicato Iacopo quale successore tra i suoi 4 allievi: ! “Bulgarus os aureum, Martinus copia legum, ! mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego. ! Et dictus Iacobus fuit doctor…” ! → ricondotta alla tradizione tramandata da Aulo Gellio (130-180 ca., Noctes Atticae) in relazione alla successione scientifica ad Aristotele • Martino spiritualis homo (Enrico da Susa, cardinale Ostiense): ricorso all’equità, sensibile ad apporti del diritto canonico e delle arti liberali • Bulgaro: la novità del rigorismo, interprete di un mondo nuovo I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 87 Bologna, le tombe dei Glossatori presso San Francesco I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo • Accursio: opera nella prima metà del XIII secolo (muore nel 1263) • La sua “magna glossa” è tecnicamente un apparatus • Antecedenti: gli apparati di Azzone e di Ugolino dei Presbiteri • La “glossa ordinaria” si impone definitivamente all’inizio del ‘300 • È un metodo generale di analisi del testo giuridico... I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 90 Altre “glosse ordinarie” • Bartolomeo da Brescia e Giovanni Teutonico compongono quella al Decretum di Graziano • Bernardo da Parma quella alle Decretales di Gregorio IX del 1234 • Giovanni d’Andrea quella al Liber sextus di Bonifacio VIII (1298) • Carlo di Tocco quella alla Lombarda • Jacopo Colombi (o forse Accursio) quella ai Libri feudorum I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 91 Odofredo • Allievo di Iacopo Baldovini; professore a Bologna • Autore di una Summa ai Libri Feudorum e di altre opere minori… • …ma soprattutto di un’imponente Lectura al Corpus iuris civilis • La rivalità con Accursio • Le caratteristiche della sua Lectura: tono discorsivo, anedottica, contaminazione di generi • Collegamento con le arti liberali e con la linea scientifica extra-bolognaese; meno esegetico rispetto agli esponenti della scienza giuridica bolognese e ad Accursio in particolare I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 92 95 1. Cause giuridiche • qualità intrinseca del Corpus iuris, rispetto al diritto germanico, e del suo insegnamento a livello “universitario” • linguaggio tecnico e concetti presentati in modo ben strutturato e sistematico • viene insegnato negli Studia in forma sostanzialmente omogenea e internazionale • si afferma anche come strumento di risoluzione delle controversie giudiziarie - Dal placito di Marturi (1076) iniziano le allegazioni in giudizio di passi del Corpus Iuris I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 96 2. Cause politiche • già dal sec. XI viene recepito dai massimi poteri (Papa e imperatore) come formidabile strumento di legittimazione del potere • in seguito, grazie al suo insegnamento a livello universitario, anche re e principi sono interessati a utilizzarlo per consolidare le basi dei propri poteri centralizzati • i laureati negli Studia, giuristi di professione, vengono impiegati nelle burocrazie e amministrazioni locali e nei tribunali I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo 97 3. Cause culturali ➡ è uno delle più significative espressioni del “Rinascimento del XII secolo”, che si manifesta attraverso: • espansione geografica e politica dell’Europa (crociate) • apogeo dell’arte romanica e culla di quella gotica (cattedrali) • “rinascita” delle città • l’Europa conosce numerose opere scientifiche greche e arabe (Aristotele, Galeno, Tolomeo), da allora in poi tradotte in latino → provengono dall’Antichità e sono quindi ritenute autorità assolute nei campi della logica, fisica, anatomia, astronomia, geografia → la verità si raggiunge attraverso la corretta comprensione degli antichi • la medesima “sacralità” è riconosciuta al Corpus Iuris: contiene opinioni di giuristi di età classica, e quindi pagani, ma è promulgato da un imperatore cristiano, pertanto è legittimo e autorevole I Glossatori D. Rossi: Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo
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