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LE PROVE: MEZZI DI PROVA e MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

MEZZI DI PROVA: • TESTIMONIANZA • ESAME DELLE PARTI • CONFRONTI • RICOGNIZIONI • ESPERIMENTI GIUDIZIALI • PERIZIA • DOCUMENTI MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA: • ISPEZIONI • PERQUISIZIONI • SEQUESTRI • INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

In vendita dal 12/12/2022

Ericap97
Ericap97 🇮🇹

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Scarica LE PROVE: MEZZI DI PROVA e MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 PROVE Il processo penale ha la finalità di acclarare la fondatezza o meno della pretesa punitiva dello Stato in relazione ad un determinato fatto-reato attribuito all'imputato. In tale ottica, le prove costituiscono gli elementi sui quali deve basarsi il convincimento del giudice, frutto di valutazione di cui dovrà dare atto nella motivazione del provvedimento giurisdizionale à le prove sono le circostanze che dimostrano un fatto sostanziale, utile ad una parte per dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni (es: colpevolezza x PM, innocenza x difesa…) DEFINIZIONI: - ART. 65 CPP (interrogatorio nel merito): «L’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivare pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti» FONTE DI PROVA = sono fonti di prova le persone, i luoghi dai quali si può trarre un elemento di prova; à cose\doc.\persone da cui può scaturire la prova. Tali fonti preesistono il giudizio, tanto che funziona essenziale della PG e del PM è proprio quella di assicurare le “fonti di prova” (ex art. 55 CPP). Quindi, la fonte rappresenta la scaturigine potenziale della prova solo innanzi al giudice la fonte partorirà alla prova. MEZZO DI PROVA = è lo strumento con quale si acquisisce al processo un elemento di prova che serve per la decisione (es. testimonianza); ELEMENTO DI PROVA: = è l’informazione (il dato grezzo) che si ricava da una fonte di prova, quando non è ancora valutata dal giudice. à Il giudice ricava un RISULTATO PROBATORIO (= elemento di prova valutato dal giudice in base hai criteri della credibilità e attendibilità) RAGIONAMENTO INFERENZIALE = è un ragionamento che da un fatto noto al giudice (es. dichiarazione del testimone) ricava l’esistenza di un fatto che è avvenuto in passato e delle cui modalità di svolgimento occorre convincere il giudice. MEZZI DI PROVA (TITOLO II: artt. 194-243 CPP) MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (TITOLO II: artt. 244-271 CPP) strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova ® sono le forme attraverso le quali la prova viene ad esistenza [es: la persona-teste (fonte soggettiva di prova) attraverso la testimonianza (mezzo di prova o modalità di creazione della prova), pone in essere la sua dichiarazione, di affermazione o negazione di un fatto (prova positiva o negativa)] • TESTIMONIANZA • ESAME DELLE PARTI • CONFRONTI • RICOGNIZIONI • ESPERIMENTI GIUDIZIALI • PERIZIA • DOCUMENTI strumenti volti all'acquisizione di fonti di prova e cioè di cose materiali, tracce o dichiarazioni, da qui il giudice potrà attrarre il suo convincimento, ma che è preesistono rispetto al dibattimento. Posto che la prova si forma innanzi al giudice, i mezzi di ricerca della prova non possono mai pervenire alla precostituita formazione della prova. Le risultanze di tali ricerche dovranno, quindi, essere offerte al giudice in modo che innanzi a lui esse si convertano in prove. • ISPEZIONI • PERQUISIZIONI • SEQUESTRI • INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI 2 La normativa che ha per oggetto la prova penale risente della scelta dei sistemi processuali. - INQUISITORIO à si basa sul principio di autorità secondo il quale “la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente”. Tale soggetto cumula le funzioni processuali e, di conseguenza, una regolamentazione sulla materia porterebbe solo limitazioni all’accertamento della verità; - ACCUSATORIO à si basa sul principio dialettico secondo il quale “la verità si può, meglio accertare se le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi contrapposti”. Il diritto regola la materia della prova (= “principio di legalità probatoria”). Nel sistema processuale accusatorio, che valorizza l'oralità e la dialettica tra le parti, la sede naturale di acquisizione della prova è il dibattimento (artt. 496-515 CPP): i poteri di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione sulla prova sono ripartiti tra le parti (il giudice ha il potere di decidere ≠ le parti ricercano, chiedono l’ammissione e contribuiscono alla formazione della prova) L’istituto che esprime nel miglior modo tale principio è l’ESAME INCROCIATO: le parti hanno poteri di iniziativa e il giudice ha poteri di controllo sulle prove delle parti (artt.498-499). Il CPP del 1988 ha accolto, sia pure con temperamenti, il sistema accusatorio nel Libro III. Lo SCOPO delle prove è rendere possibile la decisone sulla reità dell’imputato; il giudice, per accertare tale responsabilità, deve seguire dei criteri: a) ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO: all’inizio del processo il fatto addebitato all’imputato non è certo (l’accusa afferma l’esistenza, la difesa la nega in tutto o in parte) L’accertamento deve essere razionale e avere le seguenti caratteristiche: - BASATO SU PROVE ® è quel ragionamento che da un fatto noto si ricava l’esistenza del fatto storico da provare e le modalità con le quali si è verificato; - OGGETTIVO ® l’accertamento non deve fondarsi sull’intuizione o su una mera ipotesi, ma su fatti realmente avvenuti e dimostrati nel processo; - LOGICO ® fondato su princìpi che regolano la conoscenza e basato su prove non contraddittorie. L’accertamento può dar luogo a 2 SOLUZIONI: 1) giudizio sull’esistenza del fatto storico, è come descritto dall’imputazione 2) può consistere in una valutazione che esclude che il fatto storico si sia verificato b) INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA PENALE INCRIMINATRICE (accertamento di tipo giuridico) Il giudice interpreta la legge penale, vincolato dalla lettera della stessa interpretata in modo conferme alla Cost. e alle fonti sovrannazionali, e ricava da essa il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice (ha come parametro di riferimento il fatto indicato nell’imputazione) à individuazione = ha oggetto disposizioni di legge e il giudice usa il metodo dell’interpretazione. c) GIUDIZIO DI CONFORMITA’ La DECISIONE del giudice si presenta come una sentenza, è composta da… - MOTIVAZIONE = il giudice in base alle prove, acquisiste nel corso del processo, ricostruisce il fatto storico commesso dell’imputato (motivi di “fatto”); successivamente interpreta la legge e individua il “fatto tipico” previsto dalla norma incriminatrice (motivi di “diritto”) à cioè, valuta se il fatto storico rientra nel fatto tipico. à Il giudizio deve riportare nella motivazione della sentenza il percorso che ha seguito. Questa logica che il giudice applica si basa sul principio secondo cui i fatti (cioè accadimenti naturalistici) possono essere valutati in base a norme (giudizi di valore). Tale ordine (vincolante) costituisce l’esigenza di frenare l’intuizionismo e gli aspetti irrazionali nel momento della decisione. - DISPOSITIVO = trae le conseguenze dal giudizio di conformità; se il fatto storico è conforme a quello tipico: si può arrivare ad una condanna (art.533) oppure assoluzione (art.530) à è quella parte della sentenza nel quale il giudice emette un ordine (condanna o assoluzione). 5 DIRITTO ALLA PROVA (ART. 190 CPP) «Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio» Vige il principio di parità di armi tra le parti per quanto riguarda la formazione della prova: - alle parti spetta unicamente il potere di ricerca della prova. - al giudice spetta decidere sull’ammissione e di emettere una valutazione delle prove. Il diritto alla prova consiste sostanzialmente nel potere di ciascuna delle parti di partecipare nelle 4 FASI del procedimento probatorio: 1) RICERCA DELLA (FONTE) PROVA Spetta esclusivamente alle parti (ex art.190 c.1 CPP). Inoltre, art.326 c.1 CPP (finalità delle indagini preliminari) chiarisce i limiti dove il PM e la PG ricercano le fonti di prova: «Il PM e la PG svolgono, nell’ambito delle loro attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale» Successivamente al fine di confutare la tesi dell’accusa, spetta all’imputato l’onere di ricercare sia quelle prove che possano convincere il giudice della non credibilità della fonte o della inattendibilità degli elementi (ex art.367-bis: “attività investigativa del difensore”)® il diritto di indagare è concesso alle parti in tutto il procedimento, è un aspetto fondamentale per la realizzazione del contradditorio (artt.24 e 111 c.2 e 4 Cost.). 