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Mezzi di impugnazione in generale, Prove d'esame di Diritto Processuale

buono - buono

Tipologia: Prove d'esame

2014/2015

Caricato il 16/04/2015

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Scarica Mezzi di impugnazione in generale e più Prove d'esame in PDF di Diritto Processuale solo su Docsity! Il processo termina con l’emanazione di una sentenza. ART 324 COSA GIUDICATA FORMALE ---La sentenza si intende passata in giudicato quando non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione , né a revocazione ordinaria ( cioè per i motivi previsti dall’art 395 n°4 e 5). Per sentenza passata in giudicato intendiamo che il provvedimento, emanato dal giudice, è divenuto immodificabile e questo avviene: -o quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione contro tale provvedimento -oppure quando tali mezzi di impugnazione non sono più proponibili per il decorso dei termini (entro cui tali mezzi dovevano essere proposti) o per intervenuta acquiescenza. La “cosa giudicata formale” è comunque un concetto relativo perché le sentenze passate in giudicato, se pur non soggette più ad impugnazioni ordinarie, sono soggette, in pochi casi previsti straordinariamente dalla legge, ad impugnazioni straordinarie. Possiamo dire che il giudicato presuppone una certezza stabile proprio perché non più esperibili i mezzi di impugnazione ordinari. Questa stabilità finisce con l’essere una qualità degli effetti della sentenza e impedisce che su una determinata questione sia possibile l’intervento ulteriore sia del giudice che ha deciso, sia di alcun altro giudice. EFFETTI DEL GIUDICATO: il giudicato formale determina la conclusione del processo e la preclusione per le parti di chiedere al giudice di giudicare una seconda volta sullo stesso oggetto (principio del ne bis in idem). Se sul piano processuale la “cosa giudicata formale” dà stabilità alla sentenza in quanto non più soggetta ad impugnazioni ordinarie, sul piano sostanziale produce la “cosa giudicata sostanziale” che, per l’appunto, regola definitivamente gli assetti e gli interessi sostanziali tra le parti. A seguito della “cosa giudicata sostanziale” gli effetti della sentenza divengono infatti immutabili. La “cosa giudicata sostanziale” è quindi il prodotto, la conseguenza, della “cosa giudicata formale” in base all’art. 2909 cod.civ., il quale recita : <<L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa>>. Quindi, quando la sentenza è meramente processuale rimane solo “cosa giudicata formale”; quando la sentenza è nel merito, insieme alla “cosa giudicata formale”, si produce anche la “cosa giudicata sostanziale”. (DUNQUE LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DIVENTA INCONTESTABILE AD OPERA DELLE PARTI ED INTOCCABILE DA PARTE DI QUALSIASI GIUDICE,salva la proponibilità delle impugnazioni straordinarie). LIMITI DEL GIUDICATO: -limiti soggettivi del giudicato: la cosa giudicata fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa; quindi produce effetti solo tra questi mentre non estende i suoi effetti ai terzi. -limiti oggettivi del giudicato: la cosa giudicata si forma sull’oggetto della causa nei limiti della causa petendi e non anche sulle relative questioni eventualmente presentatesi in corso di causa. L’autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto; cioè, non soltanto le ragioni fatte valere in giudizio (il c.d. giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (c.d. giudicato implicito). La cosa giudicata, insomma, copre ogni questione che avrebbe potuto avere rilievo per la definizione della controversia al momento in cui questa è stata decisa. L’autorità del giudicato opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell’azione (soggetti, oggetto e causa petendi) e l’ambito della sua estensione si determina non soltanto relativamente all’oggetto della controversia ed alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma anche relativamente agli accertamenti che sono inscindibilmente collegati alla decisione di cui costituiscono il presupposto, sicché la cosa giudicata si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni che si presentino come il fondamento logico-giuridico della decisione adottata. IMPUGNAZIONI IN GENERALE. La parte soccombente può impugnare la sentenza con i mezzi di impugnazione in modo da ottenere la rimozione del pregiudizio che deriva dalla sentenza ,e con tali mezzi chiede un nuovo esame della causa e la pronuncia di una nuova decisione ad opera di un giudice diverso da quello che ha emanato la sentenza impugnata ( anche se in alcuni casi il nuovo esame della viene effettuato dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza impugnata, come nel caso della revocazione). Dunque i mezzi di impugnazione sono gli strumenti messi a disposizione della parte soccombente interessata ad ottenere la rimozione del provvedimento a lei pregiudizievole. L’art 323 elenca i mezzi di impugnazione previsti da nostro ordinamento: “i mezzi per impugnare, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono :l’appello, il ricorso per cassazione, revocazione e opposizione del terzo”. Le impugnazioni sono soggette al principio generale dell’iniziativa di parte, per cui il controllo sulle sentenze non avviene mai d’ufficio, ma sempre e solo su domanda di parte interessata LE CONDIZIONI PER PROPORRE LE IMPUGNAZIONI SONO: -LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE: legittimato a proporre impugnazione è colui che è stato parte del processo definito con la sentenza impugnata. -INTERESSE AD IMPUGNARE: l’interesse ad impugnare è dato dalla soccombenza pratica, che si ha quando una parte ha subito un pregiudizio (che va ad incidere sui beni della vita) derivante (tale pregiudizio) dalla sentenza, la quale ha respinto –in tutto o in parte- la domanda della parte uscita perdente dal processo) o che ha accolto in tutto o in parte la domanda della controparte. -COMPATIBILITA’ DEL RIMEDIO: colui che impugna deve scegliere il mezzo di impugnazione che sia compatibile e congruente con il tipo di provvedimento che vuole impugnare. LA MANCANZA DI UNA DI QUESTE CONDIZIONII COMPORTA L’INAMMISSIBILITA’ DELL’IMPUGNAZIONE!!! OGGETTO DELLE IMPUGNAZIONI SONO LE SENTENZE. L’esercizio del potere di impugnazione è limitato nel tempo, cioè deve esser esercitato entro un termine perentorio . Decorso tale termine senza che il provvedimento venga impugnato, i soggetti legittimati a proporre impugnazione DECADONO dal potere di impugnare. IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PER PROPORRE L’IMPUGNAZIONE COMPORTA L’INAMMISSIBILITA’ DELL ‘IMPUGNAZIONE!!! La legge stabilisce i termini perentori entro cui le impugnazioni vanno proposte, a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio. Distinguiamo: --termini brevi: questi cominciano a decorrere dalla data della notificazione della sentenza e sono: - l’appello o la revocazione contro le sentenze del tribunale o del giudice di pace si propone entro 30 gg dalla notificazione della sentenza. -la revocazione contro le sentenze della corte d’appello si propone entro 30 gg dalla notificazione della sentenza facoltà di sospendere, su istanza di parte, l’esecuzione della sentenza impugnata solo se dall’esecuzione stessa della sentenza possa derivare un grave pregiudizio per colui che ha proposto l’impugnazione. Nell appello la richiesta di sospensione va presentata al giudice dell’appello; nel ricorso per cassazione la richiesta di sospensione va presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado ci sia stata una pluralità di parti (litisconsorzio) , è possibile che contro la stessa sentenza più parti siano interessate a proporre impugnazione e così tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite , anche d’ufficio, in un solo processo (in base al principio dell’unità del procedimento di impugnazione, per cui se è una la sentenza impugnabile, uno deve essere anche il procedimento di impugnazione). Per poter applicare questo principio occorre verificare se la causa, nella quale sia stata pronunciata la sentenza, era scindibile o inscindibile. La distinzione tra cause scindibili e cause inscindibili rileva al fine di identificare le parti del giudizio d’impugnazione. Sono CAUSE INSCINDIBILI quelle in cui la pluralità delle parti del giudizio deriva da litisconsorzio necessario, o da intervento necessario, o da intervento a istanza di parte o per ordine del giudice. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile, il giudizio di impugnazione deve svolgersi nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente (cioè deve svolgersi nei confronti di tutte quelle parti che hanno partecipato nella causa inscindibile). Pertanto se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio . ART.331: se la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili o in cause dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine entro cui la notificazione deve essere fatta e , se necessario, l’udienza di comparizione. Se entro tale termine fissato dal giudice non viene eseguito l’ordine, cioè nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio, l’impugnazione è dichiarata inammissibile ex officio. L’ipotesi di cause inscindibili si verifica in presenza di una situazione giuridica unica , per cui sarebbe inutiliter data se non pronunciata nei confronti di tutte le parti; invece l’ipotesi di cause dipendenti , essendo state riunite e trattate in un unico processo, devono essere decise insieme anche in sede di impugnazione (perché la decisione di una costituisce il presupposto logico-giuridico dell’altra decisone). Le cause dipendenti che sono quelle in cui la sentenza pronunciata nei confronti di una sola parte estende necessariamente i suoi effetti anche ad un’altra parte. Con l’art 331 si mantiene unitario il giudizio di impugnazione nei confronti della stessa sentenza, in tal modo si evita anche che la sentenza ,pronunciata nei confronti di una pluralità di parti di un rapporto sostanzialmente o processualmente inscindibile, passi in giudicato nei confronti di alcune di quelle parti. Sono CAUSE SCINDIBILI quelle in cui la pluralità di parti nel giudizio deriva da connessione oggettiva o litisconsorzio facoltativo. Sono quelle cause che, pur essendo state riunite per ragioni di connessione oggettiva (dando luogo al fenomeno del litisconsorzio facoltativo) restano tuttavia autonome e perciò separabili ben potendo il rapporto con un litisconsorte esser deciso in una determinata maniera e quello con un altro litisconsorte in maniera diversa (es giudizio promosso contro il proprietario e contri il conducente del veicolo). In caso di impugnazione della sentenza emanata nella causa scindibile, non è imposto che anche il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti: il rapporto con un soggetto può restare deciso in un modo e quello con un altro soggetto può restare deciso in modo diverso senza che si verifichi contrasto tra giudicati; però al fine di consentire una trattazione unitaria delle cause anche in caso di gravame, il giudice dell’impugnazione ordina la notificazione dell’impugnazione , proposta da alcune delle parti o contro alcune di esse, alle altre parti (allo scopo di rendere loro nota la proposizione dell’impugnazione). ART.332 “ se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta da alcune delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nella quale la notificazione deve esser fatta. Se la notificazione non viene fatta entro il termine previsto dal giudice non si avrà l’inammissibilità dell’impugnazione ma il processo rimane sospeso fino a quando nei confronti di coloro che dovevano essere coinvolti nel giudizio di impugnazione non siano decorsi i termini per impugnare previsti dagli artt 325 e 327”. La norma serve ad evitare che contro la stessa sentenza si svolgano diversi giudizi di impugnazione. Dunque , trattandosi di cause scindibili, il giudice per ragioni di opportunità si limita a consentire lo svolgimento unitario del giudizio del gravame. L’ordine di notificazione non può essere emesso nei confronti di coloro che sono decaduti dal potere di impugnare ( per decorso dei termini o per aver fatto acquiescenza)nei confronti dei quali la sentenza non impugnata ha acquistato valore di giudicato. LE IPOTESI DI COMPLESSITA’ OGGETTIVA E’ il momento di analizzare le ipotesi di complessità oggettiva. Queste si hanno sia nel processo con due sole parti, sia nel processo con pluralità di parti quante volte la decisione abbia dato luogo ad una soccombenza ripartita. Tale soccombenza ripartita dà luogo a più impugnazioni nello stesso processo. Il nostro codice vuole evitare che diverse impugnazioni diano luogo ad autonomi procedimenti, sia per evitare giudicati contraddittori, sia per ragioni di economia processuale. Gli strumenti tecnici escogitati a tal fine dal legislatore trovano disciplina negli artt. 333 a 335. Quando vengono proposte più impugnazioni nello stesso processo, quella proposta per prima prende il nome di impugnazione principale, mentre quella proposta successivamente prende il nome di impugnazione incidentale. L’impugnazione incidentale si caratterizza unicamente per un elemento temporale, ossia per essere proposta successivamente ad altra impugnazione, che prende il nome di principale per il solo fatto di essere stata proposta prima. Il riferimento temporale è dato con rifermento alla data della notificazione o del deposito in caso di ricorso. Non ha, invece, nulla a che vedere con l’importanza o l’estensione dei motivi sollevati, in quanto potrebbe ben avvenire che l’impugnazione proposta per prima riguardi aspetti marginali della controversia e quella proposta successivamente ne tocchi, per così dire, il cuore. L’impugnazione successiva è disciplinata dall’art.333 ed è incidentale in quanto cade nell’ambito di un procedimento già iniziato o, come dice lo stesso art.333, deve essere proposta <<nello stesso processo>>. Poiché le impugnazioni principali e incidentali si distinguono tra loro solo per un riferimento temporale, ne consegue che possono essere proposte nei termini brevi o lunghi previsti per il tipo di impugnazione. Discorso a parte va fatto per le impugnazioni incidentali tardive previste dall’art.334. Art.334 – Impugnazioni incidentali tardive : <<Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331,possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [329]. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia>>. La norma persegue l’obiettivo pratico di rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza solo se la stessa venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti del decorso del termine o dell’acquiescenza (che vedremo nel prossimo paragrafo). Facciamo il caso che una sentenza abbia accolto solo parzialmente la domanda dell’attore e quest’ultimo, pur non essendo stato pienamente soddisfatto, potrebbe essere intenzionato a chiudere il processo a condizione che l’avversario faccia altrettanto. Egli, in questa prospettiva, non impugna o addirittura presta acquiescenza. La controparte, allora, contando sul fatto che per male che vada il secondo giudice non potrebbe che confermare la prima sentenza, sarebbe invogliata a impugnare, notificando però l’atto l’ultimo giorno utile perché l’avversario impugni e, perciò, quando egli di fatto non sia più in grado di farlo. Una evenienza del genere il legislatore l’ha voluta evitare non solo perché iniqua, ma anche perché avrebbe favorito le impugnazioni da parte dei litiganti più cavillosi e animati da minor spirito di pacificazione. E’ per questo che il legislatore ha previsto che l’impugnazione incidentale possa essere fatta anche tardivamente, cioè oltre il termine previsto. Ovviamente, pur se tardiva, tale impugnazione deve essere proposta comunque entro il termine utile previsto per la costituzione del convenuto, cioè 20 giorni prima dell’udienza. L’art.334 prevede, nella sostanza, una sorta di rimessione in termini della parte che ha perduto il diritto a impugnare o vi ha rinunciato (acquiescenza). Lo scopo della previsione dell’impugnazione incidentale tardiva è quello di riequilibrare le posizioni delle parti a seguito della proposizione dell’impugnazione principale. E’ per questo motivo che l’impugnazione incidentale tardiva, come previsto dal 2° comma dell’art.334, diviene inefficace ove l’impugnazione principale sia stata dichiarata inammissibile. Ne consegue una dipendenza dell’impugnazione incidentale tardiva da quella principale. Soltanto l’impugnazione incidentale tardiva, però, è dipendente da quella principale; l’inammissibilità della principale, infatti, rende inefficace soltanto l’impugnazione incidentale tardiva, e non quella (incidentale) tempestiva ex art.333. Ciò significa che quella tempestiva resta efficace anche in caso di inammissibilità di quella principale. Il legislatore non ha potuto, però, trascurare l’ipotesi che le più impugnazioni vengano a incrociarsi, quando l’una parte ignora che l’altra ha impugnato e, quindi, non sa che esiste impugnazione principale. E’ questo il caso in cui le parti promuovono impugnazione separatamente, a prescindere dall’impugnazioni proposte dalle altre parti. In previsione di questa evenienza il legislatore ha formulato l’art.335.
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