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Bicameralismo Italiano: Principi e Funzioni di Camera e Senato - Prof. Marpillero, Appunti di Diritto

Parlamento ItalianoPolitica italianaGovernanceBicameralismo

Il bicameralismo perfetto in Italia, i principi e le funzioni delle due camere (Camera dei Deputati e Senato), il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. Il testo illustra come le due camere lavorano separatamente e insieme, i poteri legislativi, il principio di continuità, l'autonomia del Parlamento, il potere esecutivo del Governo e le elezioni e nomine dei componenti del Parlamento e del Governo.

Cosa imparerai

  • Quali sono i principi che regolano il funzionamento delle due camere del Parlamento italiano?
  • Quali sono le due camere del Parlamento italiano?
  • Quali sono i poteri e i compiti del Presidente della Repubblica in relazione al Parlamento italiano?

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 13/11/2018

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

4.5

(47)

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Scarica Bicameralismo Italiano: Principi e Funzioni di Camera e Senato - Prof. Marpillero e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! IL PARLAMENTO Il Parlamento italiano (riunito a Palazzo Montecitorio) è composto sin dalle origini da due camere: ■ Camera dei Deputati (si riunisce a Palazzo Montecitorio; il Presidente della Camera dei deputati è Laura Boldrini) ■ Senato della Repubblica (si riunisce a Palazzo Madama; il Presidente del Senato della Repubblica è Pietro Grasso) In Italia vi è un bicameralismo perfetto perché le due camere hanno poteri e compiti del tutto uguali (potere legislativo: formazione delle leggi spetta ad entrambe le camere, art. 70 della Costituzione) Inizialmente la Camera dei Deputati (bassa) era elettiva e il Senato (alta) non lo era e rappresentava le antiche classi privilegiate. Ora entrambe le Camere rappresentano i cittadini i quali eleggono sia i deputati sia i senatori. Caratteristiche delle due Camere ■ Camera dei Deputati: 630 deputati tutti eletti dai cittadini. Per diventare membri si devono avere almeno 25 anni; si possono votare dai 18 anni. ■ Senato della Repubblica: 315 senatori elettivi, ci sono anche componenti non elettivi (la Costituzione prevede che facciano parte del Senato della Repubblica gli ex Presidenti della Repubblica ed inoltre il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario). Per diventare membri si devono avere almeno 40 anni; si possono votare dai 25 anni. Entrambe le camere restano in carica 5 anni. La vita e l’attività delle due camere seguono 3 principi: ■ PRINCIPIO BICAMERALE: le due camere hanno poteri eguali: lavorano separatamente ma anche collettivamente perché le decisioni legislative richiedono entrambe i consensi ■ PRINCIPIO DI CONTINUITÀ dell’attività parlamentare: le camere possono riunirsi in qualunque momento e senza limitazioni. Ciascuna camera programma i lavori secondo un certo calendario indicando sempre la data della riunione successiva. Fino a quando non si riuniscono le nuove camere, quelle precedenti vedono prorogati i proprio poteri ■ PRINCIPIO DI AUTONOMIA: la Costituzione prevede che ogni camera abbia un Ufficio di Presidenza e un Presidente, eletti fra i propri componenti. Il Presidente della Camera deve agire in modo imparziale, perciò egli non vota e non manifesta opinioni politiche personali. Le sedute della Camere sono pubbliche ma ciascuna camera può decidere di riunirsi in seduta segreta. Le camere non sono regolarmente costituite se non è presente la maggioranza dei componenti (quorum strutturale). Funzioni del Parlamento ■ Il Parlamento, attraverso le due camere, fa le leggi (potere legislativo). Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata ■ Concedere o negare la fiducia al Governo, costringendolo in caso negativo alle dimissioni. Art.94 Entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. In qualunque momento può essere presentata da almeno un decimo dei componenti della Camera una mozione di sfiducia. Seduta comune del Parlamento La Costituzione prevede che in alcuni casi il Parlamento si riunisca in seduta comune, in questo caso il presidente è il Presidente della Camera dei Deputati. Il Parlamento si riunisce in seduta comune per: ■ Eleggere il Presidente della Repubblica: in questo caso accanto ai parlamentari ci sono anche i rappresentanti delle regioni ■ Eleggere ⅓ dei componenti della Corte Costituzionale (membri della Corte Costituzionale sono in tutto 15) ■ Eleggere ⅓ dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (10 membri eletti dal Parlamento) ■ Mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica davanti alla Corte Costituzionale ■ Ricevere il giuramento di fedeltà alla Repubblica che il Presidente della Repubblica presta prima di assumere le sue funzioni IL GOVERNO Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare (partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento); detiene il potere esecutivo. 1. Con la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di un nuovo ministro (su proposta del Presidente del Consiglio). 2. Il Presidente del Consiglio assume in via provvisoria (ad interim) la carica di ministro: le due cariche si cumulano. Crisi di governo parlamentari: il governo è obbligato a dimettersi ogni qualvolta sia colpito da una mozione di sfiducia presentata nelle forme dell’art. 94 della costituzione. Crisi di governo extraparlamentari: la presentazione delle dimissioni nasce da una scelta autonoma del Presidente del Consiglio che decide di presentare le sue dimissioni al presidente della repubblica (a prescindere da una mozione di sfiducia votata dalle camere). Se le dimissioni sono presentate dal presidente del consiglio dei ministri verranno dimessi tutti i ministri in carica: art. 95 secondo comma: il presidente del consiglio è garante dell’unità d’indirizzo politico-amministrativo: se rileva che è venuta meno, può decidere di dimettersi. Il ministro è in carica perché ha ottenuto la fiducia nel momento della nomina del governo (struttura collegiale). Il presidente del consiglio non può da solo revocare i ministri in carica: l’unico strumento è la crisi di governo (con le sue dimissioni). Dire che l’Italia è una repubblica parlamentare significa che il parlamento italiano determina la nascita e la caduta dei governi in base al rapporto di fiducia dell’art. 94. Il parlamento non fa solo le leggi ma decide anche l’ordinamento politico, in quanto è l’unico organo legittimato dal voto a suffragio universale. È l’unico che può in qualsiasi momento instaurare una crisi di governo perché è l’unico organo che ricopre un’investitura democratica diretta. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato; la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica è Palazzo del Quirinale. Il Presidente della Repubblica rimane in carica 7 anni; deve avere almeno 50 anni e deve essere un cittadino italiano in possesso di diritti civili e politici. Per l’elezione del Presidente della Repubblica occorre la maggioranza dei ⅔ dell’assemblea nelle prime 3 votazioni, ma è sufficiente la maggioranza assoluta nelle successive. Se il Presidente della Repubblica fosse temporaneamente in condizioni di impedimento, le funzioni verrebbero assunte dal Presidente del Senato; se l’impedimento fosse permanente verrebbero indette nuove elezioni. Il Presidente è rieleggibile senza limiti. Funzioni del Presidente della Repubblica ■ promulgare leggi ■ emanare decreti aventi valore di legge ■ emanare regolamenti ■ indire referendum richiesti dal popolo ■ nominare il Presidente del Consiglio e i Ministri ■ ricevere i rappresentanti degli stati esteri in Italia ■ comandare le forze armate ■ dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere ■ presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura ■ nominare 1⁄3 della Corte Costituzionale ■ concedere la grazia o commutare le pene
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