2) AMMISSIONE DELLA (MEZZO DI) PROVA L’ammissione del mezzo di prova deve essere chiesta al giudice dalle parti ® art.190 c.1: «Le prove sonno ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestatamente sono superflue» La prova è ammessa in base a 4 CRITERI, deve essere: 1. PERTINENTE ® deve dimostrare l’esistenza del fatto storico enunciato nell’imputazione o di uno dei fatti indicati dall’art.187 c.p.p.: fatti che si riferiscono alla punibilità, alla determinazione della pena, alla misura di sicurezza, dai quali dipende l’applicazione di norme processuali e (se vi è costituzione di parte civile) i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato; 2. NON VIETATA DALLA LEGGE (es. il divieto di perizia criminologica ex art.220) 3. NON SUPERFLUA ® cioè sovrabbondante (non deve tendere ad acquisire il medesimo risultato conoscitivo che si aspetta da altri mezzi di prova); 4. RILEVANTE ® utile per l’accertamento; il suo probabile risultato deve essere idoneo a dimostrare l’esistenza di un fatto da provare. N.B. Inoltre, art.495 c.2 (provvedimenti del giudice in ordine alla prova): «la prova contraria ha per oggetto gli stessi fatti che costituiscono oggetto della prova principale» à DIRITTO ALLA PROVA CONTRARIA: - la parte avversa ha diritto all’ammissione della prova che ha per oggetto il medesimo fatto ed è finalizzata a dimostrare che non è avvenuto o che si è verificato con una differente modalità” - spetta sia al PM che all’imputato; anche con un mezzo di prova differente 6 Garanzia Costituzionale all’ammissione della prova (art. 111 c.3 Cost) Con riferimento al solo imputato, attribuisce il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore à secondo un’interpretazione ispirata al principio di ragionevolezza e di parità delle parti, le prove richieste dall’imputato devono superare il vaglio giudiziale di ammissibilità Limiti al diritto di ammissione del mezzo di prova: il diritto all’ammissione del mezzo di prova è stato limitato in alcune ipotesi allo scopo di impedire la c.d. usura delle fonti di prova (cioè evitare che il dichiarante debba presentarsi a più udienze in vari processi e che vada incontro inutilmente a rischi di intimidazione o di sicurezza per la sua persona); In particolare… art.190-bis (Requisiti della prova in casi particolari): - Quando l’imputazione ha ad oggetto i delitti di associazione mafiosa e assimilati; - Quando l’imputazione ha per oggetto alcuni reati in materia di violenza sessuale e di pedofilia, se l’esame di testimone riguarda un minore di anni 18 (legge n.69/2019 c.d. codice rosso); - In ogni caso quado riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. + Inoltre… se la persona, che una parte vuole sentire in dibattimento, ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio, l’esame è ammesso soltanto in 2 casi: i) Se riguarda fatti o circostanze diverse dalle precedenti ii) Se il giudice o le parti lo ritengono necessario per specifiche esigenze Art.190 c.2: «La Legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio» à potere di introdurre prove nel processo da parte del giudice; è un potere di supplenza correlato all’inerzia delle parti. È giustificato dal fatto che l’esito dell’accertamento in un processo penale incide sulla libertà personale dell’imputato. c) ASSUNZIONE DELLA (MEZZO) PROVA Se si tratta di dichiarazioni rese in dibattimento avviene con il metodo dell’esame incrociato; la partecipazione delle parti all’assunzione del mezzo di prova avviene attraverso la formulazione diretta di domande al dichiarante. Art.499 (regole per l’esame testimoniale) prevede domande inammissibili: «L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni» Art.111 Cost. nuovo c. 3: riconosce soltanto all’imputato il diritto di “interrogare o far interrogare” davanti al giudice le “persone che rendono dichiarazioni a suo carico” à l’imputato ha diritto a “confrontarsi” con colui che lo accusa, e l’accusatore ha l’obbligo di rispondere secondo verità. ESAME INCROCIATO à miglior strumento che permette di valutare se il dichiarante risponde secondo verità. Consente di smascherare la persona che dice il falso in modo intenzionale o anche solo inconsciamente. La parte può porre domande-suggerimento per saggiare l’attendibilità della dichiarazione. È credibile quel dichiarante che sa resistere alle provocazioni che gli sono poste attraverso le domande. Se fosse il giudice a porre domande egli, anche senza volerlo, finirebbe per scegliere un’ipotesi ricostruttiva dei fatti; per questo il codice attribuisce al presidente il potere di porre domande dopo che le parti hanno concluso l’esame incrociato (Art.506 c.2) ® funzione di mero chiarimento. 7 d) VALUTAZIONE DELLA (ELEMENTO) PROVA • IL GIUDICE PUO’ LIBERAMENTE CONVINCERSI MA DEVE MOTIVARE… Al diritto delle parti corrisponde il dovere del giudice di dare una valutazione logica dell’elemento di prova raccolto, ex art. 192 c.1: «valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (cioè delle regole di esperienza e delle leggi scientifiche)» L’obbligo di motivazione trova fonte costituzionale nell’art. 111 c.6 Cost. Art.546 c.1 lett. e (requisiti della sentenza) prescrive che il giudice nella sentenza debba indicare «i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati enunciando le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie» (l. n.103/2017 c.d. “Riforma Orlando”). PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA à il giudice è libero di convincersi e al tempo stesso obbligato a motivare razionalmente la sent. in relazione all’attendibilità degli elementi di prova ed alla credibilità delle fonti, nonché in merito alla idoneità di una massima di esperienza o di una legge scientifica a sostenere l’inferenza sulla quale si basano le ricostruzioni dell’accusa o della difesa Il libero convincimento consiste in una valutazione razionale e ricostruzione del fatto conforme a canoni di logica e aderente alle risultanze processuali (ciò deve trovare riscontro nella motivazione) ® assenza di limiti legali alla valutazione della prova – giudizio razionale secondo regole logiche, tecnico-scientifiche, di senso comune; il libero convincimento deve esprimersi con riferimento alle prove legittimamente ammesse ed utilizzabili. Quindi se… - SENTENZA DI CONDANNA à il giudice deve motivare perché le prove d’accusa sono risultate ad eliminare ogni ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato e sulla eventuale ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa (art.533 c.1) - SENTENZA DI ASSOLUZIONE à deve fornire una spiegazione razionale sul perché la ricostruzione dell’accusa è infondata o comunque lascia residuare un dubbio ragionevole. + non esiste l’istituto della prova legale nel processo penale, cioè non ci sono prove, previste dalla Legge, che vincolano il giudice a ritenerle veritiere (come nel processo civile) à qualunque tipo di prova è liberamente valutabile dal giudice (es. la confessione nel processo civile forma piena prova contro colui che l’ha resa, tranne che si tratti di diritti non disponibili). PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE (ART. 191 CPP) c.1) «Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate c.2) L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento c.2 bis) Le dichiarazioni o le info ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale» La norma mira a riaffermare il principio di legalità della prova: solo le prove acquisite in modo conforme. Le previsioni di legge possono essere utilizzate ai fini della corretta formazione del convincimento del giudice. Tale nozione, si ritiene giurisprudenza non riguarda solo le prove oggettivamente vietate dalla legge, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Infine, da ultimo viene aggiunto il nuovo c.2 bis che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il diritto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengono utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. 10 QUANTUM DELLA PROVA (c.d. standard probatorio) ® quantum probatorio Nel processo penale l’accusatore (PM) ha l’onere di provare la reità dell’imputato in modo da eliminare “ogni ragionevole dubbio”. Prima… si limitava a stabilire che il giudice doveva pronunciare sentenza di assoluzione quando era “insufficiente” o “contraddittoria” la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o è stato commesso da persona imputabile. Dopo… con la l. n.46/2006 il Parlamento ha modificato art.553 c.1 relativo alla sent. di condanna e ha stabilito che il giudice pronuncia la sentenza di condanna quando “risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio” (® l’interpretazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che prevedeva già tale espressione come canone per la decisione) “Ragionevole” = comprensibile da una persona razionale, oggettivabile attraverso una motivazione che faccia riferimento ad argomentazioni logiche nel rispetto del principio di non contraddizione. Questo criterio è sia una… - REGOLA PROBATORIA à disciplina nel quantum l’onere della prova che è a carico del PM; - REGOLA DI GIUDIZIO à il giudice deve ritenere come non provata la realtà e, conseguentemente, assolvere l'imputato (art.530 c.2). ONERE DELLA PROVA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITA’: Anche in questo caso il dubbio va a favore dell’imputato, infatti ex art. 530 c.2: «se vi è la prova che il fatto è stato commesso in assenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione» - Non c’è una situazione di equivalenza perché è l’imputato che riceve la situazione di pregiudizio che intacca la sua libertà personale. Tuttavia, lui non ha quei poteri coercitivi del PM e della PG. - L’imputato ha l’onere di indicare con sufficiente precisione i fatti e di introdurre almeno un principio di prova (es. fornisce un alibi, deve indicare precisamente dove si trovava). - Se si limita ad indicarli in modo impreciso e, soprattutto, se sono fatti che solo lui poteva conosce, impedendo all’accusa di proseguire le indagini costui non adempie all’onere della prova perché non fa sorgere un dubbio ragionevole. 11 ORALITA’, IMMEDIATEZZA E CONTRADDITTORIO • PRINCIPIO DI ORALITA’ “oralità” = “comunicazione del pensiero mediante la pronuncia di parole destinate ad essere udite”. Contrapposto alla scrittura, definita “oralità fittizia” perché colui che ascolta una conversazione non può prendervi parte, né porre domande e né ottenere risposte. Oralità piena è quando si possono esercitare queste azioni, tramite l’esame incrociato. In tal modo è assicurato all’imputato il diritto di confrontarsi con il dichiarante (art.111 c.3 Cost.) • PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA È attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione. Da un lato si vuole che il giudice prenda contatto direttamente con la prova; da un altro, si tende ad assicurare che vi sia identità fisica tra il giudice che assiste all’assunzione e colui che prende la decisione. Questo permette una valutazione “di prima mano” sulla credibilità e attendibilità. • PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova (contraddittorio per la prova). Nella dichiarativa ciò avviene quando le parti pongono le domande e formulano le contestazioni. Art.111 c.4 Cost.: «il proc. penale è regolato dal principio dal contraddittorio nella formazione della prova» Il giudice in dibattimento deve decidere soltanto in base alle raccolte nel contraddittorio. N.B. ® vi possono essere situazioni nelle quali è attuato il contraddittorio, ma non l’immediatezza (cioè rapporto con intermediazioni), durante le indagini preliminari ove si svolge l’incidente probatorio (il PM e le parti possono chiedere al giudice che si svolga l’assunzione della testimonianza) che costituisce un’anticipazione dell’udienza dibattimentale senza la presenza del pubblico. Il contraddittorio è assicurato in quanto si svolge mediante l’esame incrociato. ECCEZIONI: I principi dell’oralità, immediatezza e contraddittorio servono ad accertare la verità nel modo migliore. Hanno un valore strumentale in quanto assicurano la correttezza del risultato. Si ritiene che per il giudice sia impossibile accertare una “verità assoluta”, ma quello che conta è che l’accertamento avvenga in base a prove, nel rispetto delle garanzie fondamentali. Art.111 c.5 Cost.: «La Legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita» QUESTIONI PREGIUDIZIALI E LIMITI PROBATORI: La questione costituisce un antecedente (c.d. pregiudiziale) quando dalla sua soluzione dipende o meno l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice che deve essere applicata. Occorre però tracciare una distinzione fondamentale: a) Quando la questione ha per oggetto una controversia sullo “stato di famiglia o sulla cittadinanza” il giudice penale è vincolato ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili (art.3 c.4); b) Quando ha qualsiasi altro oggetto il giudice penale non è vincolato ai limiti di prova posti dalle Leggi civili, ma applica soltanto le regole probatorie del processo penale. ALTRI LIMITI se le prove sono: 1) Inattendibili; 2) non controllabili; 3) assunte in violazione dei diritti di rilevanza Costituzionale (es. inutilizzabilità intercettazioni eseguite fuori dai casi dell’art.271). 12 PROVA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA’ Art.40 CP (rapporto di casualità): «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione». La giurisprudenza (quasi unanime) ha accolto la teoria della “condicio sine qua non” à una condotta è causa di un evento se eliminando mentalmente quella condotta viene meno anche quell’evento (c.d. “giudizio controfattuale”). Quando si è trovati davanti ai casi più dubbi si è compreso che tale teoria funziona solo con una legge scientifica di copertura. Il problema non si poneva con le leggi c.d. universali (cioè con un elevato grado di predittività), i problemi sorgono quando si è davanti ad una legge c.d. probabilistica che esprimono la loro certezza in una determinata percentuale. La giurisprudenza si era divisa in 2 orientamenti: 1) affermava la sussistenza del rapporto in una percentuale apprezzabile di casi 2) c’è se la probabilità è vicina al 100%. Cass. S.U. sent. Franzese, 2010, hanno sancito che si può condannare l’imputato se l’esistenza del fatto e della sua responsabilità è provata “oltre ogni ragionevole dubbio”; poiché il rapporto di causalità è un elemento oggettivo del reato occorre che la sussistenza del nesso sia “oltre ogni ragionevole dubbio” à Il giudizio operato dal giudice deve essere un giudizio in concreto. Hanno introdotto il modello bifasico di accertamento della causalità: i) Nella prima fase (ex ante) si ricerca in astratto la legge scientifica applicabile al caso ed è necessario operare un tentativo di smentita (falsificazione) sulla validità della legge (giustificazione esterna). à Il giudice non deve accertare l’esistenza del rapporto in base alla percentuale di validità statistica della legge considerata in astratto; ii) Seconda fase (ex post) nella quale si controlla il fenomeno verificatosi in concreto può essere spiegato dalla legge applicata (giustificazione interna), occorre poter escludere qualsiasi fattore causale diverso o alternativo rispetto a quello ipotizzato. à Il giudice deve ritenere provato “oltre ogni ragionevole dubbio” che esiste un rapporto di causalità tra condotta ed evento attraverso un giudizio di alta probabilità logica, cioè formulata in relazione alle caratteristiche del caso concreto (e non in base a quella statistica). Può ritenerlo inesistente nonostante che la legge scientifica applicabile esprima una probabilità vicina alla certezza. Viceversa, può ritenere che esista anche se c’è una legge scientifica a bassa predittività. Deve escludere con certezza che l’evento sia causato da altri fattori (c.d. procedimento per esclusione). Il “ragionevole dubbio” ha determinato il formarsi di una vera è propria “scienza delle prove”: 1) La prova scientifica passa attraverso il contraddittorio, il processo delle parti, il principio parzialmente dispositivo, il ragionevole dubbio; 2) Questi princìpi trovano riscontro nella falsificazione che accoglie il senso stesso del processo; 3) L’onere della prova sulla corretta acquisizione dei dati e sul fondamento della teoria posta a base della ricostruzione incombe sulla parte che introduce il dato scientifico; 4) La perizia non è neutra (ogni scienziato non può essere imparziale rispetto alla propria teoria); 5) Non vi è una prevalenza del perito sul consulente (l’esperto è attendibile in base alla sua posizione nel mondo scientifico); 6) Occorre garantire nella misura più ampia il diritto alla prova contraria; 7) Occorre rispettare le migliori regole del singolo settore tecnico-scientifico; 8) L’intuizione del giudice non può colmare eventuali lacune ricostruttive; 9) Anche le massime d’esperienza devono essere sottoposte a tentativo di smentita; 10) Anche le prove rappresentative, nella valutazione sulla credibilità del dichiarante e attendibilità della dichiarazione, richiedono l’applicazione di massime d’esperienza e dunque per il tentativo di smentita.
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