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Master online in Global marketing, Comunicazione e Made in Italy, Appunti di Marketing

L’Export Credit Risk Management: gestire il rischio di credito nelle transazioni con l'estero

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 14/04/2018

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Scarica Master online in Global marketing, Comunicazione e Made in Italy e più Appunti in PDF di Marketing solo su Docsity! L’Export Credit Risk Management: gestire il rischio di credito nelle transazioni con l’estero. Dott. Domenico del Sorbo MODULO 1: L’importanza dell’Export Credit Risk Management A- Scenari attuali e prospettive future nel commercio internazionale. Oltre i 2/3 del commercio italiano è nell’UE, il debito pubblico inoltre non permette grandi crescite. C’è di positivo la crescita dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) e Polonia, Turchia e Indonesia e i paesi esportatori di energia. I paesi BRIC rappresentano il 10% della ricchezza mondiale. Il debito pubblico è in costante aumento ed è elevatissimo per paesi come Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, USA. A partire dal 2010 Si cresce: - Paesi BRIC - Paesi esportatori di energia (Iran, Kazakistan…) - Turchia - Indonesia - Polonia - Paesi africani (beneficiano di elevati investimenti cinesi) La maggior parte dell’export nazionale è concentrato nei paesi europei. Per andare oltre l’UE bisognerebbe ottimizzare i processi di internazionalizzazione sia a livello strategico che a livello tecnico (ex dilazione di pagamento e consegna a destino creno valore al cliente). B- L’Export Credit Risk Management L’export credit risk consiste nella valutazione, controllo e risoluzione del rischio di credito attraverso operazioni assicurative e finanziarie. In questi scenari quindi, come Italia cosa dobbiamo fare?  Internazionalizzare da un punto di vista strategico (distribuzione, pricing, analisi)  Internazionalizzare da un punto di vista tecnico: utilizzo di strumenti di internazionalizzazione che ci consentano di creare valore per il cliente. Fornendo asset intangibili come la consegna a destino (Franco destino) e la dilazione di pagamento. NOTA BENE: Franco arrivo (Franco destino): Clausola contrattuale dei documenti di trasporto riguardante le condizioni di consegna. I rischi e le spese di spedizione sono a carico del fornitore fino al destino. Franco partenza (Franco fabbrica): Clausola contrattuale dei documenti di trasporto riguardante le condizioni di consegna. I rischi e le spese di spedizione sono a carico del cliente fin dalla partenza. utilizzato per il regolamento di obbligazioni di qualsiasi natura, commerciale e finanziaria, sorte a seguito di precisi adempimenti richiesti ai soggetti interessati. I documenti di trasporto (CIM; CMR,AWB, FCR, Sea Waybill) dimostrativi sono quelli che accompagnano la merce (lettera di vettura): non sono negoziabili in alcun modo e non conferiscono diritto di proprietà sulle merci. Sebbene diversi tra loro i vari DDT presentano punti in comune: - Hanno funzione di contratto di trasporto; - Su ognuno è possibile trovare indicazione sul pagamento del nolo; - Su ognuno è possibile annotare per il vettore incaricato eventuali difformità alla consegna. - consentono al compratore di ritirare la merce a destino. I Documenti di trasporto: la Polizza di carico (B/L) - È allo stesso tempo la prova del contratto di trasporto, la prova della ricezione della merce da parte del vettore e titolo rappresentativo che conferisce al legittimo possessore il diritto di proprietà e di disposizione sulle merci che sono obbligatoriamente descritte in maniera precisa. - Consente inoltra il ritiro delle merci a destino su presentazione dell’originale del titolo stesso. - È titolo di credito negoziabile, che si presta cioè al trasferimento a terzi dei diritti sulle merci, ovvero alla circolazione del diritto alla merce anche durante il viaggio. La Bill of lading può essere emessa: 1. Al portatore -> non è specificato nessun destinatario. La merce verrà consegnata al portatore del documento. Non c’è un nome specifico. 2. All’ordine -> (del caricatore, del ricevitore, di una banca) è trasferibile mediante girata. 3. Nominativa -> intestata ad un determinato soggetto (nome e indirizzo specificato). La girata deve esser datata e autenticata, è più complessa. B- Le forme di pagamento non garantite Forme di pagamento non garantite: - Bonifico bancario (Credit transfer) - Disposizione di addebito pre-autorizzato (Debit transfer): in alcuno Paesi ci sono strumenti che consento l’addebito automatico e continuativo delle fatture verso debitori di questi Paesi. - Assegno: strumento di pagamento - Cambiale: strumento di credito - Incasso documentario C- Gli incassi elettronici a livello europeo e l’incasso documentario Gli incassi elettronici sono strumenti che consentono di incassare crediti tramite circuiti elettronici. Vantaggi: 1- Migliore gestione della tesoreria (perché c’è un accredito a data certa) 2- Marketing sui pagamenti (sulle forme di pagamenti concesse ai compratori dei paesi che utilizzano questi strumenti) 3- Minori costi amministrativi 4- Eliminazione delle spese di collatura 5- Tempi rapidi anche sull’esito Questi strumenti sono molto diffusi in Francia, Spagna, Germania e Austria. La LCR (Lettre de change relevé) in Francia Consiste nell’incasso elettronico di effetti cartacei tramite una rete telematica istituita dalla Banque de France. È molto diffuso e i mancati pagamenti sono nell’ordine del 3-4 %. Gli storni di effetti già accettati vengono segnalati in un “bollettino” pubblicato giornalmente (segnala i nomi dei debito insolventi). Quindi, è vero che sono strumenti di pagamento non garantiti, ma è anche vero che qualora il debitore – in questo caso francese – non onori l’impegno il bollettino quotidiano segnala il nome dell’insolvente. Procedura: - Accordo tra le parti; - Spedizione della merce; - Ricezione LCR; - Consegna della LCR accettata alla Banca Italiana 20 giorni prima della scadenza prevista (60 giorni se l’effetto non è accettato); - La Banca italiana invia i dati a una banca francese convenzionata; - La banca francese inserisce i dati nel sistema che raggiungono la banca del debitore (con il RIB), la quale a scadenza addebita il conto indicato trasmettendogli un estratto (relevé) delle operazioni effettuate; - Il debitore se trova un addebito non conforme può farselo stornare entro 9/10 giorni, in caso contrario diventa definitivo. - Contemporaneamente l’importo viene accreditato, salvo buon fine, sul conto corrente del venditore. La IEF in Spagna Funziona in maniera simile alla francese. Anche in questo caso il venditore segnalerà alla banca italiana tutti i riferimenti dell’operazione almeno 30 giorni prima della relativa scadenza, poi la banca italiana invierà per via telematica la disposizione di incasso alla Banca spagnola che accrediterà, salvo buon fine, e addebiterà all’importatore. Il pagamento si può considerare definitivo dopo 15 giorni. Il Lasteshriften in Austria e Germania Simile al RID. Il creditore procede all’incasso con la semplice richiesta alla banca dell’importatore. Ci sono due modalità: 1. Autorizzazione permanente di addebito da parte del debitore. L’addebito può esser contestato entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della contabile 2. Autorizzazione di volta in volta. L’addebito può esser contestato entro 6 settimane dalla ricezione della contabile. L’incasso documentario (Documentary collection) È il trattamento delle banche dei documenti in conformità delle istruzioni ricevute da un venditore allo scopo di: 1- Ottenere il pagamento e/o accettare tratte; 2- Consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni. L’incasso documentario è disciplinato dalle NUI (norme uniformi sugli incassi). Ci sono quattro soggetti: ordinante (esportatore), Banca incaricata, Banca presentatrice, compratore. Ci sono diverse modalità di consegna dei pagamenti: i. Contro pagamento dell’importo a vista (D/P o CAD) ii. Contro accettazione di tratta iii. Contro ritiro di impegno scritto rilasciato dal debitore/importatore ad effettuare il pagamento ad una certa scadenza. a. D/P -> documents against payment dove la banca del compratore consegnerà i documenti al compratore dopo pagamento a vista dell’importo della fornitura. b. CAD -> cash against document è la stessa cosa ma i documenti possono esser dati anche dietro la cambiale tratta con la quale il compratore si impegna a pagare il titolo a scadenza. Inoltre il documento può esser rilasciato al compratore dietro presentazione di un impegno scritto rilasciato da quest’ultimo a pagare il venditore ad una certa data. Visto che non è uno strumento di garanzia, può esser usato solo a certe condizioni:  quando il cliente è conosciuto;  il paese è a basso profilo di rischio;  preferibilmente per il trasporto via mare;  se c’è una resa che permette di controllare le dinamiche del trasporto;  quando la merce è fungibile. Lontano da questi fattori l’INCASSO DOCUMENTARIO è rischioso per l’esportatore. “Principio della rigorosa separazione del negozio fondamentale dall’indipendente promessa di prestazione della banca al fine di escludere ogni e qualsiasi influenza tra il contratto di base e la promessa astratta della banca.” Formalismo: l’esame documentale deve esser effettuato sulla base dell’aspetto formale, indipendentemente dalle merci, servizi e/o altre prestazioni cui si riferiscono. Letteralità: la banca emittente ha il dovere di accertare la conformità dei documenti, come risultante del testo degli stessi, alle condizioni richieste dalla lettera di credito. Il credito documentario: le parti I soggetti coinvolti (nella versione base) sono quattro: - L’importatore / ordinante (applicant) - L’esportatore / beneficiario (beneficiary) - La banca emittente (issuing bank) che per definizione ha l’obbligo di pagare il beneficiario dietro la presentazione dei documenti appositi - La banca avvisante (advising bank): avvisa il beneficiario Il credito documentario: le fasi 1. A monte la conclusione di un accordo commerciale tra venditore e compratore. 2. Poi il compratore si attiverà per primo rivolgendosi ad una banca a cui dovrà chiedere un affidamento, poi la banca emetterà una lettera di credito. 3. La banca emittente, una volta ricevuto il mandato, emetterà la lettera di credito utilizzando il messaggio swift 4. e lo inoltra alla banca avvisante che lo invia al beneficiario che riceverà un documento da cui rileverà l’impegno autonomo della issuing bank a regolare l’importo indicato nel credito. 5. Ci sarà poi l’invio delle merci. 6. Il beneficiario dovrà poi produrre i documenti da consegnare alla banca avvisante che invierà alla banca emittente 7. La banca emittente analizzerà la documentazione presentata 8. Se i documenti sono conformi la banca emittente effettua la prestazione di pagamento al beneficiario consegnando i documenti all’applicant e addebitandolo. 9. L’applicant con i documenti può ritirare le merci quando arrivano a destino. 10. Se ci dovessero essere discrepanze la banca emittente può segnalare le discrepanze al beneficiario che si confronterà con l’applicant per lo scioglimento o meno delle discrepanze. LC : le tipologie Quattro tipologie di lettere di credito tutte rilevabili dal campo 41 del messaggio swift: 1 - by payment : pagamento a vista, cioè la banca riceve i documenti, ha 5 giorni lavorativi per controllarli e poi deve effettuare il pagamento a vista in favore delvenditore 2 – by def payment : pagamento differito. La banca controlla i documenti in 5 giorni lavorativi dopo la ricezione e si impegna a pagare nella scadenza indicata nella lettera di credito. 3 – by acceptance : sempre di pagamento differito con l’unica differenza che il beneficiario dovrà produrre una draft come richiesto dalla lettera di credito. 4 – by negotiation: la banca del beneficiario può, a certe condizioni, acquistare i documenti riconoscendo al beneficiario un importo a vista di solito su borse pro solvendo e la banca del cliente opererà il pagamento a scadenza. B- Strumento per la copertura del rischio banca e del rischio paese La copertura del rischio banca e del rischio paese Se i venditori vendono in paesi difficili bisogna gestire il rischio di insolvenza della banca emittente e il rischio paese. La conferma di una lettera di credito è uno degli strumenti più utilizzati. È un istituto che ci consente di trasferire il rischio di insolvenza dalla banca emittente alla banca confermante. La banca confermante dovrà effettuare una prestazione pro soluto dietro presentazione di documenti conformi. È uno strumento che permette di vendere anche in paesi rischiosi. Ci permette di trasferire il rischio di insolvenza dalla issuing bank alla banca confermante e il rischio paese dal paese della issuing bank al paese della banca confermante, inoltre copre il rischio tecnico controllo documenti, cioè la banca conformate è tenuta a pagare il beneficiario anche se la banca emittente dovesse rilevare delle discrepanze. Nel campo 49 ci dovrà essere CONFIRM. La banca emittente manda un input alla banca del beneficiario, che può confermare il credito al beneficiario chiedendo una commissione che è legata a 4 variabili: 1- Importo del credito 2- Standind banca emittente 3- Rischio paese 4- Tempistica del pagamento La banca confermante segnala la commissione, il beneficiario di solito paga la commissione ottenendo di contro l’impegno ad e4sser pagato dalla banca confermante. Campo 41: la banca che deve effettuare la prestazione pro soluto al beneficiario. È possibile trovare la conferma a mercato oppure attraverso delle convenzioni, in particolare le convenzioni SACE e il programma della Bers (TFP : trade facilitation program). Trade Facilitation Venditore e compratore concludono un contratto di fornitura. Il compratore incarica di aprire una lettera di credito rivolgendosi ad una banca emittente dei paesi dell’area est in cui Bers opera e questa banca dovrà esser convenzionata con la Bers. Tale banca emetterà la lettera di di credito inviandola alla banca confermante dei paesi esportatori (tra cui l’Italia). Questa banca a sua volta convenzionata con la Bers ottiene da quest’ultima una stand-by letter of credit (garanzia bancaria autonoma discutibile a prima richiesta dalla banca confermante se la banca emittente non onora il suo impegno a pagare). La banca confermante notifica la lettera di credito al beneficiario italiano. Così si annullano rischio banca e paese. La silent confirmation È la conferma di una lettera di credito da parte di un Istituto bancario o finanziario in assenza di specifica richiesta/autorizzazione della Issuing bank. L’istituto che da una silent confirmation non interviene nell’esame e nella negoziazione dei documenti, ma garantisce il Beneficiario del credito contro il mancato pagamento, in sede di utilizzo della lettera di credito per le seguenti cause: 1- Insolvenza della Issuing bank 2- Non trasferibilità di fondi 3- Rischio politico del Paese debitore La silent confirmation non è altro che un contratto che un beneficiario conclude con un Istituto bancario extra credito che dietro di pagamento di una fee promette al beneficiario il pagamento dell’importo della lettera di credito qualora la banca emittente non onori il suo impegno a pagare per insolvenza o rischio paese sempre se il beneficiario può presentare documenti conformi. Uno strumento simile è lo star del credere, in cui è la stessa banca che controlla i documenti che propone tale soluzione. È uno strumento simile alla conferma tradizionale perché è la stessa banca del beneficiario che notifica il credito a stipulare questo contratto con lo stesso beneficiario quindi la banca riceve i documenti e, se conformi chiederà l’impegno ad onorare la lettera di credito alla banca emittente che se non lo onora la banca che ha preposto il star del credere si è impegnata a pagare. Unica differenza è la diversa tempistica di pagamento. La copertura assicurativa SACE Può proporre polizze assicurative sul debitory corporate, può effettuare coperture assicurative anche su controparti bancarie. Il beneficiario ha una lettera di credito e qualora voglia coprirsi dal rischio banca o paese potrebbe sollecitare la SACE che potrebbe eventualmente definire una copertura assicurativa sulla controparte bancaria. Lo sconto pro-soluto di un credito documentario consente al beneficiario uno smobilizzo pro- soluto che incorpora la copertura di rischio banca e paese. Quindi la garanzia bancaria autonoma presenta le stesse caratteristiche di una lettera di credito: autonomia, letteralità, astrattezza e formalismo. Sono disciplinate attualmente dalla normativa URDG (uniform rules for demand guarantee) pubblicazione n° 758 della CCI (camera di commercio internazionale di Parigi) entrata in vigore lo scorso luglio. La legge applicabile e il foro competente sono di solito quelle del paese e luogo del garante o del contro garante, salvo diverse indicazioni. L’operatività inizia in una data di emissione o ad uno specifico evento richiamato nel testo della garanzia. La scadenza della garanzia è data da una data, da un evento o dalla restituzione materiale del testo della garanzia accompagnata di solito da una dichiarazione del beneficiario che libera definitivamente l’impegno della banca. Visto che in alcuni paesi era difficile trovare una data effettiva di scadenza, la nuova normativa ha definito come scadenza massima di una garanzia 3 anni dalla data di emissione (art 25). Bisogna poi distinguere 3 tipologie bancarie autonome: - Incondizionate - Giustificate - Documentali Il regime delle eccezioni opponi8bili nell’ambito di una garanzia bancaria internazionale segue il regime delle eccezioni delle lettere di credito. Sono entrambi strumenti autonomi che hanno le stesse caratteristiche, si differenziano per i seguenti aspetti: - Lettera di credito: copre l’adempimento del venditore, le garanzie bancarie invece aprono l’inadempimento dei compratori. Quindi queste nascono per non esser utilizzate. Sarà usata quando ci troviamo di fronte ad una prestazione di servizi o prestazioni di merci continuative, mentre la lettera di credito per vendita di merci su base spot o per vendita di macchinari o beni di investimento. Ci sono 3 regimi di eccezioni: 1- Eccezioni letterali (si riferiscono ai documenti presentati che potrebbero non rispondere puntualmente alle richieste della banca) 2- Invalidità del contratto di garanzia (raro) 3- Eccezione di frode o di dolo (quando si ha una prova certa e incontestabile. Tale eccezione riguarda anche le lettere di credito. Si fa riferimento ad una prova liquida, oggettiva e documentabile. Quando si prova che il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, la garanzia non può esser escussa, non esiste una visione unitaria in caso di inadempimento per fatto non imputabile al debitore. Il cliente debitore potrà tentare di impedire il pagamento da parte della banca solo ottenendo dall’autorità giudiziaria competente un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700, 701 e 702 del Cpc ( codice di procedura civile nazionale). Garanzia diretta Le garanzie autonome possono esser di tipo diretto o indiretto. Sono di tipo diretto quando dopo l’accordo tra ordinante e beneficiario la banca garante emette la garanzia e la invia direttamente al beneficiario o tramite una banca avvisante. Garanzia indiretta Quando è richiesta la contro garanzia dal debitore. Per cui la banca del debitore emette la garanzia contro garantita dalla banca garante che è quella del venditore/beneficiario. Contenuto della garanzia Contiene le seguenti indicazioni: - Beneficiario - Numero di riferimento della garanzia - La data di emissione - Riferimento al rapporto sottostante e indicazione del tipo di garanzia richiesta - Ordinante - Assunzione irrevocabile dell’impegno da parte della banca garante a pagare a prima domanda, nonostante eventuali eccezioni opposte dall’ordinante relative al rapporto sottostante. - Importo massimo garantito - Contenuto della dichiarazione di inadempimento - Eventuali condizioni sospensive o risolutive - Indicazione della validità - Della legge applicabile - Del foro competente Tipologie di garanzie Ci sono garanzie per conto del venditore e del compratore. Quelle per conto del venditore: - Bid Bond - Performance Bond - Advance Payment Bond - Per conto del compratore: - Payment guarantee e Stand by letter of credit Bid Bond Rappresenta l’obbligazione che si assume la banca emittente di pagare una determinata somma qualora l’appaltatore, in caso di aggiudicazione, non adempia le condizioni previste dalla gara. Viene di solito usato nell’ambito delle gare di appalto internazionali dove un soggetto per poter partecipare alla gara deve presentare un Bid Bond, cioè la garanzia di mantenimento dell’offerta, cioè una garanzia che se il soggetto vince la gara darà poi seguito all’adempimento delle proprie obbligazioni. Se il soggetto si dovesse ritirare dalla gara provocherebbe un danno per il committente che si può escutere il Bid Bond che di solito accompagna i documenti dell’offerta e viene, di conseguenza, trasmesso dall’appaltatore in busta chiusa unitamente agli altri documenti richiesti. L’importo dei Bid Bond viene determinato in percentuale sul prezzo proposto dall’appaltatore e solitamente oscilla tra l’1 ed il 5%, ovvero stabilito indipendentemente dallo stesso bando della gara. La durata della garanzia di solito è breve (3-6 mesi) ed è in funzione del tempo necessario per vagliare tutte le offerte presentate. Ci sono ulteriori scopi del Bid Bond, ad esempio una finalità fondamentale di questo tipo di garanzia è quello di evitare che vengano presentate domande di aggiudicazione da parte di aziende che non dispongono di sufficienti mezzi finanziari o capacità tecniche per dar corso al contratto, nonché di scoraggiare le domande sottoposte senza serie intenzioni, è quindi anche una garanzia sulla società dell’offerta. Il “Performance Bond” Utilizzato negli appalti internazionali ma anche nelle compravendite legate a beni di investimento. Configura quell’obbligazione che si assume la banca emittente su richiesta di un fornitore di beni o servizi di effettuare un pagamento al beneficiario nei limiti di una somma di denaro dichiarata, in caso di non conforme esecuzione da parte dell’ordinante di un contratto stipulato tra lo stesso e il beneficiario. Quindi è una garanzia emessa dalla banca del venditore a tutela di uno specifico rischio del compratore di buona esecuzione di una prestazione. La garanzia di solito è valida per tutta la durata del contratto, è solitamente di importo pari al 5% del totale dell’importo dei lavori o delle merci. Lo scopo è quello di fornire al committente la garanzia in merito alla fornitura delle merci o dei lavori da eseguire. L”Advance Payment Bond” È uno strumento usato sia negli appalti pubblici internazionali che nelle operazioni di compravendita internazionali se il venditore richiede al compratore il pagamento di un anticipo. È la garanzia di restituzione dell’acconto pagata da un compratore committente. La funzione è di garantire, in caso di inadempienza del venditore/appaltatore, la restituzione al committente delle somme da quest’ultimo anticipate. È opportuno vincolare l’escussione solo in caso di mancata presentazione del documento di trasporto a cura del venditore (se viene presentato il documento di trasporto la garanzia viene meno perché è stato rispettato l’impegno contrattuale da parte del venditore). MODULO 6: L’Export Financing: come finanziare le vendite internazionali A- Il forfaiting Il forfaiting Dopo l’analisi degli strumenti finanziari a breve termine, ora strumenti finanziari a medio-lungo termine. Gli strumenti dell’export finance consentono allo stesso tempo a un cliente di regolare le forniture nel tempo e al venditore di ottenere un incasso a vista su base pro-soluto. Quindi sono strumenti che permettono di finanziare gli acquisti a favore del cliente. Uno degli strumenti più interessanti per queste esigenze è il forfaiting che è lo sconto pro-soluto di cambiali (cambiali avallate o lettere di credito perché nascondono comunque un impegno autonomo di una banca a pagare). Forfaiting: acquisto “pro-soluto” di un credito a medio termine, espresso in genere nella forma di titoli di credito cambiari, derivante da esportazioni di beni o prestazioni di servizi, senza rivalsa verso ogni precedente possessore dei titoli. Vantaggi notevoli: - Smobilizzo pro-soluto del credito - Copertura rischio di insolvenza dell’acquirente o del garante - Copertura rischio di trasferimento valutario - Copertura rischio politico del paese debitore Per avere una quotazione… Il primo step per un’operazione di forfaiting è quella di ottenere una quotazione. Ci si rivolge al mercato dei forfaiters chiedendogli una quotazione. Per averla bisogna però informarli di una serie di riferimenti: - Ammontare e scadenza degli effetti - Moneta in cui sono espressi gli effetti - Nome e Paese dell’importatore - Nome e Paese del garante (ci segnala che il forfaiter di solito non sconta rischi corporate) - Tipo di cambiale (pagherò o cambiale tratta) - Tipo di garanzia (avallo o lettera, in alternativa anche lettera di credito) - Tipo di merce oggetto della fornitura - Data prevista di consegna della merce - Data prevista di consegna del portafoglio - Tempistica di regolamento Ottenute queste informazioni il forfaiter può segnalarci le condizioni a cui è disponibile scontare su base pro-soluto i titoli dell’operazione e rilascerà un commitment dove segnalerà il tasso pattuito che è generalmente pari ad uno SPREAD sui MATCHING LIBORS (cioè sul costo della raccolta al momento effettivo dello sconto). Il forfaiter utilizza poi delle formule (spiegate in seguito). Sostanzialmente il forfaiter segnala un tasso di sconto per metà fisso (lo spread) e per metà variabile (i matching Libors) che sono i costi a cui si finanzierà per regolare l’importo al fornitore. Le formule di sconto sono quattro alternative:  Straight discount NV = N * (1- R/100 * D/360) NV = Valore Netto N = valore nominale del debito R = straight discount D = numero totale dei giorni tra la data effettiva di sconto e la data di maturità del debito  Simple Discount to Yield NV = N * (1+ R/100 * D/360)  Discount to Yield Compounded Annually NV = N / [(1+ R/100 * 365/360)X * (1+ R/100 * D/360)] Dove X = periodi composti da 365 giorni  Discount to Yield Compounded Semi-Annually NV = N / [(1+ R/100 * 183/360)X1 * (1+ R/100 * 182/360)x2 * (1+ R/100 * D/360)] Dove X1 = semestre di 183 giorni X2 = semestre di 182 giorni Esempi di azione di forfaiting con l’uso di cambiali. A monte il venditore farà un contratto con il compratore che andrà in vigore appena si chiude il contratto con il forfaiter che si impegna a scontare pro-soluto le cambiali che gli verranno consegnate alle condizioni precedentemente stipulate. Ora il compratore dovrà emettere le cambiali, le farà avallare dalla banca segnalata e verranno poi consegnate alla banca del venditore che sarà una fiduciaria che si impegnerà a consegnarle al venditore non appena il venditore presenterà i documenti di spedizione. Consegnati i documenti di spedizione il venditore otterrà le cambiali che verranno presentate al forfaiter che in qualche giorno lavorativo trasferirà il netto ricavo sulle casse della banca del venditore. Lavorare con le cambiali è ottimale ma in alcuni casi è preferibile usare lettere di credito per evitare problemi soprattutto per l’autonomia dei titoli cambiali (molti paesi che hanno partecipato e aderito alla convenzione di Ginevra del 1930 che riconosce l’autonomia delle cambiali, non l’hano poi ratificata). Sostegno dei crediti all’esportazione (dcr LCL 143/98, capo II) Esiste uno strumento che ci permette di ricevere un contributo agli interessi da parte di SIMEST (la finanziaria di stato per l’internazionalizzazione dell’impresa) nel rispetto di alcune condizioni. Lo strumento si inquadra nell’ambito del sostegno dei crediti all’esportazione. Tramite il contributo agli interessi le imprese italiane possono offrire agli acquirenti esteri di beni di investimento dilazioni di pagamento a medio/lungo termini a tempi competitivi ed in linea con quelli offerti dai competitors dei paesi OCSE (tassi “CIRR”). Non c’è limite UE, non è agevolativo, ma è di sostegno (per allineare gli esportatori italiani a quelli degli altri paesi). Questo strumento serve ad aiutare le controparti estere ad acquisire beni di investimento ottenendo finanziamenti a tassi agevolati e favorire anche il produttore nazionale dei paesi OCSE. Requisiti delle iniziative agevolabili (parametri “consensus”) Per ottenere il contributo è necessario che il cliente estero regoli in anticipo il 15% dell’importo. Si lavora quindi sull’85% dilazionato. La modalità di rimborso della quota deve esser rate massimo semestrali, di norma consecutive ed uguali. Requisiti delle iniziative agevolabili: - Il tasso di interesse deve esser il CIRR vigente alla data del contratto. È un tasso di interesse stabilito mensilmente in sede OCSE che è agevolativo. - Punto di partenza del credito (1° rata), deve esser o la data di spedizione/consegna per i macchinari o la data di accettazione provvisoria per gli impianti. - È necessario pagare anche l’MPR (Minimum Premium Rate). Questo tasso andrebbe pagato alla società che si occupa di coprire con un’assicurazione l’operazione ma in Italia non abbiamo una Export Agency comune, ma abbiamo due identità: A. la SIMEST (che propone soluzioni finanziarie) B. SACE (soluzioni assicurative). Quindi l’Italia fa eccezione e l’MPR si può o ribaltare sulla controparte acquirente aggiungendola al CIRR oppure le imprese nazionali avranno meno premio rispetto agli altri competitors, questo per livellare i benefici e evitare problemi alla concorrenza. per farsi affidare. da qui la necessità di usare strumenti di carattere assicurativo che consentono di evitare agli acquirenti esteri di andare in banca per farsi finanziare. È possibile farlo definendo un contratto di fornitura con l’acquirente estero che di contro, al limite, può rilasciare mere cambiali. Un esportatore vende ad un acquirente estero che intende ritirare le merci e pagare a rate senza andare in banca per farsi affidare. A questo punto l’azienda esportatrice ha un rischio di insolvenza e non gli resta che rivolgersi a SACE SPA per la copertura del rischio di credito. SACE SPA può analizzare la richiesta di copertura e eventualmente rilasciare la copertura all’azienda esportatrice sotto forma di un prodotto assicurativo che di volta in volta verrà identificato anche a seconda delle esigenze dell’esportatore. Fatta la copertura assicurativa sicuramente l’azienda esportatrice è tutelata perché o paga l’acquirente, o SACE SPA nei limiti della polizza assicurativa. In questo caso però l’azienda esportatrice non riesce a smobilizzare l’impegno di pagamento come vorrebbe fare. La SACE ha proposto qualche anno fa uno strumento evoluto: sconto pro-soluto con voltura di polizza SACE. Questo strumento è tra i migliori al mondo perché consente di raggiungere obiettivi delicati e importanti. Si consente al contempo all’acquirente di ottenere una dilazione di pagamenti, e di evitare affidamenti bancario e al venditore di ottenere uno sconto pro-soluto dei titoli derivanti dall’operazione. Lo sconto pro-soluto come funziona: i. l’esportatore conclude un contratto di fornitura, l’acquirente estero deve necessariamente dare al venditore delle promissory law (cambiali). ii. Queste cambiali, magari non avallate, potrebbero esser consegnate ad una banca scontante che può effettuare uno sconto anche su base pro-soluto qualora l’esportatore giri a quest’ultimo dei benefici della polizza SACE. iii. Questa volta per la banca scontante la garanzia non sarà costituita dalla banca estera avallante dei titoli che emettono le lettere di credito, ma la garanzia sarà costituita dalla voltura della polizza SACE. In questo modo se l’acquirente estero non riesce ad onorare i suoi impegni di pagamento SACE indennizza direttamente la banca scontante. Anche in questo caso è possibile ottenere l’agevolazione della SIMEST. Questo strumento permette quindi realmente alle imprese nazionali di ottimizzare i loro processi di internazionalizzazione di impresa. Non è sempre facile usare questo strumento, quindi anche nella scelta dello strumento da utilizzare bisogna analizzare le variabili e discriminanti. MODULO 7: L’assicurazione dei crediti export A- L’assicurazione dei crediti nel breve termine L’assicurazione dei crediti all’esportatore: quali vantaggi. Strumenti assicurativi del breve termine. Ci sono quattro operatori che sostanzialmente si dividono il mercato. Oltre il 90% del mercato delle assicurazione nel breve termine viene soddisfatto da questi 4 soggetti: - SACE BT - Cofas - Euler Hermes - Otratus I vantaggi degli strumenti assicurativi: - Incremento del fatturato per effetto di una gestione cliente in “Open account” (si da una dilazione al cliente senza imporgli affidamenti bancari richiesti per gli strumenti finanziari). - Una sicurezza immediata anche nei confronti di clienti sconosciuti (qualora la compagnia ci conferma che sono soggetti assicurabili, possiamo sicuramente vendere dando una dilazione a questi clienti). - Una positiva valutazione da parte del sistema bancario di fronte a richieste di ampliamento del fido per effetto di crediti garantiti dalla polizza (vincolando le polizze o cedendo gli indennizzi in caso di anticipazioni su credito all’estero). - Possibilità di optare per la cessione pro-soluto del credito - Migliore capacità di penetrazione sui mercati, grazie a condizioni di pagamento competitive. I principi cardine: la globalità Si riferisce all’obbligo di assicurare categorie omogenee di crediti per paese, tipologia cliente e linea di prodotto. C’è un limite di accesso minimo all’assicurazione per cui una compagnia assicurativa prende in esame una massa creditizia di almeno due milioni di euro di crediti omogenei. Il fatturato assicurabile Di solito si opta per una soluzione che escluda dal fatturato assicurabile e quindi dal calcolo del premio le fatture: - Ad azienda consociate - Enti pubblici - Con pagamento anticipato contanti/assegno circolare - C.O.D. (Cash On Delivery. Pagamento in contanti/assegno circolare alla consegna della merce). - L.C. irrevocabile, confermata o non, a vista o a scadenza - Contro documenti a vista (C.A.D.). pagamenti con incasso documentario. Vendite a soggetti non assicurabili Sono: - Aziende collegate, controllate o controllanti. - Soggetti privati, in quanto non svolgono attività imprenditoriali - Amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti locali. - Aziende, nel caso in cui la fatturazione sia successiva a:  Denuncia di un mancato pagamento o alla conoscenza del loro stato d’insolvenza  Esclusione dalla copertura (declinazione) da parte della compagnia assicuratrice).  Un provvedimento di cancellazione del LMA ( limite massimo assicurabile) salvo le operazioni assicurabili perché riferite a ordini già confermati all’arrivo del provvedimento cautelativo. Lo scoperto obbligatorio Con lo scoperto obbligatorio l’assicurato si obbliga a tenere a proprio carico una percentuale del rischio; ciò che caratterizza lo scoperto obbligatorio non è tanto la riduzione proporzionale del risarcimento che ne deriva, quanto il divieto di assicurare la parte di rischio “scoperto” presso altri assicuratori. Quindi lo scoperto obbligatorio ha una funzione di prevenzione del sinistro in quanto stimola l’assicurato ad una corretta gestione del rischio. È obbligatorio per legge e di solito la copertura assicurativa è compresa frail 75% e il 90%. Il premio Il corrispettivo per la prestazione assicurativa. Viene determinato applicando un tasso percentuale sul fatturato svolto e segnalato dall’azienda. Tale tasso è la risultante di una serie di parametri, tra cui: - Giro d’affari - Settore merceologico in cui opera l’assicurato e dei suoi clienti - Durata di dilazione delle vendite - Esperienze nelle vendite a credito Di solito è di 1,5% per 1 milione di euro, la percentuale diminuisce all’aumentare del fatturato. È pagabile anche a rate e si può arrivare a pagare anche 0,.. per opportuni livelli di fatturato. Quindi, indicativamente, il premio minimo è pari ad almeno €15.000/anno. Il massimale assicurativo è 25/30/35 volte il premio pagato. Il limite massimo assicurabile (LMA/FIDO) È il limite entro cui è operante la prestazione assicurativa della compagnia assicurativa (nella percentuale di copertura stabilita in polizza). L’LMA (Limite Massimo Assicurabile) si intende valido siano a:
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