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Le Politiche europee per il turismo: appunti del corso a.a. 2022-2023, Sintesi del corso di Politiche dell'Unione Europea

Storia dell'Unione, le sue Istituzioni, integrazione europea, fonti del diritto

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 09/06/2023

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Scarica Le Politiche europee per il turismo: appunti del corso a.a. 2022-2023 e più Sintesi del corso in PDF di Politiche dell'Unione Europea solo su Docsity! LEZIONE 1 Parlamento-> potere legislativo (deputati e senatori eletti a suffragio universale) ➔ Costituzione: diritto pubblico ➔ Codice civile: diritto privato Normativa UE-> trattati (Bruxelles) -> diritto: effetti all’interno degli ordinamenti degli Stati membri, incide sulle scelte a livello nazionale Turismo-> molteplici ambiti e materie (materia trasversale) ➔ Disciplina interna e normativa trasposta in attuazione ad obblighi imposti dall’UE - Supporto e sostegno agli Stati membri - Sviluppo turismo europeo - Affiancamento scelte politiche dei singoli Stati-> accesso a fondi europei per lo sviluppo degli obiettivi generali e favorirne la realizzazione (orientamento al turismo) STORIA DELL’UNIONE Dopoguerra: 1950 -> Dichiarazione Schuman -> per la ripartenza dell’Europa e il trattato Ceca 1952 Trattato di Parigi-> istituzione CECA ➔ Comunità economica del carbone e dell’acciaio (Francia e Germania) ➔ Recupero economico post-guerra-> usare e beneficiare insieme dei due fattori produttivi da cui ripartire (ECONOMIA SETTORIALE) ➔ Istituzioni per la gestione: Corte di Giustizia, Assemblea Parlamentare oggi Parlamento europeo, Consiglio, Altre autorità oggi Commissione europea 1958: Trattati di Roma (in seguito alle potenzialità che presentava la cooperazione) - Trattato sulla Comunità economica europea - Trattato EURATOM (energia atomica) ➔ CEE: Organizzazione sovranazionale il cui fine era la cooperazione economica e non più settoriale Unione: si esce dalla limitazione all’economia, si passa alla dimensione POLITICA LEZIONE 2 • Sempre più competenze su varie materie e politiche • Turismo-> materia, di competenza dell’Unione, sguardo trasversale (trasporti, tutela consumatore, libera circolazione, salute…) Disciplinare le materie nell’ottica dello spostamento turistico -> trasversalità Dopoguerra: nascita di una Comunità (volontà di 6 Stati) -> sulla base di una idea politica della dichiarazione Schuman, realizzazione di obiettivi comuni (Trattato di Parigi e Trattati di Roma) prima settoriali e poi generali (economici e politici) Integrazione europea-> Trattato CECA, si rafforza il metodo comunitario, perseguire obiettivi su politiche economiche più ampie (agricoltura, trasporti, libera circolazione, ecc…), fuori dalla prospettiva settoriale, attraverso l’opera di Istituzioni nazionali Istituzioni: Assemblea parlamentare, Consiglio, Fonte di Giustizia, Commissione Effetto: gestione materie attraverso scelte regolate da limitazioni e sulla base di atti giuridici adottati dall’Unione, effetto sugli Ordinamenti degli Stati Membri (direttive, regolamenti…)-> coprono la disciplina normativa di una materia affidata all’Istituzione, trasposti all’interno dei singoli Ordinamenti degli Stati ➔ Limitazione sovranità statale (affidamento gestione normativa di determinate materie a Bruxelles) Spirito di cooperazione -> di fronte alle avversità Altre forme di cooperazione internazionale: NATO, Consiglio d’Europa NATO: obiettivi strategici e di difesa Consiglio d’Europa-> favorisce l’affermarsi della necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone racchiusa nella Convenzione (Trattato) europea del1950 ➔ Corte di Strasburgo-> tutela diritti Convenzione del ‘50 ➔ Non è la Corte di Lussemburgo-> Unione europea Processo di integrazione europea-> disfatta della Seconda guerra mondiale = spirito di cooperazione per la ripartenza e la riaffermazione dei diritti umani Differenza tra NATO, Consiglio d’Europa, CEE -> NATO e Consiglio nascono da trattati che non prevedono la costituzione di Istituzioni comuni-> nessuna rappresentatività dei cittadini degli Stati membri + no atti che vanno a toccare la sfera giuridica dei Membri, CEE nasce e fa nascere un’organizzazione che si affida al metodo comunitario (cooperazione + istituzioni e limitazioni alla sovranità del singolo Stato) Corte di giustizia (CEE)-> Pronuncia: 1962, specificità CEE, il Trattato CEE ha dato vita ad un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (persone fisiche e giuridiche) Diritto comunitario-> impone obblighi e attribuisce diritti Aggiunta Membri - Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea - Trattato sull’Unione Europea Modifica assetto con l’adesione di nuovi Stati ➔ Trattato di <Lisbona del 2007 entrato in vigore nel 2009 ➔ In vista una nuova modifica 1) Trattato Parigi (1952), Trattati Roma (1958) + Istituzioni (Assemblea parlamentare e Corte di giustizia + Alta autorità, poteri esecutivi, e Consiglio, poi Commissioni separate per CECA, EURATOM, CEE) 2) 1967-> unica Commissione CECA, EURATOM, CEE (CECA oggi decaduta, rientra nella CEE) ➔ CEE verso il consolidamento del ruolo di piena integrazione economica Corte di Giustizia: tutela giuridica del singolo cittadino + controllo rispetto obblighi dei singoli Stati Assemblea Parlamentare-> oggi Parlamento europeo, una volta composta da parlamentari eletti dai Parlamenti degli Stati, oggi parlamentari eletti a suffragio Universale, potere consultivo Consiglio (potere decisionale) -> rappresentati (ministri) dei governi abilitati a esprimere la posizione del proprio Stato Consiglio europeo: esecutivo, decisioni secondo la regola dell’unanimità (potere di veto) (espressione del potere governativo) Gestione delle politiche-> oggetto di atti adottati dal Consiglio di regola unanime, l’Assemblea interveniva con un parere OGGI-> regola dell’unanimità SOLO in alcune materie sensibili, regola di funzionamento e adozione degli atti della maggioranza qualificante Commissione (non prevista dal Trattato sulla CECA): rappresentare l’interesse generale (esigenze) dell’Unione, lavorare per raggiungere gli obiettivi dettati dai Trattati, presentare ed elaborare delle proposte di atti da sottoporre al Consiglio, rappresenta la stessa organizzazione, interesse ultimo per cui è stata costituita l’unione e le sue Istituzioni Commissari= 27, indipendenti e imparziali dal governo di cui posseggono la cittadinanza, in carica 5 anni (come i parlamentari), eletti dal Parlamento europeo 1973: primo allargamento, UK Irlanda ’81 Grecia, ’86 Spagna e Portogallo Austria Finlandia e Svezia Maxi allargamento 2004 dopo la caduta del muro di Berlino e cambiamenti istituzionali nazionali-> 2007 Bulgaria, Romania 2013 Croazia LEZIONE 3 previste dai Trattati; le Istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione; Parlamento Consiglio e Commissione sono affiancati da un Comitato Economico e sociale e un Comitato delle Regioni con un compito consultivo (necessità di approvazione/pareri prima di adottare un atto-> CESE siedono i rappresentati dei lavoratori e delle imprese, Comitato delle Regioni-> le autonomie territoriali europee) Prima parte: competenze Seconda parte: cittadinanza europea Terza parte: MOLOC, dove sono disciplinate una per una dettagliatamente le materie su cui l’UE ha competenza a vario titolo Quarta parte: Paesi oltremare Parte quinta: competenza UE internazionale Parte sesta: disciplina delle istituzioni in dettaglio Singole istituzioni in dettaglio Art. 195 -> frutto di una introduzione avvenuta a Lisbona ➔ Disciplina delle materie che incrociavano il turismo prima di Lisbona-> 2009 (soft-law che completa e anticipano la cooperazione in materia di turismo) Atti puri dell’art 195 non ne troviamo, solo atti della Commissione (consultivi)-> prospettiva più aperta data la trasversalità della materia LEZIONE 5 ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Art. 13 del Trattato sull’Unione Europea Le prime 4-> Istituzioni politiche (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea) Apparato istituzionale: compiti diversi per eseguire il proprio lavoro e raggiungere gli obiettivi prestabiliti PARLAMENTO EUROPEO Ruolo: rappresentare i cittadini europei Cosa fa: funzione legislativa (emana leggi, potere di emanare atti legislativi) -> potere legislativo condiviso con il Consiglio nelle procedure legislative ordinarie (colegislatori: Parlamento e Consiglio) ➔ L’atto legislativo nel diritto dell’UE è l’atto che viene adottato al termine di una procedura legislativa, ordinaria o speciale (non tutti gli atti sono legislativi, lo sono solo quelli che vengono adottati dopo una procedura legislativa) + potere di bilancio: controllare il bilancio (fondi da destinare agli Stati membri) + ruolo in termini di controllo politico sulle altre Istituzioni dell’Unione (Commissione) Composizione: europarlamentari (cittadini europei che vengono eletti da altri cittadini europei a suffragio libero, universale e diretto) Formato da 704 membri + il Presidente-> Brexit ha causato la riduzione degli europarlamentari 27 Stati membri-> europarlamentari ripartiti in pacchetti affidati ad ogni Stato, da un minimo di 6 membri ad un massimo di 96 membri, criterio della proporzionalità digressiva: divisi tenendo conto della popolazione degli Stati membri, all’aumentare della popolazione dello Stato minore è il rapporto di proporzionalità tra eletti ed elettori; i candidati devono avere cittadinanza europea e possono essere elegibili anche in Paesi diversi da quello di residenza; le regole che disciplinano il voto sono normative di livello nazionale (legge elettorale propria dello Stato), a livello europeo è previsto che gli Stati rispettino dei principi base nell’adottare queste normative-> sistema elettorale improntato ad un livello proporzionale (seggi distribuiti sulla base della percentuale dei voti ottenuti dalla lista elettorale-> se prendo il 10% dei voti prendo il 10% dei seggi; livello maggioritario: vince quello che prende più voti); carica di 5 anni, non divisi in base alla nazionalità, i partiti si creano sulla base di ideologie politiche CONSIGLIO EUROPEO (Bruxelles) Art. 15 TUE Composto dai (27) capi di Stato (solo per la Francia dove il Capo di Stato è anche il capo del Governo) o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione ➔ Per l’Italia: Presidente del Consiglio dei ministri Fa parte delle Istituzione dal Trattato di Lisbona, prima: riunioni informali, vertici politici ➔ Da quando è Istituzione ha un Presidente eletto dai membri del Consiglio europeo per una carica di 2 anni e mezzo, rinnovabili massimo 1 volta, non può essere un Capo di Stato o di Governo né ricoprire altri uffici nazionali o europei, ha il compito di coordinare i lavori del Consiglio europeo Ruolo: NON ha potere legislativo, potere di definire gli orientamenti generali e le politiche dell’UE (2 volte ogni 6 mesi, escluse riunioni straordinarie); voto sulle deliberazioni (conclusioni): regola ordinaria di deliberazione si chiama consenso, una deliberazione si considera adottata se non vi è nessuno che si oppone (diverso dall’unanimità, perché il voto non è espresso ed esplicito 4 Istituzioni-> divise in due categorie: Istituzioni comunitarie (perseguono interessi comunitari – Parlamento e Commissione) e Istituzioni intergovernative (a livello europeo le istanze e gli interessi dei governi nazionali – Consiglio e Consiglio europeo) CONSIGLIO (dell’Unione Europea o dei Ministri) ➔ Composta da membri dei governi nazionali (ministri) e evocata a portare gli interessi dei propri governi a livello europeo ➔ È una delle più antiche del quadro istituzionali ➔ Snodo nevralgico dell’apparato istituzionale dell’UE ➔ Poteri ➔ Composizione Potere legislativo-> originariamente detenuto solo dal Consiglio + potere in materia di bilancio + insieme di prerogative relative (art. 16) alla definizione delle politiche di coordinamento (poteri nel determinare le politiche degli Stati in materie di competenza dell’Unione) +azione esterna dell’UE, quando si parla dell’insieme di prerogative, poteri e azioni di cui l’UE gode nello scenario internazionale (con gli Stati e le Organizzazioni esterne all’Unione) -> POLITICA ESTERA +poteri nell’ambito di politica estera e sicurezza comune (PESC) ➔ Istituzione a composizione variabile: il Consiglio si riunisce in diverse composizioni sulla base della materia dell’ordine del giorno (formazioni che vengono decise dal Consiglio europeo, tranne per 2 decise direttamente dal Trattato, Affari generali che riunisce i Ministri competenti a dirigere i lavori del Consiglio, e Affari esteri presieduta dall’Alto Rappresentante per la Politica estera e la sicurezza comune che è anche Vicepresidente della Commissione europea) Composizione: art.16 paragrafo 2, il Consiglio è composto da un rappresentante ministeriale di ogni Stato membro abilitato ad impegnare la volontà del governo dello Stato che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto (MINISTRI)-> definizione ampia per consentire agli Stati federali di far parte del Consiglio i rappresentati delle Regioni e autonomie locali Composizione orizzontale del Consiglio: composizione verticale: clessidra - in alto i Ministri, livello più alto - al cuore Comitato interno, CoRePer-> riunisce gli ambasciatori degli Stati presso l’Unione, si chiamano Rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Unione ➔ decisa l’organizzazione del lavoro del Consiglio (questioni economiche, politiche e finanziarie) ➔ si divide in CoRePer I e II (I: vice dei Rappresentanti permanenti; II: Rappresentanti permanenti) - base della clessidra: gruppi di lavoro, tecnici ed esperti (giuristi economisti eccetera) che studiano i dossier che permetteranno al CoRePer e ai Ministri di adottare le decisioni Presidenza: è assunta a turno dagli Stati ➔ per un periodo di 18 mesi da un gruppo formato da 3 Stati, programma comune su come esercitare la Presidenza, ogni Stato tiene la presidenza per 6 mesi (tranne per gli Affari esteri) REGOLE DI VOTO: condivise con il Consiglio Europeo 1) maggioranza semplice: la metà più uno (14 su 27) 2) unanimità: tutti e 27 a favore 3) maggioranza qualificata: un atto si considera adottato qualora votino a favore il 55% dei membri del Consiglio che corrispondano al 65% della popolazione dell’UE (si dà peso alla popolazione, cambia il peso del voto di ogni Stato) LEZIONE 6 COMMISSIONE EUROPEA Istituzione tecnica che ha lo scopo lo sviluppo del diritto dell’UE, rappresenta l’interesse dell’Unione in quanto tale ➔ ha due particolari prerogative: una che si ricollega all’adozione degli atti legislativi dell’Unione, la Commissione in quanto depositaria dell’interesse stesso dell’Unione gode del monopolio del potere di iniziativa legislativa; la Commissione è definita anche nel linguaggio giuridico la guardiana dei Trattati, ovvero è investita del compito di vigilare sull’adempimento degli obblighi discendenti dal diritto dell’Unione che gravano sugli Stati membri (lo strumento di controllo si chiama procedura di infrazione) art.17 del TUE Persone scelte dal Consiglio europeo e approvate dal Parlamento e dal Consiglio-> scelte in base alle competenze personali (indipendenti dallo Stato di appartenenza Pur non essendo l’UE uno Stato, la Commissione è l’esecutivo (potere esecutivo) -> d.g. (direzioni generali), a capo un Commissario che può essere a capo di più d.g. (turismo-> non c’è una d.g. turismo, perché è una materia trasversale, ovvero comprende diversi settori-> più commissari coinvolta a seconda della materia oggetto) Come si forma la Commissione: assimilabile al governo nazionale, legata al Parlamento (fiducia) Trattato di Lisbona-> rafforzamento legame Commissione-Parlamento, la Commissione si forma sulla base dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo (gruppi politici-> partiti, non sulla base della nazionalità ma sulla base dell’orientamento politico); 1) il Consiglio europeo con la maggioranza qualificata propone al Parlamento un candidato alla Presidenza della Commissione, eletto dal Parlamento a maggioranza 2) il Consiglio di comune accordo con il Presidente eletto della Commissione adotta/redige l’elenco delle altre personalità proposte per la composizione della Commissione 3) il Presidente delle Commissione, i Commissari e l’Alto Rappresentante (eletto dal Consiglio europeo e di diritto parte della Commissione) sono approvati dal Parlamento europeo 4) la Commissione è infine approvata anche dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata Lisbona-> il Parlamento: maggiore controllo sulla Commissione (può togliere la fiducia e far cadere la Commissione con una mozione di censura-> art. 234) Organo all’interno della Commissione-> Comitato consultivo per il Turismo (esperti in materia di turismo, raccogliere dati, documenti e prassi sul turismo a livello nazionale) ➔ incrociare i dati a livello europeo, supporto informativo alla Commissione quando deve proporre e adottare atti legislativi in materia di turismo Fonti del diritto dell’UE Fonte: fonte da cui derivano le norme giuridiche ➔ Art.263 TFUE: chi può proporre la procedura di annullamento alla Corte di Giustizia (ricorso) e per quali motivazioni-> può proporre ricorso per investire la Corte di un controllo su un atto sia una determinata categoria di ricorrenti, che sono gli Stati membri e le altre Istituzioni dell’UE (ricorrenti privilegiati, non devono dare una motivazione di ricorso poiché agiscono nell’interesse del funzionamento dell’UE), sia da persone fisiche e giuridiche (ricorrenti non privilegiati, il singolo deve dimostrare di avere un interesse ad agire, che l’atto lo interessa direttamente)-> la tutela giurisdizionale ricopre anche i singoli Vizi per l’annullamento: incompetenza, la violazione del trattato o di una sua norma Caratteristiche proprie degli atti tipici: Regolamento - Ha portata generale -> non si rivolge a specifici destinatari ma a intere categorie (tutte le persone fisiche e giuridiche riguardanti quell’atto) - Obbligatorietà dell’atto in tutti i suoi elementi -> nessun margine di discrezionalità agli Stati membri - Diretta applicabilità -> all’interno degli ordinamenti del singolo Stato (non trasposto come atto interno, non necessari specifici atti di recepimento) Decisione - Individuale -> diretta (necessariamente priva di portata generale); o non individuale (portata generale) - Obbligatorietà in tutti i suoi elementi nei confronti dei destinatari che designa - Conclusione accordi tra UE e Stato terzo di cooperazione e collaborazione -> l’atto che chiude la procedura si chiama “decisione” Direttiva - Margine temporale di applicabilità (procedura di infrazione da parte della Commissione e poi della Corte di giustizia nel caso in cui lo Stato membro non rispetti gli obblighi) - Destinatari gli Stati membri, implica la trasposizione con una normativa interna per concordarsi con la direttiva per trovare attuazione (atto di recepimento) - Obblighi di risultato Non giuridicamente vincolanti: Raccomandazione - Tese a favorire un certo atteggiamento (nessun potere impositivo) - Spesso si rifanno e si ricollegano ad atti giuridicamente vincolanti Parere - Richiesti da una stessa norma - Di per sé obbligatorio ma non vincolante - Parere della Corte di Giustizia giuridicamente vincolante Atti atipici (comunicazioni della Commissione e del Parlamento europeo, soft-law, funzioni di orientamento, non giuridicamente vincolanti) LEZIONE 9 Formazione di un atto legislativo giuridicamente vincolante (chi contribuisce e come alla loro formazione) Processo che porta l’UE a adottare un atto giuridicamente vincolante Ruolo delle diverse Istituzioni-> Commissione: elaborare proposte di atti legislativi; da proposta ad atto, proposta accolta e accettata dai legislatori (Parlamento e Consiglio) Atti legislativi-> tutti gli atti dell’Unione che vengono adottati in conformità alla procedura legislativa ordinaria sono considerati tali; adottati dal co-legislatore; per qualche materia e in casi specifici è previsto che l’atto legislativo sia adottato su proposta della Commissione, ma non opera la co-legislatura, ma adottato solo dal Parlamento o solo dal Consiglio (manca la coesistenza di posizioni convergenti) -> procedura legislativa speciale (+ parere dell’altro co-legislatore obbligatorio, in caso di mancato parere l’atto è viziato, non conforme al trattato e quindi illegittimo->passibile di un’azione di annullamento da parte della Corte di Giustizia, atto impugnato da ricorrenti privilegiato o non) Art.195-> obiettivi e modalità d’azione in materia di turismo; misure adottate secondo la procedura legislativa ordinaria PROCEDURA-> fasi, momento di coincidenza di posizioni fra Parlamento e Consiglio Art.294-> disciplina delle fasi della procedura legislativa ordinaria ➔ 3 fasi ->1°, 2° e eventualmente 3° lettura per trovare una convergenza tra Parlamento e Consiglio per adottare l’atto - Proposta della Commissione, ha il compito di attuare gli obiettivi di una specifica materia su cui l’Unione ha competenza (la Commissione ha il diritto di ritirare la sua proposta in qualsiasi momento della procedura) - 1° lettura: proposta trasmessa al Parlamento europeo-> la legge e esprime una sua posizione, il Consiglio riceve la posizione del Parlamento: se il Consiglia approva la posizione del Parlamento, si adotta l’atto in prima lettura - 2° lettura: nel caso in cui il Consiglio non approvi la posizione del Parlamento; il Consiglio redige a sua volta una sua posizione; il Parlamento europeo ha varie possibilità: posizione del Consiglio viene approvata o può non esprimersi approvando la posizione del Consiglio e quindi l’atto viene adottato in 2° lettura (l’atto ripropone la posizione del Consiglio), può rifiutare la posizione del Consiglio e l’atto non viene adottato, oppure il Parlamento può esprimere dei suoi emendamenti per prospettare un atto che incroci pure la volontà del Consiglio - 3° lettura: il Consiglio può approvare tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento adottando così l’atto, oppure può approvarne solo alcuni (Comitato di Conciliazione chiamato a far avvicinare e conciliare le posizioni delle due Istituzioni, composto da membri delle due Istituzioni, lavora a ranghi più ridotti) -> cercare di trovare un punto di mediazione (elabora un progetto trasmesso alle due Istituzioni), oppure la procedura viene interrotta perché non viene trovata una convergenza tra pareri LEZIONE 10 Fondi europei per il turismo Istituzioni (Commissione)-> politiche e strategie negli ambiti di intervento (sistema di competenze) previsti dai Trattati (TUE e TFUE), si svolge a monte e in parallelo rispetto all’attività legislativa dell’UE (regolamenti, decisioni e direttive) Perseguimento delle politiche europee e il raggiungimento degli obiettivi dei trattati-> fine ultimo del finanziamento BASE GIURIDICA->Fondi europei disciplinati da atti tipici quali i regolamenti e atipici quali le comunicazioni-> garantire un controllo rigoroso sull’utilizzo dei fondi (atto di regolamentazione per definire le regole di utilizzo delle linee di finanziamento dell’Unione) Budget stanziato dall’UE-> quadro delle previsioni di bilancio (quadro finanziato approvato dalle Istituzioni valido per 7 anni) prevede le risorse da stanziare per finanziare programmi e progetti Art.2 TFUE-> Categorie e settori di competenza dell’Unione - Competenza esclusiva: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza per il mercato interno, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, politica commerciale comune, accordi di carattere internazionale - Competenza concorrente: mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e imprenditoriale, cultura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio e libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica nei limiti previsti dai Trattati - Competenze parallele: tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile e cooperazione amministrativa Sviluppo armonioso dell’Unione-> azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale ATTRAVERSO I FONDI O LINEE DI FINANZIAMENTO STANZIATE DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) (art.174 e 175) Turismo-> art.195 (l’Unione completa l’azione degli stati membri nel settore) ➔ Atti normativi del Parlamento e del Consiglio non però giuridicamente vincolanti-> misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti ➔ Quadro Finanziario settennale (attività legislativa) + budget annuale e regolamenti che disciplinano l’esecuzione di fondi e programmi comunitari, i modi e i tempi di realizzazione dei progetti stessi ➔ Attività di programmazione intermedia (linee di finanziamento intermedie)-> disciplinare le modalità di fruizione del budget - Piani di lavoro o work plan-> per programmi tematici a gestione diretta - Accordi di partenariato, programmi operativi regionali e nazionali, programmi di sviluppo rural e programmi di cooperazione territoriale-> per i fondi strutturali e rurali - Programmi indicativi pluriennali, piani d’azione annuali, documenti d’azione e piani indicativi umanitari-> per i programmi di cooperazione esterna e aiuto umanitario Finanziamenti dell’UE • Sovvenzioni: finanziate da UE e altre fonti, erogazione fa seguito ad annunci pubblici noti • Sussidi: gestione affidata agli enti nazionali e regionali • Prestiti, garanzie e capitali: forme di assistenza finanziaria per il sostegno delle politiche e dei programmi dell’UE • Premi: vincitori dei concorsi europei Fondi in senso stretto sono linee di finanziamento che prevedono una gestione CONCORRENTE tra Istituzioni comunitarie e Stati membri (quota di cofinanziamento nazionale) Programmi sono linee di finanziamento a gestione DIRETTA da parte dei servizi della Commissione europea e delle sue Agenzie esecutive Strumenti o dispositivi sono linee di finanziamento che prevedono un mix di soluzioni (PNRR) Finanziamenti: DIRETTI: fondi gestiti direttamente dalla Commissione Europea erogati direttamente all’utilizzatore - sovvenzioni (grants)-> call for proposal - appalti-> call for tenders INDIRETTI: sussidi finanziati dall’Unione MA gestiti ma dagli enti nazionali e regionali ➔ PON e POR (Programmi Operativi Nazionali o Regionali) = gestione INDIRETTI CONCORRENTI-> sistema finanziario gestito dall’Unione in collaborazione con gli enti nazionali e regionali (5 fondi principali finanziati dalla Commissione europea) -> circa l’80% del bilancio dell’UE - fondo europeo di sviluppo regionale (sviluppo regionale e urbano) - fondo sociale europeo (inclusione sociale e buon governo) - fondo di coesione (convergenza economica delle regioni meno sviluppate) - fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca base giuridica: TRATTATI ➔ regolamenti per definire natura, allocazioni finanziarie, struttura e modalità di funzionamento di fondi europei e programmi comunitario ➔ programmazione specifica (PON E POR) -> piani di lavoro annuali e pluriennali per poi tradursi in progetti Presupposto: spostamento transfrontaliero -> 4 libertà fondamentali (non si applicano a situazioni interne) Tutela di queste libertà-> no restrizioni discriminatorie (principio di non discriminazione) Sentenza Luisi e Carbone: turismo sanitario Sentenza Cowan: aggressione e borseggio a Parigi (indennizzo non solo al cittadino francese ma a tutti i cittadini comunitari) Sentenza Calfa: possesso di stupefacenti in Grecia-> condannata e bannata dalla Grecia (incompatibile con la libertà di circolazione, misura sproporzionata rispetto all’entità del reato) LEZIONE 12 - Adesione e recesso dall’Unione - Revisione Trattati - Accordi internazionali Atti tipici (legislativi)-> procedura legislativa ordinaria o speciale Commissione-> ruolo rilevante di proposta di atto Atti della Commissione-> produzione di atti di un certo tipo ➔ Atti tipici NON legislativi (non adottati da un co-legislatore) Atto adottato in delega o adottato in esecuzione (art.290 e 291 TFUE) -> evitare di modificare l’atto in procedura legislativa ordinaria (ovvero aspettare una proposta eccetera) - Delega: circoscritta e determinata, la Commissione non diventa legislatore-> atti che integrano o modificano elementi non essenziali dell’atto legislativo Delega-> termine definito entro il quale la Commissione ha il potere di adottare quel determinato atto Forme di vigilanza e controllo sull’operato della Commissione-> il legislatore può revocare la delega; obiezione da parte di un legislatore sull’atto in delega prima della sua entrata in vigore - Esecuzione: atti adottati dalla Commissione, con una diversa finalità-> adottare un particolare atto con cui si specificano ulteriormente contenuti delle norme per creare una condizione di stretta uniformità; deve tenere conto e lavorare con un Comitato composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri (piccolo Consiglio) (procedura in comitologia) -> attività consultiva fino al controllo e blocco di adozione di certi regolamenti in esecuzione Adesione e recesso Norme contenute nel TUE -> art.49 disciplina l’adesione, art.50 il recesso, art.48 disciplina le modalità di modifica degli attuali Trattati (dinamicità del sistema) Unione: frutto di progressivi allargamenti, salvo il recesso del Regno Unito (1973) - Adesione: ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegna a promuoverli può chiedere di diventare membro dell’Unione ➔ Unione aperta, limite/criterio geografico e politico, rispetto e promozione valori fondanti di non discriminazione, uguaglianza e democrazia Procedura: se uno Stato intende aderire deve fare richiesta e manifestare il suo interesse; il Parlamento europeo e il Parlamento nazionale trasmettono la domanda di adesione al Consiglio, il quale si esprimerà all’unanimità, la Commissione deve essere consultata (intrattiene i negoziati con lo Stato), serve l’approvazione del Parlamento (posizione favorevole da parte di tutte le Istituzioni) -> ACCORDO DI ADESIONE Si tiene conto dei criteri di ammissibilità dettati/convenuti dal Consiglio europeo: criteri di Copenaghen (vertice del Consiglio europeo) -> ad integrazione dell’art. 49 uno Stato che intende entrare a far parte dell’Unione deve non solo essere uno Stato europeo, rispettare e promuovere i valori dell’art. 2, ma anche rispettare i criteri economico e giuridico (economia di mercato, concorrenza e lavoro di assorbimento/trasposizione della legislazione europea) LEZIONE 13 Recesso Uscita dall’Unione da parte di uno Stato membro-> art.50 2017: BREXIT, prima ipotesi di recesso di uno Stato dall’UE (situazione stressante per lo Stato-> dal punto di vista economico) ➔ Accordi per regolare i futuri accordi/rapporti tra Unione e Stato terzo Termini giuridici = procedura-> regolato il divorzio (prima di Lisbona mancava una norma che disciplinare e regolare questo procedimento) Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme nazionali, di recedere dall’Unione: notificare l’Unione della volontà di recesso (Consiglio europeo), fase di negoziati per arrivare ad un accordo di recesso (che sciolga il rapporto tra Unione e Stato e ne definisca le modalità), accordo di cooperazione per garantire la regolamentazione di rapporto stretto (le parti possono ma non sono obbligate a raggiungere questi accordi) Procedura di revisione dei Trattati, disciplinata dall’art.48 del TUE Procedura di revisione ordinaria-> modifica norme contenute negli attuali Trattati, potenziare o ridurre il ruolo dell’Unione su una certa materia Proposta: il governo di ciascun Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione Progetto trasmesso al Consiglio europeo, notificando i Parlamenti nazionali, può convocare gli Stati e sottoporli al progetto (ratificato da tutti gli Stati, consenso unanime per l’entrata in vigore) Oppure Il progetto sia di revisione profonda (modifiche sostanziali) -> convocata la Convenzione (rappresentanti delle Istituzioni e Parlamenti nazionali), valutazione da tutte le parti coinvolte, elabora una serie di raccomandazioni trasmesse ai governi degli Stati membri (ratificato all’unanimità per entrare in vigore) ➔ Se entro due anni dalla proposta i 4/5 degli Stati hanno ratificato, il Consiglio europeo deve cercare di negoziare con gli Stati mancanti per arrivare alla ratifica definitiva (non obbligatoria) Procedure semplificate I -> utilizzate solo per determinate finalità (es. quando si vogliono modificare norme contenute nella parte III del TFUE-> disciplina di tutte le singole politiche e azioni interne dell’Unione, competenze, art.26-197-> no accrescimento/riduzione delle competenze) ➔ Governo di ciascun Stato membro, Parlamento, Commissione-> progetto trasmesso al Consiglio europeo, il quale adotta una decisione di modifica all’unanimità (consultare Parlamento e Commissione) -> decisione ratificata da tutti gli Stati membri Procedure semplificate II e III-> es. intervenire con una modifica alla modalità di maggioranza adottata (intervento per fare di un’eccezione la regola) Proposta di revisione-> il Consiglio europeo con una decisione (all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo), atto trasmesso ai Parlamenti nazionali, possibilità di opporsi alla proposta entro 6 mesi Accordi internazionali-> azioni esterne dell’Unione Art.216 TFUE: l’Unione può concludere un accordo con uno o più Stati terzi e Organizzazioni Internazionali ➔ Quando i Trattati lo prevedono o quando la conclusione di un accordo sia necessario perché l’Unione possa esercitare la sua competenza interna Procedura di conclusione di un accordo internazionale: art. 218 TFUE, atti posti in essere da tutte le Istituzioni + art.21 e 22 del TUE rispetto dei principi su cui si fonda l’Unione anche nelle relazioni esterne Consiglio europeo-> scelte politiche volte ad individuare gli obiettivi e gli interessi strategici dell’Unione sulla base dei principi su cui si fonda (con quali Stati intrattenere relazioni, per quali obiettivi strategici) Negoziato-> atto conclusivo non è l’accordo, ma un progetto di accordo da trasmettere a chi politicamente traduce il progetto in accordo vero e proprio Due fasi-> fase di negoziato che si conclude con la firma di un progetto di accordo, fase di ratifica del progetto che diventerà accordo Per l’Unione Europea negoziano rappresentanti del Parlamento, Consiglio e Commissione ➔ La Commissione siede al tavolo delle trattative (ricerca del punto di incontro con lo Stato terzo) ➔ Il negoziato inizia previa autorizzazione del Consiglio e conseguenti direttive impartite ➔ Progetto di accordo firmato, decisione del Consiglio che autorizza la firma; segue la fase di approvazione da parte di entrambe le parti (Consiglio + eventuale presenza del Parlamento europeo -> coinvolto sotto forma di consultazione oppure sotto forma di approvazione) ➔ Corte di Giustizia-> norma di chiusura dell’accordo (valutare se un accordo può considerarsi incompatibile con i Trattati e si esprime con un parere, non una sentenza, massimamente vincolante -> l’Unione deve o modificare i Trattati o modificare le norme contenute in quell’accordo) LEZIONE 14 Atti di soft-law in materia di turismo Atti rilevanti in materia di turismo-> base giuridica diversa dall’art.195 TFUE (iperregolamentazione + no atti sulla base del 195) Diritti del turista Indirizzare le politiche in materia di turismo degli Stati membri (sviluppo dell’economia del settore) Atto di soft-law-> non vincolante (non producono diritti e obblighi giuridicamente vincolanti) -> art.288 TFUE raccomandazioni e pareri (tipici) + risoluzioni del Parlamento e comunicazioni della Commissione (conclusioni, comunicati stampa, ecc) non previsti direttamente dai Trattati, ma nascono dalla prassi Contenuto: suggerimenti, consigli, non imposizioni-> ORIENTAMENTI POLITICI DELLE ISTITUZIONI Comunicazione del 2010 della Commissione-> la popolazione europea sta invecchiando, comunicate iniziative assunte dall’Unione Obiettivo: manca una politica europea unica in materia di turismo, le Istituzioni (soprattutto la Commissione) si servono di tali atti per definire gli orientamenti politici generali in materia Comunicazione 2012 - Prima comunicazione che interviene all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona - Se si escludono atti molto più risalenti, è l’unico atto di politica di turismo in senso generale - Punto di arrivo (cambio di rotta nelle politiche del turismo, negli orientamenti politici) e un punto di partenza (obiettivi: crescita economica, sostenibilità ambientale, sociale, coesione territoriale e modernizzazione; traccia delle sfide che il turismo europeo doveva affrontare, es. competizione turistica; invecchiamento popolazione europea) - Obiettivi: stimolare la competitività tra aziende (es. programma Calipso per sostenere il turismo della terza età); promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità; massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell’UE per lo sviluppo del turismo Comunicazione 2001-> problema del terrorismo post 9/11 Comunicazione 2014-> turismo costiero e marittimo (stagionalità di questo tipo di turismo) Turismo rurale-> nelle campagne (rete per lo sviluppo rurale) Turismo artistico e culturale-> decisione 445/2021 Capitali europee della Cultura
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