Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990), Sintesi del corso di Diritto Amministrativo

Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990) Disposizioni finali

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 07/11/2017

Lucafau
Lucafau 🇮🇹

4.8

(3)

24 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! deposito, uditi i difensori delle parti. La decisione è appellabile e si può ricorrere al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità. Se il tribunale accoglie il ricorso ordina l’esibizione dei documenti. - AI Difensore Civico competente per ambito territoriali, nel caso di atti delle P.A. comunali, provinciali e regionali entro 30 giorni, per il riesame della determinazione. Qualora non esista tale organo tale competenza è attribuita al difensore competente per l’ambito territorialmente superiore. Il difensore si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza del cittadino. Scaduto inutilmente tale termine di 30 giorni il ricorso è respinto. Se il difensore ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica al richiedente e a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entra 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso al TAR decorre dalla data del ricevimento dell’esito della sua istanza al difensore. (art. 15 legge 340 del 2000) - Alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato che procede con le stesse modalità del Difensore Civico di cui sopra Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante della Privacy che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (decorsi inutilmente il parere si intende reso) Qualora l’accesso riguardi il trattamento pubblico di dati personali da parte di una P.A,, il Garante chiede il parere obbligatorio ma non vincolante alla Commissione. Tale richiesta sospende il termine per la pronuncia del Garante fino a che non ci sia il parere e comunque per non più di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine il Garante adotta la propria decisione. Nei giudizi in materia di accesso le parti possono presentarsi senza l'assistenza del difensore. La P.A. può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente purché dirigente e autorizzato dal rappresentante legale dell’ente. Il giudice amministrativo se ne esistono i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. Art 26 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE Secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti sono pubblicate: - . Direttive, programmi, istruzioni, circolari e atti che dispongono in generale sull’organizzazione, funzioni, obiettivi e sui procedimenti di una pubblica amministrazione —+ Ogni atto dove si interpretano norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse — Le relazioni annuali della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi Se la pubblicazione è integrale si intende realizzata la libertà di accesso ai documenti. Art 27 COMMISSIONE PER L’ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Istituita presso la Presidenza del Consiglio, vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della Pubblica Amministrazione con i limiti della legge. Provvede in caso di prolungate inadempienze della pubblica amministrazione di cui all’art. 18 sull’autocertificazione. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione le informazioni e i documenti richiesti a parte quelli coperti da segreto di Stato. Art. 28 SEGRETO D'UFFICIO L’impiegato pubblico deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o notizie di cui sia venuto a conoscenza al di fuori delle fuori delle ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso. Art. 29 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE Le seguenti disposizioni si applicano direttamente a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali:
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved