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Procedimento di formazione della legge e garanzie costituzionali in Italia - Prof. Palici , Appunti di Diritto Costituzionale

Una panoramica dettagliata sul procedimento di formazione della legge in italia, con particolare attenzione alla costituzione, alle garanzie costituzionali e al ruolo della corte costituzionale. Vengono esaminate le tipologie di costituzione, i procedimenti aggravati per la revisione, i controlli sulla costituzionalità delle leggi e i limiti al referendum. Inoltre, vengono illustrati i requisiti per l'approvazione delle leggi, i regolamenti di esecuzione e i casi di contrasto tra stato e regioni.

Tipologia: Appunti

2021/2022

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Scarica Procedimento di formazione della legge e garanzie costituzionali in Italia - Prof. Palici e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! 1 DIRITTO COSTITUZIONALE II GI U0 0 8 8 Do c e n t e : E l i s a b e t t a P a l i c i d i S u n i / Na s i 2 DIRITTO COSTITUZIONALE II = Le fonti (in generale) → fine: 9 novembre I. Fonti del diritto e forma di governo; le scelte dell’Assemblea Costituente. La disciplina delle fonti. L’interpretazione. Rapporti tra le fonti: abrogazione, gerarchia, separazione di competenze. Le riserve di legge II. Costituzioni rigide e flessibili. Norme costituzionali percettive e programmatiche. Le sentenze della Corte Costituzionale. Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale in Italia. Riforme mancate; le riforme in discussione. III. Democrazia diretta e referendum. I referendum in Italia IV. La legislazione elettorale. V. Le fonti europee ed internazionali. La legge sulla cittadinanza e la legge sull’immigrazione. VI. Leggi ordinarie; procedimento di formazione della legge; il ruolo del Capo dello Stato. Gli atti del governo con forza di legge. I regolamenti. VII. Le fonti delle autonomie: statuti e leggi regionali, statuti e regolamenti comunali e provinciali. = Operatore giudiziario e dei corpi della polizia → inizio: 14 novembre 5 INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI  : il legislatore (→ ma caso raro) Quando interpreta il legislatore? Il legislatore interpreta nel caso in cui vi siano delle controversie e delle applicazioni contrastanti delle normative, quindi quando è necessario un chiarimento. Il legislatore può intervenire con la legge di “interpretazione” autentica: queste leggi hanno una caratteristica particolare, la retroattività → sono leggi retroattive (ex tunc), ciò significa che con tali leggi si può attribuire un valore retroattivo ad una norma che normalmente non avrebbe valore retroattivo, quindi questa caratteristica particolare può far sì che il legislatore cambi una disposizione precedente con efficacia a decorrere da un tempo anteriore al suo perfezionamento, alla sua pubblicazione.  : i giudici È un’interpretazione che vincola il caso specifico (in Italia non vige la regola del precedente vincolante come nei paesi di Common Law).  i professori di diritto, i giuristi, gli “esperti” della materia Questa interpretazione non ha alcuna efficacia giuridica, ossia non vincola dal punto di vista giuridico concreto alcun caso, ma può avere efficacia persuasiva, favorendo alcuni orientamenti. Al pari dell’interpretazione dottrinale, anche l’opinione popolare può influenzare l’orientamento di pensiero dei giuristi e dell’ordinamento giuridico.  (es multa) È un’interpretazione vincolante per il caso concreto, tuttavia questa può essere impugnata per mezzo del ricorso alle autorità giudiziarie. L’avvocato interpreta la legge per favorire il proprio cliente. Art. 12 delle Preleggi – “criteri di interpretazione” I criteri sono stabiliti nelle disposizioni preliminari al codice civile per limitare l’attività del giudice e garantire il diritto per i cittadini. Interpretare un testo, dal latino obscura explanare, interpretando [Cicerone], infatti, vuol dire attribuire un senso, ossia decidere che cosa si ritiene che il testo significhi effettivamente e, conseguentemente, come vadano risolti i conflitti che possono insorgere nella sua applicazione. L’attività di interpretazione, non può mai esaurirsi nel mero esame dei dati testuali, infatti, lo stesso legislatore all’art. 12 delle preleggi, dopo aver prescritto di attribuire alle parole il loro significato proprio, impone di tener conto dell’intenzione del legislatore stesso nel momento della legiferazione: invero, l’interprete non può riscostruire se non avvalendosi di elementi extra-testuali. I criteri di interpretazione:  individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse, perciò la legge va interpretata per quello che significano normalmente le parole. Può essere restrittiva ovvero estensiva.  “intenzione del legislatore” → vi sono i lavori preparatori: ogni legge ha una sua ‘storia’, una sua evoluzione, tutto un iter relativo alla formazione della legge, accompagnata da una relazione che illustra i motivi per i quali è opportuno approvare quella determinata legge. Quindi questo lavoro formativo, questa illustrazione dei motivi, degli scopi e l’iter evolutivo con le relative modificazioni, rende possibile comprendere la motivazione per la quale sia stato necessario approvare quel particolare tipo di legge e dunque si può comprendere l’“intenzione del legislatore”. └ è un criterio storico: è un criterio tendenzialmente conservatore  nel caso in cui i casi precedenti non chiariscano il significato della legge e venga a mancare una legge specifica per risolvere il caso, si applica l’interpretazione analogica secondo cui si possono applicare disposizioni che regolano casi simili o una materia analoga (analogia legis) oppure nel qual caso venga a mancare pure una legge che regola il caso simile o la materia analoga, ci si affida ai principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris). 6 Nota bene Art. 14 delle Preleggi - “divieto di applicazione del criterio analogico in campo penale e di leggi eccezionali” = Il criterio interpretativo analogico non si può applicare sempre: esso non può essere adottato nel campo penale, in quanto in materia penale vige il principio della stretta legalità e non si può applicare per i casi normativi eccezionali Altri criteri di interpretazione  interpretare in accordo con le altre disposizioni contenute nella stessa legge o con le leggi che regolano quel settore, quindi interpretare attribuendo un senso consono a ciò che viene dettato nel medesimo settore, significa armonizzare la disposizione con le altre leggi correlate e simili. comparazione 7 ANTINOMIE LE ANTINOMIE E LE TECNICHE DI RISOLUZIONE CRITERI ORDINATORI DEL SISTEMA DELLE FONTI Criteri che consentono di mettere in un quadro coerente le varie fonti e di mettere in ordine le possibili antinomie Per antinomia si suole intendere il rapporto di incompatibilità di fonti che disciplinano la medesima fattispecie. Le antinomie possono essere: antinomie apparenti (tra disposizioni risolvibili con l’interpretazione) e antinomie reali (tra norme)  = criterio della successione delle leggi nel tempo Abrogazione, in caso di fonti di pari grado, della fonte precedente da parte della fonte successiva, quindi tra fonti dello stesso livello, la fonte successiva prevale sulla fonte precedente. “lex posterior derogat priori” → se vi è un contrasto fra leggi pari ordinate, la norma più recente prevale su quella meno recente. Questo perché, essendo gli ordinamenti moderni dinamici, è ovvio che la legge non può essere dettata una volta per tutte e per sempre, ma deve adeguarsi al continuo cambiamento della realtà. Effetto: abrogazione (= cessazione di efficacia di un atto normativo) La prevalenza della nuova norma sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione che la norma recente produce nei confronti della norma meno recente. Si realizza una successione (fisiologica) delle norme nel tempo, espressione dell'inesauribilità delle fonti del diritto. └ esempio  il decreto legge, dato che ha forza di legge e viene promulgato in contrasto con una particolare legge per motivi di necessità ed urgenza, abroga la legge stessa anche se non convertito in legge e, in caso di conversione, la Costituzione indica che la legge andrà a disciplinare gli effetti del decreto legge convertito.  la legge di revisione costituzionale prevale sulla costituzione perché in contrasto con ciò che viene sancito dalla costituzione (es numero parlamentari) Ricalca e sottolinea un aspetto molto importante delle leggi: la novità Le leggi sono sempre nuove, perché altrimenti non sarebbero promulgate. L’elemento della novità fa sì che l’ordinamento si rinnovi e perciò porta al criterio cronologico: la legge successiva abroga la legge precedente. Modalità attraverso le quali è determinata l’abrogazione Questa abrogazione, ai sensi dell’art. 15 delle Preleggi - “abrogazione delle leggi”, può essere:  esplicita: “per dichiarazione espressa del legislatore”  implicita: “per incompatibilità tra le nuove disposizione e le precedenti”  tacita: “la nuova legge regola interamente la materia già regolata dalla legge anteriore” Sempre le Preleggi prevedono, però, all’ art. 11 delle Preleggi il principio della irretroattività delle leggi secondo cui la nuova legge si applicherà solo per il futuro, in corrispondenza al principio della certezza del diritto. Questa è una regola generale, perciò in alcuni casi il legislatore può derogare questa regolamentazione. Infatti se quest’ultimo inserisce una nuova normativa affine alle esigenze contemporanee può prevedere un criterio opposto: ciò in relazione al criterio della ragionevolezza secondo cui occorre trattare in maniera eguale situazioni eguali e in maniera differente situazioni differenti. Perciò la normativa generale della irretroattività viene spesso derogata in virtù della presenza di questi criteri: principio di eguaglianza e principio di ragionevolezza. Nota bene  Art. 25, comma 2, della Costituzione: “nessuno può essere punto se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” Per il campo penale il principio di irretroattività è un principio assoluto, perciò è inderogabile. Nelle altre casistiche invece, l’irretroattività può essere derogata. 10  È un criterio che può essere considerato autonomo, anche se viene considerato come caso particolare di applicazione del caso cronologico. Infatti, quando vi è un contrasto fra una legge speciale ed una più generale, la legge speciale prevale su quella generale. Ha effetti specifici solo nell’ipotesi di legge generale successiva, che non abroga quella speciale precedente, infatti le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide. ↓ In questo caso l’interprete opera solo una scelta di quale norma applicare. Il criterio della specialità opera esclusivamente sul piano dell’interpretazione ed è proprio l’interprete stesso che deve risolvere l’antinomia. È l’interprete che valuta regola ed eccezione: opera tra norme, ossia questo criterio scatta a seconda dell’interpretazione del giudice di fronte al caso specifico in quanto si tratta di uno strumento volto all’interpretazione del diritto. Questo non esclude affatto, però, che sia il legislatore stesso ad indicare con un’esplicita disposizione la prevalenza di una norma sull’altra: è il caso di quelle disposizioni in cui la regola è accompagnata dalla clausola di esclusione. Può dare esiti contrari rispetto al criterio dell’abrogazione implicita. Effetto: le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide: l’interprete opera solamente una scelta circa quale norma applicare. L’altra norma semplicemente “non è applicata”. Rapporti criterio di specialità e altri criteri  Se la norma generale è successiva e la norma generale e la norma speciale hanno parità gerarchica è preferita la norma speciale  deroga  Se la norma generale è successiva ed è superiore a quella speciale è preferita la norma generale superiore  illegittimità della norma speciale  Se la norma generale è successiva, ma è inferiore alla norma speciale è preferita la norma speciale superiore  illegittimità della norma generale o Se la norma speciale è successiva e la norma speciale e la norma generale hanno parità gerarchica è preferita la norma speciale  deroga o Se la norma speciale è successiva ed è inferiore alla norma generale è preferita la norma generale superiore  illegittimità di quella speciale o Se la norma speciale è successiva e superiore alla norma generale è preferita la norma speciale  abrogazione o deroga della norma generale inferiore (parità giuridica: prevale quella speciale o deroga; negli altri casi prevale quella superiore) 11 RISERVE DI LEGGE Si ha una riserva di legge quando la Costituzione prescrive che la disciplina di una determinata materia sia dettata con legge (o atto avente forza di legge), con esclusione di altre fonti. Quindi, la riserva di legge è lo strumento, un istituto giuridico, con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia. obiettivo = è di evitare che, in materie particolarmente delicate, manchi una disciplina legislativa capace di vincolare il comportamento degli organi del potere esecutivo (polizia e burocrazia). Essa è una regola circa l’esercizio della funzione legislativa: impone al legislatore di disciplinare una determinata materia imponendogli di lasciare che essa venga disciplinata, in tutto o in parte, da atti che risiedono ad un livello gerarchico inferiore rispetto alla legge. profilo negativo, ossia pone un limite in negativo al potere regolatore ma ha anche un profilo positivo, imponendo un onere in positivo Tipologie di riserva di legge (classificazione operata dall’interprete)  RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA = solo legge (eventualmente regolamenti, ma solo di stretta esecuzione) Implica che la materia sia disciplinata solo dalla legge o da un atto avente forza di legge, oppure, solo eventualmente, da regolamenti di stretta esecuzione: si tratta di regolamenti che non completano, non integrano la materia, ma possono essere necessari per dare esecuzione alla legge, quindi garantire e cooperare nell’esecuzione ciò che è stato disposto dalle disposizioni di legge.  RISERVA DI LEGGE RELATIVA = legge e fonti secondarie Implica che la materia debba essere disciplinata dalla legge, ma la legge può limitarsi a disciplinare la disciplina di base (organizzazione, funzionamento, linee guida, principi fondamentali, …) e può essere integrata da fonti secondarie. Cioè, i principi dettati dalla legge o dall’atto avente forza di legge offrono i principi fondamentali e le fonti secondarie integrano la disciplina indicata dalla legge, rispettando il dettame da questa indicato. Si comprende per mezzo di un’interpretazione sistematica perché la Costituzione utilizza termini differenti, quindi si può comprendere la differenza analizzando la diversa terminologia adottata dal testo costituzionale. esempio  Riserva assoluta - Art. 13 (libertà personale) → “nei soli casi e modi previsti dalla legge” = è una riserva assoluta, poiché è chiaro che la garanzia della riserva di legge è assoluta - Art. 25 della Costituzione → vige il principio di stretta legalità  Riserva relativa - Art. 97 della Costituzione (settore della PA) → la Costituzione stabilisce che i pubblici offici sono regolati da disposizioni di legge, ma è impensabile che la legge disciplini in modo specifico ciascun singolo pubblico officio del territorio nazionale. Quindi la legge stabilisce i principi generali, però questi principi vanno integrati da disposizioni di dettaglio dettate da fonti secondarie che andranno a completare la regolamentazione generale offerta dalle disposizioni di legge 12  RISERVA RINFORZATA La costituzione indica al legislatore una parte del contenuto della legge o eventualmente un procedimento da eseguire:  Per contenuto: stabilite quando la Costituzione richieda che la legge abbia anche determinate finalità da conseguire esempio Art. 16 della Costituzione (diritto di libera circolazione) → si vincola la discrezionalità del legislatore in materia di circolazione del cittadino, cioè è limitato nella regolamentazione e limitazione della libera circolazione del cittadino per motivi di sanità e sicurezza sociale (es Covid)  Per procedimento: la disciplina regolata da una determinata materia deve seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo esempio Art. 8 della Costituzione (confessioni religiose) → si ha un limite di procedimento: i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose sono regolati da un’intesa tra lo stato stesso e la confessione. Si ha perciò una riserva di legge, ma la legge si limita a recepire l’intesa ed il legislatore è limitato poiché è tenuto a rispettare quanto stabilito e previsto dall’intesa oggetto di interesse. Non è un limite di contenuto, ma di procedimento: prima vi è l’intesa e poi vi è la legge e la regolamentazione Se la legge non è rinforzata la Costituzione si rimette al legislatore, ossia si ‘fida’ del legislatore. Le costituzioni dell’800 non contenevano le riserve di legge rinforzate, ma solo le riserve semplici. Mentre nelle Costituzione moderne, la costituzione indica al legislatore alcune specifiche indicazioni e limiti da seguire (es materia di libertà di stampa). Logicamente e conseguentemente questo ‘allunga’ le costituzioni, poiché inserisce ulteriori disposizioni ed ‘invade’ la competenza e l’operato del legislatore poiché non si ‘fida’. Quindi la riserva rinforzata implica la limitazione del legislatore. Questo implica una trasformazione della riserva di legge: nell’800 le costituzioni, garantendo al legislatore la disciplina di certe materia, attribuivano alla competenza del parlamento alcune competenze sottraendole al sovrano, quindi esse sono nate come attribuzione al parlamento e sono diventate, con lo scorrere del tempo, un onere del parlamento.  RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE L’art. 138 della Costituzione disciplina le modalità attraverso cui può essere modificata la Costituzione, ma tale articolo può essere adottato anche nel campo della modificazione di fonti di grado costituzionale. • Art. 114 della Costituzione (statuto speciale): nelle regioni a statuto speciale non si applica il titolo V della Costituzione, ma si applica un regime speciale previsto da uno statuto che deve essere di grado costituzionale. Quindi dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Vi sono quindi 6 regimi di autonomia regionale: il titolo V della Costituzione e poi i singoli cinque statuti speciali. • Art. 137 della Costituzione (Corte Costituzionale): una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità di giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. 15  = dichiara l’incostituzionalità della legge ↓ effetto: dichiarazione incostituzionalità avente efficacia erga omnes sul sistema delle fonti → infatti viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. ↓  Non è paragonabile all’abrogazione poiché la rende inapplicabile in assoluto, anche per i rapporti precedenti.  Ha efficacia retroattiva con il limite dei rapporti esauriti  Per le leggi penali, in base alle quali è stata pronunciata una condanna, cessano gli effetti di quella condanna (è un rapporto esaurito) → ultra-retroattività: gli effetti della condanna cessano, quindi viene ‘travolto’ il giudicato LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ “COMPLESSE”: le sentenze interpretative, di accoglimento e di rigetto Nel linguaggio giuridico, sono denominate sentenze manipolative (o anche manipolatorie), nel processo costituzionale, quelle sentenze che, mantenendo in vita la norma, la interpretano in modo da adeguarla al precetto costituzionale (la denominazione deriva dalle particolarità del processo interpretativo che si attua mediante una «manipolazione», cioè attraverso un adattamento, della norma); possono essere sostitutive, additive, ricostruttive a seconda della particolarità dell’interpretazione.  Sentenza additiva = la legge è incostituzionale nella parte in cui prevede che “…”, quindi la Corte Costituzionale si sostituisce al legislatore, quindi ‘aggiunge’ esempio - nome di famiglia - referendum  Sentenza sostitutiva = la legge è incostituzionale nella La sentenza interpretativa ha ad oggetto l'interpretazione data ad una legge e si verifica quando la Corte ricava dalla disposizione oggetto una norma diversa da quella ricavata dal giudice a quo  Sentenza interpretativa di rigetto = la questione non è fondata se la legge è , quindi la conseguenza è che l’interpretazione in motivazione, cioè dalla Corte illustrata, è l’unica interpretazione conforme a Costituzione. Però, a differenza della sentenza di accoglimento, non ha efficacia erga omnes, per cui risulta essere ‘ambigua’ perché ha efficacia solo per il caso concreto. Tutto ciò ha dato luogo a delle controversie tra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale. Sono le decisioni con cui la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale non perché il dubbio di legittimità sia stato sollevato dal giudice (o nel ricorso) non sia giustificato, ma perché esso si basa su una “cattiva” interpretazione della disposizione impugnata.  Sentenza interpretativa di accoglimento = la legge è incostituzionale se , ossia quella certa interpretazione è incostituzionale, sono possibili tutte le altre interpretazioni. Quindi la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale non la disposizione, ma l’interpretazione, quindi ha come effetto solo quella interpretazione sarà incostituzionale e non potrà essere più applicata, le altre invece saranno applicabili. 16 2. COSTITUZIONI RIGIDE E FLESSIBILI. NORME COSTITUZIONALI PRECETTIVE E PROGRAMMATICHE. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. LE LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA. RIFORME MANCATE E IN DISCUSSIONE. COSTITUZIONE E REVISIONE COSTITUZIONALE La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. Essa fu approvata dall’Assemblea Costituente, eletta contemporaneamente al referendum istituzionale. Caratteristiche  Prima Costituzione = Statuto Albertino: costituzione della Restaurazione, concessa da Carlo Alberto di Savoia in seguito ai moti del ’48. La Costituzione Italiana è l’esito di un processo iniziato nel ‘800 con la Concessione dello Statuto Albertino da parte di Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna, nel 1848. ↓ È una “costituzione”, o meglio uno statuto: • Ottriata cioè concessa, frutto di una concessione data dal sovrano. • Breve poiché lo stato è semplice. • Flessibile perché formalmente poteva essere modificata da un esercizio parlamentare, anche se concepita come naturalmente rigida. ↓ infatti  Octroyee (= concessa): “statuto” [ = per non accentuare l’accezione rivoluzionaria del termine, quindi essendo una costituzione concessa ed essendo una costituzione della restaurazione, cioè concessa dai sovrani restaurati, questi non potevano non riconoscere le innovazioni introdotte dalla rivoluzione francese, quindi cercarono di porre un limite il più possibile alle trasformazioni derivanti dalla rivoluzione con un “costituzionalismo moderato” che concedeva dei principi innovativi, ma cercava al tempo stesso di porre dei limiti per tutelarsi: la concessione-limite risiede proprio nella stessa terminologia, infatti “statuto” non rievocava l’ideologia, il significato, proprio della rivoluzione. Inoltre, ulteriore elemento di moderazione risiede nel Parlamento: una camera era rappresentativa, anche se di una percentuale molto bassa della popolazione; l’altra camera, invece, nonché il Senato, era composto da senatori eletti dal re, quindi questo organo rappresentava una forma di moderazione della rappresentanza popolare poiché una delle camere era rappresentativa, non della popolazione, ma del re stesso ] concesso dal sovrano come legge sacra e immodificabile, cioè una legge che non si può mai cambiare in realtà furono apportate molte modifiche, soprattutto nel Fascismo Venne modificato più volte nel corso del tempo poiché non conteneva degli strumenti che permettessero di rilevare contrasti legislativi e normativi con lo statuto e di sanzionare leggi in contrasto con lo statuto stesso, ossia non vi era un procedimento di revisione. Quindi questa affermazione è stata un’affermazione di principio che non aveva un valore giuridico effettivo. Era infatti considerato come un testo costituzionale, però questo testo fu modificato anche per motivi storici effettivi. Invero, entrò in vigore dal 1848, ma con l’avvento del periodo risorgimentale, e quindi un periodo di innovazione e cambiamenti profondi, non di stabilità, era inevitabile adottare atti contro lo statuto stesso. Quindi questa carta costituzionale, proprio in vista del periodo in cui venne adottata, fu “derogata” implicitamente fin da subito. Lo statuto entrato in vigore in un periodo di emergenza (guerre di successione, rivolte, …) fu derogato sin dall’inizio e questo ne segnò il destino, poiché tutto ciò favorì ulteriori deroghe: non perché era considerato una legge come altre, ma per le stesse circostanze nelle quali sorse. Mussolini approfittò di questi precedenti per adottare leggi palesemente contrarie allo statuto. Quindi con il fascismo non si ebbero le prime leggi contrarie allo statuto, anzi, Mussolini approfittò semplicemente di questi precedenti per andare contro allo Statuto Albertino stesso. ↓ Dopodichè iniziò la resistenza, si ebbe la sconfitta del fascismo, il referendum istituzionale e la Costituzione repubblicana approvata dall’Assemblea Costituente. 17  Assemblea Costituente  Eletta a suffragio universale: elezione dell’Assemblea Costituente insieme alla scelta della Monarchia/Repubblica  unico vincolo per l’Assemblea = scelta della forma dello stato, dettato dalla volontà del popolo  suffragio universale: con Giolitti prima del fascismo vi era stata l’estensione del suffragio a tutti gli uomini, con esclusione di tutte le donne. Con questa occasione vi è la prima volta un vero e proprio suffragio universale: per la prima volta le donne possono votare ed essere votate.  Tre grandi forze politiche 1. Cattolici → cultura cattolica = diritti dell’uomo in comunità 2. Liberali → cultura liberale = riconoscimento dei diritti della persona 3. Sinistra → cultura socialista = difesa del lavoro e delle classi più deboli ↓ Questo fece sì che la nostra costituzione accentuasse il principio del pluralismo: esso derivò da questa contemporanea presenza di tre forze politicamente diverse. Essendo personaggi di alto valore, invece che allo scontro, puntarono alla ricerca di un’intesa, quindi compressi che si tradussero in un testo costituzionale che di fatto rispecchiava e rispecchia queste tre aree ideologiche, idee di fondo che su determinati temi invece si trovavano in conflitto (es proprietà privata).  Pluralismo, Stato regionale, libertà religiose, minoranze linguistiche  Catalogo dei diritti molto ampio e doveri di solidarietà: comprende, per venire incontro alle fazioni politiche, diritti liberali classici, ma anche diritti sociali, sul modello della Costituzione di Weimar del 1919: in Germania dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale crollò l’impero germanico e a Weimar venne redatta e promulgata una costituzione di compromesso. Essa fu la prima costituzione in Europa che introdusse i diritti sociali (la prima nel mondo è la Costituzione del Messico del 1917) ↓ L’art. 2 della Costituzione [principio personalistico e solidaristico] garantisce i diritti inviolabili del singolo e delle formazioni sociali (famiglia, partiti, associazioni, …). Inoltre esso tratta dei doveri Fasi istituzione e formazione della Costituzione: Aprile 1944: riunione partiti di orientamento differente, ma accomunati dalla lotta contro il fascismo e l’idea di dare un ordinamento di democrazia pluralista e nel giugno 1946 si ha passaggio da Monarchia a Repubblica ed elezione a suffragio universale dell’Assemblea Costituente. L’assemblea si riunì per la prima volta nel ‘46. All’elaborazione della Costituzione si giunse in 2 fasi: 1. fase preparatoria: realizzata dalla Commissione dei 75, suddivisa in tre sotto-commissioni che dovevano occuparsi di tre temi: a. diritti e doveri dei cittadini b. ordinamento della Repubblica c. diritti e doveri economico-sociali 2. fase plenaria in aula: discussione dei membri in aula Il progetto di Costituzione venne presentato all’Assemblea Costituente nel gennaio 1947 e il testo venne approvato sia dall’Assemblea Costituente, sia dal popolo, tramite referendum ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948.  Frutto dell’esercizio del potere costituente extra ordinem → “Patto di Salerno”  Espressione democrazia pluralista  Lunga poiché maggiori i compiti dello Stato  Rigida formalmente poiché per attuare una modifica del testo costituzionale è necessario mettere in atto procedimento di revisione costituzionale (art. 138 della costituzione)  Espressione di un processo di tipo inclusivo e di equilibrio pluralistico, anche se presenta ancora forme di divisione. La Costituzione italiana, infatti, è il punto di convergenza di 3 diverse tradizioni culturali che hanno dato vita ad una “Costituzione di compromesso”: 20 Sussiste una varietà di procedimenti di revisione e di limiti per la modifica del testo costituzionale. Garanzie costituzionali: è presente una varietà di strumenti volti a disciplinare l’esecuzione dei procedimenti di revisione costituzionale ed i relativi limiti:  Corte Costituzionale  Procedimento aggravato di revisione costituzionale Tipologie di costituzione  Costituzione flessibile = possono essere modificate con legge ordinaria  Costituzione rigida - Procedimento aggravato per la revisione - Controllo sulla costituzionalità delle leggi Il procedimento di revisione della costituzione  Procedimenti aggravati • Aggravi interni: al Parlamento (maggioranze più elevate rispetto a quelle previste per approvare le leggi ordinarie, doppia approvazione, ecc.) la modifica della Costituzione spetta alle istituzioni (democrazia rappresentativa) • Aggravi esterni (referendum) la modifica della Costituzione cambia il patto tra popolo e istituzioni e quindi il popolo deve essere coinvolto (democrazia diretta) esempi • Aggravio solo interno → Germania: legge approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei 2/3 • Aggravio solo esterno → Irlanda (legge approvata con il procedimento ordinario ma sottoposta obbligatoriamente a referendum: se il corpo elettorale approva entra in vigore, altrimenti no) • Soluzioni intermedie o [Italia] = Referendum che può essere richiesto al termine di una procedura aggravata o [Paesi Scandinavi] = Scioglimento delle camere dopo l’approvazione di una modifica della Costituzione (che viene sospesa) → le nuove camere decidono in via definitiva “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri della Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.” Per quanto concerne i limiti alla revisione sono presenti:  Limiti espliciti: divieti assoluti di revisione e procedimenti aggravati (esempio forma repubblicana IT [art. 139]);  Limiti temporali: le costituzioni, essendo destinate a definire l’architettura giuridico-statale, hanno la naturale caratteristica della stabilità, per cui le costituzioni sono destinate a perdurare nel tempo. Tuttavia non è possibile cristallizzare eternamente i principi enunciati all’interno dei testi costituzionali, infatti occorre raggiungere un equilibrio fra i principi di continuità legale, previsti all’inizio della stipulazione del testo costituzionale, ed il carattere di elasticità richiesto dalle generazioni future (es: già art. 23 della Costituzione Francese: una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future / Grecia e Portogallo: 5anni)  Limiti impliciti: principi non previsti come tali dal testo costituzionale, ma che operano al pari degli altri principi (principi supremi dell’ordinamento costituzionale) 21 Per molti anni le leggi di revisione costituzionale furono approvate senza referendum • o perché approvate con la maggioranza dei 2/3 (maggioranza qualificata) • oppure perché non veniva richiesto il referendum (= riforme costituzionali condivise da maggioranza ed opposizione e riforme riferite a singoli articoli della Costituzione) 1. Primo referendum costituzionale → riforma del titolo V della Costituzione (regioni ed enti locali) nel  Affluenza 34,1%, Favorevoli 64,2% → APPROVATO Negli anni 2000 inizia un processo di revisione delle leggi della Costituzione. Si ha uno scontro tra centro-destra e centro-sinistra. Il centro-sinistra approvò questa riforma e, al termine della legislatura, ottenne il risultato perseguito. Per la prima volta si verificò la richiesta della conferma del referendum indetto, seppur con una scarsa affluenza della popolazione. Per il referendum abrogativo, invece, è richiesto il quorum (= partecipazione maggioranza aventi diritto): questo quorum non è richiesto per la revisione, l’abrogazione costituzionale. Per il referendum costituzionale non è richiesto il quorum perché è un referendum eventuale che si pone a conclusione di un procedimento complesso. Infatti se fosse imposta la maggioranza dei votanti, non vi sarebbe neppure una forte maggioranza contraria alla riforma e quindi è logico che non sia richiesto il quorum. Infatti è la richiesta di una conferma o meno di un procedimento già attuato, mentre nella revisione di una legge ordinaria l’abrogazione dipende solo dalla pronuncia popolare e quindi è logico che in questo caso sia richiesto il quorum. 2. Secondo referendum costituzionale → modifiche alla parte II della Costituzione (titolo V + forma di Stato e di governo) nel  Affluenza 53,6 %, Favorevoli 38,3% → RESPINTO Nella legislazione successiva vinse il centro-destra: propose una riforma, battezzata “devolution” poiché riguardava, soprattutto, i poteri delle regioni (oltre che altri campi), poteri che erano già stati riformati in maniera profonda dalla riforma del 2001. Quindi in questo caso le nuove proposte non erano molto significative, quindi devolution, in questo campo, era una ‘forzatura’ oltre che un utilizzo 1° deliberazione a maggioranza relativa: basta che i sì, superino i no. In questa fase le camere possono apportare al progetto di legge qualsiasi emendamento, cosicché il progetto è destinato a viaggiare tra Camera e Senato (navette) tante volte quante sono necessarie ad ottenere il voto favorevole di entrambe le Camere sul medesimo testo. Intervallo di almeno 3 mesi 2° deliberazione a maggioranza: • Se maggioranza qualificata dei 2 3⁄ dei componenti → promulgazione; (3° comma) • Se maggioranza assoluta (1 2⁄ +1) ma < ai 2/3 in seguito è prevista la possibilità di referendum confermativo, senza quorum di validità (= n° min. per validità giuridica deliberazione o votazione) (1° e 2° comma) Ma in questo caso non sarà un’approvazione definitiva: il testo approvato dal Parlamento sarà pubblicato Gazzetta Ufficiale per darne massima pubblicità. Entro 3mesi dalla pubblicazione può essere chiesto un referendum popolare, in modo da sottoporre il testo ad approvazione del popolo. Lo possono chiedere minoranza del corpo elettorale con la raccolta di 500.000 firme, minoranze territoriali (5 consigli regionali) e minoranze politiche: bastano le firme di 1/5 dei membri di una camera. Se nel referendum, che non richiede un quorum minimo di votanti, i consensi superano i voti sfavorevoli, la legge viene promulgata. navette 1 ° d e li b er az io n e 2 ° d el ib er az io n e 22 improprio. Il centro destra, in quel periodo, era guidata dal governo Bossi (Lega) il quale rivendicò una riforma relativa ai poteri spettanti alle regioni. Il termine “devolution” si afferma alla fine degli anni ’90 nel Regno Unito, con una riforma molto importante, che segue alcuni altri importanti tentativi di riforma non conclusi. Solo con il governo Blair (partito laborista) ha luogo un grande impatto innovativo, riformatore, quindi si tratta di riforme importanti. “Procedimento attraverso cui uno Stato centralizzato amplia le competenze legislative ed amministrative delle autonomie territoriali, conferendo loro nuove funzioni (per es. alla Scozia e al Galles nel Regno Unito)” Il termine deriva dal fatto che il parlamento inglese devolveva’ all’Assemblea della Scozia, Galles e Irlanda del Nord alcune importanti funzioni. Il parlamento centrale devolveva a questi territori una parte delle competenze, ma non a livello generale, quanto caso per caso (Scozia: competenze più significative; Galles: atti di tipo regolamentare, …). Vennero approvare delle leggi per mezzo delle quali il Parlamento devolveva alcune potestà legislative. Però, il Regno Unito, non avendo una costituzione, il Parlamento comunque deteneva questi poteri e, successivamente, vi furono dei disordini. Il termine fu usato in Italia impropriamente perché l’Italia era già uno stato regionale. Inoltre la riforma toccava anche ulteriori ambiti relativi al Titolo II della Costituzione, quali: • Forma di governo • Modifica composizione Corte Costituzionale • Limitazione poteri del Capo dello Stato Si trattava di una riforma proposta come dimostrazione della forza politica del centro-destra. L’affluenza fu maggiore, ma i favorevoli furono minori. Quindi rispetto alla situazione precedente del 2001, si verificò un’inversione di prospettive: maggiore affluenza e minore approvazione. 3. Terzo referendum costituzionale → riforma Renzi-Boschi (= superamento bicameralismo paritario)  Affluenza 65,47%, Favorevoli 40,88% → RESPINTO Matteo Renzi, successivamente, promosse una riforma del sistema bicamerale. In Italia, infatti, sussiste il bicameralismo perfetto (= Camera e Senato esercitano le medesime funzioni, sono in posizione paritaria). Si tratta di una rarità, perché normalmente il Parlamento è composto da una sola Camere oppure, in caso di bicameralismo, non si ha una parità di posizioni, ma una Camera prevale sull’altra. Questa riforma mirava a superare il bicameralismo perfetto per portare una distinzione tra le due Camere, creando una Camera addetta all’ambito regionale, con minori e maggiormente specifiche funzioni. Accanto a tale proposta, si proponeva: • scioglimento del CNEL • altri aspetti Questa riforma non superò il referendum, ma a differenza delle riforme precedenti, l’insuccesso di questa riforma dipese non solo da parte del centro-destra, ma anche da parte di una porzione del centro- sinistra. Quindi gran parte della stessa sinistra si schierò contro la stessa proposta promossa da una fazione di sinistra. Il fallimento di questa riforma costituzionale comportò il fallimento relativo all’idea di voler apporre e promuovere riforme organiche, di grande peso. Si consolidò così l’idea all’avvio di riforme con ventaglio minore di prospettive e proposte e diminuì la tendenza a riforme meno globali. Confronto con referendum abrogativo • referendum abrogativo = omogeneità ambito riforma • referendum costituzionale = eterogeneità ambito riforma 4. Quarto referendum costituzionale → riduzione numero parlamentari  Affluenza 53,84%, Favorevoli 69,64% → APPROVATO L’ultima riforma in Italia avuta, è stata la riduzione del numero dei parlamentari. Questa riforma ha avuto un’affluenza piuttosto ampia e voti a favore in grande maggioranza. Il successo di questa riforma è dipesa dal fatto che si trattasse di una riforma più limitata, con un quesito chiaro. Da questo punto di vista può essere vista con favore la volontà di revisione specifica, d’altra parte si è voluto diminuire il numero dei parlamentari senza diminuire o comunque modificare le relative funzioni. 25  Art. 56 versione originale [numero deputati elettivi] “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25anni di età.” Nuovo art. 56 “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”  Art.57 versione originale [numero senatori elettivi] “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per 200.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 6. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.” Nuovo art. 57 “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 315. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”  Art. 60 versione originale [durata delle Camere] “La Camera dei deputati è eletta per 5anni, il Senato della Repubblica per 6. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.” ↓ perché era prevista durata diversa prima? Per garantire maggiore differenza tra le due Camere, facendo sì che ciascuna camera avesse un peso diverso. Quindi la differenza di durata accentuava le differenze tra le due camere. Nuovo art. 60 “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.” = Modifica relativa alla durata = semplificazione con attribuzione della stessa durata  Legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 = estradizione per i delitti di genocidio └ L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione (divieto di estradizione per motivi politici) non si applicano ai delitti di genocidio. ↓ L’art. 26 della costituzione fu modificato per specificare che questo divieto non si applicasse ai delitti di genocidio  Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1  Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: “Trattative Moro-Waldheim” ↓ La riforma rispondeva all’esigenza di risolvere forti conflitti che si registravano nel territorio. L’intesa internazionale accentua l’autonomia delle singole province, quindi tale regione, avente scopo di unificare le province autonome, perde il suo ruolo unificatore e viene accentuata la differenza territoriale oltre che sociale.  Modifiche statuti speciali: si tratta di modifiche meno significative, perlopiù di carattere tecnico.  Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1: "Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia". 26  Legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1: "Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero z”  Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3: "Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli- Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta".  Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2: "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige" Nota bene perché così poche revisioni e riforme costituzionali nei primi 40anni della Costituzione? Perché la Costituzione non era ancora stata attuata. Le prime importanti riforme si ebbero, invece, a partire dagli anni ’90 a seguire.  Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Tale legge sottrae alla Corte Costituzionale la facoltà di giudicare reati ministeriali. • In precedenza vi era stato un processo per tangenti a carico di ministri (Gui e Tanassi): era la prima volta che la Corte doveva giudicare un reato ministeriale. Questo processo sconvolse i lavori della Corte Costituzionale e quest’ultima accumulò un ritardo enorme per le altre questioni, quindi questo processo rallentò il comune lavoro della Corte. Perciò questo caso dimostrò che la Corte Costituzionale era in grado in giudicare il campo costituzionale e non quello penale. • Inoltre, la messa in stato d’accusa dei ministri dipendeva da una valutazione del Parlamento ed era, a tal proposito, nominata una Commissione inquirente, commissione che in via generale tendeva a ‘proteggere’ i deputati stessi. Perciò, dopo il referendum del 1987 (→referendum abrogativo riferito alla Commissione Inquirente, commissione disciplinata dalla legge) venne abolita la Commissione inquirente.  Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione; della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (recante completamento disciplina Corte Costituzionale) e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione reati ministeriali furono sottratti alla Corte costituzionale reati ministeriali giudicati dal tribunale dei ministri presso il tribunale della sede della corte d’appello; eventuale richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera.  Legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2 È una legge costituzionale che aggiunge una nuova tipologia di referendum = Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989 Il quesito da sottoporre al referendum è il seguente: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?» In quegli anni, infatti, si discuteva di approvare una costituzione europea. Il parlamento ritenne che fosse necessario, in vista di tale accadimento, un appello al corpo elettivo, al popolo: introdusse la legge costituzionale 1989, n. 2. Prevedeva che fosse indetto un referendum di indirizzo, non vincolante, sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989. Referendum 18 giugno 1989  Affluenza: 80,7%, Favorevoli: 88,0% favore per rafforzamento della comunità europea 27  Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 = modificazione art. 88 della Costituzione  Art. 88 v.o. “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.” Nuovo testo “Non può' esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.”  Legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 = modificazione art. 79 della Costituzione (amnistia e indulto)  Art. 79 v.o. [amnistia (cancella il reato e la pena) e indulto (cancella la pena)] “L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.” Nuovo art. 79 “L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.” ↓  Procedura complessa per l’approvazione dell’amnistia e l’indulto = non più concessi semplicemente a seguito della scelta del Presidente della Repubblica, ma con legge deliberata a maggioranza qualificata dei membri di ciascuna camera, maggioranza necessaria per l’approvazione di ogni suo articolo e nella votazione finale.  Amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge  Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 Viene istituita una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali. Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (Bicamerale De Mita e poi da Iotti)  La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario  Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di 3 mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro 3 mesi dalla pubblicazione. La Commissione, però, non riuscì ad arrivare ad un progetto condiviso, quindi non si arrivò mai ad un progetto: fu un fallimento  Abolizione dell’autorizzazione a procedere = modificazione art. 68 della Costituzione  Art. 68 v.o. “I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.”  Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale  Né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.  Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. ↓ 30  Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 = modificazione art. 51, 1° comma, della Costituzione (accesso per i cittadini alle cariche elettive ed agli uffici pubblici in condizioni paritarie)  Riforma dell’art. 51, 1° comma [accesso cittadini alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni paritarie]: “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.” ↓ Vi è un netto squilibrio in ambito politico, in parlamento, tra uomini e donne: negli anni ’90 vi fu una grande riforma del sistema elettorale, passando da un sistema proporzionale all’introduzione di un sistema elettorale maggioritario. Infatti erano stati istituiti dei comitati per le pari opportunità: si occupavano delle pari opportunità di uomini e donne. Questi comitati misero in evidenza il pericolo che in questo modo la presenza delle donne sarebbe ancora ulteriormente diminuita: la percentuale era già abbastanza scarsa, con la trasformazione del sistema elettorale avrebbe avuto ancora più trasformazioni negative in questo campo, quindi avrebbe favorito la presenza di uomini. Per questo negli anni ’90 furono introdotte a tutti i livelli legislativi delle misure di equilibrio (es alternanza nome maschile e femminile; non + di 2/3 candidati dello stesso sesso) per la quota di candidature che restavano proporzionali. Tutte queste misure furono spazzate via dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 1995: la Corte dichiarò incostituzionale per il principio di eguaglianza per la discriminazione del sesso maschile in ambito politico. Si ritenne necessario, perciò, prevedere tale disposizione, cioè le misure paritarie, in Costituzione. Una misura di questo genere venne già introdotta con la riforma del Titolo V della Costituzione (venne introdotto un comma nel quale si promuoveva una parità di genere, ma non fu rilevante in ambito generale perché ricopriva il campo regionale)  Art. 51, 1° comma, della Costituzione, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» quindi introduzione misure paritarie a livello costituzionale  Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 = modificazione art. 27 della Costituzione: soppressione disposizione contenuta al 4° comma  Art. 27 v.o. “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.” ↓ Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «… se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.  Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 → “Pareggio di bilancio” = modificazione art. 81 della Costituzione (pareggio di bilancio)  Art. 81 v.o. → “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.” Nuovo art. 81  All’inizio → Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.  Alla fine → Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. 31  Nuovo art. 97 Art. 97 [Pubblica Amministrazione] “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.  Nuovo art. 117 La materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» diventa materia di competenza esclusiva dello Stato e non più di competenza concorrente Stato-regioni.  Nuovo art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.  Riforme statuti speciali  Legge costituzionale 7 febbraio 2013 n.1, 2 e 3 → modifiche statuti speciali regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (elezione e composizione dei consigli regionali)  Legge costituzionale 1/2016 → statuto FVG (soppressione province, città metropolitane)  Legge costituzionale 1/2017 → statuto TAA (minoranza ladina)  Legge costituzionale n. 1 del 2020  Riduzione del numero dei parlamentari → da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori  Quarto referendum costituzionale (quelli del 2006 e del 2016 avevano avuto esito negativo) → 20-21 settembre 2020  Affluenza → 53,84% Favorevoli → 69,64% 32 3. DEMOCRAZIA DIRETTA E REFERENDUM. I REFERENDUM IN ITALIA. REFERENDUM Origine del referendum  Antica Grecia → città-stato, democrazia ateniese  Antica Roma → “plebi scitum”; “concilium plebis”: deliberazione dei comizi della plebe che all’inizio vincolava solo questa (es elezione magistrati della plebe) Modelli democratici  Svizzera: • 1294 = prima decisione registrata nel cantone di Schwyz di una Landesgemeind, assemblea annuale sovrana di tutti i cittadini con diritto di voto: cioè il popolo si riuniva una volta all’anno per assumere le decisioni più rilevanti, questo si afferma nei cantoni tedeschi - svizzeri. Si trattava una tradizione consolidata dall’inizio del XIV secolo nei cantoni di lingua tedesca, normalmente l’ultima domenica di aprile o la prima di maggio. • Nei cantoni delle città (specie Berna) nel XV e XVI secolo → prima forma di referendum in cui tutti gli uomini liberi davano il loro assenso alle decisioni cantonali. • Primo referendum nazionale nel 1802 → sottoposizione al popolo svizzero per l’approvazione della costituzione imposta da Napoleone: 92.500 voti contrari, 72.500 a favore, ma 167.000 astenuti, contati come favorevoli. • 1830 → rigenerazione liberale, referendum costituzionale a livello cantonale e referendum opzionale legislativo (referendum facoltativo) che consentiva ai cittadini di abrogare le leggi. In più in alcuni cantoni si ebbe il diritto dei cittadini di chiedere un’iniziativa costituzionale per la revisione totale. Questi strumenti, istituti furono visti come un accettabile ripiego alle assemblee dirette comunali e ai Landesgemeind cantonali resi impraticabili dall’aumento della popolazione. • 1848 in Schwyz e Zug introduzione del referendum e abolizione delle Landesgemeind: questo favorì la democrazia diretta in Svizzera.  Costituzione di Weimar (1919) Da qui è stato preso il “modello di democrazia diretta”, infatti introdusse varie forme di referendum: • Referendum proposto dal Presidente prima della pubblicazione, entro 1mese, dall’approvazione (venivano riconosciuti poteri politici al Presidente). • Legge sospesa su richiesta di 1/3 del Reichstag sottoposta a referendum su richiesta di 1/20 elettori (unico referendum applicato, però senza successo) • Referendum su leggi di bilancio e tributarie su proposta del Presidente • Referendum promosso dal Presidente per mancanza di accordo su una legge tra Reichstag e Reichsrat • Referendum per rendere inefficace una decisione del Reichstag • Referendum di revisione costituzionale Tutti questi referendum vennero proposti per soddisfare esigenze e richieste diverse. Vi furono 4 referendum propositivi, ma nessuno di questo giunse a buon fine: occorreva infatti la raccolta di firme, la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto e tutta un’ulteriore serie di requisiti. Questo fu quindi un ostacolo. In Italia, l’esperienza di Weimar, fu presa come modello da Costantino Mortati: egli era presente all’Assemblea costituente, aveva studiato la costituzione di Weimar (pubblicando un libro che la traduceva in italiano). L’atteggiamento verso l’assemblea era molto positivo, in quanto essa era stata eletta insieme al referendum per la scelta tra monarchia – repubblica e quindi era automatico che questa prevedesse forme di democrazia diretta. Tuttavia, successivamente, questo atteggiamento così positivo andò a scemare in quanto in seguito la classe politica puntò maggiormente su una forma di democrazia rappresentativa piuttosto che diretta. 35  Art. 133 – modifica assetto territoriale delle Province e dei comuni “Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.” ↓ Questo articolo riguarda i comuni e le circoscrizioni comunali. • Per modificare l'assetto territoriale delle Province o per crearne di nuove il legislatore costituzionale ha previsto una riserva di legge assoluta, stabilendo che l'iniziativa legislativa in tale ambito spetti ai Comuni, dopo aver acquisito il parere della Regione. I Comuni cui si riferisce la disposizione sono quelli a vario titolo coinvolti nel procedimento di variazione e quindi quelli che vedrebbero una modifica della Provincia di appartenenza. Anche le Regioni da sentirsi sono quelle entro il cui perimetro opera la modifica. La disciplina deve essere integrata con quanto prevede l'art. 21 del d.lgs. 267/2000 che fissa i principi cui ogni variazione in esame deve attenersi. Questi principi sono da ricondurre alla volontà di evitare che esse determinino squilibri economici o sociali nei territori interessati. • Per quanto riguarda invece i Comuni, la Regione può direttamente, con legge regionale, istituire nuovi Comuni, modificarne l'assetto territoriale e la denominazione. Tuttavia, è probabile che anche in questo caso l'iniziativa provenga dai Comuni che intendono divenire tali o, se esistenti, mutare la propria circoscrizione. In ogni caso le popolazioni locali devono essere sentite anche se la disposizione non specifica con quale mezzo; tuttavia è probabile che ciò accada con referendum consultivo. L'art. 15 del d.lgs. 267/2000, infine, detta alcune regole in ordine alle modifiche in esame.  Legge 25 maggio 352/1970 – tipologie di referendum e caratteri annessi Questa fu la legge che intervenne riguardo al referendum, prevedendo: • Titolo I – referendum di revisione costituzionale • Titolo II – referendum abrogativo • Titolo III – referendum regionale • Titolo IV – iniziativa legislativa popolare • Titolo V – disposizioni transitorie A questa legge di divorzio si imponeva il partito di democrazia cristiana che era il partito di “maggioranza relativa” e così si ebbe il cosiddetto “Lodo Fanfani” ossia un accordo per cui la democrazia cristiana non si opponesse al divorzio, a condizione però, che quest’ultima venisse approvata attraverso referendum.  Divorzio – Legge 1° dicembre 1970 n. 898 sullo scioglimento del matrimonio  Richiesta di referendum → ammissibile [Corte costituzionale 10/1972] a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare)  Referendum maggio 1974 → 40,7% per l’abrogazione, 59,3% no  Aborto  Richiesta referendum per l’abrogazione di varie norme del codice penale → ammissibile [Corte costituzionale 251/1975] «si dà atto che l'Ufficio centrale per il referendum, con l'ordinanza del 7 novembre 1975, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare ... Ne consegue per la Corte, nella sede attuale, il compito di verificare se tali disposizioni appartengano o meno alle categorie di leggi sottratte al referendum abrogativo dal secondo comma dell'art. 75… Così precisati i limiti della sua competenza, la Corte non può non rilevare che … è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art… La Corte si arresta a tali constatazioni, senza inoltrarsi nelle loro implicazioni: non appartiene, infatti, al presente giudizio la cognizione della problematica che si profila in conseguenza di quanto rilevato»  Crisi di governo, scioglimento delle Camere → no referendum  legge 194/1978 sull’interruzione di gravidanza  1981 un referendum restrittivo ed uno estensivo → respinti entrambi 36  Giurisprudenza costituzionale La sentenza 16/1978 riguarda il giudizio di inammissibilità su 8 richieste di referendum abrogativo. Questa sentenza si esprime a proposito dei limiti impliciti al referendum abrogativo. Tramite questa sentenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che i limiti previsti dall’art. 75 della costituzione sono affiancati da ulteriori limiti che risultano essere impliciti. Prendendo in esame 8 distinte iniziative referendarie, la Corte individua 4 diversi limiti impliciti. = Esistono 4 ragioni d'inammissibilità La Corte Costituzionale si dimostra garante dell’istituto referendario, introducendo limiti ulteriori rispetto a quelli specificamente indicati dall’art. 75 della Costituzione nel 2° comma, oltre che diverse regole specifiche relative a particolari inammissibilità e ammissibilità su 8 quesiti (4 inammissibili e 4 ammissibili). Si tratta di criteri comunque opinabili: con questa sentenza la Corte ha esteso la possibilità di intervenire in maniera diretta riguardo l’ammissibilità dei referendum, però questo ha innescato un processo di giudizi sull’ammissibilità del referendum che possono risultare opinabili, ossia ha complicato il ragionamento, quindi può creare una valutazione anche politica sulle ragioni della corte e questo può diminuire la stessa posizione ed autorevolezza della Corte stessa. 1. Inammissibilità richieste eterogenee, quindi richieste non omogenee (che non abbiamo una matrice ordinaria comune) ↓ In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. 2. Inammissibilità referendum che coinvolgono leggi che hanno una forza passiva superiore alla legge ordinaria ↓ In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare (del tutto od in parte) la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive). 3. Inammissibilità referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato ↓ In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato: si tratta di leggi il cui nucleo normativo non può venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). 4. Inammissibilità referendum previsti dall’art. 75 con criterio logico-sistematico ↓ In quarto luogo, valgono le cause d'inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75, 2°comma che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell'istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata, ove occorra, da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa. 37 P.Q.M. la Corte costituzionale: 1. dichiara inammissibili le richieste di referendum: a. per l'abrogazione dell'art. 1 della legge 810/1929 - sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato e all'intero contenuto del Concordato motivi 2 e 4;  riguarda materia coperta da riserva costituzionale  si tratta di un trattato internazionale b. per l'abrogazione di 97 articoli del codice penale approvato con r.d. 1398/1930 e successive modificazioni, nei termini indicati in epigrafe motivo 1;  motivo 1 = riguardano una pluralità di principi c. per l'abrogazione dell'art. 1 del r.d. 303/1941 - "Codici penali militari di pace e di guerra" limitatamente alle parole «il testo del codice (penale) militare di pace» motivi 1 e 3;  motivo 1 = richiesta eterogenea, quindi inammissibile per non omogeneità  motivo 3 = disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato d. per l'abrogazione del r.d. 1022/1941- "ordinamento giudiziario militare" per il motivo 3;  motivo 3 = disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato 2. dichiara ammissibili le richieste di referendum: a. per l'abrogazione della legge 152/1975, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", ad eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 533/1977), secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza 6 dicembre 1977 → tutte le norme hanno una stessa matrice, quindi possono essere considerate ammissibili b. per l'abrogazione di 12 articoli della legge 20/1962 - "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" nei termini indicati in epigrafe; c. per l'abrogazione della 195/1974 “Legge Piccoli - Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" d. per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 3-bis della legge 36/1904 - "Legge sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni. Sentenza manipolativa per antonomasia. ↓ In quegli anni si scatenarono varie richieste di referendum. Questo fece sì che la Corte si ergesse a garante dell’ammissibilità dei referendum, d’altra parte il Parlamento per porre dei “ripari” a questa ondata, e quindi salvarsi, iniziò una prassi discutibile, non corretta, per eliminare iniziative parlamentari: abroga la legge precedente e ne promuove un ulteriore avente perlopiù il medesimo contenuto ↓ allora Il Comitato promotore del referendum, nei confronti dell’abrogazione della legge 152/1975, promosse conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum, impugnando l'ordinanza 6 dicembre 1977 con cui l'Ufficio stesso aveva dichiarato legittima la richiesta di abrogazione di tale legge, ad eccezione dell'art. 5 della legge predetta, in quanto sostituito dall'art. 2 della legge 533/1977. = perché? Ritiene che il comitato possa considerarsi un potere ed un organo dello stato poiché rappresentante la volontà popolare. ↓ La Corte Costituzionale sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 in riferimento all'art. 75 della Costituzione. Nell'articolo impugnato (art. 39 della l. 352/1975) si dispone infatti, senza distinguere fra le diverse ipotesi di abrogazione, che se "la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso". Con ciò stesso possono però determinarsi - come la Corte ha notato - "applicazioni lesive delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute ai firmatari delle 40 Argomenti contro il referendum 1. Argomento contro il referendum [= solo sì oppure solo no] • Obiezione = Modalità radicale di pronuncia (si oppure no) su una proposta formulata da un leader o da un movimento, quindi si tratta di una modalità che favorisce correnti maggioritarie, sfavorendo il pluralismo. • Replica = alcune scelte implicano un sì oppure no, quindi in alcuni casi specifici può essere utile ricorrere al referendum anche perché quei casi possono essere questioni politiche molto divisive nelle quali i partiti politici non riescono ad arrivare ad una soluzione. 2. Argomento contro il referendum [= difficoltà di comprensione popolare] • Obiezione = l’elettore non è in grado di comprendere le questioni proposte nel referendum, poiché troppo complesse che solo alcuni soggetti, quali classe politica, governanti e legislatore, possono comprendere e valutare • Replica = se si ritiene che la gente non sia in grado di capire un quesito referendario, allora la gente non capisce neppure quando va a votare alle elezioni, quindi si andrebbe a demolire e abolire la democrazia diretta. Come si rimedia a questa difficoltà? Sta a chi propone il referendum spiegarlo, quindi la materia del referendum e cosa viene chiesto deve essere esplicato, cioè spiegato agli elettori. Articolo di Albert Daisy: confronto con Svizzera Gli svizzeri sono politicamente più educati rispetto agli altri cittadini di altri paesi poiché adottano in maniera ampia il referendum → paese democratico = maggiore cultura Paesi dittatoriali = minore cultura 3. Argomento contro il referendum [= appoggio del leader politico e non della questione] • Obiezione = Il corpo elettorale tenderà a pronunciarsi non sulla questione, ma a favore o contro il leader o il gruppo che ha formulato il quesito: si farà convincere dalle capacità oratorie, dal carisma di questo o quel leader, non dai motivi che ne sorreggono la decisione • Replica = è necessario mettere gli elettori in una posizione tale da poter comprendere il significato del referendum 4. Argomento contro il referendum [= tendenza al conservatorismo] • Obiezione = vi è tendenza al conservatorismo: il corpo elettorale rifugge dalle scelte più innovative, teme i cambiamenti e le riforme radicali • Replica = obiezione non giuridica, ma di mera opportunità politica e non sempre esatta. Semmai stimolo per i politici a spiegare le riforme Pericoli della tecno-democrazia Tecno-democrazia = democrazia attraverso strumenti tecnologici La tecnologia può creare problemi: ↓ 1. Manipolazioni • aspetti positivi = consente una comunicazione dal basso ed il coinvolgimento diretto di una vastità di persone 2. Rete governata da una cerchia ristretta di persone e dal mercato • aspetti positivi = le dittature temono internet e lo vietano: 3. Solo una parte della popolazione usa Internet • aspetti positivi = una crescita democratica non può più prescindere dalla tecnologia: 4. “Piraten” in Germania o 5 stelle in Italia come paladini della vera democrazia, in realtà decisioni prese da un numero di persone più ristretto rispetto ai partiti tradizionali • aspetti positivi = ampia partecipazione (esempio riforma costituzionale in Islanda via web, Open Ministry- Crowsourcing Legislation in Finlandia, Electronic Town Meeting in Toscana) Iniziativa del Trattato Unione Europea all’art. 11 Utilizzo dell’internet per facilitare la procedura della raccolta firme nei paesi membri 41 FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI Il finanziamento dei partiti iniziò con una legge del 1974, approvata in breve tempo con il consenso di tutti i partiti (ad eccezione di quello liberale) allo scopo di sostenere pubblicamente i partiti politici per evitare influenze esterne.  Legge Piccoli 195/1974 • Finanziamento alle strutture dei partiti presenti in Parlamento • Approvata in 16giorni con il consenso di tutti i partiti meno il PLI (Partito Liberale Italiano) • Sostegno da parte dello Stato per evitare influenze dei poteri forti → promulgata come reazione agli scandali del 1965 e 1973 • Divieto di percepire finanziamenti da altre strutture pubbliche, obbligo di pubblicità e iscrizione a bilancio per finanziamenti privati Il partito liberale si oppose a questa normativa ai sensi della stessa natura ideologica del partito, del liberismo (iniziativa economica e politica senza ingerenze dello Stato) Nel 1974 promosse la firma per un referendum abrogativo, ma non riuscì a raccogliere le firme sufficienti.  Referendum 1978 • 1974 raccolta firme del PLI per referendum abrogativo → firme insufficienti • 1978 → vari referendum proposti dai radicali • Sentenza 16/1978 → ammissibilità di soli 4 referendum su 8 • Nuove leggi approvate dal Parlamento • 2 Referendum nel 1978 → affluenza 81,2%  Per abrogazione della legge Reale → 23,5%  Per abrogazione del finanziamento (grande campagna per il no da parte dei partiti) → 43,6% ↓ Nel 1978, il partito liberale si alleò con il partito radicale (solito a promuovere una serie di referendum) per l’abrogazione della Legge Piccoli (=finanziamento pubblico dei partiti), uno dei quattro referendum considerati ammissibili dalla Corte Costituzionale e fu uno dei due quesiti che furono proposti come referendum popolare nel 1978. Tutti gli altri partiti fecero una grande campagna per votare il no per questa richiesta di abrogazione, quindi vi fu una campagna elettorale molto accesa, nei quali i partiti si schierarono per votare no all’abrogazione di questa legge. Infatti l’esito negativo, il no, ebbe la maggioranza. Tuttavia, il 43.6% si schierò per l’abrogazione di questa legge: non è la maggioranza, ma comunque è un alto tasso di voto. Questo risultato fu considerato dai partiti come una vittoria. Invece, i partiti politici che avevano vinto il referendum, nonostante l’alta percentuale di voto per l’abrogazione della Legge Piccoli, dopo il referendum raddoppiarono i finanziamenti pubblici.  Legge 659/1981 • Raddoppio dei finanziamenti pubblici • Divieto di altre forme finanziamento da strutture pubbliche • Obbligo di rendiconto finanziario annuale su entrate e uscite Nel 1993, in un periodo ricco di richieste di vario genere, venne riproposto il quesito per abrogare il finanziamento pubblico, che nel frattempo era raddoppiato. È stato ritenuto ammissibile nel 1993.  Sentenza 30/1993 • Ammissibilità del referendum (come per molti altri proposti insieme dopo Tangentopoli) → chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito • Referendum già riconosciuto ammissibile con la sentenza 16/1978 • Trascorsi oltre 5anni (art. 38 legge 352/1970) |  Referendum aprile 1993 • Abolizione finanziamento pubblico dei partiti  partecipazione al voto → 77%  per l’abrogazione della legge → 90,3% 42 ↓ Il 90,3% dei votanti si schierò per l’abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti. Quindi vinse l’abrogazione, quasi all’unanimità. Venne approvata una legge che non prevedeva più il finanziamento, ma prevedeva dei rimborsi elettorali per le spese sostenute per le campagne elettorali. Questi contributi per i rimborsi elettorali venivano erogati per l’intera legislatura.  Legge 515/1993 • Previsti i rimborsi elettorali, come contributo per le spese elettorali • Erogati per l’intera legislatura  Legge 2/1997 Prevedeva: • "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" → possibilità per i contribuenti di destinare il 4 per mille al finanziamento di partiti • Norma transitoria → fondo transitorio di 82.633.000€ per il 1997 • Bilancio dei partiti controllato dalla presidenza della Camera • Controllo sulle spese elettorali dalla Corte dei Conti Il 4 per mille non riscosse molto successo, allora nel 1999 venne promulgata  Legge 157/1999 • Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici → = rimborso elettorale senza attinenza diretta con le spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali. • Si prevedevano dei fondi per elezioni alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, Regionali e per i referendum, in rate annuali, per 193.713.000€ in caso di legislatura completa → interruzione per fine anticipata A proposito della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, abrogata con referendum nel 1987.  Sentenza 468/1990 La Corte Costituzionale aveva sottolineato la peculiare natura del referendum come atto-fonte, quindi il diverso carattere dell’abrogazione attraverso referendum e l’abrogazione attraverso la legge, quindi sottolineano il valore dell’abrogazione per effetto del referendum. = «Si deve qui richiamare la peculiare natura del referendum, quale atto-fonte dell'ordinamento. A differenza del legislatore che può correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile. La caducazione dell'art. 56 del codice di procedura civile, come non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta a titolo transitorio, così sottrae all'interprete l'operazione logica di una sua ultra-attività». ↓ Il legislatore non poteva far rivivere una norma abrogata da referendum, quindi una norma abrogata per referendum non può essere riproposta dal legislatore poiché ciò che viene stabilito dal referendum è definitivo e irrepetibile. ↓ • Concetto ribadito nelle sentenze 32 e 33 del 1993. Il Comitato promotore del referendum, basandosi sulla pronuncia del 1990 e del 1978 (ammesso la possibilità del comitato promotore del referendum divenire soggetto di promozione dei poteri dello Stato, quindi diventa un organo dello Stato), sollevò un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale contro il legislatore perché le leggi successive avevano di fatto abrogato il referendum abrogativo La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il conflitto = 45 4. LA LEGISLAZIONE ELETTORALE SISTEMI ELETTORALI E LEGGE ELETTORALE  sistema elettorale = disciplina del sistema di svolgimento di consultazione elettorale, comprensivo di: formula elettorale, disegno delle circoscrizioni, criteri di scelta dei candidati e disciplina della propaganda.  formula elettorale = meccanismo matematico di traduzione, ossia trasformazione dei voti in seggi  corpo elettorale = insieme dei titolari del diritto di elettorato attivo TIPOLOGIE DI FORMULE ELETTORALI (meccanismo di traduzione dei voti in seggi): formule maggioritarie e formule proporzionali Caratteristiche:  Vince il partito o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Chi ha ottenuto meno voti non vince niente → quindi in ogni collegio vi è un solo vincitore e basta  Favorita la capacità di decisione e la formazione di un partito di maggioranza e uno di minoranza.  Sistema di democrazia immediata = chi vince le elezioni va al governo, chi perde va all'opposizione  È un sistema che favorisce la formazione di grandi partiti in relazione all’importanza della preponderanza locale (esempio Regno Unito)  Maggioritario a turno unico (plurality) = formula a maggioranza relativa → è un sistema maggiormente diretto, “brutale”: seggio assegnato al candidato che ottiene più voti. (esempio UK)  Maggioritario a doppio turno (majority) = formula a maggioranza assoluta→ è un sistema più “soft”: seggio assegnato al candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In mancanza, si procede con un secondo turno tra i due candidati che hanno ottenuto più voti o tra i candidati che abbiano ottenuto una certa percentuale. (esempio FR) Caratteristiche:  Proporzione fra i voti ottenuti dalle liste o dai candidati e i seggi assegnati → quindi tutti in proporzione possono vincere  Tutelata, in primo luogo, la rappresentanza: nessuna forza può stravincere → è un sistema elettorale maggiormente democratico  Svantaggio: difficoltà individuazione maggioranza di governo assoluta → quindi Governi di coalizione  È un sistema che non favorisce la stabilità → quindi correttivi per garantire stabilità (premi di maggioranza, soglia minima per ottenere seggi, …) I sistemi elettorali proporzionali sono quelli in cui i seggi sono distribuiti a seconda della quota di voti ottenuta da ciascuna lista in competizione. Perciò, a differenza di quelli maggioritari, si tiene conto, ai fini della ripartizione dei seggi, di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari ad una percentuale minima, che prende il nome di . Tutte le liste che raggiungono questo livello minimo, partecipano alla ripartizione dei seggi in rapporto al numero di voti ottenuti da ciascuna. Pertanto, i seggi in palio non saranno attribuiti tutti alla lista che ottiene più voti, ma verranno ripartiti tra le varie liste in relazione alla rispettiva consistenza numerica. Una volta attribuiti i seggi a ciascuna lista, si passa a vedere quali candidati di ciascuna lista sono stati eletti. A tale scopo possono essere adottati due metodi principali: a) Se l'elettore può esprimere, oltre al voto per la lista, una o più preferenze per i candidati della lista, sono eletti i candidati con il numero di preferenze più elevato. b) Se manca la possibilità di esprimere preferenze, i seggi sono attribuiti seguendo l'ordine dei candidati nella lista (= lista bloccata) 46 Assegnazione dei seggi  Sistema del quoziente elettorale e dei più alti resti numero dei voti ÷ numero dei seggi • Metodo Imperiali, ecc. → maggiorazione fittizia del quoziente elettivo per ridurre i resti  Sistema del divisore cifre elettorali delle liste ÷ un divisore comune crescente • Metodo d’Hondt (1, 2, 3, 4, 5, ecc.) • Metodo Sainte-Laguë (1, 4 e poi 3, 5, 7, ecc.) Metodo del quoziente elettorale (metodo dei quozienti interi e dei più alti resti)  Cifra elettorale generale (totale voti) ÷ numero dei seggi da assegnare = quoziente elettorale (= quanti voti occorrono per ottenere un seggio)  Cifra elettorale di lista (totale voti della lista) ÷ quoziente elettorale = numero di seggi spettanti alla lista  Assegnazione dei seggi residui ai più alti resti con metodo dei più forti resti (= attribuzione seggi rimanenti alle liste che hanno ottenuto resti più elevati) Metodo d’Hondt (metodo dei divisori successivi)  Cifra elettorale di ogni lista (totale voti della lista) ÷ 1, 2, 3, etc. (quanti sono i seggi da assegnare)  Seggi assegnati ai quozienti più alti → ad ogni lista sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti della stessa graduatoria esempio 1 Se i seggi da assegnare fossero 10 → 1000:10 = 100 (totale voti: seggi = quoziente elettorale)  Lista A 480 → 4 seggi (resto 80) + 1 = 5  Lista B 320 → 3 seggi (resto 20) = 3  Lista C 100 → 1 seggio = 1  Lista D 80 → (resto 80) 1 seggio = 1  Lista E 20 (resto 20) = 0 esempio 2 Se i seggi da assegnare fossero 5 → 1000:5 = 200 (quoziente elettorale)  Lista A 480 → 2 seggi (resto 80) = 2  Lista B 320 → 1 seggio (resto 120) + 1 = 2  Lista C 100 → (resto 100) 1 seggio = 1  Lista D 80 (resto 80)  Lista E 20 (resto 20) esempio I seggi da assegnare sono 5  Lista A 480 240 120 60 30 = 3  Lista B 320 160 80 40 20 = 2  Lista C 100 50 25 12,5 6,2  Lista D 80 40 20 10 5  Lista E 20 10 5 2,5 1,2 Si scelgono i quozienti + alti, perciò: 480; 320; 240; 160 e 120. Quindi la lista A otterrà 3 seggi, mentre la lista B otterrà 2 seggi. 