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Mezzi di prova Capitolo IV Tonini (procedura penale) , Sintesi del corso di Diritto

Riassunti

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 08/01/2016

Danieledogghy
Danieledogghy 🇮🇹

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Scarica Mezzi di prova Capitolo IV Tonini (procedura penale) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! MEZZI DI PROVA (CAP IV) 1) I mezzi di prova tipici e atipici Cn il termine mezzo di prova si intende lo strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova. Il codice prevede quelli tipici perché la loro assunzione è regolamentata. Essi sn: la testimonianza, l'esame delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia affiancata dalla consulenza di parte e i documenti. La regolamentazione permetto al G ed alle parti di valutare nel modo migliore la credibilità e l'attendibilità. Il codice nn impone un'assoluta tassatività, anzi permette, a certe condizioni, l'uso dei mezzi atipici, cioè non regolamentati per L. L'art 189 stabilisce che è possibile inserire una prova atipica purché sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il G dv sentire le parti sulle modalità di assunzione prima di decidere con ordinanza sull'ammissione. Il cod permette che si possano inserire i nuovi mezzi scientifici del futuro. Tuttavia vieta che qst scelta venga fatta dal G in solitudine, che invece deve sentire le parti sulla richiesta di ammissione. Il concetto di prova atipica non è una nozione pacifica. L'ala più radicale la definisce cm un mezzo di prova che mira ad ottenere un risultato diverso dai mezzi di prova tipici. Oggi la prova atipica è rara perché le prove tipiche sn di solito suff. Oggi piuttosto si usano componenti non tipiche all'interno del mezzo di prova tipico. (Es ricognizione tramite un cane addestrato e nn tramite un individuo. Il ricognitore cane è atipico, ma il risultato è qll tipico della ricognizione: riconoscere l'individuo) I requisiti della prova atipica Secondo il 189 può essere assunta se ha 2 requisiti: a) dv essere idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, cioè capace di fornire elementi attendibili e credibili. b) deve assicurare la libertà morale della persona fonte di prova cioè lasciare integra la libertà di autodeterminarsi. (Es nn si può usare la narcolessia o la c.d. macchina della verità) Le modalità per l'assunzione di qst prova, poiché nn sn previste per L, sn stabilite dal G dp aver sentito le parti. La parte ne chiede l'assunzione, il G respinge o accoglie con ordinanza e la decisione è controllabile mediante impugnazione della sent. Il principio di legalità della prova vuol dire che la prova è uno strumento disciplinato per L. Il cod pone nel dettaglio il catalogo dei mezzi di prova e dei mezzi di ricerca della prova. Accanto a qll ordinari vi è la”valvola di sicurezza” della prova atipica. Il presupposto di questa è la mancanza di una prova tipica idonea. Dv rispettare i parametri a) e b) e il G prima dell'assunzione dv sentire le parti. E' corretto dunque affermare che la disciplina della prova risp al principio di legalità La prova atipica nn può essere usata cm strumento per aggirare i requisiti delle prove tipiche altrimenti si trasformerebbe in una truffa delle etichette. Pertanto in tali ip dal codice si ricava un divieto probatorio a pena di inutilizzabilità degli elementi acquisiti. La c.d. ricognizione informale in dibattimento Proprio nell'ottica suddetta è in discussione tale tipo di ricognizione che abbiamo qnd il pm in dibattimento usa chiedere al testimone se è presente nell'aula l'autore del reato. La giuri lo ammette sostenendo che nel corso di un mezzo di prova, qual è la testimonianza, si possa introdurre un elemento atipico. Tuttavia in riferimento a qst ip la dott ha formulato il c.d. principio di non sostituibilià tra metodi probatori. Cioè la discip legale che traccia le caratteristiche essenziali di una prova nn può essere elusa attraverso differenti modalità acquisitive, tipiche o atipiche. Con riguarda alla ricognizione informale, si evidenzia che, mentre nella testimonianza vi è l'esame incrociato per scoprire la verità, la ricognizione dv aver luogo in un contesto idoneo a neutralizzare la tensione emotiva del ricognitore. Più attendibile la ricognizione ftt tra più persone vestite nello stesso modo, piuttosto di qll ftt su di una persona seduta al banco degli imputati. Per qst motivi secondo la dott maggioritaria è inutilizzabile la ricognizione informale. Atipicità e mezzi di ricerca della prova Si discute se sono ammessi mezzi di ricerca della prova atipici. L'orientamento minoritario risp negativamente sostenendo perché considerando che sono posti in essere nella fase delle indagini preliminari (es perquisizione o intercettazione) sarebbe impossibile permettere ciò che è previsto dal 189 cioè che il G dv sentire le parti sulle modalità di assunzione prima di emanare l'ordinanza. Tuttavia la dotto maggioritaria e le SU della Cass ammettono i mezzi di ricerca della prova atipici (es video-riprese al di fuori del domicilio). In qst caso si dà un'interpretazione adeguatrice del 189, nel sento che non si anticipa il contraddittorio nel corso delle indagini per decidere sull'assunzione della prova, ma si svolgerà un contraddittorio successivo sull'utilizzabilità di tali mezzi 2) La testimonianza a) Considerazioni preliminari Il cpp distingue in modo netto tra testimonianza (artt 194 e ss) e l'esame delle parti (artt 208 e ss). Tale distinzione riguarda sia aspetti di diritto processuale che di diritto sostanziale. -Il testimone ha l'obbligo, penalmente sanzionato, di presentarsi davanti al G e di dire la verità. Viceversa l'imputato qnd si offre all'esame incrociato nn ha né l'obbligo di presentarsi né qll di risp alle domande né qll di dire la verità. Infatti è prevista una disciplina sull'incompatibilità a testimoniare: secondo il 197 salvo alcune eccezioni, la qualità di imputato è incompatibile cn qll di testimone. Vengono esaminati sui fatti che costituiscono ogg di prova, sulla resp imputato, per valutare credibilità fonti ed attendibilità elementi di prova. La deposizione dei testimoni e delle parti avviene nella forma dell'esame incrociato (art 209 e 499), cioè lo strumento ritenuto più efficace per l'accertamento dei fatti. La qualità di testimone può essere assunta dalla persona che ha conoscenza dei fatti ogg di prova ma che al tempo stesso nn riveste una delle qualifiche che determinano l'impossibilità a testimoniare (imputato, imputato in un procedimento connesso o collegato, resp civile, sogg civilmente obbligato alla pena pecuniaria) -La persona diventa testimone sl qnd su richiesta di part (o d'ufficio nei casi stabiliti) viene chiamata a deporre davanti ad un giudice nel proced penale Gli obblighi del testimone -1) ha l'obbligo di presentarsi al G. Se nn si presenta senza legittimo impedimento, il G può ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo polizia giudiziaria e può condannarlo al pagamento du una somma 516euro o alle spese che causa la mancata comparizione. 2)Ha l'obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal G per le esigenze processuali. 3) Ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sn rivolte. Se afferma il falso o nega il vero commette il delitto di falsa testimonianza. La libertà morale della persona nell'assunzione della prova dichiarativa. L'at 187 prevede un generale divieto: “nn possono essere utilizzati, neppure cn il consenso della persona interessata, metodi e tecniche idonei ad influire sulla libera autodeterminazione o che possano alterare la capacita di ricordare o valutare i fatti” I mezzi che nn possono essere usati sono es: la tortura (psichica o fisica) , la narcoanalisi, il Lie detector. Il divieto opera oggettivamente: un eventuale consenso nn rende lecito l'uso. Stessa disciplina all'art 64 per l'indagato -Il divieto ha ad ogg le modalità di acquisizione e determina l'invalidità dell'atto acquisito (es dichiarazione) La persona cm fonte di prova dichiarativa Il divieto appena esaminato vale nei confronti della persona qnd essa viene in rilievo cm “fonte di prova dichiarativa” e cioè qnd ciò che si cerca appartiene al foro interno dell'individuo e nn esiste indipendentemente dalla sua attuazione. In tal caso vi è una diff netta con l'imputato per il quale vengono in gioco le norme Cost sul dir alla difesa e la presunzione di innocenza e le norme delle Convenzioni Internazionali; tali norme delineano un pieno diritto a nn collaborare. L'imputato dv essere libero di scegliere se collaborare e di determinare il contenuto della dich. -Per gli altri individui, che potrebbero vestire la qualifica di testimoni, le norme Cost che tutelano la repressione dei reati, giustificano una servitù di giustizia che rende punibile il rifiuto di risp o la falsità. Anche qui vi è un limite: il processo volitivo del sogg resta inviolabile da parte dell'Autorità e da parte del soggetto interssato La persona come fonte di prova reale La persona può venire in rilievo nn per la propria dich ma per elementi che esistono già a prescindere dall'attività di indagine. Ed l'individuo ha un volto, una voce, un corpo. A tale proposito vengono in rilievo attività cm: l'identificazione, le ricognizioni, le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le consulenze tecniche e le perizie. Per ognuna di esse vengono in rilievo dir Cost da tutelare che dipendono dalla libertà compressa in ognuna di qst attività. Prima fra tt viene in rilievo la libertà personale. In tale senso l'imputato nn differisce significativamente dal quivis de populo. La norma di riferimento è l'art 13 co 2 Cost che stabilisce che la libertà personale può essere limitata in presenza di un atto motivato dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti per L b)La deposizione: oggetto e forma E' resa nel dibattimento nelle forme dell'esame incrociato (le regole art 498 e 499) -Il testimone è esaminato sui fatt che costituiscono oggetto di prova (194) a) Le domande dv essere pertinenti cioè riguardare fatti a cui si riferisce l'imputazione, sia fatti dai quali dipende l'applicazione di L processuali, cm l'accertamento dell'attendibilità della dichiarazione. b)Le domande dv avere ad ogg fatti determinati. Il testimone nn può esprimere valutazioni personali salvo che sia impossibile scinderli dalle valutazioni dei fatti. c)Nn può deporre su voci correndi nel pubblico -L'esame del testimone può avere ad oggetto i legami di parentela o di interesse cn le parti o cn altri testimoni o possono riguardare circostanze che servono ad accertare la credibilità delle parti o di altri testimoni. Altri limiti riguardano la personalità dell'imputato o del testimone. Le disposizioni sulla moralità dell'imputato sn ammesse sl per qualificare la personalità dello stesso in relazione al reato e la pericolosità, sempre che si tratti di fatti specifici. assunta o a causa dell'attività esercitata La ratio dell'incompatibilità Vi possono essere due ordini ragioni. Le prime 3 vogliono escludere che alcune persone abbiano un obbligo, penalmente sanzionato di dire il vero. Qst nn possono testimoriare ma possono dare il loro contributo conoscitivo senza obbligo penale di dire la verità, si tratta del mezzo di prova denominato “esame delle parti”. L'altro ordine di ragioni vuole escludere che possano deporre quegli stessi sogg che hanno svolto “nel medesimo procedimento” le funz di giudice, pm o loro ausiliari o altre funz ritenute incompatibili cn qll di G. Art 197 lett a) non possono essere assunti come testimoni ma solo sentiti ex210 gli imputati concorrenti nel medesimo reato o situazioni assimilate (per esempio cooperazione colposa) L' incompatibilità opera a prescindere dal fatto che i procedimenti sono riuniti o meno. Cessa quando l'imputato riceve la sentenza irrevocabile ; infatti può essere chiamato a rendere testimonianza solo quando ottiene una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna, di patteggiamento. In questa ip il legislatore ritiene che l'imputato non corre rischi perché non può essere non può essere processato una seconda volta per il medesimo fatto storico. -Art 197 lettera b) di regola non possono essere assunti come testimoni ma solo senti ex articolo 210 1) imputati in procedimenti legati da una connessione debole cioè quelli in cui i reati per cui si procede sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri ( è la cosiddetta connessione teleologica) esempio quando l'imputato di un omicidio viene chiamato a deporre su un procedimento relativo al occultamento di cadavere addebitato un altro soggetto 2) imputati in procedimenti collegati ai sensi del 371 c'è collegamento quando ad esempio la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato oggi un'altra circostanza Questa regola ha due eccezioni i n primo luogo possono essere chiamati a deporre come testimone questi soggetti quando nei loro confronti è stata emessa una sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna, patteggiamento. ( ratio già vista) la seconda accezione, più complessa ed è una novità del 2001 e infatti gli imputati menzionati divengono compatibile con la qualifica di teste se nel corso dell'interrogatorio hanno reso dichiarazioni su fatti altrui cioè concernenti la responsabilità di altri imputati collegati o connessi teleologicamente. In questo caso la compatibilità è parziale cioè è limitata ai fatti altrui oggetto delle precedenti dichiarazioni ,non su fatti diversi. A tale fine infatti l'articolo 64 comma 3 prevede che nel corso dell'interrogatorio fatto dal pm dalla polizia giudiziaria, siano avvertiti che se le dichiarazioni responsabilità altrui dovreanno deporre come testimone. È una testimonianza cn particolari garanzie. (prima fra tutte l'assistenza difensiva - Art197 lettera c) non possono essere assunte come testimoni le persone che nel medesimo processo sono presenti nella veste di responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria .Possono rendere dichiarazioni su loro consenso o richiesta solo in qualità di parti cioè senza che siano senza l'obbligo penalmente sanzionato di dire il vero -Art 197 lettera d) nn possono essere assunti come testimoni coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice , pubblico ministero o loro ausiliario (per esempio cancellieri , segretari che hanno funzioni serventi) La ratio perché non sono più psiichicamente terzi rispetto agli atti compiuti; di tali atti può essere data prova soltanto mediante i verbali che sono stati redatti . Sono altresi' incompatibili il difensore che abbia svolto attività investigativa e coloro che hanno formato la documentazione dell'intervista o che hanno redatto la relazione che recepisce le dichiarazioni scritte. Dato che quello del 197 è un' eccezioni all'obbligo di testimoniare deve essere interpretato restrittivamente . Pertanto il difensore può essere sentito sentito per il resto, cioè fuori dall'attività investigativa svolta, salvo quanto prevede il codice deontologico. Allo stesso modo può essere sentito , al di fuori di queste ipotesi, colui che ha svolto la documentazione investigativa difensiva e) Il privilegio contro l'autoincriminazione può accadere che durante l'esame incrociato le parti formulino domande che potrebbero indurre il testimone ad incolparsi di qualche reato. In queste ip il se il testimone fosse obbligato a risp secondo verità si troverebbe nella penosa alternativa: o rispondere incriminandosi oppure di dire il falso. Nel primo caso gli sarebbe attribuito il reato di cui ha parlato nel secondo caso il reato di falsa testimonianza. Qst è una situazione che la Costituzione non permette perché tutela i diritti fondamentali, in particolare il dir di non incriminare se stesso ( articolo 2 e 24 comma 2 della Cost) per questo motivo il Codice stabilisce che non può essere obbligato a deporre su fatti dei quali potrebbe emergere le sue responsabilità penale. -Il privilegio: la situazione giuridica soggettiva è regolamentato dall'articolo 198 comma 2 viene definita così da una terminologia anglosassone che vuol dire "essere esente da un regime ordinario"( esenzione prevista per legge per tutelare un interesse privato ) Il teste ha diritto di non rispondere non soltanto alla singola domanda ma a tutte le domande che concernono quei fatti . Il presupposto è la semplice probabilità che possa derivare una responsabilità penale non è sufficiente che possa invece dierivare una responsabilità di tipo civilistico amministrativo. Alla posizione giuridicq soggettiva del teste non corrisponde a capo di chi interroga interroga l'obbligo di informarla che può non rispondere. Né è vietato alle parti di fare domande autoincriminanti per il testimone; non sempre sanno che la risposta potrebbe porterebbe ad incriminarlo . In ogni caso il teste è libero di scegliere risp o meno. - Il destinatario del divieto articolo 198 comma 2 stabilisce un divieto probatorio che ha come destinatario il giudice, cioè quando il testimone si rifiuta di rispondere alla domanda auto incriminate la legge vieta al G di costringerlo. È un divieto probatorio che se viene violato comportw la inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese . Naturalmente il privilegio eccepito deve essere fondato e non pretestuoso, perciò il testimone deve dare una giustificazione con l'ovvio limite che non può essere obbligato a precisare troppi dettagli i(n caso contrario potrebbe fornire una dichiarazione contro se stesso) Il G valuta le dichiarazioni e se lo ritiene infondate rinnova al testimone l'avvertimento dell' obbligo di dire la verità. In ogni caso il testimone può decidere di fornire delle dichiarazioni autoincriminanti e per questo il codice appresta una regolamentazione specifica. - le risposte autoincriminanti una volta che il testimone le abbiamo prese ed emergono indizi di reità a suo carico per un reato pregresso in base all'articolo 63 l'autorità procedente (il G, il pm o la polizia) deve interrompere l'esame ,deve avvertire il soggetto che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e infine deve invitarlo a nominare un difensore. Quanto al valore probatorio il codice prevede prevede una inutilizzabilità soggettivamente relativa. Infatti esse non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese la ratio e qlli di tutelare il privilegio che altrimenti sarebbe sacrificato. Quindi nel nostro ordinamento viene accolto il principio nemo tenetur se detergere -Dichiarazioni rese dal testimone che avrebbe dovuto essere sentito come indagato o imputato il secondo comma dell'articolo 63 prevede un'ulteriore previsione quando una persona che avrebbe dovuto essere sentita fin dall'inizio come indagato o imputato dalla polizia e che pertanto l'avrebbero dovuta avvertire sulla facoltà di non rispondere. Il codice in questi casi prevede l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni. Le dich del soggetto non possono essere utilizzate né contro la persona che le ha rese né contro altre persone. È un'inutilizzabilità assoluta f) Il testimone prossimo congiunto dell'imputato i prossimi congiunti dell'imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni. Ciò perché il rispetto dei sentimenti familiari si antepone all'interesse la giustizia, quindi all'accertamento dei fatti. Sono prossimi congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge i fratelli e le sorelle gli affini nello stesso grado, gli zii e nipoti. Fra i prossimi congiunti non sono compresi gli affii, ancorché sia morto il coniuge e non vi siano prole. Il testimone prossimo congiunto deve essere avvisato dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la disposizione. Se l'avviso è omesso la dichiarazione resa è affetta da nullità relativa. L'eventuale falsa testimonianza non è punibile nel caso venga regolarmente avvisato. Se decide di deporre non può rifiutarsi di rispondere alle singole domande e commette reato di falsa testimonianza. Non opera suo favore la causa di non punibilità 384. -Persone assimilate ai prossimi congiunti in base all'articolo 199 la facoltà di astenzione e il diritto al preavviso sono estesi ad altre persone. La facoltà di astensione opera in favore di colui che è legato all'imputato da vincoli di adozione; opera, con alcuni limiti, in favore a)di chi convive o abbia convissuto con esso pur non essendo il coniuge b) del coniuge separato dall'imputato c)della persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato. La facoltà di astensione in questi casi è limitata ai fatti verificatisi o appresi dall' imputato durante la convivenza coniugale. I prossimi congiunti ed i soggetti equiparati non possono astenersi dal deporre, sono obbligati a farlo quando hanno presentato denuncia ,querela istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato g) La violazione degli obblighi del testimone prima che inizi l'esame incrociato il giudice deve avvertire il testimone dell'obbligo di dire la verità. Lo informa sull'obbligo e sulle responsabilità penale per falsa testimonianza . Il testimone legge la formula secondo la quale s"i impiega a dire tutta la verità ea non nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza " Dopodiché e inviato a fornire le sue generalità e quindi ha l'inizio l'esame incrociato. È tenuto a rispondere alle domande poste, di regola ,delle parti ed ,eccezionalmente , dal G d'ufficio. Il codice prevede una disciplina puntuale nel caso in cui il testimone viola l'obbligo di rispondere secondo verità. Il giudice in questi casi infatti può rivolgere un ammonimento a rispettare tale obbligo; non possono farlo invece direttamente le parti che possono soltanto sollecitare il giudice. Un ammonimento rivolto direttamente dalle parti al testimone configurerebbe una domanda vietata in quanto può nuocere alla sincerità delle risposte. Può accadere, in primo luogo, che il testimone che si rifiuti di deporre fuori casi previsti per legge. In questo caso il giudice può avvertirlo sull'obbligo, se il testimone persiste con il rifiuto, il G dispone l'immediata trasmissione degli atti al p.lm perché proceda a norma di legge. Qst'ultimo darà inizio alle indagini preliminari per accertare reato di falsa testimonianza , inoltre potrà chiedere al giudice la misura cautelare se ricorrono i presupposti In secondo luogo può accadere che il testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite. Il G in questo caso su richiesta di parte o d'ufficio gli rinnova l'ammonimento dell'obbligo di dire la verità. Ove il pm non prende subito l'niziativa cioè nn chiede subito un verbale dell'udienza, il G potrà attivarsi soltanto al termine del dibattimento. Ai sensi legge 207 comma 2 "con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio" il G se vi sono gli indizi del reato di falsa testimonianza informa il pm e gli trasmette gli atti . In ogni caso è fatto divieto di arrestare in udienza il testimone per testimonianza falsa o reticente. h) il segreto professionale alcuni testimoni con determinate qualifiche hanno il potere- dovere di non rispondere perché altrimenti violerebbero l'obbligo di segreto professionale. L'obbligo del segreto professionale segreto può essere definito come qualificato perché aspetta soltanto ai professionisti indicati all'articolo 200 cpp (esempio ministri di culto, avvocati) -La tutela penale del segreto professionale Per segreto si intende la notizia che non deve essere portata alla altrui conoscenza e che pertanto non è già notoria. Di solito è un fatto della vita privata che il singolo ha interesse a mantenere riservato, ma la necessità di tutelare i propri interessi comporta la necessità di rivolgersi a soggetti che hanno specifiche competenze. In questi casi il singolo è costretto a riferire notizie riservate. La disciplina deve essere coordinata con il codice penale che prevede articolo 622 un divieto di rivelazione in capo a chiunque abbia avuto notizie un pfatto segreto per ragioni del proprio stato ufficio della propria professione o arte. La rivelazione senza giusta causa è punita qnd può alla persona che si è rivolta al professionista. Per tale disciplina il codice di procedura penale riconosce la facoltà di non rispondere ad alcuni professionisti indicati all'articolo 200. Quelli non elencati da questo articolo sono detti professionisti comuni, sono considerati alla pari degli altri testimoni e devono rispondere con l'obbligo di verità che costituisce una giusta causa ai sensi delle 622 cp ; pertanto non commettono delitto di rivelazione di segreto. (se un traduttore nel tradurre un documento si rende conto che si tratti di frode fraudolenta, avrebbe il segreto ex 622 cp tuttavia dato che nel processo penale è chiamato a essere testimone deve rispondere secondo verità e non commette il delitto di rivelazione perché c'è una giusta causa) -I professionisti qualificati sono indicati all'articolo 200 in base al cpp hanno la facoltà di non deporre, in base al cp viene puniita la rivelazione (622 cp) perciò da queste due norme si ricava che hanno il potere-dovere di non rivelare quanto appreso se può derivare pregiudizio per il cliente. Se il professionista qualificato depone comunque sul fatto del genere non potrà invocare la giusta causa perché il codice di procedura penale gli riconosce invece la facoltà di astenersi . Sullo sfondo di questa disciplina vi sono due esigenze in conflitto che devono essere bilanciate: una è quello di accertare giustizia, l'altra di tutelare l'interesse degli individui che non possono fare a meno di rivolgersi a professionisti a cui depositare informazioni particolarmente delicate. Di regola si tratta di situazioni che involgono interessi di rango costituzionale per esempio l'interesse a professare la propria fede religiosa ;l'interesse a difendersi in ogni tipo di processo; interessa alla salute; in questi casi è costretto il privato a rivolgersi ad un professionista. - occorre però che il professionista qualificato e messi a conoscenza e vengo a conoscenza del segreto per ragioni del proprio mistero ufficio professionale, non con qualità di cittadino comune, cioè indipendentemente dall' incarico professionale, altrimenti resta vincolato a deporre secondo verità .Un successivo incarico non potrebbe sollevarlo da tale obbligo. L'articolo 200 pone un ulteriore limite: è necessario che il professionista qualificato non abbia comunque un obbligo giuridico di riferire quel fatto all'autorità giudiziaria. Ciò accade per esempio al medico professionista privato che ha prestato la propria assistenza alla persona offesa di un delitto procedibile d'ufficio (non di una contravvenzione) in tal caso egli ha l'obbligo di referto, sia pure limitatamente al delitto che emerge dall'accertamento sanitario; su tali fatti il medico non può opporre il segreto professionale e deve deporre come testimone. La rivelazione non costituisce rivelazione del segreto professionale perché l'obbligo di deporre derivanti dall'obbligo di referto costituisce una giusta causa ai sensi dell'articolo 66 22 cp Quando il professionista qualificato eccepisce il segreto il giudice provvede a fare gli accertamenti necessari. Se ritiene fondata l'eccezione rispetto la facoltà di tacere, se la ritiene infondata ordina il testimone di deporre -Le categorie di prof qualificati. art 200 prevede cm sogg che possono opporre il segreto professionale a) i da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare l'esistenza di un ulteriore fatto da provare. Poiché il rapporto tra il fatto noto e quello da provare è espresso da una regola, la prova scientifica rientra lnella più vasta categoria della prova critica un indizio. La scienza ha le seguenti caratteristiche: ha per oggetto i fatti della natura; è ordinata secondo un insieme di regole generali denominate leggi scientifiche che sono collegate tra loro in modo sistematico ; accogliere un metodo controllabile dagli studiosi. L'impostazione tradizionale ritiene la scienza illimitata, completa e infallibile. In questo caso è sufficiente che il giudice nomini un perito perito e lo obblighi ad operare secondo verità. Così funzionava il sistema misto prevalentemente inquisitorio del codice del 1930 . La perizia veniva svolta in segreto e poi veniva resa nota alle parti. Ill giudice poteva aderire senza motivare la propria decisione. Il pericolo: lo scienziato non dava una giustificazione della propria attività. Il positivismo invece ci insegna che la legge scientifica è limitata, incompleta e fallibile. Ne deriva che ciascuna parte del processo ha un nuovo diritto quello di mettere in dubbio l'ipotesi che è stata formulata dall'altra parte o dal perito nominato dal giudice. La prima conseguenza è che ciascuna parte può dimostrare le differenti regole che diano una spiegazione alternativa ( es che al momento del fatto erano presenti altre cause idonee a provocare l'evento) ne deriva il potere di ricercare la prova . Seconda conseguenza è il metodo falsificazionista elaborata Popper. Se veramente la causa era quella identificata e se in base a regole note avrebbe dovuto provocare determinate conseguenze ; allora si indaga se queste conseguenze si sono verificate. Se sei accerta che una sola non si è verificata si mette in dubbio la legge scientifica. - Il diritto alla prova scientifica il diritto alla prova comporta il potere di compiere indagini sui fatti che permettono di operare un tentativo di smentita dell'addebito. Oggi accettiamo una concezione post positivista secondo la quale la scienza non rappresenta più una verità inconfutabile allora tra il diritto di prova delle parti rientra quello di provare anche quel particolare tipo di prova che è la prova scientifica ( va prima) b) La configurazione della prova per esperti Premessa terminologica il perito nominato dal giudice nel processo penale trova corrispondenza terminologica del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice nel processo civile; invariata rimane la definizione di consulente tecnico di parte nei due processi. Nel corso della storia del processo penale la prova per esperto ha assunto differenti configurazioni. Nel 1913 avevamo un sistema prevalentemente accusatorio e poi siamo passati al sistema prevalentemente inquisitorio del 1930 in cui il perito era l' ausiliario di un giudice che aveva l'iniziativa probatoria. Nel sistema prevalentemente accusatorio del 1988 la perizia è diventata un mezzo di prova che si svolge in contraddittorio. -La perizia È mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze il giudice con quelle di un esperto . Dve essere disposta dal giudice qnd occorre compiere una valutazione per la quale sono necessarie specifiche competenze tecniche, artistiche o scientifiche (220 comma 1) La perizia ha 3 funzioni : 1) svolgere indagini per acquisire dati probatori 2) acquisire gli stessi dati selezionandoli e interpretandoli 3) effettuare valutazioni sui dati acquisiti l La prova scientifica, come abbiamo detto, è la prova che partendo da un fatto dimostrato utilizzano legge scientifica per accertare l'esistenza di un ulteriore fatto da provare. Esprime una relazione certa o statisticamente significativa tra due fatti della natura . Fino a quando la legge scientifica può essere identificati e applicata dal giudice in base a conoscenza non specifica, non è indispensabile l'apporto di un esperto ; ove le conoscenze tecniche richieste siano specifiche il giudice deve richiedere l'aiuto di un esperto. La nozione di competenza specifica ha un ampio grado di elasticità e variabilità nel tempo perché poco alla volta le leggi scientifiche meno complesse diventano patrimonio dell'uomo comune. Mentre il testimone espone un fatto, il perito dà una valutazione su di un fatto al fine di precisare legge scientifica applicabile. In realtà a volte la perizia è anche una prova rappresentativa di ciò che il perito ha fatto o percepito nell'adempimento dell'incarico c) La consulenza tecnica di parte fuori dalla perizia. la perizia non è l'unico strumento che permette di raggiungere le finalità indicate nell'art 220. Esiste la consulenza tecnica di parte all'interno della perizia e un'analoga consulenza "fuori dai casi perizia" (233 ) La consulenza tecnica di parte all'interno della perizia è una forma di assistenza tecnica all'interno dell'omologo mezzo di prova: il consulente ha il diritto di assistere alle operazioni peritali, di fare osservazioni e riserve nell'interesse della parte privata o del pm . -La consulenza tecnica di parte fuori dai casi perizia (233) è lo strumento introdotto dal codice delll'88 per attuare il diritto delle parti alla prova per esperti . Sia il pm sia le parti private possono avvalersi di specialisti. Qst strumento serve per fornire al G le valutazioni necessarie per motivare la decisione: il consulente delle parti private e quello del pm sono sentiti con esame incrociato in dibattimento; nell'udienza preliminare in base a domande poste dal G. Formalmente il codice non attribuisce alla consulenza tecnica la natura di mezzo di prova ma tale natura è stata riconosciuta nel 1999 da MIB secondo la quale i consulentei di parte possono fornire gli elementi utili per la decisione, restando