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mezzi di impugnazione, Schemi e mappe concettuali di Diritto Amministrativo

sintesi sui mezzi di impugnazione

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 08/06/2023

G181
G181 🇮🇹

6 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica mezzi di impugnazione e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! 08/05/2023 LUNEDI ULTIMA LEZIONE DI PROCESSUALE AMMINISTRATIVO  MEZZI DI IMPUGNAZIONE Il GA chiude il giudizio con una sentenza che può essere definitiva e non definitiva, di merito o di lite e che decreterà una parte vincitrice e una parte soccombente; quest’ultima parte può chiedere giustizia ad un altro organo di giustizia amministrativa che nel sistema di giustizia amministrativa è il Consiglio di stato I gradi nel giudizio amministrativo tendenzialmente sono 2: TAR -> I grado, Consiglio di stato come giudice d’appello. Il ricorso in cassazione può essere proposto ma solo per motivi di giurisdizione E questa è una differenza con il giudizio civile dove i gradi di giustizia sono 3: Tribunale, Corte d’appello, Cassazione Art 91 - Mezzi di impugnazione I mezzi di impugnazione delle sentenze sono: 1. Appello 2. Revocazione 3. Opposizione di terzo 4. Ricorso in cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione C’è una disciplina generale che riguarda tutte le impugnazioni e che riguarda la modalità di proporre le impugnazioni: TERMINI E LUOGO Innanzitutto, comuni sono i termini. I termini per proporre l’impugnazione sono: - Nel caso di mezzi di impugnazione ordinari -> (ordinari ossia che possono essere proposti prima del passaggio in giudicato della sentenza) 60 gg dalla notificazione della sentenza o di 6 mesi nel caso in cui la sentenza non viene notificata ma semplicemente pubblicata - Nel caso di mezzi di impugnazione straordinari Art 92 - Termini per le impugnazioni 1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza. 2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all’   articolo 108, comma 2 , il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395. 3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione. 5. Fermo quanto previsto dall’ articolo 16, comma 3, l’ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell’ articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all’ articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4. Art 93 cpa - Luogo di notificazione dell’impugnazione L’impugnazione deve essere esperita nello stesso modo del ricorso al TAR, notificazione alle parti e deposito presso la segreteria dell’organo adito. La notifica viene fatta nel luogo dichiarato dalla parte all’interno del ricorso ma in generale presso il domicilio dell’avvocato che difende la parte e depositato presso a segreteria del giudice adito. 1. L’impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza. 2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l’impugnazione, un’istanza, corredata dall’attestazione dell’omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione. Art 94 cpa – Deposito delle impugnazioni Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. Nel caso dell’impugnazione è possibile richiedere l’adozione delle misure cautelari (55 e ss. cpa), è possibile poi anche il deferimento all’adunanza plenaria ossia l’organo che derime il contrasto tra le diverse sezioni ed è dotato di potere monofilattico Art 99 – Deferimento all’adunanza plenaria (leggi art) La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può restituire gli atti alla sezione. (2) 2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. 3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 4. L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente. 5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. 2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (nonostante l’utilizzo dell’ordinaria diligenza). (tali atti possono essere impugnati con uno strumento processuale ossia i motivi aggiunti in appello) 3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati. APPELLO INCIDENTALE Ben potrebbe accadere che dalla pronuncia di I grado risultino più parti soccombenti, ognuna delle quali potrebbe proporre impugnazione. Per questo per evitare più pronunce contrastanti (È diverso dal ricorso incidentale) Art 96 cpa – impugnazioni avverso la medesima sentenza 1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo. 2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. 3. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. Quindi l’appello incidentale può essere proposto dalla parte che anch’essa è soccombente e che ha interesse a impugnare un capo della sentenza diverso da quella che è stata impugnata dall’appellante principale; è quindi in parte diverso dal ricorso incidentale perché nel ricorso incidentale l’interesse del ricorrente incidentale non è autonomo ma dipende dal ricorso principale. Qui, invece, l’esigenza principale del legislatore del codice è di concentrazione dei giudizi Impugnazione di un capo della sentenza ritenuto lesivo dalla parte che ha ricevuto la notifica dell’impugnazione Questi commi che seguono (4 e 5) [incidentale] 4. Con l’impugnazione incidentale proposta ai sensi dell’articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia. 5. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nel termine di cui all'articolo 45. (1) 6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre. (1) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. (leggi) APPELLO INCIDENTALE TARDIVO/IMPROPRIO 334 cpc – Impugnazioni incidentali tardive 1. Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. (tale articolo prevede che le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche nel caso in cui il termine per proporla o nel caso in cui abbiamo prestato acquiescenza alla sentenza) 2. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Appello incidentale tardivo perché Y propone appello, l’interesse di X è l’interesse che dipende dall’appello principale proposto da Y, se l’appello di Y viene dichiarato inammissibile anche l’appello di X perderà efficacia perché è strettamente connesso, questo a differenza dell’appello incidentale semplice in cui vi è una sorta di autonomia tra l’appello principale e l’appello incidentale. L’appello incidentale tardivo è molto simile e quindi ricorda il ricorso incidentale che è possibile esperire in I grado Il termine per proporre appello incidentale tardivo è di 60 gg dalla notifica dell’impugnazione (invece, appello incidentale 60 gg dalla notifica della sentenza) MISURE CAUTELARI In appello è possibile anche richiedere misure cautelari, possiamo chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza emessa dal giudice di I grado (tutte le sentenze sono immediatamente esecutive) Art 98 - Misure cautelari 1. Salvo quanto disposto dall’ articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. (2) 2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.  Quali sono i poteri del giudice d’appello? questi può: - Rigettare l’appello  e quindi confermare la sentenza di I grado - Accogliere l’appello e può  Riformare la sentenza di I grado (ma ritenere ad es che la motivazione per la quale ha accolto l’appello è diversa da quella del giudice di I grado o può Rinviare al giudice di I grado (Cassa con rinvio), rimette la questione al giudice di I grado. Questo lo può fare nei casi espressamente previsti dall’art 105 cpa. Sono quelle ipotesi previste all’art 105 cpa Art 105 cpa – Rimessione al primo giudice 1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado (che dovrà ridecidere la questione) soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio. (1) (leggi solo) 2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all’ articolo 87, comma 3. 3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.  [Cessazione della materia del contendere, vi è una piena soddisfazione della pretesa del ricorrente (giudice sentenza di merito). Sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente non ha più interesse alla sentenza] REVOCAZIONE Altro mezzo di impugnazione, oltre all’appello è la revocazione È un mezzo di impugnazione che può esser può dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza, non è a critica libera come l’appello ma è a critica vincolata cioè è un mezzo di impugnazione che può essere proposto soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art 395 cpc, solo i motivi espressamente previsti dalla legge Art 106 – Casi di revocazione 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. 2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. È a critica vincolata Solo per i motivi tassativi previsti dall’art 395 cpc Art 395 cpc – Casi di revocazione Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado (1), possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (2);
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