Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

le prove- onere della prova, Appunti di Diritto Privato

le prove nel processo civile , onere della prova, principio dispositivo

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 09/06/2021

erika_costa
erika_costa 🇮🇹

6 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica le prove- onere della prova e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Nel processo civile sono le parti che devono preoccuparsi di indicare al giudice i mezzi di prova in base ai quali ciascuna ritiene di accreditare la propria versione dei fatti litigiosi, c.d. principio dispositivo. Al giudice spetta valutare se i mezzi di prova che le parti offrono o chiedono di acquisire siano ammissibili, conformi alla legge, o rilevanti, ossia abbiano ad oggetto fatti che possano influenzare la decisione della lite. Dopo avere ammesso e assunto le prove, il giudice valuterà, in sede di sentenza, la loro idoneità o meno a dimostrare i fatti sui quali vertevano; inoltre, il giudice deve motivare la propria decisione, spiegando la ragione del suo convincimento. Può darsi che nel processo sia mancata del tutto la prova o che le prove raccolte non siano convincenti o addirittura contraddittori, allora, il giudice dovrà far applicazione della regola dell’onere della prova, secondo cui chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscano il fondamento. Il giudice deve basare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, di chiunque sia stata l'iniziativa. Dunque, il giudice non dovrà far ricorso alla regola dell'onere della prova quando la dimostrazione di un determinato fatto risulti comunque fornite in causa. Da ciò consegue che il giudice dovrà fare applicazione non già in tutti i giudizi ma solo in quelli in cui un fatto contestato rimanga sfornito di prova sufficiente: c.d. carattere residuale della regola dell’onere probatorio. L’onere della prova si inverte in determinati casi: - Ove sia la legge ad imporre l’inversione dell’onere della prova; - Ove siano le parti a concordare tale inversione, purché si tratti di diritti disponibili e l’inversione non renda ad una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del proprio diritto. Per mezzo di prova si intende qualsiasi elemento idoneo a stabilire quale, tra le contrapposte versioni di un fatto sostenuto dalle parti in lite, sia più convincente. Principio fondamentale è il principio del libero apprezzamento della prova secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. La discrezionalità di tale valutazione è temperata dall’obbligo di motivazione e, quindi, di spiegare, nella decisione, perché certi mezzi di prova siano stati ritenuti convincenti ed altri no. Inoltre, è lo stesso legislatore a derogare al principio del libero apprezzamento dei mezzi di prova da parte del giudice, disponendo che talune prove costituiscono prove legali, la cui rilevanza è già predeterminata dalla legge, cosicché il giudice non ha alcuna discrezionalità nel valutarle. I mezzi di prova si distinguono in: - Prove precostituite, ossia preesistenti al processo - Prove semplici, formate all’interno del processo. Prove precostituite Atto pubblico: è un documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l’autore attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Non fa prova, quindi, della veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale ma solo del fatto che esse sono state effettivamente rese. L’atto pubblico, ove difetti di qualche elemento essenziale, può avere la stessa efficacia della scrittura privata se sottoscritto da una delle parti, c.d. conversione formale Scrittura privata: è un documento redatto
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved