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Le impugnazione nel processo civile, Dispense di Diritto Processuale Civile

Impugnazioni del diritto processuale civile tutela cognitiva

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 06/11/2019

ernesto-giuliani
ernesto-giuliani 🇮🇹

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Scarica Le impugnazione nel processo civile e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Cap. XXI LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE Il termine impugnazione identifica sia l'atto processuale di parte, introduttivo di un giudizio di impugnazione, sia l'intera fase del procedimento che si svolge davanti al giudice dell’impugnazione. Al fondo della nozione di impugnazione vi è l’esigenza di consentire il riesame, ad un giudice diverso da quello che pronuncia la sentenza, della decisione. 323cpc i mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per Cass., la revocazione e l’opposizione di terzo. Il nostro ordinamento non prevede un doppio grado di impugnazione imposto da una norma primaria, costituzionale, tant’è vero che il legislatore può espressamente prevedere un regime di non impugnabilità o addirittura che vi sia un unico giudice competente a conoscere nel merito della controversia in unico grado, fermo restando la possibilità del ricorso per cassazione in ogni caso. Dall'art324 c.p.c. si ricava che i mezzi di impugnazione ordinari cioè quelli che escludono il passaggio in giudicato della decisione impugnata, sono: il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi di cui ai nn 4 e 5 dell’art395cpc. I mezzi di impugnazione straordinari, la cui proposizione è possibile anche contro decisioni passate in giudicato sono: la revocazione delle sentenze di merito(per i motivi di cui ai nn 1,2,3,6 dell’art395cpc), la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e l'opposizione di terzo. I mezzi di impugnazione si distinguono altresì in mezzi a critica libera (appello) e mezzi a critica vincolata( regolamento di competenza, ricorso per cassazione, revocazione e opposizione dei terzo). Questa distinzione fa riferimento alla struttura interna dell’impugnazione e alla tipologia di censure che la legge processuale consente alla parte interessata di muovere avverso la decisione. Con i primi, tutti i motivi, anche quelli legati all’ingiustizia o erroneità della sentenza in diritto ed in fatto possono essere proposti, mentre con i secondi possono essere proposte avverso la sentenza solo le censure preventivamente determinate dalla legge, è l’ordinamento a selezionare a monte i vizi, le censure deducibili. Le impugnazioni si classificano inoltre come: sostitutive(o a fase unica), quando conducono ad una nuova decisione della causa che è destinata a sostituirsi a quella impugnata ed a sovrapporsi all'efficacia di quest'ultima (appello); rescindenti(o a duplice fase), quando mirano a provocare un giudizio sulla decisione impugnata, attraverso il quale viene disposto o negato l'annullamento della stessa ed al quale deve seguire una pronuncia di una nuova decisione che risolva la controversia ( ricorso per cassazione, revocazione e opposizione di terzo). Ulteriore criterio distintivo si fonda sulla struttura devolutiva o meno dell’impugnazione, laddove l’effetto devolutivo consiste nella capacità del mezzo di impugnazione di devolvere alla cognizione del giudice dell’impugnazione, l’intero oggetto del giudizio svoltosi nel grado precedente. La legittimazione e l'interesse ad impugnare sono condizioni dell’impugnazione, valutabili dal giudice anche d’ufficio. La mancanza conduce ad una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. La legittimazione ad impugnare spetta alle parti che hanno partecipato al precedente grado del giudizio, cioè a coloro che hanno acquistato sin dall'origine ma anche successivamente la qualità di parte del giudizio; essa prescinde dall’avvenuta costituzione della parte nel corso del giudizio di 1°grado e pertanto va riconosciuta anche al soggetto contumace.( è riconosciuta anche agli interventori che svolgono una vera e propria domanda nei confronti di tutti- >interventori principali, o solo ad alcune ->interventori litisconsortili; ai terzi chiamati in causa su istanza di parte o per ordine del giudice, agli eventuali successori universali o a titolo particolare mortis causa e all’acquirente a titolo particolare della res litigiosa anche se non abbia svolto intervento nel corso del giudizio di 1grado(eccezione)al terzo che potrebbe subire un pregiudizio a seguito della sentenza resa inter alios; ed al P.M. nelle cause che ha o avrebbe potuto proporre e nelle cause matrimoniali eccezion fatta per quelle di separazione personale dei coniugi). Controversa è la legittimazione ad impugnare dell’interventore adesivo-dipendente per cui la giurisprudenza, contrastata da parte della dottrina, nega tale legittimazione poiché nell’intervento adesivo dipendente i poteri dell’intervenuto sono limitati ad espletare attività accessoria e subordinata. Oltre alla legittimazione, la parte deve avere interesse ad impugnare, siffatto interesse nasce e si correla al concetto di soccombenza. La soccombenza, in senso stretto, si ha in ogni caso di difformità tra le conclusioni di una parte e la pronunzia del giudice riguardo a questioni processuali o di merito (al bene della vita), mentre in senso lato si ha la soccombenza in tutti i casi in cui si lamenta un pregiudizio comunque derivante dalla pronunzia. Si distingue la soccombenza pratica è una soccombenza su domanda, risulta dal raffronto delle conclusioni delle parti ed il dispositivo della decisione, con riferimento alle richieste di accoglimento o di rigetto delle domande da ciascuna di esse svolte, potendosi dunque essere soccombenti totali e parziali; la soccombenza teorica non fa leva sulle domande ma sul fatto che la parte vittoriosa sulla domanda si è vista respingere questioni preliminari o pregiudiziali. In questo senso, il soccombente teorico può attivarsi per sottoporre queste questioni al giudice dell’impugnazione.(convenuto che eccepisce la prescrizione del diritto fatto valere dall’attore e chiede il rigetto della domanda giudice di 1grado rigetta l’eccezione di prescrizione ma rigetta la domanda. Il C. è parte vittoriosa ma è parte soccombente teorica sulla q. di prescr. Che può essere impugnata) I termini per proporre le impugnazioni Le impugnazioni devono essere proposte entro termini perentori stabiliti dalla legge(art326cpc), decorsi i quali si determina la decadenza delle parti dal potere di impugnare e l'impugnazione, così proposta, viene dichiarata, anche d’ufficio, inammissibile. Questo non riguarda la posizione del contumace involontario, soggetto che è in grado dimostrare che per un vizio dell’atto introduttivo o della notificazione dello stesso non ha avuto conoscenza del processo, non potendosi costituire in giudizio. L'ordinamento ha previsto due termini per impugnare, nel caso di impugnazione ordinaria, termine lungo e termine breve. Il termine lungo è quello di sei mesi e decorre dalla data di pubblicazione della sentenza(cioè dal deposito in cancelleria) ed opera per tutti i mezzi di impugnazione ordinaria ad eccezione del regolamento di competenza per cui è previsto un solo termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione del'impugnazione ordinaria; il termine breve , che non può mai impedire o sospendere il decorso del termine lungo, decorre dalla data di notificazione della sentenza nel domicilio eletto dalla parte nel grado di giudizio deciso con la sentenza notificata, e presuppone l'iniziativa della parte(vittoriosa) che senza attendere la scadenza del termine dei sei mesi, ha o può avere interesse a impugnare in termini più brevi. Il termine breve è di 30 giorni per l'appello e la revocazione ordinaria e di 60 giorni per il ricorso in cassazione. Con riferimento ai mezzi d’impugnazione straordinari la disciplina è diversa in quanto il termine di 30gg per la proposizione della revocazione straordinaria,della revocazione del PM,e dell’opposizione di 3°revocatoria,decorre dagli eventi che danno rispettivamente accesso a tali mezzi. Per la proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria non è previsto alcun termine, così da poter essere proposta fino alla prescrizione del diritto. L'acquiescenza è definita come una forma di estinzione del potere di impugnazione che può essere determinata da una serie di comportamenti della parte che ha la legittimazione ad impugnare. Va chiarito che viene meno solo il potere di proporre l’impugnazione principale, in quanto l’art334cpc espressamente attribuisce anche alle parti che hanno fatto acquiescenza alla sentenza il potere d’impugnare in via incidentale tardiva. L'art 329 c.p.c. disciplina tre distinte forme di acquiescenza Acquiescenza espressa: si tratta di un vero e proprio atto giuridico, che deve provenire dalla parte personalmente o dal suo procuratore che abbia ricevuto il potere di disporre del diritto, contenente l’espressa volontà di non impugnare la sentenza o di accettarne il contenuto; Acquiescenza tacita: si ricollega ad atti incompatibili, posti in essere dopo la pronuncia della sentenza dai quali risulti o possa ricavarsi la volontà di non proporre l'impugnazione (comportamento concludentesottoscrizione di una quietanza liberatoria). la spontanea esecuzione della pronunzia di 1°grado non determina acquiescenza trattandosi di comportamento che può derivare anche dalla volontà di evitare l’esecuzione forzata
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