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Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova - Sintesi, Appunti di Diritto Processuale Penale

Riassunto dei mezzi di prova e di ricerca della prova (Procedura Penale).

Tipologia: Appunti

2019/2020
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Caricato il 17/06/2020

camilla.valas
camilla.valas 🇮🇹

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Scarica Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova - Sintesi e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! MEZZI DI PROVA (LIBRO 3 – Titolo II) Vengono acquisiti durante l’incidente probatorio, l’udienza preliminare o il dibattimento. 1. TESTIMONIANZA (194-207) Testimone – è la persona che, essendo ritenuta a conoscenza di un fatto che deve essere accertato, è chiamata ad enunciare le sue conoscenze di quel fatto. DOVERI ▪ PRESENTARSI AL GIUDICE se citato a comparire (salvo legittimo impedimento) ▪ rendere la DICHIARAZIONE con cui si impegna a dire la verità (salvo se < 14 anni) ▪ ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI date dal giudice per le esigenze del processo ▪ rispondere secondo VERITÀ e COMPLETEZZA (fermi i diritti di non incriminarsi e di astenersi dal rispondere a tutela di un segreto) CAPACITÀ – TUTTI gli esseri umani INCOMPATIBILITÀ ➢ imputato ➢ coimputati ➢ responsabile civile ➢ civilmente obbligato per la pena pecuniaria ➢ giudice ➢ PM ➢ ausiliari di giudice e di PM ➢ difensore che ha svolto indagini difensive OGGETTO A. FATTI che devono essere ACCERTATI B. rapporti di PARENTELA o INTERESSE tra lui e le parti o gli altri testimoni C. tutte le CIRCOSTANZE RILEVANTI ai fini di valutare la sua credibilità NON PUÒ DEPORRE a) sulle dichiarazioni rese da indagato e imputato b) sulle dichiarazioni rese al testimone da una persona di cui egli rifiuta o non è in grado di indicare l’identità c) sulle voci correnti nel pubblico d) sulla moralità dell’imputato e) su fatti che servono a definire la personalità della PO f) sui suoi apprezzamenti personali g) nei procedimenti per i reati sulla vita privata e sulla sessualità della PO TESTIMONIANZA INDIRETTA (195) È la testimonianza di chi ha appreso la notizia, che egli riferisce nel processo, non presenziando all’accadimento del fatto narrato (o avendone comunque certezza diretta), ma dal racconto, anche non orale, avutone da un’altra persona (teste di riferimento). Il testimone indiretto: ➢ se non vuole o non può indicare la persona da cui ha ricevuto la dichiarazione, NON può riferire alcunché a titolo di testimonianza; ➢ NON può riferire le dichiarazioni dell’indagato o imputato menzionate nell’art. 62; ➢ NON può riferire quanto ha appreso sull’oggetto di un segreto da una persona tenuta al segreto professionale o d’ufficio, (a meno che questa abbia deposto su tale oggetto o lo abbia divulgato in altro modo). La PG NON può riferire: ➢ le dichiarazioni rese dall’indagato o imputato in atti del procedimento; ➢ le dichiarazioni, che deve verbalizzare, ad essa rese dalle persone informate dei fatti o da quanti le hanno presentato una denuncia, una querela o un’istanza orali. Quando il testimone si atteggia a testimone indiretto: ▪ il giudice può ammettere d’ufficio l’esame del teste di riferimento; ▪ le parti, anche se non hanno indicato il teste di riferimento nella lista predibattimentali, hanno diritto, a richiesta, a che il giudice ammetta l’esame di costui. Le dichiarazioni del teste di riferimento possono essere utilizzate come prova TESTIMONIANZA ASSISTITA (197 bis) Si tratta della testimonianza resa dall'imputato in un procedimento connesso o collegato ed è proprio per via del collegamento tra il processo in cui egli è imputato ed il processo in cui egli è chiamato a testimoniare che necessita dell'assistenza obbligatoria del proprio difensore. Questa norma, introdotta dalla L. 63/01, prevede quindi una speciale garanzia (che è l'assistenza obbligatoria del difensore), per tali soggetti, imputati in un processo e testimoni in un processo collegato o connesso, che si trovano costretti a deporre. TESTIMONE ANONIMO L’anonimato è consentito solo in caso di un concreto e attuale pericolo per la vita o sicurezza del testimone o in caso di operazioni sotto copertura. Il giudice deve sempre essere messo a conoscenza dell’identità del testimone per poterne valutare al meglio l’attendibilità. 2. il giudice invita il riconoscente a dichiarare: - se ha già eseguito la ricognizione di tale persona, - se prima o dopo il fatto per cui si procede l’ha vista (anche ritratta in fotografia o altrimenti), - se la suddetta gli è stata indicata o descritta, - se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento; 3. in assenza del riconoscente, il giudice procura la presenza di almeno 2 persone il più possibile somiglianti (dette comparse o birilli o distrattori), nell’aspetto e nell’abbigliamento, al riconoscendo (cioè il soggetto che deve subire la ricognizione) e invita quest’ultimo a scegliere il suo posto rispetto alle altre persone (per evitare che il riconoscente conosca il posto del riconoscendo), curando che tutte le persone si presentino al riconoscente nelle stesse condizioni e posizioni nelle quali costui avrebbe visto illo tempore il riconoscendo; 4. introdotta il riconoscente, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa e in quale misura. Inoltre il giudice: ▪ se vi è motivo di temere che il riconoscente possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza del riconoscendo, fa eseguire la ricognizione curando che quest’ultimo non possa vedere il riconoscente (es. con specchio trasparente); ▪ se più persone sono chiamate a riconoscere la stessa persona, dispone un atto di ricognizione per ciascun riconoscente evitando ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e chi deve ancora eseguirla; ▪ se una persona è chiamata a riconoscere più persone, dispone un atto di ricognizione per ciascuno dei riconoscendi curando di mutare ogni volta le comparse affinché il riconoscente non sia indotto ad intuire che tali persone hanno appunto la sola funzione di comparse. La ricognizione è nulla se il giudice non ha rivolto al riconoscente le domande ai punti 1. e 2. e se il verbale non menziona tali domande e le risposte date. Il verbale è nullo se non vi vengono registrate le modalità di svolgimento della ricognizione. La coazione fisica viene applicata al soggetto che ostacola materialmente la propria ricognizione personale (es. se si copre il viso con le mani). In quanto titolare del diritto al silenzio, l’imputato NON può essere obbligato a rilasciare un saggio della sua voce ai fini di una ricognizione fonica o di una perizia fonica. Un saggio della sua voce può essere usato a questi fini se è stato acquisito al processo per esigente diverse dalla ricognizione. Il PM nel corso delle indagini preliminari, e ai fini della loro immediata prosecuzione, può eseguire l’individuazione (che è pur sempre una ricognizione) di persone, cose o quant’altro suscettibile di percezione sensoriale. A tale atto si applicano le norme dettate per la ricognizione, ma l’oggetto dell’individuazione può essere sottoposto “in immagine” a chi deve eseguirla. La legge non prevede che il difensore della persona sottoposta alle indagini presenzi all’atto. 5. ESPERIMENTO GIUDIZIALE (218-219) È la verifica se il fatto, che si intende accertare, ha avuto o non ha avuto la possibilità di compiersi nelle condizioni di tempo e di luogo date. L’esperimento giudiziale consiste nella ripetizione di un fatto, attuata per quanto possibile nella stessa situazione e con le stesse modalità in cui esso si suppone essere avvenuto, compiuta al fine di accertare se il fatto è o può essere avvenuto in un determinato modo (art. 218). Con l’ORDINANZA che ammette l’esperimento il giudice indica in breve l’oggetto di questo e il giorno, l’ora e il luogo in cui esso comparirà. Il risultato dell’esperimento giudiziale costituisce un indizio del fatto che si intende accertare. Il risultato positivo significa soltanto che l’accadimento di tale fatto è compatibile con lo stato dei luoghi e delle cose e con la possibilità di azione delle persone in quei luoghi e con quelle cose. Il risultato negativo, invece, dimostra che il fatto che si intende accertare non è potuto accadere nel modo che si pretende e comporta un accertamento negativo del fatto stesso. 6. PERIZIA (220-233) È il mezzo di prova che il giudice ammette per svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia consiste nell’attività mediante la quale il perito svolge l’indagine demandatagli dal giudice e gliene riferisce i risultati oppure, omessa l’indagine, risponde alla richiesta di dati o valutazioni che il giudice gli ha formulato. Sono VIETATI 2 tipi di perizia: A) la perizia criminologica, personologica o psicologica – salvo che ai fini dell’esecuzione di pena e misure di sicurezza, il giudice non può disporre perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche non dipendenti da cause patologiche (questo per evitare che il giudizio del giudice possa essere influenzato dal giudizio di un tecnico sul modo di essere psicologico o sulla pericolosità dell’imputato); B) la perizia giuridica – è volta ad accertare la validità, l’efficacia ed il tenore precettivo di una norma giuridica, salvo, tutt’al più, che si tratti di una norma di