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legge 241 1990, Appunti di Diritto Amministrativo

Commento su parte della legge 241 del 1990

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 02/09/2014

tragiu
tragiu 🇮🇹

4.4

(125)

14 documenti

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Scarica legge 241 1990 e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! La semplificazione del procedimento si attua attraverso l'efficacia e l'efficienza dello stesso. La legge 241/1990 la persegue attraverso: 1 conferenza dei servizi 2 accordi tra pubbliche amministrazioni 3 pareri e valutazioni tecniche 4 liberalizzazione attività private(SCIA) 5 silenzio assenso ART 14 Conferenza di servizi: riunione di diversi rappresentanti di pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento, nel caso sia complesso o collegato ad altri(es: quelo espropriativo) 3 tipologie di conferenza: 1 istruttoria: una p.amministrazione è competente a decidere, la decisione è monostrutturata. Acquisisce il punto di vista delle altre amministrazioni coinvolte 2 decisoria: conferenza la cui conclusione è il provvedimento stesso. Decisione concordata tra diverse pubbliche amministrazionichiamate alla conferenza.Decisione pluistrutturata. 3 Preliminare La C.S. Istruttoria ha carattere SEMPRE FACOLTATIVO. E' una riunione dei diversi rappresentanti delle pubbliche amministrazioni coinvolte che esprimono le proprie valutazioni sulle proposte di provvedimenti dell'amministrazione che procede. Al termine, quest'ultima, elabora una relazione conclusiva e sulla base di questa emana il provvedimento finale. Caso particolare: quando si hanno + procedimenti collegati ART 14 COMMA II Si ha nei procedimenti in cui diverse pubbliche amministrazioni intervengono nella fase decisoria, cioè nei procedimenti in cui + pubbliche amministrazioni devono esprimersi con atti di assenso. L'amministrazione che procede deve acquisire: • INTESE: richiesta da parte di una p.a. A 1 altra di 1 consenso necessario x l'emanazione di un provvedimento finale imputato a entrambe • CONCERTI: bozza di provvedimento sottoposto a un organo della stessa p.a. Che deve esprimersi con un consenso (questa è la condizione per l'emanazione del provvedimento) • NULLA OSTA: una p.a. Diversa da quella procedente dichiara che in relazione a un particolare interesse di cui è portatrice non vi sono ostacoli all'emanazione del provvedimento. La pubblica amministrazione che deve ricevere una di queste 3 e non la ottiene entro 30 gg dalla richiesta DEVE indire conferenza di servizi. Negli altri casi rimane facoltativa. La decisoria è facoltativa quando viene indetta su richiesta del privato. Disciplina modalità--> art 14 III comma I lavori possono avvenire anche per via telematica e si devono concludere entro 90 giorni dall'indizione. In più le p.a. Che non intervengono nella conferenza anche se convocate, si ritiene che esprimano il loro assenso alla proposta come quando partecipano e non si esprimono.-->SILENZIO ASSENSO: sia per assenza, sia per silenzio p.a. I diversi rappresentanti della p.a. Convocati, arrivano a una votazione su un documento redatto Quindi la conclusione degli accordi si rivolge anche a soggetti diversi dai destinatari dei provvedimenti e per questo gli accordi ex art. 11 devono essere sottoscritti senza pregiudizio dei terzi. In definitiva può essere utile schematizzare così la situazione: Sottoscrizione dell’accordo da parte dei terzi: non necessaria, solo eventuale. Sottoscrizione dell’accordo da parte dei destinatari del provvedimento: necessaria. Due problemi si sono affacciati poi in seno al dibattito dottrinale: 1) Cosa sono gli accordi amministrativi? Due sono state le posizioni assunte dalla dottrina prevalente: a) Gli accordi non sono altro che contratti disciplinati dalla normativa del codice civile. b) Gli accordi sono un genere particolare di contratti, diversi dal tipo di quelli del codice civile, che può essere definito contratto di diritto pubblico c) L’accordo è un istituto provvedimentale-negoziale; questa sarebbe una nuova figura, totalmente distinta dalle figure negoziali tradizionali. Le implicazioni che queste tre diverse concezioni dell’accordo sostitutivo/integrativo possono avere sono molto importanti. Secondo l’ipotesi a), il fatto che alcune disposizioni del C.C non trovino applicazione è normale, atteso che ciò accade normalmente per altri contratti tipici del C.C. Inoltre tanto l’accordo quanto il contratto non fanno altro che costituire e regolare un rapporto tra l’istante e la P.A; inoltre essendo gli accordi dei contratti secondo questa posizione, le invalidità saranno quelle proprie del C.C. Infine si deve notare che colui il quale è terzo all’accordo, o più in generale al rapporto contrattuale, non ha tutela, anche quando il contratto gli arrechi un pregiudizio. Molti contestano all’ipotesi a) che la coincidenza tra contratti ed accordi è in realtà solo apparente: infatti negli accordi è sempre presente l’elemento della patrimonialità, essenziale perché si sia in presenza di un contratto. Non sempre negli accordi ex art. 11 tale patrimonialità sussiste invece: infatti nonostante essa sia quasi sempre presente, non ne è un elemento essenziale. 2) Qual è il loro regime giuridico? Come si può dire che l’accordo sia un contratto di diritto civile, quando non si è nemmeno certi che ad essi si applichino gli stessi principi generali del diritto civile? Per alcuni autori allora se è indubbio che lo schema generale di riferimento è quello dei contratti del C.C, essi ne costituiscono però un tipo particolare: i c.d contratti di diritto pubblico, i quali secondo molti esponenti della dottrina trovavano espressione nella legge già prima della l.241/1990, come ad esempio nel caso delle concessioni amministrative. Rispondendo alla questione inerente al regime giuridico applicabile agli accordi di cui all’art. 11 della legge 241/1990 possono essere mosse anche delle obiezioni all’ipotesi b), la quale sostiene per l’appunto che tali accordi siano semplicemente dei contratti di diritto pubblico. Innanzitutto si può sostenere che gli accordi in questione possano presentare delle peculiarità rispetto al modello generale tra singoli contratti. Tuttavia se si ammette che i contratti di diritto pubblico non sono necessariamente patrimoniali, La posizione dominante in dottrina è quella per la quale l’accordo sostitutivo del provvedimento non subisce l’operatività delle sole cause di invalidità del contratto sancite dal C.C, ma anche quelle del provvedimento amministrativo. Con riferimento in particolare all’accordo integrativo si applicano sostanzialmente solo le cause di invalidità del C.C, dal momento che quelle di diritto amministrativo si applicano al provvedimento che applica il contenuto dell’accordo, in modo tale che se il provvedimento è invalido a cascata allora è invalido anche l’accordo integrativo. Il rapporto tra le norme e l'inadempimento del contratto, nel diritto civile è molto blando. Il problema del vizio è considerato problema di genesi, non di contratto stipulato in violazione di qualcosa. Nel diritto amministrativo, i rimedi all'invalidità non sono solo processuali. L'amministrazione(nel d. amministrativo), a differenza dei privati(nel d. privato) può sempre farsi giustizia da sé tutela: • esecutoria • decisoria potere che l0amministrazione ha di rimediare ai propri errori) In + anche il privato illegittimamente compresso nella sua sfera giuridica può chiedere all'amministrazione di tornare sulla propria decisione. Il processo amministrativo è diverso da quello civile, molto più legato a ciò che è accaduto prima (esiste un rapporto di CONTINUITA') INOPPUGNABILITA': un provvedimento amministrativo produce i suoi effetti e si cristallizza se non sia intervenuto un annullamento processuale. Nel diritto privato quello che è illegittimo resta impugnabile--> finché esiste il diritto c'è SEMPRE azione di annullabilità. La legge applicabile è quella del momento in cui l'atto si perfeziona-->modifiche normative successive NON incidono sulla validità del provvedimento. Eccezioni: • norma con efficacia retroattiva sentenza di legittimità costituzionale della legge in base alla quale l'atto è stato emanato (efficacia ex tunc) INVALIDITA' DERIVATA: da un atto presupposto nei confronti di un atto consequenziale. Validità e efficacia sono due concetti separati nel diritto privato. Il contratto valido può non produrre effetti, contratto invalido non produce effetti.Nel diritto amministrativo sono due settori diversi. Il provvedimento è EFFICACE valido o invalido che sia Invalidità amministrativa: differenza tra norme di • relazione: danno diritto o impongono obblighi-->loro violazione=invalidità • norme di azione: regolano potere amministrativo-->loro violazione: illiceità IRREGOLARITA': difformità lieve dell'attività amministrativa rispetto allo schema legale Nel diritto privato: • nullità: ipotesi prevista dalla legge • annullabilità: categoria generale. Nel diritto amministrativo: 1 Nullità(+ grave), è insanabile ed è incapace di dare luogo agli effetti dell’atto perfetto; è rilevabile d’ufficio o da qualsiasi interessato senza limiti temporali. 2 Annullabilità(- grave), è sanabile e dà luogo agli effetti dell’atto perfetto; è rilevabile soltanto da soggetti portatori di interessi qualificati entro termini prestabiliti. In linea generale, il provvedimento amministrativo, ancorché invalido, produce i propri effetti fino a un intervento che annulli il provvedimento rimuovendone gli effetti prodotti. Tradizionalmente questo discorso era riferito solo all'annullabilità, la nullità, si diceva essere priva di effetti. (alcuni la paragonavano alla sostanziale inesistenza dell'atto). In passato, quest'ultima era riconosciuta dal giudice ordinario, essendo il provvedimento come se non fosse mai stato adottato--> non si produce quella egradazione da d. soggettivi a interessi legittimi. Costruzione che ha sempre avuto 2 limiti: 1 bisogno di riconoscere nella nullità del provvedimento caratteri simili a quella di diritto civile-->in chiave negoziale. MA è una ricostruzione scontata. Oggi questo parallelo, tanto nei presupposti, quanto negli effetti, non è + una ricostruzione reale; nonostante nel 2005 si siano elencate le ipotesi di nullità come nel diritto civile. Ciò comunque, NON instaura né rafforza un parallelo!! 2 Nel diritto civile, tutta la costruzione è logica. Nel diritto amministrativo, il percorso segue un paradosso. Il provvedimento nullo, in linea teorica non produce effetti. Assunto che il provvedimento sia nullo, lo propongo al giudice ordinario, il quale (ricordiamo) è sprovvisto di poteri di annullamento--> il provvedimento è si nullo MA materialmente esiste e l'amministrazione che potrebbe non essere coinvolta nella sua nullità, potrebbe portarlo ad esecuzione coattiva--> quando interverrà la sentenza di nullità la realtà materialmente si sarà trasformata. Di fronte a un ordinaaza di demolizione nulla, la tutela sarebbe stata minore rispetto a quella, meno viziata, annullabile(essendoci qui il giudice amministrativo). Il panorama è cambiato nel 2005, poi nel 2010. ART 21 SEPTIES: 1 solo comma che descrive 3 ipotesi di nullità + 1 residuale di nullità. 1 Nullo quando manca degli elementi essenziali ; ricorso a quella ricostruzione storica in chiave negoziale del provvedimento amministrativo. In nell’eccesso di potere; vizio della FUNZIONE amministrativa. Irragionevole uso del potere discrezionale. Esercizio del potere per un fine diverso da quello posto dalla norma che ha attribuito il potere. Ha avuto una progressiva trasformazione rispetto a quello che era in origine. A differenza dei primi 2, non è un vizio di tutta l'attività amministrativa, MA di quell'attività discrezionale! Vizio che si caratterizza dal cattivo e illegittimo uso della discrezionalità. Dato di partenza: Separazione tra funzione legislativa e esecutiva (di cui fa parte l'amministrazione). La prima prevale sulla 2^ (principio di legalità). Il giudice amministrativo ha come scopo e funzione quello di verificare che l'attività amministrativa non presenti difetti rispetto alla volontà della legge-->non sia illegittima. [principio facilmente applicabile per i primi due vizi] Il discorso diventa + difficile quando, avendo l'amministrazione un potere discrezionale e dovendo, nel suo esercizio, rispettare il principio normativo della ragionevolezza, il giudice sia chiamato a verificare il rispetto di quell'esercizio. Non si presta a un'operazione meccanica di verifica, si va nel merito, si rischia che non sia rispettato il principio di separazione dei poteri!! Proprio il timore che il sindacato del giudice potesse trasformarsi in invasione, ha per lungo tempo indotto il giudice amministrativo a un'estrema PRUDENZA. Per molti anni è stato limitato il sindacato di discrezionalità in modo ferreo, tanto che all'inizio l'unica ipotesi di eccesso di potere che il giudice amministrativo ammetteva era lo SVIAMENTO DI POTERE (amministrazione usava un potere amministrativo per un finalità diversa rispetto a quella attribuita per legge a quel potere). In tutte le altre ipotesi, il giudice amministrativo non dichiarava la propria funzione di vigilanza, per paura che fosse “sostituzione” all'amministrazione. Si lasciava scoperta da tutela giurisdizionale gran parte dell'attività amministrativa. Come fare?? Elaborazione delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Ci si è resi conto che in presenza di determinati elementi, fosse pacifico che il potere discrezionale fosse contra lege. Queste figure, ragruppabili sotto la nozione di irragionevolezza, possono estrinsecarsi nell': • assenza dei motivi o di motivazione • contrasto palese tra due atti del procedimento • contrasto palese con altre manifestazioni di attività amministrativa da parte della stessa autorità con lo stesso oggetto (contraddittorietà tra provvedimenti) • illogicità formale del provvedimento • violazione di circolare (contraddizione tra la decisione assunta dall'Amministrazione con un determinato provvedimento concreto e atti di carattere generale emanati nell'ambito dell'organizzazione nella quale essa è inserita). Principi di natura sostanziale a cui l'amministrazione deve ispirarsi: • principio dell'imparzialità dell'agire (amministrazione deve trattare in maniera uniforme situazioni omogenee) • principio di giustiza sostanziale • principio di completezza e veridicità dell'istruttoria In relazione alla violazione di questi principi, conosciamo altre figure sintomatiche dell'eccesso di potere: • erroneità o travisamento dei fatti • vizio di incompleta istruttoria • disparità di trattamento • ingiustizia manifestazione In questi asi, a differenza che nei precedenti, il vizio non emerge da un mero sintomo di irragionevolezza MA da un risultato sostanziale dell'azione concreta. Non si tratterebbe quindi propriamente di figure sintomatiche, anche se ad esse sono accomunate. Per molto tempo i ricorsi al giudice amministrativo contenevano l'indicazione dei vizi che si pensava che l'atto avesse. Anche attraverso questo sistema, però scappavano delle maglie. Es: procedimento per il quale la legge preveda la richiesta di un parere obbligatorio (non vincolante). Qualora non lo acquisisca sarebbe una violazione di norma di legge. Se questo è reso da un organo consultivo, l'amministrazione adotta un atto con contenuto radicalmente diverso, dando una motivazione adeguata del perché o viene disatteso il parere senza dare alcuna motivazione o dandone una breve (dando rilievo ad altri elementi). Ecco che in quest'ultimo caso NON c'è una violazione di legge MA è stato rispettato il canone della ragionevolezza??? NON vengono alla luce le figure sintomatiche. La motivazione viene data violando il contenuto di equiparazione tra atto invalido e valido--> atto annullabile produce effetti a differenza di quello nullo!!!! Effetti che possono essere rimossi con un atto della stessa P.A. 2 tipi di rimedi: 1 demolitori: rimozione del provvedimento illegittimo e dei suoi effetti (es: annullamento) 2 conservatori: rimuove i vizi riportando a legittimità il provvedimento, conservando i suoi effetti. Sono rimedi amministrativi, esiste anche il rimedio dell'attività giurisdizionale. Amministrativi nel senso che è l'ammnistrazione che decide se demolire o conservare il proprio provvedimento-->esprime un potere amministrativo chiamato AUTOTUTELA, col quale interviene sui propri provvedimenti nel caso in cui essi siano viziati. Si dice che, a contrario del privato, possa farsi giustizia da sola in merito ai propri provvedimenti. Si verificano casi di conservazione dell'atto amministrativo annullabile: • in virtù di un provvedimento della stessa amministrazione • in virtù di un provvedimento di II grado • in virtù dell'applicazione del principio del raggiungimento scopo atto • inoppugnabilità provvedimento illegittimo • Art 29: azione di annullamento si esperisce entro 60 gg. Comunque, anche scaduti i termini, la P.A. Può annullare l'atto per autotutela-->l'inoppugnabilità vale solo per il privato ACQUISCIENZA = privato che on manifestazione espressa o fatto concludenti accetti il provvedimento, successivamente non potrà impugnarlo. VIZI DI MOTIVAZIONE Art 3 241/1990: motivazione espressa OBBLIGATORIA! Elemento che consente al privato di sindacare in maniera agevole il potere amministrativo. Conseguenze del difetto di motivazione: • inteso come causa, se manca-->provvedimento NULLO • se manca la motivazione espressa-->violazione art 3 legge sul procedimento-->atto ANNULLABILE • la motivazione espressa c'è ma risulta insufficiente o contraddittoria-->atto ANNULLABILE (sintomo di eccesso del potere) PROVVEDIMENTI DI II GRADO: incidono su quelli di primo grado dell'amministrazione, quindi tornano su una decisione già stata assunta dall'amministrazione procedente. Su un precedente provvedimento. PROVVEDIMENTO DI REVISIONE:riguardano l'efficacia della decisione assunta-- >efficacia quasi sempre ex nunc PROVVEDIMENTO DI RIESAME: riguardano la validità della decisione assunta-- >efficacia quasi sempre ex tunc PROVVEDIMENTO DI RIESAME: nasce di recente. 3. POSSESSORIA: possibilità della p.a.a di tutelare i propri beni senza adire il giudice CONSEGUENZE DEL RIESAME: 1 L'atto è LEGITTIMO-->confermato. Il provvedimento di conferma ha efficacia EX NUNC perché è un nuovo provvedimento con un contenuto identico a quello dell'atto riesaminato ma che è emanato dopo un nuovo, autonomo procedimento. Ha una propria istruttoria e una propria motivazione.Si distingue quindi dall'atto meramente confermativo(si ha quando la decisione di II° grado non è conseguente allo svolgimento di una nuova attività istruttoria). La distinzione è MOLTO RILEVANTE sul piano pratico: l'atto meramente confermativo NON è impugnabile, essendo una comunicazione e non un provvedimento; il provvedimento di conferma è impugnabile. 2 Atto illegittimo MA sanabile con CONVALIDA(esame con esito confermativo). Viene riconosciuto un vizio di legittimità nel provvedimento di I grado e viene rimosso. Ovviamente non può trattarsi di un vizio sostanziale come l'eccesso di potere. Art 21 nonies l.241/1990 I c: annullamento d'ufficio convalida come eccezione al I comma Quando il provvedimento di primo grado è ILLEGITTIMO(e non nullo) lo si può convalidare entro un termine ragionevole, per ragioni di interesse pubblico. La convalida può derivare: da un organo gerarchicamente superiore dall'autorità competente a convalidare La convalid, in quanto provvedimento di riesame ha efficacia EX TUNC, esprime il principio della conservazione degli effetti giuridici dell'atto. Esiste la possibilità di convalidare il provvedimento amministrativo mentre pende un ricorso giurisdizionale. Parte della giurisprudenza applica questo principio risalente agli anni 80, altra parte pensa sia stato implicitamente abrogato con la legge sul proc.amm.del 2005. Lambito della convalida,oggi, è ristretto dato che sono diminuiti i casi di annullabilità del provvedimento per violazione del procedimento o per forma. Abbiamo 2 tipologie di convalida: RATIFICA: la legge prevede che un provvedimento ce in via ordinaria dovrebbe essere emanato da un certo organo, in casi di urgenza possa essere emanato da un altro MA quello ordinariamente competente DEVE ratificarlo (altrim decade extunc) SANATORIA: si ha quando il provvedimento di I grado è stato adottato senza un atto presupposto o senza un atto della sequenza procedimentale. In questo caso l'atto presupposto o l'atto del procedimento sono emanati dopo l'adozione del provvedimento 3 Atto illegittimo e NON sanabile:La p.a. Agisce con un provvedimento DEMOLITORIO. 3 tipologie: • annullamento ex officio: provvedimento con il quale la p.a. Annulla un proprio provvedimento • conversione: è un provvedimento di riesame che ha un esito conservativo. Si ha una conversione del provvedimento in un atto che abbia le sue caratteristiche • riforma: è possibile in parte annullare il provv di I grado e sostituirlo con un altro contenuto. PROCEDIMENTO DI REVISIONE: Riguarda l'efficacia dei provvedimento di I grado. Effetti ex nunc. Efficacia: capacità dei provvedimenti amministrativi di produrre effetti giuridici. Art 21 l 241/2005( sul proc.amm.): i provvedimenti sono efficaci nel momento in cui vengono emanati. I provvedimenti ablatori o consistenti in un dare o un facere sono efficaci dal momento in cui ne è data comunicazione. I provvedimenti amministrativi sono poi esecutivi(esecutività immediata, può essere eseguito senza un ordine dell'autorità giudiziaria. Sono ESECUTORI( possono essere eseguiti anche contro la volontà del soggetto destinatario). Altri presupposti sono la previsione di legge e le altre modalità previste ex lege. Art 21 ter 241/2005: la p.a. Deve emanare un provvedimento che inalza le modalità dell'esecuzione e 1 termine per l'esecuzione. Scaduto il termine la p.a. Emette una diffida e poi procede a esecuzione coattiva. I provvedimenti di revisione che incidono sull'efficacia durevole dei provvedimenti di I grado sono: • SOSPENSIONE: l'esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere sospesa per un tempo determinato e estremamente necessario • REVOCA: (art 21 quinquies 241/2005) provvedimento con il quale l'amministrazione impedisce che continuino a prodursi gli effetti di un provvedimento di I grado. CAUSE: diversa valutazione interesse pubblico; motivi sopravvenuti di interesse pubblico; mutamento degli effetti di fatto • PROROGA: provvedimento con il quale prima dello scadere del termine di efficacia di un provvedimento, protrae l'efficacia di un provvedimento finale. L'annullamento del provvedimento amministrativo è la conseguenza dell'illegittimità (violaz legge; incompetenza; eccesso di potere), esso continua a produrre i suoi effetti. Il legislatore può decidere di far annullare l'atto al giudice ordinario perché il provvedimento va ad incidere su un diritto soggettivo particolarmente importante. 4 casi: • sanzioni amministrative pecuniarie. Legge 689/1981: illeciti amministrativi depenalizzati. Emerge che le sanzioni pecuniarie incidono sul diritto di integrità patrimoniale • provvedimenti di espulsione dello straniero dallo Stato: adottato dal Ministero interni. A meno che non venga adottato per ordine pubblico o sicurezza pubblica. In quest'ultimo caso giudice amministrativo, nei restanti casi, quello ordinario. • TSO: va ad incidere sulla libertà, autodeterminazione del singolo • provvedimento del Garante della Privacy: incide sul diritto alla riservatezza del singolo. Ha portato anche alla formulazione di un suo corollario-->diritto all'oblio Effetti pronuncia annullamento: • effetto ELIMINATORIO: causa la caducazione degli effetti con efficacia ex tunc • effetto RIPRISTINATORIO: si ripristina lo status quo ante • effetto CONFERMATIVO: a seguito della pronuncia di annullamento, la p.a. Esercita nuovamente il suo potere seguendo i paleti espressi dal giudice. Il vizio può essere di legittimità sostanziale (in questo caso l'amministrazione deve prestare + attenzione all'esercizio del potere, non potendo così adottare un provvedimento con lo stesso contenuto. Vantaggio alto del privato) viceversa se il vizio di legittimità è formale, allora l'amministrazione può adottare un uovo provvedimento con lo stesso contenuto di quello precedente (paletti + larghi-->vantaggio minore del privato) 2 La stessa amministrazione, attraverso l' Annullamento d'ufficio oppure difronte a un ricorso amministrativo da un privato e questa decide come fosse un giudice ANNULLAMENTO D'UFFICIO: art 21 nonies 241/1990 introdotto con l 15/2005. Ha molte affinità con la revoca, entrambi sono provvedimenti di II grado. L'amministrazione può rivedere un proprio precedente provvedimento(I grado) con l'aiuto di un nuovo procedimento (di II grado) per un provvedimento finale (di II grado). Amministrazione rivisita il proprio operato grazie all'autotutela. La disstinzione??? la revoca va a privare di efficacia ex nunc un precedente provvedimento pur sempre legittimo MA non + opportuno. Lannullamento d'ufficio invece incide sulla validità+ caducazione effetti I provvedimento con efficacia ex tunc Se il giudice rileva l'illegittimità del provvedimento DEVE OBBLIGATORIAMENTE annullarlo, la p.a. NON è obbligata (essendo il suo potere discrezionale), in + se l'amministrazione ritiene che il vizio per cui il provvedimento sia illegittimo sia sanabile, allora avvia il procedimento ma non annulla il provvedimento illegittimo 4 requisiti per l'annullameno: 1 provvedimento di I grado illegittimo 2 ANNULLAMENTO A SEGUITO DI UN RICORSO PRESENTATO DA UN PRIVATO: Il giudice può valutare se il provvedimento è illegittimo o meno, altrimenti entrerebbe nel merito; l'amministrazione può. Ricorsi previsti dall'ordiamento. Dp.r. 199/1971: 1 ricorso gerarchico: il privato ricorre all'organo amministrativo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che ha adottato il provvedimento 2 ricorso gerarchico improprio: il privato ricorre ad altro organo rispetto a quello che ha adottato il provvedimento 3 ricorso in opposizione: si ricorre di fronte allo stesso organo che ha adottato il provvedimenbto 4 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: può essere fatto SOLO per motivi di legittimità NON PER VALUTAZIONI DI MERITO-->non ci si possono aspettare modifiche , il provvedimento o è annullato o confermato. E' un ricorso PARAGIURISDIZIONALE, infatti nonosttante vi sia un D.P.R. È previsto che il Consiglio di Stato debba emettere un parere obbligatorio vincolante. REVOCA: provvedimento con il quale l'amministrazone effettua una revisione d'opportunità del merito di I grado. Effetti ex nunc.Sono espressione di un potere amministrativo. Nel diritto privato la revoca ha solo un'applicazione eccezionale/marginale. La ratio dei provvedimenti di revoca è consentire il perseguimento dell'interesse pubblico; esigenza che supera la necessità di tutelare l'affidamento dei terzi. Art 21 quinques l 2041/1990: disciplina revoca. Cause: 1 sopravvenuti motivi di interesse pubblico 2 mutamento situazione di fatto 3 nuova/diversa valutazione dell'interesse pubblico originale. 1 e 2-->revoca per sopravvenienza 3-->revoca x jus poenitendi della p.a. (si ritorna sulla propria decisione, ritenendo che sia non conforme a interesse pubblico). La revoca è espressione di una discrezionalità amplissima difficile da sindacare. Può anche dipendere da mutamenti della classe politica dirigente. La revoca è un provvediment a efficacia durevole(destinato a perdurare nel tempo) Es: concessione di servizi pubblici. Generalmenmte non possono essere revocati • provvedimenti a efficacia istantanea, tranne nel caso incidano su rapporti negoziali. • quelli vincolati, salvo che muti la situazione di fatto • atti la cui efficacia sia esaurita (sia che sia scaduto il termine, sia che siano già eseguiti). • Certificazioni e valutazioni tecniche • ricorsi amministrativi La revoca è un provvedimento discrezionale che va motivato ed emesso al termine di un procedimento, il cui avvio dev'essere comunicato ai soggetti interessati perché partecipino al procedimento. Titolare del potere di revoca è lo stesso organo che ha emanato l'atto o un altro previsto dalla legge. La revoca fa si che il provvedimento di I grado non produca nuovi ulteriori effetti giuridici. Revoca ha efficacia ex nunc. Se la revoca danneggia un privato arrecandogli 1 pregiudizio, l'amministrazione è obbligata a indennizzarlo. indennizzo-->ristoro del pregiudizio recato da un atto lecito. Si limita solo al danno emergente (no lucro cessante) risarcimento danno-->ristoro del danno recato da un atto/Comportamento ingiusto. Danno emergente + lucro cessante. L'indennizzo è previsto anche per i casi di recesso unilaterale dagli accordi di diritto pubblico per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (tipo di revoca). L'indennizzo non è condizione di legittimità della revoca, quindi se questo non è corrisposto dall'amministrazione, il privato può agire in giudizio. Abbiamo la lesione di un diritto soggettivo e la giurisdizione è quella esclusiva del giudice amministrativo differenza: REVOCA ANNULLAMENTO UFFICIO PRESUPPOSTI: inopportunità atto Invalidità atto FORMA TUTELA PRIVATI: indennizzo Indennizzo adottato in un tempo ragionevole e tenendo conto interesse privati EFFETTI: ex nunc Ex tunc RECESSO E DECADENZA: misure previste dalla legge o da un contratto P.A. Che consentono di recedere o decadere dal contratto qualora il privato non adempia a certi obblighi (-->provvedimenti di natura sanzionatoria) MERO RITITO: ha oggetto provvedimenti non ancora efficaci RIMOZIONE O ABROGAZIONE: si fa cessare la permanenza di provvedimenti a efficacia prolungata se viene a mancare un presupposto dell'atto, in quanto altrimenti, la permanenza dell'atto sarebbe contraria al diritto. REVOCA INCIDE SUI RAPPORTI NEGOZIALI P.A. Es: revoca dell'aggiudicazione di un appalto. Riguarda però più la quantificazione dell'indennizzo. Sappiamo che quest'ultimo è parametrato al solo danno emergente. Bisogna tener conto della
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