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Misure cautelari personali, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Schema utile per un veloce ripasso

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 19/01/2022

giada-carlino
giada-carlino 🇮🇹

3.8

(15)

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Scarica Misure cautelari personali e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! MISURE CAUTELARI PERSONALI Le misure cautelari si distinguono in misure cautelari personali (distinte a sua volta in coercitive => limitanti la libertà personale; e interdittive => impeditive dell’esercizio di alcune potestà) e in misure cautelari reali (che comprimono la libertà economica, i beni e la loro disponibilità). Le misure cautelari sono soggette a:  Riserva assoluta di legge => possono essere disposte nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sono escluse ingerenze dell’autorità amministrativa;  Riserva di giurisdizione => solo il giudice ha il potere di emettere ordinanze che dispongono misure cautelari;  Obbligo di motivazione => il giudice deve illustrare tutte le ragioni di fatto e di diritto che determinano l’emanazione delle misure. L’obbligo garantisce il controllo sulla corretta amministrazione della giustizia. Riguardo i fini delle misure restrittive, la Costituzione non dice nulla circa le finalità delle misure carcerarie (vuoto dei fini). L’unico spunto per colmare questo vuoto dei fini, si desume dall’art. 27 co. 2 Cost. che, nel stabilire la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, implicitamente esclude che l’imputato possa essere sottoposto a custodia carceraria per una finalità di anticipazione della pena. Inoltre, il trattamento penitenziario deve assicurare il rispetto della dignità della persona e vietare ogni violenza in danno della persona privata della libertà. Misure cautelari coercitive Misure cautelari interdittive  Divieto di espatrio: il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione;  Obbligo di presentazione alla pg;  Allontanamento dalla casa familiare;  Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa:  Divieto e obbligo di dimora: il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e non accedervi senza autorizzazione o di non allontanarsi senza autorizzazione dal comune di dimora abituale;  Arresti domiciliari: il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione e quando lo ritiene necessario, anche di comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui;  Custodia cautelare in carcere: il giudice ordina alla pg che l’imputato sia immediatamente catturato e condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.  Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale;  Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio;  Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali;  Divieto temporaneo di contrattare con la PA. Presupposti delle misure cautelari (condizioni di applicabilità): Cornice edittale Sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (fumus commissi delicti) Sussistenza di almeno un’esigenza cautelare (pericula libertatis) Le misure coercitive in generale sono previste per delitti puniti con l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 3 anni; La custodia cautelare in carcere è prevista per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza: la condanna dell’imputato nel futuro giudizio deve apparire altamente probabile. Esigenze durante le indagini di preservare l’acquisizione delle prove o la loro genuinità. Sono: 1.Pericolo di inquinamento probatorio => se vi è il rischio di dispersione o di contaminazione del materiale investigativo o probatorio che potrebbe verificarsi se l’indagato/l’imputato fosse lasciato in libertà; 2.Pericolo di fuga => se vi è concreto e attuale pericolo che l’indagato/l’imputato possa darsi alla fuga e sottrarsi così all’esecuzione della pena; 3.Pericolo di commissione di nuovi reati => se vi è il pericolo che l’indagato/l’imputato possa commettere nuovi gravi delitti (es. considerato pericoloso socialmente e ha precedenti penali). Nel disporre le misure, una volta verificata la sussistenza dei gravi indizi e almeno una tra le esigenze cautelari, il giudice utilizza due criteri: 1. Adeguatezza => il giudice deve valutare l’idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari, e deve scegliere la misura meno gravosa tra quelle idonee; 2. Proporzionalità => ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Procedimento applicativo delle misure: Le misure cautelari sono disposte all’insaputa dell’indagato e del suo difensore su richiesta del pm al giudice competente. Riguardo la scelta in concreto, il giudice applica la misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del fatto e alla sanzione che potrà essere irrogata. Il giudice deve applicare la custodia cautelare in carcere solo quando ogni altra misura si sia manifestata inutile. La misura cautelare viene disposta con ordinanza ed eseguita con la consegna (nel caso di custodia cautelare in carcere) personalmente alla persona contestualmente alla cattura o con notificazione
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