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Mezzi di ricerca della prova, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Sintesi relativa ai mezzi di ricerca della prova con specifico riferimento ai seguenti istituti: ispezioni; perquisizioni; sequestro; intercettazioni. Esame superato con 30 e lode direttamente con il professore Menna.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

In vendita dal 22/03/2023

Cammy2503
Cammy2503 🇮🇹

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Scarica Mezzi di ricerca della prova e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 PARTE IV CAPITOLO 3: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA ISPEZIONI L’ispezione consiste nell’accertamento delle tracce o degli altri effetti materiali del reato, attraverso l’osservazione diretta di persone, luoghi o cose (artt 244-246 cpp). Le ispezioni possono essere disposte, con atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge. In base all’oggetto dell’attività di accertamento possono distinguersi 3 differenti tipologie di ispezioni: sulla persona ed il suo corpo (ispezioni personali), su luoghi (ispezioni locali) e su cose e beni materiali (ispezioni reali); a queste si aggiungono le ispezioni informatiche che riguardano sistemi informatici o telematici. (SEGUE): PRESUPPOSTI, SOGGETTI E GARANZIE Ai sensi dell’art 244 comma 1 cpp l’ispezione può essere disposta quando occorre accertare l’esistenza di tracce o di altri effetti materiali del reato, ovvero, nel caso in cui il reato non abbia lasciato tali evidenze, o se queste siano scomparse, per rilevare il modo, il tempo o le cause delle eventuali modificazioni di una persona, di un luogo o di una cosa. Legittimata a disporre l’ispezione è l’autorità giudiziaria, cioè il Pm nella fase delle indagini preliminari, e il giudice del dibattimento; il giudice dell’udienza preliminare può disporre le ispezioni in sede di integrazione probatoria; in grado di appello il giudice può disporre l’ispezione quando ricorrono i presupposti per rinnovare l’istruzione dibattimentale; infine, alcuni limitati poteri di ispezione sono attribuiti anche al difensore. L’atto con cui l’autorità giudiziaria dispone l’ispezione è un decreto motivato a pena di nullità e la motivazione deve dare conto della sussistenza dei presupposti del mezzo di ricerca della prova; però, essa può essere eseguita anche con l’impiego di poteri coercitivi: cioè, sia il giudice che il Pm possono chiedere l’intervento della polizia giudiziaria o della forza pubblica. Prima del compimento dell’ispezione sono previsti degli obblighi informativi sia nei confronti del soggetto passivo dell’accertamento (il proprietario della cosa ovvero chi abbia l’attuale disponibilità del luogo nel quale si ritiene si trovino le tracce e gli altri effetti materiali del reato) che nei confronti del soggetto su cui ricadono i risultati (l’accusato). Nel caso di ispezioni personali, il soggetto passivo deve essere avvertito, prima dell’inizio delle operazioni, della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (purché prontamente reperibile e idonea ai sensi dell’art 120 cpp); nelle ispezioni locali o reali deve essergli consegnata copia del decreto che dispone l’accertamento. A favore della persona sottoposta alle indagini sono previste le garanzie di cui agli artt 364, 366, 369 e 369 bis cpp, poiché si tratta di un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Se il Pm procede ad un’ispezione alla quale deve partecipare la persona indagata invita quest’ultima a presentarsi a norma dell’art 375 cpp, avvisandola del diritto a nominare un difensore di fiducia; inoltre, il Pm deve avvisare (24 ore prima del compimento dell’atto) il difensore, e ciò a prescindere dal fatto che all’ispezione debba o meno partecipare la persona sottoposta alle indagini; anche in mancanza di tale avviso, il difensore ha diritto di assistere all’ispezione. Il predetto termine di 24 ore può essere ridotto nei casi di assoluta urgenza. 2 L’avviso al difensore può essere omesso quando vi è fondamentale motivo di ritenere che le tracce e gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati: in questo caso, l’ispezione assume i connotati di un atto a sorpresa, come tale irripetibile, il cui verbale è destinato a confluire nel fascicolo per il dibattimento. L’ispezione personale è eseguita nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. Nel corso delle ispezioni locali l’autorità giudiziaria può ordinare che taluno non si allontani prima della conclusione delle operazioni e può anche far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. Delle operazioni svolte viene redatto un verbale in forma integrale che viene depositato nella segreteria del Pm e i difensori hanno la facoltà di prendere visione della documentazione e di estrarne copia. PERQUISIZIONI La perquisizione consiste nella ricerca, sulle persone o in luoghi determinati, nonché in sistemi informatici o telematici, del corpo del reato o di cose pertinenti al reato. Tale attività è, inoltre, funzionale a eseguire nei luoghi in cui si svolge l’arresto dell’imputato o dell’evaso. Essa si distingue dall’ispezione per la natura dell’attività svolta: - l’ispezione consiste nell’accertamento di una situazione attuale e si risolve in una descrizione di quanto visivamente percepito; - la perquisizione presuppone l’osservazione dei luoghi o delle persone, ma è funzionale al compimento di attività di ricerca. Le perquisizioni sono disposte con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. A seconda dell’oggetto sul quale si svolge l’attività di ricerca possiamo distinguere le perquisizioni personali e locali. Nell’ambito di queste ultime si distinguono per la specificità dei luoghi le perquisizioni svolte presso un’abitazione o un luogo chiuso ad essa adiacente (perquisizioni domiciliari). A queste si aggiunge la perquisizione di un sistema informatico o telematico quando vi sia il fondato motivo di ritenere che in esso si trovino dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato (perquisizioni informatiche). (SEGUE): PRESUPPOSTI, SOGGETTI E GARANZIE Il presupposto della perquisizione personale è il fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato; invece, se vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo o che nello stesso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta la perquisizione locale. Legittimata a disporre la perquisizione è l’autorità giudiziaria: - nel corso delle indagini preliminari, il Pm; - in dibattimento, il giudice; - in secondo grado, la corte d’appello; - nell’esercizio dei poteri di integrazione probatoria, il giudice dell’udienza preliminare. La perquisizione è disposta con decreto motivato che deve contenere l’indicazione sia delle accuse, sia delle cose da ricercare. Delle operazioni svolte viene redatto un verbale e l’attività di documentazione può essere realizzata anche attraverso la riproduzione fotografica delle 5 nonché tutti i risultati che l’autore del reato abbia ottenuto direttamente dalla sua attività illecita (il prodotto) e, infine, i compensi per la commissione dell’illecito (il prezzo) valutabili economicamente. La definizione di cose pertinenti al reato è rimessa alla giurisprudenza secondo la quale essa si estende a tutte le res che vantano una capacità dimostrativa inerente alla consumazione del reato, alle circostanze di quest’ultimo e al suo autore. (SEGUE): SOGGETTI, FORME E GARANZIE DIFENSIVE Ai sensi dell’art 253 comma 1 cpp titolare del potere di disporre il sequestro è l’autorità giudiziaria. Nel corso delle indagini preliminari il sequestro è disposto dal Pm o anche dal GIP, nella fase processuale dal GUP. L’autorità giudiziaria provvede al sequestro personalmente o avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria a ciò delegato con il decreto di sequestro. Il sequestro probatorio è un tipico atto a sorpresa, quindi il verbale delle sue operazioni confluisce, in quanto atto irripetibile, nel fascicolo per il dibattimento. Per quanto riguarda le garanzie difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini non ha diritto ad alcun avviso del compimento del sequestro; allo stesso spetta esclusivamente la facoltà di assistervi. Una copia del decreto di sequestro deve essere consegnata all’interessato (cioè colui al quale le cose vengono sequestrate) se presente: può trattarsi dell’imputato, della persona alla quale le cose sono state sottratte e di quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il Pm deve depositare, entro il terzo giorno successivo al compimento del sequestro, i verbali degli atti compiuti e deve dare immediato avviso di ciò al difensore il quale, entro 5 giorni dalla notifica dell’avviso di deposito, ha facoltà di esaminarli e di estrarne copia; il difensore ha altresì facoltà di esaminare l’oggetto del sequestro nel luogo in cui si trova. (SEGUE): FATTISPECIE PECULIARI DI SEQUESTRO Il codice disciplina diverse tipologie di sequestro probatorio, precisamente abbiamo sequestri: - di corrispondenza - di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni - presso banche - aventi per oggetto atti o documenti rispetto ai quali viene eccepita la sussistenza di un segreto professionale, d’ufficio o di Stato. Il sequestro di corrispondenza si concreta nell’acquisizione a fini probatori di ogni forma di comunicazione tra mittente e destinatario; esso concerne pacchi, lettere, pieghi, telegrammi, valori e altri oggetti di corrispondenza, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti. Competente ad emettere il provvedimento di sequestro è unicamente l’autorità giudiziaria; se essa non procede personalmente al sequestro, allo stesso provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria che devono limitarsi all’apprensione materiale dei beni e a trasmetterli all’autorità delegante senza aprirli o alterarli. 6 Il sequestro di dati informatici presso fornito di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni consiste nell’acquisizione, presso i gestori di telefonia e di connessione telematica, dei dati da essi detenuti, ivi compresi quelli “di traffico o di ubicazione”. Con riferimento al sequestro presso banche, l’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso tutti gli istituti di credito (pubblici o privati) di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e ogni altra cosa, laddove abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di cose pertinenti al reato. L’art 256 cpp disciplina il sequestro di atti, documenti, dati, informazioni, programmi informatici e di ogni altra cosa nella disponibilità di persone tenute al segreto professionale, d’ufficio o di Stato. Se la persona tenuta al segreto, anziché adempiere al dovere di immediata consegna di quanto richiesto all’autorità giudiziaria, opponga un rifiuto (dichiarando per iscritto l’esistenza di un segreto), l’autorità giudiziaria se ha motivo di dubitare della fondatezza di questo rifiuto, procede agli accertamenti necessari. Se il rifiuto è infondato, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro. Se la dichiarazione riguarda la sussistenza di un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria deve informare il presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma del segreto: - ove il segreto venga confermato e la prova risulta essenziale per la definizione del processo, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere; - ove il Capo del Governo esclude la sussistenza del segreto oppure non lo conferma entro 60 giorni dalla notifica della richiesta, l’autorità giudiziaria procede al sequestro. Una particolare ipotesi di sequestro è quella disciplinata dagli artt 256 bis e 256 ter cpp. Se l’oggetto del sequestro è collocato presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso gli uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria non può procedere alla sua ablazione diretta, dal momento che deve ordinarne preventivamente l’esibizione. Possono essere 2 i possibili epiloghi dell’ordine di esibizione: 1. se il responsabile dell’ufficio presso cui i dati si trovano non eccepisce il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria procede all’esame dei medesimi nel luogo in cui essi si trovano e ad acquisire quelli strettamente indispensabili ai fini dell’indagine; se ha motivo di ritenere che gli elementi prodotti non siano quelli richiesti ovvero siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il presidente del Consiglio dei ministri che provvedere a disporne la consegna; 2. se il responsabile dell’ufficio, viceversa, eccepisce il segreto di Stato, le operazioni di esame e consegna sono sospese, con conseguente trasmissione degli elementi conoscitivi (sigillati in appositi contenitori) al presidente del Consiglio dei ministri. (SEGUE): IL RILASCIO DI COPIE, LA CUSTODIA E LA DISTRUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE Il codice detta una serie di regole che riguardano la gestione dei beni oggetto di sequestro, finalizzate a preservarne il valore economico o funzionale in vista della loro possibile restituzione o confisca. 7 Quando il sequestro ha ad oggetto atti o documenti, l’art 258 cpp prevede che l’autorità giudiziaria possa autorizzare l’estrazione di copie degli stessi, con conseguente restituzione degli originali a chi li deteneva legittimamente. Quando il sequestro concerne documenti che fanno parte di un volume o di un registro da cui gli stessi non possono essere separati, l’autorità giudiziaria può disporre che il pubblico ufficiale rilasci agli interessati che ne abbiano fatto richiesta, copie, estratti e certificati delle parti dei volumi o dei registri non soggetti a sequestro. L’art 259 cpp prescrive che le cose sequestrate siano custodite presso la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro; se ciò non è possibile o opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in un luogo diverso e viene nominato un custode che non può rifiutare l’incarico. Al momento della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare le cose affidategli e del dovere di esibirle all’autorità giudiziaria, ove richiesto, e di impedirne l’alterazione. L’art 260 cpp dispone che l’integrità delle cose sequestrate è assicurata mediante l’apposizione sulle stesse del sigillo dell’ufficio giudiziario, con la sottoscrizione dell’autorità procedente e dell’ausiliario che la assiste. Il comma 3 dell’art 260 cpp afferma che l’autorità giudiziaria ordina l’alienazione o la distruzione delle cose sequestrate che possono alterarsi; procede, inoltre, alla distruzione delle merci sequestrate di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulti particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica. (SEGUE): IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO L’art 257 cpp prevede che, contro il decreto di sequestro probatorio, può essere proposta richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art 324 cpp. Tale richiesta può essere presentata entro 10 giorni dall’esecuzione del sequestro ed essa è finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti del decreto di sequestro probatorio. Legittimati a proporre la richiesta di riesame sono l’imputato (e il suo difensore), la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Esclusa da tale novero è la persona offesa dal reato. Ai fini dell’ammissibilità della richiesta, il soggetto legittimato deve avere interesse all’impugnazione, cioè: - secondo una tesi, ad ottenere la restituzione dei beni vincolati - secondo un’altra tesi, indica l’idoneità della richiesta a provocare un risultato più favorevole a colui che impugna. (SEGUE): LA RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE E LA CONVERSIONE DEL SEQUESTRO PROBATORIO IN SEQUESTRO CONSERVATIVO O PREVENTIVO Gli artt 262e 263 cpp disciplinano, rispettivamente, le vicende inerenti al sequestro e la procedura per la restituzione delle cose sequestrate. L’art 262 cpp stabilisce che laddove il sequestro non appaia più necessario ai fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne ha diritto, anche prima della sentenza; dopo che la sentenza non è più soggetta ad impugnazione, la restituzione 10 Per quanto riguarda le intercettazioni ambientali si ritiene che esse si svolgono in luoghi che rientrano nella nozione penalistica di domicilio di cui all’art 614 cp (abitazione, privata dimora) sono consentite solo laddove sussista un fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa. Invece, tale requisito non è richiesto quando le intercettazioni ambientali sono eseguite, sempre all’interno del domicilio, mediante captatore informatico, qualora si proceda per i delitti di cui agli artt 51 commi 3 bis e 3 quater cpp (reati associativi, o con finalità di terrorismo). È prevista anche la possibilità di eseguire le intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche: tali captazioni sono ammesse anche qualora l’illecito sia stato compiuto con l’ausilio di tecnologie informatiche e telematiche. Le intercettazioni sono autorizzate, su richiesta del Pm, dal GIP con decreto motivato, in presenza di un duplice requisito: i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità dell’intercettazione per la prosecuzione delle indagini. Nei casi di urgenza (cioè quando si ritiene che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini) l’intercettazione può essere disposta, sempre con decreto motivato, dal Pm: il provvedimento deve essere trasmesso immediatamente, o comunque non oltre le 24 ore, al GIP. Il giudice nelle 48 ore successive decide sulla convalida del decreto: in caso di mancata convalida, l’intercettazione non può proseguire e i risultati non possono essere utilizzati. Se il giudice autorizza l’intercettazione, il Pm emana un decreto con il quale dispone l’intercettazione e precisa le modalità e la durata delle operazioni: la captazione non può essere superiore a 15 giorni, salvo ulteriori proroghe, per periodi successivi di 15 giorni, autorizzate dal GIP con decreto motivato. Le operazioni sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, tranne nel caso in cui questi risultino insufficienti o inidonei e sussistano eccezionali ragioni di urgenza: in tal caso possono essere impiegate le apparecchiature di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. I decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni, devono essere annotati in un apposito registro seguendo un ordine cronologico, con l’indicazione del momento iniziale e conclusivo delle operazioni. Le comunicazioni intercettate sono registrate e l’esecuzione delle operazioni confluisce in un verbale: esso deve contenere l’indicazione degli estremi del decreto con cui è stata disposta l’intercettazione, la descrizione delle modalità con cui è stata eseguita la registrazione e le generalità delle persone che hanno partecipato alle operazioni. Il verbale contiene inoltre la trascrizione, anche sommaria, del contenuto delle intercettazioni; tuttavia, è previsto il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni che o per l’oggetto o per i soggetti coinvolti, sono irrilevanti ai fini delle indagini; in questi casi deve essere annotata soltanto la data, l’ora e il dispositivo intercettato. Scaduto il termine per l’esecuzione delle operazioni, il verbale delle operazioni e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al Pm, affinché siano conservati integralmente in un apposito archivio riservato, istituito presso l’ufficio inquirente che ha richiesto le operazioni. Ricevute le risultanze investigative e i relativi verbali, il Pm effettua una prima valutazione circa l’ostensibilità delle intercettazioni eseguite (cioè a dire, se depositare i verbali e le registrazioni nella propria segreteria). Il Pm ha a disposizione 2 strade indicate dall’art 268 bis cpp: 11 - laddove ritenga che dal deposito possa derivare un grave pregiudizio per le indagini, richiede al GIP l’autorizzazione al differimento della produzione (questo differimento non potrà spingersi oltre la chiusura delle indagini preliminari); - nel caso inverso, sono messi a disposizione dei difensori delle parti i risultati delle intercettazioni: entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, le annotazioni, i verbali e le registrazioni sono depositati nella segreteria del Pm, unitamente ai decreti di autorizzazione, convalida o proroga. Con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 216/2017 l’udienza di stralcio, che poteva svolgersi nel contraddittorio tra le parti e aveva lo scopo di selezionare il materiale probatoriamente rilevante, è stata sostituita da una procedura caratterizzata da un contraddittorio cartolare. In altre parole, la richiesta di acquisizione delle captazioni è trasmessa dal Pm al GIP e, contestualmente, ai difensori entro 5 giorni dal deposito del materiale istruttorio. I difensori, ricevuto l’avviso della richiesta di acquisizione, possono esercitare nel termine di 10 giorni una duplice facoltà (prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni in casi molto complessi): in primo luogo, possono chiedere l’acquisizione di conversazioni o comunicazioni che ritengono rilevanti ai fini di prova; in secondo luogo, possono chiedere l’eliminazione delle intercettazioni inutilizzabili o delle quali è vietata la trascrizione, anche sommaria, poiché attinenti a fatti o persone non oggetto di indagine, ovvero contenenti informazioni relative a dati sensibili. Tali richieste, insieme agli allegati (chiamati brogliacci nella prassi) sono depositate nella segreteria del Pm che ne cura l’immediata trasmissione al giudice. La decisione sull’acquisizione al fascicolo delle indagini è assunta dal giudice che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni, con ordinanza emessa in camera di consiglio senza la partecipazione del Pm e dei difensori, non prima che siano decorsi 5 giorni dalla presentazione delle richieste. Si tratta di un contraddittorio cartolare perché è basato sulla presentazione di richieste e memorie scritte delle parti. Il contraddittorio diventa orale quando il giudice reputa necessario sentire le parti: in tal caso è fissata un’udienza di cui deve essere dato tempestivo avviso al Pm e ai difensori. Il materiale