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Le prove ….. i mezzzi di prova…. I mezzi di ricerca della prova … intercettazioni.. ecc …., Sbobinature di Diritto Processuale Penale

Le prove : mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova Oggi ci occuperemo di tutti quei passaggi relativi ai mezzi di prova ed ai mezzi di ricerca della prova, che in qualche modo costituiscono il primo gruppo di ricerca della prova come ci dice la parola stessa costituiscono tutti quei mezzi, presupposti, che sono delineati dal legislatore e dal cpp che sono necessari in particolare durante la fase delle indagini ad accertare e verificare l’esistenza di elementi d’indagine utili per la definizione della vicenda ossia nell’ipotesi di accusa una serie di elementi utili per poter procedere all’esercizio dell’azione penale. Dall’altra parte il mezzo di prova come abbiamo già anticipato quando abbiamo parlato della famosa equazione. Il mezzo di prova come definizione è ogni elemento gnoseologicamente orientato alla dimostrazione di un fatto. Il mezzo di prova ha come suo destinatario ultimo il giudice o il collegio che serve alle parti del processo a seconda di chi quel mezzo di prova.

Tipologia: Sbobinature

2021/2022

Caricato il 17/05/2023

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Scarica Le prove ….. i mezzzi di prova…. I mezzi di ricerca della prova … intercettazioni.. ecc …. e più Sbobinature in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Le prove : mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova Oggi ci occuperemo di tutti quei passaggi relativi ai mezzi di prova ed ai mezzi di ricerca della prova, che in qualche modo costituiscono il primo gruppo di ricerca della prova come ci dice la parola stessa costituiscono tutti quei mezzi, presupposti, che sono delineati dal legislatore e dal cpp che sono necessari in particolare durante la fase delle indagini ad accertare e verificare l’esistenza di elementi d’indagine utili per la definizione della vicenda ossia nell’ipotesi di accusa una serie di elementi utili per poter procedere all’esercizio dell’azione penale. Dall’altra parte il mezzo di prova come abbiamo già anticipato quando abbiamo parlato della famosa equazione. Il mezzo di prova come definizione è ogni elemento gnoseologicamente orientato alla dimostrazione di un fatto. Il mezzo di prova ha come suo destinatario ultimo il giudice o il collegio che serve alle parti del processo a seconda di chi quel mezzo di prova lo richiede e lo assume. Mentre i mezzi di ricerca della prova che servono proprio a configurare degli elementi che poi saranno utilizzati come prova in sede dibattimentale. Ha come destinatario il PM che ne gestisce l’acquisizione, ne dispone con l’autorizzazione del GIP la gestione. Partiamo da quello che è più importante al livello investigativo: INTERCETTAZIONI: che siano telefoniche o ambientali costituiscono indubbiamente dal punto di vista del soggetto che indaga il più vantaggioso e anche al livello di risultato il più proficuo nei mezzi di ricerca della prova. Perché si riescono ad acquisire nozioni che difficilmente gli altri mezzi di prova che andremo a vedere possono garantire. L’intercettazione per sé non trova al codice una propria definizione ma la ritroviamo dai vari passaggi giurisprudenziali in particolare della Cassazione che l’hanno delineata come la captazione clandestina di una conversazione effettuata o con mezzo del telefono o all’interno di un determinato ambiente. Parliamo di una ingerenza esterna all’interno della sfera per natura delle sfere più private che ci sia ossia la libertà di comunicazione. Quindi ci poniamo subito un limite importante. Cosi come quando parleremo delle misure cautelari con l’art. 13 cost.ne . Ogni volta che una norma codicistica o un istituto previsto o delineato da un codice in questo caso specifico cpp. Va ad incidere su principi cost.lmente garantiti per altro nei principi fondamentali della cost.ne che vanno dall’art 