Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

LE FONTI DEL DIRITTO, Appunti di Diritto Pubblico

FONTI DEL DIRITTO, FONTI DI PRODUZIONE, FONTI DI COGNIZIONE, FORMA ESSENZIALE DELLE FONTI, FONTE FATTO PER ECCELLENZA : LA CONSUETUDINE, IL RINVIO, ANTINOMIE (1. CRITERIO CRONOLOGICO 2. CRITERIO GERARCHICO 3. CRITERIO DELLA SPECALITA’ 4. CRITERIO DELLA COMPETENZA), PROCEDIMENTO LEGISLATIVO, INIZIATIVA LEGISLATIVA, APPROVAZIONE DELLE LEGGI PROCEDIMENTO ORDINARIO- COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE, PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE DELIBERANTE (o legislativa), PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REDIGENTE, LA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 21/06/2023

iryna-biletska-2
iryna-biletska-2 🇮🇹

24 documenti

1 / 10

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica LE FONTI DEL DIRITTO e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! FONTI DEL DIRITTO Nel linguaggio giuridico indica gli strumenti di produzione del diritto. ‘’Dicasi fonte del diritto l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento giuridico stesso.’’ ATTO: espressione di volontà, abilitato dall’O.G. a produrre N.G. ATTO NORMATIVO: è un documento dove troviamo un’espressione di volontà (legge, D.L., legge regionale) DIFFERENZA TRA DISPOSIZIONI E NORME: DISPOSIZIONE: enunciato (una sequenza di parole)(segni linguistici) frutto di volontà di soggetti politici NORMA: ciò che si applica. Quello che si ricava dall’interpretazione dell’enunciato. Il potere di interpretare, ricostruire il significato ed applicare le norme spetta a organi tecnici, giuridici, amministrativi ma NON POLITICI. FONTI DI PRODUZIONE SI DIVIDONO IN: FONTI FATTO: (fatti normativi) determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto(norme) (fonti non scritte). Comportamenti spontanei della collettività che si ripetono nel tempo (ex. Usi e consuetudini) FONTI ATTO: (atti normativi) atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (fonti scritte) (ex. Leggi del parlamento) FONTI DI COGNIZIONE Sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fonti di produzione. La più importante in Italia è la Gazzetta Ufficiale. PUBBLICAZIONE UFFICIALE Ha grande importanza perché il testo in esse pubblicato è quello che entra in vigore, diviene cioè obbligatorio. (pubblicato su fonte ufficiale). Proprio per consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, questi non entrano in vigore subito dopo la pubblicazione ma dopo la vacatio legis, un periodo, di regola di 15 giorni. Trascorso quel periodo, il nuovo atto è pienamente obbligatorio: vige a quel punto la ignorantia legis non excusat e la iura novit curia. FORMA ESSENZIALE DELLE FONTI Ogni tipo di fonte ha una sua forma essenziale, che i singoli atti devono rispettare per essere riconoscibili come appartenenti a quella fonte. Gli elementi: -Il nome proprio dell’atto: (nomen juris) es. legge, decreto legge, legge regionale -il procedimento di formazione dell’atto stesso (sequenza di atti preordinata al risultato finale) Punto di vista redazionale: -L’atto è suddiviso in ARTICOLI e questi in COMMI -Gli articolo sono corredati da una rubrica che ne indica l’argomento -possono essere raggruppati in capi, questi in titoli e parti (corredati da apposita rubrica) FONTE FATTO PER ECCELLENZA : LA CONSUETUDINE -Fa riferimento all’ordinamento giuridico di common law -Produce effetti normativi solo se richiamata dalla legge -La conoscenza di questi usi è facilitata dalla raccolta delle preleggi art.9 -Affinchè assurga a fonte del diritto è necessaria SUSSISTENZA, affinchè ci sia sono necessari 2 elementi MATERIALE= deve essere riportato in modo costante nel tempo dai consociati PSICOLOGICO= è considerato obbligatorio, cioè giuridicamente vincolante da parte dei consociati LA CONSUETIDINE VA DISTINTA DALLE: CONSUETIDINI FACOLIZZANTI: comportamenti corretti ma non giuridicamente vincolanti CONSUETIDINI INTERPRETATIVE: non hanno forza vincolante ma hanno la costante interpretazione di una disposizione di legge da parte degli interpreti. N.B. Le fonti atto e le fonti fatto: producono delle norme giuridiche che devono essere riconosciute PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA’ : 1. Consente allo stato di riconoscere le fonti 2. È un’espressione di sovranità dello stato ritenuta originaria DIVERSA DALL’ABROGAZIONE E’ LA DEROGA Nasce da un contrasto tra norme di tipo diverso, nel senso che la norma derogata è una norma generale, mentre la norma derogante è una norma particolare. DIFFERENZA ESSENZIALE -la norma abrogata perde l’efficacia per il futuro, può riprendere a produrre effetti soltanto nel caso in cui il legislatore emani un ulteriore disposizione che lo prescriva -la norma derogata non perde invece la sua efficacia ma viene limitata la sua applicazione SOSPENSIONE Simile alla deroga. Sospensione limitata ad un certo periodo e spesso a singole categorie o zone. CRITERIO GERARCHICO