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MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - TONINI, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Riassunto del capitolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova del manuale di procedura penale Tonini (2018 - XIX Ed.)

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019
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Caricato il 19/06/2019

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domiziana_grossi 🇮🇹

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Scarica MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - TONINI e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! I mezzi di ricerca della prova PROFILI GENERALI Il codice definisce come mezzi di ricerca della prova le ispezioni, perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni di comunicazioni. La differenza con i mezzi di prova è sin da subito chiarita nella Relazione al progetto preliminare in cui si precisa che i mezzi di prova sono caratterizzati dall’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione mentre i mezzi di ricerca della prova sono strumenti attraverso cui si rende possibile l’acquisizione di cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. L’elemento probatorio si forma attraverso l’esperimento del mezzo di prova mentre attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel processo un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi dello stesso. In ragione di ciò i mezzi di prova possono essere assunti solamente davanti al giudice del dibattimento o nell’incidente probatorio mentre i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti anche precedentemente (nella fase delle indagini preliminari) e per tanto possono essere disposti, oltre che dal giudice, anche dal PM o dalla polizia giudiziaria. In terzo luogo, i mezzi di ricerca della prova si basano sul “fattore sorpresa” e perciò nel momento in cui vengono disposti non deve esserne dato avviso al difensore dell’imputato mentre i mezzi di prova sono assunti con la piena attuazione del contraddittorio. I mezzi di ricerca della prova informatica: Stando alla normativa vigente il supporto informatico deve considerarsi autonomo rispetto al documento digitale e tale autonomia influisce sulla disciplina del mezzo di ricerca della prova informatica che è stata modificata con la l. 48/2008. Il documento informatico viene incorporato al supporto per mezzo di una modalità digitale e ciò comporta problemi dal punto di vista della sua modificabilità, falsificabilità o possibilità di distruzione del medesimo. Sono oggetti materiali dei mezzi di ricerca della prova tanto il singolo supporto informatico (pen drive, CD, DVD..) quanto il sistema che contiene uno o più supporti come il computer. Prima della l. 48/2008 l’ispezione, perquisizione o sequestro di un sistema o supporto informativo non avevano un preciso inquadramento giuridico: alcuni inquirenti trattavano il sequestro di computer come mezzo atipico di ricerca della prova, altri pretendevano di trattarlo come un classico sequestro senza tener conto della peculiarità del documento digitale. Con la l. 48/2008 la perquisizione, ispezione e il sequestro di sistema o supporto informatico sono stati considerati mezzi tipici di ricerca della prova per cui si sono previste cinque garanzie fondamentali: il dovere di conservare inalterato il dato informatico originale nella sua genuinità, il dovere di impedire l’alterazione successiva del dato originale, il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale, il dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico e la garanzia dell’installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti .La legge in questione non è stata del tutto sistematica e a causa della fretta con cui è stata approvata non attua contemporaneamente tutte le garanzie come dovrebbe. LE ISPEZIONI L’ispezione consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Si tratta di un mezzo di ricerca della prova con una finalità prettamente descrittiva che viene disposta con decreto motivato dall’autorità giudiziaria (art. 244 co.1 c.p.p.). Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali o se questi sono scomparsi, l’autorità giudiziaria cerca di individuare il modo, il tempo e le cause delle eventuali modificazioni ed in ogni caso può disporre rilievi e qualsiasi altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici (art. 244 co.2 c.p.p.) Quando necessario, l’ispezione si svolge con l’impiego di poteri coercitivi in quanto tanto il giudice quanto il PM possono disporre l’intervento della polizia giudiziaria e della forza pubblica. Il potere coercitivo influisce sulle libertà protette della costituzione e per tanto sono previste determinate formalità da rispettare. 1 Ispezione personale: Ha ad oggetto il corpo di un essere umano o parti di esso. Prima che si proceda all’ispezione personale l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia purché sia prontamente reperibile e idonea ai sensi dell’art. 120 (non un minore degli anni 14 né persona sottoposta a misure di sicurezza detentive). L’ispezione viene eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della persona che vi è sottoposta; può essere compiuta anche per mezzo di un medico (non per forza un medico legale) e in tal caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere all’operazione. (art. 245 c.p.p.) Ispezione di luoghi o cose: La persona che è nella disponibilità del luogo in cui viene eseguita l’ispezione e l’imputato hanno diritto ad avere copia del decreto che autorizzi l’atto. L’autorità giudiziaria oltre a disporre della forza pubblica può ordinare che taluno non si allontani dal luogo in cui si sta svolgendo l’ispezione. Nella fase dell’udienza preliminare o del dibattimento l’ispezione viene disposta dal giudice mentre durante la fase delle indagini preliminari potrà essere compiuta dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa in situazioni di urgenza sotto la forma d “accertamenti e rilievi”. Quando il PM dispone l’ispezione procedendo personalmente o delegando la polizia giudiziaria è tenuto ad avvisare il difensore dell’imputato 24 ore prima del compimento dell’atto ma può scegliere di non darne avviso se ritiene che ciò possa alterare le tracce. Quando omette l’avviso o procede prima del termine il PM dovrà indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell’avviso. LE PERQUISIZIONI La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare (247 c.p.p.). La perquisizione personale viene disposta quando si ritenga che qualcuno occulti sulla persona il corpo del reato o altre cose pertinenti al reato (cose che provano il reato o la responsabilità del suo autore). La perquisizione locale invece viene disposta quando si ritiene che certe cose si trovino in un determinato luogo oppure quando si ritiene che in tale luogo possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. La perquisizione informatica invece viene disposta quando si ritiene che su di un sistema informatico si possano trovare dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato e in tal caso la perquisizione potrà essere eseguita anche qualora il sistema sia protetto da misure di sicurezza purché si adottino misure tecniche tali da assicurare la conservazione dei dati originali e da impedirne l’alterazione. La perquisizione viene disposta dall’autorità giudiziaria tramite decreto motivato e la motivazione dovrà attestare la sussistenza di sufficienti indizi; l’atto verrà svolto dall’autorità giudiziaria personalmente o dalla polizia giudiziaria delegata. Quando si ricerca una cosa determinata la modalità della perquisizione è meno invasiva in quanto l’autorità può invitare la persona a rilasciare la cosa e se l’invito viene accolto non si da luogo a perquisizione a meno che non sia utile per la completezza delle indagini. Nel compiere la perquisizione devono essere rispettate determinate formalità a tutela delle libertà costituzionalmente protette. Se si procede a perquisizione personale dovrà consegnarsi alla persona sottoposta copia del decreto motivato in cui gli si indica la facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia (249). Se si procede a perquisizione di un luogo invece va consegnata copia del decreto motivato all’interessato e a colui che abbia disponibilità del luogo ed in tal caso gli si dà avviso della facoltà di potersi fare assistere o rappresentare da persona di fiducia idonea e prontamente reperibile. Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo di reato o sono pertinenti al reato, vengono sottoposte a sequestro (252). Se invece si trova la persona ricercata si dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o di fermi. Nella fase dell’udienza preliminare o del dibattimento la perquisizione viene disposta dal giudice mentre in fase di indagini preliminari è ordinata dal PM che può procedervi personalmente o delegando un ufficiale di polizia giudiziaria. All’indagato eventualmente presente alla perquisizione viene chiesto se è assistito da un difensore e, qualora ne sia privo, viene designato un difensore d’ufficio. La polizia giudiziaria può procedere di sua iniziativa a perquisizione solamente in flagranza di reato o nel caso di evasione; trasmette il verbale senza ritardo al PM del luogo in cui la perquisizione è stata eseguita e questo convalida l’operazione nelle 48 ore successive se ne ricorrono i presupposti. 2 Inoltre, l’intercettazione, affinché sia consentita, deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. La durata dell’intercettazione non può superare i 15 giorni ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per i successivi 15 giorni qualora sussistano ancora i requisiti di cui sopra. Le intercettazioni tra i presenti sono le c.d. intercettazioni ambientali. Qualora queste avvengano nel domicilio privato queste saranno autorizzate solamente quando si ha fondato motivo di ritenere che nel luogo in questione si svolga attività criminosa. L’intercettazione ambientale potrà essere svolta attraverso lo strumento del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile e il decreto autorizzativo dovrà indicare le ragioni che rendono necessario l’utilizzo di tale strumento. I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati In questo caso i requisiti sono “attenuati” (i requisiti saranno attenuati per i delitti di criminalità organizzata, la minaccia col mezzo del telefono, il terrorismo anche internazionale ed i delitti contro la libertà individuale). Per tanto, per i delitti per cui si prevedono requisiti delle intercettazioni attenuati è sufficiente che vi siano sufficienti indizi di reato e che l’intercettazione risulti essere fondamentale per il proseguimento delle indagini. Per i delitti di criminalità organizzata ed equiparati le intercettazioni avranno un termine di durata di 40 giorni, prorogabile da parte del giudice per un periodo non superiore a 20 giorni (se vi è urgenza alla proroga provvede il PM con provvedimento sottoposto a convalida da parte del giudice). Per i reati di criminalità organizzata le intercettazioni ambientali nel domicilio sono concesse anche se non vi è fondato motivo di ritenere che in quel luogo si svolga attività criminosa e l’uso del captatore informatico sarà sempre consentito. I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi delitti contro la P.A. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni si applicano le disposizioni previste per i reati di criminalità organizzata con una sola differenza: l’uso del captatore informatico nel domicilio dell’intercettato sarà consentito solamente quando si ritiene che in quel luogo si svolga attività criminosa. D. Il procedimento esecutivo Per porre fine alla prassi consistente nel pubblicare il testo delle intercettazioni sui giornali anche il procedimento per disporre ed eseguire le intercettazioni è stato profondamente modificato con la riforma Orlando. Vengono selezionate le conversazioni da verbalizzare prima ancora che venga meno il segreto esterno così che le conversazioni selezionate possano essere liberamente pubblicate sui mezzi di informazione. La Scrematura iniziale viene effettuata dalla polizia giudiziaria insieme al PM mentre la scrematura definitiva è effettuata dal giudice. La modifica introdotta con il d.lgs disciplina tre differenti tipi di trascrizione delle conversazioni premettendo che le conversazioni non rilevanti non dovranno essere trascritte. Il d. lgs. In questione ha introdotto uno strumento giuridico consistente nella distinzione tra il deposito presso la segreteria del PM e il tradizionale inserimento nel fascicolo delle indagini da parte del GIP. Il procedimento: Il codice equipara le conversazioni, le comunicazioni e il flusso di comunicazioni informatiche o telematiche. • Il procedimento ordinario: Stando all’art. 267 co.1 c.p.p. l’unico soggetto che può chiedere al GIP l’autorizzazione a disporre le intercettazioni è il PM; questo dovrà trasmettere i verbali degli atti da cui rileva la sussistenza dei presupposti per procedere ad intercettazione. L’autorizzazione è concessa dal GIP con decreto motivato. • Il procedimento di urgenza: In caso di urgenza, sempre qualora sussistano tutti i presupposti, l’intercettazione viene disposta direttamente dal PM che comunica il decreto motivato al GIP non 5 oltre le 24 ore successive; il giudice dovrà convalidare il decreto entro 48 ore e in caso di mancata convalida le intercettazioni non potranno essere proseguite. (267 co.2) • Il decreto esecutivo: Autorizzate le intercettazioni, il PM emana un decreto con cui regola la modalità e la durata delle intercettazioni a cui provvede personalmente o avvalendosi di un ufficiale della polizia giudiziaria. (267 co.4) • Le modalità: Il PM stabilisce le modalità delle intercettazioni e quindi indica i numeri telefonici o dispositivi da controllare. Le operazioni possono essere svolte avvalendosi esclusivamente degli impianti istallati presso la procura della Repubblica; qualora questi risultino essere insufficienti o inidonei e sussistano eccezionali ragioni di urgenza il PM può disporre con decreto motivato il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o presso la polizia giudiziaria (268 co.3). Nella prassi la captazione viene svolta presso l’operatore telefonico, la registrazione presso la procura della Repubblica e l’ascolto presso gli uffici di polizia giudiziaria con redazione di verbali sommari. • Durata delle intercettazioni: I termini sono differenti per i delitti comuni e per i delitti di criminalità organizzata (15 e 40 giorni). La durata può essere prorogata dal giudice rispettivamente per 15 o 20 giorni. • Utenze intercettabili: Stando ai requisiti stabiliti dal codice sono intercettabili le utenze riferibili agli indagati, quelle riferibili ai testimoni e quelle riferibili alle persone estranee ai fatti quando queste possano essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o testimoni. Presso l’ufficio del PM è tenuto un registro riservato in cui vengono annotati in ordine cronologico i decreti che regolano le intercettazioni e i provvedimenti del giudice emanati al riguardo. La selezione ad opera della polizia giudiziaria e del PM Delle operazioni è redatto verbale. La polizia giudiziaria trascrive sommariamente il contenuto delle comunicazioni intercettate ed ha il divieto di trascrivere le conversazioni irrilevanti (ai fini delle indagini per l’oggetto o i soggetti coinvolti) o contenenti dati sensibili (stando alla legge sulla privacy). Il verbale delle conversazioni irrilevanti contiene la data, l’ora e il dispositivo su cui la conversazione è avvenuta ma per consentire al PM un controllo efficace sullo svolgimento delle operazioni, la polizia giudiziaria lo informerà attraverso un’annotazione del contenuto delle conversazioni giudicate irrilevanti. Il PM può disporre la trascrizione coatta delle conversazioni che la polizia giudiziaria ha definito irrilevanti in due casi: quando non contengano dati sensibili e il PM le ritenga rilevanti per i fatti oggetto di prova e quando, nonostante contengano dati sensibili, il PM le ritenga