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Messa alla prova diritto penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Messa alla prova diritto penitenziario

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 14/06/2021

olly84
olly84 🇮🇹

4.7

(3)

6 documenti

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Scarica Messa alla prova diritto penitenziario e più Appunti in PDF di Diritto Penitenziario solo su Docsity! MESSA ALLA PROVA L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto nel codice penale e nel codice di procedura penale con la legge n. 67 del 2014, rientra nella categoria giuridica del probation (di origine anglosassone) ed è ispirato all’omologo istituto già previsto nel rito a carico di imputati minorenni. Attraverso tali istituti lo Stato rinuncia, in tutto o in parte, alla sua pretesa punitiva in cambio della dimostrazione, da parte del reo, di aver compreso il disvalore della propria scelta deviante e di non tornare più a delinquere. 2. Ratio dell’istituto In particolare, l’istituto in esame appartiene alla categoria della probation processuale, così definita poiché sospende lo svolgimento del processo di cognizione e, in caso di esito positivo della prova, fa sì che il giudice si astenga dall’emettere la sentenza di condanna (logica premiale). Con l’introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il legislatore si è posto come finalità sia quella di deflazionare il carico giudiziale, che quella di perseguire il reinserimento sociale “anticipato” degli imputati dei reati di minore gravità (funzione special- preventiva della pena). Infatti, l’istituto de quo segue la logica deflattiva imposta dalla sentenza pilota della Corte Edu, Torregiani vs Italia, volta a ridurre il problema del sovraffollamento carcerario, introducendo nuove misure alternative alla detenzione o, come in questo caso, riti speciali. 3. Ambito applicativo Dal punto di vista normativo, l’ambito di applicazione è previsto dall’articolo 168 bis, comma 1, Codice Penale, il quale stabilisce che l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena pecuniaria, i reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico. Riguardo il limite dei quattro anni, le SS.UU. (Cass. pen., sez. un., 2016, n. 36272) hanno ritenuto che il suddetto limite si determina senza l’operare delle circostanze. Il suddetto ambito applicativo rappresenta una delle differenze con l’omologo istituto nel rito minorile, poiché in quest’ultimo caso il tipo di reato commesso dal minore non rappresenta un fattore impeditivo alla concessione della misura. Inoltre, altrettanto rilevanti sono i commi 4 e 5 dell’articolo 168 bis Codice Penale, i quali prevedono che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato può essere concessa una sola volta e non si applica ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Trattandosi di un rito speciale, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni nello svolgimento ordinario o eccezionale dell’udienza preliminare. In caso di rigetto, l’istanza può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (articolo 464 quater, c. 2, Codice Procedura Penale). Inoltre, il consenso dell’imputato deve ritenersi necessario anche sotto il profilo della funzionalità dell’istituto in quanto, come anticipato precedentemente, la messa alla prova non ha solo lo scopo di evitare che l’imputato si astenga dal commettere reati per un certo periodo di tempo, ma mira anche al reinserimento sociale “anticipato” dello stesso, attraverso l’elaborazione di un programma di trattamento ad hoc. Non a caso, la messa alla prova si basa su una valutazione in negativo, circa l’assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato e in positivo, in quanto il giudice valuta l’idoneità del programma al reinserimento sociale e formula una prognosi favorevole in merito all’astensione da futuri reati. Ritornando al momento della richiesta, la messa alla prova può altresì essere concessa durante la fase delle indagini preliminari ma è subordinata al consenso del pubblico ministero, che “deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato” e “deve essere accompagnato dalla formulazione dell’imputazione” (articolo 464 ter, commi 2 e 3, Codice Procedura Penale). A tal fine, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero affinché questi esprima il proprio consenso o dissenso nel termine di cinque giorni. La necessità del consenso del pubblico ministero si giustifica in ragione del fatto che, nel corso delle indagini preliminari, l’accusa potrebbe avere ancora necessità di indagare al fine di assumere le proprie scelte procedimentali. 6. Programma di trattamento Ritornando alla disamina dell’istituto in oggetto, di fondamentale rilevanza è il progetto di trattamento cui si sottopone l’imputato. Difatti, alla richiesta di sospensione del procedimento è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) al quale è affidato un ruolo penetrante anche nel corso dello svolgimento della messa in prova. Il programma, così come stabilito dell’articolo 464 bis, c. 3, Codice Procedura Penale, deve prevedere le modalità di coinvolgimento dell’imputato, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. Qualora la prova non sia perfettamente congrua con il fine rieducativo, il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento, sempre con il consenso dell’imputato. Al fine di evitare che il procedimento resti sospeso per un tempo indeterminato, un elemento essenziale dell’ordinanza del giudice è l’indicazione del termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti. Il termine può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi (articolo 464 quinquies, comma 1, Codice Procedura Penale). In ogni caso, il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni quando si procede per i reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; superiore a un anno quando si procede per i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. Tali termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato, verbale che non coincide con la sottoscrizione del programma di trattamento. Inoltre, durante il suddetto periodo di sospensione il corso della prescrizione del reato è sospeso nei confronti dell’imputato (articolo 168 ter, c. 1, Codice Penale). Un’ulteriore differenza tra la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti dell’imputato minorenne e nei confronti dell’imputato maggiorenne attiene alla durata massima di sospensione del procedimento. Nel primo caso, la durata massima di sospensione del procedimento è pari a tre anni nel caso in cui il minore abbia commesso reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni (un anno, invece, in tutti gli altri casi).
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