In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato. La costituzione individua in modo tassativo solo le fonti primarie (si trovano sullo stesso piano) -Leggi ordinarie del parlamento (fanno riferimento alla carta costituzionale) -Atti aventi forza e valore di legge (decreti legge e decreti legislativi, vengono adottati dal governo supportati dalle 2 camere) -Statuti Subordinate alla costituzione ci sono le fonti secondarie (si trovano in un livello secondario) Trovano riconoscibilità all’interno delle leggi Sono emanate attraverso i regolamenti dell’esecutivo: singoli ministri, singoli regioni, singoli comuni. Il criterio gerarchico risolve quindi il contrasto tra norme poste su diversi livelli. La prevalenza di una norma sull’altra si esprime attraverso l’annullamento: è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, il quale perde di validità (erga omnes), vale per il passato e per il futuro. L’atto invalido è un atto viziato. I vizi possono essere: FORMALI (riguardo la forma) SOSTANZIALI (riguardo il contenuto) CRITERIO DELLA SPECIALITA’ Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, quest’ultima prevale sulla prima nell’ipotesi in cui la norma generale sia successiva nel tempo (criterio della specialità). Per il principio ‘’lex specialis derogat generali’’ la norma dettata specificamente per un caso particolare prevale, logicamente, sulla norma di carattere generico, e la norma generale non ha capacità abrogante sulla speciale. Con l’applicazione di questo criterio entrambe le norme rimangono valide ed efficaci; mentre con l’applicazione del criterio cronologico o gerarchico si assiste all’eliminazione di una delle due norme in contrasto (abrogazione o invalidità), con il criterio della specialità s’individua la norma da applicare al caso concreto in deroga alla disciplina generale. CRITERIO DELLA COMPETENZA Con il criterio della competenza alcune materie sono riservate in tutto o in parte a determinate fonti con esclusione di altre Il criterio di competenza può presentarsi in due diverse forme: .tra due fonti può esserci una separazione di competenze, fondata sulla diversità della materia e/o dell’ambito territoriale di applicazione. Un esempio di tale separazione si rinviene nei rapporti di leggi ordinarie e regolamenti parlamentari: la Costituzione riserva a questi ultimi la disciplina dell’organizzazione interna delle Camere e del procedimento di formazione delle stesse leggi; -in altri casi la Costituzione mostra di preferire, per la disciplina di una particolare materia, una fonte piuttosto che un’altra, senza impedire a quest’ultima, però, di regolarla fino a quando la fonte preferita non abbia provveduto ad introdurre la sua disciplina (criterio di preferenza) LEGGI COSTITUZIONALI PROCEDIMENTO STRUTTURA CAMERE PARLAMENTO GRUPPI PARLAMENTARI LEGGE ORDINARIA PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Il procedimento è una serie coordinata di atti rivolti ad uno stesso risultato finale: il risultato del procedimento legislativo è la legge formale. Gli atti di cui si compone il procedimento legislativo sono: -iniziativa legislativa -la deliberazione legislativa delle camere -la promulgazione Ognuno di questi atti è il prodotto di un subprocedimento, o fase del procedimento principale. INIZIATIVA LEGISLATIVA Consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una Camera. PROGETTO DI LEGGE: parlamento (atti di iniziativa legislativa) DISEGNO DI LEGGE: progetti presentati dal Governo PROPOSTA DI LEGGE: progetti presentati dai deputati, dal CNEL, dalle Regioni o per iniziativa popolare. Un progetto di legge consta di due parti: -il testo articolato che il proponente sottopone all’esame della Camera, nella speranza che venga trasformato in legge; -la relazione che accompagna l’articolato e che ne illustra gli scopi e le caratteristiche. Titolari del potere di iniziativa legislativa sono: -Il Governo: l’iniziativa governativa è la più importante, perché l’esecutivo è l’organo che meglio di ogni altro può valutare l’opportunità di nuovi provvedimenti legislativi. Si esercita mediante presentazione di disegni di legge (redatti in articoli), deliberati dal consiglio dei ministri e autorizzati dal presidente della repubblica con decreto controfirmato. La rilevanza dell’iniziativa governativa è legata, innanzitutto, al fatto che essa proviene dall’organo che ha un rapporto fiduciario con il Parlamento: se quest’ultimo bocciasse tutte le proposte del Governo, ne deriverebbero gravi ripercussioni sullo stesso rapporto di fiducia, determinandone la cessazione. D’altra parte, il Governo ha sia la competenza tecnica che la visione politica d’insieme necessarie per ottenere dalle Camere l’approvazione dei disegni di legge da esso presentati. Infine, è la stessa Costituzione a riservare al Governo il potere di iniziativa di alcune leggi. Ex approvazione deibilanci, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di conversione dei D.L.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved