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Europol: Funzioni, Obiettivi e Ruoli, Dispense di Diritto internazionale penale

La nascita e le funzionalità di europol, l'organizzazione europea per la cooperazione in materia di polizia, istituita nel 1998 per agevolare lo scambio di informazioni tra le forze di polizia degli stati membri e combattere la criminalità organizzata. Il testo illustra i compiti di europol, come fornire analisi operative e strategiche, supporto tecnico e consulenza, e quelli delle unità nazionali, come fornire informazioni e servizi d'intelligence. Vengono inoltre elencati gli scopi di europol, come migliorare l'efficacia dei servizi competenti e la loro cooperazione, e i suoi organi, come il consiglio di amministrazione, il direttore e i comitati finanziario e controllo. Il documento conclude elencando alcuni reparti della polizia di stato e della guardia di finanza.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 12/02/2024

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patrizia-helzel 🇮🇹

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Scarica Europol: Funzioni, Obiettivi e Ruoli e più Dispense in PDF di Diritto internazionale penale solo su Docsity! Capitolo 5: La sicurezza a livello europeo (da mod.61 a 75) Lezione 1: L’idea di una polizia europea • Lezione 2: La rete Europol • Lezione 3: Gli scopi ed il ruolo di Europol • Lezione 4: La struttura di Europol • Lezione 5: La sicurezza • Lezione 6: Evoluzione in Europa • Lezione 7: Tutela del patrimonio • Lezione 8: Fonti normative • Lezione 9: Caratteri generali • Lezione 10: La contraffazione • Lezione 11: Sanzioni disciplinari • Lezione 12: L’Arma dei Carabinieri • Lezione 13: La Polizia di Stato • Lezione 14: La Guardia di Finanza • Lezione 15: La DIA L’idea di una polizia europea L'Unione europea ha abbattuto molte delle vecchie barriere alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi ed i criminali approfittano di questi vantaggi. La libera circolazione è un principio che non si applica alle forze di polizia per le quali le frontiere interne dell'UE esistono ancora. Europol (Agenzia Investigativa europea) nasce quindi con lo scopo di contrastare efficacemente la diffusione delle organizzazioni criminali in Europa consentendo il superamento dei confini interni, dell’applicazione della legge come responsabilità nazionale, delle differenze a livello di leggi e procedure, di lingua e di cultura. Europol si prefigge lo scopo di aumentare la collaborazione ed il ruolo delle forze di polizia, di raggiungere un maggiore coinvolgimento delle autorità giudiziarie nazionali e di superare lo scarso coordinamento internazionale in tema di lotta al crimine. L’istituzione di Europol è stata decisa con il trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992. Con sede a L’Aia, Paesi Bassi, Europol, nasce inizialmente come Unità antidroga Europol (EDU), con una sfera di competenze limitata alla lotta al narcotraffico. Successivamente il costante ma progressivo e allarmante inserimento delle organizzazioni criminali (soprattutto quelle dei paesi dell’ex Unione Sovietica) nel tessuto politico economico e sociale dei vari paesi, ha praticamente costretto gli Stati membri ad ampliare le sfere di competenze di Europol per consentirgli una azione più aderente alle necessità contingenti. La convenzione Europol è stata ratificata da tutti gli Stati membri ed è entrata in vigore il 1° ottobre 1998. In seguito a numerosi atti giuridici collegati alla convenzione, la piena attività di Europol è iniziata il 1° luglio 1999. In Italia, nell'ambito della convenzione, l’Unità nazionale Europol è l'unico organo di collegamento tra le strutture italiane di polizia e quelle degli altri Paesi dell'Unione Europea per la gestione dei reciproci flussi informativi relativi agli attuali settori di cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata (traffici di droga, di materie radioattive, sostanze nucleari e di autoveicoli e lotta alle organizzazioni dedite all'immigrazione clandestina ed al riciclaggio). E' dotata dei più aggiornati supporti informatici per l'attivazione di collegamenti "on-line" per lo scambio delle informazioni tra l'Unità Centrale de L'Aia, l'Unità stessa e gli Uffici Centrali delle Forze di Polizia. E' inoltre collegata con la banca dati interforze e con le altre "fonti aperte" di uso comune nell'attività di polizia per l'arricchimento delle informazioni). Con il suo primo atto del 1 ottobre 1998 il Consiglio di Amministrazione di Europol, oltre a stabilire il proprio regolamento interno e a precisare le modalità attraverso cui eserciterà la prevista azione di controllo, da atto e stabilisce il contenuto degli accordi raggiunti dagli stati membri: agevolare lo scambio di dati tra gli Ufficiali di collegamento - coordinare e fornire analisi, sia operative che strategiche, sulle informazioni e l'intelligence forniti dagli Stati Membri - Fornire consulenza e supporto tecnico alle indagini - approccio interagenti - istituzione plurilingue - scambio rapido e sicuro di informazioni - panoramica sulla criminalità in Europa - sostegno alle indagini (sia operativo che tecnico) - sostegno alle analisi (operativo e strategico). Il mandato di Europol è quello di migliorare l’efficacia e la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e lotta a gravi forme di criminalità organizzata quali il traffico illecito di stupefacenti, i reati commessi da organizzazioni di immigrazione clandestina, traffico illecito di veicoli rubati, tratta degli esseri umani compresa la pornografia che coinvolge i bambini, la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze radioattive e nucleari, il terrorismo, il riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalità, (con Legge 221 del 29.07.2004 anche come forma di reato autonomo). L’idea di una polizia europea 6 Resta salva la facoltà, qualora sussistano indicazioni concrete della partecipazione di una struttura criminale organizzata e vi siano coinvolti due o più Stati membri, di estendere il mandato di Europol ad altre forme gravi di criminalità organizzata internazionale previa approvazione unanime del Consiglio. Secondo gli accordi raggiunti, affinché una organizzazione criminale possa rientrare nella sfera delle competenze di Europol deve rispondere ad 11 caratteristiche: collaborazione tra più di due persone ciascuna con un ruolo specifico per un periodo di tempo prolungato o indefinito con utilizzo di forme di disciplina e controllo sospette di aver commesso reati gravi operanti a livello nazionale e/o internazionale con uso di violenza o di altri mezzi di intimidazione con utilizzo strutture commerciali o imprenditoriali coinvolte nel riciclaggio proventi illeciti con influenza su politica, mezzi di informazione, pubblica amministrazione, autorità giudiziaria o economica motivate dalla ricerca di profitto e/o potere. Il sostegno di Europol agli Stati membri consiste: nell’agevolare lo scambio di dati (personali e non), in conformità del diritto nazionale, tra gli ufficiali di collegamento distaccati presso Europol dagli Stati membri quali rappresentanti dei diversi servizi nazionali incaricati di far osservare le leggi; nel fornire analisi operative a sostegno delle operazioni degli Stati membri, relazioni strategiche e analisi criminologiche sulla base di informazioni pubbliche e riservate fornite dagli Stati membri, prodotte da Europol o raccolte presso altre fonti; nel mettere a disposizione le proprie competenze e sostegno tecnico ai fini delle indagini e delle operazioni in corso a cura dei servizi nazionali incaricati di far osservare le leggi, sotto la guida e la responsabilità giuridica dello Stato membro interessato. Dal 28 novembre 2002, ratificato con legge n.93 del 20.02.2006, è stato creato un ufficio europeo di polizia che ha facoltà di partecipare alla Squadre investigative impegnate in indagini di interesse comunitario e di richiedere agli Stati membri l’avvio di indagini penali. Inoltre l’organizzazione. Per effetto di tale previsione, il Consiglio dell’Unione Europea ha ampliato considerevolmente le competenze di Europol che deve operare per la prevenzione e la lotta contro i seguenti fenomeni criminali: • il terrorismo e i reati ad esso connessi contro la vita, l’incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni • il traffico illecito di stupefacenti • il traffico illecito di materiale nucleare e radioattivo • le organizzazioni criminali dedite all’agevolazione e allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina • le organizzazioni criminali dedite alla tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l’abbandono dei figli, nonché con la produzione e vendita di materiale pornografico • le organizzazioni criminali dedite al traffico di autoveicoli rubati • il riciclaggio di denaro collegato alle attività criminali di cui sopra • ogni reato connesso alle attività delle organizzazioni criminali di cui sopra. Il mandato di Europol ha subito un’ulteriore importante dilatazione per effetto della delibera del Consiglio dell’Unione Europea del 06 dicembre 2001, entrata in vigore il 01 gennaio 2002, con cui, partendo dalla considerazione che l’efficacia di Europol sarebbe più elevata se l’organizzazione potesse svolgere i suoi compiti relativamente a tutti gli aspetti della criminalità organizzata internazionale, viene sancito che l’organizzazione è incaricata di occuparsi anche delle sotto notate forme gravi di criminalità internazionale, fermo restando che il Consiglio stesso decide nel tempo quali di queste debbano essere considerate prioritarie: • reati contro la vita, l’integrità fisica e la libertà: – omicidio volontario, lesioni personali gravi – traffico illecito di organi e tessuti umani ,rapimento, sequestro e presa di ostaggi – razzismo e xenofobia • reati contro il patrimonio, il patrimonio pubblico e frodi: • furti organizzati • traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte • truffe e frodi • racket e estorsioni • falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi • falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento • criminalità informatica • corruzione • commercio illecito e criminalità ambientale • traffico illecito di armi, munizioni e esplosivi • traffico illecito di specie animali protette • traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette • criminalità ambientale • traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita. Il mandato di Europol ha subito un’ulteriore importante dilatazione per effetto della delibera del Consiglio dell’Unione Europea del 06 dicembre 2001, entrata in vigore il 01 gennaio 2002, con cui, partendo dalla considerazione che l’efficacia di Europol sarebbe più elevata se l’organizzazione potesse svolgere i suoi compiti relativamente a tutti gli aspetti della criminalità organizzata internazionale, viene sancito che l’organizzazione è incaricata di occuparsi anche delle sotto notate forme gravi di criminalità internazionale, fermo restando che il Consiglio stesso decide nel tempo quali di queste debbano essere considerate prioritarie: reati contro la vita, l’integrità fisica e la libertà: – omicidio volontario, lesioni personali gravi – traffico illecito di organi e tessuti umani • rapimento, sequestro e presa di ostaggi • reati contro il patrimonio, il patrimonio pubblico e frodi: • furti organizzati • traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, truffe e frodi • racket e estorsioni • contraffazione e pirateria in materia di prodotti • falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi • falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento • criminalità informatica • corruzione • commercio illecito e criminalità ambientale • traffico illecito di armi, munizioni e esplosivi • traffico illecito di specie animali protette • traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette La struttura di Europol Europol è strutturata su una Unità Centrale con sede a l’Aja e su Unità Nazionali presenti presso ciascuno stato membro. Le Unità nazionali sono l’organo di collegamento tra Europol e i servizi di polizia nazionali competenti e provvedono dunque alla gestione del flusso di informazioni tra l’Unità Centrale e i singoli Stati. Per l’Italia l’Unità Nazionale Europol è inquadrata nel Ministero Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La Convenzione Europol non prevede un rigido organigramma concernente Uffici e funzioni dell’Unità Centrale, ma si limita a stabilire che l’Ente è dotato dei seguenti organi: • Il Consiglio di Amministrazione, composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, e con molteplici competenze decisionali in materia di funzionamento interno della struttura, nomina e controllo del Direttore e dei Vicedirettori e gestione finanziaria dell’Ente; • Il Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, prorogabile una volta e responsabile per lo svolgimento dei compiti di Europol, per l'ordinaria amministrazione, la gestione e la selezione del personale, l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la preparazione dei progetti di bilancio, della tabella dell'organico e del piano finanziario quinquennale, nonché dell'esecuzione del bilancio di Europol • Il Controllore finanziario • Il Comitato finanziario. L’organizzazione interna degli uffici non è invece disciplinata da specifiche norme convenzionali ma è stata calibrata sulla base di criteri di pratica distribuzione del lavoro. Essa si basa sostanzialmente su un’area logistico - amministrativa e su un’area operativa. Entrambe sono coordinate da un Vice - Coordinatore di Europol e da un suo Assistente. L’area operativa comprende: • un dipartimento "Gravi forme di criminalità", creato dalla recente fusione dei tre dipartimenti operativi precedentemente esistenti e denominati di “Sostegno investigativo”, “Analisi dell'intelligence” e “Criminalità organizzata” • una “Tale task force antiterrorismo”, realizzata dopo gli attentati del 11 settembre 2001 con il compito di: raccogliere tempestivamente tutte le informazioni e l'intelligence pertinenti alla minaccia attuale • analizzare le informazioni raccolte e condurre l’analisi operativa e strategica necessaria • redigere un documento di valutazione della minaccia sulla base delle informazioni ricevute • il Dipartimento “information Exchange” di cui fanno parte gli Ufficiali di collegamento dei Paesi membri che però mantengono la propria indipendenza dalla Direzione dell’area, essendo direttamente dipendenti dalle rispettive Unità Nazionali; • il Dipartimento di supporto operativo e tecnico. All’area logistico - amministrativa fa capo: il “Department Information Service” che si occupa dello sviluppo dell’informatizzazione dei dati, dei sistemi di connessione telematica tra l’Unità Centrale e le Unità Nazionali e la conservazione informatizzata dei dati nel rispetto delle norme sulla protezione dei medesimi. Il Dipartimento si avvale di un Ufficio documentazione e di un Ufficio IT (Information technology) • il Dipartimento di Amministrazione che comprende un Ufficio del personale, un Ufficio addestramento ed una Unità finanziaria. Infine, ci sono gli Uffici di supporto del Management team, che comprendono vari staff con diversi compiti. Ciascuno Stato Membro istituisce un’Unità Nazionale che costituisce l’unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Le relazioni tra l'Unità Nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’Unità Nazionale e in particolare per organizzare l’accesso di tale Unità alle informazioni nazionali. Le Unità Nazionali svolgono le seguenti funzioni: • forniscono di loro iniziativa a Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni • rispondono alle richieste di informazioni e di consulenza rivolte loro da Europol tengono aggiornate le informazioni • utilizzano e diffondono le informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale • chiedono a Europol consulenze, informazioni e analisi • trasmettono a Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate • assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le Unità Nazionali stesse • L’Unità Nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni all’Unità Centrale se così facendo: • si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale è compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone • vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato. Ciascuna Unità Nazionale invia presso la Unità Centrale Europol a L’Aja almeno un ufficiale di collegamento. Il numero di ufficiali di collegamento che possono essere inviati presso Europol dagli Stati membri è deciso all'unanimità dal consiglio di amministrazione; Nel suo edificio, Europol mette a disposizione degli Stati membri, a titolo gratuito i locali necessari per la loro attività. Tutte le altre spese connesse con l’invio degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine. Gli ufficiali di collegamento sono incaricati dalle rispettive Unità Nazionali di difendere gli interessi di queste ultime presso Europol: • trasmettono a Europol informazioni provenienti dalle rispettive Unità Nazionali • comunicano alle rispettive Unità Nazionali le informazioni in possesso di Europol • cooperano con lo staff di Europol e con gli altri Ufficiali di collegamento per il trattamento e l’analisi delle informazioni fornite dalle proprie Unità nazionali • partecipano ai gruppi di lavoro relativi ai progetti, proposti dagli Stati membri o da Europol • svolgono attività di supporto nel coordinamento delle misure poste in essere dai rispettivi Paesi nell’attività investigativa. La sicurezza “… la sicurezza è una delle componenti delle attività umane oggigiorno più studiata, non solo per ovvi motivi di difesa dai pericoli per uomo, ambiente,macchina, prodotto etc…. ma anche perché qualunque incidente o errore si risolve sempre in una perdita economica di beni, di ore di lavoro, di oneri sociali, tanto più grave in quanto improvvisa ed imprevista”.Le interconnessioni delle tipologie di sicurezza: • Sicurezza individuale • Sicurezza del gruppo Sicurezza del sistema paese Sicurezza delle organizzazioni imprenditoriali Capitolo 5: La sicurezza a livello europeo Lezione 5: La sicurezza 2 • Nei paesi di lingua inglese il nostro tema viene ulteriormente determinato grazie ai termini di safety and security.Una delle principali distinzioni tra le due funzioni é determinata dall’origine degli eventi dannosi di cui si occupano. Mentre la safety si occupa di prevenire e contrastare eventi dannosi che hanno origine accidentale o casuale, la security é chiamata, invece, a fronteggiare eventi di natura dolosa o colposa, in cui, quindi, si rileva una esplicita intenzione di provocare un danno.Un’ulteriore distinzione deriva dal diverso grado di regolamentazione delle due discipline.La prevenzione antinfortunistica (safety) é soggetta a Leggi europee e nazionali molto stringenti; la security si è dotata invece di norme autonome, nel rispetto della tutela del segreto di Stato e dei principi contenuti nelle leggi sulla privacy e nei codici civile e penale riguardo la proprietà privata. La Norma UNI 10459: la norma in argomento, del giugno 1995 che tratta delle funzioni e profilo del professionista della security aziendale, delimita puntualmente il campo della nostra analisi: “ Security aziendale: studio, sviluppo ed attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti, nell’ottica della creazione del valore dell’impresa, a prevenire, fronteggiare e superare eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui l’azienda dispone o di cui necessita per garantirsi un’adeguata capacità concorrenziale nel breve, nel medio e nel lungo termine ”. La norma consente : di definire le politiche generali di security aziendale; l’adattamento/attuazione delle politiche nell’ambito delle singole funzioni; la definizione e verifica di un corretto utilizzo delle procedure e delle norme di security all’interno dell’impresa; le valutazioni delle dinamiche ambientali, di natura criminosa, che possono avere ricadute sull’impresa; l’ analisi dei rischi; lo studio costante delle nuove tecnologie che possono introdurre nuovi rischi e potenziali crisi; la patrimonio della IMPRESA. Le disposizioni che precedono non fanno che affermare principi di diritto naturale codificato pertanto non riguardano lo specifico tema della security aziendale. Le fonti specifiche vanno ricavate: nella legge in generale; in forme di autotutela. Infatti, premesso che in linea generale l’individuo che vede leso un proprio diritto deve rivolgersi al Giudice (sopra art. 2907 c.c.), solo in alcuni casi l’Ordinamento Giuridico consente che il titolare del diritto medesimo possa porre in essere, AUTONOMAMENTE, forme di autotutela. Nel nostro DIRITTO POSITIVO prendono il nome di SCRIMINANTI, cioè particolari situazioni in cui un comportamento antigiuridico, generalmente costituente reato, viene invece tollerato dalla legge. Questi comportamenti sono disciplinati negli artt. 50 – 51 – 52 – 53 e 54 del C.P. Mentre la scriminante prevista nell’art. 50 (consenso dell’avente diritto), risulta di immediata comprensione, qualche riflessione meritano le norme seguenti. Fonti normative Art 51 c.p. ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato é commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [357] che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto [47, 593], abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine. Secondo numerosi autori la predisposizione di offendicula (filo spinato, cocci di vetro sui muri ecc.) va inquadrata nell’ambito della legittima difesa, cioè tale predisposizione deve trovare il proprio limite in quello che l’art. 52 c.p. definisce LEGITTIMA DIFESA che andiamo a vedere: • Art 52 c.p. DIFESA LEGITTIMA (*) • Non é punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa. • (*) = scriminante disciplinata anche nell’art. 2044 c.c. Con legge 59/2006 la norma di cui all’art. 52 c.p. é stata novellata con specifico riferimento alla AUTOTUTELA: • ARTICOLO 1(diritto all’autotutela in un privato domicilio) • Non é punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa. All’art. 52 del C.P. sono aggiunti i seguenti commi: nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere; • la propria o altrui incolumità; • i beni propri o altrui, quando non vi é desistenza e vi é pericolo d’aggressione. • La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Affinché costituisca una scriminante, la norma vuole che ci sia proporzionalità tra condotta difensiva ed aggressione, ed ancora, il pericolo attuale di subire una offesa ingiusta. • Il Legislatore del 2006 si discosta notevolmente da quello del 1930 in quanto novella questa norma con un comma aggiuntivo nel quale fissa il principio della presunzione di proporzionalità, a seguito del quale il soggetto parte offesa difficilmente incorrerà nelle sanzioni di cui all’art. 55 C.P.. • I vincoli ed i limiti della precedente formulazione della norma trovavano applicazione anche per le Aziende. Infatti, si poteva contrastare l’aggressione al patrimonio materiale ed immateriale dell’impresa SOLO con reazioni proporzionate. Ora, invece, come è noto, il cittadino potrà sparare per difendere i propri beni a condizione che non vi sia desistenza e che vi sia pericolo di aggressione. Le attuali disposizioni sulla L.D. sono estese anche ai negozi/luoghi dove sia svolta attività commerciale e imprenditoriale. Altra norma di autotutela riguarda l’uso legittimo delle armi. E’ considerato legittimo SOLO quando risulta essere l’unico mezzo, il mezzo indispensabile per vincere una resistenza o respingere una violenza alla Autorità o per impedire la consumazione di alcuni gravi delitti specificamente indicati dal legislatore. La norma, in via principale, é rivolta al P.U. e solo in via secondaria a “chiunque” cioè a qualsiasi persona che, A RICHIESTA del P.U., presti a questi “assistenza. Art. 53 USO LEGITTIMO DELLE ARMI Fermo restando le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non é punibile il pubblico ufficiale [357] che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi [585] o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi é costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali é autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica [c.p.m.p. 41]. Caratteri generali L’ultima scriminante prevista è quella disciplinata dall’art. 54 c.p. dello stato di necessità che prevede la non punibilità per taluni comportamenti. Questa norma impone dei limiti affinché si possa invocare tale causa di giustificazione: • pericolo attuale di grave danno alla persona; • pericolo non causato dall’agente né altrimenti evitabile; • la proporzionalità del fatto al pericolo. • Con riferimento alle AZIENDE, va detto che la fattispecie di cui al comma 2 NON opera nei confronti di quelle persone che hanno un particolare obbligo giuridico di esposizione al pericolo ( es. le guardie giurate). Art. 54 STATO DI NECESSITA’ • Non é punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. • La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità é determinato dall’altrui minaccia: ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde [46] chi l’ha costretta a commetterlo [c.p.m.p. 44]. In ambito AZIENDALE, altra disposizione di rilievo prevista dal C.P.P. é quella di cui all’art. 383 che prevede la facolta’ di arresto da parte dei privati. Si tratta di una forma di autotutela consentita ai privati ma SOLO nella flagranza e per quei reati perseguibili d’ufficio. Art. 383 FACOLTA’ DI ARRESTO DA PARTE DEI PRIVATI • Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona é autorizzata a procedere all’arresto in flagranza [382], quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio. • La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose pertinenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia. E’ fuor di dubbio che per poter procedere in maniera conforme a legge, l’operatore aziendale deve essere in grado di qualificare prontamente la condotta illecita onde evitare ipotesi di arresto illegale. • Sempre al riguardo del POTERE DI AUTOTUTELA, va detto che gli imprenditori o gli operatori di sicurezza aziendali lo esercitano con i medesimi diritti riconosciuti alla generalità dei consociati, SALVO per taluni aspetti che vedremo e che sono espressamente indicati nello STATUTO dei lavoratori (legge 300/1970). • In tema di TUTELA delle attività imprenditoriali, vanno esaminati anche altri comportamenti di immediato interesse della security aziendale. LA CONCORRENZA SLEALE La concorrenza sleale viene disciplinata dal codice civile agli artt. 2598 e seguenti. La legge qualifica concorrenza sleale : l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri oppure l’imitazione dei prodotti di un concorrente; la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sulla attività di un concorrente idonei a determinare discredito; l’uso di ogni altro mezzo non conforme al principio della correttezza professionale. E’ ovvio che quando vengono accertati simili fatti la legge dispone affinché …cessi la continuazione e ne vengano eliminati gli effetti…(art. 2599 c.c.). Qualora tali atti siano stati compiuti con DOLO o COLPA, l’autore degli stessi é tenuto al risarcimento dei danni e il Giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza. Ma se in sede CIVILE vi è una disciplina organica della concorrenza sleale, altrettanto non può dirsi per la SFERA PENALE, proprio perché non esiste un sistema omogeneo di norme penali finalizzato alla repressione degli atti di concorrenza sleale che possono, a seconda dei casi, rientrare in una serie non coordinata di fattispecie incriminatici quali ad esempio: l’aggiotaggio (art. 501 c.p.), il boicottaggio (art. 507 c.p.) ed il sabotaggio (art. 508 c.p.), l’illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.), ed altre, ma si tratta pur sempre di norme assai eterogenee le quali, tuttavia, lette in una prospettiva di security aziendale possono aiutarci a comporre un quadro sufficientemente chiaro in ordine a quali strategie dovranno assumere le aziende per tutelare il proprio patrimonio. Ulteriore aspetto di non poco conto nel panorama della SECURITY AZIENDALE è quello connesso alla TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI Nel codice civile, negli artt. da 2563 a 2568, si rileva la disciplina civilistica della ditta e della insegna. Manca, tuttavia, una corrispondente disciplina organica di tipo penalistico. Infatti, l’indebita utilizzazione della altrui ditta o insegna costituisce solo un illecito di natura amministrativa. • Per quanto riguarda i marchi, invece, il nostro ordinamento contiene numerose disposizioni di natura penale, tutte incentrate sulla falsità materiale, ideologica e per uso dell’atto falso. Da segnalare anche che la disciplina afferente marchi e brevetti trova collocazione anche in alcune leggi speciali. Si delineano tre reati fondamentali in materia di marchi: • artt. 473 – 474 – 517 del c.p. Contraffazione Art. 473 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL’INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali [c.c. 2569-2583], ovvero, senza essere concorso [110] nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 [475]. • Alla stessa pena soggiace chi altera brevetti, disegni, o modelli industriali, nazionali o esteri [c.c. 2584-2594], ovvero, senza essere concorso [110] nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [474, 475, 514, 517]. Art. 474 INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI • Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato [42] per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, é punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 [475, 514, 517]. • Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente. Art. 517 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI • Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. L'Arma dei carabinieri, con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 è stata elevata a "rango di forza armata, nell'ambito del Ministero della Difesa, con dipendenza del comandante generale dal capo di Stato Maggiore della Difesa. In ragione della sua peculiare connotazione di forza di polizia ad ordinamento militare e competenza generale, le sono affidati i seguenti compiti militari (art. 1, comma 2, legge 78/2000): • concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382; • partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle forze armate stabilita dal capo di Stato Maggiore della Difesa; partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace; • esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina Militare e per l'Aeronautica Militare, nonché, ai sensi del codice penale militare di guerra e di pace, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare; • sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero; • assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione. All’ arma dei carabinieri sono altresì assegnati i seguenti compiti di polizia (art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo 297/2000): esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica - Attività operativa nazionale di protezione civile, assicurazione della continuità del servizio di istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi. Il comando generale dei carabinieri costituisce il centro di comando di tutte le attività sia operative che addestrative e logisticoamministrative che svolge attraverso una serie di comandi disseminati sul territorio nazionale :Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri: Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma. Scuola Marescialli e Brigadieri a Firenze (con un reggimento dislocato a Velletri). Legione Allievi Carabinieri a Roma da cui dipendono le seguenti: • Scuola Allievi Carabinieri di Roma; • Scuola Allievi Carabinieri di Torino; • Scuola Allievi Carabinieri di Fossano; • Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso; • Scuola Allievi Carabinieri di Benevento; • Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria; • Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias; • Scuola di Perfezionamento al Tiro di Roma; Organizzazione territoriale: • 5 comandi interregionali: Pastrengo a Milano, Vittorio Veneto a Padova, Podgora a Roma, Ogaden a Napoli, Culqualber a Messina • 19 comandi legione (a livello regionale con sede nei capoluoghi) • 102 comandi provinciali (nei capoluoghi di provincia) • 539 compagnie • 4666 stazioni e tenenze. Struttura Comando delle Unità Mobili e Specializzate Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" Divisione unità mobili: 1a brigata mobile : • 4° Reggimento carabinieri a cavallo • 1° Btg. "Piemonte" • 2° Btg. "Liguria" • 3° Btg. "Lombardia" • 4° Btg. "Veneto" • 5° Btg. "Emilia Romagna" • 6° Btg “Toscana” • 8° Btg. "Lazio" • 9° Btg. "Sardegna" • 10° Btg. "Campania" • 11° Btg. "Puglia" Capitolo 5: La sicurezza a livello europeo Lezione 12: L’Arma dei Carabinieri 8 • 12° Btg. "Sicilia" 2a brigata mobile • 1°Reggimento carabinieri “Tuscania” • 7° Reggimento carabinieri “Trentino Alto Adige” • 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia” Gruppo d’intervento Speciale (GIS) Divisione unità specializzate: • Comando Carabinieri Politiche agricole • Comando carabinieri per la tutela del lavoro • Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) • Comando Carabinieri Antifalsificazione monetaria • Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri • Comando Carabinieri Banca d’Italia • Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale • Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. Raggruppamento Carabinieri per le Investigazioni scientifiche(RIS) su 4 Reparti dislocati a Roma,Parma,Cagliari,Messina • Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) • Reparto criminalità organizzata • Reparto analisi • Reparto tecnico • Reparto antieversione • Reparto narcotraffico e sequestri di persona Altri reparti: – Reggimento Corazzieri – Centro sportivo carabinieri – Coespu (Centro di Eccellenza per le Stability Police Units) – Banda musicale dell’Arma dei carabinieri – Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria e Sardegna”(utilizzato nei sequestri dipersona e per la cattura dei latitanti nelle zone impervie delle regioni Calabria e Sardegna) La Polizia di Stato La Polizia di Stato è una forza di polizia italiana direttamente dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che rappresenta l'apparato amministrativo centrale per mezzo del quale il Ministero dell'Interno (Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza) gestisce l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Italia. Fino agli anni ottanta, sotto la voce Polizia venivano raggruppati soggetti appartenenti a tre distinte organizzazioni: • i funzionari della P.S., funzionari civili che avevano la responsabilità della gestione degli uffici del Dipartimento della P.S. e che nelle Questure e nei Commissariati avevano la responsabilità della conduzione degli uffici e dei servizi di Polizia Giudiziaria e Ordine Pubblico; • gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che gestivano, secondo i rispettivi livelli di responsabilità, i servizi di Polizia Giudiziaria e Ordine Pubblico nonché le specialità della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia di Frontiera, Polizia Postale; • le ispettrici e le assistenti del Corpo di Polizia Femminile, che si occupavano di prevenzione e repressione dei reati in materia di buon costume, donne e minori. • Con la riforma del 1981 ( legge n. 121 del 1º aprile 1981 ), la Polizia di Stato non è più un corpo militare, ma preserva la sua tradizione militare che ha nell'istruzione formale uno dei suoi punti d'onore. Nella foto un impeccabile allineamento alla Festa della Repubblica 2007 • Con la riforma imposta dalla legge n. 121, queste tre diverse componenti furono fuse nella Polizia di Stato, "corpo civile militarmente organizzato" per la tutela dello Stato e dei cittadini da reati e turbative dell'ordine pubblico. La nuova Polizia diveniva un corpo civile a tutti gli effetti (gli alamari non avevano più la stella, simbolo dei corpi militari, sostituita dal monogramma "RI"[10]), aperto a uomini e donne. Il divieto di far parte e di iscriversi a organizzazioni politiche o sindacali fu in parte mitigato dalla possibilità di costituire sindacati interni, i più rappresentativi dei quali presto divennero il SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), emanazione delle grandi confederazioni sindacali, ed il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), collocato su una posizione di equidistanza dalle forze politiche e sociali. • I gradi furono rinominati, i ruoli ristrutturati con la ricreazione del ruolo Ispettori, inserito fra quello dei Sovrintendenti (in precedenza Sottufficiali) e quello dei Funzionari (in precedenza Ufficiali). • La riforma ha previsto l'organizzazione del personale in 3 differenti ruoli organizzativi: ruolo di polizia, ruolo tecnico/tecnico-scientifico e ruolo sanitario • A capo della Polizia di Stato è posto un prefetto, con la qualifica di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, o più semplicemente Capo della Polizia . Esso è anche Presidente onorario dell' Associazione Nazionale Polizia di Stato. Lo affiancano altri tre prefetti con qualifica di vice capi della Polizia: vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie • vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione • vice direttore generale - direttore centrale della polizia criminale • Come previsto dalle regole dell'ordinamento ministeriale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è organizzato in Direzioni centrali e in Uffici di pari livello, anche a carattere interforze. • Dal Dipartimento dipendono anche le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, gergalmente dette "zone": • Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (sede: Torino); • Lombardia ed Emilia-Romagna (sede: Milano); Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia (sede: Padova); • Toscana, Umbria e Marche (sede: Firenze); • Lazio, Sardegna e Abruzzo (sede: Roma); • Campania, Molise, Basilicata, Puglia (sede: Napoli); • Sicilia e Calabria (sede: Catania). • Queste ultime sono state soppresse alla fine dell'anno 2007 • La riorganizzazione della Polizia di Stato ha consentito il potenziamento e la ulteriore specializzazione di diverse branche operative, distinte in apposte divisioni o reparti di "specialità". • Centro elaborazione dati • Centri raccolta regionale e interregionale della Polizia di Stato • Direzione centrale anticrimine • Direzione centrale per gli istituti d'istruzione • Scuola superiore di Polizia (ex Istituto superiore di Polizia e Accademia Guardie di P.S.) • Squadra volante (pronto intervento) • Servizio aereo della Polizia di Stato • Polizia Alpina • Polizia amministrativa (PAS) • Reparto artificieri della Polizia di Stato • Reparto a cavallo della Polizia di Stato • Reparto cinofili della Polizia di Stato • Polizia ferroviaria • Polizia dell'immigrazione e delle frontiere • Polizia di frontiera aerea • Polizia di frontiera marittima • Polizia dei giochi e delle scommesse • Reparti mobili della Polizia di Stato (ex Reparti Celeri del Corpo delle Guardie di P.S. dislocati nei capoluoghi di regione ) • Polizia postale e delle Comunicazioni (ex Polizia Postale) • Servizio sanitario della Polizia di Stato • Polizia scientifica • Polizia stradale • Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) • Nuclei Tiratori scelti • Banda musicale della Polizia di Stato (ex Banda Musicale del Corpo delle Guardie di P.S.) • Fiamme Oro (gruppo sportivo) • Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso: • Ministero dei Trasporti e dell'aviazione civile • Ministero delle Comunicazioni , Ministero del Lavoro e delle politiche sociali • Palazzo del Viminale • Senato della Repubblica • Camera dei Deputati • Città del Vaticano • Presidenza del Consiglio dei Ministri • Presidenza della Repubblica La Guardia di Finanza La Guardia di Finanza (GdF) è uno speciale corpo di polizia dello Stato italiano, a ordinamento militare, che dipende direttamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze. • Oltre a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza comuni alle altre forze di polizia (Polizia di Stato e Carabinieri), la Guardia di Finanza possiede poteri speciali (esclusivi) di polizia tributaria. Data la sua doppia identità quale forza di polizia e corpo militare dello Stato, il corpo ha la particolarità di essere parte integrante delle forze armate dello Stato italiano, pur non essendo inquadrata nel Ministero della Difesa. La Guardia di Finanza ha il controllo delle frontiere terrestri ed assume ruolo prevalente nella difesa di quelle marittime. • Il campo d'azione è detto a 360°, spazia dalla tutela degli interessi finanziari nazionali ed europei, attraverso il contrasto all'evasione impositiva, alla repressione dei reati tributari e delle frodi comunitarie, fra cui il contrabbando, dalla lotta alla criminalità organizzata all'attività di contrasto al riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti, dal reimpiego dei proventi dell'attività criminale, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Il motivo per il quale il corpo della Guardia di Finanza risulta particolarmente eclettico ed operativo, quindi unico nelle realtà dei corpi speciali di polizia d'Europa e del mondo, lo si deve ricercare nei suoi compiti principali: l'economia e la finanza. Al giorno d'oggi l'economia e la finanza sono alla base di ogni genere di reato, ciò ha portato inevitabilmente il corpo della Guardia di Finanza ad occuparsi direttamente di: • traffico d'armi • contraffazione • contrabbando • traffico di stupefacenti • traffico di profughi clandestini • gioco d'azzardo • prostituzione • sequestri di persona • furti • appalti truccati • traffico di scafi • frodi agricole ai danni dell'Unione europea e dell'AIMA , frodi telematiche • usura • abusivismo edilizio • Estorsione • Racket • Mafia • La Guardia di Finanza è diretta da un comando generale, con funzione di alta direzione della globale attività istituzionale, retto da un generale di corpo d'armata, di nomina politica (comandante
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