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La separazione - Diritto Privato, Appunti di Diritto Privato

Sintesi del concetto di separazione, consensuale/giudiziale/per colpa - diritto privato

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 27/01/2021

Masly90
Masly90 🇮🇹

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Scarica La separazione - Diritto Privato e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Lo scioglimento del matrimonio Nel nostro ordinamento, fino al 1970, l'unica causa di scioglimento del vincolo matrimoniale era la morta di uno dei due coniugi, essendo in vigore il principio della indissolubilità del matrimonio. Il 1 dicembre 1970 il Parlamento approvò la legge n°898 "Sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" sulla quale fu indetto un referendum popolare nel 1974, con il quale una larga maggioranza di italiani approvò l'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento. L'attuale disciplina, infatti, prevede le seguenti cause di scioglimento del matrimonio: la morte di uno dei due coniugi, la dichiarazione di morte presunta; il divorzio. Il divorzio è pronunciato dal giudice, che prima di pronunciare la sentenza, tenterà di riconciliare le parti; se non vi riesce è necessario che accetti l'esistenza delle cause previste dalla legge ed una sicura volontà dei coniugi di porre fine al vincolo coniugale. Causa essenziale del divorzio è la disgregazione definitiva della comunione tra i coniugi, che deve essere accertata dal giudice con riferimento alle singole cause previste a tale fine dalla legge. cioè: a. quando sia stata pronunciata dal giudice con sentenza definitiva la separazione fra i coniugi da almeno tre anni; b. quando un coniuge sia condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità; c. quando uno dei due coniugi, che sia cittadino o straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero un nuovo matrimonio; d. quando il matrimonio non sia stato consumato. Per effetto della sentenza di divorzio i coniugi tornano ad essere di stato civile "libero", cioè perdono lo stato di coniuge e possono risposarsi, ma solo civilmente in quanto per la Chiesa il vincolo resta valido, a meno che essi non ottengano dal Tribunale ecclesiastico l'annullamento del matrimonio religioso. Il Tribunale, a seguito della sentenza di divorzio, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, dispone l'obbligo per uno di essi di corrispondere all'altro un assegno periodico (alimenti) in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Diverso è l'assegno di mantenimento che ha una portata più ampia rispetto agli alimenti, in quanto prescinde dalla condizione di bisogno ed è rapportato al "tenore di vita" che i coniugi conducevano. Quanto agli effetti del divorzio riguardo ai figli, il giudice deciderà sull'affidamento dei figli, tenendo conto dell'interesse morale e materiale degli stessi, potendo optare altresì per l'affidamento congiunto o alternato. Il primo permette al figlio di convivere con entrambi i genitori, mediante una suddivisione della singola giornata o dei giorni della settimana; esso presuppone evidentemente che i coniugi divorziati dimostrino un sufficiente spirito collaborativo, che consenta la convivenza del figlio con entrambi, e mira perciò a far sì che il figlio medesimo soffra il meno possibile del divorzio dei genitori. L'affidamento alternato si ha quando il figlio convive per un altro periodo con l'altro, e così via, alternando i periodi. Nel caso in cui non reputi opportuno affidare a nessuno dei due genitori il minore, il tribunale può provvedere all'affidamento familiare, consistente nell'allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia d'origine e nell'inserimento del medesimo in un nucleo familiare. La separazione dei coniugi La separazione è un provvedimento transitorio e può cessare in qualsiasi momento con una semplice "riconciliazione", in quanto non fa venire meno il vincolo matrimoniale e non restituisce ai coniugi la facoltà di contrarre nuove nozze. Il codice prevede la separazione legale e non quella di fatto che si ha quando, senza alcun provvedimento del giudice, i coniugi decidono di non continuare la vita in comune. Non avendo conseguenze giuridiche, ciascuno di essi può chiedere all'altro, in qualsiasi momento, la ripresa della convivenza. La separazione legale può essere giudiziale o consensuale. La separazione giudiziale La separazione giudiziale, che viene chiesta da entrambi i coniugi o da uno solo (anche contro la volontà dell'altro), si ha quando la prosecuzione della convivenza diventa "intollerabile" ovvero tale "da recare grave pregiudizio alla educazione della prole". Il giudice pronuncia la sentenza e dichiara a quale dei coniugi è addebitabile la separazione a causa dei suoi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio. Per quanto concerne i rapporti personali, cessano l'obbligo della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale e della fedeltà. al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è attribuito il diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento qualora non abbia adeguati redditi proprio. Anche in caso di separazione il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi deve, se possibile disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori oppure stabilire a quale dei due i figli sono affidati. La potestà genitoriale è esercitata sia dal padre che dalla madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli sono assunte dai genitori di comune accordo e in caso di disaccordo sono rimesse al giudice. La separazione consensuale La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi
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