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La separazione personale dei coniugi, Sintesi del corso di Diritto Di Famiglia

Argomenti: Separazione di fatto, Separazione consensuale, la riconciliazione, la separazione giudiziale, addebitabilità della separazione, effetti personali e patrimoniali della separazione, assegno di mantenimento, effetti sui figli, casa familiare.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 24/01/2019

alessiapelosi99
alessiapelosi99 🇮🇹

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Scarica La separazione personale dei coniugi e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity! LA SEPARAZIONE PESONALE DEI CONIUGI La separazione personale dei coniugi è un istituto di carattere tendenzialmente transitorio, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello "psicologico”. il rapporto di regola evolve o nella riconciliazione tra le parti oppure nella constatazione dell'irreversibilità della crisi, con la possibilità di addivenire alla sentenza di divorzio. si possono verificare tre distinte situazioni: I coniugi si separano senza un intervento giudiziale (c.d. separazione di fatto), I coniugi presentano ricorso per la separazione consensuale; I coniugi presentano un ricorso per la separazione giudiziale. Separazione di fatto La separazione di fatto è l'interruzione effettiva, da parte di uno o di entrambi i coniugi, della vita matrimoniale senza che sia intervenuto un provvedimento giudiziale che autorizzi la coppia a vivere separatamente. Il modo più "eclatante" con il quale si attua una separazione di fatto è rappresentato dal dichiarato abbandono del tetto coniugale da parte di almeno uno dei due coniugi, con l'eventuale accordo circa un sostegno economico a carico della parte più agiata e a vantaggio dell'altra. È rilevante che una simile condotta se porta successivamente ad una separazione legale potrebbe portare al coniuge che abbondona il tetto coniugale l’addebitamento della separazione se il coniuge che ha posto in essere la separazione di fatto viola palesemente gli obblighi di assistenza morale, materiale o di fedeltà. A tal proposito, si noti che il Tribunale di Milano, con sentenza del 12/04/2013 n. 5114, ha però stabilito che "la violazione dell'obbligo di fedeltà che risulti successiva alla separazione di fatto dei coniugi non può costituire da sola il presupposto di una dichiarazione di addebito della separazione". Molto più frequentemente, la separazione di fatto si consuma all'interno delle mura domestiche, dove i coniugi decidono di convivere più o meno pacificamente per i figli o per ragioni di convenienza economica o di facciata, di fatto comportandosi, però, come due estranei o, comunque, non certo come una coppia. Questa tipologia di separazione è generalmente transitoria e i suoi effetti possono cessare con l’istituto della riconciliazione. il legislatore ha previsto che per garantire piena efficacia alla riconciliazione non sia necessaria alcuna formalità particolare, risultando sufficiente, un comportamento di entrambe le parti incompatibile con lo status di "separati". Un altro aspetto della separazione di fatto è che non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia, come stabilito da una sentenza del 2012. La separazione consensuale La separazione consensuale è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all'assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all'affidamento della prole e all'assegnazione della casa coniugale. L'accordo, che coinvoge tutti gli aspetti coinvolti, viene stipulato in privato con l'assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all'interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento, più veloce e meno problematica nel caso vi siano figli. Procedimento: La procedura di separazione consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio. L’organo competente potrà, così, formare il fascicolo d’ufficio, successivamente il Presidente del Tribunale fissa l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione degli stessi. Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolta i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, egli può adottare gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti. Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso. Da tale momento, inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio. Il procedimento nel dettaglio: Una volta che i due coniugi hanno trovato un completo ed esaustivo accordo su ciò che concerne la loro separazione, essi, per il tramite dell'avvocato o degli avvocati che li hanno assistiti, devono presentare un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale. Il ricorso deve contenere tutti i termini dell'accordo raggiunto, ad esso vanno allegati tutti i documenti che vengono richiesti dall'ufficio per la procedura e in esso deve comparire la richiesta di fissazione dell'udienza per la comparizione di entrambe le parti. Se dal legame tra i due coniugi sono nati figli, l'accordo di separazione non può trascurare di adottare i relativi provvedimenti, tenendo conto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi e che i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre. Terminata la fase presidenziale, (il magistrato deve ascoltare entrambi i coniugi per capire se ci potrebbe essere una conciliazione. L'accordo che i due coniugi hanno stipulato viene infatti sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, chiamato giudizio di omologazione. Nel caso dal matrimonio siano nati figli che sono ancora minori l'accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perché apponga il suo visto. In ogni caso, il contenuto dell'accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l'omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento (è il caso ad esempio in cui sono cambiate le condizioni economiche di una delle parti). La domanda può essere proposta da un singolo coniuge o da entrambi e può avere ad oggetto la rettifica o la revoca sia dei provvedimenti che dispongono sugli aspetti economici sia di quelli relativi all'affidamento dei figli. La separazione consensuale può avvenire tra i coniugi mediante negoziazione assistita: che è più semplice, si ha la presenza dei coniugi e sindaco ( o delegato), l'assistenza degli avvocati non è necessaria. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi quando: NON hanno figli minori o Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, la separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi. La prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni. Altra inevitabile questione da regolamentare, data la cessazione della convivenza, è quella relativa all'assegnazione della casa familiare. qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario. Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, salvo il caso di separazione giudiziale con addebito pronunciata con sentenza definitiva, resterà titolare, altresì, dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del consorte durante tale fase transitoria del rapporto. Ricordiamo sempre che: in caso di separazione consensuale, i coniugi stipulano autonomamente un accordo da sottoporre successivamente al vaglio dell'autorità giudiziaria tramite l'omologazione. Qualora si addivenga, invece, a una separazione giudiziale, l'effetto immediato è solo quello dello scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune ovvero esclusiva dei coniugi. L’assegno di mantenimento in caso di separazione Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio. La separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio e, nella migliore delle ipotesi, anche interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti. Lo status giuridico di coniuge, infatti, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza. In sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire proprio nella determinazione dell’assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Condizione essenziale affinché si genere tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri. La corresponsione dell’assegno è a carattere periodico (in genere è stabilita una periodicità mensile) e, salvo diversi accordi inerenti ad una diversificazione delle voci di spesa, ammonta ad un’unica somma di denaro. L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda e permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio. Il beneficiario dell’assegno non è obbligato a riceverlo e può anche rinunciarvi. Anche in pendenza dei relativi presupposti economici, l'assegno di mantenimento non è dovuto nei confronti del coniuge a cui sia addebitata la separazione. Tuttavia, l'assegno di mantenimento non è immutabile nel tempo, ma, al variare delle condizioni che secondo la legge fanno sorgere il relativo diritto, può essere modificato o addirittura revocato. Il mantenimento viene revocato: il diritto del coniuge "economicamente debole" di ricevere dall'altro quanto necessario al proprio mantenimento, è basato sul presupposto della mancanza di adeguati redditi propri, intendendo pertanto non solo l'assenza di alcun tipo di reddito (ad esempio in caso di disoccupazione), ma anche la titolarità di redditi che non consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui lo stesso ha goduto in costanza di matrimonio. Dunque non bisogna tener solo conto dei redditi propri ma anche sulla capacità di spesa. L'assegno può, infine, venir meno ove il coniuge beneficiario acquisti, iure hereditatis, la proprietà o la comproprietà di un immobile o comunque un'eredità consistente, tale da assicurare un miglioramento economico che possa garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. • Convivenza e nuove nozze quando a costituire un nuovo nucleo familiare è l'avente diritto all'assegno di mantenimento, assume rilievo non solo la circostanza del passaggio a nuove nozze che determina la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e di quello divorzile, ma anche la mera convivenza, posto che la situazione modifica la condizione personale dell'ex coniuge. Sul punto, la Cassazione ha affermato che il diritto al mantenimento viene meno quando si crea una nuova famiglia, ancorché di fatto, la quale rescinde ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, poiché la convivenza e la relativa prestazione di assistenza da parte del convivente medesimo, costituisce elemento da valutare in ordine alla disponibilità di "mezzi adeguati", Ovviamente, deve trattarsi di una relazione avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità, mentre una convivenza priva di questi requisiti non potrà avere alcun effetto sull'esclusione del contributo al mantenimento. L'assegno di mantenimento si estingue nel momento della morte di colui che è obbligato a versarlo. Tuttavia, l'avente diritto può ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con l'assegno periodico, da quantificarsi sulla base del quantum ricevuto sino al momento della morte, dell'entità del bisogno, della consistenza dell'eredità e del numero e delle condizioni economiche degli eredi. Il coniuge obbligato, pertanto, non può di sua iniziativa smettere di versare l'assegno di mantenimento, potendo incorrere nelle sanzioni previste per il mancato adempimento. È opportuno rilevare, infine, come, in conseguenza del cambiamento delle proprie condizioni di vita, il coniuge avente diritto possa rinunciare all'assegno di mantenimento, formulando espressa dichiarazione che dà atto della propria indipendenza economica e della volontà di non pretendere il versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento. Gli effetti della separazione personale dei coniugi riguardo ai figli Il principio di base è quello che il figlio minore di età ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Spetta al giudice adottare provvedimenti riguardo la prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole, potendo quindi optare anche per l’affidamento condiviso. La scelta dell’affidamento condiviso è quello preferito, ma può diventare faticoso se i genitori si mostrano conflittuali, o abitano distanti. Nel caso il giudice invece opti per l’affidamento esclusivo, per sua scelta o per istanza di uno dei genitori, egli non può ritenere rilevanti il trasferimento di un genitore all’estero, il tipo di attività professionale o le convinzioni religiose. Per valutare l’affidamento esclusivo il giudice è tenuto a considerare l’aspirazione dei minori specie se in età adolescenziale, e deve scegliere il genitore in cui l’ambiente è più idoneo alla crescita. Anche nel caso dell’affidamento esclusivo il genitore affidatario deve poter vivere e sviluppare un proprio rapporto affettivo con i figli, rapporto che non può essere imposto ove il figlio in età adolescenziale manifesti sentimenti ostili nei suoi confronti. Inoltre il giudice fissa la misura in cui ogni genitore deve contribuire al mantenimento, solitamente in maniera proporzionale al proprio reddito. La responsabilità genitoriale permane solitamente ad entrambi i genitori, e quindi le maggiori decisioni devono essere prese di comune accordo. Si può per valutare di rendere possibile prendere decisioni di ordinaria amministrazione esercitando la responsabilità genitoriale separatamente. L’affidamento condiviso: Il provvedimento deve indicare i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore; Sempre ciascun genitore contribuisce in proporzione alla proprie disponibilità economiche; Se necessario giudice dispone corresponsione assegno periodico per realizzare il principio di proporzionalità, che terrà conto di vari elementi quali le risorse economiche dei genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore; Ogni genitore ha dovere di cura e di educazione del figlio; Paritaria condivisione dei dover Il godimento della casa familiare Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto principalmente dell’interesse dei figli. In rispetto dei figli tra l’altro, ciascun genitore è obbligato a comunicare all’altro entro il termine perentorio di trenta giorni l’avvenuto cambiamento della residenza o del domicilio, e la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno. Solitamente la casa familiare è dove continuano a dimorare i figli, e dunque solitamente spetta principalmente all’affidatario dei minore, specialmente in affidamento esclusivo. Il coniuge assegnatario ha il godimento a titolo gratuito, ma sono poste a suo carico le spese ordinarie. Qualora la casa familiare sia attribuita al coniuge non titolare del diritto al mantenimento questo dovrà a dare all’altro proprietario un corrispettivo adeguato. Nel caso invece che fosse un immobile condotto in locazione la legge stabilisce che in caso di separazione giudiziale nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitazione nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. Ricordare anche che il diritto al godimento della casa familiare viene meno se l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
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