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Mezzi di ricerca della prova, Appunti di Diritto Processuale Penale

Mezzi di ricerca della prova .

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 28/06/2019

lovale1
lovale1 🇮🇹

25 documenti

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Scarica Mezzi di ricerca della prova e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Perquisizioni, ispezioni e interce�azioni telefoniche, a�vità inves�ga�ve. Siamo nell’ambito della prova quindi siamo nel libro 3° del c.p.p che si stru�ura in 3 diversi �toli: il 1° rela�vo ai principi della prova, il 2° disciplina il mezzo di prova e il 3° disciplina invece i mezzi di ricerca della prova. La differenza, tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova, è di natura ontologica che si rifle�e sulla disciplina della prova e dei mezzi di ricerca della prova (a�enzione a non confondere i mezzi di prova con i mezzi di ricerca della prova). Invece la seconda differenza riguarda la funzione e la ra�o, infa�, quando parliamo di mezzo della prova facciamo riferimento allo strumento processuale che produce in via immediata, all’interno del provvedimento, degli elemen� probatori che verranno u�lizza� a sostegno della decisione del giudice; ES: la tes�monianza resa in diba�mento verrà u�lizzata a sostegno della decisione finale del giudice. Anche il mezzo di ricerca della prova, è uno strumento processuale ma introduce in via indire�a, all’interno del procedimento, degli elemen� a valore probatorio; tecnicamente introduce delle fon� di prova cioè la persona, l’uomo o la cosa che forniranno il dato grezzo (quel dato che non viene u�lizzato dire�amente a sostegno della decisione del giudice). La differenza ontologica si rifle�e sulla disciplina, almeno so�o 3 aspe�: • la sede naturale dei mezzi di prova e di ricerca della prova => il des�natario è il verbale. Per quanto riguarda la sede naturale dei mezzi di prova, è il diba�mento perché è il momento in cui il giudice prende la sua decisione, ed è il momento in cui vengono rispe�ate tu�e le regole processuali e le garanzie del diba�mento; di regola il mezzo di prova viene assunto in diba�mento ma esiste un’eccezione: la richiesta dell’incidente probatorio. L’incidente probatorio è una parentesi del diba�mento, di una fase delle indagini preliminare dove vengono rispe�a� tu� i principi fondamentali, quali la formazione della prova nel pieno contraddi�orio tra le par�, per cui quel mezzo di prova, seppur esperito dinanzi a un giudice diverso da quello delle indagini preliminari (il giudice del diba�mento), verrà comunque u�lizzato nella decisione finale del giudice. Invece la sede naturale del mezzo di ricerca della prova, sono di regola le indagini preliminari; ovviamente parliamo di veri e propri a� di indagine che vengono esperi� nella fase cronologicamente più vicina alla commissione del fa�o reato (es-> la perquisizione dove si cerca il corpo del reato, è chiaro che dobbiamo cercarlo nel momento più vicino alla commissione del reato). Quindi di regola sono le indagini preliminari e in via eccezionale può accadere che ques� mezzi di ricerca della prova vengano esper� sul volere del giudice del diba�mento (quindi nella fase diba�mentale a�raverso il 507). • I sogge� des�natari => nei mezzi di prova il des�natario è il giudice del diba�mento o al più il giudice delle indagini preliminari; invece nei casi dei mezzi di ricerca della prova, il des�natario naturale è il PM e laddove sia consen�to, la polizia giudiziaria. In via eccezionale sarà il giudice del diba�mento. • Il verbale => l’ulteriore differenza tra i mezzi di prova e i mezzi di ricerca si ravvisa nel verbale, perché al termine del compimento di qualsiasi a�o, viene reda�o il verbale. Il verbale dei mezzi di prova confluisce dire�amente nel fascicolo del diba�mento; invece i verbali reda� al termine dell’esperimento dei mezzi di ricerca della prova, quelli confluiranno nel fascicolo del PM, ad eccezione degli a� irripe�bili che confluiscono nel fascicolo del diba�mento e verranno u�lizza� dal giudice, per assumere la decisione. Quando parliamo di mezzi di ricerca della prova, non dobbiamo pensare a qualcosa di diverso rispe�o all’a�vità di indagine. Il codice di procedura penale è stru�urato in una maniera tale che, la parte sta�ca (quella di cui ci s�amo occupando oggi) tende a dialogare con la parte dinamica. In realtà, in questo caso, mi riferisco alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri richiama� nel libro 5° del codice di procedura penale, mentre le interce�azioni non sono richiamate all’interno del codice ma ciò non vuol dire che non sono a� di indagine, anzi sono addiri�ura privilegiate. Sono a� di indagine che si collocano nella fase delle indagini preliminari, in cui il dominus indiscusso è il PM, che gode dell’aiuto prezioso della polizia giudiziaria. La disciplina della polizia giudiziaria è contenuta nell’ art. 55 e ss del c.p.p , ma qual è il vincolo che lega il PM alla polizia giudiziaria? Vi è un rapporto che definiamo di dipendenza funzionale, in questo caso è importante il richiamo all’art. 109 cost. -> ‘’il PM dispone dire�amente della polizia giudiziaria’’ - ed è un ar�colo che si rifle�e nell’art. 55 del c.p.p e nell’art. 327- vuol dire che c’è un vincolo gerarchico e una stre�a subordinazione e che quando il PM chiede l’intervento della polizia giudiziaria, questa è tenuta ad intervenire in maniera tempes�va. La polizia giudiziaria non è legata solo al PM ma anche al ministero esecu�vo a cui un corpo appar�ene e questa è la dipendenza ORGANICA (dunque la polizia giudiziaria ha un doppio legame). Quindi vi è una gerarchia anche all’interno della stessa polizia giudiziaria perché c’è la dis�nzione tra ufficiale e agente di polizia giudiziaria e non è una dis�nzione puramente formale ma ci sono delle differenze riguardo i compi�; es. l’agente semplice (il carabiniere, il polizio�o, l’agente di custodia) non può compiere quei compi� che sono di competenza esclusiva dell’ufficiale (l’ufficiale giudiziale è qualificato tale dall’art 57 comma 2 ). I compi� che può compiere solo l’ufficiale di polizia giudiziaria sono le perquisizioni; poi ci sono quei compi� che l’ufficiale può compiere ma solo se è delegato dal PM (interce�azioni) ed è tenuto ad intervenire in maniera intempes�va, quindi non può farlo autonomamente ma deve essere sempre autorizzato a�raverso un decreto mo�vato del PM. Il compito della polizia giudiziaria è quello di riferire tempes�vamente al PM tu�o ciò di cui è a conoscenza oppure può avere un’ a�vità delegata (quando il PM delega il compimento di cer� a�) oppure guidata (quando segue le dire�ve del PM). In sostanza il compito della polizia giudiziaria è quello di ricercare elemen� u�li alla ricostruzione del fa�o reato, individuare le persone che posso fornire informazioni u�li a costruire il fa�o di reato ma anche quello di conservare le cose o lo stato dei luoghi che potrebbe essere sogge� a modifiche nel corso del tempo (quindi una modificazione fisiologica), infine devono evitare il rischio di un inquinamento probatorio e assicurarne la conservazione. Per quanto riguarda i singoli mezzi di ricerca della prova, seguendo l’ordine dell’art. 344 del c.p.p, troviamo: 1°) ISPEZIONE -> che consistono nell’osservazione su una persona, su un luogo o una cosa, che mira a cercare delle tracce o impronte oppure una qualsiasi alterazione visibile (si tra�a di una percezione dire�a); ES: per cercare una ferita sulla spalla basta la semplice l’ispezione, osservazione. L’ ispezione può essere disposta con decreto mo�vato e può essere personale oppure locale/razionale. • Personale: l’ispezione personale può essere effe�uata solo dall’autorità giudiziaria e quindi è molto più serrata rispe�o a quella reale, tanto che la può compiere solo l’autorità giudiziaria - quando il codice parla di autorità giudiziaria dovete intendere sia il PM che il giudice- infa� l’ufficiale di polizia giudiziaria non può compiere l’ispezione di sua inizia�va neanche quando ci sia urgenza (a�enzione perché c’è una contraddizione). In questo caso, il bene cos�tuzionale posto a tutela è quello della libertà personale (art.13 cost. che deve essere le�o in combinato disposto con l’art 79 delle disposizioni di a�uazione del c.p.p); art. 13 -> ‘’ la perquisizione o l’ispezione personale devono essere compiu� da sogge� dello stesso sesso del sogge�o che è so�oposto a ispezione o a perquisizione’’, può essere compiuta da un medico e in quel caso l’autorità giudiziaria potrà non essere presente. E’ un a�o a sorpresa quindi il difensore non deve essere avvisato mentre il sogge�o deve essere informato del fa�o che può nominare un difensore di fiducia (il quale non viene aspe�ato perché l’ispezione deve andare avan�) e viene anche avvisato della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia purché sia almeno qua�ordicenne, che non sia so�oposta a nessuna misura di sicurezza, che non si trovi in uno stato di ubriachezza o so�o l’effe�o di sostanze stupefacen� e che sia reperibile, disponibile al momento del compimento delle operazioni. • Reale/ locale -> es: macchia di sangue su un motorino ( ispezione su una cosa). L’adempimento è la consegna della copia del decreto mo�vato al sogge�o che viene avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore o da una persona di fiducia (di cui abbiamo prima parlato). Anche in questo caso è a sorpresa SALVO i casi di urgenza. Quando parliamo di ispezione locale ci riferiamo al domicilio o all’immobile che è nella disponibilità del sogge�o so�oposto ad ispezione. L’ispezione reale può essere effe�uata anche da un ufficiale di polizia giudiziaria, basta che ci siano delle ragioni di necessità e di urgenza. Gli stessi meccanismi dell’ispezione, sono previs� per la perquisizione, con la differenza che quest’ul�ma consiste nella ricerca (del corpo del reato, delle cose a�nen� al reato o comunque del prezzo, del prodo�o o del profi�o del reato) mentre l’ispezione consiste nell’osservazione. 2°) PERQUISIZIONE : è prevista sopra�u�o per la ca�ura dell’evaso o per l’arresto dell’ imputato e può essere locale o domiciliare; secondo il codice può essere eseguita in un a�o temporale definito che va dalle 7.00 del ma�no alle 20.00 di sera, salvo espressa deroga -> es: molto spesso la informa�che/ telema�che il PM può u�lizzare in ogni caso le apparecchiature che appartengono ai priva� (a parte questa lieve ma importante differenza, la disciplina resta la stessa.) Prima di affrontare la disciplina codicis�ca, è doveroso il richiamo ai beni che potrebbero essere lesi da un’a�vità contra legem di indagine, cioè il bene che si vuole tutelare è la segretezza delle conversazioni (art. 15 cost.) e l’inviolabilità del domicilio (basta pensare alle interce�azioni ambientali). Ovviamente sono diri� inviolabili dell’uomo ma ques� diri� perme�ono una limitazione, in presenza di una doppia riserva di legge (per cui si posso limitare quelle libertà NEI CASI e NEI MODI previs� dalla legge); ovviamente ci deve essere un a�o mo�vato dell’autorità giudiziaria (RISERVA di GIURISDIZIONE). Tu�avia il nostro ordinamento, a fronte dei procedimen� di criminalità organizzata, si ar�cola sul sistema del doppio binario e in questo caso le maglie di tutela si allargano, il legislatore si a�eggia diversamente rispe�o a ques� �pi di rea�, in sintesi diviene una disciplina più flessibile in ques� casi. Il codice prevede dei presuppos� sogge�vi e ogge�vi; per i primi è richiesto un presupposto in più per effe�uare l’interce�azione, es -> il parlamentare può essere interce�ato solo con l’autorizzazione della camera a cui il parlamentare appar�ene. I presuppos� ogge�vi, sono una categoria generale che a sua volta si divide in so�oinsiemi: • a seconda della TIPOLOGIA del