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mezzi di ricerca della prova - procedura penale, Dispense di Diritto Processuale Penale

riassunto del capitolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 22/04/2020

antonellinagatti
antonellinagatti 🇮🇹

4.5

(34)

28 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica mezzi di ricerca della prova - procedura penale e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO 5 I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA LE ISPEZIONI L’ispezione consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. L’ispezione può essere: L’ISPEZIONE PERSONALE L’ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parti di esso. Questo tipo di ispezione ha una normativa del tutto particolare, in quanto bisogna dover applicare tutte le particolari cautele del caso. A tal proposito l’art. 245 cpp sottolinea che l’ispezione personale debba essere eseguita sempre rispettando la dignità e il pudore della persona che vi è sottoposta. Questa persona sottoposta all’ispezione potrà chiedere che l’ispezione avvenga dinanzi ad una persona di sua fiducia, che può essere il difensore di fiducia se sia prontamente reperibile o una persona che abbia almeno compiuto i 14 anni di età e sia capace di intendere e di volere. Se l’ispezione viene eseguita per mezzo di un medico, l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni. L’ISPEZIONE DI LUOGHI O COSE Ai sensi dell’art. 246, l’imputato o a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui va eseguita l’ispezione ha diritto ad avere la copia del decreto, che deve essere consegnata contestualmente all’inizio delle operazioni, sempre se tali soggetti siano presenti. L’attività ispettiva va riportata dettagliatamente in un apposito verbale anche nel caso in cui le tracce o gli effetti materiali del reato non si siano realmente trovati. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare che taluno non si allontani dal luogo che è oggetto dell’ispezione. Qualora quest’ultimo violi la prescrizione del PM o della PG ciò verrà riportato all’interno del verbale. I soggetti legittimati ad effettuarle Occorre fare una distinzione a seconda della fase procedimentale: - Nel corso delle indagini preliminari, generalmente, il PM può procedere o personalmente oppure può delegare la polizia giudiziaria emettendo un decreto motivato. Laddove via sia una situazione di urgenza, che non renda possibile in quel momento la presenza del PM. - Nel corso del dibattimento, il giudice può procedere all’ispezione emettendo anch’egli un decreto motivato. LE PERQUISIZIONI La perquisizione consiste nell’attività volta ad acquisire il corpo del reato o cose che siano pertinenti al reato. Con l’espressione “corpo di reato” si intendono le cose sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato nonché le cose che ne costituiscono il profitto, il prezzo, il prodotto. Mentre con la ispezione si ricercano le tracce o gli effetti materiali del reato (es. tracce di sangue, scalfitture di proiettili, impronte ecc.). Con la perquisizione, vengono ricercati il corpo del reato, le cose pertinenti al reato o persone. Soggetti legittimati Bisogna effettuare una distinzione tra i soggetti legittimati a procedere alla perquisizione e che variano a seconda della fase procedimentale: - Nel corso delle indagini preliminari, vi procede il PM personalmente o delegandola ad un ufficiale polizia giudiziaria. Sempre in tale fase soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche di propria iniziativa a perquisizioni personali o locali ma soltanto in casi di estrema urgenza, ovvero quando si parli di fragranza di reato o nel caso di evasione. Tuttavia la polizia giudiziaria dovrà trasmettere al pm il verbale con il luogo di dove la perquisizione è avvenuta e dovrà farlo senza ritardo e entro 48 ore da quando è stata effettuata la perquisizione. A questo punto il pm ministero se lo riterrà opportuno convaliderà la perquisizione effettuata dalla PG. - Se la perquisizione viene disposta nel dibattimento, il giudice provvede previa emanazione di un provvedimento motivato. Occorre distinguere: - La perquisizione personale è disposta in presenza di un fondato motivo ovvero del sospetto che taluno occulti sulla propria persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato. - La perquisizione locale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si trovi il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Il legislatore ha dettato delle norme peculiari a seconda del tipo di perquisizione. La PERQUISIZIONE PERSONALE è circondata da particolari cautele, visto che si tratta di una attività particolarmente invasiva della sfera personale. Il legislatore dispone dunque che essa sia eseguita sempre nel rispetto della dignità e nei limiti del pudore del soggetto ed in presenza di una persona di fiducia, che può essere il difensore di fiducia se reperibile o comunque una persona di età non inferiore ad anni 14. Per quanto riguarda le PERQUISIZIONI LOCALI, nell’atto di iniziare le operazioni l’autorità giudiziaria deve rilasciare all’interessato (ad esempio l’imputato se presente) copia del decreto di perquisizione locale con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da una persona di fiducia, che può essere il difensore di fiducia se reperibile o comunque una persona di età non inferiore ad anni 14. Nel corso della perquisizione locale, l’autorità procedente può disporre, con decreto motivato, che vengano altresì perquisite persone che siano in quel momento lì presenti e che siano sopraggiunte sul luogo. Ciò avviene quando l’autorità giudiziaria sospetti che tali soggetti possano occultare sul proprio corpo o il corpo del reato o cose attinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando i motivi all’interno del verbale che verrà redatto, che e se qualcuno si è allontanato dal luogo della perquisizione. Per ultimo, il legislatore qualora sia necessario perquisire un’abitazione o un luogo adiacente all’abitazione stessa (PERQUISIZIONE DOMICILIARE), l’autorità giudiziaria non può eseguire le operazioni suddette prima delle ore 7 e dopo le ore 20, a meno che non vi siano gravi motivi di urgenza. IL SEQUESTRO PROBATORIO Il sequestro, come la perquisizione, ha ad oggetto il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, ma se ne differenzia perché la perquisizione attiene all’attività di ricerca, mentre il sequestro a quella di immediata acquisizione. Pertanto, il sequestro può essere conseguenziale alla perquisizione oppure non conseguenziale, a seconda che l’oggetto del sequestro abbisogni o meno di essere preventivamente rintracciato. Il codice di rito conosce altre forme di sequestro (sequestro preventivo e sequestro conservativo) che rientrano nelle misure cautelari reali. Il sequestro probatorio Può essere definito come l’atto mediante il quale l’autorità giudiziaria acquisisce in modo coattivo il corpo del reato e le cose attinenti al reato. di uno di quei reati che consentono l’intercettazione; non è richiesta la prova della responsabilità di un reato a carico di una determinata persona (l’individuazione del responsabile è lo scopo per il quale essa è disposta). Sempre sotto un profilo probatorio, l’intercettazione deve essere «assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini». Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’art.203 e cioè se gli indizi si basano su dichiarazioni confidenziali di informatori della polizia, le dichiarazioni medesime possono essere utilizzate soltanto quando gli informatori sono stati esaminati come testimoni o come persone informate sui fatti e abbiano cessato di essere anonimi. I termini di durata. La durata dell’intercettazione non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni. Le intercettazioni ambientali. Il codice consente l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, denominate “intercettazioni ambientali”; qualora queste avvengano nel domicilio privato, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che nel domicilio stesso si stia svolgendo l’attività criminosa. I divieti di intercettazione. Sono previsti divieti assoluti o condizionati di procedere ad intercettazioni in favore di determinate persone per la salvaguardia di valori di rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni e conversazioni; come esempio, vi è la norma che pone una garanzia in favore dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari: è vietato intercettare le comunicazioni tra di loro o le comunicazioni tra i medesimi e le persone da loro assistite. a.2. I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati Nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, o ad essa equiparati, i requisiti per procedere ad intercettazioni sono attenuati. I reati intercettabili. Tra i delitti gravi sono previsti i seguenti: • delitti di criminalità organizzata; • minaccia con mezzo del telefono; • terrorismo anche internazionale; • delitti contro la libertà individuale. I requisiti probatori. Nei procedimenti per questi reati sono attenuati i requisiti probatori perché l’intercettazione è ammessa quando vi sono «sufficienti indizi di reato» e quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini. I termini di durata. La durata dell’intercettazione non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata per periodo successivi di venti giorni. Se vi è urgenza alla proroga provvede il PM con provvedimento sottoposto a convalida del giudice. Le intercettazioni ambientali. Nei reati di criminalità organizzata, o ad essa equiparati, le intercettazioni ambientali nel domicilio privato sono consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa. b. Il procedimento Il procedimento ordinario. In base all’art. 267 il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le intercettazioni e gli deve trasmettere gli atti dai quali si ricava l’esistenza dei presupposti delle medesime. L’autorizzazione è concessa dal giudice con decreto motivato. Il procedimento di urgenza. Nei casi di urgenza, l’intercettazione è disposta dal pubblico ministero, che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre ventiquattro ore decorrenti dal proprio provvedimento. Il giudice entro le quarantotto ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. Il decreto esecutivo. Dopo che il giudice ha autorizzato le intercettazioni, il pubblico ministero emana un decreto (c.d. decreto esecutivo) con cui regola le modalità e la durata delle operazioni (art. 267, c. 3). Le modalità. Il pubblico ministero determina le modalità delle intercettazioni, e cioè stabilisce, ad esempio, quale è il soggetto passivo dell’ascolto. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei e sussistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (art. 268 c. 3). Durata delle intercettazioni. Nel decreto motivato il pubblico ministero deve indicare la durata delle intercettazioni. Tale durata non può superare i 15 giorni ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per i successivi 15 giorni nel casi in cui vi siano i presupposti indicati dall’art. 267 c.1. Utenze intercettabili. In base ai requisiti previsti dal codice sono intercettabili sia le utenze riferibili agli indagati, sia quelle riferibili ai testimoni, sia, infine, le utenze riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni. Ad esempio, nell’ambito delle indagini su di un sequestro di persona a scopo di estorsione possono essere messi sotto controllo anche i telefoni dei familiari della persona sequestrata. Presso l’ufficio del pubblico ministero è tenuto un registro riservato nel quale sono annotati in ordine cronologico i decreti che regolano le intercettazioni ed i provvedimenti del giudice che autorizzano, convalidano e prorogano le stesse (art. 267, c. 5). Registrazione. Le comunicazioni intercettate sono registrate, e delle operazioni è redatto verbale. La polizia giudiziaria provvede a trascrivere il contenuto anche sommariamente; si tratta dei c.d. brogliacci d’ascolto, utilizzabili già durante le indagini preliminari per chiedere al giudice le misure. c. Le attività successive alla registrazione: la regola Il controllo preliminare ad opera del pubblico ministero. In base all’art. 268, c. 4, la registrazione delle intercettazioni ed i verbali sommari sono trasmessi immediatamente al pubblico ministero, che opera un primo controllo sulla loro ostensibilità; superato positivamente tale controllo, lo stesso pubblico ministero dispone che siano depositati in segreteria i verbali e le registrazioni, delle quali il difensore può prendere cognizione, ma senza facoltà di estrarne copia. Il differimento del deposito. L’art. 268, c. 5, stabilisce che il deposito deve essere differito quando da esso può derivare un grave pregiudizio per le indagini, e cioè se vi è pericolo di inquinamento delle prove o che gli indagati connessi possano sfuggire alle misure cautelari. Accade molto spesso che il deposito sia ritardato; di conseguenza, nella pratica avviene che il deposito venga effettuato al momento dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis). Il deposito delle intercettazioni. In caso di deposito, è dato immediato avviso ai difensori delle parti private, che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni; in tal modo, i difensori hanno la possibilità di operare un controllo sulla rilevanza ed utilizzabilità delle intercettazioni. Il c.d. stralcio ad opera del giudice. Il pubblico ministero e le parti private hanno l’onere di chiedere al giudice per le indagini preliminari l’acquisizione delle intercettazioni. Il giudice fissa la data dell’udienza (c.d. di stralcio) e fa dare avviso al pubblico ministero e ai difensori almeno ventiquattro ore prima (si tratta di un’udienza in contraddittorio). Il giudice, da un lato deve stralciare le registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione; da un altro lato, egli deve disporre l’acquisizione delle registrazioni indicate dalle parti che «non appaiano manifestamente irrilevanti» (art. 268, c. 6). La trascrizione delle registrazioni che il giudice ha ammesso. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni che ha ammesso; i difensori sono avvisati delle operazioni. Successivamente, i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni effettuate dall’esperto e fare eseguire la trasposizione della registrazione «su nastro magnetico». L’udienza che decide la distruzione. I verbali e le registrazioni di tutte le intercettazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione fino alla sentenza irrevocabile. Ogni persona interessata può chiedere al giudice la distruzione della registrazione che la riguarda in quanto non necessaria per il procedimento. A tal fine si svolge un’udienza in camera di consiglio «a norma dell’art. 127», nella quale il giudice decide la distruzione. Le intercettazioni inutilizzabili per vizi procedurali. L’art. 271 prevede varie ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni, tra le quali la sentenza della Corte cost. n. 1 del 2013 ha distinto i vizi dovuti ad inosservanze «di regole procedurali che prescindono dalla qualità dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle comunicazioni captate». Le inutilizzabilità procedurali scattano nei seguenti casi (art. 271, c. 1): a) Quando le intercettazioni sono state eseguite «fuori dai casi consentiti dalla legge»; apparecchi di registrazione che consentono alla polizia giudiziaria l’ascolto contestuale o differito di una conversazione con l’indagato. La figura è indicata come “agente segreto attrezzato per il suono”, e la registrazione in oggetto costituisce la documentazione di un atto di indagine. L’ascolto contestuale. Con riferimento all’ascolto contestuale, la Corte cost. ha considerato l’atto come una sorta di intercettazione mascherata; pertanto, quando la polizia giudiziaria abbia operato in assenza dei presupposti richiesti dalla disciplina (es. autorizzazione del giudice), la captazione è inutilizzabile. La mera registrazione. In relazione alla mera registrazione operata dal privato al fine di consentire alla polizia un ascolto differito rispetto al momento del colloquio, essa, secondo la Cassazione, sarebbe un’attività d’indagine atipica che incide sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni (art. 15 Cost.). Le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi sono effettuate con il consenso di uno dei partecipanti alla conversazione. g. Le intercettazioni preventive Il legislatore consente, per finalità di prevenzione di reati gravissimi, l’uso di intercettazioni che sfuggono per la loro funzione alle finalità del processo penale. Le disposizioni di attuazione del codice contengono una dettagliata regolamentazione delle intercettazioni preventive, comprensive del tracciamento delle comunicazioni e dell’acquisizione dei tabulati telefonici. I presupposti generali sono descritti nell’art. 226, c. 1 disp. att. c.p., in base al quale le intercettazioni sono disposte quando sia necessario acquisire notizie concernenti la prevenzione di delitti di criminalità terroristica o mafiosa e assimilati. Alcuni presupposti speciali sono previsti nell’art. 4 d.l. n. 144 del 2005, mod. dalla legge 133/2012, in base al quale le intercettazioni sono disposte quando «siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale», contrastate dai servizi segreti per la sicurezza dello Stato. La durata massima per le intercettazioni preventive è di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. 2. I nuovi strumenti della tecnica: i tabulati telefonici L’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è disciplinata dall’art. 132 d.lgs. n. 1 96 del 2003, modificato d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109. Tale provvedimento ha imposto agli Stati membri alcuni limiti al periodo di conservazione dei dati oltre ad una analitica disciplina della tipologia dei dati acquisibili. Il periodo di conservazione. In base all’art. 132 cit. i tabulati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data in cui la comunicazione alla quale essi si riferiscono è intervenuta; i dati relativi al traffico telematica sono conservati per dodici mesi, decorrenti dalla medesima data; per le chiamate senza risposta i relativi tabulati sono conservati per soli trenta giorni. La procedura di acquisizione. Entro i predetti termini il pubblico ministero dispone con decreto motivato la acquisizione dei dati presso il fornitore anche su istanza del difensore dell’imputato, dell’indagato, dell’offeso e delle altre parti private. La conservazione ai fini delle investigazioni preventive. La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest ha introdotto una disciplina speciale in tema di conservazione dei dati relativi al traffico nell’ambito delle investigazioni preventive previste dall’art. 226 disp. att., oppure per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. 3. Le videoriprese Con il termine videoriprese si indica la registrazione (effettuata attraverso strumenti tecnici di captazione visiva) di quanto accade in un luogo, all’insaputa di chi in esso si trovi. In particolare, la registrazione può essere disposta in un luogo pubblico o in un luogo di privata dimora. Quando l’attività è svolta da soggetti privati, la videoripresa è un «documento» ed è utilizzabile nel procedimento penale. Quando la videoripresa è svolta da soggetti pubblici come atto di indagine nel procedimento penale la disciplina è oggetto di acceso dibattito. Anzitutto, occorre distinguere tra la ripresa di immagini aventi per oggetto comportamenti comunicativi (es. due soggetti che dialogano tra loro) e la ripresa di immagini aventi ad oggetto comportamenti non comunicativi (un soggetto che si muove in un luogo). La ripresa di comportamenti comunicativi costituisce una forma di intercettazione e, pertanto, ne segue la disciplina. La ripresa di comportamenti non comunicativi ha una disciplina differente a seconda del luogo nel quale viene posta in essere. In particolare, le Sezioni unite Prisco del 2006 hanno prospettato una tripartizione tra luoghi “domiciliari”, luoghi “riservati” e luoghi “pubblici”. a) I luoghi “domiciliari” sono caratterizzati dall’esistenza, in capo ad un soggetto, del diritto di escludere chiunque altro; gli spazi citati rientrano nell’area protetta dall’art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio). Pertanto, le videoriprese risultano vietate a pena di inutilizzabilità (art. 191). b) I luoghi “riservati” sono caratterizzati dalla mancanza della stabilità del diritto di escludere chiunque altro. Tale diritto persiste soltanto se il titolare è presente sul luogo (es. toilette dei locali pubblici; privés di discoteche). Tuttavia, si tratta di spazi che, pur non rientrando nel concetto di domicilio, sono caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore rispetto ai luoghi pubblici. Un’eventuale limitazione è consentita in assenza di una disciplina legislativa espressa, purché sia attuata attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria, fornito di congrua motivazione. Pertanto, le videoriprese nei luoghi riservati possono essere disposte con un atto motivato del pubblico ministero e sono utilizzabili come prova atipica (art. 189). c) I luoghi pubblici. Nel caso di luoghi pubblici le videoriprese possono essere effettuate anche dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e si tratta di un atto non ripetibile che in dibattimento potrà essere utilizzato come prova atipica. d) Il comportamento in concreto non riservato. La sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2008 ha delineato una ulteriore distinzione che concerne le videoriprese di mere immagini effettuate nei luoghi domiciliari; affinché scatti la tutela del domicilio delineata dall’art. 14 Cost., non basta che un comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre che esso in concreto sia riservato, e cioè non possa essere liberamente osservato dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti. Qualora il comportamento tenuto all’interno del luogo domiciliare sia in concreto non riservato, le videoriprese sono sottoposte al medesimo regime valevole per quelle effettate in luoghi pubblici. Pertanto, esse possono essere disposte anche dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e sono utilizzabili come prova atipica. e) Gli impianti di videosorveglianza. Le videoriprese effettuate con impianti di videosorveglianza messi in opera da soggetti pubblici o privati rientrano nella categoria dei documenti e possono essere acquisite al processo in base all’art. 234
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