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Le origini della Comunità e dell'Unione Europea - Diritto dell'Unione Europea, Sintesi del corso di Diritto dell'Unione Europea

Appunti professore Vismara

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012
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Scarica Le origini della Comunità e dell'Unione Europea - Diritto dell'Unione Europea e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! COMUNITÁ EUROPEA: la Comunità Europea è un’ organizzazione internazionale fondata su un Trattato Istitutivo. ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: L’Organizzazione internazionale è un’unione tra Stati fondata su un Trattato avente un proprio apparato istituzionale. UNIONE EUROPEA: L’Unione Europea è un’unione tra Stati fondata sul Trattato con una soggettività esterna a livello internazionale (oggi) ma priva di una propria organizzazione che si avvale, infatti, della struttura della C.E. La C.E. nacque nel 1957 mentre l’U.E. nacque nel 1992 con il Trattato di Masstricht. ORDINAMENTO COMUNITARIO: L’ordinamento Comunitario è l’insieme di norme aventi fonte primaria (Trattati) o secondaria (atti delle istituzioni comunitarie). Il Diritto Comunitario si rileva sia all’interno dei rapporti comunitari (all’interno delle istituzioni comunitarie), vale per gli Stati membri e deve astenersi dall’introdurre norme in contrasto, vale negli ordinamenti degli Stati verso i privati. DATE FONDAMENTALI • 9 MAGGIO 1950 – DICHIARAZIONE SCHUMAN- nascita dell’idea comunitaria: il ministro degli esteri francese Robert Shuman invitava, nella sua dichiarazione, la Germania a mettere in comune la gestione delle risorse carbosiderurgiche. L’invito venne rivolto anche ad altri Stati europei ( approccio settoriale). • 1952 – FIRMA DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio)-: il Trattato CECA venne firmato a Parigi dai 6 Stati Membri : Italia, Francia, Germania, Lussenburgo, Belgio e Paesi Bassi. 1. La CECA è una comunità temporanea (fino nel 2002) e costituì il modello fondamentale di comunità. 2. La CECA è una comunità settoriale in quanto si riferisce solo al settore carbone e acciaio. 3. La CECA ha una sua struttura istituzionale e si articola in 4 istituzioni: a) ASSEMBLEA (organo consultivo) b) ALTA AUTORITÁ (organo decisionale) CECA c) CONSIGLIO DEI MINISTRI (organo consultivo) d) CORTE DI GIUSTIZIA (organo giurisdizionale) N.B. L’alta autorità, che corrisponde alla Commissione nella C.E., ha potere normativo; il Consiglio ha potere solo consultivo. Il Trattato entrò in vigore nel 1953. • 1957 – FIRMA DEI TRATTATI DI ROMA ovvero TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÁ ECONOMICA EUROPEA (CEE) E TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÁ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (EURATOM)-: Mentre la CEE è una Comunità generale, EURATOM è settoriale. Il rapporto tra le 3 Comunità era: laddove una competenza non era copera dalla comunità settoriale rientrava nella competenza della CEE (vedi art. 305 del Trattato CEE). I due Trattati prevedono la creazione della struttura: a) CONSIGLIO (potere normativo) CEE e EURATOM b) COMMISSIONE (potere esecutivo) c) PARLAMENTO (potere consultivo) d) CORTE DI GIUSTIZIA ( potere giurisdizionale) ATTO NORMATIVO: atto che pone in essere norme generali e astratte vincolanti. Esso si contrappone agli atti amministrativi esecutivi. La CEE diede vita ad un’ UNIONE DOGANALE cioè uno spazio senza frontiere interne e una frontiera esterna ( questo concetto è diverso da quello di “area di libero scambio”). L’unione doganale portava alla libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali (CEE). CEE e EURATOM entrarono in vigore il 1/1/1958 con gli stessi 6 Stati membri. N.B. Le ISTITUZIONI COMUNI: sin dal 1957 il Parlamento e la Corte di Giustizia sono istituzioni comuni delle 3 Comunità.. Fino al 1965 Consiglio e Commissione rimangono invece distinti. Dal 1965, con un Trattato, divennero comuni per le 3 Comunità. (Trattato di Fusione dell’Esecutivo). • 1958 –ENTRANO IN VIGORE I DUE TRATTATI- • 1969 –FINE DEL PERIODO TRANSITORIO-: il Trattato costitutivo della CEE prevedeva un periodo di 12 anni di adattamento (diviso in 3 tappe di 4 anni ciascuna) per dar vita all’UNIONE DOGANALE, per la libera circolazione di merci armonizzando e creando le norme necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. • 1986 – FIRMA DEL TRATTATO DENOMINATO ATTO UNICO EUROPEO-: era necessario modificare la struttura istituzionale e rafforzare la cooperazione in materia di politica estera. ATTO UNICO perché riunisce la modifica ai Trattati precedenti e introduce regole di cooperazione sulla politica estera. Il numero degli Stati membri passa da 6 a 12. Si delinea la contrapposizione tra metodo comunitario e metodo intergovernativo. Le Comunità funzionano con metodo comunitario, la cooperazione politica funziona ,invece, con metodo intergovernativo. • 1992 – NASCE L’U.E. DOPO IL TRATTATO DI MAASTRICHT (entra in vigore nel 1993)-: viene creata l’Unione Europea (U.E.) affiancata alla Comunità. Essa si avvale della struttura istituzionale della Comunità. Esistono 4 trattati: Trattato Istitutivo dell’Unione e i tre Trattati Istitutivi delle Comunità. L’U.E. si dice essere fondata su 3 pilastri: 1. LE COMUNITÁ EUROPEE (metodo comunitario) • Democrazia • Stato di diritto • Rispetto dei diritti fondamentali L’Unione rispetta i diritti fondamentali di cui la Convenzione di Roma del 1950 attraverso rinvio ad altro trattato. Il rinvio è subordinato al fatto che le regole della Convenzione di Roma siano accettate dai singoli Stati membri (27 Stati membri). La CEDU si divide in (art. 2): 1. catalogo di diritti 2. meccanismo di funzionamento Il rinvio riguarda solo la prima parte, il Trattato CEA non viene richiamato per intero ma è condizionato. L’art. 6.2 ha la funzione di recepire nel sistema comunitario quei principi della CEDU. La tutela dei diritti umani è stata affermata anche in altre sedi, con la Carta di Nizza del 2000, con la Costituzione per l’Europa e attraverso dichiarazioni solenni del Parlamento Europeo. CARTA DI NIZZA: proclamata nel Dicembre del 2000 dalle istituzioni comunitarie. Non è un atto vincolante per gli Stati e non è neppure un Trattato ma è una dichiarazione solenne di portata interistituzionale (7/12/2000). Esso è un atto atipico che vincola le istituzioni comunitarie. La Corte di Giustizia, quando interpreta atti delle istituzioni comunitarie, si avvale anche della Carta di Nizza. COSTITUZIONE PER L’EUROPA: elencava i diritti fondamentali. Prevedeva questi diritti come vincolanti (ad es. Carta di Nizza) TRATTATO DI LISBONA: vi è una dichiarazione allegata non vincolante ma solo di orientamento. QUADRO ISTITUZIONALE: comune alle due esistenti. La C.E. ha un quadro istituzionale unico e principi propri della comunità. I principi sono: 1. MERCATO COMUNE (libera circolazione di mezzi, beni, persone, servizi e capitali) 2. UNIONE DOGANALE 3. UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 4. POLITICHE COMUNI ( a livello interno) 5. RISPETTO DELLE ACQUIS COMUNITARIE Il quadro istituzionale è: a) ORGANI b) ISTITUZIONI c) ALTRI ENTI La Comunità ha 5 istituzioni (art. 7 Trattato C.E.): • CONSIGLIO • COMMISSIONE • PARLAMENTO • CORTE DI GIUSTIZIA • CORTE DEI CONTI STITUZIONI: organi fondamentali per il funzionamento della Comunità. gioni –CDR- e il Comitato che hanno importanza sul piano giuridico (es. Comitati creati dal sistema monetario ha un proprio apparato istituzionale e comprende 2 istituzioni: I ORGANO: strumento per il perseguimento degli obiettivi di un ente. Accanto alle istituzioni ci sono organi consultivi (es. Comitato delle Re Economico e Sociale –CES-). Esistono altri organismi: ENTI Consiglio, Mediatore Europeo creato dal Parlamento, la Banca Europea degli Investimenti). Il • SEBC: Sistema Europeo delle Banche Centrali (competenza generale) • BCE: Banca Centrale Europea (competenza speciale) a) PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE: è un principio tipico del sistema n cepire gli obblighi comunitari con le misure 2) Livello nega stenersi da misure in contrasto con il diritto 3) Livello di co gli Stati devono facilitare il raggiungimento degli Questo principio vale istituzioni comunitarie e Stati membri (VALE b) RINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN BASE A NAZIONALITÁ: è previsto ) LA CITTADINANZA DELL’UNIONE: introdotta con il Trattato di Masstricht. È un comunitario. Esso è previsto dall’art. 10 formalmente a carico degli Stati. Esso è u principio di chiusura del sistema su 3 livelli: 1) Livello positivo: gli Stati devono re generali o particolari. tivo: gli Stati devono a comunitario. llaborazione: obiettivi comunitari. anche nei rapporti tra NZA BILATERALE). Ciò è stato enunciato dalla Corte di Giustizia. P dall’art. 12 il quale prevede, inoltre, la discriminazione al contrario ovvero lo Stato può preferire gli stranieri agli abitanti della nazione interessata. c insieme di diritti e prerogative riconosciute ai cittadini degli Stati membri. Non è equivalente ad una cittadinanza nazionale, è un complemento della cittadinanza na (art. 17 C.E.). Cittad zionale inanza è un vincolo di appartenenza del Suddito allo Stato. Non è un Con il Tr e i ative vincolo esclusivo e rileva sia sul piano internazionale sia sul piano interno. attato di Masstricht si introduce la cittadinanza dell’U.E. per attribuire diritti prerogative che prescindono dallo svolgimento di attività economiche (artt. 17 e seguent Trattato C.E.). Diritti e prerog sono: 1) Libera circolazione: è il diritto di circolare e soggiornare liberamente in tutti ircolazione e soggiorno non economico non è itto 2) uropeo: la cittadinanza 3) d’appartenenza. gli Stati membri. N.B. il diritto di c indiscriminato ma è sottoposto a condizionamenti definiti dal dir comunitario derivato (vedi Direttive) Elettorato attivo e passivo per il Parlamento E europea da diritto all’elettorato attivo e passivo per il Parlamento Europeo nello stesso Stato di appartenenza alle stesse condizioni dei cittadini. Elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali: nel comune 4) Protezione diplomatica: la cittadinanza dell’Unione ne da diritto d qualunque altro S a parte di tato dell’Unione: non c’è la propria rappresentanza Si de is • Quando ci si trova in un Paese terzo • Quando in quel Paese terzo diplomatica e consolare. fin ce protezione diplomatica la tutela che uno Stato esercita sul p onale a protezione dei pro iano internazi pri cittadini. suma iniziative sul piano 6) Parlamento) per denunciare una cattiva amministrazione del diritto 5) Diritto di petizione: la cittadinanza europea dà diritto a presentare petizioni al Parlamento Europeo cioè richieste affinché as politico. Mediatore europeo: diritto di rivolgersi al Mediatore Europeo (organismo creato dal comunitario. Le regole di attribuzione di competenze alla C.E. sono 3: 1. PRINCIPIO DELLE COMPETENZE DI ATTRIBUZIONE: La Comunità agisce nei limiti di: i obiettivi stabiliti dal Trattato N.B inato sulla base di 2 distinti elementi: ind z ettivi (art. 2) • Le competenze stabilite dal Trattato • Gl . L’ambito delle competenze è quindi determ ica ione della competenza, più gli obi C’è un’espansione, quindi, delle competenze sulla base degli obiettivi. Vale però il principio dei poteri impliciti (art. 308 Trattato C.E.) il quale afferma che laddove, quando la 2. nte ffetti dell’azione (art Gli i i comunitarie devono fare riferimento, nella loro di sussidiarietà. 3. la Comunità può agire ma non può andare oltre quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi”. un obiettivo è previsto ma mancano i poteri, il Consiglio se li può attribuire. Occorre proposta della Commissione, il parere del Parlamento e l’unanimità del Consiglio. Oggi i poteri impliciti non sono più usati ma in passato sono stati ampiamente usati per introdurre competenze che hanno trovato recepimento formale nei Trattati. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÁ: Principio che regola la distribuzione di competenze a Stati membri e Comunità. Si applica, ovviamente, solo alle competenze concorrenti (ci tr sono competenze esclusive che spettano alla Comunità come ad esempio la Legislazione commerciale comune e competenze concorrenti es. ambiente). La Comunità opera nelle competenze concorrenti soltanto se gli obiettivi previsti non possono essere sufficienteme o meglio utilizzati dai singoli Stati. I parametri da utilizzare per stabilire la sussidiarietà sono 2: Dimensione dell’azione E . 52 Trattato C.E.) uzion att normativi delle istit pio compilazione, al princi PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÁ: “ N.B. questo principio vale sia per le competenze esclusive sia per le competenze concorrenti ed è un limite all’azione comunitaria. Nei casi generici il Consiglio si riunisce in composizione affari generali (ministri degli esteri). Esistono ro ° PROBLEMA: 2 p blemi: 1 La Presidenza del Consiglio la Presidenza va distribuita tra i vari Stati con un sistema di turnazione semestrale. 2° PROBLEMA: Necessità di assicurare la continuità dei lavori del COREPER (comitato 2. ata dai Capi di Stato e di Governo (es. nomina della ommissione). dei rappresentanti permanenti) COMPOSIZIONE QUALIFICATA: il Consiglio, in alcuni casi, opera nella sua composizione straordinaria form C DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO: Il Consiglio vota con 3 modalità: 1. MAGGIORANZA SEMPLICE: in pochi casi. Unanimità e maggioranza qualificata iste, altrimenti si usa la maggioranza semplice ( art. 205 C.E.) con conomico maggiore hanno un maggiore peso di voto (l’Italia ha riconosciuti 29 voti 3. La votazione segue 2 regole: la doppia maggioranza è meno incisiva: è richiesta la maggioranza di 255 voti che gli Stati membri. Su 345 ne servono almeno 255 ma devono essere i b) so socio economico). la libera non può essere CORÉPER (Co devono essere espressamente prev 2. MAGGIORANZA QUALIFICATA: la maggioranza qualificata riconosce ogni Stato un voto ponderato a seconda della rilevanza socio-economica e quindi gli Stati con peso socio-e mentre Cipro 4 voti). UNANIMITÁ: per l’unanimità, l’astensione non comporta la nullità della delibera. a) Voto richiesto quando l’atto è emanato su proposta della commissione: rappresentano voti di almeno 14 Stati membri. Voto richiesto negli altri casi: è necessaria la maggioranza di 255 voti ma gli Stati favorevoli devono essere almeno i 2/3. Quindi deve esserci almeno il 62% dei voti degli Stati (in relazione al pe In ogni momento, prima dell’adozione della decisione, ogni Stato può chiedere verifica che la maggioranza qualificata corrisponda al 62% della popolazione rilevata attraverso il censimento. Se ciò non è così, la de adottata. mitato Rappresentanti Permanenti): ha la funzione di assicurare la continuità dei lavori del Consiglio. È previsto dal Trattato (art. 207). Esso è un organo avente 2 aree di pplicazione: a • Preparazione dei lavori del Consiglio • Esegue le determinazioni del Consiglio • (Può adottare decisioni di procedura) Nel suo funzionament l • o, i COREPER opera a 2 livelli: Livello secondo: rappresentanti permanenti per questioni di carattere politico e di relazioni estere. • Livello primo: si riuniscono per questioni specifiche, di dettaglio fatta dai rappresentanti permanenti aggiunti. Il Consiglio ha un pro i autoregolamentazione del OMITATOLOGIA: pr o REGOLAMENTO DI PROCEDURA (principio di le Istituzioni Comunitarie) C utilizzo di Comitati da parte del Consiglio quando esso affida alla anazione di atti. Commissione lo svolgimento di compiti. N.B. il Consiglio può derogare la Commissione all’em La Commissione è un’istituzione comunitaria con compiti prevalentemente esecutivi: è il Governo ella Comu POTERI DELLA COMMISSIONE: d nità. Sono rappresentati gli interessi della Comunità. Guardiana dei Trattati”. Si articola in 3 direzioni: • N co lvano gli obblighi stabiliti. altre istituzioni: ovvero Consiglio e Parlamento. Esclusa è la fronti dei privati: persone fisiche e giuridiche. 2. PO mazione di proposte e (salvo 1. POTERE DI VIGILANZA: la Commissione è detta la “ ei nfronti degli Stati: si assicura che gli Stati asso • Nei confronti delle giurisdizione comunitaria. • Nei con TERE DELIBERATIVO: detto anche DECISIONALE è distinto in 2 aree: • Partecipazione alla formazione di atti: mediante la for coopera anche nell’ITER di formazione dei Trattati. Se la Commissione non propone, non possono essere emanati atti che il Trattato non preveda diversamente) da Parlamento e Consiglio. • Emanazione di atti propri: è di 3 tipi: Atti esecutivi: decisioni Atti normativi propri: regolamenti Atti normativi su delega del Consiglio Casi previsti dal Trattato TERE ESECUTIVO/ RACCOMANDATO3. PO in qualunque ambito relativo ai Trattati. (art. 211) 4. POTERE DI RAP senta le Comunità verso RIO: poteri di decisione della Commissione. PRESENTANZA: la Commissione rappre l’esterno ovvero: • Sul piano internazionale: la Commissione rappresenta le Comunità nella negoziazione dei Trattati internazionali, previa autorizzazione del Consiglio (la Commissione negozia ma è il Consiglio che conclude). • Sul piano interno: negli ordinamenti degli Stati membri la Comunità è rappresentata della Commissione (artt. 282-283 Trattato istitutivo C.E.). L’attribuzione della soggettività sul piano interno richiede una norma interna. La norma interna che riconosce la soggettività, nel nostro ordinamento, è la legge italiana che ha recepito i Trattati C.E. MEMBRI DELLA COMMISSIONE: llo stato attuale, i membri della Commissione sono 27 (uno per ogni Stato membro) essendo un rgano collegiale. In futuro, il numero dei Commissari sarà inferiore al numero degli Stati membri. gni Commissario ha una sua funzione specifica. La Commissione vota a maggioranza dei membri he la compongono (art. 219 Trattato Istitutivo C.E.) EQUISITI PER ESSERE MEMBRI DELLA COMMISSIONE: A o O c R o operare in assoluta autonomia; non accettano istruzioni dei Governi e gli Stati membri non devono dare istruzioni 1. CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO 2. INDIPENDENZA: per tutto il mandato e sono supportate da sanzioni in caso di inadempimento. I Commissari devon cercando di influenzare i Commissari (ruolo bilaterale). 3. COMPETENZA GENERALE: è una competenza di carattere politico NOMINA DELLA COMMISSIONE attro fasi e ci sono quattro attori coinvolti: Consiglio, Parlamento, Stati memb Commissione. Le 4 fasi sono: Si realizza in qu ri e Presidente della 1. DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE: è la proposta del Presidente. Il dal Consiglio in composizione qualificataPresidente viene scelto (Capi di Stato e di Governo) e vota a maggioranza qualificata. Serve, inoltre, l’approvazione del MMISSIONE: gli Stati propongono dei Commissari e la proposta viene discussa da Consiglio e dal Presidente della Parlamento. 2. DESIGNAZIONE DELLA CO Commissione designato. Il Consiglio vota in composizione ordinaria a maggioranza qualificata. APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE: da parte del Parlamento. NOMINA D 3. 4. ELLA COMMISSIONE: che spetta al Consiglio in composizione ordinaria con votazione a maggioranza qualificata. RAPPORTI TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO: LA COM AT ativa alle mod d’e creazione di Com mitati a composizione terogenea. nsiglio: o e il suo parere è parzialmente vincolante perché la Commissione può dissociarsi e 3. COMITATI DI REGOLAMENTAZIONE: il parere del Comitato è vincolante. del tto va comunicato al Consiglio prima che venga emanato. IT OLOGIA: (vedi decisione del Consiglio del 28/06/1989). È la disciplina rel alità sercizio delle competenze esecutive della Commissione. La decisione prevede la itati che affiancano la Commissione. Si tratta di Co e Si distinguono 4 tipi di Comitati a seconda della diversa intensità di controllo del Co 1. COMITATI CONSULTIVI: La Commissione, prima di emanare l’atto, deve consultare la Commissione. 2. COMITATI DI GESTIONE: La Commissione deve consultare il Comitat dissentire ma, per far questo, deve informare il Consiglio. 4. COMITATO DI REGOLAMENTAZIONE CON CONTROLLO: il parere Comitato è vincolante ma l’a Cor to di Nizza ha previsto 2 strumenti per assicurare la coerenza del diritto com te di Giustizia. Il Tratta unitario. 1) Quando il Tribunale deve assumere decisioni di principio può rinviare alla Corte di Giustizia. 2) Il Tribunale di 1° grado ha l’istituito del riesame: le sue decisioni, in situazioni eccezionali, possono essere riesaminate dalla Corte di Giustizia (art. 225.1) ontrollo contabile successivo. Le prime comunità non lo prevedevano. Vien ni ’70 paralle Ha la competenza di c e età degli an lamente all’acquisizione di un sistema di finanziamento proprio. creata a m COMPOSIZIONE: Esiste un membro per ogni Stato membro. I requisiti sono: 3. COMPETENZA SPECIFICA (in materia contabile) a Corte dei Conti è nominata dagli Stati del Consiglio d’unione a maggioranza qualificata e la COMPETENZE: 1. CITTADINANZA 2. INDIPENDENZA L carica dura 6 anni con rinnovamenti ogni 3 anni. a) DI CONTROLLO: Riguardo i conti della Comunità (controlli di bilancio, controllo dei nche la sana gestione finanziaria (art. 248) b) CONSULTIVE: può presentare pareri su questioni di carattere contabile ad un’altra c) ISPETTIVE: Verifica la correttezza dei dati contabili. Si rivolge ad altre istituzioni, nei conti di organi e istituzioni e organismi comunitari). Il controllo riguarda legittimità, regolarità e affidabilità dei conti. Accerta a istituzione della Comunità. confronti degli Stati e direttamente sui privati che spendono risorse comunitarie. (a a) COMITATO ECONOMICO E SOCIALE: rt. 7 Trattato Istitutivo C.E.) Nasce con la CEE con funzione consultiva. • COMPOSIZIONE: composizione eterog produttive (imprenditori, agricoltori enea che corrisponde alla diverse categorie , liberi professionisti ecc..). Ogni Stato ha una quota di rappresentanti che dipende dal peso demografico ed economico per un non hanno un mandato imperativo (non agiscono per interessi altrui). massimo di 329 membri. • RUOLO: agisce nell’interesse della Comunità e i membri devono essere indipendenti e • NOMINA: è nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata (ma ha un proprio regolamento). • esta di un’istituzione. O Consiglio o Commissione possono e richiesto : isto che l’istituzione richiedente fissi un termine che non se. b) COMITATO D AZIONI: rende pareri che avvengono: a) dietro richi o devono chiedergli pareri. Il parere obbligatorio deve esser anche se poi non è vincolante. N.B. In relazione ai pareri obbligatori si pone il problema del termine infatti è prev può essere minore di 1 me b) per iniziativa del Comitato Economico e Sociale ELLE REGIONI: È un organo consultivo dove sono rappresentate le Comu Nasce nel 1993 su ric dopo la loro unificazi • COMPOSIZI ali e sono un massimo di 329 membri. Il numero maggiore è 24 e il minore 6. La proporzione per oranza qualificata (ma ha un proprio se della Comunità e i membri devono essere ltrui). • siglio o Commissione possono o l termine: nità o entità regionali e locali. hiesta dei Lander Tedeschi (stesso anno del Trattato di Maastricht) one del 1990. ONE: soggetti che rappresentano le comunità loc ogni Stato riguarda il peso economico e demografico. • NOMINA: è nominato dal Consiglio a maggi regolamento). • RUOLO: agisce nell’interes indipendenti e non hanno un mandato imperativo (non agiscono per interessi a AZIONI: rende pareri che avvengono: a) dietro richiesta di un’istituzione. O Con o devono chiedergli pareri. Il parere obbligatorio deve essere richiest anche se poi non è vincolante. N.B. In relazione ai pareri obbligatori si pone il problema de infatti è previsto che l’istituzione richiedente fissi un termine che non se. può essere minore di 1 me b) per iniziativa del Comitato Economico e Sociale. È un’organizzazione avente p Comunità. La sua di ato. ersegue gli obietti omun contenuto nel enaro attraverso i contributi degli Stati membri ropria personalità giuridica di cui sono membri gli Stati membri della sciplina è nei Trattati e in un Protocollo allegato ad un Tratt vi C itari. Ha una propria struttura e un proprio Statuto P Protocollo allegato al Trattato. Essa è una banca ma non opera per scopo di lucro bensì stabilire una serie di iniziative. Assume d e attraverso il mercato dei capitali (attraverso lo emanazioni di Titoli, obbligazioni ecc…). Il denaro viene investito: • nelle regioni meno sviluppate • per la riconversione delle industrie • per progetti infrastrutturali che non possono essere finanziati esclusivamente dal Stato. STRUTTURA: La STRUT R CONSIGLIO DEI GOVERNATO I: composto dai ministri degli Stati e ha fu TU A è tripartita in 3 organi: a) R nzione di indirizzo e vigilanza. I ministri si riuniscono 2 volte l’anno. b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: i membri sono nominati dal Consiglio dei Governatori. Funzione decisionale. c) OMITATO DIRETTIVO: Funzione esecutivaC ed è formato da 6 membri. estisce l’ordinaria amministrazione. G 1. SIS mposto da: Il S 2. BANC a una propria personalità giuridica e ha il unità. La sua • CONSIGLIO DIRETTIVO (obiettivi generali) o) La politica monetaria comune è gestita da due istituzioni (art. 8): MA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI (SEBC): il quale è coTE a) Banca Centrale Europea b) Banche Centrali Nazionali EBC fissa i principi generali in materia monetaria. A CENTRALE EUROPEA (BCE): h diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno delle com struttura è composta da 2 organi: • COMITATO ESECUTIVO (potere esecutiv Le Com le Comunità) dagli anni ’70. Alle origini Le prodotti agricoli. Prelievi ’imp 3) reditrice di una percentuale l Bilancio Comunitario. unità hanno un meccanismo di risorse proprie (titolari e Comunità europee erano finanziate solo dagli Stati. l risorse proprie sono 4: 1) DAZI DOGANALI: La Comunità è fondata su una tariffa doganale unica che le spetta (una parte, per la copertura dei costi, è trattenuta dallo Stato). 2) ELIPR EVI AGRICOLI: per compensare i prezzi dei all ortazione. QUOTA SULL’IVA NAZIONALE: La Comunità è c (1% circa) dell’IVA riscossa dagli Stati membri. 4) ALTRE RISORSE: es. Sanzioni che vanno su essere mod PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI: La disciplina è contenuta nel Trattato Istitutivo dell’Unione. Il Diritto comunitario primario può ificato con l’accordo di tutti gli Stati membri attraverso emendamenti. 1) oposta e valutazione preliminare alsiasi Stato membro o dalla Commissione. La proposta deve ricevere una valutazione proposta viene da uno Stato). Se non è favorevole, la proposta viene bloccata. nsultiva, partecipa anche la Banca Centrale Europea (per motivi monetari). ti (di tutti gli Stati) sul piano internazionale. FASE PRELIMINARE: Presentazione di una pr della proposta. La Proposta di emendamento può essere presentata da qu preliminare effettuata dal Consiglio dell’Unione (metodo comunitario) che deve consultare il Parlamento (se propone la Commissione) o la Commissione (se la 2) NEGOZIATO IN CONCLUSIONE DELL’ACCORDO: Metodo intergovernativo. La proposta viene negoziata. Qui, con funzione co 3) RATIFICA: occorre il consenso degli Sta N.B. il Trattato CE contiene una disciplina di associazione dei paesi e territori oltremare cioè paes extra-UE che hanno tenuto relazioni con Francia, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi. Esenzio ai dazi, libertà di circolazione e rispetto dei diritti sono trattamenti preferenziali. i ne BIET La PESC, secondo pilastro dell’UE, è una forma di cooperazione intergovernativa prevista dal Trattato istitutivo UE. l suo precedente è la CPE (cooperazione politica estera). I O TIVI: sono obiettivi am e n d omunità internazionale ca lle i Unite) e sono: piam nte co divisi alla C (vedi rta de Nazion Consiglio Europeo fissa i principi ed il Consiglio dell’Unione li attua. NE: • Mantenimento della sicurezza e della pace • Rispetto dei diritti dell’uomo • Protezione degli interessi dell’Unione e degli Stati che la compongono È una forma di coordinamento politico su 2 livelli: • Azione unitaria dell’Unione all’estero • Dei singoli Stati, azione individuale da coordinare con i principi dell’Unione. Il MODALITÁ DI AZIO 2. STRATEGIE ni in determinati settori. 3. AZIONI COM e riguardano specifiche situazioni in cui è necessario l’in 4. POSIZIONI C i carattere geografico o territoriale (Consiglio). gretario Generale del 1. PRINCIPI GENERALI: principi generali adottati per condurre la politica estera (Consiglio Europeo) COMUNI: regole per attuare i principi comu UNI: sono decise dal Consiglio tervento dell’Unione. Il Consiglio decide ad unanimità: art. 23 (metodo intergovernativo) OMUNI: riguarda questioni specifiche d L’Unione è rappresentata dal Presidente del Consiglio dell’Unione e il Se Consiglio assume la funzione di alto rappresentante per la PESC. singoli Stati hanno un obbligI o di coordinamento il quale comporta: i le • Obbligo di coordinarsi con gli altri Stati quando agiscono in altre organizzazioni internazionali • Gli Stati membri che sono anche membri permanenti del Consiglio d Sicurezza delle Nazioni Unite (Francia ed Inghilterra), nell’esercizio del proprie funzioni, devono assicurare la difesa degli interessi e delle posizioni dell’Unione. COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE È una forma di cooperazione intergovernativa che riguarda oggi la materia penale a seguito delle modifiche apportate con il Trattato di Amsterdam. All’inizio riguardava giustizia e affari interni (Trattato di Maastricht). Il Trattato di Amsterdam ha comunitarizzato la giustizia civile e visti, asilo, immigrazione e altre politiche. Su queste competenze, la Comunità ha cominciato a legiferare. La cooperazione consiste in: 1. Cooperazione tra le autorità nazionali: il quale si attua attraverso: • EUROJUS: form agistrature nazionali • EUROPOL: a di cooperazione tra le m strume o delle polizie nazionali 2. Riavvicinamento della cooperazione normativa: he nto di coordinament il Consiglio adotta delle misure c sono: • POSIZIONI COMUNI: fissano i principi generali • DECISIONI QUADRO: atti vincolanti per gli Stati in relazione agli obiettivi da perseguire • DECISIONI: atti vincolanti non direttamente applicabili • CONVENZIONI INTERNAZIONALI: proposte raccomendatorie inviate dal Consiglio agli Stati. È un com i attuazione degli obiett CO pletamento che non altera la struttura. La Cooperazione rafforzata è una forma d ivi comunitari che coinvolge solo alcuni Stati. NDIZIONI E LIMITI: Nume1. ro minim 2. Rispetto dell’a 3. Non può esser 4. Deve essere ap 5. Deve rispettare ANO LE o di Stati: 8 per istaurare la cooperazione rafforzata cquis comunitario: gli atti adottati non creano acquis comunitario e discriminatorio erto a tutti gli Stati membri le competenze comunitarie COME SI ADOTT DECISIONI: In seno al Consiglio si riuniscono tutti gli Stati ma votano solo quelli che aderiscono a maggioranza qualificata in proporzione agli Stati che partecipano. COME SI INSTAURA: In ambito comunitario si passa attraverso la Commissione la quale fa le proposte. Essa rappresenta parere del Parlamento. Se issione. Nel re le violazioni, è la Commissione. Sono pre trumenti a disposizione degli individui sono, vece, carenti e infatti non hanno la possibilità di attivare dei meccanismi. il Consiglio che decide con il uno Stato vi vuole aderire deve notificare il suo intendimento al Consiglio e alla Comm Sistema comunitario, l’organo volto ad osserva viste sanzioni successive all’accertamento. Gli s in PROCEDURA DI INFRAZIONE: Art. 226 Trattato Istitutivo C.E. di attivarsi. La Commissione, se avvia il rocedimento, contesta l’addebito allo Stato (infrazioni di diritto comunitario) e si provoca il Commissione valuta le osservazioni dello Stato: se sono soddisfacenti, all’oggetto dell’imputazione e semmai nuove messo il parere, si assegna allo Stato un termine per farlo conformare agli obblighi comunitari e llo scadere del termine la Commissione deve costatare l’adempimento. Se ciò non è avvenuto essa . ere l’inadempimento. isure. ontro un altro Stato membro. Il procedimento parte con l’impulso della Commissione la quale gode della massima discrezionalità; infatti non rimesso ai soggetti privati p contraddittorio tra i due. La si ferma il procedimento, altrimenti emette un parere motivato (non obbligatorio) ovvero un atto in cui si precisano i termini dell’imputazione coincidenti specificazioni. E a può o no aderire la Corte di Giustizia. Può succedere che lo Stato, pur non conformandosi, adempia o, pur conformandosi, non adempia Se si conforma ma non adempie, si riavvia un nuovo procedimento per risolv Se le indicazioni non sono idonee, lo Stato potrebbe richiedere altre m La procedura avviene in 2 fasi: • Fase precontenziosa • Fase contenziosa La Corte di Giustizia non emette condanne, ma dichiara solo l’inadempimento. L’art. 227 del Trattato Istitutivo C.E. afferma che ciascuno degli Stati membri lesi, possono reagire per far sì che in tutti gli Stati membri il diritto comunitario venga rispettato. Quindi la procedura è attivata da uno Stato membro c 1) La condizione della responsabilità è che la violazione dell’obbligo sia grave e manifesta (voluta dalla Corte di Giustizia). Se è decorso il termine di attuazione della direttiva, l’infrazione è grave e manifesta. 2) Il danno subito deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dello Stato. 3) La condotta deve essere imputabile allo Stato. Lo Stato si intende nella sua unitarietà e tta in contrasto con l’ordinamento Comunitario è attuata da una sua diramazione (e o Stato nella sua unità. Tutti gli organi sono obbligati a risp a unitarie (anche disapplicando la normativa nazionale in quindi, anche se la condo s. Regione), ne risponde l ett re le direttive com conflitto). ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE (COMPETENZA DI LEGITTIMITA') 4. RINVIO PREGIUDIZIALE DI VALIDITÁ: riguarda l’interpretazione del diritto derivato Giu (gli atti) risdizione nazionale: è una nozi ratico e collegiale che, in posizione di imparz ini vincolanti e applicando il diritto one comunitaria. I suo monoc ialità ed in term (es de giu bbligatorio-). COMPETENZA: i elementi sono che è un organo indipendenza, decide una controversia gli ordini degli avvocati, gli arbitri –. Consiglio risdizione se si tratta di arbitrato o Il Trattato di Nizza prevedeva anche il Tribunale di 1°grado ma non c’è stata que TTI DELLE SENTENZE PREGIUDIZIALI: sta modifica e quindi la competenza è solo della Corte di Giustizia. EFFE FFETTI SOSTANZIALI: 1) INTERNI: il giudice che ha rinviato deve attenersi alla statuizione in quella causa. Il giudice deve utilizzare la sentenza. si altro Riformulare la questione b) EFFETTI PROCESSUALI: 1) INTERNI: il giudice che ha rimesso la questione non può più ettere alla questione. entenza sulla stessa questione, risponde con ordinanza a) E 2) ESTERNI: La pronuncia deve poter essere utilizzata da qualsia giudice che può: • Applicare la sentenza (non può disapplicarla) • rimetterla. 2) ESTERNI: qualunque altro giudice può rim N.B: la Corte di Giustizia si pronuncia con sentenza ma, quando si limita a richiamare altra s . 1) ATTI VINCOLANTI: atti che producono diritti e obblighi 2) ATTI NON VINCOLANTI: atti che n 3) ATTI DIRETTAMENTE APPLICA o di un meccanismo di p ta i recepimento) 4) TI quando lo Stato ne recepisce i co 5) ATTI TIPICI sono: on producono diritti e obblighi BILI: atti che non necessitan ti non necessitano di un atto drece imento da parte degli Stati( gli S AT NON DIRETTAMENTE APPLICABILI: atti che producono effetti solo ntenuti (es. convenzione internazionale) : atti espressamente menzionati e disciplinati nell’art.249 Trattato CE e • Regolamenti • Decisioni • Direttive • Raccomandazioni e pareri 6) ATTI ATIPICI: il Trattato menziona questi atti ma non li disciplina REGOLAMENTI Han 3 1) ono categorie di portata Stati. 2) Sono vincolanti in tutti i loro elementi: il regolamento è vincolante interamente e lo Stato non ha discrezionalità nella relativa attuazione 3) Sono atti direttamente applicabili: il regolamento produce i propri effetti mbri senza la nto. È vietata ogni forma di recepimento. glio e Parlamento (ex art. 251) o dalla rlamento. no elementi caratteristici: Hanno portata generale: sono atti normativi in quanto conteng generale ed astratta. Destinatari sono i privati ma anche gli nell’ordinamento degli Stati me necessità dell’atto di recepime I regolamenti sono emanati dal Consiglio o dal Consi ommissione su delaga di Consiglio o Consiglio e PaC DIRETTIVE Caratteristiche sono: raggiungere il fine (salvo eccezione delle iformità. ipio di leale cooperazione, adottare gli str 2) Sono atti che hanno come destinatari solo 1) Sono atti vincolanti con dei limiti: le direttive vincolano gli Stati soltanto in relazione ai fini da raggiungere ma lasciano liberi gli Stati di scegliere forma e mezzi per direttive dettagliate). Le DIRETTIVE sono strumenti di armonizzazione mentre i REGOLAMENTI sono strumenti di un La discrezionalità dello Stato non è totalmente libera: lo Stato deve, in base al princ umenti migliori per il perseguimento del risultato. gli Stati: non ha portata generale. Si distinguono in: • Direttive generali: rivolte a tutti gli Stati membri Direttive particolari: sono rivolte solo ad alcuni Stati m• embri. ma possono avere efficacia diretta: la direttiva mpre 3) Non sono direttamente applicabili richiede se un atto di recepimento – a meno che lo Stato abbia già norme interne che contengano quei principi-. In alcuni casi, però, la direttiva può avere EFFICACIA DIRETTA che è l’idoneità della direttiva non ancora recepito, ad essere invocata dai privati dei confronti dello Stato destinatario. Esistono 3 ipotesi in presenza dei quali s può invocare l’efficacia diretta: • DIRETTIVE DETTAGLIATE: i direttive così specifiche nei contenuti che non lasciano margine di discrezionalità agli Stati in relazione alla forma e mezzi. Esse sono legittime quando le istituzioni comunitarie, per regolare una materia, possono avvalersi o dei regolamenti o delle direttive. Non sarebbe legittima quando le acia diretta; naturalmente istituzioni comunitarie hanno solo il potere di emanare direttive. Sono direttive che possono avere effic devono essere scaduti i termini di attivazione. • GLI OBBLIGHI NEGATIVI CONTENUTI NELLE DIRETTIVE: le previsioni di contenuto negativo possono avere efficacia diretta scaduti i termini di attuazione • DIRETTIVE CHE RIBADISCONO NORME PRIMARIE DIRETTAMENTE APPLICABILI: la direttiva specifica regole de Trattati che sono direttamente applicabili. L’efficacia diretta scatta quando s i ono scaduti i termini di attuazione della direttiva. N.B. prima della a introdurre norme co L’efficacia diretta d solo nei confronti dello S effetti orizzontali in sc denza del termine, gli Stati hanno comunque l’obbligo di non ntrarie alla direttiva. ella direttiva è un’efficacia verticale cioè può essere invocata tato ovvero delle sue articolazioni e non tra privati (si parla anche di terpretativi: vedi sentenza Marlising del 1989 in caso di recepita, il giudice, che decide una controversia tra privati, deve zione della norma interna che è più conforme alla direttiva). a di recepimento direttiva scaduta non scegliere l’interpreta Quanto alla form , lo Stato non è libero. La Corte ritiene che lo Stato debba utilizzare a direttiva). Non è am Se la direttiva è a a) La norma le l‘effetto b) La norma le il principio, se ci sono RAPPORT prioritariam un tto normativo (salvo che non vi sia diversa previsione della messa la prassi amministrativa perché sempre modificabile. ttuata in modo scorretto: della direttiva non è stata recepita (omissione completa): va diretto è stata recepita in modo non conforme: va le condizioni, per cui interviene l’efficacia diretta verticale oppure, se possibile, l’efficacia diretta orizzontale (interpretazione adeguatrice e correttiva) c) La norma è stata recepita in modo conforme ma è attuata in modo non corretto: c’è un rinvio pregiudiziale e si chiede alla Corte la corretta interpretazione. O TRA DIRETTIVA E NORMA DI RECEPIMENTO: la norma va interpretata ente alla luce della direttiva. DECISIONI Sono atti v co plicabili in alcuni casi. Sono atti amministrativi o e Sono direttamente ap o come destinatari i Privati (vedi art. 256 CE.). La decisione nei c ha uno dei tre requisit Le decisioni sono ema ti degli Stati, il secondo nei confronti dei privati. in lanti a portata individuale. Sono direttamente ap secutivi. Destinatari sono i Privati o gli Stati. plicabili se hann onfronti degli Stati, di regola, non è direttamente applicabile ma lo diviene se i visti per le direttive nella loro diretta applicabilità. nate dal Consiglio o dalla Commissione: di regola il primo nei confron RACCOMANDAZIONI E PARERI Sono atti non vincolanti e privi di effetti diretti. Non devono essere motivati salvo espressa revisione (es. parere motivato nella procp edura d’infrazione). I pareri possono essere facoltativi, ntre le raccomandazioni sono spontanee. obbligatori o vincolanti. I pareri vengono richiesti me Ne esistono numerosi come ad esempio: 1. COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE: esprimono il punto di vista della nati dalla Commissione 3. RELAZIONI GENERALI: emanati ogni anno dalla Commissione R 5. CARTA DI NIZZA: proclamata da Parlamento, Commissione e Consiglio Commissione su argomenti rilevanti. 2. LIBRI VERDI E BIANCHI: ema 4. P OPOSTE MODIFICHE APPORTATE CON IL TRATTATO DI LISBONA ato CE diviene Trattato su 1. Il Tratt l funzionamento dell’Unione; 2. L’Unione a u 3. La Carta di Ni pita; 4. Vengono aume 5. Vengono aume maggioranza s rinnovabile. cq isisce propria personalità giuridica; zza viene perce ntate le ipotesi di codecisione del Parlamento; ntate le ipotesi di delibera a maggioranza qualificata del Consiglio ma la arà di Stati e popolazione; 6. Viene prevista l’iniziativa dei cittadini (almeno 1 milione) dell’Unione; 7. Istituito il Presidente del Consiglio Europeo con funzioni di coordinamento e mandato LIB ERTÁ DI STABILIMENTO Rie ertà fondamentali del Tra : ntra nell’ambito della libera circolazione delle persone, una delle 4 lib ttato CE (merci, persone, servizi e capitali). Si deve distinguere tra 1. Libertà di stabilimento: consiste nell’insediamento di un “professionista” da uno Stato membro all’altro. L’elemento di internazionalità è costituito dalla localizzazione all’estero di un insediamento produttivo. 2. Libera prestazione di servizi: l’elemento di internazionalità è costituito da una prestazio servizi in un ne di altro Stato membro mantenendo però la propria localizzazione nel suo Stato membro (mantenendo la normativa locale che non deve impedire la circolazione degli operatori). La libertà di stabilimento può essere: 1. Libertà di stabilimento primaria: quando il trasferimento all’estero riguarda la sede principale del professionista ( spostamento della sede principale); 2. Libertà di stabilimento secondaria: quando si costituisce all’estero una sede secondaria (agenzie succursali o filiali): il soggetto giuridico rimane invariato. N.B. destinatari della libertà di stabilimento sono i “ professionisti” cioè tutti coloro che svolgono o professionale – liberi professionisti-) O IN FAVORE DI un’attività produttiva (commerciale DIVIETO DI RESTRIZIONI ALLA LIBERTÁ DI STABILIMENT CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO divieto è contenuto nell’art. 43 Questo del Trattato. Essa è una norma direttamente invocabile dai priv N.B. il Il divie ono più gravoso il trasferimento all’estero). ati ed è pure una norma vincolante. Questo divieto non vale per i cittadini extracomunitari. divieto vale sia per l’immigrazione che per l’emigrazione. to riguarda sia le discriminazioni dirette che quelle indirette ( es .norme fiscali che rend Il divieto non è invocabile quando: 1. Situazioni puramente interne: il divieto non vale per quelle situazioni che non riguar caratteri di internazionalità. Non vale quindi per situazioni interne dano (per queste operano altre norme). 2. Discriminazione a rovescio: il divieto di restrizioni non opera qualora comporti un trattamento peggiore per i cittadini rispetto agli stranieri comunitari. diritto di accesso alle ttività produttive nonché la costituzione e gestione di imprese. Ciò in base alla normativa dello tato ospitante. OCIETÁ Oltre al divieto, vi è anche un obbligo positivo degli Stati membri ovvero il a S LIBERTÁ DI STABILIMENTO DELLE S ). Società: si intendono (art. 48) le società di diritto civile o commerciale, le cooperative, le società di diritto pubblico o privato. La definizione è data dal legislatore comunitario. Quindi è ogni ente giuridico che ha uno scopo lucrativo (art. 48 comma 2 Trattato CE PRINCIPIO DI EQUIPARAZIONE Le Il colle dal centro di attività centrale/ principale. L’e second rte di giustizia nella ENTENZA DAILY MAIL società sarebbero/sono trattate come le persone fisiche aventi la cittadinanza negli Stati membri. gamento rilevante è costituito da: sede sociale oppure da amministrazione centrale oppure quiparazione di società con persone fisiche è completa solo nella libertà di stabilimento aria. La libertà di stabilimento primaria non è utilizzata. Lo dice la Co S del 1988 dicendo che le società sono creazione del diritto nazionale e zionale vieta il trasferimento della sede principale con il mantenimento della oggettività attribuita dalla norma originaria, questo divieto non è in contrasto con il diritto cietà non può essere quindi attuata. ella Sentenza Cartesio del 12/2008, la Corte di Giustizia, pur ribadendo il principio Daily Mail, ha di stabilimento: 1. Clausola di salvaguardia vivono grazie alla norma nazionale che le ha fatte nascere giuridicamente. Le norme degli Stati membri non sono uniformi e quindi sono differenti. Se una norma na s comunitario. La libertà di stabilimento primario per le so N affermato che la legislazione nazionale non può imporre ad una società che voglia trasferire la sede principale all’estero, di mettersi in liquidazione e trasformarsi in un ente di diritto straniero. Ci sono due casi di esclusione all’applicazione del principio di libertà : l’esercizio di pubblici poteri è un limite alle norme all’esercizio le di salvaguardia sono invece invocabili dagli Stati, sono circostanze eccezionali e quindi occorre un’interpretazione restrittiva ed operano di volta in o Stato deve comunicare immediatamente alla dell’autorità pubblica. Le clauso volta e temporaneamente fino a quando sussiste l’eccezionalità. Nell’avvalersi di esse lo Stato deve servirsi del principio di leale cooperazione ( invocabile solo per la tutela di interessi fondamentali dello Stato). L Commissione l’intenzione di avvalersi delle clausole di salvaguardia (se ciò non è necessario si attiva la procedura di infrazione). Fattispecie rilevanti sono: • Ordine pubblico • Sanità • Sicurezza pubblica 2. Attività che consistono nell’esercizio di pubblici poteri: si utilizza solo una qualificazio comunitaria (norma interpretata dalla Corte di Giustizia). Si ha quando c’è una manifestazione di una potestà pubblica nelle varie articolazioni che può assumere, ne espressione della supremazia dell’ente pubblico rispetto al privato. ARMONIZZAZIONE IN MATERIA DI STABILIMENTO E SERVIZI izzazione significa riavvicinamento delle normative nazionali e si contrappone ignifica parziale uniformità e quindi uniformità negli obiettivi con Armon all’uniform libertà per S modalità. Strumento dell’armonizzazione è la direttiva ità. Armonizzazione s decidere legli tati di . Si contrappon creazione di regole identiche per tutti gli Stati membri in ma deg compo nel mercat TIPI DI ARMONIZZAZIONE DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO e all’uniformità che è la teria di concorrenza (regolamenti identici per tutti). In materia di concorrenza c’è convergenza li ordinamenti degli Stati e c’è interesse primario ad evitare che il mercato sia falsato da rtamenti anticoncorrenziali. Esiste il principio del mutuo riferimento per evitare che o unico ci siano discriminazioni. sistono 4 forme di armonizzazione: 1. Armonizzazione totale E : norma comunitaria armonizza tutto l’ambito di riferimento (es. IVA) 2. Armonizzazione parziale: l’armonizzazione riguarda solo certe parti di un settore specifico 3. Armonizzazione facoltativa o opzionale: l’armonizzazione è rimessa ad una scelta Stato (es. materia bancaria) 4. Mutuo r dello iconoscimento o reciproco riconoscimento: quando si riconosce e non si discrimina ciò che proviene da un altro ordinamento. ARMONIZZAZIONE, LIBERTÁ DI STABILIMENTO, LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ENTI CREDITIZI La materia è disciplinata nella Direttiva 48/2006. Essa è stata adottata con la procedura di codecisione (Parlamento e Consiglio). AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELLA DIRETTIVA RY • Og 1. accesso all’attività cred gettivo: riguarda 3 aspetti: itizia: poter dare inizio all’attività. Ricevere l’autorizzazione 2. esercizio dell’attività creditizia: regole per l’esercizio dell’attività 3. Vigilanza • Soggettivo: la direttiva si applica agli enti creditizi in prevalenza. Gli enti creditizi si identificano per 2 attività: 1. Ricevono fondi rimborsabili dal pubblico 2. Concedono finanziamenti La loro attività deve essere autorizzata. Sono escluse: le Banche centrali perché svolgono una funzione pubblicistica, gli Uffici di conto corrente postale, la Cassa depositi e prestiti ecc.. RINCIPIO DEL CONTROLLO DEL PAESE D’ORIGINE (“HOME COUNTP CONTROL”) L’attività di autorizzazione di controllo principale spetta allo Stato d’origine non a quello ospitante. ati membri. utorità competente in materia è quella del paese d’origine, quello che ha autorizzato l’attività del utuo riconoscimento avviene tutto ciò. CONDIZI Presuppone un reciproco affidamento tra le autorità degli St A l’ente creditizio. Sul principio del m ONI DI ACCESSO ED ESERCIZIO REGOLE ARMONIZZATE 1. OBBLIGO D’AUTORIZZAZIONE: vale il principio del riconoscimento dell’autorizzazione. L’autorizzazione vale per ramo assicurativo. 2. VIGILANZA: spetta all’autorità del paese d’origine. Questa è un’autorità esclusiva (art. Dire iv 13 ve per la copertura di rischi La i isp v altr St rò previsto un obbligo di comunicazione alle autorità dello Stato me are il potere ispettivo. TAZIONE DI SERVIZI tt a 49/1992). È una vigilanza finanziaria che riguarda: • Assolvibilità dell’ente: presenza di fondi propri • Controllo sulle riserve matematiche o tecniche: riser vig lanza dell’autorità dello Stato membro d’origine comprende anche un potere etti o locale (di competenza extraterritoriale) e quindi possono controllare anche in un ato membro. È peo mbro della succursale prima di attu LIBERTÁ DI STABILIMENTO E LIBERA PRES ichiesta aut l’autorità dello Stato membro d’origine che poi notifica all’ itante che può imporre regole per motivi di interesse ntendimento SOC • Libertà di stabilimento: vige il principio del controllo del paese d’origine. Non è r orizzazione ma previa notifica al autorità dello Stato membro osp generale. • Libera prestazione di servizi: la società di gestione comunica il proprio i all’autorità dello Stato membro d’origine che, entro 1 mese, comunica all’autorità dello Stato membro ospitante. Dopodichè la società di gestione può iniziale lo svolgimento dell tti’a vità. IETÁ EUROPEA (SE) di Diritto Provato che può operare negli Stati membri dell’Unione secondo la disciplina itaria contenuta nel Regolamento 2156/2001 (Regolamento re Società comun lativo allo Statuto della CE). In materia societaria esistono diversi tipi di direttive (bilanci,capitale, revisioni contabili ecc…). Esse cr n i pone necessità di disciplina uniforme, si è usato il regolamento. La Società europea, creata con reg m scioglim libertà N.B. il to disciplina gli aspetti principali della Società europea. Laddove non disciplina, si a li La SE e di una SE holding: che controlla 2 o più società 3. Creazione di una SE filiale: creata da 2 o più società nazionale si trasforma in SE poteri impliciti (art. 308) : ea o regole armonizzate cui margine di discrezionalità per gli Stati. Laddove invece s la ola ento, può trasferire la sede sociale in uno Stato membro qualunque senza che si dia luogo a ento o liquidazione (art. 8 regolamento 2156/2001). È la realizzazione completa della di stabilimento delle società. regolamen pp ca invece la normativa dello Stato di sede. si costituisce con 4 modalità: 1. Fusione: 2 o più società si fondono in una unica 2. Creazion 4. Trasformazione: una società .B. il regolamento SE è stato creato suiN Laddove si applichi la normativa nazionale si applica il principio della parità di trattamento. REGOLE SULLA CONCORRENZA APPLICATE ALL’IMPRESA art. 81-82 DEL TRATTATO ISTITUTIVO CE Le regole in materia di concorrenza riguardano 4 settori: 1. intese 2. abuso di posizione dominante ente è complementare alla realizzazione delle libertà fondam N.B. le ri (fine anni ’50). Ci sono 1. 3. concentrazioni 4. aiuti di Stato Una concorrenza che funzioni pienam entali ( mezzi, persone, beni e capitali). regole in materia di concorrenza sono così sin dai Trattati origina norme che regolano tutto questo: Norme primarie: (art. 81 e seguenti) sono norme direttamente applicabili (direttamente invocabili dal privato) 2. Regolamenti: in materia di concorrenza ne esistono 2 tipi: a) REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO: individuano regole principali di applicazione (artt. 81 e seg.) b) REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE: delegati dal Consiglio di attuazione di regolamenti generali. 3. Comunicazioni della Commissione: atti non vincolanti in cui parametri tecnici (quote di mercato) di applicazione. la Commissione fissa REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE: l’art. 81 prevede limiti alle imprese: tra imprese ope PPLICAZIONE SOGGETTIVO, OGGETTIVO E TERRITORIALE ranti sul mercato comunitario. AMBITO DI A DELL’ art. 81 • SOGGETTIVO: la norma si applica alle imprese (nozione comunitaria ricavabile d prese quegli enti che offrono beni e servizi al me alla rcato ce: giurisdizione della Corte). Sono im (anche ente pubblico e professionista). • OGGETTIVO: è tripli 1. accordi tra imprese: contratti o accordi non vincolanti 2. decisioni di associazioni d’imprese: per l’ordine professionale che fissa le tariffe 3. pratica concordata: convergenza consapevole di comportamenti • TERRITORIALE: le norme valgono per la Comunità in linea di principio ma la rt. 81 e ento è rilevante quando sussistono queste condizioni: munitaria) 2. Vi è effetto negativo sulla concorrenza (ristretta, impedita o falsata). E DEL COMPORTAMENTO VIETATO giurisprudenza della Corte usa la TEORIA DEGLI EFFETTI quando i divieti degli a seguenti producono effetti sul mercato. Un comportam 1. Pregiudizio al commercio tra Stati membri (N.B. in certi casi, anche l’accordo localizzato può assumere rilevanza co CONSEGUENZ • NULLITÁ: (art. 81 comma 2) conseguenza civilistica che colpisce accordi e decisioni di associazioni d’imprese. esenzioni di carattere generaleCi sono (es. accordi di KnowHow) stabilite per Regolamento. Ci son no a che esenzioni individuali in relazione alla peculiare meritevolezza del comportamento anticoncor dizioni, 2 positive e 2 negative: • 1 p renziale. Le esenzioni individuali esistono se esistono 4 con ositiva: miglioramento produttivo e tecnico • 2 positiva: congruo beneficio per i consumatori 1 negativa: • proporzionalità della restrizione 2 negativa:• divieto di eliminare la concorrenza ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE EX art. 82 È sempre v alle imprese el territorio comunitario (ma vale la teoria degli effetti). La pos operatore di agire senza urarsi delle risposte della concorrenza (posso alzare i prezzi o abbassarli –per creare una barriera all’ e • esa o gruppo legato giuridicamente. bilire 1. Mercato geografico: dove si estende il mercato i da quel prodotto La vvero quando si rafforza la posizione dom mma 2 art. 82 (condotte lesive del mercato, pregiud Qui non c’è concorrenza. POTERI DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI CONCORRENZA ED ABUSI ietato e non ci sono esenzioni. L’abuso di posizione dominante si applica n izione dominante è una posizione sul mercato che consente all’ c est rno-). Essa può essere: Individuale: singola impr • Collettiva: un gruppo di imprese legate da un accordo La posizione dominante può riguardare l’intero mercato o una parte sostanziale di esso. Per sta il mercato rilevante esistono 2 criteri: 2. Mercato del prodotto: bisogni soddisfatt posizione dominante non è vietata, è vietato l’abuso o inante e quando avviene ciò che è elencato al co izievoli al commercio tra gli Stati membri). izza un’applicazione decentrata della mmissione. Di fronte ad una violazione concernente un’intesa o un abu v lico comunitario degli artt. 81-82 sull PERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Fissati dal Regolamento del Consiglio 1/2003, questo real disciplina degli articoli 81 e 82 inclusa la disciplina sulle esenzioni dell’art. 81 comma 3. Le autorità nazionali possono applicare le esenzioni ex art. 81 comma 3. Non va più richiesta l’esenzione individuale alla Co so ietati, la Commissione può: 1. Inibire la condotta attraverso una decisione 2. In via cautelare può sospendere gli effetti 3. Accettare impegni (l’impegno viene formalizzato in una decisione vincolante) 4. Constatare l’inapplicabilità per ragioni di interesse pubb a fattispecie 5. Sanzionare le imprese: a) Per violazioni sostanziali (fino al 10% del fatturato totale delle imprese) b) Per violazioni formali (fino all’1% del fatturato totale delle imprese) O ne a. e di rattato. Per disciplinare le concentrazioni si è qui renza come politica comune è individuata com in m dal La disciplina della concorrenza in ambito comunitario si riferisce alle operazioni di concentrazio nella misura in cui possano incidere sulla concorrenza tra gli Stati membri per modalità e rilevanz Le operazioni di concentrazione sono operazioni straordinarie di impresa che comportano form aggregazione. Queste possono portare distorsioni sul piano della concorrenza cioè possono falsare, impedire o restringere la concorrenza nell’ambito del mercato comunitario. La disciplina delle concentrazioni non è espressamente contenuta nel T ndi fatto ricorso ai poteri impliciti (art. 308). La concor e obbiettivo del Trattato. In forza dei poteri impliciti, il Consiglio ha emanato un Regolamento ateria di concentrazione e il primo risale al 1989 ed è il n° 4064. Questo è stato sostituito Regolamento 139/2004 che è un aggiornamento delle regole sostanziali e procedurali.
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