relativo alle conversazioni di cui non è stata disposta l’acquisizione è destinato all’archivio riservato. Se, tale materiale si presenta come potenzialmente lesivo della riservatezza, può essere oggetto di distruzione anticipata, su richiesta della parte interessata e sotto il controllo del giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione in camera di consiglio. (SEGUE): LE DEROGHE PER I DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Quando l’intercettazione viene disposta in relazione ai delitti di criminalità organizzata di cui all’art 51 comma 3 bis cpp, è prevista una disciplina differenziata rispetto a quella generale in materia di intercettazione. Presupposto dell’intercettazione è innanzitutto la loro necessità “per lo svolgimento delle indagini” anziché “per la prosecuzione delle stesse” e, a tal fine, la captazione non deve essere “assolutamente indispensabile”, ma semplicemente “necessaria”. Il presupposto dei gravi indizi di reato è sostituito dalla presenza di elementi investigativi che devono essere “sufficienti”. 12 I termini di validità dell’autorizzazione del GIP sono più ampi rispetto alle ipotesi ordinarie: il relativo decreto consente lo svolgimento delle operazioni per un periodo non superiore a 40 giorni, prorogabile per ulteriori periodi di 20 giorni, in presenza dei presupposti. Per quel che concerne le intercettazioni ambientali, esse sono consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti sia stia svolgendo l’attività criminosa. (SEGUE): DIVIETI E SANZIONI PROCESSUALI Ai sensi dell’art 270 comma 1 cpp le intercettazioni non sono utilizzabili in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte. Fa eccezione il caso di indispensabilità delle stesse per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Occorre soffermarsi sul significato della locuzione “procedimenti diversi”: non vi è diversità di procedimenti nel caso di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato al cui accertamento il mezzo di ricerca della prova è predisposto. I limiti all’utilizzabilità nel diverso procedimento vengono meno laddove l’intercettazione costituisca corpo del reato (ossia quando la comunicazione captata ha natura illecita): in tale ipotesi, la conversazione è acquisita al fascicolo del dibattimento ed è, pertanto, utilizzabile. Se sussistono le condizioni di utilizzabilità previste dall’art 270 cpp, i verbali e le registrazioni sono depositati presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento; del deposito deve essere dato avviso al Pm e ai difensori delle parti, così che possa avere inizio il procedimento incidentale di selezione, volto alla espunzione delle conversazioni manifestamente irrilevanti e di quelle di cui è vietata l’utilizzazione. Una disciplina specifica è prevista per le comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza (art 270 bis cpp) in relazione ai quali è prevista un’utilizzabilità condizionata. L’autorità giudiziaria, una volta disposta l’immediata secretazione della documentazione deve trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione medesima, al fine di consentirne il vaglio circa la sussistenza di un segreto di Stato. Le informazioni inviate possono essere utilizzate prima della risposta del capo del Governo solo se sussistono i seguenti pericoli: inquinamento probatorio, fuga, necessità di prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Se il Presidente del Consiglio oppone il segreto, l’utilizzabilità delle notizie coperte da quest’ultimo è preclusa; nel caso contrario, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. Ai sensi dell’art 271 cpp l’intercettazione è inutilizzabile nei seguenti casi: - quando l’intercettazione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge; - quando non sono state osservate le disposizioni che concernono la procedura di richiesta, autorizzazione e convalida di cui all’art 267 cpp; - quando non sono state osservate le disposizioni di cui all’art 268 commi 1 e 3 cpp. Il codice sanziona con l’inutilizzabilità dei risultati anche le intercettazioni relative a conversazioni di persone alle quali è riconosciuto il segreto professionale ai sensi dell’art 200 cpp. Per le intercettazioni illegali che si sostanziano nella detenzione illegale di contenuti e di dati relativi a intercettazioni illecitamente effettuate e nella raccolta illegale di informazioni (cd
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