necessarie per i fatti oggetto di prova. La trascrizione coatta viene effettuata dalla polizia giudiziaria nel verbale sommario precedentemente redatto. Per le conversazioni tra l’imputato e il suo difensore vige una regolamentazione diversa. Per queste conversazioni sussiste un divieto di intercettazione rafforzato dal divieto di trascrizione con la particolarità che di queste conversazioni non potrà nemmeno essere redatto il contenuto sommario nell’annotazione; il verbale dovrà contenere essenzialmente data, ora e dispositivo su cui è avvenuta la registrazione. La trasmissione all’archivio riservato Allo scadere del termine previsto per lo svolgimento per le operazioni si deve procedere alla trasmissione al PM dei verbali, delle registrazioni e delle annotazioni; tale documentazione va conservata nell’archivio riservato che è stato istituito con il d.lgs. 216 gestito con modalità informatiche e vincoli di segretezza regolati dall’ufficio della pubblica accusa (art. 269 co.1). Il PM può disporre con decreto motivato il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando per la complessità delle indagini sia necessario che un ufficiale di polizia giudiziaria riascolti le risultanze delle operazioni; con lo stesso decreto il PM fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto su tali atti. (268 co.4) 6 Il deposito ai fini della decisione del giudice Depositata la documentazione, ha inizio una fase particolare che porta alla decisione da parte del giudice; tale fase inizia entro cinque giorni dal deposito della documentazione a meno che il GIP, su richiesta del PM, non abbia emanato un decreto motivato di proroga qualora si ritenga che il deposito del materiale possa comportare grave pregiudizio alle indagini. Il PM provvede al deposito dell’intera documentazione (la documentazione relativa a intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare viene inserita nel fascicolo delle indagini), forma l’elenco delle conversazioni che ritiene rilevanti e avvisa i difensori delle parti private della facoltà di prendere visione dell’elenco e di ascoltare le registrazioni. I difensori, entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso (termine ulteriormente prorogabile dal giudice per un periodo non superiore a 10 giorni) possono: accedere all’archivio riservato per esaminare gli atti, prendere visione dell’elenco delle intercettazioni rilevanti e ascoltare le registrazioni ma senza poterne fare copia, possono chiedere l’acquisizione delle comunicazioni che considerano rilevanti ma che non sono state inserite nell’elenco redatto dal PM e possono chiedere l’eliminazione di comunicazioni che ritengono irrilevanti o di cui è vietata la trascrizione. Le richieste dei difensori vengono depositate presso la segreteria del PM che le trasmette immediatamente al giudice. Tanto i difensori quanto il PM possono integrare richieste e presentare memorie fino alla decisione del giudice. Il segreto viene meno in via definitiva solo nel momento in cui il giudice dispone l’acquisizione del fascicolo; prima di quel momento la documentazione sarà conoscibile solamente dal difensore (che può consultarli solamente dall’archivio riservato in quanto non ha diritto di estrarre copia degli atti). La decisione del giudice (268 quater c.p.p.) La riforma Orlando ha separato la decisione del giudice sull’acquisizione delle intercettazioni da quella sulla necessità delle trascrizioni medesime in quanto l’acquisizione va fatta entro la conclusione delle indagini preliminari mentre la trascrizione avviene all’inizio del dibattimento. Il d.lgs. 216 ha attribuito al GIP che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni una competenza funzionale a decidere in questa fase. Come già detto, i difensori possono presentare richieste che vengono depositate presso la segreteria del PM; entro 5 giorni dal deposito il giudice dovrà decidere e, a tal fine, potrà procedere all’ascolto delle conversazioni. L’ordinanza viene emessa di regola in camera di consiglio ma, qualora lo ritenga opportuno, il giudice può fissare un’udienza della quale darà tempestivo avviso al PM e ai difensori. Con quest’ordinanza il giudice può: • Disporre l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti che non siano manifestamente irrilevanti (con quest’ordinanza cade il segreto sulla documentazione che viene inserita nel fascicolo delle indagini). • Ordinare, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione (che saranno distrutti ai sensi del 271 co.3 c.p.p.) • Decidere sulla richiesta dei difensori di acquisire le conversazioni che il PM aveva ritenuto irrilevanti. Qualora il giudice le ritenga rilevanti e le comunicazioni non siano state precedentemente verbalizzate ne ordina la trascrizione sommaria a cura del PM • Dispone che non siano acquisite le conversazioni manifestamente irrilevanti, i relativi atti e verbali vengono restituiti al PM che li conserva nell’archivio riservato. Queste conversazioni restano coperte dal segreto esterno. Per quanto riguarda gli atti e i verbali di cui il giudice dispone l’acquisizione (conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti e comunicazioni che il PM riteneva irrilevanti ma di cui i difensori hanno richiesto l’acquisizione) da questo momento in poi i difensori potranno richiedere la trasposizione delle registrazioni 7
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