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Caratteristiche del Diritto Penale: Sanzioni, Norme e Caratteristiche Macroscopiche - Prof, Appunti di Diritto Penale Progredito

Le caratteristiche fondamentali del diritto penale, inclusi la sanzione penale, l'identificazione della norma penale, le norme incriminatrici e generali di disciplina, e i caratteri macroscopici del diritto penale. Viene discusso il ruolo del diritto penale come strumento coercitivo, reattivo, svalutativo e stigmatizzante, nonché la distinzione tra sanzioni penali e amministrative.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 17/12/2019

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Scarica Caratteristiche del Diritto Penale: Sanzioni, Norme e Caratteristiche Macroscopiche - Prof e più Appunti in PDF di Diritto Penale Progredito solo su Docsity! 1. Individuazione, delimitazione e caratteristiche fondamentali della materia. Partiamo da una famosa citazione: ''Lo strumento sanzionatorio, non le materie sottoposte a disciplina, in buona parte comuni ad altri rami del diritto pubblico e privato, individua e contraddistingue il diritto penale nell'ambito dell'ordinamento. La sanzione penale dell'ordinamento, la pena, si caratterizza come intenzionalmente afflittiva colpendo il condannato, ma il sacrificio coinvolge inevitabilmente persone a lui vicine, senza eliminare o compensare le conseguenze dell'illecito e senza perseguire i risultati utili a immediate esperienze (anzi comportando costi elevati alla collettività)’’. 2. Identificazione della norma penale Il criterio per l'identificazione della norma penale è il criterio nominalistico (in quanto il nominare una 'cosa' la costituisce nella realtà giuridica): in altri termini il legislatore ha scelto un criterio di estrema semplificazione che si trova all'interno del codice penale ma che serve per tutta la materia penale (che è prevalentemente extra codice). È l'art 17 c.p. risalente al codice Rocco a stabilirlo, attraverso il catalogo delle pene: - le pene principali stabilite per il delitto sono: l'ergastolo, la reclusione, la multa; - le pene principali stabilite invece per le contravvenzioni sono: l'arresto e l'ammenda. Sono queste le formule che hanno carattere denominativo o identificativo della norma e che distinguono a loro volta i due tipi di illecito con un regime diverso: se però la formula è diversa, pur se la sostanza è identica, come per esempio nel caso della pena pecuniaria definita come sanzione pecuniaria amministrativa, diversa quindi dalla multa o dall'ammenda (ci troviamo in questo caso di fronte sicuramente ad un modello sanzionatorio, ma non ad un modello sanzionatorio penale). 3. Norme incriminatrici e norme generali di disciplina Dal punto di vista sostanziale dobbiamo distinguere tra due gruppi diversi di norme che potremmo definire così: norme incriminatrici e norme generali di disciplina. Le norme incriminatrici le potremmo a loro volta distinguere in norme incriminatrici in senso stretto e norme incriminatrici in senso lato. 1) La norma incriminatrice in senso stretto o strettissimo, è quella norma che individua un modello di comportamento ponendolo come vietato o doveroso (minacciando con pena l'inosservanza del precetto che sta alla base di questa descrizione). Queste disposizioni penali costituiscono le fattispecie di norme di parte speciale e che normalmente si riferiscono a singole figure di diritto: qeste norme rendono quindi punibile una condotta specifica descritta puntualmente secondo la tecnica tipologica del diritto penale, una delle modalità coperte dall'art. 25 cost. (principio di legalità). 2) Sono norme incriminatrici in senso lato e quindi in senso più ampio, quelle norme contenute nella parte generale che individuano i criteri di imputazione di un fatto tipico al soggetto, oppure estendono in termini generali la responsabilità per fatti tipici a condotte limitrofe diverse (un esempio è il caso dell’omicidio, in cui il soggetto compie un evento tipico e cioè l'evento morte; ma se l'evento manca, non c'è la fattispecie di omicidio e ciò non avviene non perché manca l'elemento costitutivo previsto dall’art. 575 c.p., ma perché nell'ordinamento ci sono condotte che integrano un’altra fattispecie delittuosa e cioè il delitto tentato ex art 56 c.p). La norma sul tentativo è una norma incriminatrice perché senza quella condotta non sarebbe punibile. 3) Le norme generali di disciplina fissano i criteri di validità della norma penale, e quindi limiti temporali o personali, oppure dettano criteri interpretativi o ancora fissano norme definitorie in senso stretto, cioè norme che definiscono dei concetti, quali elementi costitutivi del reato (che tuttavia sono già patrimonio della scienza giuridica come per es. gli artt 42-43 del c.p. che definiscono il concetto di dolo). 4. I Caratteri macroscopici della norma penale: I caratteri identificativi del diritto penale sono determinati dal tipo particolare di sanzione che è la pena: la sanzione è elemento caratterizzante che ha importanza fondamentale per costruire e ricapitolare le strutture di fondo del diritto, ma non ha quel ruolo così determinante che la sanzione ha nel diritto penale in quanto pena. Tutte caratteristiche che potrebbero essere e sono, in effetti, tra loro collegate e spiegabili su un singolo elemento, ossia loro orientamento sulla sanzione . 1) Il diritto penale è uno strumento COERCITIVO di diritto pubblico: il diritto penale si esplica attraverso l'esercizio di una coercizione fisica sul bene individuale, che è la libertà personale, con cui lo Stato attraverso il diritto penale esercita questo potere avendone il monopolio. A questo punto può essere opportuno fissare il confine con il 'territorio' limitrofo del il diritto sanzionatorio amministrativo: - esso riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative che hanno in comune al diritto penale il carattere pubblicistico, il carattere coercitivo, e quindi vengono applicate anche contro la volontà di chi le deve subire; - sono poi collegate a norme di comportamento e anch'esse hanno un finalismo come quello che caratterizza la pena (detto ciò possiamo evidenziare una serie di similitudini). La differenza fondamentale è che la sanzione amministrativa per quanto afflittiva possa essere, non potrà mai limitare la libertà personale del soggetto ed è esclusa che possa limitarla sia direttamente che indirettamente, perché vi sono pene esclusivamente pecuniarie anche nel sistema penale (ma in caso di non esecuzione, il nostro sistema prevede l'istituto della conversione che incide sulla libertà personale perché ne limita libertà di azione). 2) Il secondo elemento distintivo è che la sanzione amministrativa è irrogata da una autorità diversa dal giudice penale (es. CONSOB, autorità amministrativa). 3) Inoltre, il carattere essenziale delle sanzioni amministrative è che manca lo stigma sociale tipico della sanzione penale, che nel momento in cui viene applicata reca con sé un effetto stigmatizzante di un deterioramento dello statuto civile del soggetto. Questa è la caratteristica di chi è stato condannato alla fine di un processo e assume le vesti di 'pregiudicato', e che comporta tutta una serie di conseguenze che deteriorano il suo status di cittadino, perché verrà infatti considerato diversamente dal giudice, dalla PA e dalla società (il dover dichiarare di essere stato condannato in
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