Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Master Global Marketing - MGMCMI - Trascrizione Modulo 1 - Export Credit Risk Management, Appunti di Marketing

Nel documento sono state trascritte le video lezioni del Modulo 1, relativo all'argomento "Export Credit Risk Management".

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 18/06/2021

Jules1234
Jules1234 🇮🇹

4.3

(6)

3 documenti

1 / 104

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Master Global Marketing - MGMCMI - Trascrizione Modulo 1 - Export Credit Risk Management e più Appunti in PDF di Marketing solo su Docsity! Export Credit Risk Management Modulo 1: Incoterms2020 – Profili Applicativi Modulo 2: Pagamenti Internazionali e Incasso Documentario Modulo 3: Il Credito Documentario – La Definizione Modulo 4: Il Credito Documentario – Profili Operativi Modulo 5: Il Credito Documentario e la ISBP Modulo 6: Le Garanzie Bancarie nel Commercio Internazionale Modulo 1: Incoterms®2020 – Profili Applicativi Incoterms® (2020) è un acronimo e sta per “International Commercial Terms”, termini di resa del commercio internazionale, anche se tali termini possono essere utilizzati anche in operazioni domestiche, oltre che a quelle internazionali. Contratto di compravendita internazionale ICC (International Chamber of Commerce): organizzazione più importante per le operazioni di commercio internazionale, e propone rules e tools per facilitare e ottimizzare le operazioni di commercio internazionale. RULES disciplinano i credit roll, incassi documentari, garanzie bancarie, extend credits etc.; TOOLS per facilitare la compravendita. Nel contratto internazionale rileviamo i dati del seller, i dati del buyer, della merce venduta, ma anche due sezioni, quali i delivery terms e le payment conditions. Leggiamo “2020” accanto a Incoterms, perché la prima edizione di tali termini è stata introdotta nel lontano 1936. La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha provveduto ad una revisione periodica di tali termini fino ad arrivare all'edizione 2020. Assistiamo a una revisione periodica dei termini su base decennale, abbiamo infatti anche Incoterms1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Essendo tali regole delle rules, non si tratta quindi di una legge propria, pertanto i termini delle edizioni precedenti sono ancora valide, e un operatore è libero di poterli usare tranquillamente. Cosa sono e a cosa servono gli Incoterms®? Gli Incoterms individuano una serie di undici termini commerciali, individuati da tre lettere (es. FCA, FOB, CPT, DAP) che riflettono le business-to-business practices nei contratti di vendita e di acquisto merce. Tali termini, proposti dalla ICC di Parigi, possono essere utilizzati dagli operatore per operazioni di commercio internazionale ma anche per operazioni domestiche. Cosa non fanno gli Incoterms®? Gli Incoterms non sostituiscono il contratto di compravendita e non disciplinano i seguenti aspetti: • le specifiche della merce venduta • i termini di regolamento del prezzo • le soluzioni per violazioni del contratto di vendita • l'effetto delle sanzioni • l'imposizione di tariffe • i divieti di esportazione o importazione • la forza maggiore o “hardship” • i diritti di proprietà intellettuale • il metodo, la sede o la legge per la risoluzione delle controversie • il trasferimento di proprietà/titolo/proprietà della merce Gli Incoterms fanno, essenzialmente, definiscono obligations, risks and costs tra venditore e compratore nel trasferimento fisico della merce; Come riportare correttamente gli Incoterms nel contratto di compravendita: Sono almeno 3 le indicazioni minime da riportare nel contratto di compravendita internazionale: Gli Incoterms® non dicono nulla, non disciplinano meglio il trasferimento di proprietà che rimane una dinamica gestita nell'applicable law e nel contratto. L'attuale edizione degli Incoterms® disciplina 11 termini, per i quali è possibile effettuare due distinte classificazioni. La prima, per cumulo di obbligazioni in capo al venditore. La seconda classificazioni è fra 7 termini multimodali in blu e 4 termini marittimi (che non devono essere utilizzati per la compravendita di merci in container, perché tali termini sono stati utilizzati ben prima dell'introduzione dei container, verso fine '800 quando i container ancora non erano sul mercato [poiché sono subentrati negli anni '50]. Quindi i termini marittimi fanno riferimento a merce sfusa e commodities, non container. È opportuno utilizzare i termini multi-modali per la compravendita di merce in container) in rosso. E: EXW → il gruppo E contempla un unico termine, EXW Ex Works (Franco Fabbrica); quali sono gli obblighi del venditore? Il venditore deve preparare la merce, imballarla e consegnarla not loaded (non caricata) nel place o point convenuto con la controparte. Il compratore dovrà caricare la merce su mezzi in partenza e farne ciò che vuole, siccome dal momento in cui il venditore consegna la merce, i rischi di perimento della stessa vertono sul compratore. F: FCA – FAS – FOB → il gruppo F contempla 3 termini, ove il trasporto principale è a carico del compratore, main carriage for buyers cart. FCA (Free Carrier, e prevede 2 luoghi alternativi di consegna; il primo è il magazzino del venditore [scelto di solito per carichi completi] es. FCA Napoli [dove ho il magazzino], e il venditore deve caricare la merce a bordo del mezzo in partenza e deve sdoganare all'export where applicable, cioè se vendo ad es in un paese extra-comunitario; a differenza di EXW, il venditore fa una cosa in più: carica la merce a bordo del mezzo per il trasporto e qualora la merce sia destinata a un paese extra-comunitario, deve effettuare azioni di sdoganamento; il secondo, invece è un luogo di destinazione/consegna ulteriore, solitamente per carichi incompleti); FAS (Free Alongside Ship, ossia lungo il bordo della nave; dovrà essere indicato un porto di spedizione); FOB (Free On Board, è un upgrading del “fas”, si tratta non più di merce lungo il bordo della nave, ma merce a bordo della nave del luogo di partenza individuato). C: CPT – CIP – CFR – CIF → i termini C sono termini per cui il trasporto viene pagato dal compratore, ma il rischio è a carico del venditore. Abbiamo il termine CPT (Carriage Paid To, ossia il trasporto pagato fino a, ed è un termine CPT Milano/Mosca/Parigi/Denver airport etc. significa che nel prezzo di vendita proposto, il venditore include anche il costo del trasporto fino al luogo o al point o al port indicato, ma i rischi sono a carico del compratore e si trasferiscono al primo vettore); CIP (Carriage and Insurance Paid To, trasporti e assicurazioni pagate fino a un certo luogo; anche in questo caso si consegna al primo vettore il rischio di perimento della merce, ma in questo termine il venditore dovrà stipulare un contratto di assicurazione per coprire i rischi trasporto, e il cui beneficiario sarà sicuramente il compratore); CFR (Cost and Freight, dove al prezzo della merce proposto si include anche il costo del nolo fino al porto di destinazione convenuto, ma la responsabilità ricade sul compratore, es. CFR Tokyo Port dove chi vende, nel prezzo include il trasporto fino al porto di Tokyo, si consegna a bordo nave nel porto di partenza); CIF (Cost, Insurance & Freight, nel prezzo di vendita, il venditore include il freight fino al porto di destinazione convenuto, ma anche il premio assicurativo relativo ad un'assicurazione che il venditore sarà obbligato a stipulare a favore del compratore titolare del rischio del trasporto). D: DAP – DPU – DDP → nel gruppo D incontriamo gli unici termini di destino – destiny delivery – dove si possono individuare 3 termini: il DAP (Delivered At Place, consegnare in un certo luogo); DPU (Delivered at Place Unloaded, consegnato/scaricato a destino); DDU (Deliver Duty Unpaid, nel prezzo di vendita sono incluse anche le operazioni e i costi di sdoganamento all'import, nel paese di destinazione della merce). **in diverse parti del mondo si continuano ad utilizzare i termini marittimi per la vendita di merce in container, ma non è corretto. Come si dovrebbe operare? Per la merce in container si dovrebbero preferire i termini multi-modali, quindi anziché FOB Napoly Port, devo vendere FCA nel luogo dove ha effetto la consegna della merce. Es. sono un'azienda di Roma e devo vendere FCA Roma as per Incoterms2020®, perché è a Roma che io consegno materialmente la merce al mio vettore, non devo vendere FOB Napoli Port, perché se vendo merce in container al porto di Napoli, a bordo della nave non metto la merce ma un container, e ciò non è corretto. Così come non è corretto mettere FCA Napoli Port, perché al porto di Napoli si porterebbe un container e non una merce. Stesso discorso per CFR e CIF, da usare esclusivamente per compravendita di merce non in container. In molti posti nel mondo, il termine CIF il rischio del cliente lo deve assicurare il venditore ed è una follia perché, se ad es. vendo CIF Tokyo Port significa che il trasporto è in capo alla controparte acquirente e non si capisce perché il venditore dovrebbe stipulare un'assicurazione a favore del cliente titolare del rischio. È molto più logico che lo facesse il cliente, poiché è l'effettivo titolare del rischio (in base alle sue esigenze, in termini di rischi da coprire, compagnia da scegliere, valuta d'indennizzo, copertura spaziale, percentuale di copertura ecc.) Allora perché esiste il CIF? Il CIF esiste per gli operatori che compravendano commodities (es. se sono un compratore italiano che compra una nave di mais a Cuba a €1 milione, vorrei vendere al più presto quella nave di mais, girando la polizza di carico. La vendo ad es ad un americano, che la vende a un coreano, che a sua volta la vende a un chileno, pertanto la nave va in giro per il mondo e non si conosce il prenditore finale delle merci, ma è giusto che esse viaggino assicurate, dunque il venditore stipola un contratto assicurativo per lo sconosciuto compratore finale. MA se vendiamo merce in container, si conosce sia chi vende sia chi compra, ed è più giusto che l'assicurazione eventualmente se la fa il titolare del rischio (ossia, il compratore). Containerizzazione della merce: Gli Incoterms® e la containerizzazione delle mem * La scatola che ha cambiato il mondo, il container, è stata inventata negli anni 50 da Malcolm McLean. Prima dell'introduzione dei containers, la merce, e più in generale le c.d. commodities, veniva spesso consegnata utilizzando i termini marittimi (letteralmente: lungo il bordo della nave), o FOB (a bordo nave) 0 CFR (a bordo nave ma con nolo pagato dal venditore) o CIF (a bordo nave ma con insurance e nolo pagati dal venditore). Tali termini, come abbiamo già notato, venivano già utilizzati a fine ‘800 ben prima dell'introduzione dei containers. Fino agli anni ’50, dunque, era diffuso il legittimo utilizzo di tali termini, in linca con la logistica dell’epoca. Merce posizionata lungo il bordo della nave: * Con l'introduzione dei containe trasporto intermodale, non vi è più l'esigenza di uti marittimi. I containers, infatti, non possono essere “consegnati” lungo il bordo della nave (FAS) 0 a bordo nave (FOB/CFR/CII), ma vengono posizionati nella container yard di un porto. I la essere consegnata, non certo il containers che la 10 dei termini e dunque con lo sviluppo del zzare i termini merce che deve contiene! Pertanto, è del tutto scorretto l’util marittimi per merce che viaggia in containers! ‘Tali termini, attualmente, sono di fatto destinati solo agli operatori che compravendono commodities come minerale di ferro, granaglie, carbone, petrolio, ecc. La seconda modifica prevede l'introduzione di un articolo a nome B9 “Allocation of costs”, quindi i costi sono stati riepilogati in questo articolo, consentendo a un venditore o un compratore di vedere velocemente quali cose sono a carico di una e dell'altra parte. 3) Differenza di copertura assicurativa nei termini CIP e CIF Come già sappiamo, nei termini CIP e CIF il venditore è obbligato a stipulare un contratto assicurativo a favore del compratore delle merce tutelate dal rischio del trasporto. Nella versione del 2010 veniva sancito che il venditore era tenuto a stipulare un contratto assicurativo per la copertura dei rischi indicati nel clausolario C delle cosiddette “Institute Cargo Clauses”. Nell'edizione del 2020 sono state apportate delle modifiche: per il termine CIF le cose rimangono tali e quali (clausolario C), mentre nel termine CIP cambia il clausolario, pertanto il venditore è tenuto a stipulare un contratto assicurativo per la copertura dei rischi indicati nel clausolario A delle cosiddette “Institute Cargo Clauses”. 4) Organizzazione del trasporto con mezzo proprio del venditore o dell'acquirente nei termini FCA, DAP, DPU e DDP 5) Modifica nelle “three-letter initials”: dal DAT al DPU Il DAT (Delivered At Terminal) significava che il venditore consegnava la merce in un certo “terminal”, ed era l'unico termine che prevedeva in capo al venditore l'obbligazione di scaricare la merce a destino (in un terminal). Nel 2020 il termine ha subito modifiche, ampliando al massimo il luogo in cui il venditore può scaricare, che può essere un qualsiasi posto e non necessariamente un terminal, diventando effettivamente DPU (Delivered at Place Unloaded) Nella tabella precedente è possibile vedere le modifiche apportate: dal DAT al DPU, e infine è stato cambiato anche l'ordine dei termini, indicando prima DAP e poi DPU, per rispettare la classificazione per cumulo di obbligazioni in capo a chi vende. Nel DAP io consegno a un certo destino/luogo merce non scaricata dal venditore, mentre con il DPU il venditore deve scaricare la merce. 6) Inserimento delle cosiddette “security-related requirements” within carriage and obligations and costs 7) Explanatory Notes for Users Inserite queste note al fine di spiegare velocemente come e quando utilizzare il termine di resa segnalato. 8) the Obligations: Incoterms®2020 vs Incoterms®2010 Nella prima colonna a SX si possono trovare i termini di resa con la relativa descrizione; Nella seconda colonna “Delivery of Goods” si usa per indicare quando si effettua la consegna; Nella terza colonna “Transport Risk”, riguarda i rischi del trasporto e sono sempre a carico del compratore, in tutti i termini tranne nei termini D, dove è il venditore ad esserne a carico; Nella quarta colonna “Carriage”, il trasporto lo organizza il compratore nei termini E ed F, mentre lo organizza il venditore nei termini C e D. Nella quinta colonna “Insurance”, non c'è obbligo né in capo al compratore, né in capo al venditore, di assicurare la merce, se non nei termini CIP e CIF, dove è il venditore ad assicurare la merce a favore del compratore, titolare del rischio trasporto. Nella sesta colonna “Export Formalities”, individua le operazioni di sdoganare le merci al'export, che è sempre a carico del venditore, tranne nel termine EXW. Nella settima colonna “Import Formalities”, le operazioni doganali di import sono sempre a carico del compratore, tranne nel termine DDP, che sono a carico del venditore. Nell'ottava colonna “Checking Packaging Marking”, sono sempre a carico del venditore, in tutti i termini di resa. Nella nona colonna “Loading”, le operazioni di loading sono sempre a carico del venditore, tranne nelle EXW. Nella decima colonna “Unloading”, sono operazioni sempre a carico del compratore, tranne che nel DPU, dove il venditore è anche obbligato a scaricare la merce a destino. Le problematiche dell'insurance nei termini CIP e CIF: Quando avviene la consegna? tt char a prove a ban ew 1020. tor more see tte til i am tit e sort CC cms 0" 3020 Cora SCO) nam mena Modulo 2: Pagamenti Internazionali e Incasso Documentario Analisi degli strumenti di pagamento attivabili in un'operazione di commercio internazionale, con focus sull'Incasso Documentario. Contratto di compravendita internazionale proposto da ICC: Nel contratto di compravendita nazionale sono previste numerose forme di pagamento, attivabili in una transazione commerciale con l'estero. Ogni forma di pagamento indicata, può svolgere al più 3 funzioni (settlement, risk mitigation e financing). as__| INSPECTION OF THE GOODS (ART. 3) pon stiprore Surveyor Datore shipment Surveyor Pico ol impaciione Dome DI inspection fe on Sellers sccoun Dl inspection fso on Buyer accoun a6 | RETENTION OF TITLE (ART 7) O ves O ho a7_| PAYMENT CONDITIONS (ART. 5) O Paymentonopen account (ant 5.1) Tamo for payment iron iam att. 1) _ days om date cl'mvoice. Ott: —_ © Open account beckad by domandi quarantoo or stanîby letir ol croci (art. 5.6) O Paymentin advance (an 5.2) Dato (# dillorort from art. $2}: D Total price D Hole price: remaining amount ___% % te pord at D_ Payment in advance backed by adranco payment bond D Documentary collection (an. 5.4) © DIP Documents against payment (D DIA Documents against acceptance O ieevocatie documentary credit (art. 6.3) © Confrmed DI Uncenfimes Piace of issue ({ appicabie): Piace of confirmation (if appiicatie Ogni forma di pagamento può svolgere, al più, 3 funzioni: settlement, risk mitigation e financing. ◦ Settlement (una mera forma di pagamento); ◦ Risk Mitigation (una forma di pagamento che mitiga il rischio in capo a chi vende); ◦ Financing (una forma di pagamento che consente al compratore un pagamento dilazionato, ma al contempo, al venditore un incasso a vista. Es. se in una transazione commerciale si usa come forma di pagamento: ASSEGNO l'assegno bancario → svolge funzione di settlement, perché se fosse scoperto, il venditore dovrebbe attivare strumenti per recuperare il suo credito. l'assegno circolare → svolge 2 funzioni, in primis, è uno strumento di pagamento, inoltre è anche risk mitigation, perché è emesso da una banca e non da un mero corporate. L'assegno non può svolgere la funzione di financing perché è uno strumento di pagamento a vista, non è uno strumento di credito. CAMBIALE Una cambiale, diversamente, è uno strumento di credito e può svolgere diverse funzioni. Cambiale (comune) → funzione di settlement. Cambiale avallata da una banca → funzioni di settlement e risk mitigation. Quest'ultima funzione perché il venditore sa che qualora il compratore non dovesse onorare la cambiale, lo dovrà fare la banca. Il venditore che ottiene questo tipo di cambiale, può scontare quella cambiale presso una banca, e smobilizzare il credito sottostante ottenendo un importo a vista. Ecco la funzione di financing: un compratore che paga in tempi dilazionati, e al contempo chi vende incassa a vista. La cambiale è conosciuta anche come “pagherò cambiario”, mentre in inglese/nel commercio internazionale si definisce “promissory note”. Esiste anche la cambiale tratta, conosciuta nel commercio internazionale come “bill of exchange”, è uno strumento emesso dal creditore (venditore/esportatore/drawer), spiccato sul compratore/importatore/drawee, a favore di una parte (il drawer stesso). La cambiale tratta prevede quindi 3 soggetti: il drawer (traente, venditore), trassato (drawee, compratore), beneficiario (che spesse volte è il traente stesso). Lo sconto di una cambiale può essere su base pro solvendo (“with recurse”; chi sconta, pur riconoscendo un importo a vista a chi porta la cambiale allo sconto, non assume il rischio di insolvenza della controparte acquirente. Vengono quindi anticipati i fondi su base pro solvendo: se a scadenza, il cliente dovesse non onorare la cambiale, la banca se li può riprendere) o pro soluto (“without recurse”; chi effettua lo sconto riconosce al venditore un incasso a vista pro soluto, assumendo il rischio di insolvenza della controparte acquirente). “Surrendered clause”: Significa che la merce parte dal porto italiano per essere spedita, e il cliente non ha modo di ritirarla senza presentare al vettore (o suo intermediario) almeno un'originale delle 3 Bill of Lading emesse (un documento Bill of Lading originale è in grado di annullare gli altri due)***. Ciò che succede è che per ritirare la merce, l'esportatore farà recapitare al cliente le Bill of Lading, dietro pagamento (utilizzando, di solito, il canale bancario). Ecco l'utilità del credito documentario e dell'incasso documentario. I documenti di un'operazione di commerciale internazionale vengono utilizzati per gestire i pagamenti attraverso il canale bancario. L'incasso documentario e il credito documentario sono 2 strumenti diversi tra loro. L'incasso svolge una mera funzione di settlement, NON è uno strumento di risk mitigation e di financing, però lo può diventare in certe condizioni. Il credito documentario (o lettera di credito) è uno strumento che svolge tutte e 3 le funzioni di settlement, risk mitigation e financing. ***ciò non è sempre vero perché dipende esclusivamente dalle surrendered clauses indicate in ogni Bill of Lading, che cambiano da operatore a operatore e non sempre sono in linea con quanto affermato. Nonostante ciò, nella stragrande maggioranza dei casi gli operatori del trasporto impongono la consegna di un'originale della Bill of Lading a destino. COS'É L'INCASSO DOCUMENTARIO? L'incasso documentario viene definito nell'art. 2 URC 522 ICC, ossia l'art. 2 delle “Uniform Rules for Collections”, sono delle rules che disciplinano le operazioni di incasso documentario. L'incasso (“collection”) è il trattamento, da parte delle banche, dei documenti, in accordo con le istruzioni ricevute, al fine di consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione. Se io sono il venditore, e ho appena spedito la merce al mio cliente, che non può ritirare la merce senza i documenti. Quindi io, venditore, consegno i documenti alla mia banca, che vedrà di inoltrarli alla banca del mio cliente, la quale li consegnerà al cliente dietro pagamento e/o accettazione. Per documenti si intendono: • documenti finanziari (“Financial documents”): tratta (bills of exchange), cambiale pagherò (promissory notes), assegni (cheques) o altri strumenti similari; • documenti commerciali (“Commercial documents”): fatture (invoices), documenti di trasporto, documents of title o altri documenti che non siano di natura finanziaria. Esistono poi 2 tipi di incasso (“collection”):  “Clean collection”, ossia l'incasso di documenti finanziari, non accompagnati da documenti di natura commerciale;  “Documentary collection”, che è l'incasso di documenti accompagnati da documenti commerciali. Le parti coinvolte nell'incasso documentario sono sostanzialmente 4/5:  Il “principal”, ossia l'esportatore; [who is the party entrusting the handling of a collection to a bank]  il “remitting bank”, la banca dell'esportatore; [which is the bank to which the principal has entrusted the handling of a collection]  la “collecting bank”, la banca del compratore; [which is any bank, other than the remitting bank, involved in processing the collection]  la “presenting bank”, [which is the collecting bank making presentation to the drawee]  il “drawee”, il cliente; [is the one to whom the presentation is to be made in accordance with the collection instruction] ***”collecting bank” e “presenting bank” sono la stessa banca, ossia quella del cliente/compratore. COME FUNZIONA GRAFICAMENTE UN'OPERAZIONE DI INCASSO DOCUMENTARIO Secondo il grafico, l'esportatore e l'importatore definiscono un accordo commerciale, fanno un contratto in cui definiscono venditore, compratore, merce venduta, delivery terms, time of delivery, payment conditions, incasso documentario; magari scegliendo come prima opzione D/P, “Documents against Payment” (più comunemente conosciuta come card, cash against document). Le parti hanno quindi definito l'accordo commerciale, dopodiché l'esportatore produce la merce senza avere alcuna certezza d'incasso (siccome l'incasso documentario svolge la mera funzione di settlement), e la spedisce nel punto prestabilito. Il cliente non potrà ritirare la merce in arrivo al punto di destinazione senza avere almeno un originale delle 3 Bill of Lading emesse. L'esportatore prepara così i documenti (fatture, packing list, documenti d'origine, di conformità, assicurativi e di trasporto), completa le collection instructions alla banca, e inoltra i documenti alla sua banca (la “remitting bank”), dando mandato a questa banca, di inoltrare i documenti alla banca del cliente (“la collecting/presenting”). Questa banca riceve i documenti e contatta l'importatore, il quale andrà in banca e visionerà il contenuto dei documenti, per verificare il rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite. Se è tutto in linea, l'importatore ritirerà i documenti contro pagamento dell'importo dell'operazione (di qui il D/P – “Documents against Payment”: i documenti contro il pagamento dell'importo dell'operazione). L'importatore potrà quindi entrare in possesso fisico delle merci, e il venditore verrà in seguito accreditato. Abbiamo anche l'opzione D/A – Documents against Acceptance di una Bill of Exchange (una cambiale tratta). Le Bill of Exchange sono disciplinate dal “Bill of Exchange Act” (1882). Perché si usa l'operazione di incasso documentario? Per consentire allo strumento di diventare potenzialmente di risk mitigation e/o di financing. OPERATIVITÁ DELL'INCASSO DOCUMENTARIO: Di base, almeno nella versione D/P che svolge la mera funzione di settlement, sotto certe condizioni, specie con D/A, si sfruttano le funzionalità della tratta, per consentire allo strumento di diventare potenzialmente di risk mitigation e di financing, attraverso l'avallo e/o lo sconto della cambiale tratta, in capo alla collecting/presenting o alla collecting bank FINANCING FACILITIES – Alternativamente, l'esportatore può istruire che la tratta accettata sia restituita alla remitting bank. Istruisco la remitting bank di mandare i documenti alla presenting/collecting bank, di consegnarli al trassato (compratore), se quest'ultimo l'accetta, la banca estera avallerà la cambiale. Questa cambiale può essere restituita alla remitting bank, la quale potrà essere chiamata a scontare su base pro soluto o pro solvendo la cambiale tratta accettata dal mio cliente e avallata dalla presenting/collecting bank. Se la banca mi farà lo sconto pro soluto, lo strumento diventa di risk mitigation e financing, se invece lo sconto è su base pro solvendo, sarà solo di financing. Lo strumento di base svolge solo una mera funzione di settlement, ma in presenza di alcune condizioni, esso può potenzialmente diventare di risk mitigation o di financing, attraverso le financing facilities. QUANDO UTILIZZARE L'INCASSO DOCUMENTARIO?:  Pochi dubbi sulla solvibilità del cliente;  Paese Import relativamente sicuro e senza restrizioni di natura valutaria;  Controllo del trasporto (da parte del venditore tramite utilizzo di un adeguato delivery term);  Trasporto via mare;  Fungibilità della merce (possibilità di rivendere la merce qualora il cliente non intenda accettare documenti a destino);  Transit time breve (preferibile vendere con Paesi con cui c'è vicinanza geografica);  Importi non elevati. VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'INCASSO DOCUMENTARIO: Vantaggi • L'esportatore affida la gestione dei documenti a soggetti affidabili (banche); • URC 522 ICC: normativa internazionale riconosciuta// normativa che disciplina l'incasso documentario; • L'esportatore può controllare le merci (attraverso le Bill of Lading); • L'importatore può ritirare le merci anche prima di effettuare il regolamento (D/A); • L'importatore può analizzare i documenti prima di effettuare il regolamento (dai documenti andrà a rilevare il rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite col fornitore); • L'importatore non necessita di fidi bancari; • Operazione semplice e poco costosa. Svantaggi • Non c'è nessuna garanzia di pagamento per l'esportazione (di base lo strumento svolge solo la funzione di settlement); • La merce potrebbe arrivare a destino prima dei documenti (causando disagi al compratore, che potrebbe pagare soste per la merce nel porto destino); • L'importatore potrebbe ricevere merce non conforme a quanto pattuito contrattualmente (importatore prima paga, poi può controllare merce contenuta nei container. Comunque questo rischio non può che essere coperto nel rispetto di altre logiche, in particolare bisogna fare un'attenta valutazione di natura commerciale, gestire adeguatamente gli aspetti contrattuali e magari evidenziare nelle forme di pagamento, documenti come un certificato di pre-shipment volto a ridurre il rischio di ricevere merce non conforme). **Il 1 Luglio 2019 è entrata in vigore la normativa IURC 1.0 per accogliere le e-collections, ossia gestione elettronica dei documenti nell'ambito di un incasso documentario. ESEMPIO DI INCASSO DOCUMENTARIO: E' un esempio di importazione dal Marocco di pelli ovine, quindi l'esportatore SACK (evidenziato a sinistra) ha preparato la merce, in virtù di un accordo contrattuale stabilito con il compratore (conceria Alfa di Solofra [AV]), spedisce la merce via mare al porto e incarica la sua banca di inoltrare i documenti a un destinatario (ossia, la banca del cliente, qui la Banco di Napoli, collecting bank). La collecting bank scrive alla presenting bank “by order of SACK we are sending you a rewind (vi stiamo inviando “qualcosa”, infatti nella casella documents vengono indicate 2 fatture e 3 Bill of Lading, in due momenti separati così da ridurre il rischio di smarrimento del documento; 1 EUR e 3 packing lists). Cosa deve fare il Banco di Napoli con questi documenti? nella casella “amount”: documents to be Delivered against Payment, ossia documenti da consegnare al trassato Conceria Alfa, contro pagamento a vista dell'importo dell'operazione di €29.106. Nella casella “please follow the instructions marked X”, vengono indicate le istruzioni che la presenting bank deve seguire: le spese della banca (Banco di Napoli) sono a carico del trassato (se il cliente importatore si rifiuta di pagare le sue spese, rinuncia alle stesse, verranno quindi pagate dalla banca remitting, che le addebiterà all'esportatore; (Banco di Napoli) deve mandare un messaggio qualora il cliente non onorasse il suo impegno; nel caso lo onorasse, invece, che utilizzi il conto corrente UNICREDITO Italiano Milano. LISTA DEI COLLI SOCIETE ARTISANALE DE CUR DE KENITRA SA Au capital de 2 300 000 DAS QUARTIER INDUSTRIEL gueliali pali ROUTE 206 KM 2 2 sioglada 206 dazio B.P. 178 KENITRA 178 agzali gaia Toi. : (07) 37 85 02 cnazasne sal Tiri ooronota 08700814 1 Au pad di 49 OCT 2002 Kéniva, le: Conceria« ALFA _. »SNC VIA Celentane — S.Agata Irp. 83029 SOLOFRA - ITALY-. LISTE DE COLISAGE PESSRt DESIGNATION TOTAL | TOTAL PEAUX | PIEDS [PEAUX D'OVINS PLAQUES LARGE TAILLE : 13 | Soixante dix douzaines ‘ 840 6 720,00 PI 'OVINS GRANDE TAILLE : i 14 | Soixante dix douzaines |____840| s390,00 15] Soixante dix douzaines 840] 5040,00 TOTAL DES PALETTES 3 TOTAL DES DOUZAINES : 210 TOTAL DES PEAUX i 2.520 TOTAL DES PIEDS 117_640 POID$S BRUT: 840,00 KGS POIDS NET : 786,00 KGS BILL OF LADING (unico documento, ma due foto per motivi di zoom) Tale documento mette in evidenza il trasporto da Casablanca a Salerno. I documenti li colleziona l'esportatore (merce è stata spedita), dandoli alla remitting bank, che li manda alla presenting/collecting bank, la quale a sua volta li mostra al drawee italiano (Conceria) che esamina i documenti, riscontra il rispetto delle condizioni contrattualmente previste col fornitore nel merito di quantità della merce, tipologia della merce, prezzo unitario ecc. DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE: consente al compratore italiano di pagare meno dazio nelle operazioni di sdoganamento. • Pagamento anticipato ◦ in toto ◦ in parte ◦ assistito da un advance payment bond • Incasso Documentario (formula D/P o D/A) • Lettera di credito (Irrevocable documentary credit ): è uno strumento che svolge le 3 funzioni. • Irrevocable Bank Payment Obligation • Altro (es. assegno, cambiale, trasferimento elettronico di fondo) Dietro tutte queste forme di pagamento si nascondono logiche di mercato, perché ognuno di questi strumenti possono svolgere funzioni di settlement (forma di pagamento), risk mitigation (forma di pagamento che mitiga il rischio del venditore – il rischio di credito) e financing.(forma di pagamento che può consentire al contempo al compratore un pagamento dilazionato, e al venditore un incasso a vista). GLI STRUMENTI DI RISK MITIGATION Cosa può fare un esportatore che vende a credito? Quali sono gli strumenti di cui ha a disposizione chi vende, per gestire il rischio di credito (qualora venda a credito). Un esportatore/venditore può fare sostanzialmente 3 cose per gestire il suo rischio di credito: – può tenersi il rischio (scelta razionale in molti casi, specie per aziende dai grandi fatturati e con insoluti fisiologici, che decidono di non attivare alcuno strumento di copertura. Loro mettono a bilancio dei fondi, delle riserve e quindi gestiscono in autonomia il rischio di credito). – Soluzioni/strumenti di natura assicurativa (chi vende si assicura) – trasferire il rischio (di credito) a una controparte assicurativa; – Soluzioni/strumenti di natura finanziaria – trasferire il rischio (di credito) ad una controparte bancaria. Gli strumenti di natura assicurativa sono diversi da quelli di natura finanziaria: Tranne alcune eccezioni, non è possibile assicurare il singolo credito. Ciò che può fare l'operatore, è assicurare una globalità di crediti (intero fatturato o parte omogenea di esso [es. per paese, per tipologia di prodotto, per cliente], o un singolo cliente purché estero [in tal caso un'azienda può assicurare le vendite sviluppate in un anno assicurativo, con una singola o più controparti estere). La singola fornitura può essere oggetto di copertura assicurativa quando la vendita è destinata a Paesi NON appartenenti all'OCSE, o anche se appartenenti all'OCSE con Rischio Paese diverso da 0, oppure per Paesi appartenenti all'OCSE con Rischio Paese 0 per dilazioni maggiori/uguali a 24 mesi. Paesi appartenenti all'OCSE: Es. non c'è l'India, per cui una fornitura destinata a una controparte indiana può essere oggetto di copertura assicurativa; La singola vendita destinata a controparti greche (o tedesche ecc.) può essere oggetto di copertura assicurativa, qualora la dilazione sia ≥24 mesi. Diversamente, se vogliamo assicurare la singola operazione, a prescindere da ogni variabile, utilizzeremo lo strumento finanziario, che lavora sempre. Un'altra differenza sta nel fatto che se un venditore si assicura, non tocca la sfera finanziaria del cliente, perché l'azienda paga il suo premio e la compagnia assicurativa attiva la copertura. SE invece il mio cliente richiede uno strumento di natura finanziaria, come la lettera di credito, garanzia bancaria, ecc. il cliente dovrà andare in banca a chiedere un fido nell'ambito del quale la banca potrà mettersi d'impegno a pagare. Una differenza importante tra strumenti finanziari e assicurativi sta nell'autonomia degli stessi: mentre gli strumenti assicurativi seguono le dinamiche del contratto sottostante, gli strumenti finanziari no. Si può dire che per gli strumenti finanziari ad uso internazionale, c'è una sola banalissima regola: four corners rule (le regole contenute nei quattro angoli di un pezzo di carta). La contestazione ha effetto nell'ambito degli strumenti assicurativi, mentre non ha nessun effetto nell'ambito degli strumenti finanziari, perché l'ambito degli strumenti assicurativi, in caso di contestazione, il venditore deve dimostrare di aver fatto una corretta azione commerciale sottostante, ma nell'ambito degli strumenti finanziari, il venditore non deve mai dimostrare alcunché, deve semplicemente dichiarare (e la banca deve onorare l'impegno). IMMAGINIAMO QUALCHE SCENARIO/ESEMPIO: Es (1): Immaginiamo un'azienda italiana che ha un cliente in Germania, a cui vende caffè. E si assicura, utilizzando il termine di resa DAP (Delivery At Place, “consegna a destino”, con rischio del trasporto in capo al venditore). Qualora il venditore fosse inadempiente, perché non riesce a consegnare la merce a destino per n motivi (ritardo consegna rilevante, es. di qualche mese), può succedere che cliente non onora il suo impegno. È evidente che la compagnia assicurativa non potrà indennizzare il venditore perché inadempiente (non ha rispettato impegno definito in ambito contrattuale). Es (2): Immaginiamo un altro scenario, sempre una vendita con resa DAP a Berlino, per un'azienda che vende merce a una controparte tedesca: parte il camion e c'è un incidente, causando quindi la perdita della merce. Il compratore non onora l'impegno contrattuale, perché il fornitore non è stato in grado di rispettare il suo impegno contrattuale. È evidente che il cliente non paga, ma è altrettanto evidente che la compagnia assicurativa sul rischio di credito, non potrà indennizzare il fornitore. SE il fornitore contrattualmente inadempiente avesse avuto, però, una Lettera di Credito, sarebbe stato pagato. Questo perché, nonostante l'incidente e la perdita merci, se il fornitore fosse stato in possesso di documenti conformi e li avesse presentati alla banca emittente la Lettera di Credito, la banca avrebbe dovuto onorare il suo impegno, perché il suo impegno non è legato al rapporto contrattuale sottostante. Es (3): Un'azienda italiana vende merce a un cliente tedesco, che chiede una fornitura di caffè qualità arabica. L'azienda italiana spedisce il caffè in line col contratto sottostante, ma il cliente riceve la merce e visto che non vuole pagare, contesta la fornitura (es. dice “io ho ricevuto merce di qualità any payment effected by buyer with reference to this guarantee”, in questo modo, il compratore che mi paga l'importo della prestazione contrattuale sottostante, in causale richiama il pagamento della fattura, ma anche i riferimenti alla Garanzia Bancaria, e la garanzia bancaria si riduce di tale valore. Per cui il cliente mi paga i €5.000, la garanzia bancaria è pari a 0 e non posso più escuterla. MA ciò va richiamato nella Garanzia, perché qualsiasi fatto al di fuori dei pezzi di carta non può interessare in alcun modo la banca. Si deve fare attenzione a lavorare con lettere di credito, perché bisogna comprendere adeguatamente che è uno strumento autonomo non legato all'operazione contrattuale sottostante e che la tutela al di fuori dei pezzi di carta è totalmente residuale. Riepilogo: l'autonomia → nell'ambito degli strumenti finanziari in uso nel commercio internazionale, il venditore deve solo dichiarare qualcosa e la banca deve onorare l'impegno, e tutto ciò che è in ambito contrattuale sottostante, non ha alcun effetto sull'operatività degli strumenti finanziari. SOLUZIONI FINANZIARIE ED ASSICURATIVE DI UN VENDITORE PER GESTIRE CORRETTAMENTE IL RISCHIO DI CREDITO NELLE COMPRAVENDITE INTERNAZIONALI: possiamo rilevare gli strumenti strumenti in uso agli operatori dei in uso agli operatori dei beni di beni di investimento consumo per dilazioni, indicativamente, nel breve termine (max. 1 anno) Se vendessimo beni di consumo (derrate alimentari, mobili, abbigliamento), il regolamento avviene solitamente a 30-60-90-120 gg. Se invece compravendiamo un impianto, le esigenze sono diverse (di solito chi li acquista, vuole pagarli in 1-2-3-4-5 anni, nel rispetto dunque del cash flow dell'impianto), ma chi vende un impianto, al contempo, vuole un incasso a vista, magari pro soluto. Pertanto, gli strumenti indicati nella colonna export finance consentono il rispetto di queste condizioni (es. cliente che paga in tempi dilazionati, ma allo stesso tempo, chi vende incassa a vista – non a caso “forfaiting” traduce “sconto pro soluto di cambiali avallate”, quindi concede una dilazione di pagamento al cliente, cambializzando il credito, e io venditore sconto le cambiali [le smobilizzo] con incasso pro soluto) STRUMENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE:  Lettera di Credito (LC)  Payment Guarantee (o Demand Guarantee)  Standby letter of credit (SBLC) → è una sorta di garanzia bancaria, cioè io ricevo una lettera standby, la metto in standby, faccio la prestazione e se il mio cliente mi paga, bene, se non mi paga, prendo la lettera standby e la utilizzo.  Bank Payment Obligation (BPO) POSIZIONAMENTO E CARATTERISTICHE DI QUESTI 4 STRUMENTI FINANZIARI: Nella tabella è possibile distinguere, in alto, i 4 strumenti finanziari, e nella colonna a sinistra le caratteristiche presenti o no, in ogni strumento. Bank to Corporate Undertaking → impegno autonomo e irrevocabile di una banca a pagare un corporate (azienda – beneficiario/venditore). Bank to Bank Undertaking → impegno autonomo e irrevocabile della banca del compratore non più a pagare il venditore, ma la sua banca (è uno strumento interbancario). Documentary Trade Product → strumenti finanziari che come standard usano la carta. Quindi, un'azienda che riceve ad esempio una lettera di credito, dovrà rimandare in banca della carta. È possibile, però, lavorare con presentazioni elettroniche? Sì. LETTERA DI CREDITO Reale: Banca Mittente AGRICULTURAL BANK OF CHINA FUJIAN BRANCH FUZHOU CHINA Ns Riferimento 400011532298 seguito tipo oper. Notifica MT: 700 127: SEQUENCE OF TOTAL 1/1 :40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT IRREVOCABLE 320: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER 135518LC15000196 331C: DATE OF ISSUE 24/07/2015 340E: APPLICABLE RULES UCP LATEST VERSION :31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY :50: APPLICANT BEST BEER CO.,LTD BLOCK 6,BIHFGI IND DISTRICT SHUYUYU NANAN FJ CHINA NEW MARMI SRL S.S. BARI (FOGGIA) ITALY (2B: CURRENCY CODE, AMOUNT R 62.700 9A: PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOLERANCE 10/10 141D: AVAILABLE WITH ... BY ... ANY BANK BY NEGOTIATION :42C: DRAFTS AT... 90 DAYS AFTER B/L DATE FOR 100PCT OF INVOICE VALUE. 142A: DRAWEE ABOCCNBJ130 AGRICULTURAL BANK OF CHINA FUJIAN BRANCH FUZHOU CHINA :43P: PARTIAL SHIPMENTS ALLOWED :43T: TRANSHIPMENT ALLOWED 1446: PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE NAPOLI PORT OF ITALY :44F: PORT OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION PORT OF XIAMEN 344C: LATEST DATE OF SHIPMENT :45A: DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES 285TONS TOTAL AMOUNT EUR 262700.00 Spiegazioni Lettera di Credito in alto (da top a bottom): – MT 700: (messaggio della swift) codifica il messaggio per l'emissione delle lettere di credito; – Sequence 1/1; – Form of documentary credit: irrevocable; – N° del credito; – Data di emissione; – Regole applicate UCP 600; – Applicant (cliente); – Beneficiary (venditore); – Currency code e amount; – Port of loading; – Port of discharge; – Latest date of shipment; – Description of goods; – Campo 46A: Documenti richiesti dalla lettera di credito. La lettera di credito richiede “Full set Bill of Lading madde out to order marked. Freight to collect.”, ossia (le 3) Bill of Lading emesso all'ordine con l'indicazione freight to collect. Il beneficiario che fa? [prox pagina] Il Beneficiario presenta in banco questo documento (in basso), dal quale possiamo ricavare certe informazioni importanti: è stato presentato il full set delle Bill of Lading (quindi i 3 documenti originali), Issued (made out to order), l'indicazione “Freight to collect”, il numero delle rete credito, la descrizione merce, il rooting della merce rispettato, sono indicati entrambi i porti (di partenza – Napoli – e di destino – Xiamen), c'è la data e il luogo di emissione del documento (Avenza Carrara, 31/07/2015). Questa Bill of Lading pare rispettare tutte le condizioni richieste dalla lettera di credito. Eppure, è un documento “non complying”, anche se abbiamo rispettato tutte le richieste della lettera di credito. Questo per effetto dell'articolo 20 della normativa UCP 600 (prox pagina). nuovamente la on board notation, e dichiariamo: Tuttavia, nemmeno questa indicazione è corretta perché un'altra fonte, la prassi bancaria internazionale uniforme, riporta quanto segue: Quando una Bill of Lading indica un “means of pre-carriage” (nel nostro caso, il truck), deve riportare una “dated on board notation” con anche l'indicazione del nome del vessel (nave) e del porto di partenza stabilito nel credito. FORMULA CORRETTA/ ON BOARD NOTATION CHE è IN GRADO DI RENDERE IL DOCUMENTO COMPLYING: Si tratta di una vera e propria gerarchia. Il documento dev'essere complying (gerarchicamente parlando) a: il credito (abbiamo rispettato tutte le richieste della lettera), alla normativa che richiede l'on board e alla prassi bancaria internazionale uniforme, che ci dice come strutturare l'on board notation se la Bill of Lading riporta un “means of pre-carriage”. Modulo 4: Il Credito Documentario – Profili Operativi Come funziona operativamente la Lettera di Credito. Viene innanzitutto stipulato un contratto tra venditore e compratore, che andranno a individuare nel contratto il compratore, il venditore, merce venduta, prezzo, delivery terms ecc., individuando come forma di pagamento la Lettera di Credito. Entrambe le parti si andranno poi a riconfrontare per costruire a monte la struttura della Lettera di Credito, individuando la banca emittente, la banca avvisante, quali documenti presentare, chi li deve preparare e chi dovrà pagare le spese ecc. Dopodiché, il buyer, che si attiva per primo, si rivolge alla propria banca per aprire un fido. Nell'ambito dell'affidamento concesso, il buyer compila un application che istruisce la Issuing Bank di emettere una Lettera di Credito. La Banca Emittente impiega solitamente la piattaforma swift e utilizza il messaggio “MT700” (message type 700) ed emette la Lettera di Credito, che verrà inoltrata alla Banca Avvisante, la quale la notificherà al beneficiario. Il beneficiario si ritroverà con un pezzo di carta, dal quale rileverà l'impegno irrevocabile ed autonomo della Issuing Bank, ad onorare l'importo dell'operazione al beneficiario stesso, nella misura in cui quest'ultimo riuscirà a produrre i documenti conforme. Il beneficiario leggerà con attenzione il contenuto della Lettera, per verificare se è lavorabile. Nel caso in cui ci siano delle difficoltà (es. date of shipment troppo ravvicinata, una scadenza non adeguata, ecc.), il seller si rivolgerà all'applicant, al quale richiederà la modifica della Lettera. L'applicant si rivolge alla Issuing Bank, la incarica di effettuare le modifiche, la quale a sua volta invierà un messaggio di modifica all'Advising Bank, che notificherà al beneficiario. Il beneficiario ottiene quindi un testo di Lettera di Credito lavorabile e inizia a produrre la merce, già sapendo che a posteriori sarà in grado di incassare la fornitura, dietro presentazione dei documenti conformi. Una volta prodotta la merce, il beneficiario la spedirà, e contestualmente alla spedizione, il beneficiario avrà il modo di preparare i documenti (es. fattura, packing list, documenti di conformità, documenti di origine, documenti di trasporto, documenti di assicurazione) e in relazione alla tipologia di merce sottostante e al Paese, che poi invierà alla Banca Avvisante, che a sua volta invierà alla Banca Emittente. La Banca Emittente prende i documenti presentati, prende le fonti (credito, normativa e prassi – ossia, Lettera di Credito, UCT 600 e ISBN) ed effettua un esame manuale dei documenti, per verificare se sono complying singolarmente e se sono complying tra di loro. Se c'è piena conformità tra i documenti stessi e tra le forme gerarchicamente intese, la banca onorerà l'impegno a vista o a scadenza, in virtù delle settlement options. Nel caso in cui la banca rilevi difformità, lo deve comunicare al beneficiario secondo determinate indicazioni. Il beneficiario, ricevuto l'avviso di rifiuto, avrà modo di ripresentare i documenti conformi nei tempi previsti dalla Lettera di Credito. Quando il beneficiario ripresenterà i documenti conformi, la banca onorerà l'impegno. Qualora il beneficiario non fosse in grado di ripresentare i documenti conformi, il beneficiario perde definitivamente la garanzia insita nella Lettera di Credito e si rivolgerà all'applicant per invitarlo ad andare in banca a “sciogliere le discordanze” e a ritirare i documenti. Una volta che la banca avrà rilasciato i documenti all'applicant, la stessa dovrà onorare l'impegno. È importante ricordare che la Banca Emittente non ha alcun impegno di rilasciare i documenti all'applicant e pagare la Lettera di Credito quando i documenti sono non conformi. In ogni Lettera di Credito è necessario indicare quando la banca dovrà onorare il suo impegno. Abbiamo 5 diverse opzioni: • Pagamento a vista: By Sight Payment (impegno della banca di onorare a vista l'importo dell'operazione nella misura in cui il beneficiario fornisce documenti conformi. Se il credito è “by payment”, il compratore paga a vista e il beneficiario incassa a vista); • Pagamento differito: By Deferred Payment (a 30-60-90-120 gg from the date of invoice or shipment; La banca riceve i documenti, li esamina, li trova conformi, li rilascia all'applicant ed assume un impegno di pagamento differito alla scadenza prevista. In un credito di pagamento differito, il compratore paga a scadenza e il beneficiario incassa a scadenza); Pagina 2: 71B → riferimento alle spese. Rimanda al campo 47A. 49 → riporta i riferimenti della conferma della Lettera di Credito. 78 → istruzioni tra Banche. COME PREPARARE I DOCUMENTI CONFORMI: BILL OF EXCHANGE Bill of Exchange (o Draft) è un mero pezzo di carta, emesso dal drawer/beneficiario e spiccata sulla Bank of China (trassato/debitore). Si richiamano i riferimenti della Lettera di Credito (“drawn under this number..”), si indica la data, il luogo, l'ammontare, la scadenza. A 90gg dopo la presentazione dei documenti, il debitore deve pagare con quella Bill of Exchange al beneficiario, per l'ammontare importato e dovuto. La Banca Emittente riceverà la Bill e la accetterà nella misura in cui i documenti sono conformi. Il beneficiario può chiedere alla Bank of China la restituzione della tratta accetta, che può essere uno strumento che può consentire al beneficiario un pronto smobilizzo dell'importo dell'operazione. FATTURA La emette il beneficiario sull'applicant, e deve indicare:  la data;  i riferimenti al credito;  il numero della fattura;  la description of goods (dev'essere “uguale” a quella riportata al campo 45 del messagio MT700);  la merce spedita;  il valore della merce spedita;  “Issued and signed by”. PACKING LIST  Beneficiario;  Riferimento al credito;  Data di emissione (no obbligatoria, a meno che non sia richiesta dalla Lettera di Credito);  Packing List;  Descrizione generica della merce;  Merce spedita;  Packing Conditions (come richieste da Lettera di Credito);  (in questo caso) Issued and signed by. QUALITY CERTIFICATE Lo può emettere il Beneficiario, il quale certificherà che la merce spedita è in buone condizioni dopo ispezione presso loro fabbrica. FAX MESSAGE ALTRO ESEMPIO DI LETTERA DI CREDITO Questo credito l'ha emesso la “Industrial Bank of Korea”. Campo 40A forma del credito documentario, irrevocabile; Campo 20 Numero della Lettera di Credito; 31C credito emesso il 16/01/14; 40E Applicable rules UCPURR (URR= Uniform Rules for Reimbursement, disciplina il rimborso fra banche); 31D Data e luogo di scadenza; 50 Applicant; 59 Beneficiario (nome e indirizzo) 32B Valuta, ammontare e tolleranza sull'ammontare del + o – 5%; 41D Available with any Bank by negotiation; 42C Drafts at 180 days from Airwybill date (beneficiario potrà portare i documenti presso “any bank” a cui potrà chiedere un prepagamento by negotiation, prima della scadenza prevista dei 180gg) → cosa vuol dire? Che il cliente pagherà la fornitura dopo 180 gg dalla data di spedizione, ma beneficiario può chiedere a any bank un prepagamento dell'importo at any time, prima dei 180 gg. Il beneficiario pagherà i costi del finanziamento. 43P partial shipment consentiti; 43T trasbordi vietati; 44E port of loading; 44F port of discharge; 44C latest date of shipment; 45A description of goods; 46A documents required (ne abbiamo soltanto 4 in questo caso). 47A Additional conditions HARDCOPY TIMBRO APPL. GARI: 2014-01-16-10.44.52.027907 PIAZZATURA APPL 95504 BPMIIT MM 773 CODICE MESSAGGIO. BASIC HEADER. APPLICAT. HEADER ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT F 01 BPMIITMMA773 8870 177574 O 700 1844 140116 IBKOKRSEAXXX 8402 236666 140116 1044 N INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOUL (HEAD OFFICE SEOUL) 113 RANKÎNG PRIORITY HIGH 108 MESSAGE USER REFERENCE 10001141759 27. Sì E OF TOTAL :1/1 20 DOCUMENTARY CREDIT NUMBER 31C DATE OF ISSUE 16/01/14 40E APPLICABLE RULES :UCPURR LATEST VERSION 31D DATE AND PLACE OF EXPIRY 114/02/14 IN YOUR COUNTRY 50 APPLICANT WEAR INTERNATIONAL SEOUL SOUTH KOREA 59 BENEFICIARY - NAME & ADDRESS :PANTS & PANTS SRL VIA BARI, 67 71121 32B FOGGIA ITALY CURRENCY AMOUNT EUR 125.280, 39A PERCENTAGE CREDIT AMT TOLERAN:05 41D AVAILABLE WITH.. 420 42D TOWER 42 LEAFB FLOOR 38 25 OLD BROAD ST. LONDON 43P PARTIAL SHIPMBNTS :ALLOWED 43TTRANSHIPMENT (ROHIBITED 44E PORT :0F LOADING/AIRPORT OF DE:ANY AIRPORT IN ITALY 44F PORT 'OF DISCHARGE/AIRPORT OF :INCHEON AIRPORT IN SOUTH KOREA 44C LATEST DATE OF SHIPMENT 331/01/14 45A DESCRITION OF GOODS &/OR SERVICES: PANTS COUNTRY OF ORIGIN : ITALY PRICE TERM: EXW TOTAL VALUE OF GOODS: EUR125, 280.00 46A DOCUMENTS REQUIRED: +SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN TRIPLICATE +AIRWAY BILL CONSIGNED TO INDUSTRIAL BANK OF KOREA MARKED FREIGHT COLLECT AND NOTIFY APPLICANT +PACKING LIST IN TRIPLICATE 47h ADDITIONAL CONDITIONS: +A DISCREPANCY FEE OF EUR80(OR EQUIVALENT) SHOULD BE DEDUCTED FROM THE AMOUNT CLAIMED OR WILL BE DEDUCTED FROM THE PROCEEDS OF ANY DRAWING, IF DOCUMENTS ARE PRESENTED WITH ANY . | PAG. 001 Pagina 2 ***peculiarità: “usance bills”, ossia le Bill of Exchange a scadenza/le tratte a 180gg, emesse qua dentro, sono da negoziarsi a vista. Le spese di sconto e le commissioni di accettazione sono a carico del buyer. Cioè, le tratte che il Beneficiario emetterà a 180gg saranno pagate a vista e tutti i costi saranno a carico del buyer. ***Questa lettera di credito è una Lettera di Credito che presenta tratte a scadenza, tuttavia, il significato di scadenza si applicherà solo all'importatore, cioè l'esportatore sarà in grado di incassare il suo ammontare a vista. (beneficiario incasserà a vista). La tratta dev'essere girata. Il seguente documento riepiloga la struttura definitiva della Lettera di Credito (beneficiario a destra, banca confirmante sotto il beneficiario, banca emittente in alto, e applicant a sinistra). In questo documento andiamo a definire la scadenza della Lettera di Credito, pagamento a vista, rooting della merce, importo, termini di resa e condizioni (e nella pagina successiva i documenti richiesti). (((la pagina 2 di questo documento è quella che si vede nella pagina precedente))) Ora il Beneficiario aspetta che gli venga notificata la Lettera di Credito e dopo qualche giorno, arriva la notifica di banca UBAE a mezzo raccomandata. Ecco la Lettera di Credito che rispecchia fedelmente quanto condiviso in ambito contrattuale. le Lettere di Credito. Modulo 5: Il Credito Documentario e la ISBP International Standard Banking Practice (ISBP). Una Lettera di Credito è un impegno irrevocabile ed autonomo di una banca, a onorare una complying presentation. E secondo l'art 2 della normativa UCP 600, per “complying presentation means a presentation that is in accordance with terms and conditions of the credit, with the applicable provisons of these rules (UCP 600) and the International Standard Banking Practice (ISBP)”. [è una gerarchia a 3 livelli; oggi ci concentreremo sull'ultima prassi, la ISBP] La ISBP fa riferimento a diverse fonti della ICC, quali: Pubblicazione ISBP 745 ICC, la quale codifica ampia prassi per le operazioni di Credito Documentario, ma evidentemente prassi parziale, perché fanno prassi anche le cosiddette ICC Opinions, ICC Decisions e le DOCDEX Decisions. Cos'è, di fatto, la prassi? È quello che avviene quotidianamente in giro per le banche di tutto il mondo. Es. magari un documento è conforme per un document checker, ma non lo è per un altro, e in questo caso si crea un dubbio interpretativo. Si chiede così alla Camera di Commercio che emana una sua Opinion, che nel tempo diventa prassi ed è stata codificata nella Pubblicazione ISBP 745 ICC. Questa pubblicazione (Pubblicazione ISBP 745 ICC) riporta alcune indicazioni in merito alla redazione dei documenti, ma anche delle condizioni preliminari. Il primo paragrafo della pubblicazione dice: La ISBP non è una standalone rule, ma è da leggere assieme alla UCP 600, ed aiuta gli operatori beneficiari e le banche da una parte, a produrre documenti conformi, e dall'altra a esaminare correttamente i documenti. ISBP 745 ICC: PRINCIPI GENERALI  Abbreviazioni → l'uso della virgola consente l'utilizzo di una o più opzioni. Per es. se un credito riporta, come porto di spedizione “Hamburg, Rotterdam, Antwerp”, senza ulteriori indicazioni, significherà che la merce potrà essere spedita da uno dei tre porti, o da una qualsiasi combinazione degli stessi.  È necessario firmare certificate, certification, declaration o statement, richiesto dal credito. Se un credito richiede, per es., un fumigation certificate, esso dev'essere firmato.  Gli artt. 19-25 UCP 600 ICC disciplinano esclusivamente gli originali dei documenti di trasporto. Le copie dei documenti di trasporto, disciplinati negli articoli indicati, dovranno essere esaminati in relazione al credito e all'art. 14 (f) UCP 600 ICC.  