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MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA, Appunti di Diritto Processuale Penale

Ispezione, perquisizione,intercettazioni, documenti

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 02/08/2019

laura-d-aprile-1
laura-d-aprile-1 🇮🇹

6 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! I mezzi di prova nel processo penale Le prove sono gli elementi sui quali il giudice penale deve basare il proprio convincimento nell'accertare la fondatezza della richiesta punitiva dello Stato(rappresentato dal Pubblico Ministero) nei confronti dell'imputato. Il processo penale accusatorio è costruito sui principi dell'oralità e del confronto tra le parti in dibattimento, luogo di formazione delle prove, che in ambito penale sono svincolate dalla regola della tipicità (art. 189 c.p.p.). La testimonianza La testimonianza è la prova più importante e insidiosa del processo penale a causa del diverso grado di percezione della realtà e capacità mnemonica dei vari testimoni. Rendere testimonianza rappresenta un obbligo giuridico e morale molto importante per il nostro ordinamento. Il testimone formalmente intimato ha infatti l'obbligo di presentarsi al Giudice e dire la verità per tutta la durata della sua deposizione (art. 198 C.P.P.). Testimonianza indiretta La testimonianza è diretta, quando il teste ha avuto conoscenza e percezione del fatto che costituisce reato con tutti i suoi cinque i sensi. La testimonianza è invece indiretta (de relato)se il teste è stato messo al corrente dei fatti da qualcun altro a voce, con uno scritto o qualsiasi altro mezzo idoneo. In questa seconda ipotesi è necessario quindi accertare l'attendibilità del teste indiretto e di quello diretto. Il Giudice inoltre è obbligato a citare il teste indiretto se una delle parti fa riferimento a un soggetto che ha avuto conoscenza diretta dei fatti. L'art. 62 C.P.P. pone un divieto specifico di testimonianza indiretta per evitare che il diritto dell'imputato/persona sottoposta a indagini a non rendere dichiarazioni o a rimanere in silenzio durante il procedimento sia violato a causa della testimonianza de relato - Capacità a testimoniare Il primo comma dell' 196 C.P.P. riconosce a ciascuno la capacità di testimoniare. Nel caso di minori o infermi di mente il Giudice può verificare l'idoneità fisica e mentale dei soggetti in questione disponendo opportuni accertamenti. - Incompatibilità a testimoniare L'art. 197 C.P.P contempla l'incompatibilità a testimoniare in tutti quei casi in cui, per il rapporto che lega il testimone ai soggetti del processo penale, sussiste il rischio di una testimonianza parziale. Fatte salve le eccezioni previste dall'art 197 C.P.P. non possono testimoniare: i coimputati per il medesimo reato, gli imputati in un procedimento connesso o collegato, il responsabile civile, il soggetto civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria, il giudice, il pubblico ministero, l'ausiliario, il difensore e coloro che hanno collaborato alla raccolta delle dichiarazioni e informazioni durante le investigazioni difensive. L'incompatibilità riguarda coloro che ricoprono o hanno ricoperto le funzioni indicate. Privilegio contro l'autoincriminazione Il testimone (art. 198 C.P.P.) non può essere costretto a rendere dichiarazioni su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (self- incrimination). Il privilegio è disciplinato dall'art. 384 C.P. in base al quale non è punibile chi, nonostante l'insistenza del Giudice (art. 207 comma C.P.P.) per la necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile pregiudizio alla sua libertà e onore, è costretto a testimoniare il falso. Le dichiarazioni rese in violazione di questo privilegio sono inutilizzabili (art. 191 comma 1) se il Giudice, in ogni stato e grado del processo, rileva che il privilegio era stato correttamente invocato ma non rispettato dai magistrati precedenti. Nel caso in cui, al contrario, dal racconto del testimone emergono indizi di responsabilità a suo carico, il Giudice deve interrompere l'esame, avvertirlo che sulla base delle dichiarazioni rese potranno essere avviate indagini nei suoi confronti e invitarlo a nominare un difensore. Testimone prossimo congiunto Il prossimo congiunto dell'imputato, previo avviso da parte del Giudice, ha il diritto di astenersi dal testimoniare. In assenza di avviso, la dichiarazione eventualmente resa è affetta da nullità relativa (art. 199 C.P.P.) e il teste non è punibile (art. 384 C.P.). Il prossimo congiunto può comunque decidere di testimoniare e al pari degli altri testimoni è obbligato a dire la verità e a rispondere a tutte le domande, in caso di rifiuto è responsabile del reato di falsa testimonianza per reticenza (art. 372 C.P.) Violazione degli obblighi del testimone Il Giudice, prima d'iniziare l'esame, deve avvertire il testimone dell'obbligo di dire la verità, informandolo della conseguente responsabilità penale in caso di violazione. Il testimone legge la formula con cui si impegna a dire la verità e tutto quanto conosce in relazione ai fatti (art. 497 C.P.P), infine comunica i suoi dati anagrafici. Eccezioni all'obbligo di testimoniare: il segreto d'ufficio e di Stato Alcuni professionisti (medici, avvocati, investigatori privati, consulenti, notai, ecclesiastici e pubblici ufficiali su materie coperte dal segreto d'ufficio) possono astenersi, ai sensi degli artt. 200 e 201 C.P.P. dall'obbligo di testimoniare su quanto conoscono in ragione del loro ufficio, salvi i casi in cui sono obbligati a riferirne all'autorità giudiziaria, politica o militare. Quando i professionisti oppongono il segreto professionale il Giudice, se ritiene che il rifiuto a testimoniare è infondato, può procedere agli accertamenti necessari. L'accertata infondatezza del rifiuto conferisce al Giudice il potere di ordinare al testimone di deporre. L'art 202 C.P.P. prevede invece l'obbligo di astenersi dalla testimonianza per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su informazioni coperte dal Segreto di Stato. Il Giudice a cui il teste oppone questo segreto, deve chiedere conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorsi trenta giorni dalla notifica se il Giudice non ha ricevuto risposta, acquisisce la notizia e procede, se invece il segreto di Stato è confermato può procedere, ma in base ad altri elementi. - Falsa testimonianza Reato contemplato dall'art. 372 C.P. per il testimone che nega la verità, dichiara il falso o tace in tutto o in parte le informazioni di cui ha conoscenza diretta, violando così i principi di veridicità e completezza. Il Giudice quando
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