47  Gran Bretagna  Sistema maggioritario puro: collegi uninominali e seggi sono assegnati in ciascun collegio ai candidati che ottengono il maggior numero di voti.  Questo sistema ha favorito: - sistema bipartitico (due grandi partiti: partito di laboristi e di conservatori) - alternanza tra partiti di maggioranza e partiti di opposizione - forte stabilità dei governi ↓ Vi sono stati governi di coalizione: vi sono state elezioni che non hanno assegnato la maggioranza assoluta né ai laboristi, né ai conservatori, perciò si sono formati governi di coalizione. Oppure si pensi alla caduta del governo di Jhonson e l’attuale primo ministro.  Francia  Assemblea nazionale: sistema maggioritario a doppio turno → si hanno collegi uninominali, con seggio assegnato a chi ottiene al primo turno la maggioranza assoluta. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, i candidati che abbiano ottenuto almeno il 12,5% dei voti o i 2 candidati più votati possono accedere al secondo turno, dopo 15giorni, dove è sufficiente la maggioranza relativa.  Senato:  elezione indiretta  sistema misto: maggioritaria nei collegi fino a 3 senatori, proporzionale nei collegi da 4 o + senatori  Elezioni comunali ed europee: sistema proporzionale  Germania Sistema misto per metà sistema maggioritario e per metà sistema proporzionale ↓  Bundestag  metà dei seggi con sistema maggioritario "all'inglese" quindi sistema maggioritario puro  l'altra metà in collegi plurinominali (corrispondenti ai Länder) con sistema proporzionale e correttivo della “clausola del 5%”: seggi assegnati alle liste che abbiano ottenuto una percentuale non inferiore al 5% su scala nazionale  Bundesrat → rappresentanti dei governi dei Länder  Spagna  Sistema proporzionale imposto dalla Costituzione Motivo: esistenza di vari gruppi linguistici e varie nazionalità all’interno del paese. Un sistema maggioritario danneggerebbe i vari gruppi, quindi la Costituzione ha imposto il sistema proporzionale.  Ripartizione con metodo D'Hondt In realtà, la Spagna ha introdotto delle misure che hanno parzialmente modificato la proporzionalità del sistema: con queste misure il sistema elettorale appare maggiormente vicino ad una forma maggioritaria, quindi più simile al modello inglese.  Sbarramento del 3%  Molte circoscrizioni (52) anche piccole, che assegnano in media 7 seggi  Senato eletto in parte dai cittadini con sistema proporzionale e in parte dai Consigli delle Comunità autonome ↓ Negli ultimi anni, sono sorti dei partiti “anti-sistema” che hanno scombussolato le maggioranze (affine alla situazione italiana con la nascita dei P5S). Quindi è entrato in crisi il sistema “proporzionale affine maggioritario inglese”. Parimenti in Germania si è assistito ad un fenomeno affine: crisi delle maggioranze. 50  Alle elezioni nessuno ottenne il 50% + 1 dei voti e con la Legge 615/1954 si tornò al sistema proporzionale, previsto nel ’49 con l’Assemblea Costituente ↓ Questa legge tuttavia, nonostante fu abrogata, ebbe l’effetto di consolidare il carattere proporzionale del sistema elettorale italiano. Dopo questa esperienza si consolidò l’idea secondo la quale nel sistema elettorale del paese era possibile solo un sistema proporzionale.  DC (Democrazia cristiana) sempre al governo, PCI (partito comunista italiano) sempre all’opposizione → conventio ad excludendum  Nessuna possibilità di alternanza: le elezioni avevano un effetto limitato  Conseguenza: corruzione politica  Cause: scioglimento dell’URSS, caduta del Muro di Berlino  In Italia → Tangentopoli, indagini su gravi episodi di corruzione, sfiducia nei partiti  Referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti e contro il sistema proporzionale per favorire un’alternanza Con il referendum elettorale del 1993 che ha ottenuto oltre l’80% di “si”, venne introdotta il sistema maggioritaria  Approvato a larghissima maggioranza il quesito per l’abrogazione del quorum del 65% necessario per ottenere l’assegnazione dei seggi nei collegi uninominali del Senato → con l’abrogazione del 65% si aveva l’obiettivo di consentire che il seggio fosse assegnato al candidato che ottenesse più voti. ↓ conseguenza  Trasformazione del sistema elettorale del Senato in un sistema di tipo maggioritario, con seggi assegnati in ciascun collegio al candidato che avesse ottenuto il maggior numero dei voti.  238 collegi uninominali + 77 seggi che restavano attribuiti con il sistema proporzionale.  Legge 4 agosto 1993, n. 276 (= elezione del Senato) Senato eletto su base regionale, circoscrizioni coincidenti con le regioni ed i seggi ripartiti fra le regioni in relazione alla popolazione residente • 3/4 dei seggi (232) ai candidati che ottengono la maggioranza relativa nei collegi uninominali • 1/4 dei seggi (83) tra i candidati non eletti nei collegi uninominali, collegati in gruppi, in proporzione ai voti ottenuti a livello regionale, escludendo i voti ottenuti dai candidati già risultati eletti ↓ quindi ¾ dei seggi assegnati entro collegi uninominali con metodo maggioritario; ¼ dei seggi assegnati con metodo proporzionale correttivo.  Legge 4 agosto 1993, n. 277 (= elezione della Camera) • 3/4 dei seggi (475) con metodo maggioritario • 1/4 (155) con metodo proporzionale, attraverso un riparto su scala nazionale • esclusi i gruppi che abbiano conseguito meno del 4% dei voti a livello nazionale. • Alle liste collegati anche i candidati dei collegi uninominali "scorporati" Rimane invariata  Sistema proporzionale (anche dopo il referendum 1993).  87 seggi ripartiti in 5 grandi circoscrizioni: Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, centro, Italia meridionale, isole.  Ripartizione proporzionale dei seggi con il quoziente elettorale 51 Nel il sistema elettorale maggioritario è stato sostituito da un sistema elettorale proporzionale con liste bloccate, ossia l’elettore vota le liste, ma non esprime preferenze per i candidati, con clausola di sbarramento e premio di maggioranza, la legge 270/2005, la legge Porcellum. Il Porcellum è stato applicato nel 2006, 2008 e nel 2013 ha dimostrato la sua inefficienza  Sistema interamente proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento  1 sola scheda sia per la Camera che per il Senato  Candidati nell’ordine stabilito dalle liste (senza voti di preferenza)  Liste eventualmente collegate in coalizioni  Capo della forza politica indicato da ogni lista e da ogni coalizione CALCOLO DEI VOTI  Cifra elettorale (totale dei voti validi ottenuti) nazionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione per la Camera e cifre elettorali regionali per il Senato.  Quoziente elettorale: somma dei voti validi diviso il numero dei seggi da assegnare  Cifre elettorali di lista ÷ il quoziente elettorale = numero di seggi che spetta a ciascuna lista.  Seggi rimanenti ai più alti resti. Soglia di sbarramento  Alla Camera: 4% per liste non coalizzate, 2% per liste coalizzate, 10% per coalizioni  Al Senato: 8% per liste non coalizzate, 3% per liste coalizzate, 20% per coalizioni Premio di maggioranza  Alla Camera almeno 340 seggi vanno alla coalizione che ottiene più voti  Al Senato 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione vanno alla coalizione che ha ottenuto più voti in quella regione. NUOVI TENTATIVI DI RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE CON REFERENDUM 1. Referendum del 2009 per l’abolizione del premio di maggioranza alla coalizione (solo al partito), impossibilità di candidarsi in più circoscrizioni → mancato quorum (23%) 2. Referendum Passigli: abolizione delle liste bloccate (ritorno alle preferenze) e del premio di maggioranza; soglia di sbarramento unica→ ritirato 3. Referendum di abrogazione della legge 270/2005 proposto da Partito Democratico per far tornare in vigore le leggi precedenti → inammissibile per la Corte costituzionale (sentenza 13/2012) - Premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione sia al Senato che alla Camera e divieto di candidarsi in più circoscrizioni - Referendum giugno 2009 → mancato quorum (circa 23%) - 77% circa a favore alle prime 2 richieste, 87% alla terza. - Referendum non valido - Referendum proposto dal sen. Passigli (Partito Democratico) → tentativo di migliorare la disciplina elettorale eliminando gli aspetti più negativi della L. 270/2005 - Abolizione delle liste bloccate → ritorno al voto di preferenza - Abolizione del premio di maggioranza - Soglia di sbarramento al 4% alla Camera e all’8% al Senato → abolizione della soglia inferiore per liste coalizzate - Referendum ritirato perché la maggior parte del Partito Democratico volle presentare un’altra proposta di referendum 52 - Referendum per l’abrogazione della legge 270/2005 per far tornare in vigore le leggi precedenti (“Leggi Mattarella”: leggi n. 276 e 277 del 1993) - Sentenza 13/2012 → referendum inammissibile:  Il referendum non può avere ad oggetto una legge elettorale nel suo complesso, determinerebbe la mancanza di una disciplina operante  Reviviscenza contraria alla certezza del diritto, con conseguenze imprevedibili  Quesito poco chiaro e creava un sistema elettorale ibrido  La corte dichiarò incostituzionale il premio di maggioranza per difetta di proporzionalità e, inoltre, perché non è idoneo a raggiungere lo scopo  La corte dichiarò incostituzionali le liste bloccate, perché l’elettore deve scegliere in blocco numerosi candidati designati dalle liste. Infatti se la lista fosse stata più corta, sarebbe stata decisamente più ragionevole, invece era troppo lunga.  Conseguenza: resta un sistema proporzionale senza premio di maggioranza e con un voto di preferenza  20 circoscrizioni elettorali suddivise in 100 collegi  Nessun candidato può presentarsi in più collegi, salvo i capilista fino a 10 collegi  Candidati nelle liste in ordine alternato per sesso; capolista < 60% stesso sesso in ogni circoscrizione  Fino a 2 preferenze per candidati di sesso diverso  Ripartizione seggi → quoziente elettorale e più alti resti  Eletti capolista e candidati più votati  Soglie di sbarramento per liste → 3% su base nazionale  Premio di maggioranza → 340 seggi a chi ottiene 40% dei voti, altrimenti ballottaggio tra le due liste più votate  Sistema applicabile dal 1° luglio 2016  La legge elettorale deve garantire maggioranze omogenee nelle 2 Camere  Dichiara incostituzionale il ballottaggio per violazione del principio di eguaglianza  Non irragionevole il premio alla lista che abbia ottenuto il 40% dei voti  Capolista bloccato non lede la libertà di voto  Incostituzionale che il candidato scelga il collegio elettorale di elezione → violazione dell’eguaglianza e della personalità del voto → sorteggio (fino a che il legislatore non stabilisca altrimenti)  Disciplina direttamente applicabile  Sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario → un terzo dei parlamentari eletti in collegi uninominali (un solo candidato per coalizione, è eletto il più votato) e 2/3 con sistema proporzionale di lista 55  Riforma dell’art. 117 in attesa della riforma del 51?  Senza effetti giuridici? • Unica interpretazione giuridicamente possibile → le leggi regionali e dunque anche, implicitamente, le leggi statali possono introdurre tali misure.  Se così fosse → inutile riforma dell’art. 51, che invece è arrivata due anni dopo, nel 2003 ART. 511 (DOPO LA REVISIONE DEL 2003) “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”  Riforme costituzionali contraddittorie dal punto di vista giuridico → mancanza di volontà politica  Ritardi nell’attuazione (o mancata attuazione) delle riforme costituzionali, anche in sede regionale  Legge 90/2004: misure di riequilibrio per l’elezione del Parlamento europeo → si prevede che non più di 2/3 per sesso nelle liste ↓ però  Legge 270/2005: nuova legge elettorale per il Parlamento nazionale → nessuna previsione sul genere, come se la riforma del 2003 non fosse avvenuta. Abolizione dei voti di preferenza, ordine delle candidature deciso dai partiti RIFORME SUCCESSIVE  Nel 2012 = Legge 215/2012: parità di genere nei consigli comunali → quindi: - non più di 2/3 per sesso nelle liste - doppia preferenza di genere, cioè vi è la possibilità di dare 2 voti di preferenza, scegliere 2 candidati, ma di sesso diverso.  Nel 2014 = Legge 65/2014: elezione Parlamento europeo → si introdusse: tripla preferenza di genere (se si esprimono 3 preferenze entrambi i generi) LEGGE 52/2015 (ITALICUM)  Candidati nelle liste in ordine alternato per sesso  Capolista < 60% stesso sesso in ogni circoscrizione  Fino a 2 preferenze per candidati di sesso diverso LEGGE 165/2017  Sistema misto proporzionale e maggioritario → un terzo dei parlamentari eletti in collegi uninominali e due terzi con sistema proporzionale di lista  Unica scheda elettorale  Parità di genere → A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima Grafico Percentuale donne in Parlamento  2001 = 10.7%  2006 = 15.94%  2008 = 19.63%  2013 = 30.11%  2018 = 35.3 %  2022 = 32.2% ↓ Quello che conta è la volontà politiche che vi sta dietro: vero è che si possono introdurre delle misure legislative obbligatorie, ma se non vi è una volontà politica di far emergere le donne, le riforme non bastano. 56 STATUTI REGIONALI  Principi di carattere generale in molti Statuti regionali  Statuto Piemonte - Art. 13 - Pari opportunità 1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica. 2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale. STATUTI E GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA  Principi generali degli statuti riconosciuti negli ultimi anni come vincoli giuridici da parte della giurisprudenza amministrativa e costituzionale anche per le nomine politiche  Giunta Formigoni → 15 uomini e 1 donna  Giunta regione Campania → 11 uomini e 1 donna Regione Lombardia • Art. 11 Statuto → norma che prevedere il riequilibrio dei generi negli organi di governo della regione e degli enti dipendenti • Giunta Formigoni → 15 uomini e 1 donna ↓ allora • TAR Lombardia 354/2011 → respinto il ricorso da parte della Lombardia ↓ • Appello al Consiglio di Stato e nominata seconda donna assessore (aprile 2012) ↓ • Nuovo ricorso al TAR ↓ • Consiglio di Stato 3670/2012 → annulla la sentenza del TAR: riequilibrio di genere come principio cogente e non derogabile nemmeno per ragioni politiche Regione Campania • Art. 46 statuto → norma che prevede un’equilibrata presenza di donne e uomini nella giunta ↓ • TAR della Campania, sez. I sentenza n. 1985 del 2011, a differenza del TAR della Lombardia → dichiara illegittima la giunta con 11 uomini e 1 donna ↓ • Consiglio di Stato, sez. V 2011 → conferma TAR e annuncia che l’atto di nomina di un assessore non rientra tra gli atti politici, sottratti al sindacato giurisdizionale: è atto di alta amministrazione ↓ • Conflitto di attribuzioni per atto politico → respinto dalla Corte costituzionale come inammissibile = sentenza 81/2012: si afferma che il potere politico è sottoposto a vincoli giuridici ed è dunque sindacabile in sede giurisdizionale LEGGI REGIONALI  Legge Regione Calabria 1/2005 → liste con candidati di entrambi i sessi  Legge Abruzzo 42/2004, Marche 27/2004, TAA (per i comuni) 7/2004, Puglia 2/2005 → stabilirono che nella lista non più di 2/3 dello stesso sesso.  Legge Friuli Venezia Giulia 226/2007 → in lista non più del 60 % dello stesso sesso.  Legge Lombardia 17/2012 → liste plurinominali con alternanza di genere  Legge Campania 4/2009 (la Campania per la prima volta ha introdotto il principio della “doppia preferenza di genere”), seguita dalla Sicilia nel 2013 e dalla Emilia Romagna nel 2014 → doppia preferenza di genere 57 LEGGE 15 febbraio 2016, n. 20 [L. 20/2016] → ha introdotto “disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali” Prevede che: 1. qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale e sia consentita l'espressione di almeno 2 preferenze, di cui 1 riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 2. qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60% del totale; 3. qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60% del totale REGIONI INADEMPIENTI  Elezioni di settembre 2020 → non si erano ancora adeguate Puglia e Liguria - Liguria → legge approvata nel luglio 2020 = si adegua - Puglia → non si adegua allora il governo ha esercitato poteri sostitutivi (art. 120 cost.) ↓ DL 86/2020 che ha imposto in Puglia la doppia preferenza di genere  Calabria → il consiglio regionale ha recentemente respinto la proposta di introdurre doppia preferenza nella legge regionale  Piemonte → unica regione ancora inadempiente. Oggi, 8 consiglieri su 41. Proposta di iniziativa popolare da parte di “Torino città per le donne”. A inizio anno nuova legge? 60 DIRITTO UE E DIRITTO INTERNO Art. 11 della costituzione - principio del primato del diritto comunitario su quello interno: necessario all'uguaglianza tra gli Stati: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; ...” RAPPORTI TRA NORME EUROPEE E DIRITTO INTERNO: LE TAPPE DEL “CAMMINO” DELLA CORTE COSTITUZIONALE Evoluzione della posizione della Corte costituzionale circa le ipotesi di contrasto. Sono spesso stati applicati i criteri di risoluzione delle antinomie. 1. Criterio cronologico  Sentenza 14/1964 In un primo tempo la corte ha applicato il criterio cronologico: i conflitti tra norme italiane ed europee si sarebbero dovuti risolvere secondo le regole della successione delle leggi nel tempo. Perciò, le norme più recenti abrogavano quelle meno recenti. Naturalmente tale soluzione non era gradita dalla Corte di giustizia dell’UE la quale, invece, si impegnava a far garantire prima di tutto il diritto europeo. Non poteva infatti, accadere che una legge statale abrogasse una norma europea per un carattere temporale. 2. Criterio gerarchico  Sentenza 232/1975 Si passò quindi al criterio gerarchico per il quale se una legge italiana fosse stata contro un regolamento UE avrebbe dovuto essere analizzata dalla Corte costituzionale stessa per violazione “indiretta” dell’art.11. 3. Criterio della competenza  Sentenza 170/1984 – sentenza “Granital” o “La Pergola” In seguito, il caso Granital offrì alla Corte costituzionale una modifica radicale del sistema dei rapporti tra diritto europeo e diritto interno. A cambiare è sostanzialmente il criterio di risoluzione delle antinomie: La sentenza 170/1984 detta “Granital” o “La Pergola” sviluppa il suo ragionamento: a) Ordinamento europeo e italiano sono separati e autonomi, ognuno dotato di un proprio sistema di fonti (teoria dualistica) b) La normativa europea “non entra a far parte del diritto interno”: non esiste nemmeno un vero conflitto tra fonti europee e fonti interne in quanto lavorano in due livelli diversi e sono efficaci nel loro ordinamento secondo le condizioni poste dall’ordinamento stesso. c) L’Italia con l’entrata in Europa e la firma del Trattato ha accettato che la competenza delle istituzioni europee possa emanare norme giuridiche in determinate materie e che queste norme si impongano non perché abbiano forza di legge ma per la “forza” che ad esce conferisce il Trattato. d) I conflitti tra norme che eventualmente sorgano vanno risolti dal giudice italiano applicando il criterio della competenza: il giudice deve accertare se, in base al Trattato, sia competente sulla materia l’ordinamento europeo o quello italiano e di conseguenza si applica la norma dell’ordinamento competente. La norma interna, se non competente, non viene abrogata né dichiarata illegittima, ma semplicemente non applicata. Per cui: • Accoglie la teoria dualista e la “non applicazione” della norma incompetente. • Competenza interpretativa spetta alla Corte di Giustizia UE (rinvio pregiudiziale di validità e di interpretazione, anche da parte della Corte Cost, Sent. 207/2013). • Unico limite è il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (“contro limiti”, ma in caso di violazione, unica possibile conseguenza, l'uscita dall'UE).  Legge La Pergola del 1989: legge comunitaria ogni anno  Sentenza Granital 170/1984: teoria dualista, ripartizione di competenza  se ha effetto diretto → la norma interna contrastante non va applicata (≠ abrogata o dichiarata illegittima)  se non ha effetto diretto → qlc per violazione dell’art. 11 e ora 1171 costituzione 61  Art. 1171 costituzione italiana: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (sentenze 348 e 349 del 2007) = “vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario” → diretta applicabilità delle norme dell’UE con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione: la c.d. teoria dei “contro-limiti” = “obblighi internazionali” come fonti integratrici del parametro di costituzionalità. L'art. 117, 1° comma, distingue, in modo significativo, i vincoli derivanti dall'«ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali». Si tratta di una differenza non soltanto terminologica, ma anche sostanziale. Quindi, questa sentenza è stata istituita al fine di chiarire ciò che è contenuto nel 1° comma dell’art.117 costituzione. = Con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. La CEDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopra-nazionale (non è > della Costituzione italiana) e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico interno in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri.  legalità internazionale → prevalenza delle norme internazionali sulle leggi interne, norme interposte  supremazia costituzionale → efficacia vincolante da parte delle norme internazionali è subordinata al rispetto della Costituzione  diretta applicabilità delle norme dell’UE → con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Viene chiarito il significato di “obblighi internazionali” nell’accezione di fonti integratrici del parametro di costituzionalità = di fronte alla Corte costituzionale può essere fatto valere il contrasto con le norme della CEDU secondo il significato ad esse attribuito dalla Corte Europea dei Diritti Umani, a condizione che ciò assicuri una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. ↓ Il principio fu attenuato con sentenze successive → con la sentenza 49/2015 la Corte costituzionale ha ristretto il vincolo alla giurisprudenza “consolidata” (= non pronuncia singola, non se accompagnata da opinioni dissenzienti). Le decisioni della corte sono sempre prese considerando le attenuanti e le decisioni precedenti. Opinioni separate e decisioni prese a maggioranza dei giudici che però possono avere una diversa opinione rispetto a quella della maggioranza, la quale può essere consenziente o dissenziente: quindi possono prendere decisioni separate consenzienti nel risultato finale oppure prendere decisioni diverse dissentendo anche dalla decisione finale. Il fatto che vi siano opinioni separate è un fattore  sia positivo: maggiore trasparenza, viene resa pubblica la decisione, tesi del “siquer patiqual”.  sia negativo: toglie autorevolezza alla decisone, la mette quindi in dubbio e in discussione, a causa del dissenso e della pretesa unanimità che crea una situazione precaria. La pretesa di unanimità della decisone si collega ad una visione della giustizia sottoposta alla legge e questo implica il principio di “subordinazione” dei giudici alla legge, ma attribuisce anche un carattere positivo alla giurisprudenza in quanto dimostra che non c’è un'unica e sola soluzione ma che vi sono interpretazioni, scelte e decisioni. 62 In Italia come in Francia, vi è un forte principio di subordinazione del giudice alla legge, quindi vi è una negazione della potestà interpretativa. In questi due paesi è vietato citare la dottrina durante l’elaborazione del processo, è vietato giudicare in base al precedente. Il timore della Corte Costituzionale italiana ha spinto la corte a mettere “dei paletti” rispetto a quanto affermato con la sentenza del 2007, enunciando la sentenza n. 49 del 2015 affermando che la Corte EDU vincola la giurisprudenza italiana solo in presenza di una giurisprudenza consolidata e non se sono presenti anche opinioni dissenzienti.  CEDU 1950 Corte di giustizia UE → a partire dalla sentenza Stauder (1969) tutela dei diritti fondamentali in base alle tradizioni costituzionali comuni e alla CEDU ↓ quindi La tutela dei diritti fondamentali si basa sulla CEDU ed è stata istituita per garantire la corretta interpretazione del diritto comunitario. Però la corte di giustizia ha sempre ritenuto che i paesi membri della comunità europea dovessero tener conto della CEDU.  Trattato di Maastricht tutela dei diritti fondamentali in base alla CEDU e alle tradizioni costituzionali comuni. Definito trattato sull’Unione Europea, a norma del trattato, l'Unione è fondata sulle Comunità europee (primo pilastro), integrate da due altri ambiti di cooperazione (secondo e terzo pilastro): la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la giustizia e affari interni (GAI). Con l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, l'espressione CEE è stata sostituita dall'espressione Comunità europea (CE). I poteri legislativi e di controllo del PE sono stati rafforzati con l'introduzione della procedura di co-decisione e l'estensione della procedura di cooperazione. Ai sensi del nuovo trattato, il Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa su questioni che, a suo parere, necessitano dell'elaborazione di un atto comunitario. L'intera Commissione, inoltre, è ora soggetta al voto di approvazione del PE, al quale compete anche nominare il Mediatore europeo.  Carta di Nizza-Carta Europea dei Diritti Fondamentali (2000-2009) → le norme europee non possono violare i principi fondamentali e i diritti inviolabili stabiliti dalle Costituzione = Teoria dei «contro-limiti»: gli ordinamenti possono limitare alla portata delle norme costituzionali, ma allo stesso tempo la Costituzione può resistere a questi limiti con dei “contro-limiti” ↓ rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte dei giudici a quo anche da parte della Corte costituzionale  in un giudizio in via principale (ordinanza 103/2008)  in un giudizio in via incidentale (ordinanza 207/2013) 65 10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio, o i loro rappresentanti, ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di 6settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura. C 326/174 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.10.2012 11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio. 12. Se, entro un termine di 6settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato. 13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di 6settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato. 14. I termini di 3mesi e di 6settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di 1 mese e di 2 settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Disposizioni particolari 15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano. In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi inter-istituzionali che possono assumere carattere vincolante. (ex art. 253 del TCE) Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità. 26.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326/175 Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato. (ex art. 254 del TCE) 1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. 2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. 66 1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 336. (ex art. 256 del TCE) Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea. C 326/176 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.10.2012 Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali. 67 ISTITUZIONI UE  COMMISSIONE EUROPEA  promuove l’interesse generale dell’UE proponendo la legislazione e assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell’UE  Membri: un gruppo o "collegio" di commissari, uno per ciascun paese dell’UE, i quali, ognuno di loro, ha un compito diverso  Presidente: Ursula von der Leyen  PARLAMENTO EUROPEO  organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale con competenze di vigilanza e di bilancio  Membri: 705 deputati (membri del Parlamento europeo): erano 751 con il RU (relazioni umane)  Presidente: Roberta Metsola  CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  organo decisionale dell’UE, voce dei governi dei paesi membri, adotta gli atti normativi dell’UE e ne coordina le politiche  Membri: i ministri dei governi di ciascun paese dell’UE competenti per la materia in discussione, non ha quindi una composizione fissa bensì mobile.  Presidente: ciascun paese dell’Unione europea esercita la presidenza, a rotazione, per un periodo di 6 mesi  CONSIGLIO EUROPEO  definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione europea  Membri: i capi di Stato o di governo dei Paesi membri, il presidente della Commissione europea, l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza  Presidente: Charles Michel  CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  garantisce che il diritto dell'UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese europeo, garantisce che i paesi e le istituzioni dell’Unione rispettino la normativa dell’UE  Membri: un giudice per ciascun paese dell'UE, più 11 avvocati generali  Presidente: Koen Lenaert  Sede: Lussemburgo (i giudici dialogano tra di loro in lussemburghese, francese e tedesco MA la corte adotta le sue decisioni in francese) 70 In maniera più articolata la dottrina ha segnalato, in senso negativo, come un obbligo degli Stati declinato in termini marcatamente finalistici (quindi non auto-applicativi) venga trasformato nel dovere per il giudice di disapplicare una normativa nazionale ritenuta in contrasto con tale obbligo. Questo viene ad incidere sul rapporto tra diritto politico e diritto giurisprudenziale nel senso del riconoscimento al secondo di una funzione che non le è propria e che travalica i limiti della giurisdizione, dal momento che, in casi del genere, sarebbe stato da aspettarsi che venisse chiesto, nelle forme previste, un intervento del legislatore, dal momento che l’inefficacia di una normativa potrebbe discendere da differenti ragioni. L’effetto potrebbe essere quello di un’operazione chirurgica affidata al giudice ordinario e che domani potrebbe non avere limiti, dando vita ad una vera e propria “formazione parallela” del diritto per via giudiziaria. Ebbene, le reazioni dei giudici italiani non potevano che culminare nell’ordinanza di nuovo rinvio della Corte Costituzionale, nella quale è stato posto in evidenza che la soluzione proposta nella sentenza Taricco solleva dubbi con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona. In particolare, secondo tale organo giurisdizionale, questa soluzione potrebbe ledere il principio di legalità dei reati e delle pene, il quale impone, segnatamente, che le norme penali siano determinate con precisione e non possano essere retroattive. Con ordinanza del 28 febbraio 2017 il presidente della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice di rinvio enunciando il principio di diritto secondo cui «l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato». Il risultato cui sembra essersi pervenuti con “Taricco 2” è quello di un generico limite alla disapplicazione indicato direttamente dalla Corte Europea, alla cui concreta attuazione sarebbero chiamati i giudici comuni, senza, a questo punto, alcuna necessità di passare nuovamente attraverso la Corte Costituzionale, con l’evidente rischio di un’applicazione non univoca o, comunque, non uniforme, dei parametri in questione. Come scrive, di recente, un noto giurista – Giuliano Amato in Corte Costituzionale e Corti Europee. Fra diversità nazionali e visione comune – uno dei principali problemi che si pongono è quello di un possibile stridore fra l’Europa che difende la supremazia del suo diritto e l’Europa che protegge invece i nostri diritti, le quali esprimono esigenze entrambe apprezzabili, quali la superiore uniformità europea e la tutela dei diritti. Significativamente conclude che «dobbiamo tutti capire che, oltre un certo limite, l’uniformità non possa andare ma, le stesse diversità distruggono la nostra unità». 71  Caso Krail: “principio di paritario di trattamento relativo al genere sessuale nel campo militare” → richiesta da parte di ragazza di collaborazione ed impiego nel campo militare dell’esercito tedesco La legge fondamentale tedesca (art. 12 costituzione tedesca) prevedeva la possibilità delle donne purchè non facessero uso delle armi e quindi le donne nell’esercito dove ricoprire ruoli che non prevedessero l’utilizzo delle armi, perciò attività collaterali. La sua richiesta si scontrò con il divieto imposto dallo Stato. Allora, questa ragazza si rivolse alla Corte di Giustizia la quale diede ragione alla ragazza poiché era sproporzionale prevedere questa limitazione per le donne ↓ conseguenza: cambiamento, modifica contenuto norma della costituzione tedesca (art. 12) in relazione alla richiesta proposta dalla ragazza in merito all’adozione delle armi e introduzione della donna nel campo militare dell’esercito.  Tribunale Costituzionale Federale (BVerfG) dalla sentenza Maastricht del 1993 → necessario rapporto di collaborazione tra la Corte di Giustizia e il Tribunale Costituzionale tedesco, riservato a quest’ultimo il potere dell’Identitatskontrolle (= identità costituzionale), per assicurare l’intangibilità dei principi fondamentali della Costituzione tedesca (art. 23 GG)  Sentenza di Lisbona (Lisbona Urteil) del 2009 → respinti in massima  “Quantitative easing” - Tribunale Costituzionale Federale, decisione 5 maggio 2020 → in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha ritenuto che il programma di “quantitative easing” varato dalla Banca centrale europea nel 2015 non rispettasse il principio di proporzionalità e fosse pertanto lesivo delle competenze nazionali in materia di politica fiscale, chiedendo alla BCE di esporre entro 3 mesi le sue argomentazioni ↓ Pochi giorni dopo → la Corte di giustizia ha ribadito di essere l’unico giudice competente a stabilire se un atto di un’istituzione europea è contrario alla normativa UE 72 DIRITTO DI ASILO = protezione accordata da uno Stato a individui che intendono sottrarsi nello Stato di origine a persecuzioni fondate su ragioni di razza, religione, nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale o di opinioni politiche  asilo territoriale → concesso dallo Stato sul suo territorio;  asilo extra-territoriale o diplomatico → accordato dallo Stato all’estero nelle proprie sedi diplomatiche o consolari DIRITTO D’ASILO IN ITALIA Art. 10, 3° comma, della Costituzione “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” ↓ Condizioni: Occorre che allo straniero sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche nel suo paese → ha diritto all’asilo territoriale, secondo le condizioni stabilite dalla legge STATUS DI RIFUGIATO  Convenzione di Ginevra (del 1951 ratificata in Italia nel 1954) →si ha diritto allo status di rifugiato in presenza di discriminazioni fondate sulla razza, sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico) o sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per limitazioni al principio della libertà di culto o persecuzione per le opinioni politiche.  Convenzione di Dublino (del 1990 ratificata nel 1992) → i cittadini extracomunitari che fuggono da Paesi di origine perché in guerra o perseguitati per motivi di natura politica o religiosa possono fare richiesta di asilo solo nel primo Paese membro dell'Ue in cui arrivano IN ITALIA  Il richiedente asilo presenta una domanda di protezione internazionale alla questura o alla polizia di frontiera  Le domande di protezione internazionale vengono analizzate dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale composte da: un funzionario della prefettura, uno della questura, un rappresentante dell’ente locale e un membro dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati (Unhcr).  Le commissioni decidono in base a interviste individuali, in presenza di interpreti, se alla persona deve essere riconosciuta una forma di protezione.  