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La Struttura del Parlamento Italiano: Bicameralismo e Composizione, Appunti di Diritto

La struttura del parlamento italiano, che è bicamerale e composto dal senato e dalla camera dei deputati. La composizione di entrambe le camere, il ruolo dei senatori a vita e la differenza nella durata del mandato sono analizzati. Il documento illustra anche il ruolo dei presidenti delle camere, dei gruppi parlamentari e delle commissioni.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 15/10/2019

R.R.
R.R. 🇮🇹

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Scarica La Struttura del Parlamento Italiano: Bicameralismo e Composizione e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO La struttura del parlamento è solo in parte descritta in costituzione, è descritta dai regolamenti parlamentari (previsti dall’articolo 64 della cost. che rinvia appunto ai regolamenti). Il regolamento parlamentare non è ne una fonte primaria ne costituzionale, è a metà strada, è una fonte atipica (sta tra la costituzione e la legge). La struttura del parlamento italiano deriva, quindi, in parte dalla costituzione e in parte da quanto deciso dai regolamenti di ciascuna camera. I primi parlamenti moderni (Inghilterra e Francia) sono sempre bicamerali perché nascono dall’alleanza tra clero e alta nobiltà. Il monocameralismo si afferma con la rivoluzione francese sulla base del principio che la sovranità della nazione non può essere rappresentata in due distinte assemblee. Con la restaurazione i parlamenti tornano ad essere bicamerali, divisi per composizione e rappresentanza tra camera alta e bassa. L’articolo 55 della nostra costituzione ci dice che il nostro parlamento si compone di Senato e Camera dei deputati, opera quindi una scelta bi-camerale. Questa scelta è continuativa rispetto al passato statutario (c’erano già due camere durante la monarchia). La presenza di due camere permette una diversa articolazione della rappresentanza (possono rappresentare le corporazioni, le entità regionali, può fungere da contrappeso alle decisioni di una camera). In assemblea costituente i comunisti volevano l’opzione monocamerale, poiché immaginavano che la trasformazione sociale sarebbe stata più rapida con una sola camera, la democrazia cristiana sosteneva la tesi opposta e immaginava la seconda camera come camera di rappresentanza degli interessi o delle entità locali. La soluzione che si raggiunge è di compromesso: le due camere sono rappresentanti di corpi elettorali molto vicini, tendono a rappresentare lo stesso soggetto elettorale, d’altra parte le due camere hanno gli stessi poteri. Diverse forme di bicameralismo: • Bicameralismo imperfetto: sistema bicamerale in cui le due camere hanno poteri e composizione diversi (USA e Germania ne sono un esempio) • Bicameralismo perfetto: sistema bicamerale in cui le due camere hanno i medesimi poteri, in cui la costituzione non distingue tra le funzioni delle due camere. Ne è un esempio il parlamento italiano, anche se tende ad essere più che perfetto (è un esempio unico, non esistono altri parlamenti con un’omogeneità simile a quella delle due camere italiane). • Bicameralismo più che perfetto: le due camere hanno stessi poteri e stessa composizione, è un sistema ideale, non esiste nella realtà. ARTICOLO 56 “La camera dei Deputati è eletta a suffragio..” Definisce la composizione della camera dei deputati. 630 membri, è elettore chi ha compiuto 18 anni, può essere eletto chi ha compiuto 25 anni. I deputati sono tutti eletti dal corpo elettorale. ARTICOLO 57 “Il senato della Repubblica…” Definisce la composizione del Senato della Repubblica.315 membri elettivi + senatori a vita. È elettore chi ha compiuto 25 anni, può essere eletto chi ha compiuto 40 anni. Nel secondo comma è evidenziato il collegamento regionale, infatti definisce il numero dei senatori per le regioni, da una sovra-rappresentazione delle piccole regioni e una sotto rappresentazione delle grandi regioni. La differenza tra le due camere sta nella composizione regionale dell’elettorato del Senato, che non c’è nella camera. Altra differenza sta nella diversa composizione (la camera è interamente elettiva, mentre il senato è composto sia da membri di diritto sia da membri elettivi). Ulteriore differenza è nella rappresentanza dell’elettorato (camera dai 18 in su, Senato dai 25 in su). Ultimo elemento di differenziazione, molto importante, è che il numero dei deputati della camera è fissa (630) mentre il senato è variabile, e quindi la maggioranza assoluta in senato è variabile ARTICOLO 59 “è senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato…” Definisce il ruolo di senatori a vita degli ex PdR, dice anche che il PdR in carica può nominare fino a 5 senatori a vita tra i cittadini italiani. Lo status e il voto dei senatori a vita e di quelli elettivi è il medesimo. ARTICOLO 60 “la camera dei deputati e il Senato sono eletti per 5 anni. La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra” Le due camere nella versione originale della costituzione non avevano pari durata (camera durava 5 anni, Senato 6 anni). Questo sfalsamento portava con se la possibilità che il PdR sciogliesse una sola camera. Durante la prima legislatura venne approvata immediatamente la modifica (durata entrambe di 5 anni). La durata di 5 anni è chiamato legislatura può essere legislatura piena o corta (se scolta in anticipo rispetto alla scadenza naturale). Il secondo comma è una garanzia, c’è una formulazione al negativo per mettere l’accento sull’eccezionalità della proroga, è norma di garanzia per evitare che qualcuno possa avere la tendenza golpista di prorogare le camere per qualche suo interesse. ARTICOLO 61 “l’elezione delle camere..” è una norma organizzativa, per evitare che ci sia un vuoto di rappresentanza politica. Le camere, anche se sciolte anticipatamente, rimangono in carica per gli affari urgenti (ciò è detto istituto della prorogatio). Lo scioglimento anticipato della legislatura può essere disposto dal PdR, nel caso in cui sia impossibile formare un Governo che goda della fiducia delle camere. Il PdR non può quindi valutare il governo possibile in base allo schieramento politico, basta che goda della fiducia. Gli articoli 68 e 69 definiscono lo status del parlamentare, in particolar modo il 68 prevede al primo comma che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere dei voti
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