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Le competenze dell'Unione Europea - Appunti - Diritto dell'Unione Europea , Appunti di Diritto dell'Unione Europea

LE COMPETENZE DELL'UE

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 21/03/2013

karinton123
karinton123 🇮🇹

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Scarica Le competenze dell'Unione Europea - Appunti - Diritto dell'Unione Europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA L’UE può occuparsi di qualsiasi settore? Solo di quelli previsti nei Trattati; peraltro molto ampi. Vi sono settori nei quali l’UE ha il diritto esclusivo di legiferare sottraendo tali competenze agli Stati membri? Sì, si tratta dei cosiddetti settori di competenza esclusiva. Essi sono: l’unione doganale (in particolare la fissazione dei dazi di accesso di prodotti stranieri nell’UE), la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, la politica monetaria per gli Stati la cui moneta è l’euro, la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, la politica commerciale comune (in particolare le condizioni che i prodotti stranieri devono rispettare per accedere al mercato UE in materia di sicurezza, qualità, tutela ambientale etc.) Vi sono invece settori di competenza concorrente con quelle degli Stati membri? Sì: il mercato interno, la politica sociale, la coesione economica, sociale e territoriale, l’agricoltura e la pesca, l’ambiente, la protezione dei consumatori, i trasporti, le reti transeuropee, l’energia, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. Vi sono settori ove l’UE ha compiti di sostegno, coordinamento o completamento dell’azione svolta autonomamente degli Stati membri? Sì: tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, cooperazione amministrativa. Vi sono altri settori d’azione dell’UE? Sì: nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, ove l’UE ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro, nonché nei settori della cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario ove l’UE ha competenza per condurre azioni e una politica comune senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Sulla base di quali principi si ripartisce la competenza tra l’UE e gli Stati membri? In base al principio di attribuzione per il quale l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che sono previste nei Trattati; qualsiasi competenza non prevista nei Trattati appartiene agli Stati. Con il principio di sussidiarietà si stabilisce che l’UE, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione. Da ricordare che esiste anche il principio di proporzionalità per il quale le modalità dell’azione UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati. Alcuni Stati membri possono, in assenza di una volontà comune di tutti gli altri membri, instaurare tra loro forme di cooperazione più strette? Sì, si tratta della cosiddetta cooperazione rafforzata, prevista dall’art. 20 del Trattato UE, per il quale gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata, possono richiedere ciò alla Commissione, che può presentare una proposta al Consiglio. Sarà quest’ultimo a consentirla o meno, previa approvazione del Parlamento europeo. Vi sono però regole al riguardo: un numero minimo (nove) di Stati che intendono procedere a tale cooperazione rafforzata, l’esclusione di talune materie da tale possibilità (le materie di competenza esclusiva UE), il fatto che tale cooperazione non determini un pregiudizio al mercato interno o alla coesione economica, sociale e territoriale, né alla concorrenza e agli scambi commerciali tra gli Stati membri. Per una
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