Scarica Le norme speciali applicabili sulla carriera dei dipendenti pubblici e più Dispense in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! Le ale ALU 0 Mete ai
Barbara Gagliardi
Professore Associato in Diritto amministrativo
Con la contrattualizzazione o privatizzazione del pubblico impiego… • Applicazione del diritto del lavoro ai dipendenti pubblici: - cap. I, Titolo II, Libro V del codice civile e leggi speciali sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa (es. Statuto dei lavoratori) Salvo disciplina ex d.lgs. n. 165/2001: disposizioni a carattere imperativo PIU’ DI 70 DEROGHE O NORME SPECIALI L’assoggettamento al potere di direzione dell’amministrazione è indice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: Es. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. (l. n. 150 del 2000, art. 9, co. 3°) Non è un incarico esterno di studio, consulenza e ricerca: non è necessaria la comprovata specializzazione universitaria del destinatario (Corte conti, sez. contr. FVG, n. 75 del 2008) LA DIREZIONE Si manifesta nell’emanazione di “ordini di servizio” che vincolano l’attività esterna degli addetti e quella prestata in ufficio e si manifesta con provvedimenti “anche informali e impliciti”: Non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma autonomo quello di un messo di conciliazione incaricato dal Comune del compimento di singoli atti e di adempimenti accessori, senza assoggettamento al potere di direzione del responsabile dell’ufficio di conciliazione (Cass., sez. un., n. 301 del 2000) LA DIREZIONE Ma…. L’obbligo di svolgere le proprie mansioni secondo un orario prestabilito, e l’osservanza di un orario prestabilito, è CONCILIABILE CON UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA EFFETTUARE NON ISOLATAMENTE MA IN MANIERA OPPORTUNAMENTE COORDINATA CON LA PRESTAZIONI DI ALTRI PROFESSIONISTI: tratto caratteristico della c.d. PARASUBORDINAZIONE. Né rileva il fatto che le prestazioni si identifichino con le finalità istituzionali dell’ente. Cons. St., sez. VI, n. 2909/2011 Es. Cons. St., sez. V, 8 giugno 2011, n. 3474 Stipulazione di un contratto d’opera (art. 2222 c.c.) più volte rinnovato per prestazione di servizi igienico sanitari e sociali in un centro per anziani SVOLGIMENTO DI FATTO DELLE MANSIONI RICONDUCIBILI AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - Mansioni coincidenti con quelle del profilo professionale di inserviente addetto ai servizi ausiliari di assistenza; - Vincolo di subordinazione non episodico o intermittente, ma CONTINUATIVO, come dimostrato da retribuzioni mensilmente corrisposte; - durata dei turni pari a 12 ore: impegno lavorativo ed energie di carattere quotidiano ed esclusivo. Es. Cons. St., sez. V, 12 settembre 2011, n. 5101 Erede del concessionario di alloggio di servizio annesso a magazzinodeposito di materiali occorrenti per la gestione di acquedotto Non è un rapporto di lavoro, ma OBBLIGO ACCESSORIO ALLA CONCESSIONE DI BENE No inserimento nella struttura burocratica dell’ente poiché possibilità di farsi “coadiuvare dai membri della famiglia” Ma… IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO NON SI COSTITUISCE DI FATTO Occorre il superamento di un concorso o l’assunzione per altra via in base a specifica norma di legge, altrimenti il rapporto è nullo per VIOLAZIONE DI NORMA IMPERATIVA. D.L. 10 novembre 1978 n. 702 conv. in l. 8 gennaio 1979, n. 3, art. 5 I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi. La disciplina delle MANSIONI nel p.i. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione (art. 52, d.lgs. n. 165/2001) DIRITTO DEL LAVORO: l’equivalenza è valutata in concreto dal giudice Atteggiamento “astensionista” della contrattazione collettiva? Le ragioni della deroga (NO DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE) La disciplina delle MANSIONI SUPERIORI nel p.i. Principio del CONCORSO PUBBLICO OGNI VOLTA CHE VI SIA UNA “NOVAZIONE OGGETTIVA” DEL RAPPORTO (accesso a un nuovo posto in pianta organica) Vincoli derivanti dalla DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE: definisce il fabbisogno di personale, è limite alle assunzioni e ai passaggi alle qualifiche superiori È atto di macroorganizzazione, disciplinato dal DIRITTO PUBBLICO; negli ee.ll. adottato dalla Giunta e disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. Definiscono le unità di personale di cui l’ente necessita distinte PER QUALIFICA e PROFILO PROFESSIONALE (punto di vista delle competenze) L’esercizio di mansioni superiori Solo SE - Mansioni della qualifica IMMEDIATAMENTE SUPERIORE - PER OBIETTIVE ESIGENZE DI SERVIZIO - NEL CASO DI VACANZA IN ORGANICO per max 6 mesi (prorogabili a 12 se avviate le procedure) - NEL CASO DI SOSTITUZIONE DI ALTRO LAVORATORE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO (esclusa l’assenza per ferie) Sono tali solo se attribuite in MODO PREVALENTE, SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO, QUALITATIVO E TEMPORALE La retribuibilità delle mansioni superiori NON SI APPLICA per i periodi precedenti al d.lgs. n. 387/1998 L’esercizio di mansioni superiori No applicabilità diretta dell’art. 36 Cost., la cui rilevanza è “impedita dagli artt. 97 e 98 Cost.” (Cons. St., sez. V, n. 3456/2011) Corte cost., n. 115/2003: principio di proporzionalità tra retribuzione e lavoro prestato Art. 36, Costituzione: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Esercizio di fatto delle mansioni di responsabile di settore concorsi e pianta organica e personale nell’ambito di asl con gestione delle risorse umane e finanziarie e adozione sotto la propria responsabilità di atti concernenti le procedure concorsuali (approvazione e pubblicazione dei bandi, nomina delle commissioni, ammissione dei candidati, stesura della graduatoria e conferimento dell’incarico) : è INCARICO DIRIGENZIALE (Trib. Taranto, sez. lav., 23 febbraio 2010) Incarico di titolare dell’UFFICIO “CAMPIONE PENALE” e poi di responsabile dell’ “UFFICIO RECUPERO CREDITI” a cancelliere con posizione C1: DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE C2, per direzione di un UFFICIO CON RELAZIONI ESTERNE, anche se a struttura SEMPLICE (due dipendenti) (Trib. Perugia, sez. lav., 22 luglio 2011) Assegnazione di dipendente addetto al servizio cucina a LABORATORIO ANALISI CON MANSIONI ASCRIVIBILI A CATEGORIA C – PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Assegnazione di TECNICO NECROFORO presso il servizio mortuario con mansioni di trasporto salme, vestizione, trattamento antiputrefattivo a SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA’ con mansioni ascrivibili a CATEGORIA C – PROFILO DI OPERATORE TECNICO (esecuzione di lavori manuali e tecnici con utilizzo di idonee apparecchiature) (Corte conti, sez. giur. Reg. Lazio, n. 906/2011) La delegazione di funzioni dirigenziali I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del c. 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati (art. 17, c. 1 bis, d.lgs. n. 165/2001). Utilizzabile per attuazione di progetti e gestione, con potere di emanare provvedimenti, poteri di spesa e acquisizione delle entrate; direzione, coordinamento e controllo dell’attività degli uffici, con potere sostitutivo in caso di inerzia; di gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali No per far fronte a CARENZE DI ORGANICO (Corte conti, sez. centr., n. 7/P del 2005)