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LE VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

le vicende anomale 1. Il processo in contumacia 2. Riunione,separazione e trasferimento dei procedimenti 3. Sospensione del processo 4. Interruzione del processo 5. Estinzione del processo 6. Cessazione della materia del contendere male nel cpc

Tipologia: Sintesi del corso

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Scarica LE VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! LE VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO Le vicende anomale del processo sono quelle che rendono impossibile, in modo temporaneo o definitivo, che la causa giunga alla sua conclusione normale Tra le vicende anormali del processo rileviamo: 1. Il processo in contumacia 2. Riunione,separazione e trasferimento dei procedimenti 3. Sospensione del processo 4. Interruzione del processo 5. Estinzione del processo 6. Cessazione della materia del contendere 1.Procedimento in Contumacia ( art 290 a 294) (è una sorta di riassunto di ciò che abbiamo già fatto un po’ di pagg fa ndL) Si può verificare l’ipotesi che UNA delle parti, seppur regolarmente citata , non si costituisca. Il Proc però deve poter andare avanti tenendo conto sia la necessità della parte mancante di essere cmq tutelata, sia della necessità del contraddittorio controllando che la parte mancante non lo sia perché non è stato adeguatamente informa, e sia però la necessità di fare in modo che il proc continui per la parte che invece si è voluta costituire. Si può verificare: 1 • La contumacia dell’attore • La contumacia del convenuto In caso di contumacia dell’attore, ( ipotesi rara) egli ha notificato la citazione al convenuto ma poi non ha iscritto la causa al ruolo ( ma l’ha fatto il convenuto) e né si costituisce fino alla prima Udienza. In tal caso si dichiara la contumacia dell’attore e l’art 290 prevede che il GI: a. Se il Convenuto ne fa richiesta, dispone che il Proc continui ai sensi dell’art 187 b. Se non ne fa richiesta il proc viene cancellato dal ruolo e si estingue se dopo un anno le parti non chiedono la riassunzione ( art 307) In caso invece di contumacia del convenuto ( art 291), il GI verifica prima di tutto che la notificazione della citazione sia stata regolare. Così a. Se rileva un vizio fissa all’attore, un termine entro il quale effettuare la rinnovazione b. Se non rinnova il GI ordina la cancellazione dal ruolo e dopo l’estinzione (307) c. Se invece dopo la rinnovazione il convenuto non si costituisce lo stesso il GI ne dichiara la contumacia ex art 171 u.c. e processo continua nelle forme normali comprensive dell’onere dell’attore di fornire PROVA del suo dir. L’art 292 prevede dei correttivi per salvaguardare il Principio del Contraddittorio: 2 Se pendono cause connesse davanti allo stesso istruttore o allo stesso ufficio giudiziario, provvedono ugualmente l'istruttore o il presidente; ma qui la legge non impone la riunione, ma prevede soltanto i “provvedimenti opportuni”, con riferimento all'opportunità (o meno) della riunione (art. 174 c.p.c.) restando comunque salva la possibilità della successiva separazione ex articolo 103, 2° comma e 104, 2° comma c.p.c. qualora si ravvisi che la loro trattazione congiunta era in realtà inopportuna. Si parla in questo caso di separazione delle cause connesse o separazione delle azioni, cumulate nello stesso processo, che può essere disposta dal giudice istruttore o dal collegio: quando v’è istanza di tutte le parti o quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe gravoso il processo. Nell’’ipotesi di più domande connesse proposte dinanzi allo stesso giudice di cui all’art. 274 c.p.c. Si possono esaminare due casi: 1. il caso in cui per stesso giudice si intende la stessa persona fisica (in tal caso quel giudice dispone la riunione d’ufficio) 2. ed il caso in cui per stesso giudice si intende lo stesso ufficio giudiziario (in tal caso il giudice che abbia avuto notizia della pendenza delle due cause lo comunica al presidente del tribunale che dispone che le due cause vengano chiamate ad una stessa udienza davanti ad uno stesso giudice in modo che quest’ultimo possa disporre la riunione). 5 La riunione trovava un ostacolo nella diversità di rito ma dal 1990 si è stabilito che tra due cause connesse ma di rito diverso prevale quella col rito ordinario presso il cui giudice si decidono entrambe le cause. Ai fenomeni di riunione e separazione può essere avvicinato quello del trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente , infatti se la causa è riassunta innanzi al giudice dichiarato competente nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della relativa sentenza , il processo continua innanzi al nuovo giudice, altrimenti si estingue. 3. La sospensione del processo (artt. 295-298 c.p.c.). La sospensione è una arresto temporaneo, ma totale dell'iter processuale a causa di un determinato evento e fino alla cessazione dell’evento stesso. Non si verifica automaticamente ma a seguito di un provvedimento. La sospensione può essere: a. volontaria, su istanza concorde delle parti, qualora vi sia un evento che la giustifichi ( giustificati motivi), il GI riconosce la possibilità di concedere tale sospensione per una sola volta e per non più di 3 mesi e fissando anche già l’Udienza per la “prosecuzione” del processo medesimo. (art. 296 c.p.c.); b) oppure necessaria per pregiudizialità, quando la decisione della causa dipende dalla soluzione di altra 6 controversia che pende davanti allo stesso o ad altro giudice (art. 295 c.p.c.). La sospensione è necessaria nel senso che non presuppone alcuna valutazione di opportunità, ma solo la sussistenza del rapporto di pregiudizialità giuridica ( per es. gradi diversi) inoltre potrebbe riguardare anche un’altra causa civile, amm o penale. La sospensione può essere evitata quando è possibile la pronuncia incidenter tantum o la riunione delle cause; c)un altro caso non disc dal cpc è la sospensione impropria che è stata prevista dalla Dottrina e che fa riferimento al caso che il proc si sospende non per attendere una decisione di un altro giudizio ma per il risolversi di una questione sorta “al suo interno” come per es il difetto di giurisd o comp, oppure una questione di legittimità Costituzionale. Infine l’art 298 afferma che: << Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.>> Quindi durante la sospensione rimangono interrotti i termini per il compimento di atti processuali , quindi non possono compiersi atti del processo tranne quelli urgenti. Questa stasi processuale è solo parziale in alcuni casi particolari di sospensione, nel senso che anche se il processo è fermo nel suo iter normale, continua a svolgersi in sede particolare. Ciò accade nei casi di cui prima quando è proposto il regolamento di giurisdizione; il regolamento di competenza; la querela di falso ecc. 7 A) Se l’evento colpisce la parte: 1. prima della sua costituzione e se nn è scaduto il termine per la costituzione stessa l’interruzione è automatica. Salva la costituzione spontanea di coloro ai quali spetta proseguire il giudizio (successore, il rappresentante legale, il minore divenuto maggiorenne) o l’altra parte li citi “in riassunzione”. 2. Se si verifica l’evento DOPO la costituzione della parte a mezzo di difensore-procuratore: In questo casso l’interruzione si verifica solo se e quando questo (procuratore) dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento interruttivo. Con tale dichiarazione il processo è interrotto salvo che vi sia la costituzione spontanea o la riassunzione di coloro ai quali spetta proseguire il processo. In mancanza di tale dichiarazione o notifica da parte del procuratore , il processo prosegue nei confronti della parte che ha subito l’evento, ancorché defunta o estinta, ma processualmente ancora in vita , ed il procuratore si assume la responsabilità della prosecuzione qualora nn sia stata concordata con coloro che avrebbero dovuto succedere alla parte suddetta. 3. Se la parte si è costituita personalmente l’interruzione sarebbe automatica. 4. Se poi l’evento riguarda la parte dichiarata contumace l’interruzione si verificherà solo dal momento in cui il fatto interruttivo sia notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario. 5. se, invece l’evento si verifica dopo che, avvenuta la rimessione in decisione, siano scaduti i termini per il deposito delle memorie di replica, nn ha effetti salvo il 10 caso di riapertura dell’istruzione. Se si verifica durante il termine per impugnare, interrompe tale termine. B) Se l’evento colpisce il difensore procuratore: l’interruzione è automatica salvo facoltà della parte di delegare altro difensore. Per quanto riguarda gli effetti dell’interruzione sono gli stessi della sospensione. Se il proc non è riassunto entro 3 mesi dalla Conoscenza della causa di interruzione, si estingue. Si può dire che l’interruzione è una forma di sospensione. Nessun atto può essere compiuto, nessun termine può venire a maturazione. Per quanto riguarda la continuazione del processo avviene • o con la costituzione spontanea delle persone alle quali spetta proseguire il giudizio( si parla di prosecuzione) ( costituzione spontanea) • o con la loro citazione in riassunzione ( appunto riassunzione) Nel primo caso La parte che intende proseguire il processo deve chiedere al giudice la fissazione dell’udienza. Se non è fissata alcuna udienza, la parte interessata è onerata a chiederne la fissazione con ricorso al giudice o al presidente, che fissa udienza con decreto in calce al ricorso, da notificarsi personalmente a coloro che debbono costituirsi per la prosecuzione. 11 Nel secondo caso ( citazione in riassunzione) La riassunzione ha luogo per iniziativa dell’altra parte. Quindi è l’altra parte che chiede la fissazione dell’udienza e la parte che riassume ha l’onere di provare la legittimazione processuale degli eredi ( litisconsorti necessari) . La riassunzione deve avvenire davanti allo stesso tribunale dinanzi al quale era pendente il processo al momento in cui si è determinata l’interruzione , se la parte che ha ricevuto la notificazione non si costituisce il processo prosegue in contumacia. 5.L'estinzione del processo (306-310) Di solito il proc si conclude con una sentenza. Talvolta però abbiamo l’arresto anticipato del processo , senza che si arrivi alla pronuncia definitiva,per una causa che impedisce la sua prosecuzione. L'estinzione è un istituto che è stato introdotto nel processo civile nel 1940, prima infatti esiste un istituto diverso che era la perenzione (se nessuna delle parti poneva in essere un atto processuale in un periodo di tempo di tre anni il processo si estingueva con una sentenza che dichiarava la perenzione del processo l'efficacia di tale istituto era la stessa di quella dell'estinzione). Funzione dell'estinzione del processo è quella di evitare la sua prosecuzione quando l'accordo delle parti o la loro inerzia o il loro comportamento concludente ( es. inattività) ne rivela l'inutilità. Le cause dell'estinzione sono due: 12 -per le prove raccolte (art. 310) che però nel nuovo Proc costituiranno solo argomenti di prova. Dichiarazione di effetti dell'estinzione. L'estinzione opera di diritto, cioè la fine anticipata del processo si verifica immediatamente come conseguenza della fattispecie estintiva, senza bisogno della pronuncia di un provvedimento, anche se è previsto un provvedimento dichiarativo dell’estinzione, cioè che si limita a dare solo atto di un fenomeno che si è già verificato e che ha già prodotto i suoi effetti. Il processo, sebbene estinto di diritto, può rivivere se, essendo di fatto proseguito ( per il mancato rilievo dell’estinzione) la parte interessata all’estinzione stessa non abbia proposto tempestivamente l’eccezione Il provvedimento è soggetto a controllo attraverso la possibilità di impugnazione. Diversa dall’estinzione è la cessazione della materia del contendere : è il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale nel senso del venir meno della ragione del giudizio -sia per ragioni obiettive ( morte del coniuge in un giudizio di separazione) - sia subbiettive ( rinuncia alla pretesa) . Questo mutamento potrebbe essere una delle ragioni che sta a monte dell’estinzione sia x rinuncia sia x inattività delle parti; l’eventuale prosecuzione del processo da luogo ad una sentenza dichiarativa che da atto del venir meno 15 della pretesa o appunto della cessazione della materia del contendere. 16
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