reato, quindi alcuni �pi di reato in base ad un criterio quan�ta�vo (il limite edi�ale di pena) oppure qualita�vo (il nomen juris del reato ). • La PRESENZA di GRAVI INDIZI del reato: a�engono all’esistenza del reato e di conseguenza sono diversi dai gravi indizi di colpevolezza, infa� ques� ul�mi li ritroviamo nelle misure cautelari (che sono dei provvedimen� personali). Quindi i gravi indizi di colpevolezza sono subordina� alla presunta responsabilità del sogge�o, mentre i gravi indizi del reato dipendono solo dall’esistenza del reato, tanto che nell’interce�azione, a volte, viene interce�ata la persona offesa per prima e non il sogge�o che si ri�ene essere l’autore (cioè prima si interce�a la persona offesa o il terzo e poi si risale all’autore del reato). • Infine l’assoluta INDISPENSABILITA’ per la prosecuzione delle indagini e ciò significa che se le indagini devono proseguire, l’interce�azione non può MAI essere il primo a�o di indagine. A tu� ques� presuppos� se ne aggiunge un altro, nel caso delle interce�azioni ambientali - accanto alle interce�azioni tout court esistono le interce�azioni ambientali domiciliari (art.14 della cost.) cioè quelle nel domicilio- in questo caso il presupposto ulteriore è che vi sia il fondato mo�vo di ritenere che, in quel luogo, si s�a svolgendo l’a�vità criminosa. PROCEDIMENTO di AUTORIZZAZIONE -> anche qui abbiamo 2 �pi di procedimento: ordinario => il PM chiede l’autorizzazione di effe�uare la interce�azione al giudice delle indagini preliminari, il GIP con un decreto mo�vato autorizza il PM che a sua volta, con un decreto mo�vato, dispone le interce�azioni. Procedimento d’urgenza => cioè quando c’è un grave pericolo per le indagini e non c’è il tempo materiale di chiedere l’autorizzazione al GIP, quindi il Pm dispone con decreto mo�vato le interce�azioni ma entro 24 ore chiede l’ autorizzazione al GIP, che a sua volta ha 48 ore per dare la sua autorizzazione; se il GIP non le autorizza, quelle interce�azioni saranno inu�lizzabili. Ogni decreto mo�vato, sia esso un decreto mo�vato di autorizzazione o di proroga (perché possono essere prorogate nella durata), viene segnato in un registro in modo da tenere presente la cronologia dell’interce�azione e dove c’è un vuoto di autorizzazione/di proroga significa che le autorizzazioni sono state compiute ma sono inu�lizzabili (perché non è rispe�ata la riserva di giurisdizione); durano 15 giorni e sono prorogabili, dal GIP, per ulteriori 15 giorni fino al termine di conclusione delle indagini preliminari (quindi da 15 a 15). E’ una disciplina serrata e puntuale (non si può uscire fuori dal tracciato) però nel caso della criminalità organizzata le maglie si allargano perché l’interesse della colle�vità è superiore e quindi la disciplina diventa più flessibile, infa� non sono richies� gravi indizi di reato ma sono richies� sufficien� indizi di reato e anche per la prosecuzione delle indagini non è richiesta l’assoluta indispensabilità ma è richiesta la necessaria prosecuzione dello svolgimento delle indagini. Hanno una durata maggiore perché sono dei procedimen� più complessi (anche l’a�vità inves�ga�va è molto complessa) quindi durano 40 giorni, prorogabili di volta in volta per 20 giorni, fino alla conclusione del termine massimo delle indagini preliminari (anche questo termine è più lungo rispe�o a quello ordinario). L’ulteriore par�colarità è inerente alla disciplina del domicilio (614), infa� nel caso della criminalità organizzata è possibile interce�are sempre. In sintesi nel caso del reato comune, per poter effe�uare l’interce�azione, ci deve essere il fondato mo�vo di ritenere che in quel luogo si s�a svolgendo a�vità criminosa, invece nel caso della criminalità organizzata questo fondato mo�vo non è richiesto perché si può interce�are sempre! La tecnologia si è evoluta tanto che in passato, quando le interce�azioni non erano ancora sviluppate come mezzi di ricerca della prova, si u�lizzava la perquisizione telema�ca o informa�ca; es -> se durante una perquisizione locale si trovava un computer o veniva sequestrato per poi effe�uare una perquisizione nei laboratori, oppure se era acceso, per non perdere i da�, la perquisizione veniva effe�uata sul posto. Poi vi era la perquisizione ‘’da remoto’’ cioè quella mediante installazione di virus all’interno del disposi�vo mobile, a�raverso i quali si acquisivano tu� i da� contenu� nel disposi�vo e ovviamente nel caso della perquisizione la cosa era più complessa, perché per effe�uare una perquisizione telema�ca occorreva creare, sulla copia, un codice iden�fica�vo per vedere se la prova era stata manomessa successivamente. E’ divenuto a�uale il diba�to sul tema dell’interce�azione mediante il captatore informa�co (telema�ca a�va); con l’evoluzione tecnologica è avanzata anche quella giurisprudenziale e in questo passaggio, dalla perquisizione telema�ca alle prime interce�azioni u�lizzate come mezzi di ricerca della prova, prende le mosse la sentenza Virruso del 2010. La ques�one della sentenza Virruso era inerente ad un so�ware installato all’interno di un disposi�vo mobile e u�lizzato per acquisire tu� i da� contenu� in tale disposi�vo, la difesa aveva chiesto l’inu�lizzabilità di quei da� perché, secondo la sua tesi, quell’a�vità era un’interce�azione e dunque non erano sta� rispe�a� tu� i presuppos� richies� dal codice. Le sezioni unite non hanno dato ragione alla difesa perché si sono basate sulla definizione del ‘’flusso di comunicazione’’ ossia quando due persone comunicano tra di loro, scambiandosi da� e informazioni (è uno scambio tra due sistemi informa�ci). Invece in questo caso, la cassazione non ha qualificato quell’a�vità come un flusso di comunicazione/scambio bensì come un flusso unidirezionale, cioè quel sistema prendeva tu� i da� e quindi sostanzialmente era un sequestro, di conseguenza non dovevano essere rispe�a� tu� i presuppos�. Però nel qualificarlo come sequestro, ha comunque dichiarato la legi�mità di quello strumento, cioè la cassazione non ha de�o che non si può u�lizzare il captatore informa�co e ciò lo ribadisce successivamente anche l’evoluzione norma�va (siamo nel 2015) quando, con la sentenza Musumeci, si interessa di quelle interce�azioni ambientali effe�uate a�raverso il captatore informa�co. La sentenza Musumeci inizialmente stabilisce che sono INUTILIZZABILI tu�e quelle interce�azioni effe�uate per mezzo del captatore informa�co – con questo sistema viene a�vato il microfono del cellulare nonché la telecamera, quindi è un’interce�azione a 360°- ma successivamente cambia idea. Dunque l’interce�azione da remoto è fondamentale perché oggi il cellulare è il prolungamento naturale del nostro corpo, cioè lo por�amo fuori ma anche dentro al domicilio! La sentenza Musumeci del 2015 ci dice che l’interce�azione mediante il captatore informa�co, a�raverso l’a�vazione del microfono e della videocamera del disposi�vo mobile, sono inu�lizzabili perché nel decreto di autorizzazione non è stato indicato, in modo puntuale e tassa�vo, il luogo (il domicilio) in cui si sta svolgendo l’interce�azione. A�enzione perché ciò significa legare la mani al PM, significa limitare la sua a�vità di indagine perché se la sentenza della cassazione prende questa posizione si vanifica la funzione dell’interce�azione. Dunque essendo un argomento di par�colare interesse, la cassazione non tarda a cambiare posizione, ci me�e un anno (sentenza Scurato del 2016) e rime�e quella ques�one alle sezioni unite. La sentenza Scurato, più che assumere una posizione contraria alla Musumeci, la cri�ca perché sos�ene che non c’è nessuna norma di legge, né giurisprudenza che affermi che deve essere indicato il luogo (ad esempio casa di Tizio o Caio o Sempronio), quindi la sentenza Scurato si rivolge alla sezioni unite per avere una risposta e formula 3 quesi�.
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