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mezzi di impugnazione processo penale, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

sintesi messi di impugnazione processo penale

Tipologia: Sintesi del corso

2009/2010

Caricato il 14/04/2022

saradm87
saradm87 🇮🇹

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Scarica mezzi di impugnazione processo penale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Mezzi di impugnazione in generale: Connessa ai mezzi di impugnazione è l’istituto della motivazione -> che è finalizzata a consentire il controllo. Rimedi posti a disposizione del soggetto legittimato per rimuovere o sostituire un provvedimento giurisdizionale pregiudizievole con uno più favorevole, emesso da un giudice diverso (per evitare la cd forza della prevenzione). CONTROLLI. Disciplinati nel nono libro: disposizioni generali, appello, ricorso per cassazione e revisione. Presupposto: fallibilità del giudice. Due esigenze contrapposte: rimuovere l’errore giudiziario e sollecitare un controllo sulla decisione; certezza del diritto -> si deve arrivare ad una sentenza definitiva da mettere in esecuzione. Prima distinzione: mezzi di impugnazione ordinari e straordinari. I primi sono esperibili avverso le decisioni non ancora passate in giudicato; i secondi avverso le decisioni già passate in giudicato. Appartengono alla prima categoria: appello, ricorso per cassazione; appartengono alla seconda la revisione e il ricorso straordinario per cassazione. Seconda distinzione: mezzi di gravame e mezzi di impugnazione. I primi consentono di provocare il riesame della decisione semplicemente lamentandone l’ingiustizia; i secondi implicano che la parte impugnante denunci che nel provvedimento è presente uno dei vizi tassativamente previsto dal legislatore per quel mezzo di impugnazione. Nel primo caso la pronuncia ha sempre carattere sostitutivo, anche se si tratta di pronuncia identica, quanto a contenuto, a quella iniziale; nel secondo caso il rigetto equivale a conferma del provvedimento impugnato, l’accoglimento importa l’annullamento in tutto in parte della sentenza e la possibile celebrazione di un’ulteriore fase rescissoria per emanare una sentenza da sostituire a quella annullata. Principio di tassatività in materia di impugnazioni: L’art 568 cpp afferma il principio di tassatività delle impugnazioni. Si distingue tra tassatività intesa in senso oggettivo e in senso soggettivo. Tassatività in senso oggettivo: è la legge ad indicare i provvedimenti impugnabili e i mezzi per impugnarli  se un provvedimento non è indicato come impugnabile ne consegue l’inimpugnabilità. L’art 568 recepisce il contenuto dell’art 111 Cost: sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione, quando non altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze  la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti in materia di libertà personale e delle sentenze non altrimenti impugnabili restringe l’operatività del principio di tassatività. Anche la categoria dell’abnormità, species di invalidità, restringe l’operatività del principio di tassatività. Il provvedimento abnorme è un provvedimento imprevedibile e, come tale, non è possibile prevederne l’impugnabilità (relazione al progetto preliminare di codice) -> per questa ragione è sempre ricorribile immediatamente per Cassazione. Proprio per la sua imprevedibilità la giurisprudenza ha stabilito che il termine per impugnare decorra dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento e, in mancanza di prova contraria, vale quanto indicato dal ricorrente. Tassatività intesa in senso soggettivo: il diritto di impugnare spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. In mancanza di indicazione, spetta a tutte le parti. Altro principio indicato nell’art 568 cpp (che denota un certo favor per le impugnazioni): conversione del mezzo di impugnazione. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione che ne è stata data dalla parte che lo ha proposto e se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti a un giudice competente -> per stabilire se l’impugnazione è ammissibile, ci dice la legge, si deve prendere in considerazione la volontà del soggetto di proporre un mezzo di impugnazione e quindi di non sottostare alla decisione ingiusta. Questo non significa che l’impugnazione inammissibile diventi poi ammissibile: es. se io propongo riesame e invece l’ordinanza era impugnabile solo con l’appello, l’erronea qualificazione non importa inammissibilità, ma se io non motivo l’impugnazione l’appello sarà inammissibile perché deve essere motivato a pena di inammissibilità (a differenza del riesame che è un mezzo completamente devolutivo). Soggetti legittimati ad impugnare: Tra i soggetti legittimati all’impugnazione vi è innanzitutto il pm. Ai sensi dell’art 570, quando la legge ammette che un provvedimento sia impugnabile dal pm (tassatività soggettiva) deve intendersi che si può impugnare sia dal pm presso il giudice di primo grado (procuratore della Repubblica presso il tribunale) che dal procuratore generale presso la Corte d’appello, indipendentemente dalle conclusioni del rappresentante dell’accusa. Quest’ultimo può proporre impugnazione indipendentemente da quello che fa il pm presso il giudice che ha emesso il provvedimento -> anche se fa acquiescenza. Il pm che ha presentato le conclusioni (pm persona fisica che ha svolto la funzione d’accusa) e ne faccia richiesta all’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituito del procuratore generale presso la Corte d’appello, quando quest’ultimo lo ritenga opportuno. Due diversi interessi: ragioni di economia processuale, posto che il pm conosce la causa, ma rischio di eccessiva personalizzazione della funzione d’accusa. Può inoltre impugnare su richiesta della parte civile o della persona offesa non parte civile, ma in questo caso se non propone impugnazione deve esplicarne le ragioni alla parte civile Imputato. Può proporre impugnazione l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. E può proporre impugnazione il difensore dell’imputato -> attività rientrante nella difesa tecnica. Ma in questo secondo caso l’imputato può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Responsabile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: va proposta con il mezzo che la legge attribuisce all’imputato e non solo avverso le disposizioni di carattere civilistico, ma anche quelle straordinarie si rivolgono avverso decisioni oramai in fase di esecuzione. Salvo che la legge disponga diversamente: le impugnazioni in materia cautelare che non hanno effetto sospensivo e la ragione è evidente -> le esigenze cautelari non possono attendere. Altra eccezione: l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento non sospende l’esecuzione della liberazione dell’imputato in precedenza sottoposto a misura cautelare personale. Effetto devolutivo: per devoluzione si intende il trasferimento della cognizione al giudice dell’impugnazione, giudice diverso da quello a quo. Mezzi di impugnazione completamente devolutivi o a devoluzione integrale -> il giudice non sarà vincolato dai motivi di impugnazione e avrà il potere di conoscere tutta la materia decisa dal primo giudice; mezzi di impugnazione parzialmente devolutivi -> il giudice potrà conoscere solo la parte di decisione impugnata e nei limiti dei motivi proposti (capi e punti impugnati: es. non sussiste il nesso di causalità o non sussiste il dolo). Un mezzo di impugnazione completamente devolutivo è il riesame, perché il giudice del riesame deve ridecidere tutto e la richiesta di riesame può benissimo non essere motivata. Anche se lo fosse il giudice del riesame non è assolutamente vincolato da quei motivi. Effetto estensivo (FAVOREVOLE): IMPUGNAZIONE GIOVA Si tratta di un effetto che si produce, a determinate condizioni, nel caso di processi con più imputati. L’art 587 cpp prevede quattro distinte ipotesi: - concorso di persone nello stesso reato (anche cooperazione colposa o evento prodotto da più condotte indipendenti): l’impugnazione proposta da uno degli imputati si estende anche agli altri, eccetto il caso in cui sia fondata su motivi strettamente personali. Motivi strettamente personali: riguardanti qualità e condizioni soggettive proprie della persona che li ha proposti -> esempio imputabilità, rapporti di parentela etc.; - riunione di procedimenti per reati diversi: l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri solo se i motivi consistono in violazioni di legge processuale e non sono esclusivamente personali; - impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali; - impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; In tutti questi casi alla parte che non ha proposto impugnazione è consentito partecipare al relativo giudizio e le si applicano gli effetti favorevoli derivanti dall’impugnazione. Costui ha il diritto ad essere citato nel giudizio di impugnazione e di partecipare a tutti gli effetti al dibattimento, con tutti i diritti che avrebbe qualora avesse proposto anche lui impugnazione. Secondo Gaito potrà anche proporre motivi propri. Quid iuris se l’imputato non impugnante non viene citato e quindi non gli sono applicati gli effetti favorevoli dell’impugnazione? Gaito dice: non è ammesso ricorso per cassazione, consentito solo alla parte, è però possibile l’accesso al giudice dell’esecuzione per vedersi applicato gli effetti favorevoli (può rivedere la condanna alla luce dell’effetto estensivo favorevole), con incidente di esecuzione. Soccombenza: La parte che si è vista rigettare o dichiarare inammissibile l’impugnazione è condannata al pagamento delle spese processuali.
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