diritto antico o di diritto straniero. Perito – è scelto dall’albo dei periti (diviso per categorie) istituito presso ogni tribunale o tra le persone non iscritte a tale albo ma dotate di particolare competenza nella specifica disciplina (ma in questo caso il giudice indica le ragioni). Il giudice nomina più periti quando le indagini o le valutazioni sono di particolare complessità o esigono cognizioni di discipline diverse. INCAPACI (a pena di nullità): a) il minore, b) l’interdetto, c) l’inabilitato, d) l’infermo di mente, e) l’interdetto anche temporaneo dai pubblici uffici e l’interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte, f) il sottoposto ad una misura di sicurezza personale o di prevenzione. INCOMPATIBILE (a pena di nullità) chi nello stesso procedimento: a) è incompatibile a testimoniare, b) ha la facoltà di astenersi dal testimoniare, c) è chiamato a prestare l’ufficio di testimone o interprete, d) è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Il perito nominato ha l’OBBLIGO di PRESTARE L’UFFICIO, salvo che sussista uno dei motivi di astensione previsti per il giudice dall’art. 36 (in questo caso ha l’obbligo di dichiararli, altrimenti può essere ricusato; la disciplina è quella dettata per il giudice). Egli commette i reati di: a. rifiuto di uffici legalmente dovuti se, nominato, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare l’ufficio oppure se, davanti al giudice, rifiuta di fornire le proprie generalità o di assumere o adempiere le funzioni. La punibilità è esclusa se: - per legge l’agente non avrebbe dovuto essere nominato perito o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dall’effettuare la perizia; - il perito ha commesso il fatto per la necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore; b. falsa perizia se dà parere mendace o afferma fatti non conformi al vero. - per legge l’agente non avrebbe dovuto essere nominato perito o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dall’effettuare la perizia; - il perito ha commesso il fatto per la necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore; - il perito, nel procedimento penale in cui ha commesso il fatto, ritratta il falso e manifesta il vero prima della chiusura del dibattimento. Il giudice AMMETTE con ORDINANZA la perizia a richiesta di parte e, fuori delle indagini preliminari, anche d’ufficio. Il giudice dispone la citazione del perito e adotta tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della perizia. Comparso il perito, il giudice: a) ne accerta l’identità; b) gli chiede se versa in una delle situazioni di incapacità o incompatibilità; c) lo avverte dei suoi obblighi e delle responsabilità penali in cui può incorrere; d) lo invita a rendere la dichiarazione con cui si impegna a svolgere l’ufficio; e) sentiti il perito, il PM i difensori ed i consulenti tecnici, gli formula i quesiti. Il giudice SOSTITUISCE il perito (e, eccetto sub a., può condannarlo al pagamento di una somma alla cassa delle ammende): relazione peritale, chiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, le cose ed il luogo che sono stati oggetto della perizia ed esporre anch’essi il proprio parere al giudice mediante l’esame orale o una memoria. In dibattimento, per l’esame del consulente tecnico si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni. In sede di decisone e motivazione il giudice deve valutare i responsi dei consulenti tecnici, ai quali NON può preferire il parere del perito per la sola ragione che costui è soggetto indipendente dalle parti e imparziale. 8. DOCUMENTI (234-243) Si fa riferimento ai documenti extraprocessuali. AMMESSI A. documenti che costituiscono il CORPO DEL REATO (anche se anonimi ed anche se sono oggetto di segreto); B. documenti PROVENIENTI DALL’IMPUTATO, cioè quelli che lui ha formato (anche se sequestrati presso altri o prodotti da altri). NON AMMESSI a) documenti che contengono informazioni sulle VOCI CORRENTI NEL PUBBLICO b) documenti ANONIMI (salvo che costituiscano corpo del reato o provengano dall’imputato) c) documenti che contengono INFORMAZIONI SULLA MORALITÀ di parti, testimoni, consulenti tecnici, periti d) documenti ILLECITI MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (LIBRO 3 – Titolo III) Vengono esperiti nel corso delle indagini preliminari. 