Scarica Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! deposito, uditi i difensori delle parti. La decisione è appellabile e si può ricorrere al Consiglio di
Stato, il quale decide con le stesse modalità. Se il tribunale accoglie il ricorso ordina l’esibizione
dei documenti.
- AI Difensore Civico competente per ambito territoriali, nel caso di atti delle P.A. comunali,
provinciali e regionali entro 30 giorni, per il riesame della determinazione. Qualora non esista
tale organo tale competenza è attribuita al difensore competente per l’ambito territorialmente
superiore. Il difensore si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza del cittadino.
Scaduto inutilmente tale termine di 30 giorni il ricorso è respinto. Se il difensore ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica al richiedente e a chi l’ha disposto. Se questi
non emana il provvedimento confermativo motivato entra 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia
rivolto al difensore civico il termine per il ricorso al TAR decorre dalla data del ricevimento
dell’esito della sua istanza al difensore. (art. 15 legge 340 del 2000)
- Alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 per gli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello stato che procede con le stesse modalità del Difensore Civico di cui sopra
Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante della Privacy che si pronuncia entro 10 giorni
dalla richiesta (decorsi inutilmente il parere si intende reso)
Qualora l’accesso riguardi il trattamento pubblico di dati personali da parte di una P.A,, il
Garante chiede il parere obbligatorio ma non vincolante alla Commissione. Tale richiesta
sospende il termine per la pronuncia del Garante fino a che non ci sia il parere e comunque per
non più di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine il Garante adotta la propria decisione.
Nei giudizi in materia di accesso le parti possono presentarsi senza l'assistenza del difensore.
La P.A. può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente purché dirigente e
autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.
Il giudice amministrativo se ne esistono i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.
Art 26 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
Secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti sono pubblicate:
- . Direttive, programmi, istruzioni, circolari e atti che dispongono in generale
sull’organizzazione, funzioni, obiettivi e sui procedimenti di una pubblica amministrazione
—+ Ogni atto dove si interpretano norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione
di esse
— Le relazioni annuali della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Se la pubblicazione è integrale si intende realizzata la libertà di accesso ai documenti.
Art 27 COMMISSIONE PER L’ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Istituita presso la Presidenza del Consiglio, vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della Pubblica Amministrazione con i limiti della legge. Provvede in
caso di prolungate inadempienze della pubblica amministrazione di cui all’art. 18
sull’autocertificazione.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione le informazioni e i
documenti richiesti a parte quelli coperti da segreto di Stato.
Art. 28 SEGRETO D'UFFICIO
L’impiegato pubblico deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne
abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o notizie di cui sia venuto a conoscenza al
di fuori delle fuori delle ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso.
Art. 29 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Le seguenti disposizioni si applicano direttamente a tutte le amministrazioni pubbliche,
comprese regioni ed enti locali: