Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

LE MISURE CAUTELARI - TONINI, Appunti di Diritto Processuale Penale

Riassunto sul capitolo delle misure cautelari completo dal Tonini 2020

Tipologia: Appunti

2020/2021
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 02/04/2021

Francesca13596
Francesca13596 🇮🇹

4.5

(137)

95 documenti

1 / 13

Toggle sidebar
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica LE MISURE CAUTELARI - TONINI e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! LE MISURE CAUTELARI Tra inizio del proc penale ed il momento in cui la sentenza viene eseguita passa del tempo anche molto ampio e durante questo periodo di tempo possono sorgere dei pericoli => per evitare tali rischi ci sono le MISURE CAUTELARI. Le misure cautelari sono quei provvedimenti provvisori, ma immediatamente esecutivi, che tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli, 1. il pericolo per l’accertamento del reato; 2. il pericolo per l’esecuzione della sentenza; 3. il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati. Le misure cautelari comportano una limitazione di alcune libertà fondamentali. Caratteristiche:  STRUMENTALITÀ rispetto al procedimento penale le misure cautelari hanno lo scopo di evitare che si verifichino determinati pericoli per il procedimento penale (le esigenze cautelari di cui sopra)  URGENZA  essa ricorre quando un ritardato intervento rende probabile il verificarsi di uno dei fatti temuti (che sono sempre le esigenze cautelari di cui sopra).  PROGNOSI DI COLPEVOLEZZA ALLO STATO DEGLI ATTI  l’applicazione di una misura cautelare personale richiede l’accertamento di “gravi indizi di colpevolezza” basato sugli elementi di prova che l’accusa è riuscita a raccogliere sin dall’inizio delle indagini. Tale accertamento non deve essere sommario, anzi il codice impone che esso sia fondato su elementi di prova e adeguatamente motivato.  IMMEDIATA ESECUTIVITÀ il provvedimento è immediatamente esecutivo (e rimane tale anche nel caso in cui contro di esso sia stata proposta impugnazione). Ciò significa che la polizia giudiziaria ha il potere di adempiere al relativo comando in modo coercitivo, cioè anche contro la volontà di colui che vi si oppone;  PROVVISORIETÀ gli effetti del provvedimento sono provvisori, cioè non condizionano la decisione finale del giudice. Da tale caratteristica derivano due corollari. In primo luogo, il provvedimento cautelare mantiene la sua esecutività fino a che non sia divenuta esecutiva la sentenza definitiva. In secondo luogo, il provvedimento cautelare è revocabile o modificabile in attesa della sentenza definitiva.  PREVISIONE PER LEGGE  la Costituzione esige che la legge preveda espressamente i casi ed i modi nei quali il provvedimento dell’autorità giudiziaria può porre limiti alle libertà personale e domiciliare (articoli 13 e 14 Cost.).  GIURISDIZIONALITÀ  le misure cautelari sono disposte con un provvedimento emanato dal giudice, perciò di regola il p.m. e la polizia giudiziaria non hanno il potere di disporre misure cautelari; tuttavia la riserva di giurisdizione non è assoluta: infatti sia la Costituzione (articolo 13.3) sia il codice ammettono che i provvedimenti temporanei possano esser disposti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria; tali provvedimenti sono definiti “precautelari”: essi devono essere sottoposti a convalida da parte del giudice entro un tempo predeterminato, altrimenti l’indagato deve essere rimesso in libertà.  IMPUGNABILITÀ  nei confronti dei provvedimenti cautelari è possibile presentare impugnazione. La Costituzione (111.7) impone al legislatore, quanto meno, il ricorso per cassazione per violazione di legge contro tutti i provvedimenti che comportano una limitazione della libertà personale. Il codice ha esteso questa garanzia perché ha previsto per tutti i provvedimenti cautelari anche un’impugnazione di merito.  PROPORZIONALITÀ MISURE CAUTELARI E SISTEMA INQUISITORIO => Nel sistema inquisitorio l’imputato può essere trattato come COLPEVOLE ancor prima che sia pronunciata la sentenza. È prevista un’unica misura cautelare che consiste nella CUSTODIA PREVENTIVA IN CARCERE. Le esigenze cautelari non sono previste in modo tassativo e pertanto il giudice inquisitore può disporre la custodia in carcere anche solo per placare l’allarme sociale. Il giudice ha ampi poteri coercitivi che hanno lo scopo di permettere il migliore accertamento della verità. MISURE CAUTELARI E SISTEMA ACCUSATORIO => Qui la libertà personale deve essere la regola e la custodia cautelare l’eccezione. La presunzione di innocenza presuppone che le misure cautelari NON abbiano la funzione di anticipare la pena. Le esigenze cautelari devono essere previste tassativamente al fine di evitare l’arbitrio del giudice. Si prevede una pluralità di misure cautelari e il giudice può scegliere quella che risulta più adeguata al caso concreto (la custodia cautelare resta una extrema ratio). Criterio del MINORE SACRIFICIO NECESSARIO = la compressione della libertà personale dell’indagato/imputato deve essere contenuta entri i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto. Tale criterio impegna il legislatore a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della pluralità graduata e a prefigurare meccanismi individualizzati di selezione del trattamento cautelare. Fondamentale in tema di MISURE CAUTELARI è l’art. 13 Cost. comma II il quale permette restrizioni della libertà personale solo NEI CASI E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE. Riserva di legge Attuata dall’art. 272 cpp: “Le libertà delle persone possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo”. Riserva di giurisdizioneAttuata dall’art. 279 cpp: “Sull’applicazione, revoca o modifica delle misure cautelari provvede il giudice”. Il codice prevede varie disposizioni di carattere generale che precisano i presupposti necessari per applicare le misure coercitive. Poiché il GIP deve motivare il suo provvedimento, il PM ha l’onere di convincerlo che esistono in concreto i presupposti che fondano la singola misura. Per fare ciò, il PM trasmette al giudice i verbali degli atti che giustificano la richiesta. Dopo che la misura coercitiva è stata eseguita/notificata, l’imputato ha diritto di essere sentito dal giudice in un interrogatorio definito DI GARANZIA. Il difensore ha ora la possibilità di conoscere la richiesta del PM e gli atti che la pubblica accusa ha presentato al giudice. Abbiamo così esposto i principi generali delle misure cautelari. MISURE CAUTELARI PERSONALI Comportano limiti alla libertà personale o alla libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali. Si dividono in 3 categorie: 1. Coercitive 2. Interdittive 3. Di sicurezza Le MISURE COERCITIVE si dividono in: OBBLIGATORIE  Divieto di espatrio (art. 281)  impone all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice.  Obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria (art. 282)  Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis)il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi rientro senza autorizzazione. Ovviamente è una misura predisposta con particolare riferimento ai reati in materia di violenza nelle relazioni familiari. (APPROFONDIMENTO)*  Divieto ed obbligo di dimora (art. 283)il divieto di dimora impone all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza autorizzazione del giudice. L’obbligo di dimora prescrive all’imputato di non allontanarsi senza l’autorizzazione del giudice.  Divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter) il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o da persone legate da relazione affettiva con questa. Il giudice può prescrivere all’imputato di mantenere una determinata distanza da questi luoghi. *APPRFONDIMENTO PER I DELITTI DI VIOLENZA ALLA PERSONA IN AMBITO FAMILIARE (pg 436) compiere le indagini preventivate. Se la misura è la custodia in carcere, essa non deve avere una durata superiore a 30 gg. Attiene al tema dell’adeguatezza tra misura e fatto => l’applicazione di una misura cautelare contestualmente all’emissione della sent. di condanna. 2) “PROPORZIONATA” alla gravità del fatto e della sanzione che potrà essere irrogata. In base al principio di proporzionalità ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. Il legislatore ha voluto regolare i casi-limite nei quali sia prevedibile che al momento della pronuncia dell’eventuale condanna la pena sarà scontata fuori dal carcere. Al giudice è posto il divieto di disporre la carcerazione cautelare o l’arresto domiciliare quando si prevede che sarà concessa la sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale deve essere concessa quando la pena detentiva da irrogare non supera i due anni ed il giudice ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Al giudice è posto l’ulteriore divieto di applicare l carcerazione cautelare quando ritiene che all’esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni e quindi la pena detentiva medesima sarà sospesa in attesa dell’applicazione di una misura alternativa. Divieto di carcerazione cautelare non opera:  quando l’indagato ha trasgredito le prescrizioni di una misura cautelare  nei procedimenti per i delitti più gravi o di violenza personale  quando gli arresti domiciliari non possono essere disposti per inidoneità del domicilio e nessun’altra misura è adeguata. 3) “GRADUATA”: in base al principio di gradualità la custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando non sia assolutamente possibile operare diversamente (extrema ratio). La l. 47/2015 modifica il comma 3 art. 275 ed ha previsto due nuovi istituti che costituiscono un rafforzamento dell’operatività di tale principio. a) Primo rafforzamento=> il nuovo comma 3 sancisce che le misure coercitive o interdittive diverse dal carcere possono essere applicate cumulativamente dal giudice. b) Secondo rafforzamento => in base al nuovo comma 3bis il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene non idonea la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ciò costituisce un’applicazione di quel principio del minore sacrificio necessario per la libertà personale che vice nella materia in esame ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ In presenza di gravi indizi di determinati delitti che denotano una forte pericolosità, il codice prevede eccezioni a tale principio sotto forma di due presunzioni: 1. PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI => in presenza di gravi indizi dei delitti previsti art. 275 c3 si considera esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall’art. 274. La presunzione è RELATIVA perchè ammette la prova contraria (non esiste alcuna esigenza cautelare nel caso concreto). Sent. 265/2010 Corte Cost. ha affermato che le presunzioni relative come quella in oggetto sono ammesse quando sono suggerite da alcuni aspetti ricorrenti di determinati reati. 2. PRESUNZIONI DI ADEGUATEZZA DELLA CARCERAZIONE CAUTELARE =>in presenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati indicati comma 3 art. 275 cc, il legislatore ha ritenuto adeguata la sola custodia cautelare in carcere. Tale presunzione è stata considerata come ASSOLUTA e in altri casi come RELATIVA: -assoluta=> per i delitti di associazione terroristica e mafiosa. In presenza di gravi indizi di tali reati si presume che esista almeno un’esigenza cautelare e che l’unica misura adeguata sia la custodia cautelare in carcere. La pres assoluta non ammette la prova contraria e rende inapplicabile l’arresto domiciliare e altre misure cautelari. -relativa =>per tutti gli altri delitti indicati al comma 3, la presunzione di adeguatezza della carcerazione cautelare è soltanto relativa. Si ammette prova contraria. Quindi la presunzione di adeguatezza viene meno quanto siano acquisti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari e sia quando si riesce a dimostrare che le esigenze cautelari risultano attenuate e possono essere soddisfatte con altre misure. Situazioni incompatibili con la custodia in carcere La custodia in carcere non può essere disposta quando l’imputato è affetto da malattia che si trova in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curativa. Vi sono poi delle situazioni che di regola impediscono la custodia in carcere, salvo che sussistano esigenza cautelari di eccezionale rilevanza (donna incinta, madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, padre in analoghe condizioni, se la madre è assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, persona che ha superato l’età di sessantenni. PROCEDIMENTO L’applicazione delle misure cautelari avviene in due fasi. 1. Vi è una decisione del giudice fondata su una richiesta che viene presentata dal PM senza che sia sentita la difesa poiché la misura deve essere eseguita A SORPRESA per essere efficace. 2. Vi è una forma di contraddittorio perchè il GIP deve interrogare l’indagato e il difensore ha diritto di vedere i verbali degli atti. Le due fasi hanno una caratteristica comune  POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE LIMITATO. All’indagato non è riconosciuto il diritto alla prova. Le misure cautelari coercitive sono richieste e decise (e poi impugnate) nel corso di un procedimento incidentale che è una diramazione collaterale del procedimento principale. Il proc incidentale ha una autonomia FORMALE e FUNZIONALE. Autonomia formale -> perché retto da regole diverse e con scopo differente. Autonomia funzionale -> perché le vicende di questo non influiscono sul procedimento principale.  FASE 1. Procedura “segreta” La prima fase inizia quando il PM chiede per iscritto al giudice l’adozione di una misura cautelare personale. La procedura è segreta e deve svolgersi all’insaputa dell’indagato e del suo difensore. Qui, il PM non ha il potere di limitare la libertà personale dell’indagato MA ha solo il potere di rivolgere una richiesta al GIP presentando gli elementi su cui la richiesta si fonda. Quindi la pubblica accusa gode del potere di selezionare gli atti raccolti durante le indagini preliminari => il giudice ha quindi una cognizione LIMITATA. L.332/1995  obbligo per il PM di presentare al giudice TUTTI gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. In questo modo si ampliano le conoscenze del giudice. Novità per procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 Tra gli elementi su cui la pubblica accusa fonda la richiesta di misura cautelare sono ricompresi i dati probatori che si ricavano dai verbali sommari delle intercettazioni. Il PM deve riprodurre nella richiesta solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate. Nel decidere la misura cautelare il giudice NON può applicare una misura più grave di quella richiesta. L.332/1995 Il giudice decide con ordinanza motivata esaustiva in cui sono indicate:  le specifiche esigenze cautelari e gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta. In particolare, deve esporre i motivi per i quali ritiene “rilevanti” gli elementi a carico e dimostrare la loro idoneità a sostenere l’ipotesi di accusa.  in caso di custodia in carcere, è tenuto a spiegare perché tale misura non può essere sostituita con altre meno gravi. In definitiva, il giudice deve motivare l’applicazione delle misure cautelari secondo cadenze simili a quelle della sentenza dibattimentale (art. 546). L’ordinanza è eseguita, su incarico del PM, dalla polizia giudiziaria che consegna all’imputato copia del provvedimento. In caso di carcere o arresto domiciliare, la polizia informa altresì l’imputato dei seguenti diritti:  Facoltà di nominare un difensore;  Ottenere informazioni in merito all’accusa, accedendo agli atti sui quali si fonda il provvedimento;  Avvalersi della facoltà di non rispondere;  Essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre 5 giorni dall’inizio dell’esecuzione (se trattasi di carcere cautelare) o 10 giorni (per tutte le altre misure), al fine di rendere l’interrogatorio di garanzia, impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e richiederne sostituzione/revoca. Quando non è possibile eseguire l’ordinanza che dispone una misura cautelare perchè il destinatario non è stato rintracciato, l’agente di polizia giudiziaria redige un verbale di vane ricerche indicando le indagini svolte. Il verbale deve essere trasmesso al giudice che ha emesso il procedimento. Questi può dichiarare lo stato di latitanza.  FASE 2. Contraddittorio La seconda fase del procedimento applicativo ha inizio nel momento in cui la misura cautelare personale è eseguita. Si conclude con l’interrogatorio davanti al giudice che ha deciso l’applicazione della misura stessa. Questo interrogatorio è chiamato DI GARANZIA perchè ha una funzione difensiva. Al termine di tale atto, infatti, il giudice deve valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari originarie. L’art. 293 comma 3 impone al GIP di depositare in cancelleria anche la richiesta del PM e gli atti presentati. Avviso di deposito che deve essere notificato al difensore dell’indagato. (vd pg 464) Differente è l’INTERROGATORIO INVESTIGATIVO. L.332/1995 ha vietato che l’interrogatorio investigativo della persona in stato di custodia cautelare sia svolto da parte del PM prima dell’interrogatorio di garanzia compiuto dal giudice. È il giudice il primo ad interrogare l’indagato che si trovi in carcere o arresto domiciliare. Solo dopo, nel corso delle indagini, il PM può procedere ex art. 64. In caso di urgenza, il PM può chiedere che l’interrogatorio di garanzia avvenga entro il termine di 48h dall’esecuzione della misura coercitiva. INTERROGATORIO DI GARANZIAè un adempimento che deve essere compiuto dal giudice che ha deciso in ordine all’applicazione di una misura cautelare quando è disposta durante le indagini preliminari o durante l’UP. All’interrogatorio deve provvedere il giudice che ha deciso in odine all’applicazione della misura. Inoltre, deve svolgersi nel termine breve di 5 gg dall’inizio dell’esecuzione della custodia in carcere (o entro 10 giorni da altre misure cautelari). La cancelleria del giudice deve dare tempestivo preavviso del compimento dell’interrogatorio al PM e al difensore. L’interrogatorio non è una formalità inutile => è l’occasione per instaurare il primo contraddittorio sulla misura cautelare. Il comma 3 art. 294 impone al giudice di verificare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari al fine di valutare se la misura deve essere revocata o sostituita. Le misure cautelari coercitive ed interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro i termini fissati dal codice. VICENDE SUCCESSIVE Il codice prevede 3 ipotesi nelle quali può essere modificata la misura cautelare.  Revoca . Deve essere immediatamente disposta quando – in seguito alle indagini successivamente svolte dall’accusa o dalla difesa - si accerti che: a) Risultano mancanti le condizioni generali di applicabilità b) Siano venute meno completamente le esigenze cautelari sopravvenuti a favore dell’indagato. Se la trasmissione non avviene nel termine di 5 gg, l’ordinanza perde efficacia e il giudice lo deve dichiarare anche d’ufficio.  UDIENZA. La data dell’udienza viene fissata con almeno 3 giorni di preavviso. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al PM. Viene notificato, sempre almeno 3 gg prima, all’imputato e al suo difensore. L’imputato, entro 2 gg dalla notificazione dell’avviso di udienza, può chiedere personalmente per giustificati motivi al tribunale di differire la data dell’ud da un mino di 5 gg ad un massimo di 10. L’udienza si svolge in camera di consiglio, con contraddittorio facoltativo. L’imputato ha diritto di comparire personalmente.  DECISIONE. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il Tribunale deve decidere con ordinanza.  DEPOSITO ORDINANZA. La decisione (sotto forma di ordinanza) deve essere depositata entro 30 giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per la gravità delle imputazioni. In tal caso, il giudice può disporre un termine più lungo non eccedente il 45° gg da quello della decisione Tutti i termini indicati sono perentori: qualora non venissero rispettati, il provvedimento impugnato perde efficacia e non può essere rinnovato Il tribunale ha un potere cognitivo limitato. Non può decidere sulla base degli atti di indagine raccolti fino a quel momento MA solo sulla base degli atti effettivamente presentati dal PM o dal difensore. Non può disporre l’audizione di persone né l’assunzione di prove non rinviabile. Ricordiamo che il riesame è un’impugnazione TOTALMENTE DEVOLUTIVA => il tribunale può riformare il provvedimento anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’impugnazione. Può confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provv stesso. Il tribunale della libertà può pronunciare quattro tipi di decisioni: a) Inammissibilità della richiesta presentata (es. superamento dei termini da rispettare) b) Riforma del provvedimento impugnato a favore dell’imputato, anche per motivi diversi da quelli enunciati dal ricorrente c) Conferma del provvedimento impugnato, anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso d) Annullamento del provvedimento impugnato, quando la motivazione non contiene l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari (ex art. 292), ma anche degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 2. APPELLO. Impugnazione limitatamente devolutiva che permette di controllare tutti quei provvedimenti presi dal giudice in tema di misure cautelarsi personali che non sono sottoponibili a riesame. È quindi un mezzo di impugnazione RESIDUALE rispetto al riesame. Oggetto: tutti i provvedimenti in tema di misure cautelari che non sono sottoposti a riesame (ossia, che non applicano per la prima volta ab inizio una misura coercitiva). Organo giudicante: Tribunale della Libertà, ossia il tribunale (in composizione collegiale) del capoluogo del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura. Procedimento:  RICHIESTA DI APPELLO. Presentata dall’imputato o anche dal PM entro 10 giorni dalla notificazione/ esecuzione del provvedimento a pena di inammissibilità. Nella richiesta, devono essere precisati (a pena di inammissibilità) i motivi per i quali il soggetto interessato ritiene che il provvedimento debba essere annullato o modificato.  UDIENZA. La data dell’udienza viene fissata con almeno 3 giorni di preavviso. Essa si svolge in camera di consiglio, con contraddittorio facoltativo.  DECISIONE. Entro venti giorni dalla ricezione degli atti, il Tribunale deve decidere con ordinanza.  DEPOSITO ORDINANZA. La decisione (sotto forma di ordinanza) deve essere depositata entro 30 giorni dalla decisione Tutti i termini indicati sono ordinatori: il loro eventuale superamento non comporta l’inefficacia della misura cautelare impugnata. 3. RICORSO PER CASSAZIONE. Costituisce una impugnazione delle decisioni del Tribunale della libertà sulla richiesta di esame o di appello. Deve essere presentato dall’imputato (esclusivamente tramite il suo difensore) o anche dal PM (sia quello che ha richiesto inizialmente la misura cautelare, sia il PM presso il tribunale della libertà) entro 10 giorni dalla notificazione/comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento che viene impugnato. Legittimati a proporre ricorso: imputato, il suo difensore, il PM che ha richiesto applicazione della misura e il PM presso il tribunale della libertà. ATTN! È stata sottratta all’imputato la possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso => solo per il tramite di un difensore iscritto nel relativo albo speciale + specifico mandato. La Corte non può valutare la credibilità e l’attendibilità dell’elemento di prova su cui è basta la misura cautelare (decisione sul merito spetta al riesame/appello). Essa può decidere solo la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato o anche il travisamento della prova (omissione o mala interpretazione di un dato probatorio). È possibile anche il ricorso per saltum: provvedimenti che applicano per la prima volta una misura coercitiva (dunque, si salta il riesame). Tale impugnazione è esperibile solo per motivi attinenti a violazione di legge. DECISIONE. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, la Cassazione decide in camera di consiglio. ANNULLAMENTO/CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO CON RINIVIO. Per evitare che l’assenza di effetto sospensivo delle impugnazioni (finchè non ci sia decisione finale) comporti un prolungamento ingiustificato della privazione della libertà, il giudice del rinvio deve decidere perentoriamente entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. IL GIUDICATO CAUTELARE Non c’è una norma che sancisce l’effetto preclusivo del giudicato => ogni provvedimento potrebbe essere rimesso in discussione all’infinito. Per impedire ciò, la giurisprudenza ha elaborato la figura del GIUDICATO CAUTELARE. L’effetto di tale giudicato consiste nell’impedire al giudice, adito successivamente, di valutare nuovamente le questioni già esaminate in una precedente impugnazione cautelare. Si tratta di un effetto preclusivo non definitivo superabile in presenza di elementi nuovi rispetto alla situazione di fatto o di diritto su cui si è basata la precedente decisione. Sent. di riferimento => S.U Buffa del 1994 (pg 488). RIPARAZIONE PER INGIUSTA CUSTODIA CAUTELARE. All’imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (novità introdotta dal codice del 1988). La domanda di riparazione è presentata dall’imputato dopo che la sent di proscioglimento o condanna è diventata irrevocabile. Sulla domanda decide la Corte d’appello con procedimento in camera di consiglio. Il presupposto del diritto ad ottenere l’equa riparazione consiste nella INGIUSTIZIA SOSTANZIALE O FORMALE della custodia cautelare subita. 1. Ingiustizia sostanzialeil diritto all’equa riparazione spetta all’imputato che sia stato assolto per motivi liberatori in punto di responsabilità (era innocente). È richiesta una sent irrevocabile di assoluzione a cui si può parificare la sentenza di non luogo a procedere ed il provvedimento di archiviazione. 2. Ingiustizia formale avviene quando si accerta, con decisione irrevocabile che la custodia cautelare è stata applicata in modo illegittimo e quindi senza che esistessero le condizioni di applicabilità. LIMITI ALLA RIPARAZIONE:  ART. 314 COMMA 4 il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare che è stata comunque computata ai fini della determinazione della quantità di pena detentiva che avrebbe dovuto essere scontata dall’imputato, che è stato condannato.  ART 314 COMMA 1  l’imputato non ha diritto alla riparazione se ha dato causa o ha concorso a dare causa all’ingiusta custodia cautelare per dolo o colpa grave. Qui c’è un contemperamento tra due diritti dell’imputato: quello di difendersi e quello di ottenere la riparazione dell’ingiusta custodia cautelare. La domanda di riparazione deve essere proposta alla corte d’appello entro 2 anni dal giorno in cui la sent è divenuta irrevocabile. Nessuna riparazione è prevista per l’ingiusta applicazione di misure coercitive non custodiali. MISURE CAUTELARI REALI Le misure cautelari reali comportano un vincolo di indisponibilità su cose mobili o immobili. Sono di due tipi o SEQUESTRO PREVENTIVO o SEQUESTRO CONSERVATIVO. Queste misure tendono ad evitare che il passaggio del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’efficacia pratica della sent. irrevocabile di condanna. ATTN! Anche il sequestro probatorio comporta un vincolo di indisponibilità sulle cose ma è un mezzo di ricerca della prova => qui la cosa mobile o immobile è sottratta a chi la detiene per essere acquisita al materiale probatorio in base al quale il giudice dovrà pronunciare la decisione. La finalità è direttamente collegata alla cosa in sé senza alcuna considerazione verso la persona che la possiede. Il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo sono applicabili nei procedimenti per qualsiasi genere di reato (anche contravvenzioni). Quindi si tratta di misure d’uso frequente. Nonostante vi è un ampio ambito di applicabilità, vi è una regolamentazione ESIGUA. Non si prevedono regole generali. 1. SEQUESTRO CONSERVATIVO Pone su di una cosa mobile o immobile un vincolo di indisponibilità che ha lo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili sorte in conseguenza del compimento del reato (art. 316). Procedimento.  RICHIESTA. Può essere richiesto dal PM (nei confronti del solo imputato) e dalla parte civile (nei confronti sia dell’imputato che del responsabile civile) in ogni stato e grado del “processo” (quindi non nella fase di indagini preliminari)  REQUISITI. Fumus commissi delicti => si richiede la pendenza del processo penale. Periculum in mora => timore di insufficienza delle risorse patrimoniali sulle quali soddisfare le obbligazioni nascenti dal reato.  DECISIONE. Il giudice, dopo aver valutato se la richiesta è fondata, dispone con ordinanza il sequestro senza sentire la controparte. L’esecuzione è affidata all’ufficiale giudiziario.  IMPUGNAZIONE. La misura può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse con un riesame: la decisione spetterà al tribunale del riesame del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.  SENTENZA. La misura cautelare dura finchè la sentenza diventa irrevocabile: in caso di condanna, il sequestro si converte in diritto di pignoramento. 2. SEQUESTRO PREVENTIVO Non si limita a creare un vincolo di indisponibilità su di una cosa, bensì impone delle inibitorie (obblighi di “fare” e di “non fare”). Esigenze cautelari. Art. 321  il sequestro preventivo è disposto dal giudice su richiesta del PM in presenza di una delle seguenti esigenze cautelari: o La cosa da sequestrare è “pericolosa” a causa del rapporto che ha la medesima con il fatto di reato (es. sequestro per interrompere la costruzione di un immobile abusivo) o La cosa è “pericolosa in sé” (es. arma usata per commettere un reato) o La cosa è pericolosa a causa del rischio di agevolare la commissione di altri reati Procedimento.  RICHIESTA. Può essere richiesto dal PM al giudice competente a pronunciarsi nel merito.  FUMUS COMMISSI DELICTI => il presupposto del sequestro (l’essere la cosa pertinente al reato), avrebbe imposto che il fatto illecito fosse provato almeno allo stato degli atti. La giurisprudenza si accontentava della mera coincidenza tra fattispecie legale addebitata e fattispecie concreta -> si
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved