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Mezzi di prova nel procedimento penale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Riassunto generale e schematico delle lezioni sulla parte IV, da studiare e integrare con il capitolo 2 di " Manuale di diritto processuale penale" Scalfati, edz. 2015

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 15/01/2018

piplozza93
piplozza93 🇮🇹

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Scarica Mezzi di prova nel procedimento penale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! MEZZI DI PROVA LA TESTIMONIANZA ART. 194 SU COSA è ESAMINATO IL TESTIMONE? Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. All’esame della dichiarazione sul fatto oggetto di prova si connette la verifica della credibilità del narratore. Il codice prevede due obblighi in capo al testimone: quello di presentarsi a deporre, e di rispondere secondo verità, entrambi penalmente sanzionati. CHI E SU COSA SI Può TESTIMONARIARE? Ogni persona, compresi i minori e i malati. Al fine di valutare le dichiarazioni del teste, il giudice può ordinare gli accertamenti opportuni a verificare l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. Si può testimoniare sui fatti che concernono la personalità dell’imputato e dell’offeso dal reato solo in presenza di precisi presupposti: il teste non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni. Il testimone può essere esaminato solo su fatti specifici e determinati; divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico e di esprimere apprezzamenti personali. QUALI SONO LE MODALITà DELL’ESAME DEL TESTIMONE? Dipende in quale momento processuale ci troviamo: • Nell’incidente probatorio e nell’istruzione dibattimentale, l’esame e il controesame sono condotti dall’accusa e dalla difesa. Nell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte e quelle a contenuto suggestivo; nel controesame possono essere poste domande screditanti , cioè intese a incrinare a credibilità del dichiarante. • Nell’udienza preliminare è il giudice che conduce l’audizione del teste. Il principio del contraddittorio impone che la prova sia acquisita in presenza delle parti; eccezioni costituzionalmente previste, dall’art 111 comma 5, ammettono che il contraddittorio possa essere pretermesso per consenso delle parti per accertata impossibilità oggettiva o per provata condotta illecita. LA TESTIMONIANZA INDIRETTA Laddove il testimone si riferisca, nella risposta, a narrazioni altrui; nel momento in cui egli rappresenta un fatto conosciuto non in via diretta ma attraverso il racconto di terze persone. Per la testimonianza indiretta non viene in gioco una questione di ammissibilità in quanto, sia le parti che il giudice, devono prima percepire il racconto del teste per poi desumere il riferimento. La testimonianza indiretta è inutilizzabile quando: 1. Alla deposizione indiretta non faccia seguito l’esame del teste di riferimento; unica deroga riguarda i casi in cui l’esame appaia impossibile per morte, infermità o irreperibilità della persona. 2. La deposizione di chi si rifiuta oppure non è in grado si indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame. 3. Divieto di esaminare i testimoni su fatti appresi da persone tenute al segreto professionale o al segreto d’ufficio. 4. Per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria vale un divieto che ha per oggetto le dichiarazioni acquisite dai testimoni, intese come persone informate sui fatti, con le modalità documentate in un verbale. IN QUALI CASI L’IMPUTATO ASSUME L’UFFICIO DI IMPUTATO? ART. 197bis In caso di imputati connessi, cioè l’imputato correo o cooperatore in delitto colposo, oppure coautore indipendente dell’evento; l’imputato in procedimenti connessi dove taluni reati sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri; gli indagati in procedimenti collegati per reati commessi in occasione di altri ovvero per conseguirne o assicurarne il profitto, il rezzo, il prodotto o l’impunità, o per reati commessi da più persone in danno reciproco o per reati la cui prova sia comune. QUALI SONO I SOGGETTI INCOMPATIBILI CON L’UFFICIO DI TESTIMONE? ART. 197 1. I coimputati nel medesimo reato e gli imputati in procedimenti connessi fintanto che non sino stati IRREVOCABILMENTE prosciolti o condannati. 2. Gli imputati in procedimento connesso o collegato fino a quando il proscioglimento o la condanna siano diventati irrevocabili a meno che rilascino dichiarazioni su fatto altrui. 3. Il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 4. Coloro che nel procedimento hanno svolto le funzioni di pubblico ministero e di giudice nonché il difensore che abbia svolto attività investigativa 5. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni loro rese dai testimoni e verbalizzate. QUALI SONO LE GARANZIE PER GLI IMPUTATI E PER I CONDANNATI CHE ASSUMONO L’UFFICIO DI TESTIMONE? ART. 197bis a. Il testimone assistito è la categoria di imputati che depongono su fatto altrui. b. I condannati in via definitiva sono esentati dal deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna nei loro confronti se nel procedimento si erano avvalsi del diritto al silenzio. osservanza di talune condizioni, che dovrebbero circoscrivere i rischi di ricordi erronei o di manipolazioni della traccia mnestica. È prevista una sequenza vincolata di accertamenti preliminari A PENA DI NULLITA: ▲ Il giudice invita chi deve eseguire la ricognizione a DESCRIVERE la persona e gli chiede se vi siano state precedenti occasioni di riconoscimento, anche tramite fotografia. ▲ Reperimento delle comparse. ▲ Invito alla persona da riconoscere a scegliersi il posto nel line up. La ricognizione di cose concerne il corpo del reato o altre cose pertinenti al reato. Le modalità di svolgimento delle ricognizioni vanno menzionate nel verbale, A PENA DI NULLITA. INDIVIDUAZIONE: Una variante della ricognizione, con forma libera e fuori del contraddittorio, è l’atto investigativo della individuazione quando è necessario per l’immediata prosecuzione delle indagini il pubblico ministero può procedere alla individuazione di persone, cose e quant’altro possa essere oggetto di percezione sensoriale, tramite la loro presentazione diretta o in immagine al soggetto chiamato al riconoscimento. La ricognizione nell’incidente probatorio risulta esperibile quando per particolari ragioni di urgenza non si possa rinviare l’atto al dibattimento. ESPERIMENTI GIUDIZIALI Accerta se un certo fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. Si realizza con l’allestimento di eventi artificiali simili alla situazione da verificare. L’esperimento giudiziale consiste nella riproduzione, per quanto possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. La procedura di attuazione è indicata nell’ordinanza del giudice la quale contiene: • Una succinta enunciazione dell’oggetto; • Le coordinate spazio-temporali delle operazioni; • Eventuale designazione di un esperto per l’esecuzione delle operazioni. La documentazione dello svolgimento dell’esperimento è affidata alle rilevazioni fotografiche e cinematografiche. DIFFERENZE CON LA RICOGNIZIONE: ■ Entrambi: incisività del ruolo del giudice il quale deve ricostruire una situazione di verosimiglianza con l’altra ipotizzata; ■ Differenza: la regolamentazione dei moduli riproduttivi; quello della ricognizione è improntato a una scansione logico-cronologica e ad una serie di regole e forme indefettibili, quello dell’esperimento giudiziale non è predefinibile essendo lo sperimentabile inesauribilmente vario. LA PERIZIA QUANDO è AMMESSA LA PERIZIA È ammessa quando occorre compiere indagini o acquisire informazioni o valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche, fornendo al giudice una valutazione di dati già acquisiti. QUANTI MODELLI DI TIPOLOGIA PERITALE 3 modelli di tipologia peritale: 1. Il perito rileva dei fatti usando tecniche operative specifiche; 2. Il perito espone massime d’esperienza eventualmente elaborando teoremi su premesse ipotetiche anziché empiricamente verificate; 3. Il perito combina la rilevazione dei dati alle massime formulando conclusioni induttive. IN COSA CONSISTE LA PERIZIA L’incarico peritale non si risolve esclusivamente con valutazioni ma può espandersi anche a indagini e ad eventuali dati da acquisire. CHE POTERI HA IL GIUDICE È l’unico mezzo probatorio nel quale il giudice mantiene tutti i poteri affidategli dal legislatore del 1930. Può disporre la perizia ex officio e nella fase della formulazione dei quesiti la mano del giudice è fondamentale. QUANDO NON è AMMESSA La perizia non è ammessa per stabilire: • L’abitualità o la professionalità nel reato; • La tendenza a delinquere; • Il carattere e la personalità dell’imputato; In generale le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. NOMINA DEL PERITO Il perito è nominato dal giudice il quale sceglie tra gli iscritti ad appositi albi o tra persone fornite di particolari competenze nella specifica disciplina. Il giudice si pronuncia con ordinanza motivata che contiene: • La nomina del perito; • La sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini; • L’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Al conferimento dell’incarico il giudice accerta le generalità del perito o gli chiede se si trova in una delle situazioni di incapacità, incompatibilità o motivi di astensione. Lo invita a rendere una dichiarazione rituale di impegno morale e giuridico ad adempiere l’ufficio. In seguito, il giudice formula i quesiti, illustrando al perito il fatto e gli scopi dell’indagine peritale. In seguito, vi sono una serie di provvedimenti da parte del giudice: • Autorizzazione del perito a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti delle quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo del dibattimento; • Autorizzazione del perito ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove e di servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di mere attività materiali; • Tutti i provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali. CARATTERI DELLA PERIZIA La perizia riveste il carattere dell’obbligatorietà. Al momento del conferimento dell’incarico il giudice avverte il perito degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti anche per il giudice. Tali motivi devono essere dichiarati dal perito stesso. QUALI SONO LE CAUSE DI INCAPACITA E INCOMPATIBILITA DEL PERITO A pena di nullità, non può prestare l’ufficio: • Minorenni; • Interdetto; • Inabilitato o affetto da infermità mentale; • Interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici; • Sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; • Chi non può essere assunto come testimone o è chiamato a testimoniare;
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