1. ISPEZIONE È disposta quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Può essere personale, domiciliare o locale. È DISPOSTA dall’autorità giudiziaria (quindi dal PM nel corso delle indagini preliminari o dal giudice) con DECRETO motivato oppure dalla PG di propria iniziativa con un atto soggetto a convalida del PM. I decreti che dispongono o convalidano, oppure rifiutano di disporre o convalidare, l’ispezione sono soggetti a RICORSO PER CASSAZIONE. È ESEGUITA dall’autorità giudiziaria (PM o giudice) o dall’ufficiale di PG che l’ha disposta. Il PM e il giudice possono delegarne l’esecuzione ad un ufficiale di PG. Prima di iniziare l’ISPEZIONE PERSONALE, l’autorità procedente avverte l’ispezionando che egli ha la facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia purché idonea a fungere da testimone ad atti processuali e prontamente reperibile. Questa è compiuta nel rispetto della DIGNITÀ e del PUDORE del soggetto passivo. L’autorità giudiziaria può farsi assistere e perfino sostituire nella sua esecuzione da un medico. L’atto, salvo che sia demandato ad un medico e salvi i casi di impossibilità o di assoluta urgenza, è eseguito da una persona dello stesso sesso del soggetto passivo. Prima di iniziare l’ISPEZIONE LOCALE, una copia del decreto che la dispone è consegnata a chi ha l’attuale detenzione del luogo ed all’imputato, se presenti. L’autorità procedente può ordinare, enunciando i motivi del provvedimento nel verbale d’ispezione, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente il trasgressore sul posto. Nell’ISPEZIONE PERSONALE O LOCALE, se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali o questi sono scomparsi o sono stati alterati, rimossi o dispersi, l’autorità procedente “descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e causa delle eventuali modificazioni”. La suddetta autorità può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. Le cose ed i luoghi che recano impressi le tracce e gli altri effetti materiali del reato devono essere SEQUESTRATI. 2. PERQUISIZIONE È disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla propria persona il corpo del reato o le cose pertinenti al reato o che tali oggetti si trovino in un luogo. Può essere personale, domiciliare o locale. È DISPOSTA dall’autorità giudiziaria (quindi dal PM nel corso delle indagini preliminari o dal giudice) con DECRETO motivato oppure dalla PG di propria iniziativa con un atto soggetto a convalida del PM. I decreti che dispongono o convalidano, oppure rifiutano di disporre o convalidare, la perquisizione sono soggetti a RICORSO PER CASSAZIONE. È ESEGUITA dall’autorità giudiziaria (PM o giudice) o dall’ufficiale di PG che l’ha disposta. Il PM e il giudice possono delegarne l’esecuzione agli ufficiali di PG (non delegano se si tratta di studi dei difensori o delle banche). Salvo che l’autorità giudiziaria stabilisca diversamente per ragioni di urgenza, la PERQUISIZIONE DI UN’ABITAZIONE e dei luoghi chiusi adiacenti ad essa NON può essere incominciata nel tempo di notte (20.00 - 07.00). Se incominciata prima delle 20.00 può proseguire anche dopo. La PG che agisce di propria iniziativa può incominciare la perquisizione anche di notte se il ritardo potrebbe pregiudicare il risultato dell’atto. Salvo che si tratti della PG agente d’iniziativa, prima di incominciare una PERQUISIZIONE l’organo che procede consegna una copia del decreto che la dispone a colui che deve essere perquisito o detiene il luogo da perquisirsi e lo avverte che egli ha la facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia purché idonea a fungere da testimone ad atti processuali a norma dell’art. 120 e prontamente reperibile. In caso di PERQUISIZIONE DOMICILIARE O LOCALE il decreto di perquisizione e l’avvertimento sono consegnati all’imputato e a chi ha la disponibilità del luogo, se presenti. Se assenti, il decreto è consegnato ad un congiunto dell’imputato o, in plico chiuso, al coabitante o collaboratore o ancora, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Se anche questi mancano, una copia del decreto è depositata in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria che ha disposto la perquisizione e un avviso del deposito è affisso alla porta del luogo perquisito. Quando la perquisizione personale, domiciliare o locale mira al reperimento di una COSA DETERMINATA, l’organo procedente può chiederne la consegna alla persona che la detiene. Se la cosa viene consegnata, l’organo si astiene dalla perquisizione a meno che la ritenga utile per la completezza delle indagini. La PERQUISIZIONE PERSONALE è eseguita nel rispetto della DIGNITÀ e del PUDORE del soggetto passivo. Se non è delegata ad un esercente una professione sanitaria, è effettuata da una persona dello stesso sesso di quella perquisita. Con queste cautele la perquisizione personale può estendersi alle cavità naturali del corpo umano per individuare gli oggetti che vi siano occultati. La PERQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO è eseguita adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. Le cose rinvenute a seguito di perquisizione devono essere sottoposte a SEQUESTRO. 3. SEQUESTRO PROBATORIO Prima della scadenza del termine del deposito il PM ed i difensori chiedono al giudice l’ACQUISIZIONE delle registrazioni e dei flussi di comunicazioni che ritengono rilevanti. Scaduto il termine, in un’UDIENZA DI STRALCIO, il cui avviso deve essere comunicato al PM e notificato ai difensori con almeno 24 h di anticipo, il giudice dispone: a) l’ACQUISIZIONE delle registrazioni e dei flussi che gli sono stati indicati come rilevanti e che non risultano manifestamente irrilevanti; b) lo STRALCIO, cioè la mancata acquisizione, delle registrazioni e dei flussi di cui la legge vieta l’utilizzazione o di cui non è stata chiesta l’acquisizione o che risultano manifestamente irrilevanti; c) la DISTRUZIONE della documentazione inutilizzabile nonché di quella, manifestamente irrilevante, di cui gli interessati gli chiedano la distruzione a tutela della loro riservatezza; d) la PERIZIA per la trascrizione delle registrazioni o per la stampa “in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi” che sono stati acquisiti. Eseguita la perizia, i difensori possono estrarre copia delle registrazioni e dei flussi nonché delle relative trascrizioni o stampe. INUTILIZZABILITÀ a. se è stata eseguita in difetto dell’autorizzazione a procedere eventualmente prescritta; b. se ha avuto ad oggetto le comunicazioni di difensori, consulenti tecnici, investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento e ausiliari di tutti i suddetti; c. se ha avuto ad oggetto le comunicazioni del titolare di un segreto professionale, salvo che costui abbia deposto come testimone sul contenuto della comunicazione o l’abbia divulgato in altro modo; d. se è stata eseguita in difetto dei presupposti di legge o senza essere stata disposta dal PM o senza che il provvedimento del PM fosse stato autorizzato o convalidato dal GIP; e. se è stata proseguita dopo la scadenza del termine stabilito originariamente dal PM o prorogato dal giudice; f. se non è stata eseguita dal PM o da un ufficiale di PG da lui delegato o è stata eseguita con apparecchi diversi da quelli installati nella procura della Repubblica in difetto del decreto; g. se le comunicazioni intercettate non sono state registrate o il verbale dell’intercettazione non è stato redatto; h. se i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione ed i momenti di inizio e fine delle operazioni non sono stati annotati nel registro tenuto presso la procura della Repubblica. UTILIZZAZIONE • L’utilizzazione dei risultati di un’intercettazione effettuata a carico di un soggetto che non è membro del Parlamento, ma avente ad oggetto una comunicazione a cui un parlamentare ha partecipato, deve essere AUTORIZZATA dalla Camera alla quale quest’ultimo appartiene. L’autorizzazione è richiesta alla Camera dal GIP, con un atto che enuncia il fatto oggetto del procedimento, le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta di autorizzazione si fonda, e reca in allegato i verbali e le registrazioni. Se l’autorizzazione viene negata, le intercettazioni sono inutilizzabili nel processo. [tutela contro le intercettazioni indirette] • I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati come prova in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni furono eseguite, se in tali procedimenti essi sono INDISPENSABILI per l’accertamento di delitti per i quali la legge prevede l’obbligo dell’arresto in flagranza. • Il GIUDICE VALUTA LIBERAMENTE le notizie acquisite mediante l’intercettazione di comunicazioni. Nei procedimenti per i delitti di CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e altri previsti dalla legge: a) l’intercettazione è autorizzata o convalidata dal GIP quando gli indizi di reato sono semplicemente SUFFICIENTI (≠ gravi) e l’intercettazione è semplicemente NECESSARIA (≠ assolutamente indispensabile) ai fini dello SVOLGIMENTO (≠ prosecuzione); b) la durata dell’intercettazione può spingersi fino a 40 gg e, persistendo i presupposti dell’intercettazione, può essere prorogata, con decreto del PM (non del GIP), di 20 gg per un numero illimitato di volte; c) nell’esecuzione dell’intercettazione il PM e l’ufficiale di PG possono farsi coadiuvare da un agente di PG; d) ad eccezione dei procedimenti per il delitto di minaccia a persone con il mezzo del telefono, ai fini dell’intercettazione delle comunicazioni tra presenti tenute nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. NON è richiesto il motivo di ritenere che in essi si stia svolgendo l’attività criminosa.
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