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Lo Stato (come nasce e come si sviluppa), Schemi e mappe concettuali di Diritto

Il concetto di Stato e la sua evoluzione storica, partendo dalla fine del regime feudale e dalla pace di Westfalia del 1648. Vengono descritti i tre elementi che definiscono uno Stato: l'apparato che esercita la sovranità, il territorio delimitato da confini e il popolo. Inoltre, vengono analizzati gli organi dello Stato, suddivisi in base alla composizione, alle funzioni, alla scelta delle persone che li ricoprono e all'importanza.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

In vendita dal 21/08/2022

melissa-skraqi
melissa-skraqi 🇮🇹

16 documenti

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Scarica Lo Stato (come nasce e come si sviluppa) e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto solo su Docsity! §§) Convenzionalmente il moderno concetto di Stato nasce nel 1648 con la pace di Westfalia che chiuse la guerra dei 30 anni, che pose fine al regime feudale e quindi segnò il tramonto del Papato e dell’Impero quali supreme autorità politiche europee. Nella società feudale non esiste infatti un solo centro di potere, ma due autorità dotate di pretese universalistiche – il Papa e l’Imperatore – e numerose entità politiche (feudi, principati, signorie, …) ad esse assoggettate. Ma né il Sacro Romano Impero né le autorità politiche locali possono essere considerati Stato nel moderno senso della parola: al primo mancava infatti l’elemento della sovranità interna, alle seconde l’aspetto esterno della sovranità. Gli Stati attuali sono molto diversi fra loro, ma possiedono alcune caratteristiche comuni che consentono di usare per tutti il termine “Stato”. Lo Stato è l’organizzazione giuridica di un popolo stabilmente stanziato su un territorio. La nozione di Stato, quindi, risulta dal concorso di tre elementi: un elemento giuridico, consistente ➢ nell’apparato che esercita in modo stabile la potestà d’imperio (sovranità) due elementi materiali, consistenti ➢ in un territorio delimitato da confini ➢ in un popolo Lo Stato è quindi innanzitutto l’apparato che esercita in modo stabile il potere politico sul popolo stanziato su un dato territorio (STATO–APPARATO). In questa prospettiva è quindi distinto dal popolo su cui su cui il potere viene esercitato, cioè dalla società civile governata dall’apparato (STATO-COMUNITA’) e depositaria di interessi di cui l’apparato si fa carico in presenza di istanze condivise. §§) LO STATO APPARATO 1) Lo Stato come persona giuridica – Lo Stato ha una fisionomia autonoma rispetto a quella del re o delle persone che agiscono in suo nome. Giuridicamente pertanto lo Stato ▪ è un’entità astratta a se stante, è, cioè, un ente diverso dalla persona (o dalle persone) che esercitano il potere, ▪ che ha una sua continuità indipendentemente dalle persone che si succedono al potere; ▪ è il solo titolare dei poteri sovrani che i suoi funzionari esercitano in suo nome ▪ ed è titolare di un patrimonio distinto da quello del sovrano, patrimonio che è destinato ad uso pubblico Affermandosi come persona giuridica, lo Stato diventa dunque titolare di situazioni giuridiche proprie. Lo Stato così inteso si distingue quindi ▪ dallo Stato personale, che si caratterizzava per la coincidenza fra la persona del Re e lo Stato stesso, con la conseguenza che la volontà del primo era considerata la volontà del secondo ▪ e dallo Stato patrimoniale, in cui lo Stato, a partire dal territorio, era considerato proprietà personale del Re con la conseguenza che nessuna distinzione era possibile fra beni destinati ad uso privato del sovrano e beni stabiliti ad uso pubblico concezioni che risalgono all’epoca feudale. In quanto entità astratta (PERSONA GIURIDICA), dotata di capacità giuridica e d’agire, lo Stato opera attraverso organi che agiscono in suo nome. Gli organi dello stato possono essere distinti in base a diversi criteri: a) dal punto di vista della loro composizione, esistono: ORGANI MONOCRATICI (o INDIVIDUALI) che sono formati da una sola persona (es. PdR; Presidente del Consiglio dei ministri; Prefetto; Sindaco); ORGANI COLLEGIALI che sono formati da più persone che devono esprimere congiuntamente la volontà dell’organo (es. Camera dei deputati; Corte Costituzionale); ORGANI COMPLESSI che sono a loro volta formati da più organi (es. Governo che è formato dal Presidente del consiglio, dal Consiglio dei ministri e dai Ministri); b) dal punto di vista delle funzioni che devono svolgere, esistono ORGANI LEGISLATIVI, ESCUTIVI e GIUDIZIARI c) a seconda di come vengono scelte le persone che ricoprono gli incarichi pubblici, esistono: ORGANI TECNICI/BUROCRATICI che hanno il compito di dare attuazione alle decisioni prese dagli organi politici; il loro personale (funzionari e impiegati) *) è scelto in base a criteri di competenza tecnica e professionale, *) è reclutato mediante concorso, *) viene impiegato in modo stabile. Esistono poi ORGANI POLITICI1 che hanno il compito di prendere le decisioni che riguardano l’intera collettività; i loro membri *) sono scelti in base al loro orientamento politico, *) sono eletti direttamente o indirettamente dal popolo e *) il loro mandato è sempre temporaneo. d) a seconda della loro importanza esistono ORGANI COSTITUZIONALI, che sono gli organi supremi dello Stato, i soli che caratterizzano lo Stato in un dato momento storico costituendo un elemento necessario e indefettibile dell’ordinamento giuridico supremo, la cui struttura è definita direttamente dalla Costituzione. Gli organi costituzionali sono in posizione di parità gli uni rispetto agli altri e di reciproca indipendenza; si parla di sovranità ripartita: in quanto organi sovrani, essi sono tutti contitolari della funzione di indirizzo politico. Sono organi costituzionali: il corpo elettorale, il Parlamento (e quindi ciascuna delle Camere di cui è composto), il Presidente della Repubblica, il Governo, la Corte Costituzionale2. Esistono anche ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE che, pur non presentando i caratteri di sovranità che sono tipici degli organi costituzionali (e infatti non sono contitolari della funzione di indirizzo politico), sono disciplinati dalla Costituzione in quanto organi di garanzia dell’indipendenza della funzione giurisdizionale ordinaria – tale è il CSM – o in quanto organi ausiliari di quelli costituzionali – tali sono il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio Supremo di difesa Attraverso gli organi costituzionali lo Stato esercita la sua sovranità; attraverso gli organi politici lo Stato manifesta la sua volontà. e) a seconda dell’attività svolta esistono ORGANI ATTIVI che formano e manifestano la volontà dello stato, ORGANI CONSULTIVI che concorrono a formare tale volontà formulando pareri (facoltativi o obbligatori, raramente vincolanti), ORGANI DI CONTROLLO che verificano l’atto emanato dai primi, durante e dopo la sua formazione. 1 Più propriamente si definisce POLITICO l’ente che è in grado di determinare in via autonoma i propri fini 2 Si ritiene che non rientri fra gli organi costituzionali la Magistratura ➢ le navi e gli aerei sono soggetti alla sovranità dello Stato di cui battono la bandiera (cioè nei cui registri sono iscritti). Essi sono considerati territorio dello Stato della bandiera ovunque si trovino se si tratta di navi e aerei militari e di Stato; navi e aerei civili e commerciali sono considerati territorio dello Stato della bandiera solo se sono negli spazi internazionali, sono invece soggetti alla legge dello Stato territoriale quando si trovano al suo interno. ➢ Sono invece soggette ad un particolare regime giuridico le sedi diplomatiche (ambasciate e consolati) all’estero protette, in forza di un’antica consuetudine, dalla cosiddetta immunità territoriale che si traduce nel divieto per le autorità e agenti dello Stato territoriale di accedere ai locali della missione e di sottoporre a perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata le stanze, gli archivi, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto delle missioni. Le missioni diplomatiche godono anche di immunità dalla giurisdizione locale per i fatti che accadono all'interno delle stesse e il personale dell’immunità diplomatica. 2) Il POPOLO. E’ l’insieme di tutti coloro che sono riconosciuti come cittadini dello Stato. Ogni Stato stabilisce le norme in base alle quali una persona è riconosciuta come cittadino. Poiché gli Stati possono dotarsi di regole diverse, può accadere che una persona abbia più di una cittadinanza oppure che sia apolide (cioè senza alcuna cittadinanza). ACQUISTO DELLA CITTADINANZA. Il riconoscimento della cittadinanza può basarsi su due criteri opposti: • lo jus sanguinis (diritto del sangue) in base al quale la cittadinanza è riconosciuta esclusivamente ai figli dei cittadini, ovunque siano nati e ovunque risiedano • lo jus soli (diritto del suolo) in base al quale la cittadinanza è riconosciuta a tutti coloro che nascono nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, oppure a tutti coloro che risiedono legalmente per un certo numero di anni entro i