CIE [Centri di identificazione ed espulsione degli stranieri irregolari] • Vengono trattenuti gli stranieri non regolari «sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera» • Il termine massimo di detenzione nei CIE, cambiato molte volte, è ora di 3mesi, ma a volte non viene rispettato e subisce diverse proroghe. • In Italia vi sono 6 CIE: a Roma, Caltanissetta, Bari, Torino, Brindisi e Crotone, per un totale di 668 posti  Decreto Legge 113/2018 (“decreto Salvini”)  Requisiti più specifici per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari  Revoca o diniego della protezione internazionale per reati legati al terrorismo  Misure per assicurare l’effettività dei provvedimenti di rimpatrio e prolungamento da 90 a 180 giorni della durata massima del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio Lettera del Presidente Mattarella → richiama gli obblighi internazionali e costituzionali dello Stato e in particolare l’art. 10 costituzione 75 LA CITTADINANZA IN ITALIA ED IN EUROPA SIGNIFICATO DI CITTADINANZA: 2 accezioni:  Cittadinanza sociale = cittadinanza come welfare. - Teorie del sociologo inglese Marshall, “Cittadinanza e classe sociale” (1950) → implica diritti civili, politici e sociali come elementi costitutivi della cittadinanza, quindi essere accolti in una certa società, detenere un certo “welfare” ed essere accettati a livello sociale  Cittadinanza giuridica = titolarità di diritti e doveri come esercizio della sovranità popolare - Popolo elemento costitutivo dello Stato insieme a Istituzioni e Territorio - Tendenza ad estendere i diritti a tutte le persone (anche non cittadini) → dichiarazioni internazionali ed europee sui diritti fondamentali - Cittadini = diritti politici (diritto di voto) - Voto a livello nazionale - Voto a livello locale CITTADINANZA EUROPEA Art. 20 Trattato Funzionamento dell’Unione Europea Si è iniziato a parlare di cittadinanza europea quando è iniziato il discorso del rafforzamento degli stati membri dell’unione europea a livello politico attraverso una costituzione. Il progetto della costituzione europea è fallito, però, nel Trattato di Lisbona, si prevede comunque questa idea della cittadinanza europea, idea promossa nello stesso contesto e clima. La cittadinanza europea detiene un significato maggiormente simbolico, piuttosto che concreto e politico. = 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo (= difensore civico previsto a livello europeo, in Italia previsto a livello regionale), di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. CRITERI PER LA CITTADINANZA 2 criteri:  IUS SANGUINIS = è cittadino chi è figlio di cittadini (legato alla discendenza) → tutelata l’identità di quel Paese, quindi sviluppata nei paesi che intendono tutelare la propria identità (collegamento con conseguenze: Paola Egonu)  IUS SOLI = è cittadino chi nasce in quel Paese (legato al suolo) → sviluppato nei paesi con poca popolazione con interesse ad attirare altre popolazioni - Di solito combinazione dei due criteri - Prevalentemente ius soli → Regno Unito, Francia paesi aventi contatti con paesi esteri e quindi grande immigrazione di molte popolazioni - Prevalentemente ius sanguinis → Germania, Italia quindi paesi gelosi della propria identità 76 APOLIDI = privi di cittadinanza ↓ Vi sono circa 12milioni di apolidi nel mondo ↓ Impegno dell’ONU e dell’UE per la riduzione dell’apolidia perché l’apolide non dispone di tutta le serie di diritti di cui dispongono i cittadini Come si fa ad essere apolidi? esempio: alta percentuale di apolidi nei Paesi Baltici dopo la fine della dominazione sovietica ↓ Repubbliche Baltiche perché hanno avuto molte dominazioni straniere (soprattutto russe e processo di “russificazione”) Dopo la fine della dominazione sovietica la presenza dei russi era ancora rilevante: questa popolazione russa si è trovata da classe dominante a minoranza guardata male dal resto della popolazione e quindi le leggi sulla cittadinanza in questi paesi hanno poto dei requisiti molto precisi per ottenere la cittadinanza in questi stati. Perciò molti di questa popolazione russa risulta essere apolide perché non soddisfa i criteri per l’ottenimento della cittadinanza di tali paesi PAESI  Gran Bretagna: tendenza ius soli • Legislazione sulla cittadinanza cambiata nel corso del tempo e molto complessa, resta però uno dei Paesi in cui continua ad essere più facile ottenere la cittadinanza • Legata al passato coloniale: britannica ogni persona nata nel dominio della Corona, ma con diversi diritti • Età post-coloniale: legge del 1948, cittadini del Commonwealth, molte differenziazioni • Nuova legge del 1981: ius sanguinis accanto allo ius soli • Piena cittadinanza: diritto di voto e right of abode (diritto di residenza senza controlli) • Acquisizione della cittadinanza:  per registrazione (nascita in territorio britannico o matrimonio con cittadino brit.)  per naturalizzazione (dopo un periodo di soggiorno)  per adozione (minori) • Points-Based-System (“sistema basato sui punti”) per gli immigrati (2008) → verso la cittadinanza per naturalizzazione degli immigrati entrati col sistema a punti  Francia: tendenza ius soli • Cittadini francesi per nascita in Francia se i genitori sono entrambi francesi, anche se naturalizzati. • Se nato da cittadini stranieri, può acquisire la cittadinanza chi ha avuto almeno 5 anni di residenza in Francia dall’età di 11 anni e ne fa richiesta alla maggiore età (18 anni). • Residenza di soli 2anni per chi ha studiato in una "Grand Ecole". • Anche senza periodo di residenza per i cittadini di alcuni Paesi francofoni. • Si può inoltre diventare cittadini francesi se si è figli di un cittadino francese, indipendentemente dalla nascita del genitore in Francia.  Germania: tendenza ius sanguinis  La cittadinanza si acquista per ius sanguinis se al momento della nascita (o dell’adozione) almeno un genitore è tedesco  Dal 2000 anche per ius soli → i bambini nati sul territorio tedesco da genitori non tedeschi acquisiscono la nazionalità se almeno uno dei due genitori ha il permesso di soggiorno permanente da almeno tre anni ed è residente in Germania da almeno 8 anni; dalla maggiore età hanno 5 anni per decidere se mantenere la cittadinanza tedesca o quella dei genitori  Il bambino di genitori ignoti trovato in territorio tedesco è considerato figlio di genitori tedeschi fino a prova contraria  Naturalizzazione (disciplina semplificata nel 2007) → su richiesta, dopo 8 anni di residenza stabile (periodo non necessario per coniuge o figli minori) in presenza di alcuni requisiti: rispetto della 77 Costituzione, permesso di soggiorno, capacità di mantenersi, rinuncia della cittadinanza d’origine – non per cittadini UE -, assenza di condanne penali, conoscenza del tedesco LA CITTADINANZA IN ITALIA  Ius sanguinis  Legge 5 febbraio 1992, n.91  Oggi = trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) → figlio, anche adottivo, di padre o madre italiani, qualunque sia il luogo di nascita  Ius soli  Acquisto Acquista inoltre la cittadinanza italiana  chi sia nato in Italia da genitori ignoti, o apolidi, o che non abbia diritto di acquisire la cittadinanza dei genitori  straniero nato e vissuto in Italia che dichiari entro 1anno dal raggiungimento della maggiore età di voler acquistare la cittadinanza italiana  Concessione Su istanza dell’interessato, la cittadinanza può essere concessa:  Per matrimonio - allo straniero o apolide coniuge di un cittadino/a italiano/a e residente in Italia da almeno 2anni dalla data del matrimonio - o, se i coniugi non risiedono in Italia, dopo 3 anni dal matrimonio - termini dimezzati in presenza di figli  Per residenza - allo straniero con genitore o ascendente che sia stato cittadino italiano se risiede in Italia da almeno 3 anni - allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione - allo straniero che ha prestato servizio, alle dipendenze dello Stato italiano (anche all’estero,) per almeno 5 anni - al cittadino di uno Stato dell’UE che risiede da almeno 4 anni in Italia - all’apolide dopo 5 anni di residenza - allo straniero dopo 10 anni di residenza  Per l’acquisto da parte del decreto del Ministro dell’interno su istanza al comune o al consolato  Per la concessione del decreto del Presidente della Repubblica  In entrambi i casi di un contributo di 200€ (ora 250€) REVOCA DELLA CITTADINANZA con Decreto Salvini Revoca della cittadinanza concessa ai cittadini stranieri a seguito di condanne per reati commessi con finalità di terrorismo o eversione ↓ ora Attesa massima per la richiesta della cittadinanza fatta da uno straniero naturalizzato in Italia → tre anni (con il decreto Salvini erano 4 e prima 2) 80  Comitato di commissari (facoltativo al Senato) per accompagnare la discussione in Aula.  Esame in assemblea: in Aula la discussione procede per 3 “letture” che rispecchiano le fasi della discussione in commissione. 1° lettura [discussione generale]: la prima è una lettura introdotta dai relatori, è una discussione generale. Può concludersi con una votazione negativa dando conclusione al procedimento. Si parla di questioni pregiudiziali e sospensive (al Senato anche «non passaggio agli articoli»). Possibile il rinvio in Commissione, chiedendo alla commissione di chiarire alcuni aspetti 2° lettura: se non avviene votazione si passa alla seconda lettura. In questa fase si procede discussione dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti e la votazione del testo articolo per articolo. Questa è la fase più lunga del procedimento di approvazione. Questa fase presenta anche un filtro di ammissibilità: anche in questa fase si possono chiedere pareri delle Commissioni filtro, del Governo e del Relatore. 3° lettura: terminata la seconda, comincia la terza fase dove avviene la terza “lettura” con conseguente approvazione finale dell’intero testo di legge. Come si vota? Per le votazioni valgono le regole generali: si procede di regola per votazione elettronica; la maggioranza richiesta è quella semplice o relativa  alla Camera segnalazione degli emendamenti da parte dei gruppi. Possibile stralcio. Se ci troviamo di fronte ad un disegno di legge con alcuni criteri ben condivisi, ma contiene degli aspetti avversi, allora si può decidere di dividere il progetto in 2, cioè la parte condivisa continua nel proprio iter, mentre la parte che presenta ancora delle controversie può essere rivista ed in relazione a cosa accade potrebbe essere accolta oppure insabbiata.  Dichiarazioni di voto e foto finale: essa ha un carattere simbolico. Segue il coordinamento formale: esso può ordinare a livello stilistico la disposizione andandone a modificare l’aspetto e lo stile. “Doppia lettura conforme” (= doppia approvazione) se il testo è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento, esso non può più essere modificato. Si può verificare anche la “Navette”, la navetta: è come se il progetto di legge navigasse da una camera all’altra Le camere prevedono delle procedure abbreviate per l’esame di progetti di legge dichiarati urgenti: non sono procedimenti diversi, ma solo meccanismi di riduzione dei tempi richiesti per il compimento delle fasi dei procedimenti descritti. Esauriti i lavori in una Camera, il progetto di legge passa all’altra Camera. Qui il procedimento ricomincia dall’inizio, essendo libera la seconda Camera di decidere il procedimento da seguire. Essa è libera di applicare qualsiasi emendamento al testo approvato dalla prima Camera, con la consapevolezza che questa dovrà esaminare nuovamente il progetto: così il progetto potrà viaggiare più volte tra una camera all’altra (le note “navette” in gergo parlamentare) sino a quando le due Camere non approvano il medesimo testo. Solo a questo punto la fase di approvazione sarà conclusa. procedimento decentrato ad una commissione Secondo art. 72, comma 3, della costituzione il Regolamento può stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge siano deferiti a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quindi consente alla commissione di assorbire tutte le fasi del processo di approvazione, sostituendo l’aula: la commissione esaurisce tutte e 3 le letture senza che il progetto di legge debba essere discusso e votato dall’assemblea. Ci sono garanzie che tutelano questo particolare procedimento: • Alcune materie sono escluse da tale procedimento: per queste materie sono previste riserve di assemblea: l’art. 72, comma 4, della costituzione afferma che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Per i regolamenti anche leggi di conversione di DL, legge finanziaria, leggi oggetto di rinvio. • Per la composizione della commissione deliberante, l’art.72.3 dispone che sia seguito il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari • Quanto all’assegnazione della proposta di commissione nel Senato spetta al Presidente e non è opponibile. Dubbi sui presupposti per l’assegnazione in sede legislativa: questioni di minore importanza oppure questioni urgenti? Possibilità di ritorno al procedimento ordinario: fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o 1/10 dei componenti della Camera o 1/5 della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa 81 Vi sono determinate materie che devono essere approvate per mezzo del procedimento ordinario e non possono essere approvate per mezzo della procedura abbreviata oppure per commissione deliberante. Sono sottratte al procedimento per commissione deliberante ed abbreviato:  Leggi in materia costituzionale: si possono considerare in astratto due accezioni, due forme 1. Art. 138 costituzione: leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale 2. Leggi con rilievo di tipo costituzionale (es sentenza 16/1968) ↓ È prevalsa l’interpretazione semplificativa (punto 1)  Leggi in materia elettorale: leggi elettorali coinvolgono tutti i parlamentari  Legge di delegazione legislativa: con questa legge il parlamento affida al governo una funzione che sarebbe propria del parlamento stesso ed allora, anche qui, è interesse di tutti i parlamentari decidere se, e in quali limiti, affidare una decisione che sarebbe di loro competenza  Legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali  Legge di approvazione di bilanci e consuntivi Sono sottratte al procedimento deliberante queste due tipologie di leggi poiché si tratta di una misura di controllo del parlamento sul governo, anche queste non possono essere approvate da una commissione in sede deliberante poiché è una funzione di controllo politico e quindi devono essere coinvolte entrambe le camere.  Procedura complessa e lunga: necessità approvazione da parte di entrambe le camere  Previsione di varie forme di iniziativa legislativa, quindi altrettanto complesso appare il funzionamento ed il meccanismo di formazione della legge, perciò possibilità di velocizzare, abbreviando, semplificando, la procedura. della Costituzione – [1° comma] “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro 1mese dalla approvazione. [2° comma] Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. [3° comma] Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15°giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.” Conclusa la fase di approvazione, segue quella di promulgazione. Infatti, la legge è perfetta, ma non efficace, cioè non è produttiva di effetti giuridici. L’efficacia è data dalla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica: l’art. 73 della costituzione sancisce che le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro 1mese dall'approvazione. Questa 3° fase del procedimento di formazione della legge prende il nome di “integrativa dell’efficacia”, infatti è atto integrativo dell’efficacia (non è condivisione del potere legislativo). della costituzione – [1° comma - ] “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. [2° comma] Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. L’art. 74 descrive il potere presidenziale di rinvio: in questo caso il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, attraverso un messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Perciò ha luogo un ri-esame e, se ha luogo una nuova approvazione, il Presidente è obbligato a promulgare (salvo ipotesi di atto configurante alto tradimento o attentato alla costituzione: in tal caso, conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale): non è potere di veto. Quindi, il Presidente della Repubblica svolge un controllo formale (= il testo approvato dalle Camere deve essere identico) e sostanziale (= ha il potere di rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato) 82 ↓ Non sono definibili i casi in cui il Presidente della Repubblica può disporre il rinvio della legge: può per motivi di illegittimità costituzionale e non può farlo per merito politico, cioè per contestazione personale. Nel mezzo risiede un’area non ben definita che prende il nome di merito costituzionale (non ben definibile in positivo). È importante ricordare che:  Atto di promulgazione ed eventuale messaggio di rinvio devono essere controfirmati dal Governo  Il rinvio può essere compiuto 1 volta sola (2° comma): “Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata” Il potere di rinvio quindi non è un potere di veto (interferisce negativamente sulla facoltà di decisione di un altro potere), ma solo una forma di controllo con richiesta di riesame (superabile dal parlamento con la riapprovazione). ↓ Segue la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore. Procedimento bicamerale perfetto  per i critici: duplicazione dei tempi / per i sostenitori: opportunità di procedere in parallelo e miglioramento redazionale. Prospettive di superamento del bicameralismo legislativo: specializzazione per materie o per tipo di intervento? Articolo 3 Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e dalle due camere: il Senato e quello dei deputati = Monarchia costituzionale 85 La legge 100/1926 diede una legittimazione ufficiale e generale alla delegazione governativa. Venne, in tal modo, abrogato l’art. 6 dello Statuto Albertino. Si tratta di una legge costituzionale: è una legge che disciplinava il potere del governo di emanare atti governativi. La scelta dell’Assemblea Costituente fu quella di introdurre anche nella costituzione italiana questi atti sottoponendoli a delle limitazioni alquanto più stringenti. Questo spiega l’art. 76 della costituzione della costituzione – “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.” = Questa formulazione è molto differente rispetto a quanto affermato nella legge 100/1926 poiché vengono indicati, minuziosamente, i limiti degli atti con forza di legge. Infatti sono indicati 3 limiti in particolare: 1. principi e criteri direttivi 2. tempo limitato 3. oggetti definiti della costituzione – “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.” ↓ Tesi di Carlo Esposito: atti con forza di legge non ritenuti atti aventi forza di legge Carlo Esposito sostiene che gli atti con forza di legge non sono atti con aventi la medesima forza della legge, ma sono atti invalidi che possono essere eventualmente convertiti, ma comunque sono provvedimenti non ammessi. Quindi questo comportava che i decreti legge non potessero essere trattati come leggi ed al pari non potessero essere sottoposti a giudizio della corte costituzionale Questa tesi non prevalse, ma prevalse l’idea secondo cui i decreti fossero atti con forza di legge alle condizioni previste dalla costituzione e quindi adottati dal governo sotto la propria responsabilità, poi convertiti in legge dalle camere e poi, in caso di mancata conversione, con perdita di efficacia. ↓ Questa perdita di efficacia sarebbe dovuta essere un freno all’adozione dei decreti legge. rafforzamento potere del Parlamento ↓ Quindi, anche se apparentemente gli atti con forza di legge possono sembrare uno strumento di forza del Governo, in realtà risultano essere esattamente l’opposto: gli atti con forza di legge dimostrano la debolezza del Governo. Siccome questi atti dipendono dal Parlamento, è quest’ultimo l’arbitro degli atti con forza di legge. Il governo interviene con atti con forza di legge perché non riesce ad intervenire con le forme ordinarie di legislazione in quanto non ha una maggioranza solida che gli consenta di approvare le leggi con il procedimento ordinario. Diritto comparato In Francia sono previste le ordonnances che possono essere approvate dal governo sotto l’autorizzazione del parlamento e poi ratificate da quest’ultimo. A differenza dell’Italia, in Francia questi atti non vengono adottati e utilizzati al pari del nostro paese poiché si preferisce l’adozione delle leggi ordinarie poiché non sottoposte al controllo parlamentare successivo. Anche in Germania ed in Austria è prevista una regolamentazione legislativa d’emergenza, ma non vengono adottati al pari dello stato italiano poiché si tratta di un meccanismo che non conviene, meccanismo simbolo di debolezza statale. 86 ECCESSO DI DELEGA: sentenza 3/1957 e sentenza 173/1981  La legge delegata è una delle due forme eccezionali con cui si esercita il potere normativo del Governo. Il relativo procedimento consta di 2 momenti: nella 1° fase il Parlamento con una norma di delegazione prescrive i requisiti e determina la sfera entro cui deve essere contenuto l'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76); successivamente, in virtù di tale delega, il potere esecutivo emana i "decreti che hanno forza di legge ordinaria" (art. 77, comma 1). Queste fasi si inseriscono nello stesso iter, e ricollegando la norma delegata alla disposizione dell'art. 76, attraverso la legge di delegazione, pongono il processo formativo della legge delegata, come una eccezione al principio dell'art. 70. La norma dell'art. 76 non rimane estranea alla disciplina del rapporto tra organo delegante e organo delegato, ma è un elemento del rapporto di delegazione in quanto, sia il precetto costituzionale dell'art. 76, sia la norma delegante costituiscono la fonte da cui trae legittimazione costituzionale la legge delegata.  La incostituzionalità dell'eccesso di delega traducendosi in un’usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una conferma del principio che soltanto il Parlamento può fare le leggi. Né per sottrarre le leggi delegate al controllo costituzionale si dica che, nella specie, mancherebbe il presupposto per la esistenza della controversia di legittimità costituzionale; cioè un contrasto diretto tra norma ordinaria e precetto costituzionale, in quanto soltanto tale contrasto potrebbe dar luogo ad un accertamento di conformità o di divergenza costituzionale. Giacché se di regola il rapporto di costituzionalità sorge tra un precetto costituzionale e una legge ordinaria, non è da escludere che, in piena aderenza al sistema, possa egualmente verificarsi una violazione di un precetto costituzionale come per le leggi delegate, qualora nell’esercizio del potere normativo eccezionalmente attribuito al Governo non siano osservati i limiti prescritti. Anche in siffatta ipotesi si verifica un caso di mancanza di potere normativo delegato, che non può sfuggire al sindacato di questa Corte.  …  Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale.  Il giudizio sulla conformità o divergenza porta a considerare l'eccesso di delega come figura comprensiva della mancanza, anche parziale, di delegazione, nonché l'uso del potere normativo da parte del Governo oltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fu delegata. 87 Si tratta della sentenza relativa ad un particolare decreto legislativo: il d.P.R 616/1977 (= decreto che ha completato il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni per settori organici di materie secondo la legge 382/1975) ↓infatti “nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), promossi con le seguenti ordinanze: …” Considerato in diritto:  1. - I giudizi promossi dall'ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Milano e dalle due successive ordinanze del Tribunale di Milano hanno tutti ad oggetto l'art. 25, comma quinto, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (cui si aggiunge, nella seconda ordinanza del tribunale, l'art. 113 dello stesso decreto) per violazione degli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38, ultimo comma, della Costituzione; nonché l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per violazione dell'art. 38, ultimo comma, della Costituzione. I tre giudizi vanno pertanto decisi con unica sentenza.  4. - Occorre innanzitutto esaminare la censura di violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione per eccesso di delega rispetto all'oggetto e alle finalità determinate nella legge 382/1975.  Secondo le ordinanze di rimessione la legge delega "non contemplava, sotto alcun profilo, la possibilità di attuare trasferimenti di funzioni precedentemente esplicate da enti operanti in un ambito infra- regionale: e ciò con riferimento sia ai trasferimenti contemplati dalle menzionate lettere a) e b) (dell'art. 1, comma primo) a favore delle regioni; sia con riferimento ai trasferimenti previsti dalla lettera e) a favore delle province e dei comuni".  La questione così proposta è fondata.  5. - L'esame del testo dell'art. 1 della legge n. 382 del 1975 fa emergere in modo assai chiaro che il legislatore delegante, per ciò che concerne il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di loro spettanza (trasferimento precedente, da un punto di vista logico, ad ogni attribuzione di funzioni dello stesso tipo agli enti locali di cui all'art. 118, comma primo, Cost.) ha considerato soltanto enti pubblici nazionali ed interregionali, specificando che il trasferimento stesso riguardava anche gli uffici, i beni ed il personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite. Ora, anche a voler assumere, in ipotesi, che il legislatore intendesse attribuire ai comuni funzioni di altri enti, per così dire omisso medio e cioè senza premettere, nemmeno in via di enunciazione, il trasferimento previo alle regioni, resterebbe inesplicabile come mai di tali enti in ambito infra-regionale non si sia fatta menzione alcuna nella lettera e) dell'art. 1, comma primo, della citata legge di delega, e tantomeno risulti indicato il trasferimento ai comuni dei beni e del personale di queste pubbliche istituzioni. L'Avvocatura dello Stato oppone che la formula della lettera e) (relativa a province e comuni) deve intendersi come comprensiva sia dell’ipotesi prevista nella lettera a) (funzioni già esercitate dalle amministrazioni statali) sia di quella ritenuta nella lettera b) (funzioni già esercitate dagli enti pubblici); e ciò perché solo per gli enti di carattere nazionale ed interregionale era necessaria una espressa menzione, dato che la precedente legge delega di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario (art. 17 della legge n. 281 del 1970) limitava il trasferimento stesso alle funzioni già esercitate dalle amministrazioni statali; mentre l'attribuzione agli enti locali di funzioni ex art. 118, primo comma, disposta solo con la legge n. 382 del 1975, non richiedeva la distinzione tra funzioni delle amministrazioni dello Stato e quelle di altri enti pubblici. Ma, al contrario, deve osservarsi che un’espressa indicazione sarebbe stata a maggior ragione necessaria, perché, come più analiticamente si dirà in seguito, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erano già state prese in considerazione dal legislatore delegato del 1972, allorché aveva trasferito alle regioni le funzioni concernenti le IPAB previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, operanti nel territorio regionale (art. 1, comma secondo, lett. a) dei d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale"). ↓ sintesi 90 normative, stante l’ampiezza assunta dal fenomeno della reiterazione nel corso delle ultime legislature. Tali difficoltà, ancorchè ben presenti, non son, peraltro, tali da poter giustificare il protrarsi di una prassi che è andata sempre più degenerando e che ha condotto ad oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria quali quelli enunciati nell’art. 77 della costituzione. Su questo piano, la Corte non può fare altro che segnalare al Parlamento ed al Governo l’opportunità di intervenire sulle cause che hanno condotto, negli ultimi anni, a dilatare il ricorso alla reiterazione; cause che potrebbero, sin da ora, essere contenute e rimosse mediante il più rigoroso rispetto da parte del Governo dei requisiti della necessità e dell’urgenza e attraverso le opportune iniziative che il Parlamento, nell’ambito delle proprie competenze, potrà, a sua volta, adottare. d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. 3. [requisiti del decreto legge] I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo sotto questo profilo sono intervenute delle decisioni della corte costituzionale = Con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale afferma il suo vaglio sugli emendamenti al decreto-legge, se flagrantemente estranei all’oggetto e alle finalità di questo: la loro approvazione importa, secondo la Corte, un “uso improprio” del poter parlamentare di conversione e concreta un vizio di legittimità costituzionale in parte qua della legge di conversione. = Corte Costituzionale afferma che il carattere omogeneo del contenuto deriva dalla costituzione ↓ Giudizi di legittimità costituzionale ... del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), promossi dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana  L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico- giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se/articolato e differenziato al suo interno.  L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 23, commi ...del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalle Regioni.  Nei casi oggetto dei presenti giudizi, risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i Comuni e con le stesse 91 Regioni. Si tratta di una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione …  Il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere «misure di immediata applicazione» (art. 15, comma 3, della legge 400/1988 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»). La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo.  si deve ancora osservare che la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali richiede, a norma dell'art. 133, primo comma, Cost., l'iniziativa dei Comuni interessati - che deve necessariamente precedere l'iniziativa legislativa in senso stretto - ed il parere, non vincolante, della Regione. ↓ Esempio decreto legge Meloni su ordine pubblico 2022 ** È un decreto legge entrato in vigore ma che risulta essere eterogeneo e non ha diretta applicazione poiché in contrasto con ciò che ha affermato la corte costituzionale 4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. 5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. Tema degli emendamenti Prassi già consolidata nel periodo statutario e repubblicano è l’introduzione nella legge di conversione di “emendamenti”, ossia di modifiche. ↓ È possibile che il governo sottoponga a modifiche, da parte del parlamento, i decreti legge? = Tipologie di emendamenti • Emendamenti aggiuntivi: se il parlamento aggiunge • Emendamenti modificativi: se il parlamento modifica • Emendamenti soppressivi: se il parlamento sopprime ↓ Si tratta di emendamenti che sopprimono una parte contenuta nel decreto legge Può avere efficacia la soppressione di parte della legge iniziale?  La costituzione prevede espressamente che i decreti non convertiti perdano efficacia sin dall’inizio (retroattività). Quindi la mancata conversione provoca la decadenza ex tunc. Se l’emendamento è soppressivo si potrebbe dire che quella soppressione equivale ad una mancata conversione. Se con la legge di conversione il parlamento sopprime parzialmente la legge si può ritenere quella modifica e quindi logicamente la conversione non sia valida. Questa interpretazione di distinzione degli emendamenti e l’attribuzione agli emendamenti soppressivi la natura di una mancata conversione parziale creava delle problematiche ed incertezze a livello interpretativo  Con la legge di conversione il parlamento converte il decreto legge. Gli emendamenti di qualsiasi natura si applicheranno per il futuro senza distinguere la tipologia della modifica (modificativa, soppressiva). Per questo la legge 400/1988 al n. 5 stabilisce che, in via generale, gli emendamenti hanno efficacia, valore, per il futuro salvo che la legge di conversione non stabilisca in maniera specifica diversamente. ↓ tuttavia 92 In realtà è capitato che alcuni giudici continuassero a far decadere sin dall’inizio questi emendamenti poiché questa legge non ha valore costituzionale 6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ATTI AVENTI VALORE O FORZA DI LEGGE Valutazione delle conseguenze finanziarie 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere. 95 3. regolamenti ministeriali Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto-ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. elementi formali: parere del Consiglio di Stato, sottoposizione al visto, registrazione e pubblicazione I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. ↓ 4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 (= regolamenti delegati), su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 29/1993, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali. RIFORMA TITOLO V (2001)  Nuovo art. 117, 6° comma → “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni.”  → parrebbe di no.  Interpretazione estensiva della Corte costituzionale → sentenza 376/2002 e sentenza 303/2003 FONTI ATIPICHE NON REGOLAMENTARI esempio → Decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” Le modalità' di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. SENTENZA 46/2013 Un decreto ministeriale che definisca esclusivamente le modalità e la modulistica dell’assoggettamento al patto di stabilità è un atto che non ha contenuti normativi, ma che adempie esclusivamente ad un compito di coordinamento tecnico. Per ciò che riguarda la «modulistica», ci si trova di fronte ad una materia che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato e, quindi, poiché era possibile, per lo Stato, anche il ricorso allo strumento regolamentare, non può ravvisarsi un’illegittimità nel ricorso ad una fonte non regolamentare. 96 DPCM PER LA PANDEMIA  Decreto legge 23/2/2020 n. 6 → “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” Questo decreto legge non ha previsto specificamente le misure da adottare, bensì ha redatto un elenco di misure non esaustivo e poi ha previsto che queste stesse misure fossero adottate con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri • Art. 1 elenco non tassativo di misure da adottare • Art. 3 le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. = Questo decreto legge ha previsto che le misure fossero adottate dal presidente del consiglio dei ministri, diversamente da quanto previsto costituzionalmente. Questo decreto legge, adottato ad inizio pandemia, ha inaugurato una serie di provvedimenti analoghi • Ulteriori decreti legge e dpcm di contenuto analogo Casistica, situazione problematica presentata di fronte alla corte costituzionale Corte Costituzionale sentenza 37/2021 Di fronte alle iniziative di molte regioni, in contrasto con le decisioni del governo, la Corte ha affermato che: “Non spetta al legislatore regionale introdurre un meccanismo di contrasto all’epidemia che diverga a quello predisposto dallo Stato, vuol se si tratti di alleggerire i meccanismi di prevenzione del contagio, vuol che si tratti di renderli più stringenti” L’esclusività della competenza statale sarebbe stata certamente al di fuori di qualsiasi dubbio se l’art. 117 fosse stato modificato nel senso previsto della riforma Renzi, che invece è stata rifiutata da referendum. Senza una tale previsione, le regole dettate a livello statale non possono essere derogate dalle regioni, neppure da quelle a statuto speciale. In particolare: “Il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia statale (Valle d’Aosta), non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.” Il problema delle fonti: dpcm abilitato ad intervenire in materia riservata alla legge La Corte ha negato l’incostituzionalità dei dpcm: secondo la corte costituzionale queste misure sono previste dai decreti legge (n. 6 e n. 9 del 2020) poiché in questo modo è stata attribuita una forza attuativa del decreto legge. In altre parole queste misure, questa forza attribuita al presidente del consiglio dei ministri non è altro che un potere di carattere amministrativo di attuazione dei provvedimenti previsti nello stesso decreto legge. ↓ Sentenza 128/2021 97 (legislazione anti-Covid nel governo Draghi) Con il governo Draghi i dpcm sono spariti: le misure sono state adottate con decreto legge e non con i dpcm.  Decreto legge 105/2021 contenuto: • Prolungamento dello stato di emergenza • Subordinazione accesso servizi e attività di possessori di certificazione verde (green pass) • Modificazione dei parametri per la collocazione delle regioni nelle zone di colore: disposizione e collocazione delle regioni nelle varie zone legata alla gravità del Covid ed alla disponibilità dei posti letto in ospedale delle regioni • Destinato, in via prioritaria per alcune delle professioni e occupazioni in chiusura per motivazione pandemica, il fondo per le professioni chiuse  Decreto legge 111/2021 contenuto: • Insegnamento in presenza delle scuole • Ambito scolastico: obbligo mascherina, distanza di sicurezza e possesso di certificazione verde • Obbligo vaccinale esteso alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie  Decreto legge 127/2021 contenuto: • Obbligo green pass settore pubblico e privato • Ambito lavorativo: possesso green pass, obbligo vaccinale e sanzioni per gli inadempimenti  Decreto legge 44/2021 – misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2 di giustizia e concorsi pubblici Contenuto: obbligo vaccinale esercenti professioni sanitarie Art. 4 - Obblighi vaccinali per gli esercenti, le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario in vigore dal 25/03/2022 Decreto legge del 24/03/2022 n. 24 articolo 81 “Fino al 31 dicembre 2022 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati …” ↓ Art. 4-bis = estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio- assistenziali e socio-sanitarie
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