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Mezzi di impugnazione, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Il sistema delle impugnazioni nel processo penale italiano, delineando il diritto al controllo di legittimità e di merito, le garanzie costituzionali, le procedure straordinarie, le norme generali e specifiche, la tassatività delle impugnazioni, la parziale devolutività e le impugnazioni cautelari. Viene inoltre analizzato il ruolo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e il principio di eguaglianza. utile per comprendere il funzionamento del sistema delle impugnazioni nel processo penale italiano.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

In vendita dal 22/03/2023

Cammy2503
Cammy2503 🇮🇹

4.3

(10)

33 documenti

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Scarica Mezzi di impugnazione e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 PARTE XII IMPUGNAZIONI CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI: IL DIRITTO AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO Tra le garanzie costituzionali che delineano il giusto processo vi è il principio del controllo, inteso come la verifica della ricostruzione probatoria e della correttezza storica della decisione, della logicità, della coerenza e non contraddittorietà della valutazione, del percorso procedurale seguito e della corretta applicazione delle norme giuridiche. Esso si compone di due fasi distinte: l’appello e il ricorso per cassazione che corrispondono a due diverse esigenze: - da un lato, la verifica della corretta ricostruzione storica del fatto e della sua valutazione giuridica; - dall’altro, la corretta ed uniforme applicazione del diritto e del potere/dovere di rendere conto della soluzione adottata e delle ragioni che la sostengono. Accanto alle impugnazioni classiche, il sistema codicistico riconosce anche delle procedure straordinarie: la revisione, la rescissione del giudicato e il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. Queste ultime sono rivolte nei confronti della sentenza irrevocabile e mirano a rimuovere un errore giudiziario. La materia delle impugnazioni è caratterizzata in primis dalla presenza di norme generali e poi da regole specifiche. La distinzione classica delle impugnazioni è quella tra ordinarie e straordinarie e tra devolutive (totalmente o parzialmente) e non devolutive:  la prima distinzione riguarda essenzialmente le sentenze e si riferisce al fatto che esse siano ancora sub iudice o siano divenute irrevocabili;  la seconda distinzione rileva a seconda che l’impugnazione comporti il passaggio del procedimento ad altro successivo grado di giudizio, come nel caso dell’appello e del ricorso in cassazione, o meno, come nel caso della revisione e dell’opposizione al decreto penale di condanna. L’art 111 comma 7 Costituzione riconosce in modo espresso il diritto a proporre ricorso per cassazione per violazione di legge nei confronti di tutte le sentenze e le decisioni sulla libertà personale adottate dai giudici. In tal modo, viene riconosciuto il diritto al controllo di legittimità. La legittimità non deve essere confusa con il merito. Infatti, il merito riguarda la ricostruzione del fatto storico, la sua valutazione sotto il profilo dell’apprezzamento delle prove acquisite al processo e della loro valutazione singola e complessiva, l’attendibilità e la credibilità della singola fonte, la verifica del significato complessivo degli indizi e della loro capacità dimostrativa. Il diritto al controllo di merito poggia su due solide basi: 1) innanzitutto l’art 2 Cost che si presenta come una clausola aperta capace di recepire tutte le garanzie e le libertà ritenute di ampiezza tale da costituire dei veri e propri diritti inviolabili. Pertanto, il diritto alla sentenza giusta, intesa come sentenza immune da errori nella 2 ricostruzione del fatto, rientra a pieno titolo nell’ambito dei diritti inviolabili generalmente tutelati dall’art 2 Cost; 2) ulteriore profilo riguarda il diritto di difesa, previsto dall’art 24 Cost che legittima il diritto al controllo di merito. Un ulteriore ambito costituzionale coinvolto è l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sancito in modo perentorio dall’art 111 comma 6 Cost. tra le varie funzioni svolte dalla motivazione rientra quella di rendere esplicito e controllabile il percorso logico-giuridico e di ricostruzione storica dei fatti posto alla base della decisione. La progressione garantista del processo penale italiano è la seguente: - il metodo di formazione della prova (il contraddittorio); - la partecipazione dialettica (anch’essa rientrante nel contraddittorio); - la valutazione legale (dei dati legittimamente acquisiti) e razionale (cioè motivata) dei dati probatori informata al principio del libero convincimento del giudice, la verifica della decisione. Quindi la motivazione svolge la prevalente funzione di rendere possibile e concreta la successiva verifica di congruità e legalità. Il diritto al controllo di merito si ricava, anche, dall’art 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea e dall’art 14 n. 5 del Patto internazionale: entrambe le disposizioni riconoscono uno specifico diritto del condannato al riesame della colpevolezza sancita da un giudice di prima istanza. Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007 ha assegnato al principio di eguaglianza un ruolo di riferimento per il sistema delle impugnazioni, e si è dedotto che esso pone sullo stesso piano Pm e difesa e riconosce ad entrambi un analogo potere di impugnare. TASSATIVITA’ L’art 568 comma 1 cpp introduce il principio di tassatività delle impugnazioni secondo il quale la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti dei giudici sono impugnabili e, contemporaneamente, determina il mezzo con cui possono essere impugnati. La condizione essenziale per attivare il meccanismo di controllo è l’esistenza di un provvedimento del giudice, quindi sono escluse le decisioni assunte dal Pm. Il provvedimento censurabile deve rientrare tra quelli espressamente individuati come impugnabili e ciò permette di inquadrare il sistema come un meccanismo chiuso ispirato al principio di tipicità, in base al quale la legge individua le decisioni controllabili e i mezzi utilizzabili. Le impugnazioni sono sempre attivate da una richiesta proposta da una parte, pertanto, non esiste un’impugnazione attivabile d’ufficio. Si tratta, quindi, di procedure eventuali che prendono avvio solo in presenza di sottoporre alla verifica di un altro giudice un determinato provvedimento, evidenziando specifiche censure: da ciò ne deriva il principio della parziale devolutività. Invece, qualche differenza si riscontra sul piano delle impugnazioni cautelari che, nel caso del riesame, sono caratterizzate dalla totale devolutività che è determinata dalla necessità di realizzare appieno il contraddittorio successivo all’applicazione della misura. CONSERVAZIONE E CONVERSIONE. IL RICORSO PER SALTUM 5 questa convinzione è stata completamente superata sotto la spinta della giurisprudenza europea e della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art 175 comma 2 cpp nella parte in cui non consente la restituzione in termini dell’imputato che dimostri di non avere avuto conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento. Sono legittimati ad impugnare, entro limiti differenti: - il Pm - l’imputato e il suo difensore - la parte civile - il responsabile civile - il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. (SEGUE): L’IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO L’art 570 cpp attribuisce al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al procuratore generale presso la Corte d’appello il potere di proporre impugnazione nei casi stabiliti dalla legge, a prescindere dalle conclusioni rassegnate in udienza dal rappresentante dell’accusa. Quest’ultima puntualizzazione si basa sul principio di impersonalità del Pm: infatti, il diritto si riferisce all’ufficio dell’accusa indipendente dai soggetti che fisicamente lo compongono e dalle determinazioni assunte in precedenza. Il procuratore generale può proporre impugnazione nelle forme dell’appello contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, del Tribunale e della Corte d’assise solo nel caso di avocazione ovvero se il Procuratore della Repubblica ha fatto acquiescenza al provvedimento. Ciò è stato inserito dall’art 593 bis cpp che ha come scopo quello di regolare i rapporti tra la Procura della Repubblica e la Procura generale in tema di appello. Per permettere a tale norma di funzionare al meglio, al Procuratore generale è stato affidato il potere promuovere delle intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto al fine di acquisire tempestiva notizia circa le determinazioni relative alle impugnazioni delle sentenze di primo grado. Ciò dovrebbe consentire una virtuosa circolazione di informazioni tra i 2 uffici, finalizzata a stabilire i limiti e la riconoscibilità della cd acquiescenza ad impugnare. L’impugnazione può essere proposta da tutti i magistrati che compongono l’ufficio, in presenza di una delega che può essere informale o implicita. Il comma 2 dell’art 570 cpp individua quale legittimato a proporre impugnazione, il Pm che ha rappresentato l’accusa e presentato le conclusioni in udienza. Solo in questo caso non è necessaria alcuna delega del capo dell’ufficio, dato che la legittimazione deriva direttamente dalla legge. Nei procedimenti per i reati di cui agli artt 51, commi 3 bis, quater e quinquies cpp, la legittimazione ad appellare spetta sempre al Procuratore della Repubblica del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello, al quale sono attribuite le funzioni riconosciute al Pm presso il giudice competente. Inoltre, l’art 570 cpp consente al Pm che ha svolto le funzioni nel giudizio di primo grado e che ne fa richiesta nell’atto di appello di partecipare al successivo giudizio di appello quale sostituto del Procuratore generale. La partecipazione deve essere autorizzata da quest’ultimo che ne rileva l’opportunità. 6 (SEGUE): L’IMPUGNAZIONE DELL’IMPUTATO E DEL SUO DIFENSORE L’art 571 comma 1 cpp individua tra i soggetti legittimati ad impugnare innanzitutto l’imputato che è il soggetto al quale si applicano le conseguenze sanzionatorie e che ha maggiore interesse alla rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti dal processo. Può agire personalmente o a mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima dell’emissione del provvedimento. La legge n. 103/2017 (Riforma Orlando) ha eliminato la possibilità per l’imputato di ricorrere personalmente in Cassazione, ma può farlo solo tramite un procuratore munito di apposita procura speciale. L’art 571 comma 2 cpp riconosce la legittimazione ad impugnare al tutore o al curatore speciale dell’imputato incapace. La disposizione non si estende agli eredi dell’imputato. Allo stesso modo, la persona che esercita la potestà genitoriale è legittimata a proporre impugnazione nell’interesse di imputati minorenni. La legittimazione astratta dell’imputato coinvolge innanzitutto le statuizioni penali della sentenza e successivamente anche quelle di condanna relative al risarcimento dei danni ed alle spese processuali dipendenti dal capo o dal punto impugnato della decisione. Il diritto ad impugnare può riguardare anche solo gli interessi civili, in particolare l’imputato può proporre impugnazione contro i capi della decisione che riguardano il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese processuali, sia quando è soccombente sia quando è il soggetto richiedente la condanna al risarcimento dei danni o alle spese. L’imputato è legittimato anche ad impugnare le sentenze, di condanna e di proscioglimento, che applicano una o più misure di sicurezza, se viene impugnata la sentenza anche relativamente ad altro capo, diverso da quelli relativi alle statuizioni civili. Diversamente, le impugnazioni che riguardano le sole misure di sicurezza vengono proposte al Tribunale di sorveglianza. L’art 573 comma 3 cpp riconosce la legittimazione a proporre impugnazione anche al difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero nominato a tal fine. Si tratta di un potere autonomo riconosciuto al difensore che è espressione del diritto di difesa tecnica a lui affidata in via esclusiva. Tuttavia, ai sensi del comma 4 dell’art 571 cpp, l’imputato (nei modi previsti per la rinuncia) può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. (SEGUE): L’IMPUGNAZIONE DELLE PARTI EVENTUALI L’art 575 cpp riconosce tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione anche il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il responsabile civile può proporre impugnazione con il mezzo che la legge attribuisce all’imputato: - nei confronti delle sentenze che riguardano la responsabilità dell’imputato - contro le decisioni di condanna dell’imputato e del responsabile civile alla restituzione, al risarcimento del danno e alle spese processuali - contro le disposizioni della sentenza di assoluzione che hanno ad oggetto il risarcimento del danno e il pagamento delle spese processuali. È esclusa la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. 7 Ai sensi del comma 2 dell’art 575 cpp anche la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria può proporre impugnazione nel solo caso in cui sia stata condannata, con le stesse forme attribuite all’imputato. Ai sensi dell’art 576 comma 1 cpp anche la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile esercitata e ai soli effetti della responsabilità civile anche contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio o a seguito di giudizio abbreviato. La parte civile non può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare. Lo stesso diritto è riconosciuto al querelante condannato al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato o al risarcimento del danno e alla refusione delle spese in favore dell’imputato e del responsabile civile. In questi casi, l’impugnazione deve avvenire sempre e soltanto a mezzo di difensore munito di procura speciale. Invece, il ricorso per cassazione presuppone che il difensore nominato sia abilitato a patrocinare davanti alla Corte di legittimità. L’INTERESSE AD IMPUGNARE Legato alla legittimazione ad impugnare è l’interesse ad impugnare che è previsto dall’art 568 comma 4 cpp. L’espressione “interesse ad impugnare” ha come fine quello di rimuovere un provvedimento che ha effetti sfavorevoli ovvero di sostituirlo con un altro dagli effetti più favorevoli. L’interesse deve essere oggettivo, concreto, attuale, persistente, personale.  Per quanto riguarda il Pm, l’interesse è collegato alla sua funzione di vegliare sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia. Pertanto, la funzione del Pm è quella di attivare la giurisdizione e di fare eseguire i provvedimenti emessi dal giudice: in quest’ottica, se la giurisdizione di primo grado è stata correttamente esercitata sul piano del metodo, il Pm dovrebbe aver raggiunto il suo obiettivo senza potersi dolere del risultato non auspicato. Solo in particolari situazioni può esservi un interesse della collettività ad un controllo della decisione e solo in questa prospettiva può ritenersi legittima l’impugnazione del Pm. Diversamente, l’imputato ha sempre un interesse alla modifica della decisione che lo riguarda se questa gli crea un pregiudizio.  L’interesse dell’imputato a impugnare i provvedimenti giurisdizionali è individuato dal concetto di utilità concreta, il cui significato, però, deve coinvolgere la necessità di rimuovere la sentenza ingiusta.  Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno un interesse più limitato rispetto a quello dell’imputato.  L’interesse della parte civile, invece, si fonda sul principio della soccombenza. L’attore della pretesa civilistica può dolersi delle decisioni che non hanno accolto la domanda restitutoria o risarcitoria o che l’hanno accolta in misura diversa e inferiore da quella richiesta per quantità e qualità. I REQUISITI OGGETTIVI: FORMA E CONTENUTO DELL’IMPUGNAZIONE L’art 581 cpp disciplina i requisiti oggettivi dell’impugnazione, vale a dire la forma e il contenuto dell’atto introduttivo dell’impugnazione. Il primo elemento è dato dalla forma scritta con cui si possono individuare con precisione il provvedimento impugnato, la data e il giudice che lo ha emesso. A ciò si deve aggiungere la 10 - dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza anche se la motivazione viene depositata in anticipo, ovvero dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito. I termini per impugnare restano sospesi dal 1° agosto al 31 agosto. S ei termini per la redazione della sentenza vengono prorogati, i termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo. Per le sentenze di patteggiamento il termine è di 15 giorni; per le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato i rispettivi termini sono assimilabili a quelli previsti in via ordinaria. Inoltre, in materia si applica un principio generale di garanzia secondo il quale per l’imputato ed il suo difensore vale il termine che scade per ultimo. In base all’art 584 cpp la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato deve curare la notifica dell’atto di gravame alle parti private senza ritardo e successivamente provvedere alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione. La mancata notifica dell’impugnazione non determina alcuna nullità o inammissibilità, ma impone la restituzione degli atti alla cancelleria del giudice a quo per regolarizzarne l’adempimento. GLI EFFETTI DELLE IMPUGNAZIONI Gli effetti delle impugnazioni si dividono in devolutivo, estensivo e sospensivo. L’effetto devolutivo corrisponde all’idea del tantum devolutum quantum appellatum, in base al quale la cognizione del giudice del gravame è delimitata da quanto richiesto in sede di impugnazione. Il principio è ancorato all’individuazione dei punti e dei capi della sentenza e alla previsione della specificità dei motivi di gravame, cioè profili che consentono di circoscrivere la materia da devolvere alla cognizione del giudice superiore. L’effetto estensivo rappresenta, invece, una conseguenza che riguarda i processi con più imputati ed è finalizzato ad evitare conflitti tra più giudicati. L’art 587 cpp stabilisce che quando la sentenza viene impugnata per motivi non esclusivamente personali, la censura proposta si estende anche ai soggetti non impugnanti che si trovano in una posizione analoga. Il motivo non esclusivamente personale è quello che può irradiare la sua influenza, direttamente o indirettamente, sulla posizione degli altri destinatari del provvedimento, modificandone la condizione e proiettando su di essi la sua influenza. Ci sono 2 ipotesi: 1) la prima riguarda il concorso di persone nel reato, ove l’impugnazione proposta da alcuni giova anche agli altri che non hanno voluto muovere censure alla decisione; 2) la seconda riguarda la riunione dei procedimenti (per reati diversi) ove i motivi estensibili devono riguardare una violazione processuale che non sia esclusivamente personale. L’effetto sospensivo si ricollega all’art 27 comma 2 Cost che rappresenta il fondamento del beneficio della sospensione dell’esecuzione della sentenza di condanna. Infatti, la presunzione di innocenza richiede il carattere sospensivo delle impugnazioni ordinarie. La regola dell’art 588 cpp opera solo per le impugnazioni ordinarie, poiché quelle straordinarie si indirizzano verso decisioni ormai in fase esecutiva. Vi sono varie eccezioni in cui non opera l’effetto sospensivo: ad esempio le ordinanze in 11 materia di sequestro; la condanna al pagamento di una provvisionale; le pronunce del giudice d’appello sull’azione civile; ecc. L’eccezione più importante è quella prevista dal comma 2 dell’art 588 cpp secondo il quale le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo. INAMMISSIBILITA’ DELL’IMPUGNAZIONE Ai sensi dell’art 591 cpp l’impugnazione è inammissibile in presenza di determinati vizi collegati all’atto introduttivo, connessi alla forma, alla legittimazione e all’interesse del soggetto ricorrente. I vizi da cui dipende la declaratoria di inammissibilità sono individuati nelle seguenti ipotesi: - impugnazione proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; - provvedimento non impugnabile; - mancata osservanza delle forme di cui agli artt 581, 582, 583, 585 e 586 cpp; - rinuncia all’impugnazione. In questi casi il giudice dell’impugnazione dichiara, con ordinanza ricorribile in cassazione, l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento. Al giudice ad quem è attribuito il compito di verificare la previa ammissibilità dell’impugnazione, dato che l’eventuale inammissibilità impedisce la prosecuzione del procedimento di impugnazione. L’ordinanza di inammissibilità viene notificata al soggetto impugnante (e anche al difensore se l’impugnazione è stata presentata personalmente dall’imputato), che avrà diritto di proporre ricorso in cassazione. l’inammissibilità può essere rilevata anche successivamente, in ogni stato e grado del procedimento. L’art 589 cpp disciplina la rinuncia all’impugnazione. In particolare: i. il Pm presso il giudice che ha emesso il provvedimento può rinunciare all’impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento del giudizio di gravame; ii. successivamente, può rinunciarvi fino all’inizio della discussione, il Pm presso il giudice ad quem anche se l’impugnazione è stata proposta da un altro Pm; iii. anche le parti private possono rinunciare al gravame proposto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La rinuncia rappresenta, quindi, una manifestazione unilaterale di volontà ed essa non è revocabile se sono scaduti i termini per proporre il gravame. Non è prevista la cd rinuncia preventiva che presupporrebbe un impegno a non censurare una decisione prima dei decorsi dei termini di legge o addirittura prima dell’adozione del provvedimento. Invece è possibile la rinuncia parziale ad alcuni motivi. La rinuncia deve risultare da un atto scritto o da una dichiarazione inserita nel verbale del procedimento e non può essere tacita. Nel caso dell’imputato, la rinuncia deve essere personale e può avvenire anche per il tramite di un procuratore speciale. Al difensore non è riconosciuto un autonomo potere di revoca. 12 SOCCOMBENZA E CONDANNA ALLE SPESE L’art 592 comma 1 cpp stabilisce il principio della soccombenza, in base al quale la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione comporta, come conseguenza diretta, la condanna alle spese del procedimento della parte privata che ha proposto il gravame. Se le parti sono molteplici, la condanna alle spese le coinvolge in solido. Nel caso di condanna nel giudizio di impugnazione, sono a carico del soggetto soccombente anche le spese relative ai precedenti giudizi nei quali l’imputato è stato prosciolto. La soccombenza è esclusa in tutte le ipotesi nelle quali l’esito dell’impugnazione comporta l’adozione di statuizioni più favorevoli alla parte che ha richiesto il controllo. Non può essere condannato alle spese del procedimento l’imputato minorenne dato che il procedimento minorile si fonda sulla necessità di dare prevalenza alla crescita e all’educazione del minore imputato.
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