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Mezzi di impugnazione - Revocazione, Appunti di Diritto Processuale Civile

La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei alcuni casi indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 28/04/2019

alessiapollina
alessiapollina 🇮🇹

4.8

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14 documenti

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Scarica Mezzi di impugnazione - Revocazione e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! XX REVOCAZIONE La revocazione è un’impugnazione a critica vincolata, giacchè è ammessa per i soli motivi tassativa,ente indicati nell’art. 395, e nel contempo ha un carattere essenzialmente rescindente, poiché è sì idonea a condurre ad una nuova decisione del merito della causa, ma soltanto se ed in quanto il giudice abbia previamente accertato la sussistenza del vizio denunciato ed abbia conseguentemente revocato la prima sentenza. La revocazione è utilizzabile in 2 distinte situazioni: • quando, pur essendo la sentenza tuttora soggetta ad una diversa impugnazione ordinaria a critica vincolata (cioè soggetta al ricorso per cassazione), si tratta di vizi che non potrebbero trovare rimedio attraverso quest’ultima; • nei confronti di sentenze non più impugnabili in via ordinaria, quando successivamente al passaggio in giudicato, vengano scoperti dei fatti ovvero dei nuovi elementi probatori che rendono evidente l’ingiustizia della decisione. A tali ipoteso corrispondono 3 rimedi motlo diversi tra loro: • revocazione ordinaria (esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado non ancor passate in giudicato); • revocazione straordinaria (ammessa contro sentenze di secondo e unico grado, ma anche di primo grado quando, per quest’ultime il termine per l’appello sia già scaduto ed esse siano già passate in giudicato). La ratio di questa distinzione può cogliersi tenendo presente la diversa natura dei vizi per i quali possono proporsi l’una e l’altra forma di revocazione. • Nel caso della revocazione ordinaria, si tratta di vizi palesi, dei quali la parte soccombente può rendersi conto fin dalla lettura del provvedimento , dalla notifica o dalla pubblicazione della sentenza. • Nel caso di revocazione straordinaria, invece, essa è ammessa per motivi (indicato dall’art. 395 e 397) che potrebbero emergere o comunque essere conosciuto dal soccombente anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della sentenza; e ciò spiega perché il termine decorra in tal caso dal giorno in cui la parte viene concretamente a conoscenza del vizio. I motivi di revocazione ordinaria, essendo conosciuti fin dal giorno della pubblicazione della sentenza, possono trovare adeguato rimedio attraverso l’appello, che non incontra alcuna limitazione quanto ai vizi denunciabili. Gli stessi motivi di revocazione straordinaria, qualora venissero in luce in un momento in cui è ancora in corso il termine per proporre l’appello, porterebbero ad una eventuale proprio di quest’ultimo termine, ma dovrebbero essere fatti valere anch’essi con l’appello. Se invece dei motivi di revocazione straordinaria emergono dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, la revocazione costituisce l’unico rimedio esperibile. La situazione è diversa, invece, rispetto alle sentenze di appello o di unico grado, per le quali l’impugnazione ordinaria è rappresentata dal ricorso per cassazione. 1 Quest’ultimo è di per sé inidoneo a fornire tutela rispetto ai vizi revocatori, i quali attengono all’accertamento dei fatti, che esorbita dai poteri della Corte suprema. Ecco perché dunque la revocazione di tali sentenze è ammessa non solo dopo il passaggio in giudicato, am anche prima di tale momento. In altre parole, al revocazione concorre con il ricorso per cassazione, mentre non può mai concorrere con l’appello. Motivi di revocazione ordinaria La revocazione ordinaria è ammessa in due sole ipotesi: • Quando la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. L’errore presuppone che la decisione si sia basata sulla supposizione di un fatto al cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure su l’inesistenza di un fatto al cui verità è positivamente stabilita. In altre parole, il giudice dev’essere incorso in una mera svista ovvero in un errore di percezione (cd. travisamento) circa i fatti che emergono dalla semplice lettura degli atti e dei documenti della causa; errore che dev’essere risultato determinante per la decisione • Quando nell’essere, al sentenza, contraria ad un altra precedente, avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. L’ipotesi è che la decisione impugnata contrasti con un’anteriore sentenza, già passata in giudicato, idonea a fare stato fra le parti e conseguentemente a vincolare il giudice, qualora questi ne avessero tenuto conto. E’ pacifico comunque che ogniqualvolta il giudice di merito abbia pronunciato espressamente sull’esistenza di un anteriore giudicato, la revocazione sia esclusa e sia ammissibile, invece, esclusivamente il ricorso per cassazione. Se la revocazione ora esaminata non viene proposta, la sentenza passa a sua volta in giudicato ed il vizio diviene irreparabile; dalla prevalenza di tale seconda sentenza quando si tratti di un conflitto pratico di giudicati. Motivi di revocazione straordinaria I motivi per i quali è esperibile la revocazione straordinaria: • Sentenza che sia l’effetto del dolo di una delle parti in danno del’altra. Deve trattarsi di atti o comportamenti processuali fraudolenti, concretatisi in artifici o raggiri, che abbiano avuto efficienza causale sulal decisione,limitando notevolmente l’atività difensiva dell’avversario oppure l’accertamento della verità da parte del giudice. • La pronuncia si è fondata su prove riconosciute o dichiarate false dopo al sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; sul presupposto che tali prove siano determinanti per la decisione. In particolare si ritiene che il “riconoscimento” della falsità debba provenire direttamente dalla parte che si è avvantaggiata della prova e che la “dichiarazione”, invece, debba aversi tramite una sentenza, passata in giudicato, che non contenga semplicemente degli accertamenti di fatto difformi dalle risultanze della prova assunta nel primo processo, ma verta direttamente sulla falsità della prova medesima. A questa revocazione resta peraltro sottratto il giuramento, decisorio o suppletorio, la cui falsità può dar luogo esclusivamente al risarcimento del danno. • La revocazione è anche ammessa quando sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. 2
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