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La separazione giudiziale, Dispense di Diritto Privato

Trattazione sintetica sulla separazione giudiziale

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 30/08/2023

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4.5

(13)

22 documenti

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Scarica La separazione giudiziale e più Dispense in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! La separazione giudiziale La separazione giudiziale è quel tipo di separazione coniugale che porta alla sospensione degli effetti giuridici del matrimonio dopo l'intervento del giudice, che dispone le modalità con le quali i coniugi sono autorizzati a vivere separati e detta i provvedimenti patrimoniali e per la gestione dei figli. Ad essa si ricorre quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni di separazione per addivenire alla forma alternativa della separazione consensuale. ll presupposto necessario per poter pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi è il verificarsi di fatti che, come recita l'articolo 151, comma 1, del codice civile "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole". Sono quindi sufficienti circostanze oggettive imprevedibili, subentrate a turbare l'armonia di coppia. Non è richiesta la colpa di uno dei coniugi. Per accertare l'intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non è necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi, bensì risulta sufficiente "la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti" (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 7148/1992). In ogni caso, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza non può basarsi sull'analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento. l procedimento di separazione giudiziale richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato, affinché costui rediga il ricorso iniziale, gli atti successivi, assista la parte in giudizio nella fase presidenziale e in quella del giudizio vera e propria e, in presenza di margini, si adoperi per far conciliare i coniugi. Tutta attività per la quale ha diritto a percepire un compenso. La domanda di separazione personale si propone con Ricorso al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure, in mancanza, del luogo in cui il convenuto ha la residenza. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile la domanda potrà essere proposta nel luogo di residenza o domicilio del ricorrente (art. 706 c.p.c.). L'avvio della causa può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. Ricevuto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa con decreto in calce al ricorso la data di udienza per la comparizione personale dei coniugi per il tentativo di conciliazione e per l’eventuale emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi. Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, con l'assistenza del difensore, davanti al Presidente del Tribunale. La mancata comparizione comporta conseguenze differenti a seconda che essa riguardi il coniuge ricorrente o quello convenuto: nel primo caso la domanda non ha effetto (così come se egli vi rinunci), nel secondo caso può essere fissata una nuova udienza per la comparizione, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza di comparizione, accertata la presenza di entrambi i coniugi, il giudice istruttore sente le parti, prima separatamente, poi congiuntamente, e tenta la conciliazione. Se questa non riesce, con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, egli valuta l'opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il giudice istruttore fissando udienza di comparizione delle parti e trattazione davanti a questo. A questo punto, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario. Nel corso del procedimento, il giudice può ritenere opportuno ascoltare le ragioni del figlio minore in ogni caso in cui vengano presi provvedimenti che lo riguardano. Lo stabilisce l’articolo 336-bis c.c. affermando che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”. La stessa norma ammette tuttavia due deroghe a tale obbligo, ovvero quando l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, oppure è manifestamente superfluo. Sull’obbligatorietà del coinvolgimento del minore nel procedimento di separazione giudiziale si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 19327/2015, secondo cui “Si riconferma l’obbligo dell’ascolto in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti che riguardano il fanciullo, salvo che l’audizione sia manifestamente superflua o si ponga in contrasto con il suo interesse, ma di ciò il giudice dovrà dar atto con provvedimento motivato”. Il giudizio si conclude con sentenza, con la quale il giudice decide sul mantenimento del coniuge economicamente più svantaggiato, sull’affidamento e mantenimento dei figli, sull’assegnazione della casa familiare, nonché sull’addebito. Mantenimento del coniuge Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto a ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento quando non abbia adeguati redditi propri, o disponga di un reddito che non gli permette di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio (art. 156 c.c.). Anche la capacità lavorativa dei rispettivi coniugi dovrà essere valutata in concreto, tenendo conto dell’età, della professionalità e delle circostanze attuali. L’assegno di mantenimento può avere la funzione di riequilibrare o ridurre le disuguaglianze tra i coniugi nel caso in cui il coniuge dedito all’amministrazione e gestione
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