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Messa alla prova nel procedimento penale, Appunti di Diritto Processuale Penale

Sospensione del procedimento penale con messa alla prova

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 25/03/2020

roberto_nofri
roberto_nofri 🇮🇹

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Scarica Messa alla prova nel procedimento penale e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! MESSA ALLA PROVA In cosa consiste Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:  l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività;  l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;  il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato. Il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche. Chi può chiederla Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p.. Come vi si accede La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, c1, del c.p.p. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata. La richiesta di programma di trattamento deve contenere:  l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);  la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;  la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa  l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare;  l'eventuale attività lavorativa svolta;  l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata. Dovranno essere allegati:  gli atti relativi al procedimento penale;  le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali. La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire. Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, posso essere chieste alla cancelleria del tribunale o all’ufficio di esecuzione penale esterna. Compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) L’ufficio avvia un’indagine socio familiare finalizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità. L’ufficio concorda il programma con l’imputato e chiede l’adesione degli Enti territoriali coinvolti. Infine, trasmette al giudice l’indagine socio familiare, il programma di trattamento e le “considerazioni che lo sostengono”, comprensive delle notizie relative alla situazione economica e alla possibilità di svolgere l’attività riparativa o di mediazione. Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art.72 della legge n. 354/1975 e  riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.  Redige inoltre la relazione finale. La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato, presso l’UEPE. Compiti del giudice ed estinzione del procedimento Il giudice acquisisce le informazioni dall'UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, sente in aula l’imputato e la parte offesa. Valuta, con le modalità indicate dall’art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova. Decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l’adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna. Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi. Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato. Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni. caso di revoca della messa alla prova o esito negativo della stessa; • nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, agli artt. 141-bis e 141-ter, che disciplinano l’avviso del pubblico ministero in ordine alla possibilità di per la richiesta di ammissione alla messa in prova e l’attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova; • nel D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (T.U. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) alla lett. i-bis dell’art. 3 (L), comma 1, che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza che, ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. 3. Le condizioni di ammissibilità dell'istituto Ai fini dell'ammissione dell'istituto il legislatore ha previsto requisiti formali, a tutela della volontarietà della scelta, e presupposti applicativi sia di natura oggettiva sia di natura soggettiva, che sottendono valutazioni di compatibilità dei reati o delle tipologie di delinquenza con l'istituto in questione. In particolare, quanto ai primi, occorre che: I. La richiesta sia formulata dall’indagato/imputato, oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata in caso di conferimento della procura speciale: la ratio della procura speciale si rinviene evidentemente nella necessità, in capo all'indagato/imputato, di consapevolezza dei contenuti afflittivi della prova e della mancanza di un accertamento nel merito della responsabilità. La richiesta in questione deve essere corredata di un programma di trattamento elaborato dall'Ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio, ovvero da un'istanza rivolta al medesimo Ufficio e finalizzata alla sua elaborazione: tanto, in ragione dei termini estremamente brevi, come si vedrà, in cui è possibile avanzare istanza d'accesso all'istituto. Per ciò che concerne i presupposti oggettivi e soggettivi il legislatore ha previsto che: II. La richiesta si riferisca a un reato punito con la pena pecuniaria, con la pena detentiva fino a quattro anni ovvero a un reato che rientra fra quelli previsti dall’art. 550, comma 2, c.p.p. di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio. Nella prassi si è subito posto il problema di individuare i criteri per definire il perimetro della sanzione penale che rende ammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato: in particolare, ci si è chiesti se si dovesse o meno far ricorso ai criteri di determinazione della pena specificati all’art. 4 c.p.p. in materia di individuazione della competenza, che prevedono debba tenersi conto della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e non tenersi conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale. Ed è chiaro che l'accesso all'una o all'altra soluzione è stato idoneo a restringere e, rispettivamente, ad ampliare l'ambito di operatività dell'istituto. L'incidenza pratica della soluzione adottata ha reso urgente un intervento nomofilattico determinando la remissione della questione alla alle Sezioni Unite. Il Supremo Consesso (Cass., SS.UU., 31/03/2016, dep. 01/09/2016, Sorcinelli) aderendo all'orientamento che ha optato per l'estensione dell'ambito applicativo della messa alla prova, ha statuito che, anche in ragione del mancato riferimento da parte della lettera della legge agli accidentalia delicti, ai fini della individuazione dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Quanto ai presupposti soggettivi occorre che: III. La domanda provenga da chi non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza, da colui al quale non sia stata già concessa e poi revocata, ovvero da colui al quale non sia stata concessa con esito negativo: ipotesi, tutte queste considerate, cui è sottesa, rispettivamente, in radice (per i tipi di delinquente) o nel caso concreto (per la revoca e l'esito negativo) una valutazione di immeritevolezza delle opportunità offerte con l'accesso originario o ulteriore all'istituto. Fra i presupposti soggettivi non è contemplata, unitamente alle tipologia di delinquenza qualificata enunciate, la recidiva né è previsto che l'interessato per accedere all'istituto debba ammettere le proprie responsabilità: a quest'ultimo riguardo non potrebbe peraltro non evidenziarsi come la confessione sarebbe in sé incompatibile con la disciplina dell’istituto considerato che in caso di esito negativo della prova o di revoca della stessa il processo riprende e prosegue dalla fase in cui è stato interrotto sicché l'eventuale ammissione di responsabilità porrebbe evidenti problemi di tensione con le garanzie dell’imputato ritornato sub iudicio. 4. Termini per la richiesta e valutazione del giudice La richiesta di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata non solo dopo l'esercizio dell'azione penale, ma anche prima, a tal fine prevedendosi che lo stesso pubblico ministero, ove ne ricorrano i presupposti, dia avviso all'indagato in ordine alla possibilità di accedere all'istituto in questione. Nel corso delle indagini preliminari, la richiesta deve essere presentata alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari il quale deve trasmetterla al pm per il parere. È ragionevole, tuttavia, ipotizzare in via di prassi un deposito contestuale della richiesta alla segreteria del pm, che di fatto detiene il fascicolo, anche al fine di consentire l'emissione del parere nel termine di cinque giorni: termine, quest'ultimo, di natura ordinatoria e come tale non stigmatizzabile nel caso di inerzia. Qualora il parere sia positivo, il pubblico ministero deve trasmettere il fascicolo unitamente alla formulazione dell'imputazione al giudice affinché fissi l'udienza in camera di consiglio e ne dia avviso alle parti e alla persona offesa che ha diritto di essere citata e sentita, pena la possibilità di esperire ricorso per cassazione. Il problema che si pone rispetto alla richiesta di ammissione alla prova in fase di indagini e, in particolare, alla formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero è se si tratti o meno di una forma di esercizio dell'azione penale considerato che il legislatore non ha integrato l'elenco degli articoli 60 e 405 c.p.p.. Ad avviso di chi scrive, anche per l'analogia di disciplina con la richiesta di patteggiamento in fase di indagini preliminari, che invece è espressamente contemplata dalle norme appena indicate fra le forme di esercizio dell'azione penale, tale dovrebbe considerarsi la formulazione dell'imputazione cui proceda il pm a seguito dell'istanza avanzata dall'indagato in fase di indagini preliminari. Dopo l’esercizio dell’azione penale la richiesta deve essere presentata: nel rito ordinario, entro le conclusioni in sede di udienza preliminare; nel rito direttissimo e nel procedimento con citazione diretta a giudizio, sino all’apertura del dibattimento; nel procedimento per decreto, con l’atto di opposizione; nel giudizio immediato, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato. Una volta presentata l'istanza corredata dal programma di trattamento, o dalla richiesta inoltrata all'Uepe e finalizzata alla sua elaborazione, il giudice procede alla valutazione nel corso della stessa udienza (salvo rinvio in attesa dell'elaborazione del programma) ovvero in un’udienza camerale della quale deve essere dato avviso alle parti e alla persona offesa per garantire il contraddittorio. Il giudice, che può disporre la comparizione dell'interessato per verificare la volontarietà della richiesta, deve valutare che sussistano i requisiti formali e le condizioni di applicabilità; che non risulti dagli atti la sussistenza di una causa di proscioglimento, nel qual caso deve emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.; che il programma predisposto sia sufficientemente individualizzato e, come tale, idoneo con riguardo all'entità del fatto e alla capacità a delinquere del soggetto ex art. 133 c.p.; infine, che il soggetto non commetta ulteriori reati nel periodo di prova. Ai fini della valutazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo a sua disposizione nella fase del processo in cui si trova, ciò che viene prodotto dall’interessato, ciò che viene raccolto e offerto dall'Ufficio esecuzione penale esterna nel corso delle indagini socio familiari e delle relative valutazioni, nonché i risultati degli accertamenti eventualmente disposti d’ufficio. Qualora ritenga che non ricorrano i presupposti emette un'ordinanza reiettiva che, come vedremo, è ritenuta impugnabile unitamente alla sentenza. Qualora invece ritenga che ricorrano tutti i presupposti, emette un'ordinanza ammissiva, che viene iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, lett. I-bis), con la quale dispone la sospensione del processo per un periodo che non può essere superiore a un anno quando si tratti di reati puniti con pena pecuniaria, due anni quando si tratti di reati puniti con pena detentiva. La sospensione del processo a decorrere dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova, comporta la sospensione della prescrizione fino al termine determinato dal giudice, ma non impedisce l'assunzione delle prove a discarico, con le modalità del dibattimento e quindi con le garanzie del contraddittorio, alla stessa stregua di quanto previsto in tema di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato di cui agli artt. 70 ss.. Nel caso di sospensione del procedimento non si applica l’art. 75, comma 3, c.p.p.: pertanto ove la persona offesa e danneggiata dal reato si sia costituita parte civile prima dell’ammissione della sospensione del processo con messa alla prova, la stessa potrà esercitare l’azione civile nella sede sua propria senza incorrere nella sospensione del procedimento civile in attesa della definizione di quello penale. 5. Il sistema dei rimedi Il legislatore ha previsto che contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possano proporre ricorso per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa (comma 7 dell’art. 464-quater c.p.p.). La persona offesa, invece, può ricorrere autonomamente solo in caso di omesso avviso dell’udienza o di omessa audizione nel corso dell’udienza. Poiché il dato normativo non esplicita quale ordinanza sia passibile di impugnazione con ricorso per cassazione, se solo l'ordinanza ammissiva o anche quella reiettiva, è insorto nell'applicazione dell'istituto un contrasto interpretativo sul punto che ha determinato la remissione alle Sezioni Unite della relativa questione. Le Sezioni Unite hanno statuito che la norma prevede l'impugnazione della sola ordinanza ammissiva, rimanendo impugnabile quella reiettiva unitamente alla sentenza, secondo il disposto generale dell’art. 586 c.p.p.. Ciò sull'assunto secondo cui l'art. 464-quater, comma 7 c.p.p. farebbe riferimento all’ordinanza di accoglimento disciplinata ai commi precedenti e l’inciso previsto dall'ultima parte della stessa norma appena indicata - “l’impugnazione non sospende il procedimento” - farebbe riferimento esclusivamente al procedimento di messa alla prova a seguito di ordinanza di accoglimento della relativa istanza e non al procedimento penale in corso. Secondo i Supremi Giudici l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza reiettiva con ricorso per cassazione potrebbe avere effetti dirompenti sul processo, poiché, non essendone prevista la sospensione, l'eventuale sentenza di annullamento con rinvio potrebbe intervenire in un momento in cui il processo sia già concluso con sentenza di condanna, anche ai fini civili. Nell'ottica della limitazione dei casi di regressione gli Ermellini hanno anche precisato che l’accoglimento dell’appello contro l’ordinanza che abbia respinto la richiesta di messa alla prova,
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