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Mezzi di ricerca della prova nel processo penale italiano, Appunti di Diritto Processuale Penale

I mezzi di ricerca della prova previsti dal Titolo III del Libro III del Codice di Procedura Penale italiano. In particolare, vengono analizzati le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri probatori e le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Vengono fornite informazioni sulle modalità di esecuzione di tali mezzi di ricerca e sulle garanzie difensive previste per le persone coinvolte. Viene inoltre descritta la novità introdotta dalla riforma Cartabia riguardante l'opposizione al decreto di perquisizione emesso dal PM. Il documento può essere utile per gli studenti di giurisprudenza o di scienze forensi.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 05/02/2024

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Scarica Mezzi di ricerca della prova nel processo penale italiano e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Mezzi di ricerca della prova (Titolo III → Libro III - Prove) Sono mezzi di ricerca della prova: - le ispezioni → Capo I - artt. 244 - 246 c.p.p. - le perquisizioni → Capo II - i sequestri probatori → Capo III - le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni → Capo IV Partiamo dall’ispezione. L’ispezione è un mezzo di ricerca della prova → si tratta di un’attività volta alla ricerca di tracce (tracce di sangue, scalfiture di proiettili, impronte, ecc.) ed altri effetti materiali del reato su persone, luoghi o cose (ex art. 244 c.p.p.); per questo motivo si parla di: - ispezione personale (art. 245 c.p.p.); - ispezione di luoghi o di cose (art. 246 c.p.p.). Le ispezioni possono essere effettuate: - sia nella fase delle indagini preliminari → il PM procede all’ispezione personalmente (art. 364 c.p.p.) ovvero delega la PG, emettendo in ogni caso decreto motivato; nel caso in cui, però, ci sia una situazione d’urgenza (che non consente di attendere il decreto del PM), la PG potrà effettuare gli accertamenti e i rilievi del caso anche di propria iniziativa, eccezion fatta per l’ispezione personale (tassativamente esclusa dall’art. 354 co. 3 c.p.p.); - sia nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento → il giudice competente dispone l’ispezione con apposito decreto motivato. Ispezione personale → art. 245 c.p.p. L’ispezione è personale quando la ricerca di tracce e altri effetti materiali del reato è effettuata su una persona (ha ad oggetto il corpo della persona, in sostanza). L’art. 245 c.p.p. prevede, in particolare, che: - l’interessato - prima di procedere all’atto - è avvisato della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia (che sia, però, prontamente reperibile e idonea); - l’attività deve essere eseguita nel rispetto della dignità umana e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto; - l’attività può anche essere eseguita per mezzo di un medico → in questo caso l’AG può astenersi dall’assistere alle operazioni. Ispezione di luoghi o di cose (cioè, che si verifica su una cosa)→ art. 246 c.p.p: - considerato che l’attività deve svolgersi nel rispetto dei diritti altrui, all’imputato o a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione, deve essere consegnata - nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti - copia del decreto che dispone tale accertamento (co. 1). - peraltro, nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’AG può ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far condurre coattivamente sul posto il trasgressore (co. 2). Per quanto riguarda le garanzie difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini o imputata ha - in ogni caso - il diritto di assistere all’atto ma: - senza preventivo preavviso , se procede la PG (trattandosi di un atto assolutamente urgente) - con preventivo preavviso (almeno 24h prima del compimento dell’atto) nei casi di non assoluta urgenza e, quindi, quando procede il PM o l’ufficiale di PG delegato. Novità introdotta dalla c.d. riforma Cartabia → art. 252 bis c.p.p. → Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal PM. Con la riforma attuata dal d.lgs. 150/2022, il legislatore ha introdotto la possibilità di proporre opposizione al decreto di perquisizione. Tale rimedio è previsto: - dall’art. 252 bis c.p.p. per quanto riguarda l’opposizione al decreto di perquisizione emesso dal PM - dall’art. 352 co. 4 bis c.p.p. per quanto riguarda l’opposizione al decreto di convalida emesso dal PM a seguito di perquisizione effettuata d’iniziativa della PG. L’opposizione al decreto di perquisizione, tuttavia, è circoscritta alla sola ipotesi in cui alla perquisizione non sia seguito il sequestro e, cioè, all’ipotesi di c.d. perquisizione negativa: - la ragione per la quale è stato previsto tale rimedio solo per le c.d. perquisizioni negative risiede nel fatto che, in caso di avvenuto sequestro, è esperibile il riesame previsto dall’art. 324 c.p.p. → l’assenza di un rimedio avverso le c.d. perquisizioni negative rappresentava, quindi, una lacuna nel nostro ordinamento. Soggetti legittimati a proporre opposizione sono: - la persona sottoposta alle indagini (che abbia un concreto interesse a far valere l’illegittimità del provvedimento); - la persona nei cui confronti è stata disposta o eseguita la perquisizione. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 10 gg: - dalla data di esecuzione del provvedimento - ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione. Il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge. Sequestri → Capo III (Titolo III - Mezzi di ricerca della prova → Libro III - Prove) → artt. 253 - 263 c.p.p. Che cos’è il sequestro? E’ l’atto (nel senso di azione) mediante il quale l’autorità giudiziaria acquisisce il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Quindi: - al pari della perquisizione , il sequestro ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato2; - diversamente dalla perquisizione (che si concreta in un’attività di ricerca), il sequestro si concreta in un’attività di acquisizione. - mentre la perquisizione può avere ad oggetto anche la ricerca di una persona (l’imputato o l’evaso), il sequestro attiene sempre alle cose → in particolare, inoltre, nella perquisizione locale, il luogo è teatro della ricerca; nel sequestro, il luogo è visto come cosa immobile da assoggettare al vincolo 3 N.B. Quando parliamo del sequestro come mezzo di ricerca della prova, facciamo riferimento al sequestro c.d. probatorio → questo perché il legislatore ha previsto anche altri tipi di sequestro, e cioè quello conservativo e preventivo (che si differenziano dal sequestro probatorio per funzioni e finalità), disciplinati nell’ambito delle misure cautelari reali. Tuttavia, pur prevedendo tre tipologie di sequestro, il legislatore ha disposto un unico procedimento per quanto riguarda il controllo giurisdizionale sull’esecuzione dell’atto → si tratta del riesame, disciplinato nell’ambito delle misure cautelari (artt. 324 - 325 c.p.p.) cui l’art. 257 c.p.p. rinvia - Riesame del decreto di sequestro → contro il decreto di sequestro, l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione, possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 c.p.p. - La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento (co.2 art. 257 c.p.p.). Il sequestro probatorio è disposto con decreto motivato dall’autorità giudiziaria → al sequestro procede personalmente l’AG (giudice o PM) ovvero un ufficiale di PG delegato (con stesso decreto): - nella fase delle indagini preliminari, il sequestro è generalmente disposto dal PM con decreto motivato → la mancanza di motivazione rende nullo il provvedimento; - sempre nella stessa fase, al sequestro può procedere un ufficiale di PG: a) in casi d’urgenza, di propria iniziativa (art. 354 c.p.p.) → in questo caso, è tenuto a redigere verbale del sequestro (indicando i motivi 2 Sono cose pertinenti al reato quelle che servono, anche indirettamente, ad accertare l’illecito penale e il suo autore e che, quindi, hanno un legame con l’accertamento dell’illecito. 3 Quale vincolo? Il sequestro crea un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile mediante uno spossessamento coattivo della medesima. del provvedimento) da trasmettere, senza ritardo e comunque entro 48h, al PM del luogo in cui il sequestro è stato eseguito (art. 355 c.p.p.) → il PM, nelle 48h successive, se ne ricorrono i presupposti, convalida4 il sequestro - con decreto motivato - ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate; b) su delega del PM → la delega è contenuta nel decreto motivato con cui il PM dispone il sequestro. - nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento, il sequestro è disposto dal giudice competente con decreto motivato. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria del giudice ovvero alla segreteria del PM (art. 259 c.p.p. - Custodia delle cose sequestrate) → quando ciò non sia possibile, l’AG dispone che la custodia avvenga in un luogo diverso nominando un altro custode. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’AG. Se sotto il profilo giuridico il sequestro consiste in un vincolo di indisponibilità della cosa sottoposta a sequestro, sotto il profilo materiale questa indisponibilità è assicurata dal sigillo dell’ufficio giudiziario (art. 260 c.p.p.) ovvero, in relazione alla natura delle cose sequestrate, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo ad indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia (es. il cartello che indica l’avvenuto sequestro). Art. 262 c.p.p. - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate Il sequestro c.d. probatorio, quale mezzo strumentale alla formazione della prova, ha durata limitata nel tempo e finalizzata al processo (ha finalità di accertamento dei fatti oggetto di imputazione) → pertanto, deve cessare quando viene meno l’esigenza probatoria → venuta meno l’esigenza probatoria (e, cioè, quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova), le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, a meno che: - il giudice dispone, a richiesta del PM o della parte civile, che sulle cose sequestrate sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti di cui all’art. 316 c.p.p. (e, cioè, sequestro conservativo); - il sequestro è mantenuto a fini preventivi (sequestro preventivo) e il giudice provvede (si tratta in entrambi i casi - cioè anche in quello di prima - di una prerogativa esclusiva del giudice che procede) a norma dell’art. 321 c.p.p. Per quanto riguarda il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate (art. 263 c.p.p.) - nel corso delle indagini preliminari , provvede alla restituzione o respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate il PM con decreto motivato → contro tale decreto, l’interessato può proporre opposizione sulla quale provvede il giudice a norma dell’art. 127 c.p.p.; - chiusa la fase delle indagini preliminari , ogni decisione inerente la restituzione delle cose sequestrate compete al giudice che provvede con ordinanza. 4 Contro il decreto di convalida (entro 10 gg) può essere proposto riesame a norma dell’art. 324 c.p.p. → la richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento (art. 355 co. 3 e 4 c.p.p.)
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