1 -21. Garantiscono i c.d diritti fondamentali dell’individuo. Art 3 uguaglianza ecc.. per quello che concerne le misure cautelari avremmo un art. 13 che garantisce l’inviolabilità della libertà personale e che prevede che un determinato principio cost.le possa essere violato o eccepito solo previa rispetto di una doppia riserva. Una riserva di legge ed una riserva di giurisdizione. Questo vale per l’art 13, 14, 15(libertà delle comunicazioni), che si estende dalla comunicazione telefonica a quella personale, a quella effettuata tramite la posta, la corrispondenza ecc.. Però questa doppia riserva ci accompagna in tutti questi passaggi. RISERVA DÌ LEGGE significa che può essere eccepita, violata la libertà di un soggetto solo se una previsione normativa prevede tale ipotesi. ES: La reclusione prevista per l’omicidio prevede una pena non inferiore ai 24 anni. Qui abbiamo la nostra riserva di legge quindi se un soggetto verrà a sentenza definitiva privato della propria libertà individuale verrà privato innanzitutto perché c’è una norma che lo prevede. RISERVA DÌ GIURISDIZIONE rafforza la riserva di legge perché non è sufficiente che lo preveda una norma. Alla norma dev’essere associata cosa? Nel caso della libertà una sentenza definitiva. Nel caso delle intercettazioni dev’esserci un ordinanza. Deve esserci un provvedimento di un giudice che tramite la riserva di legge consenta all’autorità investigativa di andare a captare le conversazioni che di per sé sono tutelate dall’art 15 (diritto alla riservatezza). Quindi primo passaggio nell’ipotesi delle intercettazioni la riserva di legge che troviamo nelle norme che stabiliscono le intercettazioni telefoniche e ambientali. Quindi abbiamo dei primi parametri che ci vengono posti dal legislatore che servono a dare facoltà al PM di richiederle e al GIP valutate una serie di elementi eventualmente di concederle. I presupposti affinché si possa chiedere un’intercettazione sono :  Il primo è un criterio oggettivo ossia la previsione che non si può procedere ad intercettazione per i reati che prevedano una pena di massimo 5 anni. Solo per i reati più gravi ossia tutti quei reati che abbiano una pena di tale massima superiore a 5 anni. Con una sola eccezione prevista normativamente che è quella delle minacce attraverso l’uso del telefono. In questo caso al limite edittale della pena dei 5 anni è sostituito il mezzo con cui viene compiuto il reato, trattandosi di un mezzo del telefono con cui una persona ha minacciato.  Secondo criterio l’esistenza di indizi di reità di reato. E’ un concetto che dobbiamo tenere a mente soprattutto quando andremo a fare la distinzione nelle misure cautelari di quelli che sono gli gravi indizi di colpevolezza che sono cosa diversa perché quest’ultimi attengono alla componente soggettiva cioè a carico di Alberto ad esempio esistono gravi indizi di colpevolezza per un reato di furto di un paio di occhiali ma sono legati alla figura di Alberto. La colpevolezza e gli indizi di colpevolezza sono legati alla persona indagata. I gravi indizi di reato attengono all’elemento oggettivo cioè vi è il fondato motivo da parte della procura se si stia consumando un reato ma non ci sono elementi per definire chi è stato. L’elemento è l’esistenza di un reato. Credo come investigatore che quei soggetti che si incontrano la sera alle 11 in quel deposito abbandonato perché qualcuno di loro ha precedenti in materia, possano essere dedichi al traffico di sostanze stupefacenti che è un reato che prevede una pena superiore di 5 anni e si può procedere ad intercettazione allora in quel caso lì ho gli indizi di reato da cui far partire la mia richiesta di intercettazione.( la mia del PM).  Altro presupposto è il risultato che io miro ad ottenere come procura deve essere per poter procedere alle intercettazioni, lo posso ottenere solo con le intercettazioni perché se esiste un altro mezzo di ricerca idoneo ad ottenere lo stesso risultato devo dare prevalenza ad un altro. Se io PM ritengo che nello stesso deposito in cui questo gruppo di uomini si incontra la notte esistono i gravi indizi di reato ma io ho un fondato motivo di ritenere che lì ci siano dei bei pacchi di droga già confezionati e che li stanno smistando allora io con una perquisizione sul locale posso ottenere ancora di più rispetto a quello che otterrei tramite la captazione dell’intercettazione. Perché se faccio una perquisizione arriva la guardia di finanza piuttosto che i carabinieri trovano 5 persone con 50 kg di cocaina io ho risolto le mie investigazioni. Ho i miei indagati che verranno arrestati, ho il mio corpo di reato ossia la cocaina che viene sottoposta a sequestro e non ho necessità di procedere ad intercettazioni. Quindi ogni qualvolta un altro mezzo di ricerca della prova possa aver garantito un risultato uguale o anche maggiore non si può procedere ad intercettazione. Le intercettazioni hanno poi delle caratteristiche che la captazione clandestina deve essere operata da un terzo. Spesso capita anche di sentirsi dire ma se io e Alberto parliamo privatamente di calcio o politica e io lo registro o lui registra me è un intercettazione e se in caso della risposta sia nel caso positivo che negativo è utilizzabile la registrazione in un processo. La prima risposta è no. Perché non è un intercettazione in quanto manca la terzietà. C’è la clandestinità perché se io registro Alberto a sua insaputa sto registrando in modo clandestino ma a registrare in questa ipotesi sarebbe un soggetto ossia io che sta partecipando a quella conversazione. Non è un soggetto terzo. E quindi Alberto nel momento in cui mi riferisce qualcosa nel dialogo tipo ieri ho comprato una canna e io lo registro è Alberto che nel dialogare con me rinuncia a quello che è il principio dell’art 15 ius escludendi alies ossia il diritto di escludere i terzi. Alberto riferendomi della canna pur nella inconsapevolezza che io stia registrando sta in qualche modo abdicando a questo suo diritto. Quindi se io lo registro non sto facendo un intercettazione telefonica perché le intercettazioni hanno delle modalità di richiesta e delle scansioni ben rigide e delineate dal codice. Non è intercettazione perché io non sono un terzo rispetto al dialogo e potrà essere utilizzata in un processo alla stregua di qualsiasi altra prova documentale (foto, ripresa, ecc) informatico che si occuperà della trascrizione giurata delle telefonate. Es nel processo a carico dei Casamonica le difficoltà maggiori sono state due : la prima la comprensione dell’idioma parlato da questi soggetti che parlavano un sinthi antico incomprensibile volutamente incomprensibile a terzi. Quindi chi è in grado di comprenderle? Deve essere affidato ad un interprete quantomeno vicino al sodalizio criminale. Li diventa difficile . e’ capitato che i primi 3 interpreti siano stati sottoposti ad indagine per aver interpretato falsamente quanto captato. Questo soggetto si mette vicino all’informatico e gli riferisce cose false. Vengono quindi trascritte tutte le intercettazioni. Una volta trascritte vengono inserite quelle richieste dalla difesa e procura. Vengono trascritte e vengono inserite nel fascicolo del dibattimento. Tutte vengono incise, possono essere ascoltate e quelle rilevanti se ne chiede la trascrizione e vengono inserite nel fascicolo del dibattimento. L’intercettazione intesa come la classica captazione l’abbiamo distanta ma senza specificare meglio in due diverse modalità in : INTERCETTAZIONE TELEFONICA e INTERCETTAZIONE AMBIENTALE. INTERCETTAZIONE TELEFONICA è riferita all’utilizzo del mezzo telefonico quindi la captazione avviene all’interno delle conversazioni telefoniche. INTERCETTAZIONE AMBIENTALE è un pochino più complessa perché può essere un intercettazione in un luogo pubblico, in un luogo privato. E qui vi sono delle regole che valgono anche per quella telefonica. L’esistenza di una pena edittale superiore ai 5 anni, l’assoluta indispensabilità delle intercettazioni come mezzo delle indagini cioè il non poter utilizzare altro mezzo di ricerca della prova per ottenere un risultato analogo e i gravi indizi di reato. Per quello che riguarda le intercettazioni ambientali salvo che si tratti di intercettazioni operate ed effettuate nell’ambito di reati di associazione mafiosa 416 bis c.p esiste un limite nell’intercettazione ambientale che è quella della privata dimora. Ossia esiste un limite che è considerato quasi insuperabile e che richiama non solo l’art 15 ma anche l’art 14 della cost.ne che è l’inviolabilità del domicilio. Che viene intesa in questo caso come non cantabilità delle conversazioni che avvengono all’interno dei luoghi di domicilio o pertinenza privata. Esiste un altro limite ossia non possono essere captate le conversazioni tra avvocato incaricato e assistito. Solo quando sono legale di fiducia e sono incaricato della sua difesa per un reato già commesso. Questo non significa che l’avvocato non può essere intercettato. Escursus 5 emendamento americano : mi appello al diritto al silenzio e sto dichiarando in qualche modo che se parlassi andrei a fornire elementi contro la mia persona. In Italia l’imputato può rendere spontanee dichiarazioni e quando viene sentito non legge come fanno i testimoni in tribunale la formula di impegno che ha sostituito il giuramento. Negli USA giurano con la mano sulla Bibbia. L’Italia è uno stato laico. L’imputato può dire qualsiasi cosa non come il testimone. Questa è un estensione del principio nemo tenur se betegere che praticamente consente a qualsiasi soggetto sottoposto a indagine o processo di potersi liberamente spostare tra il diritto al silenzio e il diritto alla menzogna. Tornando all’avvocato è chiaro che se c’è un diritto al silenzio, non sono consentite ovviamente mezzi inidonei per tirar fuori la verità. In America ci sono “torture” per estorcere la verità. L’imputato in ITALIA ha diritto al silenzio. Quindi in caso di conversazione tra avvocato incaricato e assistito è inutilizzabile e non intercettabile. E se è intercettata non deve essere utilizzata neanche come spunto investigativo. Però deve avvenire nel rispetto dei parametri: un reato già commesso,una nomina già effettuata. Torniamo al troiam, perché diventa difficoltoso legarlo alle intercettazioni ambientali? Perché nel momento in cui io sostengo che salvo i reati di associazione mafiosa non possa essere intercettato l’indagato all’interno della propria abitazione privata o all’interno delle proprie pertinenze private è difficile perché … ve lo spiego con un es. ricordiamoci l’esempio di peculato a carico del mio assistito che è stato assolto, al di là delle dichiarazioni non utilizzabili , il primo elemento che avevano riscontrato era : l’acquisizione dei tabulati del telefono del coimputato che era sul furgone porta valori, avevano trovato questa corrispondenza in prossimità dell’ora in cui era sparito con 100000£ , ci sono 4 telefonate con un numero intestato al mio assistito e captato, praticamente viene fuori una sorta di valutazione a raggio. Ossia è nella zona di piazza Sempione si è agganciato ad una cella vicino a piazza Sempione. Vicino a pizza Sempione significa in un raggio di 1 km più o meno. Ma un raggio di 1 km significa che magari era bello lontano dal luogo in cui è avvenuto questo evento. Perché questo è utile per il troiam ? nessuno strumento informatico neanche quando c’è l’aggancio della cella che viene richiesta al gestore telefonico in quel caso era la Wind . E’ di precisione tale da dirci specificatamente quello che sta facendo ad es Riccardo in quel momento nel salotto di casa? Perché queste celle che rappresentano 1 km come le coniughiamo con il troiam. Il troiam sappiamo che è un virus che proviene dalla parola del cavallo di troia. E’ a tutti gli effetti una trappola che viene inserita in tutti i dispositivi di tutti quei soggetti attenzionati dall’autorità giudiziaria in rispetto di tutti i parametri che ci siamo detti. Ad es mi arriva un link con una informazione di mio interesse io lo apro ed automaticamente mi si inserisce un virus che non si estende solo al cellulare ma a tutti i dispositivi associati al cellulare. (troian) Che succede in quel momento? Il mio cellulare, il mio portatile, tablet diventano un microfono, una telecamera ecc..a mia insaputa clandestina, terzo, perché come in tutte le intercettazioni non sta partecipando al dialogo. Ora nel momento in cui il troian è inserito in un cellulare, in un pc non ha la precisione di dire guarda che Riccardo è a casa sua. Cioè io posso essere intercettato fino alla soglia della porta di casa. Es sto parlando al telefono con Alberto l’intercettazione è telefonica anche se è a mezzo del troian. Ma se io sono all’ interno di casa mia e non posso essere intercettato nessuno strumento tecnologico ad oggi è in grado di dirmi che Riccardo è prima della soglia della porta o dentro casa quindi bloccate le intercettazioni. E’ quella la difficoltà del troian. C’è un importante studioso che quando si parlava delle questioni di legittimità cost.le inutilizzabilità dei problemi legati al troian li ha superati dal punto di vista giuridico in modo perfetto. Il limite è tecnologico perché bisognerebbe quasi portare un ufficiale di polizia giudiziaria a seguire un soggetto basta spegnete perché è dentro casa ad eccezione dei reati di associazione mafiosa per cui è consentita l’intercettazione intradomiciliare. E’ questo il grande problema dello ius troiam ancora difficilmente superabile. Il limite è non avere prontezza e certezza del rispetto del parametro del inviolabilità del domicilio. Domanda studentessa sulla legittimità cost.le o sulla inutilizzabilità. Risposta : e’ proprio questa la difficoltà è il difensore che poi andrà a chiarire. A volte è ancora necessaria l’intercettazione a vecchio stampo con microspie e pedinamenti, proprio perché il troian intercetta a tutti. O avremmo tecnologie avanzate che ci diranno specificatamente il luogo oppure questo verrà utilizzato rispettando i parametri. Al di fuori delle associazioni di stampo mafioso per le quali si può intercettare anche all’interno del privato domicilio quando vi sono indizi di reato. Altri mezzi di ricerca della prova sono : L’ISPEZIONE e LA PERQUISIZIONE. Al di là delle specifiche dell’uno o dell’altro mezzo il concetto fondamentale su cui ci dobbiamo concentrare adesso è che si tratta di atti parzialmente garantiti. Voi sapete che esistono degli atti garantiti ossia : abbiamo accennato gli avvisi di accertamento tecnico non ripetibili . es c’è stato un omicidio devo fare un autopsia il pm deve mandare alla persona indagata o indiziata di reato e ai parenti dell’offeso un avviso di fissazione dell’operazione autopsia , avviso di accertamento tecnico perché questi intervenga se vuole nominare un consulente e partecipi alle operazioni peritali. Io ricevo l’avviso domani ci sarà l’autopsia di tizio ecc io decido se mandare un consulente o partecipare io direttamente come legale. Mi devono avvisare. Se non mi avvisano c’è una violazione per cui io posso addirittura chiedere l’inutilizzabilità dell’autopsia. Per atti parzialmente garantiti sono essenzialmente atti a sorpresa a cui deve essere però necessariamente associata una garanzia e sono l’ispezione e perquisizione. Una finalizzata al rinvenimento di cose pertinenti al reato ed una a tracce utili alla ricostruzione e possono essere locali o personali, domiciliare in base alla preesistenza di indizi di reato. Non è che se mi fermano con la macchina mi dicono perché stavo superando il limite di 80 h mi perquisiscono. Quello può nascere da una preventiva previsione di indizi a mio carico. Stesso es delle intercettazioni : abbiamo il sospetto che in quel magazzino si svolga la vendita di sostanze stupefacenti, quindi perquisizione. Parzialmente garantiti significa che non è previsto il preventivo avviso. Guardi avvocato dica a Tizio che domani andiamo a cercare li la droga . Perché anche il più stupido se detenesse droga all’interno di quel magazzino la farebbe sparire. Quindi non è previsto come l’avviso dell art 360 dell’autopsia un preventivo avviso. La parziale garanzia è data dal fatto che quando inizio l’ispezione o la perquisizione si debba dare obbligatoriamente avviso che deve essere messa a verbale e sottoscritta dalla persona che subisce la perquisizione o l’ispezione quindi l’indagato, dev’essere dato avviso che questi si può far assistere o far assistere alle operazioni della polizia giudiziaria qualunque soggetto qualificato, un avvocato o meno un amico un conoscente purché prontamente ad intervenire che abbia la possibilità di essere li prontamente anche non legale che garantisca la genuinità delle operazioni poste in essere. Per evitare le deviazioni è consentito che un soggetto assista e prenda parte alla redazione del verbale. Durante queste operazioni vengono individuati alcuni oggetti. Es all’interno di uno studio di un imprenditore che hanno sequestrato delle agende e tra le tante una agenda con effetti personali, foto di cui ho chiesto l’immediata restituzione. Quello poi verrà sequestrato dal PM e convalidato dal GIP che se trovano una rubrica in cui chi assisteva aveva degli appunti disordinati e lasciava intendere che ci possa essere qualcosa . Viene redatto un inventario di tutto quello che viene posto dalla polizia giudiziaria sottosequestro convalidato poi in sede giudiziaria. Viene inventariato e verrà specificato nr 1 dispositivo elettronico della Apple con un vetro rotto ecc. la persona che interviene può dire poi io non ho visto il cellulare che è stato sottoposto a sequestro a mio avviso non era così. Non l’ho mai visto in casa al mio assistito o amico per cui ritengo l’origine sospetta. Poi sarà l’autorità giudiziaria a vedere cosa è successo. Quello che mi interessa è la natura di atti parzialmente garantiti finalizzati al sequestro. Quindi l’attività di perquisizione può dare esito positivo o negativo. E’ chiaro se io cerco droga a carico di un soggetto questo accade spesso fermano un soggetto nell’atto di cedere sostanze stupefacenti verosimilmente trovano addosso tre dosi . elemento di per sé è reato però andando a vedere a casa sua o dei genitori se detiene altra sostanza o strumenti idonei a far ritenere che spacci (bilancino di precisione, bustine, soldi nella forma da tagli piccoli). Trovare 20, 20, 20 è il frutto di vendere la singola dose. Si passa a casa del soggetto, si perquisisce se non viene rinvenuta si dovrà scrivere perquisizione domiciliare negativa se viene pervenuta perquisizione domiciliare positiva. Sempre parzialmente garantita la possibilità di essere assistito con la lista di quello che viene trovato( bilancini, coltelli ecc) tutti elementi che vengono descritti e posti sotto sequestro. E a seconda di quello che viene trovato ci sarà un imputazione a carico del soggetto. Se io vengo fermato con tre dosi di cocaina posso dire che è ad uso personale se non mi trovano altro a casa e non mi hanno trovato nell’atto di cederla perché se c’è una norma precisa che non lascia spazio all’immaginazione e lascia poco margine è quello sugli stupefacenti. La norma prevede che chiunque con una serie di attività produce,coltiva, cede, dona, regala una serie lunga di ipotesi, sostanze stupefacenti rientranti nelle tabelle viene punito con la reclusione da 6 a 20 anni. Se però modica quantità oppure sostanza rientrante nella tabella delle c.d droghe minori hashish e marijuana allora le pene edittali non sono da 6 a 20 anni ma da 1 a 5 in caso di modica quantità o una dose di cocaina anche se rientra tra le sostanze più pericolose ma l’avere solo una dose anche se mi vedono che la spaccio rientro nella modica quantità. Se invece riesco a farla passare per uso personale la detenzione per uso personale non è reato nel nostro ordinamento. E’ prevista una segnalazione amministrativa dell’art 75 del dpr stupefacenti in cui il
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