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Lezioni procedimento legislativo, Slide di Diritto Costituzionale

procedimento legislativo

Tipologia: Slide

2015/2016

Caricato il 06/03/2016

Manux.erra
Manux.erra 🇮🇹

4.8

(8)

67 documenti

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Scarica Lezioni procedimento legislativo e più Slide in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone La funzione legislativa 1 DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Quanto alla distribuzione dei poteri tra gli organi dello Stato, la regola generale è che la funzione legislativa ordinaria spetta al Parlamento in via esclusiva, salvo l’eccezione costituita dagli atti di rango legislativo (c.d. “atti aventi forza e/o valore di legge”) approvabili dal Governo e salvo il referendum abrogativo (artt. 70-79, Cost.). L’art. 70 dice che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, cosicché, conformemente al modello di bicameralismo perfetto, la legge ordinaria è il frutto dell’approvazione dello stesso testo da parte di entrambe le Camere. 2 La legge del Parlamento La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Art. 71 Cost. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.) 5 L’iniziativa legislativa La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone L’art. 71 Cost. stabilisce − al co. 1 − che l’iniziativa legislativa, ossia il potere di proporre alle Camere l’approvazione di una legge, appartiene “al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”. A tale ultimo proposito vanno considerati il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), cui l’art. 99, co. 3, Cost., attribuisce “l’iniziativa legislativa”; i Consigli regionali, di cui l’art. 121, co. 2, Cost. dice che possono “fare proposte di legge alle Camere”; i Comuni, al qual proposito l’art. 133, co. 1, Cost. – oggi integrato dall’art. 21, commi 3 e 4, del t.u. sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) – dice che “il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione”. 6 L’iniziativa legislativa La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Vi è poi anche l’iniziativa legislativa popolare di cui parla il co. 2 dell’art. 71. Si tratta di un istituto di democrazia diretta, non a caso disciplinato dettagliatamente nella stessa legge che ha dato attuazione al referendum abrogativo di cui all’art. 75 Cost. (legge n. 352 del 1970), in quanto si riconosce il potere di presentare proposte di legge alle Camere direttamente in capo ad una frazione del corpo elettorale (cinquantamila elettori). Le Camere, ovviamente, non hanno l’obbligo di tradurre in legge ogni proposta di iniziativa popolare; hanno soltanto l’obbligo di “prenderla in considerazione”, cioè di deliberare sulla proposta. Nei regolamenti parlamentari, è stabilito che le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono allo scadere delle Legislature 7 L’iniziativa legislativa La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Art. 72 Cost.: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. 1 0 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento ordinario e procedimenti speciali) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 1 1 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento ordinario e procedimenti speciali) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone L’art. 72 Cost. detta la disciplina fondamentale della fase deliberativa del procedimento di formazione della legge ordinaria. Il co. 1 esclude che un progetto di legge sia esaminato direttamente dalla Camera senza passare prima al vaglio della commissione permanente cui spetti la competenza per materia. A seconda del ruolo che la commissione svolge nel procedimento di approvazione si distinguono tre possibili procedimenti: a) per Commissione in sede referente: rappresenta il “procedimento normale”. La Commissione cui il Presidente della Camera affida l’esame del progetto di legge procede a tre “letture” del testo proposto: discussione sulle linee generali; votazione articolo per articolo e degli eventuali emendamenti; approvazione dell’intero testo e di una relazione rivolta all’Assemblea della camera. Il testo approvato dalla commissione è, quindi, sottoposto interamente al vaglio dell’Assemblea parlamentare, con un iter procedimentale del tutto simile a quello appena descritto per la commissione; 1 2 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento ordinario) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Sempre in questa fase, la commissione può utilizzare l’intero “strumentario informativo” a disposizione: audire ministri, disporre indagini conoscitive, richiedere informazioni alla Corte dei Conti, chiedere la predisposizione di relazioni tecniche al Governo, ecc. 1 5 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento ordinario) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Viceversa, al Senato l’istruttoria avviene in maniera molto più informale e senza pubblicità in sede di Presidenza della Commissione. 1 6 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento ordinario) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone - La commissione elabora un “testo unificato” dei vari progetti abbinati, oppure sceglie un testo base. - Fissa un termine per la presentazione degli emendamenti, che poi sono oggetto di discussione e votazione in commissione. - Sui testi emendati viene acquisito il parere delle altre commissioni interessate. In particolare, si segnala il parere delle c.d. commissioni filtro, che hanno una competenza trasversale rispetto ai singoli settori. Fra le principali, si tratta della commissione bilancio (per verificare la copertura finanziaria delle previsioni di spesa ed il rispetto delle leggi sulla contabilità dello Stato), la commissione affari costituzionali (per verificare la coerenza con l’ordinamento), la commissione politiche dell’Unione europea (per i progetti relativi all’attuazione delle norme comunitarie o che pongono problemi di compatibilità con esse), la commissione giustizia (per i progetti recanti sanzioni penali ed amministrative), la commissione lavoro della Camera. 1 7 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento ordinario) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Sugli emendamenti viene altresì acquisito il parere delle altre commissioni competenti (tra cui quelle “filtro”), del Governo e del relatore. Il Presidente mantiene anche un rilevante potere sull’ordine con cui porre in votazione gli emendamenti. Se riferiti alla medesima porzione di testo, verranno posti in votazione prima quelli che si allontanano di più dal testo base (interamente o parzialmente soppressivi, poi modificativi, infine aggiuntivi). - Votati gli emendamenti, si vota ciascun articolo, che può essere approvato, respinto, o rinviato in commissione per approfondimenti. - Il p.d.l. viene quindi votato nel suo complesso, con le relative dichiarazioni di voto. 2 0 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento ordinario) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone b) per Commissione in sede deliberante: si tratta di un “procedimento speciale” ammesso dall’art. 72, co. 3, il quale consente che la fase dell’approvazione legislativa si apra e si concluda in commissione, senza passare dall’Assemblea. A tal proposito si parla di commissione in sede legislativa alla Camera e commissione in sede deliberante al Senato. Le garanzie che circondano tale procedimento speciale sono: la c.d. “riserva di assemblea” prevista specificamente per i tipi di leggi indicati dall’art. 72, co. 4, la quale impone in questi casi di adottare sempre e comunque il procedimento normale; la possibilità − in ogni momento − di interrompere la procedura speciale, con ritorno al procedimento normale, su richiesta del Governo o di un certo numero di parlamentari (art. 72, co. 3). 2 1 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento in sede legislativa) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone c) per Commissione in sede redigente: si tratta di un altro “procedimento speciale” (disciplinato, con alcune sensibili differenze, dai regolamenti di Camera, dove si parla di “redigente rafforzata”, e Senato “deliberante attenuata”), che è detto anche misto, in quanto in commissione si svolge la discussione generale e la votazione articolo per articolo e degli emendamenti sul testo, mentre all’Assemblea è riservata unicamente l’approvazione finale del testo (alla Camera anche con la votazione dei singoli articoli) senza possibilità di modifiche (cosicché il testo risulta redatto in via definitiva dalla commissione, ma deliberato dall’Assemblea. 2 2 Segue: il ruolo delle commissioni parlamentari (procedimento in sede redigente) La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dopo l’approvazione, la legge, per divenire efficace, necessita della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Camera che ha approvato in via definitiva la legge la trasmette, con un “messaggio” (atto autonomo, formale e ufficiale, attestante la regolarità dell’approvazione), al Presidente della Repubblica, il quale deve promulgarla entro un mese dalla data dell’approvazione. Il termine può anche essere inferiore, se le Camere, a maggioranza assoluta dei componenti, ne introducano uno diverso nella stessa legge, dichiarandone l’urgenza (art. 73 Cost.) 2 5 Segue: la promulgazione e il rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone La promulgazione consiste in un atto di accertamento rivolto, anzitutto, a constatare la regolarità formale del procedimento legislativo e l’identità dei consensi delle due Camere; il suo effetto è quello di far sorgere il vincolo all’osservanza della legge in tutti, comprese le Camere, che non possono più revocare i loro consensi, e il guardasigilli (cioè il Ministro della giustizia), che deve procedere alla pubblicazione. Il controllo operato dal Capo dello Stato in sede di promulgazione presenta anche un profilo di carattere sostanziale (cioè sul contenuto della legge) che si ritiene riferibile al c.d. “merito costituzionale”; tale nozione abbraccia sia la legittimità costituzionale in senso stretto, sia criteri di convenienza generale, coerenza con gli indirizzi legislativi e altri, ma non può mai sfociare nel sindacato sull’opportunità politica delle scelte del legislatore. 2 6 Segue: la promulgazione e il rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Il Presidente della Repubblica ha il potere, nel caso in cui il controllo effettuato non abbia esito positivo, di rinviare la legge, con messaggio motivato al Parlamento. Tale potere può essere esercitato solo una volta e, se la legge viene riapprovata il Presidente è tenuto a promulgarla (art. 74 Cost.). Il decreto di rinvio è un atto sostanzialmente presidenziale, anche se necessita della controfirma del Governo. 2 7 Segue: la promulgazione e il rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone La promulgazione “motivata” Nota del 30 dicembre 2010 Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha oggi promulgato la legge recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”. Il Capo dello Stato ha contestualmente indirizzato la seguente lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri: "Promulgo la legge, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, non avendo ravvisato nel testo motivi evidenti e gravi per chiedere una nuova deliberazione alle Camere, correttiva della legge approvata a conclusione di un lungo e faticoso iter parlamentare. 3 0 Segue: la promulgazione e il rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone L'attuazione della legge è del resto demandata a un elevato numero di provvedimenti, a mezzo di delega legislativa, di regolamenti governativi e di decreti ministeriali; quel che sta per avviarsi è dunque un processo di riforma, nel corso del quale saranno concretamente definiti gli indirizzi indicati nel testo legislativo e potranno essere anche affrontate talune criticità, riscontrabili in particolare negli articoli 4, 23 e 26. 3 1 Segue: la promulgazione e il rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone La Promulgazione ed il giudizio di legittimità costituzionale Nota 23 luglio 2008 Al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stata sottoposta oggi, per la promulgazione, la legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Già il 2 luglio, in riferimento alla autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge (ora approvato dal Parlamento), si era reso noto che “punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato è stata la sentenza n. 24 del 2004 con cui la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che prevedeva la sospensione dei processi che investissero le alte cariche dello Stato. A un primo esame – quale compete al Capo dello Stato in questa fase – il disegno di legge approvato il 27 giugno dal Consiglio dei Ministri è risultato corrispondere ai rilievi formulati in quella sentenza. 3 2 Segue: la promulgazione e il rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Art. 80 Cost.: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. 3 5 L’art. 80 e l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone L’art. 80 Cost. stabilisce una riserva di legge formale per la concessione, da parte del Parlamento, dell’autorizzazione al Capo dello Stato a ratificare quei trattati internazionali che, in ragione del tipo di obblighi che impongono, sono considerati più importanti (trattati di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi). Per tutti gli altri trattati (ma, in realtà, ben pochi dovrebbero restare fuori dalla disposizione costituzionale citata) non è prevista l’autorizzazione parlamentare alla ratifica. 3 6 L’art. 80 e l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone La prassi in materia, tuttavia, dà luogo a numerose perplessità in relazione al rigoroso rispetto del disegno costituzionale. Infatti, il Governo, che – anche attraverso singoli Ministri – è l’organo cui spetta la conduzione delle trattative con gli altri Stati e la stipula del trattato, assai spesso tende a concludere (anche nei casi di cui all’art. 80) i c.d. “trattati o accordi in forma semplificata”, i quali si perfezionano non con la ratifica del Presidente della Repubblica, ma con la semplice sottoscrizione ad opera del rappresentante del Governo. 3 7 L’art. 80 e l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Il comma 1 stabiliva che “le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo”. Il bilancio è uno strumento politico-costituzionale che si materializza in un documento contabile contenente l’indicazione delle entrate e delle spese che si prevede saranno realizzate ed erogate nell’anno futuro. L’approvazione del bilancio avviene appunto a mezzo di una legge, la legge di bilancio, quale atto di indirizzo-controllo che deve essere approvato prima dell’inizio dell’anno finanziario cui si riferisce (cioè entro il 31 dicembre); qualora il termine non venga rispettato, si fa luogo all’esercizio provvisorio, che può avere una durata massima di quattro mesi e deve essere espressamente autorizzato con legge (art. 81, vecchio comma 2). 4 0 L’art. 81 Cost. e il procedimento di bilancio La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone La legge di approvazione del bilancio presentava due aspetti di “atipicità”: – come si è anticipato sopra, il fatto che non introduce nell’ordinamento nuove norme ad efficacia generale, anche se, in realtà, essa svolge la imprescindibile funzione di approvare le scelte proposte dal Governo sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa, autorizzando lo stesso Governo a dare seguito a quelle voci di spesa e solo ad esse (c.d. “vincolo di bilancio”). I rilevanti contrasti che si erano avuti in passato sul punto sono stati risolti grazie alla previsione dell’art. 81, vecchio comma 3, Cost., il quale imponeva il divieto di introduzione, con la legge di bilancio, di nuovi tributi e nuove spese rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti. La legge che approvava il bilancio non poteva dunque modificare la legislazione vigente, ovvero, era priva di forza attiva; 4 1 L’art. 81 Cost. e il procedimento di bilancio La funzione legislativa DIRITTO COSTITUZIONALE SPECIALE (FONTI) A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone Dipartimento di Scienze giuridiche - Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza DIRITT COSTITUZIONALE GENERALE A.A. 2013/2014 - Prof. Andrea Cardone – quanto alla forza passiva, la legge di approvazione del bilancio presentava (e tutt’ora presenta) un altro aspetto di atipicità derivante dalla previsione costituzionale che vieta espressamente la proposizione di referendum abrogativi su tale tipo di leggi (art. 75, co. 2, Cost.). 4 2 L’art. 81 Cost. e il procedimento di bilancio La funzione legislativa
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