superflua la nomina del perito. Il G quindi ha l' alternativa:a) deve utilizzare le valutazioni operate da un consulente tecnico di parte b) disporre una per una perizia La consulenza tecnica fuori dalla perizia mediante la nomina di un consulente tecnico fuori dalla perizia ciascuna parti ha il diritto di tentare di convincere il G di applicare la legge scientifica che ritiene corretta. Vieni così eliminato quel filtro tra G ed esperti di partie che era costituito dalla necessaria presenza del perito . Anche qui si può fare una correlazione tra sistemi processuali. Nel processo misto prevalentemente inquisitorio del 30 il consulente di parte era un ausiliario della medesima e non poteva essere sottoposto ad interrogatorio e si doveva limitare a presentare memorie scritte . Nel sistema accusatorio puro anglo americano invece della perizia esistono testimoni esperti nominati dall'accusa e della difesa e vengono ammessi a deporre in dibattimento. Nel codice dell' 88 la consulenza delle parti è diventata un mezzo di prova a disposizione della medesima ,ma non ha le caratteristiche della testimonianza. Anche in questo caso il codice vigente si caratterizza come prevalentemente accusatorio, restando distanti dal modello anglo americano d) Le garanzie all'interno della perizia rispetto agli altri strumenti di conoscenza di valutazione la perizia si caratterizza per essere un mezzo di prova particolarmente garantito infatti sin dql conferimento dell'incarico si instaura un contraddittorio tra il perito e consulente di parte, i quali posso assistere alle operazioni, avanzare osservazioni e richieste. Il G formula le domande anche se deve sentire difensore e consulenti di parte. In ogni caso il potere di compiere l'accertamento e di valutare gli esiti compete al perito ; perciò le parti possono soltanto cercare di dimostrare l'erroneità o la lacunosità della perizia . Emerge la funzione para-giudiziale del perito che deve risolvere le questioni tecnico scientifiche e fornire un aiuto prezioso al giudice . L'esecuzione di una perizia presenta vari vantaggi : riduce i rischi di errore , favorisce il confronto tra esperti, economizzate le risorse, fa sì che l'esperto non persegue interessi di parte e infine è una scelta obbligata quando le parti non siano in grado di operarla. -L'ammissione della perizia di regolare la perizia è disposta a richiesta di parte ma può essere disposta anche d'ufficio nel dibattimento perché il giudice può avvertire la necessità di questa per motivare la decisione. Durante le indagini la perizia può essere svolta nella forma di incidente probatorio e quindi soltanto su richiesta del p.m., dell'indagato. Può essere disposta dal giudice per le indagini preliminari nelle ip previste dal 392 (in sintesi quando la persona ,le cose , i luoghi da esaminare sono soggetti a modificazione non evitabile o quando si prevede che la perizia durerà più di 60 giorni. -La scelta del perito il G sceglie il perito in base a precisi vincoli articolo 221 comma 1 tra le persone iscritte agli albi esistenti presso il singolo Tribunale o, eccezionalmente, al di fuori di qst purché sia una persona con particolare competenza tecnica e il G deve dare una motivazione Sono previste situazione di incapacità di incompatibilità del perito (222) simile a quello del G. Il legislatore vuole che sia terzo e imparziale vista la delicata funzione. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo che sussistano uno dei motivi di astensione 223. Segnaliamo che uno dei motivi di incompatibilità l'abbiamo quando il perito viene citato come testimone cioè ha conosciuto fatti oggetto di prova prima di assumere l'incarico . -il conferimento dell'incarico il perito deve presentarsi in udienza ed impegnarsi ad adempiere al proprio ufficio secondo verità 226 cpp 373 cp. La formulazione dei quesiti spetta al G sentite le parti , da questo momento i consulenti possono assistere allo svolgimento della perizia presentare osservazioni e riserve e proporre specifiche indagini -L'attività del perito una volta che il giudice ha precisato i quesiti il perito godi propri poteri di direzione ed'impulso; tuttavia resta sotto il controllo del giudice nel momento in cui prende contatto con materiale probatorio e quando occorre risolvere questioni relative ai propri poteri. Il perito può prendere visione soltanto agli atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento. Il G può autorizzare il perito ad assistere all'esame delle parti o all'assunzione delle prove. Il perito può chiedere notizie all'imputato, all'offeso, alle altre persone informate, con il limite che tali elementi possono essere utilizzati soltanto ai fini dell'accertamento peritale. Il perito può essere autorizzato dal giudice a servizi ausiliari di fiducia che però non danno apprezzamenti e valutazioni . Il G ha il potere di adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. Ad esempio più con poteri coercitivi può stabilire la consegna di documenti; può disporre del medesimo se consegnato il corpo del reato. -La relazione peritale . Il prodotto finale di questo particolare mezzo di prova è la relazione che il perito dovrebbe svolgere, di regola, oralmente oppure per iscritto su autorizzazione del G (nella prassi quasi sempre per iscritto) Tuttavia dopo la relazione scritta il perito può essere sottoposto agli esami incrociato, in tal modo viene recuperato il contraddittorio sulla prova scientifica. Al pari degli altri mezzi di prova il giudice non è vincolato alla perizia e può disattendere le conclusioni dando una adeguata motivazione. Il giudice si dice che peritus peritorum. Ad esempio potrebbe individuare un nuovo perito. - Il divieto di perizia criminologica. L'articolo 220 comma 2 pone il divieto di perizie volte ad accertare il carattere e la personalità dell'imputato e le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche perimenti sono vietate le perizie per stabilire l' abitualità o la professionalità del reato e la tendenza a delinquere. Sono ammesse soltanto perizia dell'imputato che vogliono accertare una malattia mentale . La ratio è l'esigenza di tutela a presunzione di innocenza perché gli accertamenti criminologici potrebbero condizionare il giudizio di reità violando così il principi fondamentale del diritto penale come quello di materialità . iInoltre tali accertamenti violerebbero la riservatezza e ciò non è compatibile con il dovere di considerare non colpevole sino alla sentenza definitiva l'imputato. Dopo che la condanna diviene irrevocabile la perizia criminologica e ammesso in relazione alla fase di esecuzione della pena e della misura di sicurezza. In tal caso la perizia infatti è svolta è in nei confronti di un colpevole, ed è funzionale alla richiesta di una misura alternativa alla pena detentiva e) Il consulente tecnico di parte le parti possono nominare consulenti tecnici sia relazione della perizia già disposta, sia al di fuori della perizia. -La consulenza di parte nella perizia. Quando è stata disposta la perizia le parti hanno la facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti. Al consulente tecnico si applicano le cause di incapacità , di incompatibilità che sono previste per il perito. Le parti private non hanno l'obbligo di scegliere il consulente tecnico all'interno degli di albi, tuttavia sarà loro interesse nominare una persona con comprovate capacità tecnica. Il pm deve nominare, di regola, un perito iscritto negli albi dei periti. I consulenti possono assistere al conferimento dell'incarico e presentare e presentare al giudice richieste, osservazioni riserve delle quali è fatta menzione nel verbale, poi sono assistere allo svolgimento della perizia proponendo al perito specifiche indagini , possono presentare richieste, osservazioni, riserve e di esse è data mansione nelle relazioni peritali. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, possono conoscere le relazioni, chiedere al giudice autorizzazione ad esaminare la persona, la cosa, il luogo ogg di perizia. La normativa è ricavabile per analogia con quanto previsto per il perito salvo le differenze espressamente previste dal codice. Ad esempio nonostante la mancanza di una norma espressa si ritiene che l'oggetto della consulenza tecnica di parte è quello della perizia cioè svolgere indagini , acquisire dati valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche scientifiche artistiche. Identici sono limiti come come il divieto di accertamenti sulla personalità e il carattere dell'imputato. Identico è lo strumento quale sono sentiti di battimento cioè l'esame incrociato che si svolge nelle forme simili a quelle per il testimone. A differenza del perito che assume l'obbligo penalmente sanzionato di far conoscere la verità, nessun obbligo del genere previsto per il consulente di parte. Naturalmente un' eventuale menzogna può influire sulla valutazione prospettata dal consulente stesso. -La consulenza di parte fuori dalla perizia sia la parte pubblica sia la parte privata possono svolgere la propria attività anche quando il giudice non ha disposto una perizia, iil parere può essere esposto oralmente o mediante memorie scritte. Il codice (nonna) detta una regolamentazione unitaria dalla quale sfugge il consulente del pm limitatamente alla fase delle indagini preliminari, ne parleremo. Il consulente nominato dalla parte privata svolge investigazioni difensive per cercare di individuare elementi di prova e può conferire con le persone che possono dare informazioni, visionare gli atti previa autorizzazione, e il materiale che l'Autorità ha posto sotto sequestro. Il difensore della parte privata può scegliere se presentare o meno al G gli elementi di prova raccolti dal consulente tecnico. Nell'indicare il titolare della facoltà di nominare il consulente tecnico fuori dalla perizia il 233 comma 1 fa riferimento a "ciascuna parte." Il termine va inteso in senso atecnuco, va riferito anche alla persona offesa e all'indagato che nel montaggio di preliminari sono parti potenziali. Tali soggetti possono nominare consulenti numero non superiore a 2. Anche in questo caso vi sono situazioni di incompatibilità uguali alla consulenza tecnica e peritale cioè non può essere nominato come consulente tecnico colui che deve prestare l'ufficio di testimone -Natura della consulenza tecnica di parte. La consulenza tecnica di parte è insieme espressione della difesa tecnica e mezzo di prova scientifica tecnica o artistica. Si discute se il consulente posso essere chiamato a deporre soltanto dalla parte che lo ha nominato o anche delle controparti queste ultime quantomeno possono contro esaminarlo. Siamo in presenza di una fonte di conoscenza singolare che le parti possono sottoporre al giudice per incidere sul suo convincimento. Anche in ambito tecnico specialistico ormai affermato il principio dispositivo: le parti l'onere di fornire prove mediante proprio esperti salvo che il potere officioso del giudice se lo ritiene necessario di interpellare un perito di propria fiducia
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