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Lineamenti e basi del diritto amministrativo, Appunti di Diritto Amministrativo

Che cos'è un procedimento amministrativo, come si articola, termini di inizio e conclusione, partecipazione a esso. Pareri e valutazioni tecniche per provvedimenti amministrativi. Procedimenti di riesame e differenza tra revisione, riesame e rinvio

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 31/01/2023

francesco-bernabei
francesco-bernabei 🇮🇹

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Scarica Lineamenti e basi del diritto amministrativo e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! VIZI DI LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. Il provvedimento amministrativo è l’atto finale o conclusivo del procedimento. Dà formale definizione al procedimento, lo conclude; produce i suoi effetti verso l’esterno. L’efficacia verso l’esterno comporta l’attitudine a soddisfare o a sacrificare interessi privati. La legittimità è la conformità del provvedimento alle norme. Per contro, l’illegittimità è la difformità dalle norme. Illegittimità = annullabilità. Il provvedimento illegittimo è efficace sino a che non venga eventualmente annullato, d’ufficio dalla stessa Amministrazione o dal giudice su ricorso di chi vi abbia interesse. Provvedimento inoppugnabile è quello che non è stato impugnato davanti al giudice, entro un breve termine di decadenza, da chi ne avrebbe avuto interesse. Inoppugnabile significa pertanto non più contestabile. La ratio dell’inoppugnabilità risiede nella certezza dei rapporti, valore irrinunciabile in qualunque comunità. Inoppugnabilità non equivale a legittimità, come dimostra il residuare in capo alla stessa Amministrazione del potere di annullamento d’ufficio (beninteso, sussistendone i presupposti di legge). Tre vizi di legittimità del provvedimento: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. Incompetenza Es. il provvedimento è adottato dal Sindaco di un Comune, ma avrebbe dovuto essere adottato da un dirigente comunale. Questa è l’incompetenza relativa, che è vizio di legittimità del provvedimento. Si differenzia dall’incompetenza assoluta, che è invece vizio di nullità del provvedimento (provvedimento nullo = provvedimento inesistente). Si ha incompetenza relativa quando un provvedimento è adottato da un organo di un’Amministrazione, ma avrebbe dovuto essere adottato da altro organo della stessa Amministrazione (si veda l’esempio sopra prospettato del Sindaco e del dirigente del Comune). Si ha incompetenza assoluta quando un provvedimento è adottato da un’Amministrazione, ma avrebbe dovuto essere adottato da altra Amministrazione (es. Comune e Regione). Incompetenza relativa: viene in rilievo un rapporto inter-organico, tra organi della stessa Amministrazione. Incompetenza assoluta: viene in rilievo un rapporto inter-soggettivo, tra Amministrazioni. Tuttavia, la giurisprudenza tende a dilatare l’incompetenza relativa a scapito di quella assoluta. In particolare, predica l’incompetenza relativa tutte le volte in cui ha provveduto un’Amministrazione ma avrebbe dovuto provvedere altra Amministrazione, sempre che le due Amministrazioni siano titolari di attribuzioni convergenti nello stesso settore di amministrazione (es. Comune e Regione, titolari di attribuzioni convergenti nel settore di amministrazione ‘tutela del paesaggio’). Violazione di legge La formula “violazione di legge” è ingannevole perché riferita testualmente alla sola legge (statale o regionale): ma con “violazione di legge” ci si riferisce in realtà alla inosservanza di qualunque norma 1 giuridica, quale che sia il suo grado e la sua collocazione nell’ambito delle fonti del diritto (dalla Costituzione fino ai regolamenti comunali). Si distinguono violazioni procedurali e violazioni sostanziali. Le prime attengono al modus procedendi dell’Amministrazione che conduce il procedimento (es. mancata comunicazione di avvio del procedimento al diretto interessato, mancata richiesta di un parere obbligatorio), le seconde al contenuto dispositivo (e quindi alla ‘sostanza’) del provvedimento (es. rilascio di un’autorizzazione nonostante la mancanza in capo al richiedente di un requisito di legge). Eccesso di potere Anche qui la locuzione è forse ingannevole. “Eccesso di potere” non identifica la carenza/lo straripamento del potere, e cioè l’esercizio da parte dell’Amministrazione di un potere di cui non è titolare, vuoi perché non è previsto dalla legge, vuoi perché è bensì previsto dalla legge ma affidato ad altra Amministrazione (ciò che determina nullità del provvedimento, come prima accennato a proposito della c.d. incompetenza assoluta). “Eccesso di potere” Identifica, invece, il cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa. Dunque, l’eccesso di potere è il vizio della discrezionalità amministrativa. La giurisprudenza ha elaborato una serie di figure sintomatiche dell’eccesso di potere. La figura sintomatica è l’indice rivelatore della patologia (eccesso di potere), che a sua volta determina annullabilità del provvedimento. Qui di seguito alcune delle figure sintomatiche: - Contraddittorietà tra atti della medesima serie procedimentale (es. parere obbligatorio acquisito e immotivatamente disatteso); - Contraddittorietà tra provvedimenti (es. incentivo e sanzione per lo stesso comportamento); - Contraddittorietà insita nel medesimo provvedimento (es. tra motivazione e dispositivo); - Disparità di trattamento (trattamento diversificato di fattispecie simili); - Difetto di proporzionalità (es. sanzione esorbitante rispetto alla tenuità dell’illecito, destinazione di un’ingente area a edilizia residenziale pubblica in un Comune interessato da spopolamento); - Difetto di istruttoria (istruttoria procedimentale lacunosa o deficitaria); - Travisamento dei fatti (il provvedimento è adottato sul presupposto dell’esistenza di un fatto in realtà inesistente o, al contrario, sul presupposto dell’inesistenza di un fatto in realtà esistente, oppure sul presupposto di un certo modo di essere di un fatto che in realtà si presenta in altro modo); - Violazione di circolare/linee guida (circolari e linee guida non sono fonti del diritto, ché se lo fossero la loro inosservanza integrerebbe automaticamente violazione di legge; si tratta di direttive aventi lo scopo di uniformare il comportamento degli uffici cui sono rivolte, e la loro inosservanza immotivata integra un sintomo di eccesso di potere, ma è consentita la loro motivata inosservanza in particolari circostanze); - Insufficienza/incongruità della motivazione del provvedimento (mentre l’assoluto difetto della motivazione integra violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che impone che ogni provvedimento sia corredato dalla motivazione, intesa come enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione incorporata nel dispositivo); - Sviamento del potere dal fine (perseguimento di un fine diverso dal c.d. interesse pubblico primario, che è l’interesse pubblico per la cui cura quello specifico potere discrezionale è dalla legge dato all’Amministrazione; non deve trattarsi necessariamente di un fine privato, potrebbe essere anche un interesse pubblico, ma pur sempre diverso da quello c.d. primario). E’ raro che il giudice amministrativo annulli un provvedimento per sviamento del potere dal fine, in quanto non è 2
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