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Separazione e Divorzio in Italia: Normativa e Effetti Legali, Appunti di Diritto Privato

Una panoramica sulla separazione e il divorzio in Italia, analizzando i diversi tipi di separazione (consensuale e giudiziale), i presupposti e i requisiti per richiederli, gli effetti civili e patrimoniali, il ruolo del giudice e del tribunale, e le conseguenze per i coniugi e i figli. Vengono inoltre affrontati i temi della responsabilità genitoriale, del riconoscimento di paternità e maternità, e della filiazione fuori dal matrimonio.

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 28/02/2022

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Scarica Separazione e Divorzio in Italia: Normativa e Effetti Legali e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO: avviene con 3 fasi: - Separazione di fatto, senza effetti giuridici - Separazione legale, consensuale oppure giudiziale (non presuppone il consenso di una delle due parti per intollerabilità della convivenza) - Divorzio ( cessa il rapporto matrimoniale) Artt. 150 ss cc => la separazione legale ha effetti sul matrimonio come rapporto e non come atto + disciplina sulla separazione ed il divorzio si applica sia per il matrimonio civile sia per quello religioso. Vi è la risoluzione del contratto. Effetti civili della separazione legale: 1. Sorta di sospensione dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi di carattere personale 2. Persistenza delle obbligazioni a carattere patrimoniale, gli ordini di mantenimento, educazione e istruzione dei figli  Dovere coabitazione è attenuato + dovere di fedeltà idem , sospensione od attenuamento che con divorzio finiscono Separazione consensuale: 1. Accordo dei coniugi omologato dal Tribunale 2. Accordo dei coniugi con l’assistenza degli avvocati => negoziazione assistita quando è consensuale, e non è per forza il giudice a dover stabilire il divorzio 3. Accordo dei coniugi di fronte all’ufficiale giudiziario  Contenuto accordo è variabile e riguarda i rapporti patrimoniali (fino a quando non c’è divorzio, c’è obbligo di mantenere la famiglia, dopo se separazione con addebito obbligo di mantenere la famiglia) + affidamento figli Separazione giudiziale art 151 cc, presupposto è la mancanza dell’accordo tra i coniugi - Requisito oggettivo dell’intollerabile convivenza per cause non dei coniugi, ma anche a livello sentimentale, o che non si accettano la scelta dell’altro. - La separazione è pronunciata dal giudice, su iniziativa promossa da uno dei due coniugi. Separazione con addebito art 151cc 2°comma con riferimento ai doveri (art. 143 cc)  Ove ne sia richiesto: cioè una delle due parti deve chiedere l’addebito e ne scaturisce la perdita dei beni successori, se uno dei due coniugi non lo richiede, il giudice non può addebitarla a uno dei due coniugi, cioè non può d’ufficio dichiarare l’addebito della separazione. ADDEBITO NON RILEVABILE D’UFFICIO. Se la separazione è addebitata ad uno dei due coniugi quest’ultimo: - Perde i diritti successori nei confronti dell’altro - Perde il diritto all’assegno di mantenimento durante la vita separata Il coniuge a cui è addebitata la separazione ha solo il diritto agli alimenti se dimostra lo stato di bisogno (art 156 cc 2° comma + 433 cc) => presupposto è lo stato di bisogno e il non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 cc) *gli alimenti sono un altro istituto del diritto civile che non riguarda solo i coniugi ma anche altri soggetti, come i fratelli, i donatori, e dice che se un soggetto è in uno stato di bisogno ( gli mancano i viveri e non ha la possibilità di sostentamento ) prevede che i famigliari siano oggetti di fornire una prestazione primaria di assistenza. Effetti separazione legale: - Con la separazione legale vengono meno il dovere di coabitazione e fedeltà ed il dovere di assistenza. => si attenuano i doveri inerenti ai rapporti personali + il dovere di assistenza diventa solo pecuniario con l’eventuale obbligo di assegno periodico - Cessa la presunzione di paternità del marito, significa che se una donna sposata rimane incinta e partorisce, il bambino eredita ex legis la presunzione della paternità, MA è possibile far cadere la presunzione. - La moglie separata può però mantenere il cognome del marito, in quanto con il matrimonio al cognome della moglie si aggiunge quello del marito. Ma dopo matrimonio, con divorzio, nonecontinua così. MA diritto di famiglia sempre in evoluzione. - Scioglimento comunione dei beni => la riforma del 2015 ha precisato il momento in cui questo avviene. DIVORZIO - Introdotto con la L.1 /12 del 1970 n. 898 e successivamente riformata dalla L. 6/03 del 1987 e dalla L. n. 55 del 2015 - Referendum per abrogare questa legge nel 1974: vittoria del NO, perciò no abrogazioni della legge - Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio…quando accerta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza delle cause previste dall’art 3 => elenco tassativo. - Elenco tassativo: non esiste il divorzio consensuale - Le principali cause del divorzio sono: a. La separazione legale di durata di 12 mesi nel caso di separazione giudiziale b. 6 mesi nel caso di separazione consensuale c. Sentenza di condanna dell’altro coniuge all’ergastolo o alla reclusione per più di 15 anni o condanne molto gravi d. Non consumazione del matrimonio - Gli effetti del divorzio: a. Cessazione completa dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi b. Il giudice però può disporre a carico di uno di essi un assegno periodico di mantenimento ni confronti dell’altro (art 5 comma 5) c. Il giudice decide in merito all’ affidamento dei figli e alle contribuzioni al mantenimento dei rispettivi figli d. Anche in caso di divorzio si applicano le regole sull’affidamento condiviso. Affidamento condiviso - Legge n. 54 del 2006 e ora nuovo capo II titolo IX art 337 biss ss cc - Di regola i figli sono affidati ad entrambi i genitori - Si applica sia nei casi di separazione sia nei casi di divorzio e anche nel caso di genitori non coniugati ma di fatto conviventi - Condivisione della responsabilità verso i figli da parte di entrambi i genitori - In caso di disaccordo interviene il giudice
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