Le copie dei documenti di trasporto non sottostanno al limite dei 21 giorni dopo la spedizione delle merci, come termine ultimo di presentazione. Courier receipt, post receipt and certificate of posting in respect of the sending of documents, notices and the like. • La presentazione di un documento relativo alla spedizione di documenti o informazioni nella forma di “courier receipt, post receipt or certificate of posting” sarà analizzato in riferimento al credito e all'art. 14 (f) UCP 600 ICC e non all'art. 25 UCP 600 ICC. Art. 14 UCP ICC – If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d). – Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and the international standard banking practice, need not to be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit. Expressions not defined in UCP 600: The expressions “shipping documents”, “stale documents acceptable”, “third party documents acceptable”, “third party documents not acceptable”, “exporting country”, “shipping company” and “documents acceptable as presented” non dovrebbero essere usate in quanto non definite nelle UCP 600. Qualora usate e il loro significato non è definito dal credito, avranno il seguente significato nell'ambito della prassi bancaria internazionale uniforme nei crediti documentari: Documents for which the UCP 600 transport articles do not apply – Delivery Note, Delivery Order, Cargo Receipt, Forwarder's Certificate of Receipt, Forwarder's Certificate of Shipment, Forwarder's Certificate of Transport, Forwarder's Cargo Receipt and Mate's Receipt non sono da considerarsi documenti di trasporto come definiti negli art. 19-25 UCP 600 ICC. Tali documenti saranno analizzati esclusivamente in relazione al credito all'art. 14 (f) UCP 600 ICC; Dates Documenti come “certificate of analysis, inspection certificate or fumigation certificate” (ma non solo), possono riportare una data di emissione successiva alla spedizione delle merci. Se un credito richiede un documento riferito a un “pre-shipment event”, tale documento deve indicare che l'“event” ha avuto luogo “on or prior to the date of shipment” e ciò va rilevato o dalla sua denominazione, dal contenuto o dalla data di emissione. Se un credito richiede un “inspection certificate”, ciò non significa che il documento debba far riferimento a un “pre-shipment event”; Expressions not defined in UCP 600 • “shipping documents”: tutti i documenti del credito, ad eccezione di tratte, “teletrasmission reports”, ricevute postali o dei corrieri ottenute dall'invio di documenti; • “stale documents acceptable”: documenti che possono essere presentati successivamente ai 21 giorni dalla data di spedizione, ma comunque entro la scadenza del credito e ciò vale anche se è indicato uno specifico termine per la presentazione di documenti; • “third party documents acceptable”: tale espressione si riferisce a tutti i documenti del credito, eccezion fatta per le tratte, che possono essere emessi da qualsiasi soggetto diverso dal beneficiario; • “third party documents not acceptable”: tale espressione non ha alcun significato e non sarà presa in considerazione; • “exporting country”: tale espressione può avere diversi significati: Paese del beneficiario, Paese di origine delle merci, il Paese di ricezione delle merci a cura del vettore, Paese da cui viene effettuata la spedizione delle merci; • “shipping company”: quando utilizzato come riferimento a chi deve emettere un “certificate, certification or declaration relating to a trasport documents”, è accettabile che venga emesso dal “carrier” o dal “master” o un qualsiasi soggetto che agisce come agente degli stessi, indipendentemente da come sia stato emesso o firmato il documento di trasporto; • “documents acceptable as presented”: una presentazione di uno o più documenti richiesti dal credito, indipendentemente se presentati nel numero di originali e copie richiesti, effettuata entro la data di scadenza del credito, che non sarà analizzata secondo le indicazioni delle UCP 600 ICC. Language – Lingua dei documenti: se il credito non indica in quale lingua debbano essere prodotti i documenti, gli stessi possono essere prodotti in una qualsiasi lingua. Il nome di una persona o di una entità, timbri, legalizzazioni, girate, testi prestampati in documenti possono essere riportati in una lingua diversa da quella richiesta nel credito. Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto diverso dal documento di trasporto multimodale, ma appare evidente dal routing delle merci che “more than one mode of transport is to be utilized”, per l'esame del documento si applica l'art. 19 UCP 600 ICC. ISBP 745 ICC: ‘l'ransport document covering at least two different modes of transport (“multimodal or combined transport document”)/BL Issuance, carrier, identification of the carrier and signing of a multimodal transport document Un documento di trasporto multimodale deve essere firmato secondo le indicazioni dell’art. 19 UCP 600 ICC. Se un “agent” firma il documento, tale agente deve essere indicato e firmerà come segue “agent for (name), the carrier” oppure indicando “agent on behalf of (name), the carrier” 0 indicazioni similari. Qualora il carner è identificabile nel documento come “the carrier”, l'agente può firmare come “agent for [or on bchalf of) the carrier” senza rinominare il carrier. ISBP 745 ICC: ON BOARD NOTATION On board notation ON-BOARD NOTATION Multimodal Routing with shipment from a port Port to Port Shipments: Bill of Lading // Non-Negotiable Bill of Lading //Charter Party Bill of Lading ISBP 745 ICC . più € REQUIRED ON BOARD NOTATION > SHIPPED ON BOARD 14/03/2018 ON MSC FANTASIA AT NAPLES PORT. SHIPPED ON BOARD 14/08/2018 ON MSC FANTASIA AT NAPLES PORT Per ulteriori indicazioni sull’on-board notation, si rimanda alla scheda disponibile qui: https:/ /bit.ly/2UNvDjY • Un air waybill deve essere firmato secondo le indicazioni dell'art. 23 UCP 600 ICC. Se un “agent” firma il documento, tale agente deve essere indicato e firmerà come segue “agent for (name), the carrier”, oppure indicando “agent on behalf of (name), the carrier” o indicazionisimilari. Qualora il carrier è identificabile come “the carrier”, l'agente può firmare come “agent for [or on behalf of] the carrier” senza nominare il carrier. • L'indicazione “freight payable at destination” può essere riportata come “freight collect”; • Un air waybill non deve riportare indicazioni in merito allo stato difettoso delle merci o del loro imballaggio. Una clausola del tipo “packaging is not sufficient for the air journey” rende il documento “unclean” e dunque discordante. Può essere invece accettata una clausola del tipo “packaging may not be sufficient for the air journey”. ISBP 745 ICC: AIR TRANSPORT DOCUMENT/CMR Consignee, order party and notify party – Se un credito definisce i dettagli di una o più “notify parties”, un documento di trasporto aereo può riportare ulteriori “notify parties”. Se il credito non definisce i dettagli di una “notify party”,un documento di trasporto aereo può riportare una qualsiasi “notify party”. In quest'ultimo caso, qualora venissero riportati i dati dell'applicant, tali dati non devono essere in conflitto con quanto riportato nel credito. – La descrizione della merce nel documento di trasporto aereo può essere riportata in termini generici che non siano in conflitto con la descrizione della merce riportata nel credito; – Le correzioni di dati in un documento di trasporto aereo sono da autenticarsi. Le autenticazioni devono essere effettuate dal carrier, dal master (captain) o da un loro “named agent”, che può essere diverso dall'agent che avrà emesso o firmato il documento di trasporto aereo. Le copie non necessitano di riportare le autenticazioni delle correzioni effettuate sull'originale. ISBP 745 ICC: ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS Application of UCP 600 ICC Article 24  Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto per il movimento di merce via strada, ferrovia o vie d'acqua interne, si applica l'art. 24 UCP 600 ICC. Tale documento va firmato, che da indicazioni dello stesso articolo, e deve indicare il nome del carrier, identificato “as the carrier”;  La firma di “named branch of the carrier” equivale alla firma del “carrier”;  Il termine carrier include termini come “issuingg carrier”, “actual carrier”, “succeeding carrier” e “contracting carrier”;  Non è necessario riportare sulla firma il termine “carrier”, qualora il documento di trasporto vengafirmato dal carrier o da un “named agent for [or on behalf of] the carrier”, e che il carrier sia identificato come tale nel documento di trasporto. Qualsiasi firma, timbro o “notation” di ricezione della merce deve essere riportata dal carrier, identificato come tale, o da un “named agent” che firma o agisce per o per conto del carrier. La firma del “named agent” deve indicare il nome del carrier, per conto del quale l'agente sta agendo o firmando. Un documento di trasporto stradale deve indicare che è l'originale per il mittente (copy of the sender) o non riportare alcuna indicazione per il soggetto per il quale il documento è stato preparato. ISBP 745 ICC: INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE • Se un credito richiede la presentazione di un documento assicurativo riportando “insurance policy”, “insurance certificate” o “declaration under an open cover”, al fine di esaminare il documento si applica l'art. 28 UCP 600 ICC; • Un documento assicurativo deve essere emesso e firmato da una “insurance company” o un “underwriter” o un loro “agent” o “proxy”; • Un documento assicurativo può essere emesso “on an insurance broker's stationary”, purché sia firmato da una compagnia assicurativa, da un “underwriter” o un loro “agent” o “proxy”. • Un broker può firmare un documento assicurativo come “agent” o “proxy” per o per conto di una “named insurance company” o “named underwriter”; • Un documento assicurativo firmato da un “agent” o da un “proxy”, deve riportare il nome della compagnia assicurativa o dell'underwriter per il quale (o per conto del quale) l'agent o il proxy sta firmando, a meno che la compagnia assicurativa o l'underwriter sia stato identificato altrove nel documento; • Un documento assicurativo non deve indicare una data di scadenza per la richiesta dei danni. Date Un documento assicurativo non deve indicare che la copertura è effettiva da una data successiva alla data di spedizione delle merci. Se un documento assicurativo riporta la data di emissione successiva alla data di spedizione, dovrà chiaramente riportare con una nota o aggiunta che la copertura è effettiva da una data non successiva alla data di spedizione delle merci. Un documento assicurativo datato successivamente alla data di spedizione delle merci, che riporta che la copertura è operativa da “warehouse to warehouse” (o indicazioni similari), non indica che la copertura è effettiva da una data non successiva alla data di spedizione delle merci. Amount of cover and percentage Se un credito non indica l'ammontare da assicurare, un documento assicurativo è da emettersi nella valuta del credito e per un ammontare indicato nell'art. 28 (f) (ii) UCP 600 ICC, (the amount of insurance coverage must be at least 110% of the CIF or CIP value of the goods). Non c'è un limite percentuale massimo della copertura assicurativa. Non è richiesto che la copertura assicurativa debba essere calcolata per un valore superiore a 2 decimali. Un documento assicurativo può indicare che la copertura è sottoposta a franchigia o “excess (deductible)”. Quando si rileva dal credito o dalla presentazione dei documenti, che l'ammontare richiesto rappresenta solo una parte del valore totale della merce (per es. per uno sconto, prepagamento o per un pagamento in data successiva), il calcolo del valore da assicurare deve essere riferito al valore totale della merce, come indicato in fattura o nel credito, e deve essere riferito a quanto indicato nell'art. 28 (f) (ii) UCP 600 ICC. Un documento assicurativo deve coprire i rischi richiesti nel credito, e può riportare una indicazione di “exclusion clauses”. Se il credito richiede la copertura “all risks”, la richiesta sarà soddisfatta presentando un documento riportante qualsiasi clausola o “notation” “all risks” e anche se il documento riporta che certi rischi rimangono esclusi. Insured party and endorsement Se un credito non indica un soggetto assicurato, un documento assicurativo non deve indicare che i danni sono pagabili all'ordine di o in favore del beneficiario o un soggetto diverso dalla Banca Emittente o dall'Applicant, a meno che non sia girato dal beneficiario o dal soggetto (diverso dalla Banca Emittente o dall'Applicant) in bianco o a favore della Banca Emittente o dell'Applicant. ISBP 745 ICC: CERTIFICATE OF ORIGIN Basic requirement and fulfilling its function • Se un credito richiede la presentazione di un certificato di origine, dovrà essere presentato un documento firmato che certifichi l'origine delle merci fatturate; • Se un credito richiede una specifica forma del certificato di origine (es. GSP Form A), dovrà essere presentato tale documento; • Se un credito non specifica il soggetto emittente il documento, qualsiasi soggetto, incluso il beneficiario, può emettere il certificato d'origine. Issuer of a certificate of origin • Se il credito richiede la presentazione di un certificato di origine emesso dal beneficiario, dall'esportatore o dal produttore, è possibile presentare un certificato emesso dalla Camera di Commercio, ma anche da (e non solo) da “Chamber of Industry, Association of Industry, CASO REALE per comprendere come applicare le ISBP e la UCP 600 alla preparazione di un documento, come ad esempio la Bill of Lading (foto sotto, sfondo giallo) Pagina 1 Pagina 2 144C: LATEST DATE OF SRIPMENT 31/02/2015 145A: DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES 146A: DOCUMENTS REQUIRED 1. MANUALLY SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 ORIGINALS AND 3 COPIES TNDICATING THTS 1/C NO. 2. FULL SET (INCLUDED 3 ORIGINALS AND 3 NON-NEGOTIABLE COPIES) OF ORIGINAL CLEAN ON BOARD MARINE BILLS OF LADING MADE OUT TO THE ORDER OF BANK OF CHINA LTD., FUJIAN BRANCH, MARKED FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION AND NOTIFYING APPLICANT. 3. WEIGHT MEMO/PACKING LIST IN 3 ORIGINALS AND 3 COPIES ISSUED BY BENEFICIARY INDICATING QUANTITY/GROSS AND NET WEIGHTS OF EACK PACKAGE AND PACKING CONDITIONS. 4. CERTIFICATE OF ORIGIN IN 1 ORIGINAL AND 1 COPY ISSUED BY THE CHAMBER OT COMMERCE OR BENEFICIARY. 147: ADDITIONAL CONDITIONS 1. ALL DOCUMENTS TO BE FORWARDED IN ONE COVER. MAIL ADDRESS BANK OF CHINA LTD., XIAMEN BR., ATTN INT'L DEPT. BOC BLDG., NO.40 NORTH HUBIN ROAD, XIAMEN 361012, CKINA. È. B/LADING MUST NOT SHOW THIS L/C NO. 3. COSTS ADDITIONAL TO FREIGHT ARE NOT ACCEPTABLE i. B/LADING ISSUED BY A FREIGHT FORNARDER IS NOT ACCEPTABLE A 6. B/LADING MUST INDICATE THE NAME, ADDRESS AND CONTACT DETAILS OP A DELIVERY AGENT AT THE PORT OF DISCHARGE 171B: CHARGES ALL BANKING CHARGES OUTSIDE ISSUING BANK ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY. PERIOD FOR TON DOCS MUST BE PRESENTED WITHIN 21 DAYS AFTER THE DATE OF ISSUANCE OF THE TRANSPORT DOCUMENTS BUT WITHIN THE VALIDITY OF TIIIS CREDIT. 149: CONFIRMATION INSTRUCTIONS WITROUT 178: INSTRUCTIONS TO THE PAYING/ACCEPTING/NEGOTIATING BANK UPON OUR RECEIPT OF THE DOCUMENTS IN ORDER, NE SHALL HONOUR THE PRESENTATION AS INSTRUCTED. 157D: ‘ADVISE TEROUGH' BANK UNICREDIT SPA SWIFT CODE UNCRITMIE58 ALTRO ESEMPIO REALE: qutne FBL [DK] 12542» DR A s Bw NEGOTIABLE FIATA VIA LUCERA, 89 MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING SAN SEVERO (FG), ITALY UNCTADNCO Rules rano gcument EC Pte 481). Corto ori BANK OF CHINA LTD., FUJIAN BRANCH Fa rorever anate co. GS 71, HULK AVENUE, XIAMEN, CHINA 361006 AND BANK OF CHINA LTD., FUJIAN BRANCH COSTS COVERING THE LATE RETURN OF Pinco oi recai NAPOLI PORT CONTAINERS (DETENTION COSTS) ARE FOR veni, Portel hadty ACCOUNT OF FOREVER MARBLE CO.,LTD 3] SEA VOYAGER GIOIA. TAURO Pont ol scherno Piace of delivery s xTAMEN, CHINA Marks and numbers Number and kind of packages Doscrpion ol goods Gross weigni Monsuroment CONTAINER NuWBER: MSCU 452414.7 12005 rreroer conser coos may BE LonpeD on Deck Sarete BLocks. 25,00 rows 6G00DS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD AT NAPOLI PORT ON MSC BAVARIA ON 31/01/2015 E] PORT OF DISCHARGE: XIAMEN, CHINA oveszcare BB racraGINa Nav nor Be surFicIENE FOR tue ssa Vocnev N Onde di Ba so Freni si visi i Senate Ci i cet Cl] CJ ‘Tha goode and instructions are accaptod and det with subjot 10 io Standard Conditions printed overea. O n i ii Qro o these Muimosal Transport ile o Ldng must be surencere du endored in te gong. in Wthness utero! ie origina Siino Trnaport bio 1 dog tot bi iano” end lo Novo been signed ho nambersttd olo, 050 Sl vic ein ctamgianod ba rt) totem FAI Fri pi FTT XIAMEN, CHINA NAPOLI, 01/02/2015 Ter rav e Fmi Ogni FAT im ng Sr not covered LI Covered according 0 atached Policy | 3 (THREE) ne, rormanzao: 8:21. MB TE dota pesa o Fo ped e E ro AS AGENTS FOR MAIMEX SPA INTERNATIONAL peperino io Marone FoRmOtER. AS casa 4603 sam RO EAST, scono sitoc1 sazia MINA Pa.86(758)02136878 Pa.26(759)02136877/67 DIFFERENZE tra la Standby Letter of Credit e la Demand Guarantee: 1. Standby Letter of Credit e Garanzia Bancaria hanno praticamente la stessa definizione, ossia: un impegno a onorare a documentary complying presentation (anche in questo caso, la presentazione dev'essere conforme allo strumento, alla normativa applicabile e alla prassi bancaria internazionale uniforme). 2. Standby Letter of Credit coprono performance e non-performance del committente, mentre le Garanzie Bancarie coprono solo la non-performance. 4. Standby Letter of Credit può essere confermata, poiché previste e disciplinate dalle normative UCP 600 e ISP98, mentre le Garanzie Bancarie, disciplinate dalla normativa URDG 758, non possono essere confermate, poiché conferma non prevista nella normativa (la soluzione c'è: se beneficiario vuole la garanzia della propria banca, si può invitare la banca del compratore a emettere una controgaranzia a favore della banca del beneficiario, invitandola a emettere la garanzia). 5. Mentre tutte le Standby Letter of Credit prevedono una scadenza, non è detto che sia così per le Garanzie Bancarie, le quali possono prevedere una scadenza ad un evento, oppure nessuna data di scadenza, però se disciplinate dalla URDG 758, scadono dopo 3 anni dall'emissione. 6. Una Standby è escutibile, presentando i documenti alla banca confirmante o alla banca emittente, mentre per le Garanzie, il beneficiario può presentare i documenti solo al garante e non al controgarante. 7. “protezione” → Se una banca conferma una Standby Letter of Credit ed effettua una prestazione di pagamento al beneficiario, SE i documenti dovessero perdersi durante la tratta bancaria, la banca emittente è impegnata a rimborsare la banca confirmante. Ciò non accade per le Garanzie Bancarie, perché se un beneficiario escute una Garanzia Bancaria dal garante – ed essendo garanzia e controgaranzia due strumenti diversi – se i documenti non dovessero arrivare al controgarante, egli non effettua le operazioni di pagamento di rimborso al garante. [pertanto, per una banca è preferibile lavorare con una Standby che con una controgaranzia] 8. É possibile attivare syndication/participation soltanto se la Standby è disciplinata dalla normativa ISP98; non è invece attivabile nelle Garanzie. 9. presentazione elettronica → per le Standby tale opzione è possibile soltanto nelle ISP98, e non nelle UCP 600, a meno che non si usino le eUCP 2.0. per le Garanzie la presentazione elettronica è possibile, poiché disciplinata dalla normativa (URDG 758 ICC). 10. change of currency/extend or pay → prevista nella normativa URDG 758 ICC (quindi sì per le Garanzie Bancarie), ma non per la UCP 600/ISP98 (no per Standby). 11. own records(registrazioni banca) → prevista nella normativa URDG 758 ICC (quindi sì per le Garanzie Bancarie), ma non per la UCP 600/ISP98 (no per Standby). 12. law and jurisdiction → per le Standby è previsto il regime del Paese dov'è disponibile, mentre per le Garanzie Bancarie il regime previsto è quello del posto del controgarante, per il counterguarantee, e del posto del garante per il guarantee. COS'É UNA GARANZIA BANCARIA? COS'É UNA STANDBY LETTER OF CREDIT? (Le 2 definizioni molto simili tra loro) QUANDO VENGONO USATI QUESTI DUE STRUMENTI? Questi due strumenti sono largamente usati nel commercio internazionale, nell'ambito di construction projects, finance, insurance, manifacturing, shipbuilding ed aircraft leasing, ma possono essere impiegati in tanti altri tipi di attività. È importante sottolineare che la Garanzia Bancaria o la Standby Letter of Credit coprono o il rischio di non-performance o il rischio di non-pagamento da parte dell'applicant.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved