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Mappe corso esecuzione forzata, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Temi: - Art 492 - Art 492bis - Assegnazione e vendita - Beni - Conversione pignoramento - Estinzione - Esecuzione in forma specifica - Espropriazione beni indivisi - Misure di coercizione - Opposizioni - Pignoramento immobiliare - Pignoramento presso terzi - Sospensione processo - Vendita indiretta

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

In vendita dal 22/05/2024

Alesssfausttt
Alesssfausttt 🇮🇹

4.9

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Scarica Mappe corso esecuzione forzata e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Misure di coercizione indiretta Finalità art 614bis Ottenere l'esecuzione di un obbligo rimasto inadempiuto. Le misure di coercizione indiretta, a differenza dell'esecuzione forzata, mirano a indurre l'inadempiente ad adempiere spontaneamente. Caratteristiche e applicazione Natura Surrogatoria: Attraverso il processo esecutivo, si sostituisce all'inerzia del debitore e si ottiene il soddisfacimento delle ragioni del creditore. Coercizione Indiretta: Ha una funzione punitiva e mira a indurre l'inadempiente ad adempiere sotto la minaccia di sanzioni pecuniarie. Ambito di Applicazione: Le misure di coercizione indiretta possono essere adottate per obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro. Procedura e sanzioni Richiesta delle Misure: Le misure possono essere richieste su istanza della parte non inadempiente, il giudice del merito determina la somma di denaro da corrispondere per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Determinazione dell'Importo: Il giudice considera il valore della controversia, la natura della prestazione, il vantaggio derivante dall'inadempimento e il danno alla parte ricorrente. La determinazione è discrezionale e tiene conto di ogni elemento utile. Emendamenti normativi e impugnabilità La norma stabilisce che l'adozione delle misure non deve essere manifestamente iniqua. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione costituisce un titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute. Art 474bis 39 Derivante dall'abrogazione dell'art. 709 ter, si applica alle controversie di separazione e divorzio in cui un genitore si comporti in modo inadempiente o pregiudichi i figli. Mirato a punire il genitore inadempiente o a prevenire comportamenti dannosi per i figli. È gestito dagli ausiliari del giudice, come il coordinatore genitoriale. La Cartabia ha rimpiazzato l'art. 709 ter con una norma volta a sanzionare il comportamento genitoriale inadeguato anziché risolvere le controversie tra i genitori. Esecuzione in forma specifica Obblighi di fare Natura Fungibile: Si riferiscono a prestazioni fungibili che possono essere eseguite da un terzo in sostituzione del debitore. Ad esempio, se il debitore è un cantante che rifiuta di salire sul palco, si tratta di un obbligo di fare fungibile. Obblighi di non fare Si applicano agli obblighi di distruggere un bene illecitamente costruito, come la demolizione di una struttura abusiva. Non si pone il problema della fungibilità, poiché l'obbligo riguarda la ripristinazione dello stato originario. Procedura di esecuzione Ricorso al Giudice dell'Esecuzione: Dopo la notificazione del precetto, il creditore deve presentare un ricorso al giudice dell'esecuzione per determinare le modalità di esecuzione. Il titolo esecutivo può essere una sentenza o un verbale di conciliazione. Nomina dell'Ufficiale Giudiziario: Il giudice emette un'ordinanza integrativa del titolo esecutivo e nomina l'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione. Esecuzione e Intervento del Giudice: Durante l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può richiedere al giudice dell'esecuzione l'eliminazione di eventuali ostacoli pratici. Se necessario, può essere richiesto l'intervento della forza pubblica. Conto delle Spese e Decretazione Ingiuntiva: Una volta completata l'esecuzione, il creditore presenta un conto delle spese all'ufficio giudiziario, il quale può emettere un decreto ingiuntivo di pagamento a carico del debitore. Esecuzione per consegna o rilascio Bene Mobile (Consegna): Si riferisce alla consegna di un bene mobile al creditore. Bene Immobile (Rilascio): Si riferisce al rilascio di un bene immobile al creditore. L'ufficiale giudiziario comunica il giorno dell'immissione in possesso tramite un avviso di rilascio. Verbale di Rilascio: Al momento dell'immissione in possesso, l'ufficiale giudiziario redige un verbale di rilascio che fotografa lo stato dell'immobile e dà diritto al creditore di richiedere i danni correlati. Opposizione DOPO inizio esecuzione Quando l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione riguardante la contestazione del diritto di esecuzione o la pignorabilità dei beni deve essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione stesso. Fase di ricorso Forma del Ricorso: Poiché il processo esecutivo è già in corso, l'atto di opposizione assume la forma di ricorso anziché di citazione. Questo implica un contraddittorio differito, poiché il primo soggetto che viene a conoscenza dell'opposizione è il giudice. Assegnazione del Fascicolo: Il giudice dell'esecuzione riceve il fascicolo e assegna un termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, fissando un'udienza alla quale le parti devono comparire. Inammissibilità opposizione L'opposizione non può essere proposta se è stata effettuata dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione dei beni conformemente agli articoli 530, 552 e 569. Tuttavia, è possibile proporre l'opposizione anche dopo questi termini se l'opponente dimostra di non aver potuto farlo tempestivamente per cause non imputabili a lui. Giudizio Sospensione e Giudizio di Merito: Il ricorso comporta la fissazione di un'udienza, durante la quale il giudice dell'esecuzione decide sulla domanda di sospensione, che riguarda non solo il titolo esecutivo e il precetto, ma anche l'atto esecutivo e il pignoramento già notificato. Successivamente, il giudice valuta se la causa di merito, che segue questa fase cautelare, sia di sua competenza. Continuazione del Processo: Dopo l'udienza, il processo esecutivo e quello di opposizione procedono in modo autonomo ma parallelo. Se il giudice dell'esecuzione è competente per la causa, assegna un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Se non è competente, la causa viene rimessa all'ufficio giudiziario competente, con un termine per la riassunzione della causa. Opposizione PRIMA inizio esecuzione Contestazione Il debitore può proporre opposizione al precetto quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata. Termini e giudice La contestazione del diritto contenuto nel titolo esecutivo richiamato dall'atto di precetto non è soggetta a un termine esplicito, ma il range dell'opposizione è definito dal periodo in cui l'esecuzione non può ancora iniziare dopo la notifica dell'atto di precetto. La richiesta di opposizione deve essere proposta innanzi al giudice competente per materia, valore e territorio, secondo l'articolo 27cpc. Sospensione efficacia esecutiva La prima domanda che il debitore presenterà al giudice dell'opposizione riguarda la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto. Questa richiesta può essere totale o parziale, in relazione alla parte contestata del diritto. Giudizio di cognizione Il giudizio di opposizione è un vero e proprio giudizio di cognizione, retto dalle norme ordinarie o, attualmente, dalle norme della riforma Cartabia. Pertanto, l'atto di opposizione sarà un atto di citazione. Motivi opposizione Adempimento spontaneo del debito da parte del debitore, documentato con prove concrete. Anche un adempimento parziale può giustificare una richiesta di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del precetto. Contestazione della legittimazione passiva del soggetto a cui è stato notificato l'atto di precetto, nel caso in cui non sia il debitore effettivo del credito. Espropriazione beni indivisi Oggetto L’espropriazione di beni indivisi ha per oggetto la quota (ideale) appartenente al debitore di un bene indiviso, anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Notifica pignoramento L'art. 599 cpc dispone che venga notificato avviso del pignoramento cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Modalità espropriazione Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, può procedere all’espropriazione in 3 modi diversi: Separazione: Se possibile, il giudice provvede alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Vendita della Quota: Se la separazione in natura non è possibile, si procede alla vendita della quota indivisa. Divisione: Si nomina un consulente per accertare l'eventuale divisibilità del bene e si avvia un giudizio di divisione. Vendita forzata Se nessuna delle ipotesi precedenti si realizza, l'immobile viene venduto secondo i principi della vendita forzata e il ricavato viene diviso tra i proprietari. Sospensione esecuzione Una volta proposta la domanda di divisione, il processo esecutivo viene sospeso fino a quando non si raggiunge un accordo tra le parti o non si emette una sentenza passata in giudicato. Conclusione giudizio Una volta concluso il giudizio sulla divisione, le parti interessate devono procedere alla riassunzione del processo esecutivo nelle forme e termini dovuti. Pignoramento presso terzi ex art 543cpc Procedimento complesso: Coinvolge un soggetto terzo (debitor debitoris) che non diventa parte del rapporto giuridico ma il cui ruolo è essenziale per il successo del giudizio. Quando si utilizza: Per pignorare crediti del debitore verso terzi o beni del debitore in possesso di altri. Procedura Notifice del precetto e del titolo solo al debitore. L'atto di pignoramento va notificato al 3° dall?UG, redatto dal creditore. Contenuto dell'atto di pignoramento: - Ingiunzione al debitore. - Indicazione del credito, titolo esecutivo e precetto. - Cose o somme dovute e intimazione al 3° di non disporre senza ordine del giudice. - Residenza o elezione di domicilio e PEC del CP. - Citazione del debitore a comparire davanti al giudice. - Invito al 3° di comunicare la dichiarazione entro 10gg via raccomandata o PEC. - Avvertimento al 3° sulle conseguenze della mancata dichiarazione o comparizione. Debosito by CP della nota di iscrizione al ruolo, del titolo esecutivo e del precetto. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Debitore è obbligato a custodire somme / cose dovute. Avviso di avvenuta iscrizione a ruolo: - Notifica al debitore e al terzo entro la data dell’udienza di comparizione. - Deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. - Mancata notifica o deposito rende il pignoramento inefficace. Dichiarazione di consistenza Comunicazione scritta del terzo sulle somme o cose dovute al debitore. Dichiarazione confessoria, obbligo di collaborazione del terzo con il giudice di esecuzione. Contenuto: - Somme o cose dovute e termini di pagamento o consegna. - Sequestri e cessioni notificate o accettate. Riforma Cartabia Obbligo di notifica: Il creditore deve notificare al terzo e al debitore l’avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento prima della prima udienza. Efficacia del pignoramento: Mancata notifica rende il pignoramento inefficace e libera il terzo dagli obblighi di custodia. Udienza e assegnazione somme Procedura: - Assegnazione delle somme al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti. - Liquidazione delle spese dell’esecuzione. - Estinzione del giudizio, ma non degli obblighi del terzo. Obblighi del Terzo: - Proseguono fino al pagamento completo del debito. - Se il debitore cessa il rapporto di lavoro, il vincolo si estende al trattamento di fine rapporto. Ordinanza del Giudice: - Comunicata al terzo. - Costituisce titolo esecutivo contro il terzo che non adempia spontaneamente. Beni Impignorabilità Assolutamente o relativamente impignorabili Assolutamente impignorabili per natura e funzioni - Cose sacre: Oggetti di culto (es. presepe, ma non l'albero di Natale). - Anello nuziale. - Abbigliamento: Vestiti e biancheria. - Arredi essenziali: Letto, tavolo da pranzo, sedie, armadi guardaroba, frigorifero, lavatrice. - Utensili di casa: Indispensabili per la vita domestica del debitore e dei familiari conviventi. Eccezioni: Mobili di rilevante valore economico o artistico-antiquario (es. mobili antichi). - Armi. - Obblighi pubblici: Oggetti necessari per l'adempimento di un pubblico servizio. - Documenti personali: Lettere, decorazioni al valore, scritti di famiglia, salvo facciano parte di una collezione. - Animali domestici e terapeutici: Animali di affezione, animali per assistenza terapeutica (es. cane guida). Ratio: Proteggere beni di primaria necessità e con valore affettivo o strumentale alla vita ordinaria del debitore. Relativamente impignorabili perché connessi all'attività del creditore - Proprietà agricola: Beni a servizio o per la coltivazione del fondo, pignorabili solo in mancanza di altri beni mobili. - Strumenti professionali: Pignorabili solo nel limite di 1/5, e solo se il valore degli altri beni non è sufficiente a soddisfare il credito. Eccezioni: - Forma societaria: Se il debitore è costituito in forma societaria. - Prevalenza economica: Attività del debitore con prevalenza dei caratteri economici del capitale rispetto all’apporto personale. Crediti Assolutamente impignorabili: - Crediti alimentari: Pignorabili solo se il credito è di natura alimentare (limite di 1/3 stabilito dal giudice). - Prestazioni di sostentamento: Sussidi di grazia, maternità, malattia, funerali. - Polizze vita: Considerate impignorabili dalla Cassazione. Parzialmente pignorabili: - Stipendi, pensioni e emolumenti: Limite di 1/5 per contemperare le esigenze del creditore con quelle di sostentamento del debitore. - Conto corrente: Somma pignorabile solo se superiore al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro. Procedure per pignoramenti impropri Debitore può promuovere un procedimento di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in caso di pignoramenti in contrasto con le norme. Ulteriori cause di estinzione Omissione formalità pubblicitarie necessarie ex lege Introdotta dal legislatore come misura per garantire trasparenza e pubblicità nelle operazioni di vendita nel processo esecutivo MA considerata eccessivamente gravosa per le parti Requisiti di pubblicazione Data e dettagli delle operazioni di vendita devono essere pubblicati sul Portale delle vendite telematiche. Costo: 100€ per ogni annuncio pubblicato. La responsabilità compete al CP o CI con titolo. La pubblicazione deve avvenire nel termine stabilito dal giudice Consenguenze mancanza Estinzione con ordinanza, che è impugnabile A meno che forza maggiore: malfunzionamento attestato dei sistemi informatici del dominio giustizia Procedura ed effetti Ordinanza da giudice ex officio o su istanza di parte, comunicata da cancelliere Possibile reclamo da debitore, CP e CI Estinzione atti esecutivi compiuti fino a quel momento + obbligo del custode di rendere conto dell'esecuzione al giudice. Eccessivo ribasso importo vendita Non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori in cosiderazione dei costi necessari per la procedura, la probabilità di liquidazione del bene e il presumibile valore di realizzo dello stesso. Procedura Il giudice può disporre d’ufficio l’applicazione di questa norma. Valutazioni del Giudice: - Valore del Bene: Valore che ha raggiunto il bene dopo vari tentativi di vendita. - Costi dell'Esecuzione: Ammontare delle spese necessarie per la prosecuzione della procedura. - Probabilità di Vendita: Valutazione discrezionale sul presumibile realizzo della vendita del bene (es. il bene potrebbe non essere più vendibile). Fasi Esperimenti di Vendita: Il giudice deve considerare gli esperimenti di vendita già effettuati e il prezzo raggiunto. Analisi dei Costi: Valutazione dei costi dell’esecuzione in corso. Valutazione di Futuro Realizzo: Stima del valore presumibile che potrebbe essere realizzato dalla vendita del bene. Effetti estinzione Chiusura Anticipata del Processo: Il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo e quindi la sua estinzione. L’ordinanza di estinzione deve essere comunicata alle parti coinvolte. Contro l’ordinanza di estinzione è ammesso reclamo. Effetti estinzione Obblighi del giudice Ordinanza di Estinzione: Il giudice pronuncia l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo. Cancellazione della Trascrizione del Pignoramento: Ordinata dal giudice. Eseguita dal conservatore dei registri immobiliari su richiesta della parte interessata, con il provvedimento del giudice e l'indicazione della cancelleria che non è stata proposta opposizione all'ordinanza di estinzione. Liquidazione spese Contestualmente all'ordinanza di estinzione, il giudice liquida le spese sostenute dalle singole parti. Include la liquidazione dei compensi spettanti al delegato alla vendita, se richiesto, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. Effetti dichiarazione Prima dell'Aggiudicazione o dell'Assegnazione del Bene: gli atti compiuti fino a quel momento diventano inefficaci. Dopo l'Aggiudicazione o l'Assegnazione del Bene: la somma ricavata dall'aggiudicazione viene consegnata al debitore. Possibilità nuovo giudizio L'estinzione anticipata non impedisce la proposizione di un nuovo giudizio esecutivo per soddisfare le ragioni creditorie. Non costituisce abuso del diritto finché perdura l'efficacia del titolo esecutivo. Custode giudiziario Obbligo di rendere il conto dell'esecuzione a seguito dell'estinzione del giudizio. Il giudice esamina e approva il conto in un'udienza alla quale deve comparire il debitore. I costi dell'esecuzione dovrebbero gravare sul debitore. Il giudice liquida anche l'importo di queste spese, che vengono poste a carico del creditore procedente se non coperte dall'esecuzione stessa. Titolo esecutivo per spese Alcuni tribunali considerano l'ordinanza come titolo esecutivo, permettendo al creditore di aggiungere gli importi liquidati a quelli già dovuti dal debitore. Altri tribunali non riconoscono l'ordinanza come titolo esecutivo, rendendo la liquidazione delle spese inefficace per il recupero forzoso. Estinzione naturale Per chiusura normale del procedimento Il processo raggiunge il suo fine naturale: trasformazione del bene pignorato in somme di denaro. Ordinanza assegnazione somme Il giudice assegna le somme al creditore procedente. Pronuncia l'estinzione del processo esecutivo. Soddisfacimento creditori L'estinzione avviene anche se i creditori sono stati soddisfatti solo parzialmente. Sospensione processo esecutivo Caratteristiche Misura temporanea e accessoria Limiti ex art 623 Ipotesi Disposta dalla legge: Ad esempio, art. 295 c.p.c. Disposta dal giudice dell’impugnazione: Quando il titolo esecutivo è impugnato (es. sentenza di primo grado esecutiva). La corte d'appello può sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Disposta dal giudice dell'esecuzione: Ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 624 c.p.c. Su ordinanza giudice esecuzione Introduzione di un procedimento di opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 619 c.p.c.): Non comporta automaticamente la sospensione del processo esecutivo. La sospensione può essere disposta se ricorrono gravi motivi e può essere subordinata alla prestazione di idonea cauzione. Ordinanza di sospensione soggetta a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. Se il reclamo viene respinto e non viene introdotto il giudizio di merito, il giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo. Su accordo congiunto parti L’istanza deve essere accettata da tutti i creditori con idoneo titolo esecutivo. Il giudice può sospendere il processo esecutivo per un massimo di 24 mesi. Termine massimo di presentazione dell’istanza: 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d’acquisto o 15 giorni prima dell’incanto. Effetti Sospende il processo esecutivo, non il vincolo pignoratizio. Non si possono compiere atti esecutivi, salvo atti conservativi autorizzati dal giudice. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato al custode e pubblicato. Riassunzione Scaduto il termine di sospensione, entro 10 giorni, la parte interessata deve depositare istanza per la riassunzione del procedimento. Nelle espropriazioni mobiliari, l’istanza di sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni. Nelle espropriazioni presso terzi, l’istanza di sospensione non può essere presentata dopo la dichiarazione del terzo. Competenza e procedura Il giudice dell’esecuzione è competente per la sospensione. Deve sentire le parti, convocarle e fissare un’udienza. In caso di urgenza, può disporre la sospensione senza sentire le parti, con decreto, fissando successivamente un’udienza di comparizione. Effetti Conservare il vincolo pignoratizio. Impedire l’esecuzione di atti esecutivi, salvo quelli autorizzati dal giudice. Dopo il periodo di sospensione, il giudizio deve essere riassunto con ricorso entro il termine perentorio fissato dal giudice o non oltre 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello. Intervento creditori CP entro 5gg da pignoramento notifica un avviso a creditori Creditore titolato può con istanza scritta chiedere accesso a fascicolo sullo stato dell'esecuzione forzata Creditore interviene con ricorso 1. Indicazione credito; 2. Copia del titolo; 3. Natura interessi; 4. Richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato. Tempestvo VS tardivo Depositare ricorso prima dell'udienza di vendita / assegnazione Se senza titolo, ricorso depositato in cancelleria e notificato entro 10gg al debitore Possibile sospensione per chiedere titolo entro 30gg da udienza se fan valere crediti poi disconosciuti da creditore Creditori chirografi intervenuti tempestivamente CP può indicare esistenza altri beni al debitore utilmente pignorabili tramite: Atto notificato All'udienza in cui è disposta la vendita / assegnazione Invito ai creditori intervenuti Estendere pignoramento se forniti di titolo Anticipare spese necessarie per estensione se no titolo Mancata estensione entro 30gg da CI senza giusto motivo = CP ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione Partecipazione concreta Partecipazione atto pignoramento Creditori pignorati contemporanei (art. 523 c.p.c.). Creditore pignorante successivo sul medesimo bene (art. 524 c.p.c.). In entrambe le ipotesi, i pignoramenti sono trattati in un unico processo e tutti gli atti sono raccolti nel medesimo fascicolo. Partecipazione distribuzione somma ricavata Interventi ammessi nel processo di espropriazione Creditori muniti di titolo esecutivo. Creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati. Creditori che, al momento del pignoramento, avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Creditori che, al momento del pignoramento, erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili. ART 492bis cpc CP, munito di titolo esecutivo e precetto, presenti l'istanza di pignoramento direttamente all'ufficiale giudiziario competente, cioè presso il quale il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede. L'UG dovrebbe poi ricercare telematicamente i beni da pignorare. Tuttavia, attualmente quasi tutti gli ufficiali giudiziari (UNEP) dichiarano di non essere ancora attrezzati per effettuare queste ricerche telematiche. Si prevede che ci vorranno anni prima che gli ufficiali giudiziari abbiano un collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, i creditori si trovano attualmente in una situazione di stallo, incapaci di procedere efficacemente con i pignoramenti. L'istanza può essere proposta al presidente del tribunale dal creditore procedente solo se non è ancora decorso il termine di moratoria del precetto o se l'atto di precetto non è stato ancora notificato, e deve includere ragioni di urgenza (ancora non chiarite). Al momento, c'è un vuoto normativo significativo, poiché si presuppone che gli ufficiali giudiziari abbiano un collegamento diretto con le banche dati, cosa che però non è ancora realizzata. La proposizione dell'istanza comporta la sospensione del termine di durata di 90 giorni dell'atto di precetto, per evitare che i tribunali impieghino mesi per evadere l'istanza, rischiando la perenzione dell'atto di precetto. Quindi, dal momento del deposito dell'istanza fino all'emissione del decreto, la decorrenza dei termini di efficacia del precetto è sospesa. Una volta presentata l’istanza L'UP accede, tramite collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, all'anagrafe tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari) e a quelle degli enti previdenziali. Dopo essersi collegato alle banche dati, redige un verbale delle operazioni effettuate nel quale dà corretta indicazione, al creditore istante, delle banche dati interrogate e delle relative risultanze (è un lavoro lunghissimo). Lo invia al creditore (si pensa a mezzo PEC), perché scelga e indichi quali rapporti evidenziati possano essere proficui ai fini del pignoramento.  Poi l’ufficiale giudiziario effettua il pignoramento sulla base delle indicazioni del creditore procedente.  Prima di fare il pignoramento l’ufficiale giudiziario deve acquisire il titolo esecutivo e il precetto anche in modalità telematica.  1. Accesso alle Banche Dati: - L'ufficiale giudiziario accede tramite collegamento telematico diretto ai dati delle banche dati delle PA, dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali. 2. Pignoramento Mobiliare: - Se i dati individuano beni del debitore nei luoghi di competenza dell'ufficiale giudiziario: - L'ufficiale giudiziario può accedere ai luoghi per eseguire d'ufficio il pignoramento mobiliare (art. 517-518-519 c.p.c.). - Se i beni si trovano in un'altra giurisdizione: - L'ufficiale giudiziario rilascia una copia autentica del verbale al creditore procedente. - Il creditore, entro 15 giorni dall'avvenuto rilascio della copia, deve presentare la relazione all'ufficiale giudiziario territorialmente competente per eseguire il pignoramento mobiliare. - Non è indicato un termine entro cui tutto questo deve essere fatto (co. 6). 3. Assenza di Beni Pignorabili: - Se l'accesso alle banche dati non individua beni pignorabili: - L'ufficiale giudiziario deve intimare al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trovano i beni. - Avvertimento che l'omessa o falsa comunicazione è punita penalmente (art. 388 c.p.). 4. Beni in Possesso di 3i: - L'ufficiale giudiziario notifica tramite PEC al debitore e al terzo il verbale, indicando: - Il credito per cui si procede. - Il titolo esecutivo. - Il precetto. - L'ingiunzione (art. 492-bis c.p.c.). 5. Applicazione dell'Art. 492-bis c.p.c.: - Necessaria per capire cosa pignorare, salvo che il creditore non disponga di altre informazioni. - L'attuale formulazione dell'art. 492-bis c.p.c. creerà notevoli problemi. 6. Problematiche Normative: - Vuoto normativo significativo: mancanza di collegamento diretto degli ufficiali giudiziari con le banche dati. - Problemi operativi con l'applicazione dell'art. 492-bis c.p.c. Pignoramento ex art 492cpc 1. DEFINIZIONE E PROCEDURA Forme particolari il pignoramento è un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da atti che possano sottrarre i beni soggetti all'espropriazione Se beni mobili, possibile oralmente con verbale contenente ingiunzione e descrizione beni Contenuto INVITO AL DEBITORE DI DICHIARARE RESIDENZA O DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, CON L'AVVERTIMENTO CHE IN CASO DI MANCATA DICHIARAZIONE LE SUCCESSIVE NOTIFICHE SARANNO EFFETTUATE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE AVVERTIMENTO CHE IL DEBITORE PUÒ CHIEDERE DI SOSTITUIRE I BENI PIGNORATI CON UNA SOMMA DI DENARO, PREVIA DEPOSITO IN CANCELLERIA DI UNA SOMMA PARI ALMENO A UN QUINTO DEL CREDITO PER CUI È STATO ESEGUITO IL PIGNORAMENTO AVVERTIMENTO CHE L'OPPOSIZIONE È INAMMISSIBILE SE PROPOSTA DOPO LA VENDITA O L'ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI, SALVO CHE SIA BASATA SU FATTI SOPRAVVENUTI O SU IMPOSSIBILITÀ DI PROPORLA TEMPESTIVAMENTE PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'OPPONENTE Titolo esecutivo + precetto ULTERIORI BENI PIGNORABILI E LORO INDICAZIONE IN CASO DI INSUFFICIENZA DEI BENI PIGNORATI, L'UFFICIALE GIUDIZIARIO INVITA IL DEBITORE A INDICARE ULTERIORI BENI O TERZI DEBITORI, AVVERTENDOLO DELLE CONSEGUENZE IN CASO DI OMESSA O FALSA DICHIARAZIONE 2. BENI Mobili PIGNORATI DAL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE E L'UFFICIALE GIUDIZIARIO PUÒ ACCEDERE AL LUOGO IN CUI SI TROVANO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE Crediti / mobili presso terzi PERFEZIONATO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E QUESTI È COSTITUITO CUSTODE DELLA SOMMA O DELLA COSA, SALVO CHE IL TERZO EFFETTUI IL PAGAMENTO O RESTITUISCA IL BENE PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO Immobili IL CREDITORE PROCEDE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTICOLI 555 SS CPC 3. CASO INSUFFICIENZA BENI PIGNORATI UG invita debitore a indicare altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano e le generalità dei 3i debitori, avvertendo della sanzione per omessa / falsa dichiarazione 4. CASO DI SOSPENSIONE EX ART 492BIS IL PIGNORAMENTO DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO DELL'ISTANZA DI RICERCA TELEMATICA DEI BENI, L'AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, SE PREVISTA, E LA DATA DI COMUNICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE O DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA 5. AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER IL PIGNORAMENTO SE RICHIESTA EX LEGE
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