confini dello Stato In tutti i paesi in grigio vige lo ius sanguinis. In quelli in blu vige lo ius soli (di solito seconda- riamente anche lo ius sanguinis) In quelli in turchese sono in vigore legislazion i più articolate (ius soli condiziona to ecc.). Il primo criterio configura una cittadinanza di tipo etnico, sulla base della discendenza (non conta dove una persona vive, ma da chi discende); il secondo configura una cittadinanza di tipo territoriale, sulla base della residenza (non conta il gruppo etnico di provenienza, ma dove una persona è nata o vive stabilmente). Lo jus soli è criterio adottato prevalentemente negli stati americani, lo jus sanguinis è più tipicamente europeo – anche se oggi prevalgono forme di commistione fra i due criteri, con prevalenza dell’aspetto etnico in alcuni paesi (come la Germania) dell’aspetto territoriale in altri (come la Francia). Anche l’Italia adotta un sistema misto, in cui però la discendenza (jus sanguinis) conta più della residenza (jus soli).4 E’ infatti cittadino italiano per nascita soltanto chi è figlio di padre o madre italiani, anche se nato all’estero. La cittadinanza italiana si acquista dunque normalmente per diritto di sangue; la acquista per diritto di suolo solo la persona che nasce in territorio italiano a cui nessuna cittadinanza è trasmessa dai genitori (ad es. perché ignoti o apolidi). Non acquista invece la cittadinanza italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri; in questo caso, però, chi abbia vissuto in modo continuativo in Italia per 18 anni può fare richiesta di cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età. Gli stranieri possono acquistare la cittadinanza italiana • per matrimonio: lo straniero/a che sposa una cittadina/o italiano/a può richiedere la cittadinanza purchè risieda in Italia da almeno 6 mesi al momento del matrimonio (altrimenti può farlo dopo tra anni) • per concessione (cd. naturalizzazione): lo straniero che risiede legalmente da un certo numero di anni (4 se proviene da un Paese comunitario, 5 se apolide, 10 se straniero extracomunitario) può presentare domanda al capo dello Stato; in tal caso la cittadinanza viene concessa dal PdR con decreto. CITTADINANZA E LEGGE APPLICABILE. Tutti coloro che non hanno la cittadinanza italiana sono stranieri. La condizione giuridica degli stranieri è uno dei temi più complessi e controversi della vita politica italiana. Negli ultimi decenni, di fronte alla crescita dell’immigrazione, si sono succedute norme diverse; le più recenti, a partire dal 1998, si propongono fondamentalmente due obiettivi: a) impedire un accesso indiscriminato degli stranieri in Italia; b) garantire a coloro che vivono e lavorano legalmente nel nostro Paese tutti i diritti fondamentali l’accesso ad alcuni servizi essenziali. La legge italiana distingue ormai nettamente tra due tipi di stranieri: • i cittadini dei Paesi aderenti all’Unione europea – che godono della condizione comune di cittadini europei e possono pertanto circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi stato dell’Unione; • i cittadini extracomunitari – ossia gli stranieri provenienti da paesi esterni all’UE. Quali differenze esistono fra la condizione giuridica dei cittadini italiani e quella degli stranieri, in particolare quelli extracomunitari? Se si legge con attenzione la Costituzione, si può notare che quando essa vuole indirizzare le sue disposizioni ai soli cittadini italiani lo dice espressamente (per esempio, art.16 libertà di circolazione e soggiorno, art.48 diritto di voto), mentre altrimenti usa la parola “tutti” (per esempio, art.19 libertà religiosa, art.21 libertà di manifestazione del pensiero) includendo così anche gli stranieri. Dall’esame delle norme costituzionali si può quindi ricavare che gli stranieri che si trovano in Italia, da qualunque Paese provengano, godono dei fondamentali diritti dell’uomo come i cittadini italiani. I cittadini italiani hanno in più specifici diritti (elettorato attivo e passivo, accesso agli impieghi pubblici, protezione diplomatica quando si trovi all’estero). Tra i diritti dei cittadini 4 La legge n.91/1992 ha dettato le nuove norme in materia di cittadinanza nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale dall’Italia allo scopo di conseguire 2 obiettivi fondamentali: 1) evitare se possibile i casi di doppia o plurima cittadinanza, oltre che i casi di apolidia; 2) fare dipendere l’acquisto e la perdita della cittadinanza da elementi oggettivi e non dalla semplice volontà del soggetto.
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