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-MEZZI DI IMPUGNAZIONE, Dispense di Diritto

Dispense sulla lezione diritto -MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 26/01/2023

Sissifida5
Sissifida5 🇮🇹

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica -MEZZI DI IMPUGNAZIONE e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! lezione Suraci 04/03/2020 -MEZZI DI IMPUGNAZIONE Noi abbiamo cercato di delineare in qualche modo come inizia un procedimento e secondo quali procedure arriva ad una conclusione, con la fase dibattimentale. il giudice del giudizio non è intervenuto nel procedimento di funzioni diverse, e dev’essere libero dai convincimenti che potrebbe turbare le sue idee. può darsi che una sentenza non sia un sentenza giusta. un sistema di giustizia non può non munirsi di un sistema di impugnazione, cioè un sistema nell’ambito del quale il meccanismo processuale si è messo in condizione di rimediare un’eventuale prova, questa è un esigenza di giustizia, ma ci vuole anche un sistema di certezza e quindi bisogna prevedere una serie infinita di mezzi di impugnazione. allora il sistema italiano prevede la possibilità che avverso ad una sentenza pronunciata di primo grado la parte che la ritiene ingiusta possa proporre un mezzo di impugnazionene. un mezzo di impugnazione avverso un sentenza pronunciata da un giudice di primo grado è l'appello. dunque l’appello è un mezzo di imputazione attraverso il quale si introduce un ulteriore grado di giudizio. per poter condannare un imputato bisogna innanzitutto vedere se il fatto sussiste, cioè c’è stato un omicidio o no? se il tizio che si assume essere vittima è in vita è chiaro che non è stato commesso un omicidio. noi dobbiamo sapere se l’ha commesso, poi bisogna capire se l’omicidio è doloso, preterintenzionale, volontario, colposo ecc. poi dobbiamo stabilire se ci sono circostanze aggravanti o attenuanti per capire quale pena infliggere. allora quando dico di dover scegliere quale tipo di sentenza attaccare. bisogna individuare quale parte di sentenza attacca. io devo individuare in che parte la sentenza dal punto di vista è sbagliato. L’appello è un mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo, quindi mi attengo esclusivamente a ciò che viene detto: il giudice di appello nei limiti della devoluzione verifico se è corretta o no la sentenza di primo grado. concluso il giudizio di appello è possibile sottoporre a verifica dalla Corte di cassazione il procedimento e la sentenza (secondo mezzo di impugnazione, ricorso per cassazione). in cassazione si verifica la fondatezza dei motivi di ricorso nei limiti in cui quei motivi rientrano tra quelli consentiti dalla legge. -misura cautelare dovete sapere che per un processo principale si innesta una misura cautelare, cioè è in corso il procedimento ancora non abbiamo accertato la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato se siamo in fase di indagine, ci sono però delle esigenze che vanno soddisfatte soltanto però con la custodia cautelare in carcere. tipicamente la misura cautelare viene applicata nel corso delle indagini preliminari, ma il codice non ce lo dice, anzi facilita l’applicazione della misura man mano che il processo va avanti attraverso un sistema di presunzione, però può essere applicata in qualsiasi fase. ma siccome i presupposti della misura cautelare sono diversi, si ragiona in termini di probabilità di commissione del fatto. quando voi sentite parlare di gravi indizi di colpevolezza, significa che vi è una valutazione da parte di un giudice circa la probabilità che l’indagato o l’imputato abbia commesso il fatto. ma può darsi che ricorrono gravi indizi di colpevolezza, misura cautelare e poi lo assolvono. quando sopraggiunge l’assoluzione il codice di procedura penale prevede un meccanismo di riparazione che si chiama appunto riparazione dell’ingiusta detenzione per cui sostanzialmente gli si ripaga in denaro il periodo scontato ingiustamente limitato nella libertà personale. per esigenza di giustizia ma anche esigenza di certezza il processo prima o poi si deve concludere esaurito il mezzo di impugnazione esaurito per ricorso in cassazione e il processo si conclude. la sentenza passa in giudicato e dunque si forma il giudicato. è possibile da quel momento dare esecuzione alla pena che è stata data ma soltanto col formarsi del giudicato, può darsi che pronunciata la sentenza di primo grado, l’imputato lascia decorrere i tempi senza proporre mezzi di impugnazione, decorsi i termini la sentenza passa in giudicato. quindi col giudicato si introduce la fase dell’esecuzione. FASE DI ESECUZIONE divieto di BIS IN IDEM→ se l’imputato è stato assolto non si può rifare lo stesso processo per quel fatto. quindi l’ordinamento accetta il rischio che sia rimasto in libertà una persona che è colpevole. e se il processo si conclude con tot anni di detenzione e una persona confessa di aver calugnato le persone che hanno fatto la detenzione. secondo voi il sistema se può tollerare che rimane in libertà un soggetto che può essere colpevole, il sistema può anche tollerare che un colpevole sia in carcere solo perchè sono stati esauriti i gradi di giudizio e la prova dell’innocenza è sopraggiunta rispetto alla conclusione del processo? assolutamente no, tant’è vero che poi dovete distinguere tra mezzi di impugnazione ordinari che sono quelli che portano alla formazione del giudicato (appello, ricorso, cassazione), dai mezzi di impugnazione straordinari cioè quelli che tendono a rimuovere un giudicato che si è già formato→ previsione del processo, appunto un mezzo di impugnazione straordinario, è un mezzo che viene instaurato al fine di rimuovere un giudicato che si è già formato. e tra i presupposti in presenza dei quali è possibile proporre istanza di revisione, vi è la sopravvenienza di nuove prove che sole o insieme ad altre già valutate condurrebbero al proscioglimento del condannato (sopraggiungendo nuove prove). noi abbiamo visto indagine preliminare, udienza preliminare, dibattimento, eventuale grado di appello, eventuali giudizi in cassazione, formazione del giudicato. ma questo cosa significa? che il processo deve svilupparsi necessariamente seguendo questi itinerari? ragioniamo intanto per principi costituzionali: noi abbiamo un principio che è il contraddittorio nella formazione della prova quindi se questo è il principio noi dobbiamo immaginare che del dibattimento non si può fare a meno perchè è lì che si forma la prova in contraddittorio, e mica si può fare un processo sulla base degli atti delle indagini, perchè sono atti non formati in contraddittorio, a meno che non si sia instaurato nella fase di indagine l’incidente probatorio. ma voi dovete ragionare su qualcosa che emerge dai lavori del nuovo codice: quando si ragionava sul nuovo codice, si ragionava verso una strada di un sistema tipo accusatorio, e allora si esaltava il dibattimento come la fase centrale del processo, ed effettivamente lo era, però per fare un dibattimento occorrono una serie di risorse, economiche, umane, tecniche e quant’altro di cui il sistema non dispone. allora si è detto tutti i processi si svolgono con il dibattimento il sistema esplode, cioè nel senso che non ci sarà la possibilità di fare il processo. nel 1988 accanto all’itinerario ordinario si introducono i riti alternativi . il Legislatore costituente nel 2000 quando modifica il 111 da un lato fissa il principio del contraddittorio nella formazione della prova, dall’altro lato dice: è possibile che la legge deroghi questo principio per 3 motivi (art.111 c.p.): 1. il consenso dell'imputato;
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