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Mezzi di ricerca della prova nel procedimento penale, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Riassunto completo e dettagliato del capitolo V, II parte del manuale di procedura penale Tonini, edizione 2020. Ripercorre la disciplina dei mezzi di ricerca della prova tipici e in parte atipici e tutta la vecchia normativa delle intercettazioni prevista per i procedimenti iscritti prima del 31 agosto 2020 con accenni alla nuova disciplina che entrerà in vigore il 1 settembre 2020.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 31/12/2020

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Scarica Mezzi di ricerca della prova nel procedimento penale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! mercoledì 30 dicembre 2020 16:44 Mezzi di ricerca di prova.  Ispezioni  Perquisizioni  Sequestri  Intercettazioni di comunicazioni MEZZI DI PROVA MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Offrono al giudice elementi probatori Immediatamente utilizzabili ai fini della decisione Non sono fonte di convincimento ma permettono di acquisire cose, elementi e dichiarazioni probatorie. L'elemento probatorio si ricava dall'esperimento del mezzo di prova ad esempio la testimonianza Si ricerca un elemento probatorio preesistente al mezzo utilizzato ad esempio la perquisizione di un oggetto pertinente al reato Assunti:  Giudice in dibattimento  Nell'incidente probatorio Disposti:  Giudice  Pm  Polizia giudiziaria Assunti con la piena realizzazione del contraddittorio Fondano la loro efficacia sull'elemento sorpresa, infatti non vi è l'obbligo di avvertire il difensore. OGGETTI DEMATERIALIZZATI DEI MEZZI DI RICERCA OPPURE MEZZI INFORMATICI:  Supporto informatico come PENDRIVE, FLOPPY DISK, DVD E CD, HARD DISK.  Sistema all'interno del quale vi è il supporto informatico (computer o sistema telematico). La legge n 48 del 2008 ne ha fornito la regolamentazione e ha inserito l'ispezione, perquisizione e sequestro di un sistema informatico o supporto all'interno dei mezzi di prova TIPICI. Cinque sono le garanzie:  Dovere di conservare inalterato il documento informatico nella sua genuinità.  Dovere di impedire l'inalterazione del dato originale.  Dovere di assicurare una copia che confermi la conformità del dato acquisito rispetto a quello originale.  Dovere di assicurare la non modificabilità della copia.  Garanzia dell'installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti ART 244 - ISPEZIONE. Consiste nell'osservazione e descrizione di persone o luoghi allo scopo di accertare le tracce e gli effetti materiali del reato. Può essere PERSONALE o di LUOGHI E COSE. PERSONALE: quando ha ad oggetto il corpo di una persona, ricomprendente parti visibili e non. Viene esercitata nel rispetto del pudore e della dignità della persona. Chi vi sia sottoposto viene avvertito della possibilità di farsi assistere da una persona di fiducia purchè sia prontamente reperibile ed idonea (ai sensi dell'articoo 120 - deve avere più di 14 anni). Se l'ispezione è effettuata da un medico anche non legale l'autorità giudiziaria può non assistervi. LUOGHI O COSE: ha ad oggetto luoghi o cose; il soggetto che abbia la disponibilità del luogo da perquisire o l'imputato hanno il diritto di ottenere copia dell'atto che autorizza l'ispezione. L'autorità giudiziaria può stabilire l'obbligo di non allontanarsi prima che le azioni siano compiute e può usufruire della forza pubblica per ricondurre sul posto coattivamente il trasgressore. E' disposta con DECRETO MOTIVATO dal:  GIUDICE: in udienza preliminare e dibattimento.  PM: durante le indagini preliminari Ai sensi dell'articolo 364 il PM deve avvertire entro 24 ore il difensore dell'indagato salvo che ricorrano casi di assoluta urgenza ove vi sia fondato motivo che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione della prova. In questo caso il PM può agire entro le 24 ore dandone però avviso senza ritardo al difensore; se sussiste ivece bil timore che le tracce vengano alterate il PM può omettere tale avviso purchè indichi i motivi della deroga a pena di nullità. Ai sensi dell'articolo 354 la polizia giudiziaria può procedere a ispezione di propria iniziativa nei casi di assoluta urgenza ponendo in essere solo '''accertamenti e rilievi''. ART 247 - PERQUISIZIONE. Ha ad oggetto la ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. PERSONALE: se vi è fondato motivo che una persona occulti sulla propria persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato. o meno di esigenze probatorie. Contro questa decisione l'interessato può promuovere opposizione presso il GIP che in camera di consiglio può:  Mantenere il sequestro  Restituire la cosa  In caso di contestazione di appartenenza rimettere al questione al giudice civile competente fermo restando il sequestro. ART 256 - sequestro di cosa coperta da segreto professionale, d'ufficio o di stato (art 200-1-2).  L'autorità non sequestra immediatamente la cosa.  Ne chiede la consegna così che l'interessato possa opporre il segreto.  L'interessato ha l'obbligo di esibirla e consegnarla.  Può opporre rifiuto solo dichiarando per iscritto l'esistenza del segreto che verrà valutato   dal giudice penale (se il segreto è professionale o d'ufficio) al presidente del consiglio (se il segreto è di stato). SEQUESTO PRESSO BANCHE: art 248, l'autorità giudiziaria o la polizia delegata possono esaminare atti, documenti e corrispondenze presso banche per rintracciare cose da sottoporre a sequestro o per accertare circostanze utili alle indagini. SEQUESTRO DELLA CORRISPONDENZA: art 254,è consentito procedere al sequestro di lettere o altri oggetti di corrispondenza presso coloro che offrono servizi postali o telematici che l'autorità giudiziaria ritiene spediti dall'imputato o a lui diretti. Se vi provvede la polizia giudiziaria deve avere cura di non aprire le corrispondenze, alterarle o prenderne conoscenza. SEQUESTRO DOCUMENTO INFORMATICO: non si fa riferimento al computer o all'hard disk ma al documento informatico che deve essere copiato (copia clone) e mantenuto inalterato e nella sua genuinità. L'autorità può disporre il sequestro di dati informatici presso i fornitori di servizi informatici o telematici con l'avviso di conservare i dati originali. CUSTODIA COSE SEQUESTRATE: avviene presso la segreteria o cancelleria, quando ciò non è opportuno viene nominato un altro custode che rivesta i requisiti previsti dall'articolo 120. INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI E DI CONVERSAZIONI. Il codice non ci dà una definizione compiuta di intercettazione ma la giurisprudenza di legittimità sì: ''l'intercettazione è la captazione ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione di una conversazione o comunicazione segreta in corso tra due o più persone quando l'apprensione è operata da parte di un soggetto che nasconda la sua presenza agli interlocutori'' TRE REQUISITI:  Volontà degli interlocutori di mantenere segreta la conversazione, non risponde a questo intento il parlare ad alta voce in pubblico.  Registrazione mediante strumenti elettronici, elettro meccanici e digitali, non risponde a questo requisito l'atto di origliare dietro una porta.  Il soggetto captante deve essere estraneo alla conversazione ed agire in modo clandestino. Se un soggetto che partecipa vivamente ad un colloquio, lo registra non produce intercettazione, ma un documento. Manca la clandestinità. Può essere compiuta su iniziativa del PM e previa autorizzazione del GIP. Può riguardare:  Conversazioni e comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione (266 comma 1)  Comunicazioni e conversazioni tra presenti (266 comma 2 AMBIENTALI)  Flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici. (266-bis) Non è intercettazione:  PEDINAMENTO tramite GPS disposto dalla polizia giudiziaria come mezzo atipico.  ACQUISIZIONE TABULATI TELEFONICI  REGISTRAZIONE FONOGRAFICA occultamente effettuata quando non sia disposta dalla polizia giudiziaria. In parte trovano la loro disciplina nella costituzione all'articolo 15: La liberta` e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione puo` avvenire soltanto per atto motivato dell’autorita` giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. DIRITTO INVIOLABILE: di quelli citati all'articloo 2 della costituzione e riconosciuto nella convenzione europea dei diritti dell'uomo. RISERVA DI GIURISDIZIONE: le intercettazioni possono essere autorizzate solo dall'autorità giudiziaria ossia il GIP su richiesta del PM con DECRETO MOTIVATO in cui deve motivare la presenza di ciascun requisito in modo scrupoloso. RISERVA DI LEGGE RINFORZATA: le limitazioni devono avvenire solo con le garanzie predisposte dalla legge. Vi sono alcuni DIVIETI ASSOLUTI (art 271) di intercettazione: 1. Nei confronti dei parlamentari qualora non ricorra l'autorizzazione del giudice. 2. A tutela del segreto professionale dei difensori, consulenti tecnici e dei loro ausiliari. NUOVA NORMATIVA: legge 30 dicembre 2019 n 161 convertita nella legge 28 febbraio 2020 n 7, distingue la normativa:  i procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020 seguono la disciplina originaria del codice dell'88  i procedimenti iscritti dopo tale data seguiranno le nuove regole. REQUISITI. Si fondano sul TITOLO DI REATO in base al quale il PM sta svolgendo le indagini e sono comuni per entrambe le normative, distinguiamo:  Procedimenti per reati comuni (art 266)  Procedimenti per reati di criminalità organizzata REQUISITI PER I REATI COMUNI: Reati intercettabili sono i REATI COMUNI elencati all'articolo 266 e ricomprendono:  Delitti dolosi o preterintenzionali puniti con una pena superiore nel massimo a 5 anni.  Minaccia, usura, molestia a mezzo di telefono; reati meno gravi ma particolarmente odiosi e per i quali l'intercettazione si rivela uno strumento di indagine utile.  Reati compiuti avvalendosi delle condizioni tipiche dell'associazione mafiosa o al fine di agevolare siffatte associazioni, inclusi dalla nuova legge 7/2020.  Reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche (art 266 bis).  Per ricercare il latitante (art 295). Per poter disporre l'intercettazione requisiti probatori sono: 1. GRAVI INDIZI DI REATO che devono risultare dagli atti delle indagini preliminari cioè indizi dell'avvenuta commissione di uno dei reati per i quali è possibile disporre le intercettazioni. Non è necessario individuare la persona a cui è attribuibile il reato (come nelle misure cautelari - gravi indizi di colpevolezza) perché è proprio quello lo scopo delle intercettazioni. Se questi gravi indizi si fondano sulle dichiarazioni confidenziali degli informatori di polizia possono essere utilizzabili solo se siano stati sentiti come testimoni , persone informate dei fatti e dunque abbiano cessato di essere anonimi. 2. INDISPENSABILITA' DELLE INTERCETTAZIONI: le intercettazioni devono essere indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. 3. DURATA NON SUPERIORE AI 15 GIORNI. Prorogabile mediante decreto motivato disposto dal giudice su richiesta del PM per periodi di 15 giorni. Comma 6: con il deposito si avviano le procedure preliminari all’udienza di stralcio; del deposito è dato immediato avviso ai difensori delle parti che possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni senza poterne fare una copia entro il termine fissato dal pm. UDIENZA DI STRALCIO. Art 286, comma 6 – udienza di stralcio. IL PM e le parti hanno il dovere di chiedere al giudice l’acquisizione delle intercettazioni nel rispetto del principio secondo il quale le prove sono ammesse su richiesta di parte. Il giudice fissa la data dell’udienza di stralcio e ne dà avviso al PM e ai difensori delle parti 24 ore prima. E’ una udienza che si svolge in contraddittorio senza il procedimento della camera di consiglio. Il giudice infatti deve stralciare le intercettazioni INUTILIZZABILI ed accogliere quelle che sono indicate dalle parti come non manifestamente IRRILEVANTI. Quest’ultime sono conservate dal PM in un archivio segreto fino alla sentenza irrevocabile. Normalmente l’udienza di stralcio non avviene durante lo svolgimento delle indagini bensì in dibattimento e ha luogo solo se le parti richiedano l’ammissione delle intercettazioni o l’eliminazione di una intercettazione inutilizzabile. Se le parti non si attivano lo stralcio non avviene e le indagini vengono concluse. Nel caso in cui le parti si attivino in udienza preliminare, la richiesta viene sfogata attraverso un incidente probatorio. ART 268 COMMA 7 – TRASCRIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI. Dopo l’udienza di stralcio il GIP deve disporre la TRASCRIZIONE INTEGRALE delle intercettazioni ammesse nelle forme e nei modi previsti per la perizia, avvisando i difensori degli atti ai quali possono partecipare con consulente di parte. I difensori possono estrarne copia o chiederne la trasposizione su nastro magnetico. IL CAPTATORE INFORMATICO NEI VECCHI PROCEDIMENTI. Il captatore informatico è un virus (cd. MALWARE) che viene inoculato occultamente nel sistema operativo di apparati informatici (computer, smartphone e tablet) che, con comandi attivati a distanza, acquisce i dati più disparati inviandoli al server al quale è collegato. E’ in grado di attivare il microfono del sistema nel quale è inoculato ed operare come una microspia. Si è sentita la necessità di disciplinare l’utilizzo di queste tecniche per proteggere il principio della prova nel procedimento penale e per far fronte alle innovazioni tecniche sfruttate alla criminalità. Le sezioni unite si sono pronunciate in un procedimento per criminalità organizzata dove il PM ha autorizzato intercettazioni a mezzo di captatore informatico (virus trojan) installato su di un dispositivo portatile con il fine di registrare le conversazioni del soggetto di riferimento nei luoghi dove era trasportato il portatile. La cassazione ha disposto alcuni principi: - Per i reati di criminalità organizzata è concesso l’utilizzo di intercettazioni mediante captatore informatico anche nei luoghi di privata dimora (art 641 cp) - Per reati di criminalità organizzata si devono intendere quelli indicati dall’articolo 51 e quelli facenti capo ad una associazione a delinquere. - Per i procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020 varranno queste regole con l’inclusione dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. INTERCETTAZIONI DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE. Nel caso in cui il PM utilizzi il regime delle intercettazioni per chiedere l’emissione di una misura cautelare vige un regime particolare. Ai sensi dell’articolo 329 comma 1 la richiesta di misura cautelare mossa dal PM è segreta, ma se effettuata in seguito ad intercettazioni permette dopo l’esecuzione della misura che il difensore possa conoscere gli elementi in base ai quali è disposta efare copia dei relativi verbali. Se la misura si fonda su verbali sommari di intercettazioni questi devono essere depositati e sono conoscibili dall’indagato e dal difensore. La conoscibilità da parte del difensore consente la pubblicazione di questi verbali (art 114 comma 7) con il pericolo di ledere la riservatezza delle conversazioni. LE INVALIDITA’ DELLE INTERCETTAZIONI. ART 270: le intercettazioni possono risultare INUTILIZZABILI se: - Sono state eseguite al di fuori dei casi consentiti dalla legge. - Non hanno rispettato i presupposti e le forme dei provvedimenti di esecuzione e autorizzazione (art 267). - Sono state compiute senza registrare la comunicazione, redigere il verbale sommario o al di fuori degli impianti installati nella procura anche quando non ricorrano ragioni di urgenza (art 268 comma 1-3). In tutti questi casi e in ogni stato e grado del processo il giudice ne dispone la distruzione della documentazione delle intercettazioni a meno che non costituisca corpo del reato. (VEDI PARAGRAFI C5-2 E C6 PAGINA 399-400). INTERCETTAZIONI NON OSTENSIBILI. Vi è una disciplina eccezionale che prevede il divieto di intercettazioni che protegge persone relativamente alla loro qualità o al segreto al quale sono vincolate.  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: corte costituzionale sentenza 1/2013 ha ricostituito la normativa relativa alle conversazioni del capo di stato. Dalla costituzione si ricava il principio della RISERVATEZZA delle conversazioni del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e da questo si desume il divieto di captare le conversazioni presidenziali anche in modo indiretto o casuale che saranno distrutte dal giudice su richiesta del pm e senza contraddittorio.  PERSONE VINCOLATE AL SEGRETO PROFESSIONALE: per i soggetti indicati nell’articolo 200 è posto un divieto di ACQUISIZIONE e un divieto di UTILIZZAZIONE con conseguente DISTRUZIONE da parte del giudice su richiesta del PM e senza contradditorio. L’inutilizzabilità viene meno quando gli stessi soggetti abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano comunque divulgati. Inoltre nella categoria rientrano anche i soggetti indicati dall’articolo 103 comma 5 cioè comunicazioni dei difensori, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici e i loro ausiliari.  COMUNICAZIONI APPARTENENTI AI SERVIZI SEGRETI: ai sensi dell’articolo 270 bis il PM deve disporre l’immediata SEGRETAZIONE e custodia di DOCUMENTI, SUPPORTI ED ATTI in luogo protetto e chiedere al Presidente del consiglio se sono protette da segreto di stato, in quel caso non potrà utilizzarle. NUOVA NORMATIVA SULLE INTERCETTAZIONI: RIFORMA ORLANDO. Con il D.LGS N 216 DEL 2017 emanato dal governo sulla base della legge delega n 103 del 2017 (cd. RIFORMA ORLANDO) si voleva tutelare da un lato l’efficienza delle indagini, dall’altro la riservatezza delle persone intercettate o dei destinatari delle intercettazioni dal momento che la pena per la pubblicazione di atti processuali segreti è oblazionabile con 129 euro (art 684 cp). Non potendo intervenire sulla sanzione, la riforma orlando aveva imposto alla polizia giudiziaria guidata dal PM di operare un’immediata selezione delle dichiarazioni non rilevanti e aveva ritardato l’acquisizione delle intercettazioni al momento in cui il giudice le avesse valutate utili ai fini delle indagini e non manifestamente irrilevanti. Tutte le altre intercettazioni sarebbe state conservate in un archivio segreto accessibile solo ai difensori degli indagati e al giudice mentre i verbali sommari non sarebbe stati pubblicati finchè il giudice non li avesse valutati rilevanti per l’accertamento del reato. Questo congegno tuttavia risultava molto complicato perché si correva il rischio che il PM non fosse in grado di attuare un pieno controllo sulle scelte probatorie e il diritto alla prova spettante all’indagato risultava sacrificato a causa della difficoltà di operare un effettivo vaglio su un materiale sterminato. Il 30 dicembre 2019 è stato emanato il decreto legge n 161 convertito della legge n 7 del 2020 la quale a causa del covid entrerà in vigore il primo settembre 2020. Questa legge pone la distinzione appena indicata. Per i procedimenti iscritti entro il 31 Ai sensi dell'articolo 291 comma 1-ter il pubblico ministero quando presenta al giudice per le indagini preliminari la richiesta di una misura cautelare che si fonda su verbali di intercettazione deve riprodurre nella richiesta, se è necessario, i brani essenziali. Le nuove disposizioni vogliono ridurre al minimo la lesione della riservatezza delle persone coinvolte e sono state disposte nel rispetto della nuova normativa che prevede la pubblicazione integrale degli atti soltanto dopo che siano stati acquisiti e dunque non più coperti da segreto. Queste disposizioni soddisfano anche il diritto di cronaca dei giornalisti. E’ il giudice a valutare la rilevanza delle intercettazioni presentate dalla pubblica accusa a fondamento della richiesta di misura cautelare; dopo aver emanato l'ordinanza cautelare il giudice restituisce al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate non rilevanti o inutilizzabili. Una volta che l'ordinanza cautelare sia stata emanata ed eseguita, la stessa è depositata nella cancelleria del giudice insieme alla richiesta di misura cautelare del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa; l'avviso del deposito è notificato al difensore che potrà estrarre una copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate soltanto se rilevanti. E’ importante precisare che il difensore non ha un accesso indiscriminato a tutte le intercettazioni ma solo a quelle poste a base della misura cautelare. NUOVE NORME SUL CAPTATORE INFORMATICO. Nei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 i requisiti per utilizzare il captatore informatico sono i seguenti: 1. REATI COMUNI – ART 266. Il decreto del giudice che autorizza le intercettazioni tra presenti a mezzo di un captatore informatico deve: - Dare atto che vi sono gravi indizi di reato e che l'intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini - Deve indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini in ragione dell’invasività dello strumento (Dunque perché non bastano le tradizionali intercettazioni ) - Deve indicare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. 2. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E ASSIMILATI. Il giudice deve: - Dare atto che vi sono sufficienti indizi di reato e che l'intercettazione necessaria per lo svolgimento delle indagini - Qualora autorizzi intercettazione tra presenti deve indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini ma non è tenuto a specificare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentito l'attivazione del microfono - Intercettazioni è sempre consentita per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione ma occorre indicarne le ragioni che giustificano l'utilizzo. - L'intercettazione a mezzo di captatore informatico è sempre consentita per i delitti attribuiti alla cognizione della procura distrettuale articolo 51 comma tre bis e quattro bis. Per disporre le intercettazioni a mezzo di captatore informatico l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di un ausiliario ai sensi dell’articolo 348 comma quattro. Nel verbale delle operazioni di intercettazioni deve essere indicato il tipo di programma utilizzato , i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni; il captatore al termine delle operazioni deve essere disattivato in modo tale da renderlo inidoneo a successivi impieghi ai sensi dell’articolo 89 comma 5. Leggi paragrafo D7 PAGINA 414. INTERCETTAZIONI DEI PARLAMENTARI. Legge 20 giugno 2003 n 140, 3 categorie: - Dirette: quando sono sottoposta ad intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare. - Indirette: quando l'attività di captazione interessa utenze intestate a differenti soggetti che possono ritenersi interlocutori abituali del parlamentare. Per disporre un intercettazione diretta o in diretta è necessaria la preventiva autorizzazione della camera di appartenenza. - Casuale: quando non è disposta su utenze riferibili al parlamentare e l'ingresso di quest'ultimo nell'area di ascolto è del tutto accidentale. Il GIP qualora ritenga le conversazioni intercettate o i verbali ‘’rilevanti’’, sentite le parti ne dispone in camera di consiglio la distruzione. Se il giudice invece considera rilevanti tali intercettazioni chiedi un’autorizzazione alla camera a cui il parlamentare appartiene. L'autorizzazione è necessaria solo nel caso in cui le intercettazioni debbano essere usate nei confronti del parlamentare.se la camera non autorizza le intercettazioni sono inutilizzabili nei confronti del parlamentare ma utilizzabili nei confronti di terzi. Paragrafo f pagina 416 – intercettazioni preventive. MEZZI ATIPICI DI RICERCA DELLE PROVE. In giurisprudenza si è posto il problema riguardante ammissibilità o meno dei mezzi atipici di ricerca della prova introdotti dal progresso scientifico (Ad esempio video riprese a mezzo di gps). Dal momento che questi strumenti spesso risultano invasivi delle libertà fondamentali descritti negli articoli 13,14, 15 della costituzione la dottrina e la giurisprudenza, nella totale inerzia del Parlamento, hanno delineato alcune regole che permettono di valutarne l' ammissibilità: - PRINCIPIO DI NON SOSTITUIBILITA’: Secondo la giurisprudenza il mezzo di prova atipico non deve aggirare fraudolentemente le regole sostanziali previste per il mezzo tipico; cioè è necessario accertare.se il mezzo atipico sia inquadrabile in un mezzo tipico di ricerca della prova e trovi in esso la sua regolamentazione. Qualora tale accertamento abbia un esito positivo il mezzo di prova atipico sarà inutilizzabile in virtù del principio di legalità che regola la disciplina della prova. - NON LIMITAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI: I mezzi atipici di ricerca della prova che non limitano i diritti fondamentali possono essere disposti dalla polizia giudiziaria purché siano compiuti per gli scopi legittimi del processo penale come ad esempio le riprese video o audio operate in un luogo pubblico o aperto al pubblico. MEZZO ATIPICO CHE LIMITA DIRITTI FONDAMENTALI COPERTI DA RISERVA DI LEGGE: La giurisprudenza fa una distinzione: - se il mezzo atipico lede il nucleo essenziale del diritto, in mancanza di una norma di legge nella quale possa rientrare, il mezzo atipico è inutilizzabile. Ad esempio sono vietate le videoriprese non comunicative captate nel domicilio privato senza l'autorizzazione di colui che ne ha la disponibilità. - Sei mezza tipico non lede il nucleo essenziale del diritto ma una sfera periferica dello stesso esso è ammesso.se autorizzato con provvedimento motivato dal PM. Ad esempio il caso della persona che ha con sé un registratore fornito dalla polizia la quale non opera un ascolto contestuale. MEZZO ATIPICO CHE LIMITA DIRITTI FONDAMENTALI NON COPERTI DA RISERVA DI LEGGE: La medesima regolamentazione è prevista per i mezzi atipici che limitino diritti fondamentali non coperti da riserva di legge come ad esempio la riservatezza della vita privata che gode della tutela dell'articolo due della costituzione ma non pone la garanzia della riserva di legge. AGENTE SEGRETO ATTREZZATO PER IL SUONO. Agente attrezzato per il suono è una persona che reca con sé apparecchi di registrazione che consentono alla polizia giudiziaria l' ascolto contestuale o differito di una conversazione con l' indagato. La registrazione in oggetto costituisce la documentazione di un atto di indagine. Due ipotesi: - ASCOLTO CONTESTUALE: Si ha ascolto contestuale quando la polizia giudiziaria ascolta in diretta la conversazione o la comunicazione con l'indagato. Essendo una intercettazione mascherata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che debba essere punita con l'inutilizzabilità
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