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mezzi di ricerca della prova, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

riassunto di alcuni degli argomenti più importanti di diritto processuale penale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 07/05/2022

oriana-santoro
oriana-santoro 🇮🇹

3.5

(2)

6 documenti

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Scarica mezzi di ricerca della prova e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Sono tali: ispezioni- perquisizioni- sequestri-intercettazioni di comunicazioni. MEZZI DI PROVA Si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al G risultanze probatorie direttamente utilizzabili ai fini della decisone.  L’elemento probatorio si forma attraverso l’esperimento del mezzo di prova (es il T. racconta il fatto che ha percepito).  Possono essere assunti solo davanti al G nel dibattimento o nell’incidente probatorio.  Sono assunti con la piena attuazione del contraddittorio per la formazione della prova, nel dibattimento o nell’incidente probatorio. MEZZI DI RICERCA Non sono fonti di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria.  Entra nel procedimento (attraverso tale mezzo) un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso. (es con la perquisizione si mira ad acquisire al procedimento una cosa pertinente al reato).  Possono essere disposti dal G, pm, e in alcune ipotesi, possono essere compiuti dalla pg durane le indagini preliminari.  Si basano di regola sul fattore “sorpresa” quindi non consentono il preventivo avviso al difensore dell’indagato quando sono compiuti nella fase delle indagini. La L.48.2008 ha ricondotto nell’alveo dei mezzi tipi di ricerca della prova la perquisizione, l’ispezione e il sequestro di ogni sistema o supporto informatico. L’ISPEZIONE (art 244) Consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi o cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. è disposta di regola dall’autorità giudiziaria con decreto motivato (quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato). L’autorità giudiziaria può disporre rilievi e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali (o se questi sono scomparsi), l’autorità giudiziaria cerca di individuare il modo, il tempo, e le cause delle eventuali modificazioni. se necessario si svolge con l’impiego di poteri coercitivi. Sia il G che il pm possono chiedere l’intervento della pg e, se necessario, della forza pubblica.  L’ispezione PERSONALE (art 245) ha ad oggetto il corpo di un essere vivente o parti di esso. Prima di procedere all’ispezione, l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art 120 (es deve avere 14 anni). Tale ispezione è eseguita nel rispetto della dignità, e nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. Potrà essere eseguita anche per mezzo di un medico, in tal caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni.  L’ispezione di LUOGHI o COSE: all’imputato, e in ogni caso a chi abbia l’abituale disponibilità del luogo in cui è eseguita, è consegnata, al momento dell’inizio delle operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che autorizza l’atto. L’autorità giudiziaria ha il potere di ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.  Nelle fasi dell’udienza preliminare o del dibattimento, l’ispezione di persone, luoghi o di cose è disposta dal G.  Durante le indagini preliminari l’ispezione è compiuta dalla Pg di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di “accertamenti e rilievi”. In queste situazioni la pg può disporre soltanto “rilievi sulle persone” che sono diversi dall’ispezione personale.  Quando il pm procede ad ispezione, il difensore dell’indagato deve essere PREAVVISATO almeno 24 ore prima. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione della prova, il pm può anche procedere prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo, o anche senza darne avviso quando vi è fondato motivo di ritenere le tracce possano essere alterate (è fatta salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire). Quando il pm omette l’avviso o procede prima del termine, deve specificatamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell’avviso. LA PERQUISIZIONE (art 247) Consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. p. PERSONALE è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o le “cose pertinenti al reato”. p. LOCALE è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. p. INFORMATICA è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni o tracce cmq pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, anche se protetto da misure di sicurezza. Devono essere adottate misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. è disposta dall’autorità giudiziaria (G o pm) con decreto motivato che attesta la presenza di sufficienti indizi di reato. Alla perquisizione l’a.g. può procedere personalmente o può delegarne l’esecuzione ad un ufficiale di pg. è prevista una modalità meno invasiva della perquisizione, quando si RICERCA una COSA DETERMINATA (art 248 c1): l’a.g. può limitarsi ad “invitare” qualcuno a consegnare la cosa. Se l’invito è accolto e la cosa è presentata non si darà luogo alla perquisizione, salvo che sia utile procedervi per la completezza delle indagini. (può darsi che sia necessario conoscere anche il luogo dove la cosa era conservata o nascosta).  Nel compiere la perquisizione devono essere osservate alcune formalità a TUTELA DEI DIRITTI DI LIBERTA’ garantiti dalla cost: o Se deve essere eseguita su una persona , occorre consegnare a questa una copia del decreto con l’avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purchè prontamente reperibile e idonea. o Se deve essere eseguita su un luogo , va consegnata copia del decreto all’interessato e a colui che abbia la disponibilità del luogo, qualora siano presenti. Ad essi deve essere dato avviso della facoltà di farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia, purchè prontamente reperibile e idonea. Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o sono pertinenti al reato sono sottoposte a sequestro. Se si trova la persona ricercata si dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o di fermo.  Nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento la perquisizione è disposta dal G.  Nel corso delle indagini è ordinata dal pm, che vi provvede personalmente o delegandola ad un ufficiale di pg. All’indagato che sia eventualmente presente alla perquisizione, è chiesto se è assistito da un difensore, qualora ne sia privo ne è designato uno d’ufficio.  La pg può procedere di sua iniziativa a perquisizione personale o locale, ma solo in flagranza di reato o nel caso di evasione. Se l’indagato è presente alla perquisizione, la pg deve avvertirlo della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, questi può intervenire all’atto. La pg deve trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al pm del luogo nel quale è estata eseguita la perquisizione, il magistrato convalida la perquisizione nelle 48 ore successive se ne ricorrono i presupposti. SEQUESTRO PROBATORIO Il codice prevede 3 forme di sequestro: probatorio- preventivo- conservativo (questi ultimi due collocati tra le misure cautelari)  Consiste nell’assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Tale vincolo serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, ai fini dell’accertamento dei fatti. Devono sussistere 2 requisiti: 1- Naturalistico: è necessario che vi sia un bene materiale 2- Giuridico: cioè che si tratti del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato, e soprattutto che la cosa sia necessaria per l’accertamento dei fatti. All’interessato se presente, deve essere consegnata copia del decreto di sequestro. Poiché è un atto a sorpresa il difensore dell’indagato ha il diritto di assistere senza preavviso.  delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la PA (puniti con la pena della reclusione di almeno 5 anni nel massimo)  l’intercettazione è ammessa quando vi sono “sufficienti indizi di reato” e quando l’intercettazione è “necessaria” per lo svolgimento delle indagini.  La durata dell’intercettazione non può superare i 40 gg, ma può essere prorogata da G per periodi successivi di 20 gg; se vi è urgenza alla proroga provvede il pm con provvedimento sottoposto a convalida del G.  Le intercettazioni ambientali nel domicilio privato sono sempre consentite, e cioè anche quando non vi è motivo di ritenere che nei luoghi suddetti si stia svolgendo attività criminosa. PROCEDIMENTO In base all’art 267 il pm deve chiedere al GIP l’AUTORIZZAZIONE a disporre le intercettazioni e gli trasmette gli atti dai quali ricava l’esistenza dei presupposti delle medesime. L’autorizzazione è data dal G con decreto motivato. Una volta ottenuto il provvedimento, il Pm emana un decreto (cd decreto esecutivo) con cui regola le modalità e la durata delle operazioni. In casi di urgenza, in presenza di tutti i presupposti, l’intercettazione è disposta dal PM con decreto motivato che deve essere comunicato al GIP non oltre 24 ore. Il G entro le 48 ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. in caso di mancata convalida l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati non possono essere utilizzati.  In base ai requisiti previsti dal codice sono intercettabili:  Le utenze riferibili agli indagati  Le utenze riferibili ai testimoni  Le utenze riferibili a persone estranee ai fatti quando queste possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o testimoni. Delle comunicazioni intercettate la polizia redige il VERBALE nel quale è trascritto, anche sommariamente il contenuto delle registrazioni.  La pg non verbalizza le espressioni lesive della reputazione né quelle su dati sensibili, salvo che le intercettazioni siano rilevanti per le indagini. Il tutto sotto il controllo del PM.  Le intercettazioni sono immediatamente trasmesse al PM che le conferisce nell’archivio digitale. Il PM può scegliere se depositare i verbali e le registrazioni in archivio entro 5 gg dalla conclusione delle operazioni, oppure ritenere che tale deposito debba essere differito quando da esso può derivarne un grave pregiudizio per le indagini: in tal caso chiede al GIP l’autorizzazione al differimento che comunque non può protrarsi oltre la chiusura delle indagini.  Entro 5 gg dalla conclusione delle operazioni (o dalla data in cui è scaduto il differimento) il pm deve depositare tutti i verbali e le registrazioni presso l’archivio digitale insieme ai decreti che hanno autorizzato, prorogato ecc le intercettazioni. Del deposito ne viene dato immediato avviso ai difensori.  I difensori: a- Sono avvisati che all’interno dell’archivio possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, non possono però fare copia. b- Possono indicare le intercettazioni da acquisire c- Sono avvisati dell’udienza di stralcio almeno 24 ore prima.  È fatto divieto di pubblicare le intercettazioni anche solo come notizia generica fino a che queste non sono state acquisite dal G. (art 114 c2bis) Nell’UDIENZA DI STRALCIO il GIP: 1- Non acquisisce le intercettazioni irrilevanti né quelle inutilizzabili, né quelle su dati personali particolari (sensibili) di cui non sia dimostrata la rilevanza. Le intercettazioni non acquisite sono conservate nell’archivio digitale fino alla sentenza irrevocabile; resta il divieto di pubblicazione anche come sola notizia generica. 2- Acquisisce le comunicazioni rilevanti indicate dalle parti delle quali i difensori hanno diritto di estrarre copia. Può disporre la trascrizione o rinviarla a dopo il decreto che dispone il giudizio. Delle intercettazioni acquisite può poi essere pubblicata solo notizia generica. 3- Con il consenso delle parti può disporre l’utilizzazione dei verbali trascritti dalla PG . Nel caso in cui il pm abbia ottenuto il differimento del deposito (che non può essere oltre la chiusura delle indagini)  l’art 415 bis c2bis prevede che, con l’avviso di conclusione delle indagini il difensore dell’indagato sia avvisato che può esaminare gli atti depositati e avere copia delle comunicazioni indicate come rilevanti dal pm.  Entro 20 gg il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia al pm.  Se il pm rigetta l’istanza o se il difensore contesta le valutazioni del PM, il difensore può chiedere al G che si proceda con le forme dell’udienza di stralcio.  Nell’udienza preliminare , emesso il decreto che dispone il giudizio, al momento della formazione dei fascicoli, il G dispone la trascrizione integrale delle registrazioni osservando le forme, i modi e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il codice prevede l’INUTILIZZABILITA’ delle intercettazioni che sono state compiute:  Fuori dai casi consentiti dalla legge o senza osservare i presupposti e le forme dei provvedimenti di autorizzazione e di esecuzione.  Senza redigere il verbale sommario delle operazioni, o eseguendo le operazioni al di fuori degli impianti installati nella procura.  Senza che siano state motivate le ragioni d’urgenza. Le registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione sono distrutte su ordine del G, salvo che costituiscano corpo del reato. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sonno stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (270 c1); restano cmq utilizzabili come notizia di reato per altri procedimenti. Secondo le sez unite della cass non si è davanti ad un altro procedimento (quindi le intercettazioni possono essere utilizzate) con riguardo a quei reati che “risultino connessi ex art 12cpp a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, semprchè rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. NUOVE REGOLE NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE Una problematica particolare riguarda il regime delle intercettazioni i cui risultati siano utilizzati dal pm per chiedere l’emissione di una misura cautelare.  La richiesta (di m.c.) è segreta, ma una volta eseguita la misura l’ordinanza che l’ha applicata può essere pubblicata nel teso integrale.  Il pm quando presenta la richiesta al GIP, e questa si fonda su verbali delle intercettazioni, deve riprodurne nella richiesta se è necessario, soltanto i brani essenziali. La pubblica accusa nel presentare al G le intercettazioni che ha ritenuto rilevanti, deve cmq conferirle nell’archivio digitale (quindi il g può ascoltare le registrazioni ma all’interno dell’archivio)  Il GIP, nell’ordinanza che accoglie la richiesta del pm, deve riprodurre solo brani essenziali delle comunicazioni quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi. (Queste nuove disposizioni tendono a ridurre al mino la lesione della riservatezza delle persone coinvolte) Al gip spetta il potere di valutare la rilevanza delle intercettazioni presentate dal pm a fondamento della richiesta; infatti dopo aver emanato l’ordinanza deve restituire al pm gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate NON rilevanti o inutilizzabili (sono destinate ad essere conservate nell’archivio digitale)  Una volta che l’ordinanza cautelare è stata eseguita, viene depositata nella cancelleria del G insieme alla richiesta del pm e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensorequesti ha diritto di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Il diritto di copia riguarda esclusivamente quelle intercettazioni ritenute rilevanti dal G e quindi poste alla base della misura. Le intercettazioni diverse (da quelle poste alla base della misura) resteranno segrete fino a che non si instauri il meccanismo del deposito e dell’acquisizione attraverso l’udienza di stralcio o al momento dell’avviso di conclusione delle indagini o della richiesta di giudizio immediato. CAPTATORE INFORMATICO  È un virus trojan inserito occultamente nel sistema operativo di apparati informatici che, con comandi attivati a distanza, acquisisce i dati più vari indirizzandoli verso il server a cui è collegato; È in grado di attivare il microfono del supporto informatico e quindi di farlo funzionare come una microspia idonea ad eseguire intercettazioni tra presenti. È uno strumento indispensabile poiché ormai la criminalità sfrutta le innovazioni della tecnica, che assicurano l’inaccessibilità delle comunicazioni.  In tale materia occorre però difendere il processo penale contro le aggressioni e le contromisure che insidiano la finalità accertativa.  Requisiti per i delitti comuni: il decreto del G che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante captatore deve:  Dare atto che vi sono gravi indizi di reato e che l’intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.  Indicare le RAGIONI che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini: cioè il G deve precisare perché non sono sufficienti le intercettazioni tradizionali.  Indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.  Requisiti per i delitti di criminalità organizzata e assimilati: sono più leggeri  Il G deve dare atto che vi sono sufficienti indizi di reato e che l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.  Deve indicare le ragioni che rendono necessario il captatore per lo svolgimento delle indagini, ma NON è tenuto a precisare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.  Se si procede per i più gravi delitti previsti dall’art 51 c 3 bis e 3 quater, l’intercettazione tra presenti è sempre consentita anche nei luoghi domiciliari.  Se invece si procede per i più gravi delitti dei p.u. e degli i.p.s contro la PA, l’intercettazione tra presenti è consentita ma occorre la previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo nei luoghi domiciliari.  Per i delitti di cui al 51 c 3 bis e 3 quater e per i più gravi delitti dei p.u. e degli i.p.s contro la PA, nei casi di urgenza, il pm può disporre, con decreto motivato l’intercettazione mediante il captatore; deve però indicare le ragioni di urgenza. Il decreto deve poi essere trasmesso al G che decide sulla convalida entro 48 ore.  Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore, l’ufficiale di pg può farsi assistere da un ausiliario. Al termine delle operazioni si deve disattivare il captatore: deve essere poi redatto verbale.  Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione tramite captatore devono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del ministro della giustizia.  È prevista l’inutilizzabilità per i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento del captatore, e per i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e luogo indicati nel provvedimento autorizzativo. NUOVI STRUMENTI DELLA TECNICA. AGENTE SEGRETO ATTREZZATO PER IL SUONO Una figura particolare che può essere assimilata parzialmente all’intercettazione è la registrazione fonografica eseguita occultamente da una delle persone che partecipano ad una conversazione segreta, quando tutto ciò avviene d’intesa con la polizia. In proposito si è espressa la corte cost: Ha precisato che tale registrazione costituisce la documentazione di un atto di indagine. Dalla sent è possibile ricavare una distinzione tra due ipotesi: 1.Polizia ascolta contestualmente la conversazione: in tal caso la giuri ha affermato che l’atto è una sorta di intercettazione mascherata. Pertanto, qualora la pg abbia operato in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina stabilita dagli art 266ss, la captazione è INUTILIZZABILE poiché l’impiego dell’agente segreto attrezzato per il suono costituisce un aggiramento surrettizio delle predette regole. 2.Polizia ascolta in differita (cioè dopo che viene fatta la registrazione): la giuri ha deciso che si tratti di un’attività di indagine che incide sul diritto alla segretezza delle conversazioni e comunicazioni, TABULATI TELEFONICI L’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è disciplinata dal dlgs 196.2003, modificato dal dlgs 109.2009. La disciplina è stata adottata sulla base della direttiva eu 24.2008 (cd Frattini, dichiarata illegittima dalla corte di giustizia; la cassazione ha ritenuto tale disciplina legittima e rispettosa del canone della proporzionalità). I dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore: - Se si tratta di chiamate senza risposta, per 30gg dalla data della chiamata. - Se si tratta di dati del traffico telematico, per 12 mesi dalla data della comunicazione. - Se si tratta dei rimanenti dati del traffico telefonico, per 24 mesi dalla data della comunicazione. - Per i reati gravi il termine di conservazione dei dati è di 6 anni al fine di permettere l’accertamento e la repressione dei reati (terrorismo, mafia, omicidio volontario ecc) Entro i termini di conservazione i dati sono acquisiti dalla pubblica accusa anche su istanza del difensore dell’imputato, dell’offeso e delle altre parti
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